CITTA' DI TARQUINIA
CITTA' DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
Piazza X.Xxxxxxxxx, 7 - 01016 - Tel. 0766/8491- pec: xxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 16/12/2019
OGGETTO: PROCEDURA DI V.I.A. PROGETTO DI IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO UBICATO LOCALITA’ PIANO D’ORGANO-PIAN DEI CIPRESSI. PROPONENTE A2A AMBIENTE S.P.A. - PRESA D’ATTO OSSERVAZIONI E TRASMISSIONE ALLA REGIONE LAZIO
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Dicembre alle ore 09.25 presso la Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
NOMINATIVO | CARICA | PRESENTE |
XXXXXXX Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | SI |
XXXXXXXX Xxxxx | Xxxx Xxxxxxx | SI |
XXXXXXXX Xxx | Assessore | SI |
XXXXXXXXX Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | NO |
XXXXXX Xxxxxxx | Assessore | NO |
Assiste il Segretario Generale Dott. sa XXXXXXX Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, il quale provvede alla redazione del verbale di seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. XXXXXXX Xxx xxxxxx, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio di Segreteria Generale per la approvazione da parte della Giunta comunale
PREMESSO CHE:
-con nota prot. n° 632120 del 31/07/2019 acclarata al prot. n° 27592 del Comune di Tarquinia il 31/07/2019, la Regione Lazio comunicava che la società A2A AMBIENTE SPA aveva fatto richiesta di attivazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 27 bis, parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
PRESO ATTO CHE:
-il terreno interessato dalla proposta è individuato in catasto al foglio 127 p.lle 5, 6, 8, 18 e 19 ed è ricadente nella zonizzazione del vigente Piano Regolatore Generale approvato dalla regione Lazio con D.G.R. del 07/11/1975 n° 3865 in zona “D – Impianti industriali e assimilati”, sottozona D1 assoggettata al “Piano Quadro di indirizzo e coordinamento – zona D1” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 10/04/2008;
-il Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 10/04/2008 approvava il Piano Quadro di indirizzo e coordinamento zona D1 in loc. Pian d’Organo – Pian dei Cipressi;
- nello stesso Consiglio Comunale veniva votato all’unanimità un ordine del giorno in cui si sanciva: “si rifiutano (…) insediamenti di stoccaggio di rifiuti di ceneri e di altri prodotti della combustione” e che pertanto in quell’area venivano esclusi “insediamenti come cementifici, inceneritori, industrie chimiche, depositi inquinanti e discariche”;
- quanto espresso nel sopra detto ordine del giorno confermava la volontà del Consiglio Comunale già espressa all’unanimità nell’anno 2004 che esprimeva: “piena ed incondizionata contrarietà all’insediamento di centrali, industrie o impianti dediti alla lavorazione, stoccaggio e trattamento di qualsiasi tipo di rifiuti provenienti da aree non ricomprese nell’ambito del territorio comunale di Tarquinia”;
DATO ATTO CHE:
-questo territorio è stato ed è interessato dalla contemporanea e consolidata presenza di rilevanti fattori di pressione ambientale, tra cui ben tre centrali termoelettriche realizzate a partire dagli anni Cinquanta nonché dal forte impatto causato dallo scalo portuale che ospita per 365 giorni all'anno sia navi traghetto, navi per trasporti commerciali sia navi da crociera;
-la situazione ambientale della Città di Tarquinia e dei Comuni limitrofi è meritevole di particolare attenzione e che tale evidenza è stata constatata nell’ambito del decreto V.I.A. n. 680 del 2003 nel quale non a caso si raccomandava per il futuro una “politica di contenimento del carico inquinante”;
-i risultati dello studio commissionato da Greenpeace nell'aprile 2012 per la centrale di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia, riprendendo la stessa metodologia utilizzata dall'Agenzia europea per l'ambiente, stimano tra gli impatti sanitari ed ambientali 13 morti premature e 156 migliaia di euro di danni all'agricoltura per l'anno 2009 (tabella 13 dello studio « Enel Today and Tomorrow. Hidden Costs of the path of Coal and Carbon versus Possibilities for a Cleaner and Brighter future » di Xxxx, autori Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx e Saaman);
-lo stato di sofferenza sanitaria della popolazione locale, correlato al pesante carico ambientale, è stato registrato sin dagli anni Ottanta da diversi studi ed indagini epidemiologiche effettuate dalle ASL di competenza, come struttura di riferimento per l’epidemiologia della Regione Lazio; tra gli ultimi, la “Valutazione Epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Tolfa e Santa Marinella” redatta dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio pubblicata nel febbraio del 2012, attesta che la popolazione residente nei Comuni del comprensorio, nel periodo 2006-2010, presenta un quadro di mortalità per cause naturali e per tumori maligni della trachea, bronchi e polmoni e della pleura in eccesso di circa il 10% rispetto alla popolazione residente nel Lazio; nello stesso periodo si osserva anche un eccesso di rischio di mortalità per infezioni acute respiratorie sia tra gli uomini che tra le donne, sia nei Comuni di Tarquinia e Civitavecchia che negli altri Comuni limitrofi. L’analisi del ricorso alle cure ospedaliere conferma sostanzialmente il quadro delineato dallo studio della mortalità;
-a conferma dell’esito delle valutazioni epidemiologiche di cui sopra, nel mese di maggio 2016 è stato pubblicato apposito studio sulle esposizioni ambientali della zona condotto dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4 ed ARPA Lazio che evidenzia nelle conclusioni quanto appresso: “il comprensorio ha dunque subito effetti sulla salute della popolazione residente ascrivibili ad esposizioni ambientali ed occupazionali avvenute nel passato” e che “proprio perché lo stato di salute risulta oggi compromesso a seguito di esposizioni ambientali dei decenni trascorsi, è indispensabile attuare oggi le misure di prevenzione primaria limitando la esposizione della popolazione a tutte le fonti inquinanti presenti sul territorio legate agli
impianti energetici, al riscaldamento, al traffico stradale e al traffico marittimo”;
-anche consultando il portale “Stato di salute della popolazione residente nella Regione Lazio” è facilmente constatabile, ad ulteriore conferma degli studi e delle indagini epidemiologiche di cui sopra, che nei Comuni del comprensorio negli ultimi anni c’è un eccesso, rispetto alla media regionale, di diverse patologie tumorali strettamente correlate all’inquinamento;
- tutte queste analisi confermano le preoccupazioni di questa Amministrazione, dal momento che vengono riportate in modo integrale nelle relazioni annuali dei vari osservatori sotto il controllo dell’Istituto Superiore per la Protezione e Tutela Ambientale;
CONSIDERATO inoltre che ricadono all’interno del territorio del Comune di Tarquinia numerosi Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva direttive 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici tutti classificati all’interno del progetto ‘Rete Natura 2000’ che rappresenta il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Le zone tutelate sono:
- le Saline di Tarquinia IT6010026, zona di protezione speciale (ZPS), con una superficie di 150 ht;
- Fondali tra Punta X. Xxxxxxxx e Punta della Mattonara IT6000005, zona Speciale di Conservazione (ZSC) con una superficie di 557 ht;
- Necropoli di Tarquinia IT60100028, sito di interesse comunitario (SIC) e zona di Protezione Speciale (ZPS), con una superficie di 191 ht;
- Litorale tra Tarquinia e Montalto di Xxxxxx XX0000000, zona di Protezione Speciale (ZPS), con una superficie 200 ht;
- Fiume del Xxxxxxx (Basso Corso) XX0000000, zona di Protezione Speciale (ZPS), con una superficie di 90 ht;
- la peculiarità e l’alta vocazione territoriale è riconosciuta e tutelata dalla legge n. 157/1992 che recepisce la direttiva ‘Uccelli’ e il DPR n 357/1997, modificato dal DPR n. 120/2003 che recepiscono la direttiva ‘Habitat’;
- il territorio del Comune di Tarquinia vanta numerosi siti storici di livello internazionale: la necropoli etrusca, i resti della città di Leopoli-Cencelli e il museo Nazionale Etrusco, riconosciuti dall’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (United Nations Edusctional, Scientific and Cultural Organization) UNESCO nel 2004 che conferisce al territorio una connotazione turistico-culturale di primaria importanza; il turismo rappresenta pertanto una componente fondamentale dell’economia del paese;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 111 del 22.11.2019 con la quale al fine di approfondire le problematiche relative alla complessa situazione, con riferimento anche agli sviluppi futuri da valutare a tutela degli interessi della comunità amministrata e dell’Ente, si conferiva incarico stragiudiziale di assistenza all’Avv. Xxxxx Xxxxx del Foro di Roma;
VISTA la proposta di osservazioni da inoltrare alla Regione Lazio trasmessa dall’Avv. Tsuno del Foro di Roma; RITENUTO doverne prendere atto ai fini della conseguente trasmissione;
DATO ATTO che sulla presente proposta è acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U. degli Enti Locali;
CONSIDERATO che l’adozione della delibera che approva la presente proposta riveste carattere di urgenza dovendosi trasmettere il provvedimento alla Regione Lazio;
SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
Di prendere atto della proposta di osservazioni elaborata dall’Avv. Xxxxx Xxxxx incaricata dell’assistenza stragiudiziale al Comune in ordine al procedimento in questione, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente alle osservazioni, all’attenzione della Regione Lazio- Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclio dei Rifiuti – Area Valutazione Impatto ambientale.
LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta di deliberazione sopra trascritta;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, allegato al presente atto deliberativo;
Ritenuto di dover quindi deliberare in merito;
Ad unanimità di voti, legittimamente espressi per alzata di mano
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
Valutati inoltre i motivi di urgenza, con separata e successiva votazione che, espressa per alzata di mano, ha dato esito favorevole, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Firmato
digitalmente da
Xxxxx Xxxxx
CN = Xxxxx Xxxxx
O = non presente C = IT
Avv. XXXXX XXXXX
Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx Tel. 0000000000 – 0000000000 - Fax 0000000000
E.mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Alla Direzione Regionale
Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio
trasmessa via pec xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
: “Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 – bis, parte II del X.X.xx. 152/2006 e s.m.i. Progetto “Impianto di Recupero Energetico di Tarquinia (VT)” ubicato nel Comune di Tarquinia, in Provincia di Viterbo, località Pian D'organo – Pian dei Cipressi; proponente: A2A AMBIENTE SpA – Registro elenco progetti: n. 051/2019”; Osservazioni
Per il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro tempore, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, rappresentato dall'Avv. Xxxxx Xxxxx, come da Delibera della Giunta Comunale n. 111 del 22.11.2019, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Xxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx x. 00
PREMESSO CHE
- in data 17.06.2019, la Società proponente A2A AMBIENTE SpA, con riferimento all’intervento di “Impianto di Recupero Energetico di Tarquinia (VT)” sito in località Pian D’Organo – Pian dei Cipressi, inoltrava richiesta di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.) ai sensi dell'art. 27- bis del X.Xxx. 152/2006;
- con nota prot. U.0632120 del 31.07.2018, la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio (di seguito Area V.I.A. della Regione Lazio) comunicava “agli Enti l'avvenuta pubblicazione, nella
sezione V.I.A. del sito web della Regione Lazio, degli elaborati e dello Studio di Impatto Ambientale”.
Nella nota de qua così, tra l'altro, si legge:
“Ai fini dell'espressione del parere di competenza ciascuno dei destinatari della presente è invitato ad inoltrare la presente comunicazione alle amministrazioni, agli enti ed alle strutture del rispettivo livello territoriale che intendano coinvolgere nell'esame del progetto in funzione di supporto ovvero secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.
Si informa che, come disposto al punto 6.5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 132 del 27.2.2018, entro 20 giorni dal ricevimento della presente comunicazione le amministrazioni e gli enti in indirizzo, per i profili di rispettiva competenza, dovranno verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione depositata ai fini del prosieguo della procedura di V.I.A. in oggetto”;
- in data 5.08.2019, la Direzione Regionale Politiche Ambientale Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e risorse forestali della Regione Lazio, indirizzava all’Area Valutazione di Impatto Ambientale della stessa Direzione Regionale nonché alla A2A Ambiente Spa, la nota prot. 0647137.05-08-2019 avente ad oggetto “Procedura di VIA sul progetto denominato "Impianto di recupero energetico di Tarquinia" in xxxxxxxx "Xxxx x'Xxxxxx - Xxxx xxx Xxxxxxxx" xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX). Proponente: Società A2A Ambiente SpA. Comunicazioni in merito alla procedura di valutazione di incidenza ai
sensi del DPR n. 35711997 (registro progetti Area XXX x. 000/00 00; ns. rif. Q 134/2019 bis)”.
Xxxx, tra l'altro, si legge nella nota de qua:
“In considerazione della complessità dell'intervento, delle interazioni con molteplici
componenti ambientali legate tra le altre cose alle emissioni in atmosfera,
all'emungimento idrico, alla realizzazione di nuova viabilità e all'aumento del traffico
veicolare, nonché della prossimità alla ZPS IT6030005 "Comprensorio Tolfetano-Cerite-
Manziate", si ritiene che l'analisi effettuata nel l livello della procedura non sia sufficiente
ad escludere la possibilità di effetti indiretti sui valori ambientali tutelati dalla ZPS e dalla Rete Natura 2000.
Evidenziando quindi la necessità che l'intervento sia sottoposto al Il livello della
procedura (valutazione di incidenza appropriata), ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., si richiede come integrazione documentale che sia prodotto uno
studio di incidenza”;
- in data 9.08.2019 si riuniva il Consiglio Comunale congiunto dei Comuni di Tarquinia e Civitavecchia, in seduta pubblica, straordinaria ed urgente in prima convocazione, all'esito del quale veniva adottata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, con la quale i civici enti deliberavano di “esprime contrarietà all'apertura di qualsiasi tipo di impianto che comporti l'incenerimento di rifiuti su tutto il territorio del Comune di Tarquinia” nonché di “impegnare il Sindaco ad esprimere il parere negativo all'ufficio
V.I.A. Della Regione Lazio”.
Nella deliberazione de qua così, tra l'altro, si legge:
“Il Presidente dell’adunanza, Xxxxxxxx Xxxxxxxx ricollegandosi all’intervento di Xxxx, dà la parola all’ing. Cester che, su richiesta del Comune, ha redatto un documento contenente una prima valutazione tecnica sull’impianto. L’ing. Cester inizia il suo intervento, confermando che si tratta di una progettazione superata che, nelle relazioni, si sforza di dimostrare che le emissioni saranno inferiori a quelle effettive. E’ un progetto fotocopia di altri presentati dal medesimo proponente, che presenta criticità relativamente alla sua localizzazione sul territorio comunale di Tarquinia, alla tecnologia proposta, che di fatto di può definire superata, alla mancanza di chiarezza per quanto concerne i rifiuti trattati,
che in alcuni punti del progetto vengono indicati, utilizzando un elenco di codici, ma in altre parti parla anche di rifiuti ospedalieri ed all’assenza di indicazioni per quanto concerne lo smaltimento delle ceneri leggere e pesanti. (…) Informa che la valutazione dei venti allegata al progetto dell’impianto del quale si sta parlando è la stessa di quella che era stata trasmessa con il progetto, poi non realizzato, della centrale nucleare e ritiene che ciò non sia corretto, perché da allora ad oggi molte cose son cambiate, anche nelle condizioni metereologiche. Quando si parla di salute, l’argomento deve essere affrontato con serietà e chiede di avviare le procedure per richiedere il risarcimento dei danni. Invita a riflettere su quelle che saranno le iniziative da intraprendere nel caso in cui a livello nazionale venga sostenuta la realizzazione dell’opera. (…)
APPURATO CHE
- ricadono all’interno del territorio del comune di Tarquinia numerosi Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva direttive 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici tutti classificati all’interno del progetto ‘Rete Natura 2000’ che rappresenta il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Le zone tutelate sono:
- le Saline di Tarquinia IT6010026, zona di protezione speciale (ZPS), con una superficie di 150 ht;
- Fondali tra Punta X. Xxxxxxxx e Punta della Mattonara IT6000005, zona Speciale di Conservazione (ZSC) con una superficie di 557 ht;
- Necropoli di Tarquinia IT60100028, sito di interesse comunitario (SIC) e zona di Protezione Speciale (ZPS), con una superficie di 191 ht;
- Litorale tra Tarquinia e Montalto di Xxxxxx XX0000000, zona di Protezione Speciale (ZPS), con una superficie 20 0ht;
- Fiume del Xxxxxxx (Basso Corso) XX0000000, zona di Protezione Speciale (ZPS), con una superficie di 90 ht;
- la peculiarità e l’alta vocazione territoriale è riconosciuta e tutelata dalla legge n. 157/1992 che recepisce la direttiva ‘Uccelli’ e il DPR n 357/1997, modificato dal DPR n. 120/2003 che recepiscono la direttiva ‘Habitat’, e quindi si intende in tutti i modi tutelare le zone da eventi o complessi industriali che possano cagionare un rischio alla flora o alla fauna presenti all’interno delle zone protette;
- il territorio del Comune di Tarquinia vanta numerosi siti storici di livello internazionale: la necropoli etrusca, i resti della città di Leopoli-Cencelli e il museo Nazionale Etrusco, riconosciuti dall’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (United Nations Edusctional, Scientific and Cultural Organization) UNESCO nel 2004 che conferisce al territorio una connotazione turistico-culturale di primaria importanza. Il turismo rappresenta una componente fondamentale dell’economia del paese, pertanto il tessuto socio-economico potrebbe essere compromesso in maniere irreversibile rischiando di cagionare danni a imprese ed enti presenti sul territorio, i quali devono essere sottoposti a tutela da parte dell’amministrazione comunale che subirebbe a sua volta un danno derivante dalle minori entrate;
DISPONGONO (…)
2. di esprimere contrarietà all'apertura di qualsiasi tipo di impianto che comporti l’incenerimento di rifiuti su tutto il territorio del comune di Tarquinia”;
- in data 14.08.2019, il Comune di Tarquinia indirizzava alla Regione la nota prot. C-C816- 1- 2019-08-14 0029115, prot. di entrata della Regione Lazio n. I.0670649. 19-08-2019. Con la nota de qua, il Comune richiedeva che, “stante l’obbligo di procedere alla
preventiva redazione/approvazione dello strumento urbanistico attuativo, come previsto dal Piano Regolatore Generale vigente e dal D.M. 1444/1968 e come dichiarato dal proponente quali “aree interessate dal presente piano di lottizzazione”, venga avviata la procedura di V.A.S. di cui all’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 anche, eventualmente, nelle modalità previste al punto 1, paragrafo 3.1, capitolo 3 “Rapporti con le altre procedure di valutazione” dell’allegato alla DGR del 05/03/2010 n. 169, previa adeguamento dei documenti della proposta secondo le norme urbanistiche vigenti in materia di redazione dei piani attuativi di lottizzazione convenzionata e relativi adempimenti propedeutici, da approvarsi in conformità al PRG vigente secondo la L.R. 36/87 e ss.mm.ii. da parte di questo Comune“;
- in data 16.08.2019, lo scrivente Comune inoltrava una ulteriore nota prot. C_C816 - 1 - 2019-08-16 – 0029289, prot. di entrata della Regione Lazio n. I.0670648.19-08-2019, avente ad oggetto “Procedura di V.I.A., art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.,mm.ii., sull’intervento di “Impianto di Recupero Energetico di Tarquinia (VT)” sito in località Pian D’Organo — Pian dei Cipressi del Comune di Tarquinia Proponente: A2A AMBIENTE SpA – registro regionale elenco progetti m-051/2019. ULTERIORE COMUNICAZIONE E RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER IMPROCEDIBILITÀ”.
Con la nota de qua, oltre a ribadire che “il Consiglio Comunale, quale organo di governo della Città di Tarquinia, si è espresso con propria mozione oggetto della deliberazione n. 19 del 09.08.2019, già trasmessa in allegato alla nota prot. 29115 del 14.08.2019, fornendo, quale atto di indirizzo, la propria totale “contrarietà all’apertura di qualsiasi tipo di impianto che comporti l’incenerimento di rifiuti su tutto il territorio di Tarquinia”, il civico ente chiedeva che “l'istanza relativa al progetto in oggetto venga dichiarata improcedibile e, conseguentemente, archiviata”.
E tanto sul presupposto che nella “Relazione denominata “Verifica di compatibilità urbanistica” il proponente, pur evidenziando che il progetto presentato debba conformarsi a quanto stabilito dal “Piano Quadro di indirizzo e coordinamento zona D1 in loc. Pian D’Organo — Pian dei Cipressi, approvato con delibera n. 31 del 10/04/2008”, omette di sottolineare che detta delibera, nell’allegato ordine del giorno approvato all’unanimità, quale parte integrante e sostanziale dell’atto, esclude per la zona di PRG in
questione gli “...insediamenti come cementifici, inceneritori, industrie chimiche, depositi inquinanti, discariche e comunque tutti quelli previsti dal D.M. che individua le attività
nocive ed inquinanti";
- in data 2.09.2019, il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Viterbo con nota prot. numero 67618, acquisita dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio con n. di protocollo in entrata n. 0695034 04.09.2019, formulava il proprio negativo parere relativamente alla realizzazione del progetto de quo.
In particolare, rilevava come:
“esaminata la documentazione prodotta ad oggi dalla Società, in xxx xxxxxxxxxxx xx ritiene importante esternare le seguenti considerazioni. L’area in sui si colloca l’impianto di combustione di rifiuti speciali non pericolosi in progetto è (…) caratterizzata dalla presenza del polo logistico commerciale CONAD (grande catena di distribuzione prodotti alimentari) ed in futuro, come previsto dal Piano di Lottizzazione, dalla contiguità dell’impianto ad un edificio commerciale. Al riguardo si vuole evidenziare che, l'impianto è compreso nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe (D.M. 5 settembre 1994) e ciò comporta che, ai sensi dell'art. 216 X.X.XX.XX. R. D.n.1265/1934, quelle di prima classe "debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni". Il carattere dichiaratamente insalubre di una industria, (…) comporta che l’impresa stessa è non solo
molesta (…) ma può creare diverse problematiche relative all’impatto territoriale per rumore, fumi, vapori, polveri, traffico, odori o altre esalazioni insalubri che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute umana. (…) l’impianto sembrerebbe inserito in un’area carente di opere di urbanizzazione primaria in quanto nella documentazione tecnica, relativamente all’approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque reflue, si parla di due pozzi di nuova realizzazione e di trincee drenanti da realizzare all’interno dell’opera di progetto. La proposta impiantistica con la tipologia di rifiuti utilizzabili (…) non sembrerebbe coerente con le Linee Strategiche del nuovo Piano di Gestione Rifiuti della Regione Lazio (Gennaio 2019), basate sugli indirizzi comunitari e nazionali nel settore dei rifiuti e dell'economia circolare. (…) non si prevede un aumento del fabbisogno di termovalorizzatori nella regione Lazio, invece è prevista la riconversione degli esistenti trasformando l’attuale impiantistica in altra tipologia che persegua obiettivi di massimo recupero di materia (…) un efficientamento degli impianti di TMB o TM regionali potrebbe (…) minimizzare gli scarti da destinare a smaltimento o inceneritore. Il progetto di riconversione (…) va ricondotto sia all’obiettivo di miglioramento complessivo della qualità dell’aria, sia alla strategia di transizione della logica lineare a quella circolare dei rifiuti. L'impianto emetterebbe inquinanti ambientali- atmosferici potenzialmente pericolosi per la salute umana e si collocherebbe in una xxxx xxxxxx xxx'Xxxxxxxxxx X 00 Xxxx-Xxxxxxxxxxxxx, (…) una riflessione sul problema sempre più critico dell'inquinamento atmosferico, tema fondamentale per la salute pubblica. (…) L’organizzazione Mondiale della Sanità nel 2013 ha pubblicato un documento (…) conferma l’esistenza di una relaziona causale tra esposizioni a inquinanti atmosferici
-PM10, XX0,0, XX0, XX0, da attribuire prevalentemente al traffico veicolare, alle attività industriali, agli impianti di riscaldamento- ed effetti sulla salute, a questo nesso di casualità è particolarmente forte nel caso del particolato atmosferico fine PM2,5, causa
importante di malattia e mortalità. (…) dal mondo scientifico sono ritenuti importanti gli interventi di prevenzione”;
- con la nota prot. U. 0698831 del 5.09.2019, la Direzione Regionale Politiche Ambientali e ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio formulava “(...) Richiesta integrazioni a norma dell'art. 27 – bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.
In tale nota così, tra l’altro, si legge:
“Con nota prot. n. 0632120 del 31.7.2019 è stata inviata comunicazione alle amministrazioni ed enti potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione nel sito web regionale degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, come previsto dall'art. 27-bis, comma 2 del citato decreto, fornendo i riferimenti per la consultazione della documentazione.
Nella nota è stato evidenziato che ai sensi del comma 3 art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro 20 giorni dalla trasmissione della stessa, le amministrazioni e gli enti devono verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione depositata, ai fini dell'espressione del parere di competenza, da rilasciare nell'ambito del procedimento di V .l .A.
A seguito della comunicazione di cui al punto precedente sono pervenute alcune note in base alle quali risultano necessarie integrazioni documentali in merito al progetto in esame:
- nota prot. n. 0647137 del 5.8.2019 della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali;
- nota prot. n. 127749 del 9.8.20 19, acquisita con prot. n. 0661409 del 9.8.2019, del Ministero della Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo-Settore III;
- nota prot. n. 73620 del 16.8.2019, acquisita con prot. n. 0670647 del 19.8.2019, del Comune di Civitavecchia, successivamente integrata con nota acquisita con prot. n. 0673623 del 20.8.2019”.
Ciò premesso, esaminata l'istanza pervenuta e visionata la documentazione presentata dalla Società proponente si rileva, per quanto di competenza l'esaustività della documentazione.
Si richiede, in questa fase, rispetto a quanto indicato al punto 6.3 della DGR n. 132/2018, documentazione attestante la conformità dell'opera alle previsioni pianificatorie e della destinazione dei suoli nonché l'inesistenza di gravami di uso civico.
Tale richiesta si effettua, ancorché nella documentazione sia allegato il CDU Comunale, in base ai rilievi effettuati dal Comune di Tarquinia nella nota prot. 29289 del 16/08/2019.
Come disposto dall'art. 27-bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si invita la Società proponente ad adeguare, nei termini di 30 giorni dal ricevimento della presente, la documentazione di progetto così come richiesto nella note sopra citate”;
- in data 1.10.2019, con nota prot. AMB/PCD/INA- 008/2019/FR, la A2A presentava le richieste integrazioni.
Tra gli altri, in particolare, presentava il documento “ Studio di Incidenza Ambientale” (allegato 2 alle integrazioni), sostanziale riproposizione dello “Screening di Incidenza Ambientale” presentato unitamente all'istanza;
- in data 16.10.2019, con nota prot. U. 0823939, la Direzione Regionale Politiche Ambientali e ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio rilevava come “a riscontro della comunicazione di cui sopra la Società proponente ha inviato con prot.n. 20 19- AMB-00 1929-P del 1. 10.2019 tramite PEC del 4.10.2019 e
in formato cartaceo, acquisita in data 7.10.2019, la documentazione integrativa richiesta”.
Richiedeva inoltre “a tutte le amministrazioni e i soggetti interessati di far pervenire alla scrivente Area V.I.A. le proprie eventuali richieste di integrazioni, nel merito dei contenuti della documentazione e ognuno per quanto di propria competenza, entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza del periodo delle osservazioni (60 giorni)”;
- in data 24.10.2019, il Comune di Tarquinia inoltrava alla Regione Lazio la nota prot. 0852021 avente ad oggetto “(…) RICHIESTA DI INCONTRO” nella quale così, tra l'altro, si legge:
“Si rilevano vs note prot. 0698831 del 05.09.2019 e prot. 0823939 del 16.10.2019 (…). Xxxxxx constatare che in dette note non vi sia riferimento alcuno a ns. prot. 29289 del 16.08.2019 da voi acquisita con prot. 670648 del 19.08.2019, con la quale il sottoscritto, in qualità di rappresentante del Comune ospitante dell’impianto in oggetto, chiedeva, sulla base di una serie di criticità di tipo urbanistiche, ambientali e, non ultime, procedurali, in linea con quanto stabilito dalla delibera D.G.R. n.132/2018, All. A, punto 6.4, che l’istanza venisse dichiarata improcedibile e, conseguentemente, archiviata.
(…) Nel ribadire, come ben specificato nella citata nota prot. 29289/2019, che non vi è alcuna intenzione da parte della scrivente Amministrazione di consentire la realizzazione di detto impianto sul territorio di propria competenza, avvalendosi, a tal fine, di tutti gli strumenti in proprio possesso, si sottolinea come appaia aspetto di grave mancanza di rispetto e di collaborazione istituzionale da parte degli uffici regionali e dei rappresentanti istituzionali che lo governano, ai quali pure era indirizzata la citata nota, l’assenza di qualsivoglia riscontro, anche fosse di semplice chiarimento della vicenda che, vale evidenziarlo in questa sede, viene percepita dallo scrivente, e dalla comunità dallo stesso amministrata, come vera e propria emergenza.
Peraltro tale omissione assume particolare rilievo alla luce della nota prot. 0823939 del 16.10.2019 “Comunicazione a norma art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e smi. Pubblicazione avviso ex art. 23 c.i lett.e)” con cui si comunica l’avvio della fase di consultazione con il pubblico, dove l’assenza di riferimento alla ns. nota unitamente alla omissione del parere della ASL di Viterbo prot. 67618 del 02.09.2019 da voi acquisita con prot. 0695034 del 04.09.2019, vengono a configurarsi come mancata messa a disposizione del pubblico delle informazioni raccolte.
Ancor più visto che alcune delle integrazioni inviate dalla proponente A2A Ambiente spa, con nota prot. 2019 amb-001929-P del 01.10.2019 tramite PEC del 04.10.2019, sono state formulate in risposta alle considerazione avanzate dalla scrivente Amministrazione.
Aspetti questi che pongono in dubbio la legittimità amministrativa del citato atto prot. 0823939 del 16-10-2019 che si chiede di annullare in autotutela per procedere, nell’eventualità e solo successivamente alle doverose integrazioni degli atti omessi, a nuova pubblicazione.
Certi che si convenga sulla inopportunità di giungere ad un disdicevole conflitto istituzionale si chiede altresì all’Assessore Xxxxxxxxx, in qualità di responsabile politico- istituzionale delle politiche ambientali della Regione Lazio, di voler organizzare, nelle more della nuova pubblicazione, in tempi estremamente brevi e alla presenza della Dirigente dell’area di competenza, un incontro con la scrivente Amministrazione al fine di definire il proseguo dell’iter procedurale e le reali intenzioni dell’ente regionale”.
CONSIDERATO CHE
- con riferimento alle “industrie insalubri”:
- con D.M. 5 settembre 1994 del Ministero della Sanità, rubricato “Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie” veniva approvato l'allegato elenco delle “industrie insalubri”.
In tale allegato così, tra l'altro, si legge:
“ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI
Parte I – Industrie di prima classe
A) Sostanze chimiche (…)
B) Prodotti e Materiali (...)
C) Attività industriali (…)
14) Inceneritori”.
Emerge, dunque, per tabulas che gli “Inceneritori” rientrano tra le “attività insalubri” di “prima classe”;
- con riferimento a tali tipi di industria, il R.D. 27.07.1934 n. 1265 rubricato “ Applicazione del testo unico delle leggi statutarie”, all'art. 216 così dispone: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute
lontano dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato”.
Le industrie che rientrano nella “prima classe” – come gli “inceneritori” – devono pertanto essere “isolati” nelle campagne e “tenuti lontano dalle abitazioni”.
Tali industrie “insalubri” di “prima classe” hanno, infatti, un particolare impatto con il territorio poiché – come recita la richiamata disposizione normativa - “producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti”;
- a tal proposito giova evidenziare come tale impianto verrebbe collocato in un luogo non “isolato” ed in particolare in un'area definita dal PRG del Comune di Tarquinia in Zona D Impianti industriali e assimilati, Commerciali/Direzionali.
Tale zona è pertanto destinata alla presenza di industrie nonché di impianti Commerciali e Direzionali. Ed allora l'impianto sarebbe tutt'altro che isolato;
- la stessa zona, peraltro, è già caratterizzata dalla presenza del polo logistico commerciale CONAD, il quale gestisce e distribuisce prodotti alimentari, i quali non possono evidentemente essere contigui ad una “industria insalubre”; il Piano di Lottizzazione prevede nel futuro immediato la costruzione di un edificio commerciale per il quale valgono le medesime considerazioni;
- l'area dove dovrebbe sorgere l'impianto è contigua a zone agricole nonché, come meglio si dirà nel prosieguo, a Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi della Direttiva europea Habitat per le quali valgono in maniera ancora più evidente le considerazioni innanzi svolte.
Così, a tal proposito, si legge nell'allegato 2 alle integrazioni proposte da A2A denominato “Studio di Incidenza Ambientale”:
“Dall’analisi della carta dell’uso del suolo per l’intera Area di Studio considerata, emerge un uso prevalentemente “agricolo” ed, in subordine, le seguenti categorie:
• 1.1.1. - Tessuto Urbano Continuo;
• 1.1.2. - SUPERFICI ARTIFICIALI: Tessuto urbano discontinuo;
• 1.2.1. - SUPERFICI ARTIFICIALI: Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati;
• 2.4.2. - SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE: Sistemi colturali e particellari complessi;
• 3.1.1.1. - TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI: Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera;
• 3.1.1.2. – TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI: Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella e/o farnetto e/o rovere e/o farnia);
• 3.2.4. - TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI: Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione;
• 3.2.3.1. - TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI: Macchia alta”.
La stessa A2A è pertanto consapevole di come la presenza del “Tessuto Urbano Continuo” faccia si che l'insalubre impianto di cui al progetto de quo non sia, e non possa essere, “isolato”;
- con riferimento al pericolo per la salute umana:
- l'impianto de quo, come innanzi evidenziato, è dunque da considerarsi “pericoloso alla salute degli abitanti” così come previsto dall'art. 216 del richiamato R.D. 1265/1934;
- tanto è confermato dalla ASL la quale nel proprio parere evidenziava che “ l’impianto emetterebbe inquinanti ambientali-atmosferici prevalentemente pericolosi per la salute umana (…). L’organizzazione Mondiale della Sanità nel 2013 ha pubblicato un documento che raccoglie le ricerche sviluppate da un gruppo di esperti internazionali. Il documento conferma l’esistenza di una relazione causale tra esposizioni a inquinanti atmosferici
-PM10, XX0,0, XX0, XX0, da attribuire prevalentemente al traffico veicolare, alle attività industriali, agli impianti di riscaldamento - ed effetti sulla salute, e questo nesso di casualità è particolarmente forte nel caso del particolato atmosferico fine PM2,5, causa importante di malattia e mortalità. Molti studi hanno dimostrato l’assenza di limiti
minimi per l’esposizione a PM10 e PM2,5 che garantiscono dall’insorgenza di esiti sanitari avversi. Alla luce di tutto questo, dal mondo scientifico sono ritenuti importanti gli interventi di prevenzione incentrati su politiche di tutela della salute dall’inquinamento atmosferico, che non si basino soltanto sul rispetto di concentrazioni limite stabilite dalla norma, ma devono perseguire la riduzione continua del rischio per la salute dovuta all’inquinamento atmosferico, in un ottica di miglioramento della qualità dell’aria e di conseguenza della salute della popolazione”;
- tanto è confermato anche nelle osservazioni “ Incenerimento dei rifiuti, problemi di salute pubblica che possono essere causati dalle emissioni dell’inceneritore proposto a Tarquinia”, a firma del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Membro del Comitato degli Esperti della Società Internazionale dei Medici per l’Ambiente (ISDE-Italia) nonché Direttore S. Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, presentate nella procedura VIA de qua.
In tali osservazioni il dott. Ghirga evidenzia che “dal punto di vista sanitario, non esistono giustificazioni alla combustione dei rifiuti”.
Così, a tal proposito, si legge nelle osservazioni de quibus: “L’esposizione a ciascuno di questi inquinanti può provocare gravi danni alla salute che possono essere causati anche dalla esposizione a livelli ritenuti sicuri dall’OMS. Un esempio è il recente studio effettuato in Svezia su 48.571 bambini che ha confermato l'evidenza scientifica attuale sull'aumento del rischio, in soggetti geneticamente predisposti, di essere affetti da un Disturbo dello Spettro Autistico se la madre è stata esposta, durante la gravidanza, all'inquinamento dell'aria (l’incenerimento dei rifiuti causa inquinamento dell’aria) anche a livelli al di sotto
di quelli raccomandati dalla OMS (2-4). Una recente revisione della letteratura internazionale ha preso in esame il rapporto causale che intercorre tra l'esposizione al mercurio (la combustione dei rifiuti provoca l’emissione di mercurio) e l'aumento del
rischio, in soggetti geneticamente predisposti, di essere affetti da un Disturbo Autistico. Le conclusioni sono state che l'esposizione al mercurio può causare o, comunque, contribuire
a questa grave patologia del neurosviluppo (5). L’esposizione alle diossine (l’incenerimento dei rifiuti causa l’emissione di diossine), in gravidanza o durante i primi anni di vita, aumenta il rischio di essere affetti da un Disturbo Autistico (6). (…) Su un “terreno costituzionale predisponente”, sostanze ed elementi tossici presenti nell’ambiente giocano un ruolo fondamentale nella insorgenza di questo disturbo (3). (…) Ricercatori della famosa Ecole des Mines di Parigi, hanno pubblicato sulla nota rivista internazionale, Waste Management & Research, un articolo dal titolo “Impatti sull’ambiente e costi dello smaltimento dei rifiuti solidi: un paragone tra l’incenerimento dei rifiuti ed il loro smaltimento in discarica” (21). Questo lavoro è diventato il punto di partenza per gli studi costi/benefici del trattamento dei rifiuti per mezzo di inceneritori e discariche. (…) Nello studio in esame gli autori hanno rilevato che, se si escludono le spese per la produzione di gas serra quali la CO2, la CH4 e gli N2O, oltre il 95 % dei costi esterni
provocati dall’incenerimento dei rifiuti è legato a danni alla salute, in particolare alla
mortalità. La morbilità, soprattutto la bronchite cronica, l’asma bronchiale, i giorni di
lavoro persi, i ricoveri ospedalieri ecc., rappresentano circa un terzo dei costi del danno da
polveri PM10, NOx ed SO2. Secondo i risultati della ricerca, La Combustione di una Tonnellata di Rifiuti, in Termini di Danni alla Salute ed all’Ambiente, Potrebbe Arrivare a Costare Circa 21.2 Euri (tab. 2). (…) La Combustione, dunque, di 500.000 tonnellate/anno di rifiuti potrebbe causare danni “Sottostimati” alla Salute ed All’ambiente per Circa
10.600.000 Euri. Venti anni di attività potrebbero causare una spesa di oltre 200 milioni di euri!. (…) L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha identificato l’inquinamento dell’aria come una delle cause importanti del cancro (30). Inoltre, le polveri fini PM2.5 sono state valutate singolarmente e dichiarate carcinogene,
appartenenti al Gruppo 1 (30). L’incenerimento dei rifiuti causa l’emissione di PM2.5. L’inquinamento dell’aria causato dalla combustione dei rifiuti può dunque contribuire alla incidenza del cancro in una determinata area. (…) Questi esempi mettono in evidenza come l’incenerimento dei rifiuti possa essere associato a grandi spese per la società alle quali, ripetiamo, dovranno partecipare tutti i soggetti coinvolti nella entrata in esercizio di un impianto che rientra tra le Industrie Insalubri Di Prima Classe, una volta a conoscenza dei gravi rischi per la salute pubblica, come è ben dimostrato da una attenta lettura di questo documento. Infatti, uno dei cardini del diritto UE in materia ambientale è il principio «chi inquina paga», secondo cui il danno ambientale dovrebbe essere corretto dal soggetto che ne è «responsabile». Da un lato, esso fa sì che i costi dell’inquinamento siano pagati direttamente dalle parti responsabili del danno, anziché essere finanziati dallo stato e in ultima analisi del contribuente. D’altro canto, questo è un incentivo a non inquinare (32). La popolazione che risiede vicino ad un inceneritore è particolarmente a rischio di forti esposizioni agli inquinanti durante le deposizioni umide. La pioggia ha la capacità di riversare a terra fino al 92 % del PM2.5 (32) e l’umidità della notte fino al 21.5
% (33). (…) In conclusione, dal punto di vista sanitario, non esistono giustificazioni alla combustione dei rifiuti”;
- con riferimento alla valutazione di incidenza ambientale:
- con nota prot. n. u. 0647137.05.08.2019, l'Area di Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, rilevava che:
“il progetto ricade all'esterno di Siti Natura 2000 di cui i più prossimi sono la Zona di Protezione Speciale (ZSP) IT6030005 “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” distante circa 200 m dall'impianto e per un tratto adiacente al tracciato del cavidotto elettrico interrato, e la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) XX0000000 “Fiume Xxxxxxx (basso corso)” a circa 4 km. (...)
In considerazione della complessità dell'intervento, delle interazioni con molteplici componenti ambientali legate tra le altre cose alle emissioni in atmosfera, all'emungimento idrico, alla realizzazione di nuova viabilità e all'aumento del traffico veicolare, nonché della prossimità alla ZPS IT6030005 "Comprensorio Tolfetano-Cerite- Manziate", si ritiene che l'analisi effettuata nel l livello della procedura non sia sufficiente ad escludere la possibilità di effetti indiretti sui valori ambientali tutelati dalla ZPS e dalla Rete Natura 2000.
Evidenziando quindi la necessità che l'intervento sia sottoposto al Il livello della procedura (valutazione di incidenza appropriata), ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., si richiede come integrazione documentale che sia prodotto uno studio di incidenza”;
- in ragione della estrema vicinanza a ZPS e ZSC (200 m dalla ZPS IT6030005 “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” e 4 km dalla ZSC “Fiume Xxxxxxx”) nonché “della complessità dell'intervento, delle interazioni con molteplici componenti ambientali legate tra le altre cose alle emissioni in atmosfera, all'emungimento idrico, alla realizzazione di nuova viabilità e all'aumento del traffico veicolare”, l'amministrazione regionale ritiene che l'intervento debba essere sottoposto al II livello della procedura di valutazione.
Xxxxx, a tal proposito, evidenziare quanto segue.
La metodologia procedurale utilizzata nella valutazione di incidenza è delineata nella guida metodologica “Assessment of plants and projects significantly affecting Nature 2000 sites. Methodological guidance on the previsions of article 6 (3) and (4) of the Habitats directive 92/43/EEC” redatta dalla Oxford Xxxxxxx University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.
Tale metodologia prevede un percorso di analisi a valutazione progressiva che si compone di quattro fasi principali:
- Fase 1: verifica (“screening”):
obiettivo della fase di “screening“ è quello di verificare la possibilità che dalla realizzazione di un piano o progetto derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso. Nel caso in cui, all'esito di tale verifica, permanga incertezza sulla possibilità che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000, è necessario procedere alla fase di verifica successiva;
- Fase 2: valutazione “appropriata”:
la valutazione dell'impatto sull'integrità del sito viene effettuata in riferimento agli obiettivi di conservazione, alla struttura e alla funzionalità del sito all'interno della rete Natura 2000, limitando il campo di analisi e valutazione a tali aspetti.
Una volta individuati gli effetti negativi del piano o progetto e chiarito quale sia l'incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito, è possibile individuare in modo mirato le necessarie misure di mitigazione/attenuazione.
Ogni misura di mitigazione deve essere accuratamente descritta poiché, qualora permangano ulteriori effetti negativi, nonostante le misure di mitigazione, si procederà con la successiva terza fase della valutazione;
- Fase 3: analisi di soluzioni alternative:
qualora permangano gli effetti negativi sull'integrità del sito, nonostante le misure di mitigazione, occorre stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili. Muovendo dalla considerazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere con la realizzazione del piano/progetto, sarà compito dell'autorità competente esaminare la possibilità che vi siano soluzioni alternative compresa la c.d. opzione “zero”.
Nel caso in cui non esistano soluzioni che ottengano i risultati desiderati, si procede all'individuazione di misure compensative;
- Fase 4: definizione di misure di compensazione:
nel caso non vi siano adeguate soluzioni alternative ovvero permangano effetti con incidenza negativa sul sito e contemporaneamente siano presenti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile autorizzare la realizzazione del piano o progetto, solo se sono adottate adeguate misure di compensazione che garantiscano la coerenza globale della rete Natura 2000 (art. 6, comma 9, DPR 120/2003);
- la A2A, con le integrazioni del 1.10.2019, presentava all’allegato 2 lo “Studio di Incidenza Ambientale”, che doveva costituire, secondo quanto rilevato dall'amministrazione regionale la c.d. “valutazione appropriata” di cui alla Fase 2 della Valutazione.
Or bene tale studio riporta pedissequamente quanto sostenuto nel documento “Screening di Incidenza Ambientale” di cui all’allegato D della istanza presentata dalla stessa A2A.
I due testi coincidono perfettamente ad eccezione di due punti. In particolare:
- è stato aggiunto il paragrafo 4.6 “Inquadramento e descrizione delle componenti in corrispondenza dell’area di studio” a pag. 31: tale paragrafo contiene una sommaria descrizione della flora e della fauna dell’area;
- sono stati aggiunti i paragrafi 5.2.3 “Suolo” e 5.2.4 “Ambiente Idrico” a pag. 49: una pagina e mezzo con la quale A2A ha integrato la “Analisi delle potenziali incidenze” sulle “componenti abiotiche” (par. 5.2). In tale analisi l’unica argomentazione, oltre “agli accorgimenti (sia impiantistici che gestionali) che verranno posti in atto”, in ragione della quale “non sono ravvisabili potenziali incidenze sui suoli delle aree RN2000 considerate”, è che “le opere di progetto sono tutte collocate al di fuori dei siti RN2000”;
- la A2A si cura, altresì, di rappresentare esclusivamente che la distanza delle opere in progetto da tali siti è di 4 km. Non richiama, invece, la circostanza che la Zona di
Protezione Speciale (ZPS) IT603005 “Comprensione Tolfetano-Cerite-Manziate” dista solo
200 metri dall’impianto de quo e per un tratto adiacente al tracciato del condotto elettrico interrato, così come correttamente rappresentato dalla Area Valutazione Incidenza e Risorse Forestali della Direzione Regionale Politica Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, nella più volte richiama nota del 5.08.2019.
Secondo la stessa amministrazione, infatti, “l’analisi effettuata nel I livello della procedura non sia (è) sufficiente ad escludere la possibilità di effetti indiretti sui valori ambientali tutelati dalla ZPS e dalla Natura 2000”.
Ed allora non può essere sufficiente l’analisi presentata con le integrazioni dalla A2A la quale si limita a riproporre la stessa identica analisi presentata con l'istanza “arricchita” di una sola pagina e nella quale l’argomentazione ricorrente è esclusivamente che “le opere sono tutte collocate al di fuori dei siti RN2000”;
- la argomentazione de qua è, peraltro, totalmente priva di pregio non solo in ragione della contiguità (circa 200 m) che le opere avrebbero rispetto ad una ZPS, ma anche di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 della Direttiva 2009/147/CE, il quale così recita:
“Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, (...) Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione”.
Tanto è confermato dalla Commissione Europea nella Comunicazione C (2019) 7621 finale avente ad oggetto “la gestione dei Siti Natura 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo
6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)”, in cui, così tra l'altro, si legge: “La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto (C-142/16, punto 29). A titolo di esempio, una zona umida può essere
danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dai suoi confini, o un sito può essere interessato da un'emissione di sostanze inquinanti da una fonte esterna. Per questo motivo, è importante che gli Stati membri, a livello legislativo e nella pratica, consentano l'applicazione delle salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, alle pressioni di sviluppo (…) La procedura a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, è attivata non dalla certezza bensì dalla probabilità di incidenze significative derivanti da piani o progetti a prescindere dalla loro ubicazione all'interno o all'esterno di un sito protetto. Una simile probabilità sussiste se non si possono escludere incidenze significative sul sito. In questa fase non si può tenere conto di misure di attenuazione e occorre considerare anche gli effetti transfrontalieri”;
- la Direttiva 92/43/CE (cd. Direttiva Habitat) all'art. 6, comma 3, così recita:
“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica".
Or bene al fine di poter svolgere l'opportuna valutazione richiesta dalla disposizione de qua “debbono essere individuati alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del progetto che possono, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito. Detta opportuna valutazione non può dunque comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusione “completi, precisi e definitivi” atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli
effetti dei lavori previsti sul sito. (...) l'autorizzazione di un progetto può quindi essere concessa solo se sussiste la certezza che il progetto “è privo di effetti pregiudizievoli duraturi per l'integrità del sito”, ossia quando, conformemente al principio di precauzione non sussiste alcun ragionevole dubbio dal punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti” (Osservazioni della Commissione Europea – Servizio Giuridico prot. sj:h (0000) 0000000 del 27.09.2019).
Alla luce di tali osservazione emerge evidente come l'analisi debba condurre a conclusione “complete, precise e definitive” tali da rendere certo che il progetto non abbia effetti pregiudizievoli sul sito a prescindere che lo stesso risulti o no strictu sensu entro i “confini” della Zona di Protezione Speciale.
Seppure fuori dal sito protetto, vi deve essere certezza che l'opera non comporti pregiudizio per gli habitat da tutelare. Una certezza che l'analisi della A2A non è certo in grado di fornire.
Né può sostenersi che la stessa contenga rilievi e conclusioni “completi, precisi e definitivi”. Proprio alla luce di tale circostanza - si ripete - l'amministrazione regionale richiedeva che l'analisi fosse portata al II livello della procedura di Valutazione di Incidenza. Ma i rilievi e le conclusioni della A2A sono rimasti gli stessi identici del I livello di analisi;
- la Direttiva 92/43/CE si riferisca alla circostanza che il progetto “possa avere incidenza significativa su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti”.
È evidente, infatti, che un progetto non possa essere considerato in modo avulso dal contesto, ma debba essere valutato anche congiuntamente ad altri progetti in atto o che saranno adottati con riferimento allo stesso sito.
Anche tale interpretazione della Direttiva è confermata nella richiamata Comunicazione della Commissione Europea, nella quale così, tra l'altro, si legge:
“4.5.3. (…) singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti
Una serie di impatti che singolarmente sono modesti può produrre nel suo insieme un impatto significativo. Come ha precisato la Corte "la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo dei progetti comporta in pratica che la totalità dei progetti d'un certo tipo può venire sottratta all'obbligo di valutazione mentre, presi insieme, tali progetti possono avere un notevole impatto ambientale" (C-418/04, C-392/96, punti 76, 82). L'articolo 6, paragrafo 3, si prefigge di affrontare questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti. A tale riguardo, l'articolo 6, paragrafo 3, non definisce esplicitamente quali altri piani e progetti rientrino nell'ambito di applicazione della disposizione sugli effetti congiunti. È importante notare che l'intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tenere conto degli impatti cumulativi, che spesso si verificano con il tempo. In tale contesto si possono esaminare i piani o progetti completati, approvati ma non completati, o proposti. (…) I piani e progetti autorizzati in passato ma non ancora attuati o completati dovrebbero essere inclusi nella disposizione sugli effetti congiunti. (…)
Inoltre, è importante notare che la valutazione degli effetti cumulativi non si limita all'esame di piani o progetti simili nello stesso settore di attività (ad esempio una serie di progetti immobiliari). Nella valutazione occorre tenere conto di tutti i tipi di piani o progetti che potrebbero avere un'incidenza significativa congiuntamente al piano o progetto in esame. (…)
I potenziali effetti cumulativi dovrebbero essere valutati avvalendosi di solidi dati di riferimento e non basandosi esclusivamente su criteri qualitativi. Inoltre, dovrebbero essere valutati come parte integrante della valutazione nel suo complesso e non considerati semplicemente come un'aggiunta al termine del processo di valutazione.
Nel determinare le probabili incidenze significative, si deve considerare anche la combinazione con altri piani e/o progetti per tenere conto degli impatti cumulativi nella valutazione del piano o progetto in questione. La disposizione sugli effetti congiunti riguarda altri piani o progetti già completati, approvati ma non completati o effettivamente proposti ”;
- gli stessi siti di Natura 2000 interessati da tale Studio di Incidenza, sono interessati anche dal Progetto del c.d. Tracciato verde che andrebbe a completare la SS 675 “Umbro- Laziale” approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1.12.2017, nonché confermato con Delibera CIPE n. 2 del 28 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 187 del 3.08.2018.
Con riferimento al progetto de quo deve evidenziarsi che veniva adottato dal Ministero dell'Ambiente parere negativo di Valutazione Impatto Ambientale anche in ragione della assenza di analisi di livello II della Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale da parte della proponente.
A2A non fa alcun riferimento a tale progetto che non viene in alcun modo considerato nella sua analisi di valutazione di incidenza, contrariamente a quanto previsto dalla richiamata normativa europea;
- con riferimento alle Linee Strategiche del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio:
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 31.01.2019, recante “Applicazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche”, è stato approvato un documento di indirizzo per l'aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio relativo all'arco temporale 2019-2025. Tale documento definisce gli obiettivi strategici generali, l'analisi dei dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani nel Lazio, gli obiettivi di localizzazione degli impianti di trattamento e di
smaltimento finale dei rifiuti e le azioni da attuare nel medio termine, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.
Nelle Linee Strategiche de quibus così, tra l'altro, si legge:
“1. Quadro di riferimento e linee di indirizzo comunitarie e nazionali nel settore dei rifiuti e dell'economia circolare.
Il Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR), previsto dal D.Lgs 152/2009 art. 199, relativo all'arco temporale 2019-2025 terrà conto delle nuove direttive contenute nel pacchetto UE sull'economia circolare pubblicate nella Gazzetta Ufficiale europea del 14.06.2018 e che dovranno essere recepite entro il 5 luglio 2020 dagli stati membri (…).
2. Obiettivi strategici generali della Regione Lazio 1) (…)
2) Investimenti nelle nuove tecnologie. Il secondo cardine della strategia dei prossimi anni è la trasformazione dell’impiantistica esistente. Gli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sono destinati a cambiare, e quelli di nuova generazione basati sulla meccatronica e la fotonica, dovranno sostituire gli attuali. Nell’arco dei 5 anni riduzione del 50% il fabbisogno di conferimento in discarica e inceneritore nella prospettiva di una conseguente chiusura degli impianti attualmente esistenti intesi nell’attuale assetto impiantistico. (…) Un processo che comincerà dalla riconversione del sito di Colleferro, trasformando l’attuale impiantistica di termovalorizzazione in altra tipologia impiantistica che persegua obiettivi di recupero di materia, il tutto nel rispetto dei principi comunitari dell’economia circolare. (…)
3.11 l’Incenerimento con recupero di energia
Nel 2017 è risultato operativo un unico impianto di incenerimento con recupero di energia localizzato nel comune di San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone. Sono presenti anche due impianti nel comune di Colleferro, in provincia di Roma, che, tuttavia, non sono
operativi per revampig strutturale, come descritto nel paragrafo seguente. (…) Si segnala che è stata adottata la DGR 614/2018 che ha introdotto valutazioni sugli impianti di termovalorizzazione di Colleferro dando indicazioni circa la riconversione del sistema impiantistico.
Riconversione del sistema di gestione dei rifiuti a Colleferro di cui alla DGR 614/2018
Il progetto di riconversione degli attuali termovalorizzatori di Colleferro in impianti finalizzati al recupero di materia va ricondotto sia all’obiettivo di miglioramento complessivo della qualità dell’aria nel territorio interessato, sia dalla strategia di transizione dalla logica lineare a quella circolare dei rifiuti del Lazio. (…)
4.3 Fabbisogno di termovalorizzazione della Regione Lazio
Non si prevede un aumento del fabbisogno di termovalorizzazione e con DGR 614/2018 sono state introdotte valutazioni sugli impianti di termovalorizzazione di Colleferro, dando indicazioni circa la riconversione del sistema impiantistico, trasformando l’attuale impiantistica di termovalorizzazione in altra tipologia impiantistica che persegua obiettivi di recupero di materia, il tutto nel rispetto dei principi comunitari dell’economia circolare. (…) Sarà inoltre introdotta ed applicata la nuova decisione della Commissione Europea del 10/8/2018 n. 2018/1147/UE per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione sulla GUCE, per migliorare anche performance degli impianti esistenti in termini di emissioni. (…)
4.4 Indicazioni sulla tipologia e dimensione degli impianti
Fermo restando che ogni situazione dovrà essere valutata nello specifico, l’orientamento della Regione è quello di limitare la dimensione degli impianti di trattamento, al fine di facilitarne l’inserimento ambientale nel rispetto della sostenibilità economica dell’investimento impiantistico. (…)
9.1 Le azioni cardine
1) Progressiva transizione del sistema impiantistico regionale verso il recupero di materia.
Nel contesto dell’attuale modello economico lineare di consumo e produzione, soltanto una piccola parte dei rifiuti prodotti viene riutilizzata, riciclata o commercializzata sotto forma di materiali secondari. La grande maggioranza, ivi compresi materiali preziosi e rari, finisce in discarica o viene incenerita. Dati i flussi di risorse limitate, le economie non saranno più in grado di basarsi su questi modelli lineari di produzione e consumo. L’economia circolare rappresenta un’alternativa a questo modello in quanto mira a mantenere i prodotti e i materiali nella catena del valore per un periodo più lungo, e a recuperare le materie prime dopo il ciclo di vita dei prodotti in maniera da consentirne un ulteriore uso. Per cogliere questo obiettivo è necessario avviare una progressiva conversione del sistema impiantistico regionale finalizzata ad incrementare il recupero di materia. Il sistema impiantistico regionale dovrà progressivamente alimentare, con flussi omogenei e puri di materie prime secondarie, i settori industriali che utilizzano materiali quali acciaio, alluminio, carta, vetro, legno e materie plastiche.
Di seguito uno schema della filiera del recupero delle frazioni secche riciclabili”.
Dalla semplice lettura delle riportate Linee Strategiche emerge evidente come la Regione Lazio ritenga di dover dare applicazione, con il Piano di Gestione dei Rifiuti in via di approvazione, alle nuove direttive europee contenute nel pacchetto UE sull'economia circolare pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Europea del 14.06.2018.
Da tale indirizzo discendono alcuni obiettivi da conseguire nella gestione dei rifiuti tra cui la forte riduzione di smistamento in discarica o inceneritore.
A tal proposito la Regione non solo ritiene che “non si preveda un aumento del fabbisogno di termovalorizzazione”, ma dispone la riconversione della attuale impiantistica di termovalorizzazione presente nella Regione in altra tipologia impiantistica.
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 614/2018 la stessa Regione ha infatti dato “indicazioni circa la riconversione del sistema impiantistico” di Colleferro attualmente impianto di termovalorizzazione.
Non solo, la Regione precisa che “l'intento della Regione è quello di limitare la dimensione degli impianti di trattamento, al fine di facilitarne l'inserimento ambientale nel rispetto della sostenibilità economica dell'investimento impiantistico”.
L'amministrazione regionale focalizza, altresì, l'attenzione sulla “progressiva transizione del sistema impiantistico regionale verso il recupero di materia” riducendo la parte di rifiuti che finisce in discarica e viene incenerita.
Or bene, un parere positivo al progetto che ci occupa sarebbe del tutto contraddittorio rispetto al contenuto delle Linee Strategiche approvate dalla Regione.
Ed infatti, la stessa Regione - si ripete - ritiene non solo che non vi sia necessità di “aumento del fabbisogno di termovalorizzazione” sul territorio regionale ma di dover porre in essere la riconversione di impianti già esistenti (Colleferro).
Ed infatti coerentemente con il modello di economia circolare si tenderà ad una riduzione dei rifiuti da incenerire e alla presenza di impianti di dimensioni sempre più ridotte e che utilizzino altri tipi di tecnologia ambientalmente più compatibile;
- un positivo provvedimento VIA relativamente al progetto de quo – si ripete – sarebbe del tutto contraddittorio con le Linee Strategiche tracciate dalla Regione con riferimento al Piano di Gestione dei Rifiuti;
- con riferimento al contesto territoriale nel quale si porrebbe l'impianto de quo:
- così come rilevato nella richiamata Delibera del Consiglio Comunale congiunto dei Comuni di Tarquinia e Civitavecchia n. 19 del 9.08.2019, all'interno del territorio del comune di Tarquinia ricadono numerose Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE.
In particolare così, tra l'altro, si legge nella Deliberazione de qua: “APPURATO CHE
- ricadono all’interno del territorio del comune di Tarquinia numerosi Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva direttive 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici tutti classificati all’interno del progetto ‘Rete Natura 2000’ che rappresenta il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Le zone tutelate sono:
- le Saline di Tarquinia IT6010026, zona di protezione speciale (ZPS), con una superficie di 150 ht;
- Fondali tra Punta X. Xxxxxxxx e Punta della Mattonara IT6000005, zona Speciale di Conservazione (ZSC) con una superficie di 557 ht;
- Necropoli di Tarquinia IT60100028, sito di interesse comunitario (SIC) e zona di Protezione Speciale (ZPS), con una superficie di 191 ht;
- Litorale tra Tarquinia e Montalto di Xxxxxx XX0000000, zona di Protezione Speciale (ZPS), con una superficie 20 0ht;
- Fiume del Xxxxxxx (Basso Corso) XX0000000, zona di Protezione Speciale (ZPS), con una superficie di 90 ht;
- la peculiarità e l’alta vocazione territoriale è riconosciuta e tutelata dalla legge n. 157/1992 che recepisce la direttiva ‘Uccelli’ e il DPR n 357/1997, modificato dal DPR n. 120/2003 che recepiscono la direttiva ‘Habitat’, e quindi si intende in tutti i modi tutelare le zone da eventi o complessi industriali che possano cagionare un rischio alla flora o alla fauna presenti all’interno delle zone protette;
- il territorio del Comune di Tarquinia vanta numerosi siti storici di livello internazionale: la necropoli etrusca, i resti della città di Leopoli-Cencelli e il museo Nazionale Etrusco, riconosciuti dall’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) UNESCO nel 2004 che conferisce al territorio una connotazione turistico-culturale di primaria importanza. Il turismo rappresenta una componente fondamentale dell’economia del paese, pertanto il tessuto socio-economico potrebbe essere compromesso in maniere irreversibile rischiando di cagionare danni a imprese ed enti presenti sul territorio, i quali devono essere sottoposti a tutela da parte dell’amministrazione comunale che subirebbe a sua volta un danno derivante dalle minori entrate”;
- nel contesto territoriale de quo, come innanzi evidenziato, insistono molteplici Zone di Protezione Speciale nonché siti storici alcuni dei quali riconosciuti nel 2004 dalla United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, come patrimonio UNESCO con conseguente connotazione turistico – culturale dello stesso territorio di primaria importanza;
- il Piano di Gestione per il Sito UNESCO della Necropoli di Cerveteri e Tarquinia è suddiviso in tre punti: tutela e conservazione, diffusione scientifica, promozione e valorizzazione.
E' dunque evidente come la presenza di un tale impianto si porrebbe in totale contrasto con la tutela di un sito patrimonio UNESCO;
- nello Statuto del Comune di Tarquinia, approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25 settembre 2003, all'art. 1, comma 6, così si legge: “All’interno del territorio del Comune di Tarquinia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali, industrie o impianti che non utilizzano fonti di produzione di energia rinnovabile, l’insediamento di industrie belliche, lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive”.
Tutto ciò premesso e considerato lo scrivente, ut supra rappresentato
CHIEDE
che la Regione Lazio adotti provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale negativo relativamente al progetto n. 051/2019 proposto dalla A2A.
Roma, 13.12.2019
Avv. Xxxxx Xxxxx
Si allega:
- Osservazioni “Incenerimento dei rifiuti, problemi di salute pubblica che possono essere causati dalle emissioni dell'inceneritore proposto a Tarquinia” a firma del dott. Ghirga, Membro del Comitato degli Esperti della Società Internazionale dei Medici per l'Ambiente (ISDE – Italia) e Direttore S. Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia, già presentate nella procedura VIA de qua;
INCENERIMENTO DEI RIFIUTI, PROBLEMI DI SALUTE PUBBLICA CHE POSSONO ESSERE CAUSATI DALLE EMISSIONI DELL’INCENERITORE PROPOSTO A TARQUINIA
L'incenerimento dei rifiuti immette nell'atmosfera NOx, CO, NMVOC, SOx, TSP,PM10, PM2.5, Xx, Xx, Xx, Xx, Xx, Xx Xx, Xx, XXX, XXXX/X, Xxxxx(x)xxxxxx, Benzo(b)fluoranthene e HCB (tab. 1) (1).
Tabella 1 (5.C.1.a Municipal waste incineration. EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016).
L’esposizione a ciascuno di questi inquinanti può provocare gravi danni alla salute che possono essere causati anche dalla esposizione a livelli ritenuti sicuri dall’OMS. Un esempio è il recente studio effettuato in Svezia su 48.571 bambini che ha confermato l'evidenza scientifica attuale sull'aumento del rischio, in soggetti geneticamente predisposti, di essere affetti da un Disturbo dello Spettro Autistico se la
madre è stata esposta, durante la gravidanza, all'inquinamento dell'aria (l’incenerimento dei rifiuti causa inquinamento dell’aria) anche a livelli al di sotto di quelli raccomandati dalla OMS (2-4).
Una recente revisione della letteratura internazionale ha preso in esame il rapporto causale che intercorre tra l'esposizione al mercurio (la combustione dei rifiuti provoca l’emissione di mercurio) e l'aumento del rischio, in soggetti geneticamente predisposti, di essere affetti da un Disturbo Autistico. Le conclusioni sono state che l'esposizione al mercurio può causare o, comunque, contribuire a questa grave patologia del neurosviluppo (5).
L’esposizione alle diossine (l’incenerimento dei rifiuti causa l’emissione di diossine), in gravidanza o durante i primi anni di vita, aumenta il rischio di essere affetti da un Disturbo Autistico (6).
L’incidenza del Disturbo dello Spettro Autistico negli ultimi anni è aumentata e continua ad aumentare in tutto il mondo anche prendendo accuratamente in considerazione una maggior attenzione ed una miglior capacità di diagnosi del Disturbo Autistico stesso. Su un “terreno costituzionale predisponente”, sostanze ed elementi tossici presenti nell’ambiente giocano un ruolo fondamentale nella insorgenza di questo disturbo (3).
In Italia un bambino ogni 77 (nella fascia di età 7-9 anni) ha un Disturbo dello Spettro Autistico
con una prevalenza maggiore nei maschi (4,4 maschi ogni 1 femmina) (7).
Nel comprensorio di Tarquina-Civitavecchia-Montalto la prevalenza del Disturbo Autistico è alta a tal punto che molti genitori devono ricorrere a dispendiose terapie presso centri privati per l’impossibilità delle strutture pubbliche di poter offrire a tutti una assistenza precoce e adeguata. Questa situazione, dopo una lettera aperta dei medici ISDE di Civitavecchia al Presidente della Regione Lazio Xxxxxx Xxxxxxxxxx (7), ha portato allo stanziamento di 3 milioni di euro a favore delle famiglie che hanno bambini con un Disturbo Autistico (9).
Le emissioni dell’inceneritore di rifiuti, per il quale è stata presentata la proposta di costruzione a Tarquinia, potrebbe aumentare l’incidenza già alta della Disturbo dello Spettro Autistico nel vasto comprensorio interessato, attraverso l’esposizione agli inquinanti sopra descritti.
Oggi è possibile quantificare un danno alla salute e all’ambiente attraverso l’ausilio di programmi dedicati (10-20).
Questa valutazione del danno rimane comunque, al momento, parziale perché per danni di particolare importanza quali quelli genetici, epigenetici e del neurosviluppo, una causa-effetto è difficile da dimostrare, sia per il numero estremamente elevato di agenti chimici che ne potrebbero essere responsabili che per la loro possibile interferenza anche a dosi minime nel provocare una patologia.
Ricercatori della famosa Ecole des Mines di Parigi, hanno pubblicato sulla nota rivista internazionale, Waste Management & Research, un articolo dal titolo “Impatti sull’ambiente e costi dello smaltimento dei rifiuti solidi: un paragone tra l’incenerimento dei rifiuti ed il loro smaltimento in discarica” (21). Questo lavoro è diventato il punto di partenza per gli studi costi/benefici del trattamento dei rifiuti per mezzo di inceneritori e discariche.
Lo studio, effettuato da autori di particolare rilievo ed esperienza internazionale, ha cercato di determinare i costi per la società, in termini economici, per tonnellata di rifiuti smaltiti attraverso le due
metodologie prese in esame. Gli autori, per la valutazione del danno hanno utilizzato tutta l’esperienza racchiusa nei risultati del progetto ExterneE della Commissione Europea. Negli ultimi 25 anni c’è stato un notevole progresso nell’analisi dei costi per i danni ambientali ed alla salute provocati dalle emissioni di inquinanti. Il progetto della Commissione Europea ExterneE (European Research Network) ha coinvolto 50 centri di ricerca in oltre 20 paesi e, attraverso studi di particolare rilievo scientifico quali lo “European Environment and Health Strategy”, lo “Environmental Technologies Action Plan” ed il “Clean Air for Europe” (CAFÉ) programme, ha prodotto una metodologia che è diventata uno degli strumenti più importanti di riferimento per la valutazione del danno da inquinamento.
Nello studio in esame gli autori hanno rilevato che, se si escludono le spese per la produzione di gas serra quali la CO2, la CH4 e gli N2O, oltre il 95 % dei costi esterni provocati dall’incenerimento dei rifiuti è legato a danni alla salute, in particolare alla mortalità. La morbilità, soprattutto la bronchite cronica, l’asma bronchiale, i giorni di lavoro persi, i ricoveri ospedalieri ecc., rappresentano circa un terzo dei costi del danno da polveri PM10, NOx ed SO2.
Secondo i risultati della ricerca, La Combustione di una Tonnellata di Rifiuti, in Termini di Danni alla Salute ed all’Ambiente, Potrebbe Arrivare a Costare Circa 21.2 Euri (tab. 2). Questi costi per ogni tonnellata di rifiuti bruciati, possono scendere paradossalmente fino a 4.5 euro se compensati con il recupero di energia, calore e materiali. Tuttavia, il caro prezzo per la mortalità e la morbilità rimane invariato.
Tab. 2. Waste Manag Res. 2008 Apr;26(2):147-62.
La Combustione, dunque, di 500 tonnellate/anno di rifiuti potrebbe causare danni “Sottostimati” alla Salute ed All’ambiente per Circa 10.600.000 euri. Venti anni di attività potrebbero causare una spesa di oltre 200 milioni di euri.
Come già riportato, non solo rimane al momento difficile la stima dei danni genetici, epigenetici e del neurosviluppo, ma viene anche sottostimato il danno causato dall’aumento della CO2 prodotto dalla combustione dei rifiuti, il quale, causando l’incremento sia della temperatura che del vapore acqueo, contribuisce all’aumento dell'ozono terrestre. L’ozono compromette la funzionalità polmonare, irrita le vie respiratorie e sembra essere la chiave dell’aumento delle morti per cause cardiovascolari durante le ondate di calore. Ad ogni aumento di un grado Celsius di temperatura corrispondono circa 1.000 decessi per inquinamento e 20 - 30 nuovi casi di cancro. Il 40 % di queste morti è causata dall'ozono, mentre il resto è probabilmente causato dalle polveri sottili che aumenterebbero in seguito alla capacità della CO2 di aumentarne la stabilità, l'umidità ed i feedback biogenici (22).
Per quanto riguarda i danni al neurosviluppo, i costi per l’assistenza durante la sua vita ad un bambino affetto da un Disturbo Autistico si aggirano intorno ai 2 milioni di euri (23), mentre sono purtroppo circa 24.000 euri l’anno i soldi spesi dalle famiglie italiane che hanno un bambino affetto da un Disturbo dello Spettro Autistico (24).
A Torino è stato recentemente effettuato uno studio dalla Società Internazionale dei Medici per l’Ambiente (ISDE), in corso di pubblicazione, sui livelli di metalli pesanti e metalloidi in campioni di tessuti di bambini residenti in aree vicine ad un inceneritore di rifiuti, in fase pre e post entrata in esercizio dello stesso. I risultati hanno avuto una grande attenzione da parte della stampa in quanto i genitori anticipando i risultati dell’indagine, riferivano un aumento notevole di inquinanti tossici nei tessuti dei bambini (unghie) (25).
Sei mesi prima di una eventuale, sfortunata, entrata in esercizio dell’inceneritore proposto a Tarquinia, sarà avviato un progetto finanziato dal Comune stesso di Tarquinia, simile a quello effettuato dall’ISDE a Torino, nell’area intorno all’inceneritore stesso.
Tale studio consisterà nella ricerca di metalli pesanti e metalloidi, dello stesso tipo che viene emesso dalla combustione dei rifiuti (tab. 1), nelle unghie e nei capelli di un campione di bambini residenti vicino all’area scelta per la costruzione dell’inceneritore. Tale indagine sarà ripetuta ogni 6 mesi per due anni. Qualora sia dimostrato un accumulo di inquinanti nei tessuti dei bambini dello stesso tipo di quelli emessi dalla combustione dei rifiuti e l’incidenza sia associata in modo inversamente proporzionale alla distanza dalla fonte di emissione, il rischio di essere affetti da un Disturbo Autistico sarà evidente. A questo punto, tutti i soggetti coinvolti saranno chiamati a rispondere, da un punto di vista economico, al fine di partecipare alle spese necessarie per la cura di questi bambini, per non aver applicato il principio di precauzione.
Il mercurio, il piombo e PCB emessi anche dalla combustione dei rifiuti possono causare ritardo del linguaggio (26-27). L’incidenza del ritardo del linguaggio è in aumento anche in Italia ed interessa il 32
% dei 160.000 bambini italiani con disabilità (28). L’esposizione ad un nuovo carico di questi inquinanti potrebbe peggiorare questa situazione ed evocare nuovi casi di bambini con problemi di linguaggio.
Il rapporto diretto tra emissioni inquinanti e disturbi del neurosviluppo è stato reso evidente dai risultati della recente ricerca effettuata a Taranto le cui conclusioni sono state molto chiare: “Sia le esposizioni ai metalli pesanti (l’incenerimento dei rifiuti causa emissioni di metalli pesanti) che la distanza dalle fonti di emissione, sono state associate ad un impatto cognitivo negativo nei bambini di Taranto, oggetto di studio. L’esposizione anche a piccolissime dosi di piombo (l’incenerimento dei rifiuti causa emissioni di piombo) ha nuovamente confermato l’effetto tossico neurocognitivo in particolare per le classi meno abbienti” (29).
Nella valutazione del danno in seguito alla esposizione ad inquinanti, gioca un ruolo prevalente l’inquinamento dell’aria (21). L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha identificato l’inquinamento dell’aria come una delle cause importanti del cancro (30). Inoltre, le polveri fini PM2.5 sono state valutate singolarmente e dichiarate carcinogene, appartenenti al Gruppo 1 (30).
L’incenerimento dei rifiuti causa l’emissione di PM2.5. L’inquinamento dell’aria causato dalla combustione dei rifiuti può dunque contribuire alla incidenza del cancro in una determinata area.
A di là della impossibilità di poter quantificare il dolore di una malattia, tuttavia il cancro rappresenta una notevole spesa per la società. In Italia la spesa annuale causata dal cancro è di 16 miliardi e 454 milioni di euri (31). Per la spesa associata alla mortalità provocata dagli inquinanti emessi dalla combustione dei rifiuti, Xxxx et al hanno utilizzato una stima, comunque non aggiornata, sui costi medi per la cura di un paziente affetto da cancro, valutando nel complesso una spesa sottostimata per la società di circa 2 milioni di euri (21).
Questi esempi mettono in evidenza come l’incenerimento dei rifiuti possa essere associato a grandi spese per la società alle quali, ripetiamo, dovranno partecipare tutti i soggetti coinvolti nella entrata in esercizio di un impianto che rientra tra le Industrie Insalubri Di Prima Classe, una volta a conoscenza dei gravi rischi per la salute pubblica, come è ben dimostrato da una attenta lettura di questo documento.
Infatti, uno dei cardini del diritto UE in materia ambientale è il principio «chi inquina paga», secondo cui il danno ambientale dovrebbe essere corretto dal soggetto che ne è «responsabile». Da un lato, esso fa sì che i costi dell’inquinamento siano pagati direttamente dalle parti responsabili del danno, anziché essere finanziati dallo stato e in ultima analisi del contribuente. D’altro canto, questo è un incentivo a non inquinare (32).
La popolazione che risiede vicino ad un inceneritore è particolarmente a rischio di forti esposizioni agli inquinanti durante le deposizioni umide. La pioggia ha la capacità di riversare a terra fino al 92 % del PM2.5 (33) e l’umidità della notte fino al 21.5 % (34).
La Danimarca viene spesso erroneamente presa come esempio, allo scopo di giustificare l’innocuità degli inceneritori di rifiuti, per la presenza di centinaia di impianti di incenerimento in questa nazione.
In Danimarca i casi di bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico vanno progressivamente aumentando e si prevede di raggiungere una incidenza di un bambino affetto da ASD ogni 35-36 (35).
Recentemente è stato riconosciuto che in Danimarca l’inquinamento dell’aria aumenta il rischio per gli stessi bambini danesi di essere affetti dal Disturbo Autistico (36).
La Danimarca si trova al settimo posto (su 41 nazioni) nella graduatoria dei paesi dell'OECD per mortalità causata dal cancro, di molto superiore a quella degli altri paesi scandinavi (37). L’Italia si trova al ventunesimo posto.
La riduzione dell’inquinamento dell’aria, anche attraverso la NON combustione dei rifiuti, provoca una rapida risposta positiva sulla salute pubblica (38).
In conclusione, dal punto di vista sanitario, non esistono giustificazioni alla combustione dei
rifiuti.
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx
Membro del Comitato degli Esperti della
Società Internazionale dei Medici per l’Ambiente (ISDE - Italia)
Direttore S. Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia Ospedale San Paolo di Civitavecchia
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38) Xxxx X. Xxxxxxxxxxxx, Xxxx X. Xxxxxx, Xxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxx Xxx, Xxxxxxx Xxxxx- Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X. Xxxxxxxx. Health Benefits of Air Pollution Reduction. Annals of the American Thoracic Society, 2019; 16 (12): 1478 DOI: 10.1513/AnnalsATS.201907- 538CME
Pareri
Proposta Nr. 2019
/ 233
Ufficio Proponente: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Appalti
Oggetto: PROCEDURA DI V.I.A. PROGETTO DI IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO UBICATO LOCALITA’ PIANO D’ORGANO-PIAN DEI CIPRESSI. PROPONENTE A2A AMBIENTE S.P.A. - PRESA D’ATTO OSSERVAZIONI E TRASMISSIONE ALLA REGIONE LAZIO
Estremi della Proposta
Ufficio Proponente (Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Appalti)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole
Data 16/12/2019
Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Xxxxxxxx X.X.Xxxxxxx
Parere Tecnico
Citta' di Tarquinia
Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale
Il Sindaco
Sig. XXXXXXX Xxxxxxxxxx
Il Segretario Generale Dott.ssa XXXXXXX Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx
C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
dal 16/12/2019 al 31/12/2019
Tarquinia, 16/12/2019
Il Segretario Generale
Dott. sa XXXXXXX Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx
CERTIFICATI DI ESECUTIVITA'
Ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
X comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno 27/12/2019
X comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.
Tarquinia, 16/12/2019
Il Segretario Generale
Dott. sa XXXXXXX Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX;1;118362985365020406943858141838791841001 XXXXXXX XXXXXXXXXX;2;131714050625227345976509892947602098625