COMUNE DI CANTU’(Provincia di Como)
COMUNE DI CANTU’(Provincia di Como)
n. 2014/Atti Privati
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come introdotto dall’art. 17 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, nonchè ai sensi dell’art. 16 tabella B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642
CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CANTU’.
PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 – 31 LUGLIO 2024.
SCRITTURA PRIVATA
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di aprile a Cantù presso la sede del Palazzo Comunale
TRA
XXXXXXXXXX Xxxxxxxxx, nata a Milano (MI) il 20/03/1962, c.f. BRNNNL62C60F205D, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente dell’Area Servizi alla Persona in rappresentanza del COMUNE DI CANTU’ (c.f. e p.Iva 00233930130), in forza del decreto sindacale
n. 124 del 15/03/2022 domiciliata presso la sede del Palazzo Comunale in Xxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxx x. 0;
E
XXXXXXXXXX Xxxxxx, nata a Como (CO) il 03/01/1968, residente in Xxxx (XX) Xxx Xxxxxxxx x. 0, c.f. CSRMNC68A43C933D, che interviene in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE – SOCIETÀ COOPERATIVA (c.f. e
p.Iva 00803810134), Cooperativa con sede in Xxxxx (XX) xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00;
E
BORGHI Marina, nata a Cucciago (CO) il 09/08/1952, residente in Xxxxx (XX) xxx Xxxxx x. 0, c.f. BRGMRN52M49D196U, che interviene in qualità di Presidente dell’Associazione LA SOGLIA (c.f. 90005910139) con sede in Cantù, Xxx Xxxxx x. 0, costituita in data 24/03/1993, iscritta nel Registro generale regionale del volontariato in data 01/03/1994 (Decreto n. 54084 Numero settore A/1 1204); iscritta nel Registro delle associazioni di solidarietà familiare con decreto n. 156 del 15/01/2008 n. progressivo 765;
E
XXXXXXXXX Xxxxx, nata a Erba (CO) il 19/01/1970, residente in Albese con Xxxxxxx, c.f. PVRSNO70A59D416A, che interviene al presente atto in qualità di dirigente scolastica dell’ISTITUTO COMPRENSIVO CANTÙ 1 (c.f. e p.Iva 81003810132) e domiciliata agli effetti del presente atto presso la sede dello stesso Istituto Comprensivo, in Xxxxx (XX) xxx X. Xxxxxxx;
E
XXXXXXX Xxxx Xxxxx, nato a Cantù (CO) il 08/06/1986, residente in Xxxxxx Xxxxxxx (CO), c.f. RVLGMR86H08B639T, che interviene in qualità di dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO CANTÙ 2 (c.f. e p.Iva 81004290136), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede dello stesso in Cantù, via Fossano;
E
XXXX Xxxxxxxx, nata a Como (CO) il 22/04/1964, residente a Como xxx Xxxxxxxx x. 00, c.f. GGUGNN64D62C933Q, che interviene al presente atto in qualità di dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU’ 3 (c.f. e p.Iva 90020540135), domiciliata agli effetti del presente atto presso la sede dello stesso, in Cantù, via Pitagora.
PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 730 del 25/06/2021 è stata indetta istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali nei servizi rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cantù per il periodo 01/09/2021 – 31/07/2024 con opzione di rinnovo per ciascuno dei tre anni successivi, secondo i criteri espressi nel bando di co-progettazione contestualmente approvato con il medesimo atto;
- con determinazione dirigenziale n. 900 del 28/07/2021 è stata aggiudicata in via definitiva l’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co- progettazione in oggetto, attraverso portale regionale Sintel con identificativo n. 141815972, individuando la Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù, in partenariato con l’Associazione La Soglia di Cantù;
- con lo stesso provvedimento è stato assunto a carico del bilancio di previsione 2021-2023 il relativo impegno di spesa;
- si è quindi proceduto alle attività di co-progettazione condivisa
dei servizi tra il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona e i responsabili tecnici del Comune di Cantù, i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi Cantù 1, 2 e 3, ed i responsabili tecnici della Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù e dell’Associazione La Soglia di Cantù con l’apporto consulenziale fornito da Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù e Associazione La Soglia di Cantù, che si è conclusa con la predisposizione del progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:
a) ALLEGATO 1 - Accordo procedimentale
b) ALLEGATO 2 - Schema economico
c) ALLEGATO 3 - Governance
- con determinazione dirigenziale n. 470 del 08/04/2022 si è provveduto ad approvare l’esito della co-progettazione e gli elaborati sopra indicati;
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Premesse
I sunnominati dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.
Articolo 2 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto la co-progettazione tra il Comune di Cantù, l’Istituto Comprensivo Cantù 1, l’Istituto Comprensivo Cantù 2, l’Istituto Comprensivo Cantù 3, la Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù in partenariato con l’Associazione
La Soglia di Cantù – di seguito denominati partner - per la gestione dei seguenti interventi innovativi e sperimentali, rivolti alla prevenzione della dispersione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Cantù:
INTERVENTO 1: SERVIZIO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA INTERVENTO 2: LABORATORI ESTIVI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA
INTERVENTO 3: SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO POMERIDIANO –
DOPOSCUOLA
Articolo 3 – Progettazione condivisa
Il Comune di Cantù e gli Istituti Comprensivi Cantù 1, 2 e 3 riconoscono nel progetto tecnico presentato dalla Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù in partenariato con l’Associazione La Soglia di Cantù, come specificato nell’accordo procedimentale allegato sub. 1), gli elementi fondamentali dell’alleanza tipica della co-progettazione.
Di tale progetto sarà condiviso, in accordo tra le parti, il livello di responsabilità di indirizzo, di governo e di gestione operativa.
Il valore economico delle risorse monetarie (proprie o autonomamente reperite) o non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni) che le parti si impegnano a mettere a disposizione per la co-progettazione e per la coproduzione del servizio sono determinati nello schema economico di progetto allegato sub.2).
I partner si impegnano altresì a cercare di reperire risorse diverse (bandi PON, finanziamenti da bandi diversi) da destinare al
raggiungimento degli obiettivi che gli interventi/servizi si prefiggono, di informare e di condividere preventivamente nel tavolo tecnico della co-progettazione le progettualità che si intendono attivare tranne la richiesta di partecipazione a bandi.
I partner hanno facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere alla integrazione ed alla diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle offerte alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi nelle aree indicate.
Gli Istituti comprensivi che partecipano alla co-progettazione si impegnano ad inserire gli interventi di cui all’art. 2 nel Piano dell’Offerta Formativa (POF).
Articolo 4 – Durata della convenzione
La scadenza della presente convenzione è fissata al 31/07/2024, con possibilità di rinnovo per ciascuno dei tre anni successivi.
Articolo 5 – Organizzazione e gestione
La governance della co-progettazione avviene attraverso organismi collegiali come riassunti nello schema di cui all’allegato sub. 3).
In particolare:
- Il TAVOLO DELLA CO-PROGETTAZIONE PERMANENTE ha il compito di
definire e condividere i diversi ruoli, funzioni e responsabilità, monitorare il progetto gestionale, risultato dalla fase conclusiva del processo di co-progettazione per l’attivazione dei servizi, monitorare l’evolversi o l’emergere di altri bisogni, analizzare le criticità emerse nella partnership ed individuare azioni correttive
che possano migliorare il servizio e ridefinire le prassi in essere, valutare in itinere gli esiti degli interventi operativi attraverso i rimandi del report, ri-progettare il partenariato.
- Il TAVOLO TECNICO ha la competenza tecnica e organizzativa. E’ il tavolo che organizza e gestisce l’organizzazione quotidiana dei servizi, monitora i criteri individuati per l’accesso ai servizi e la corrispondenza con quanto co-progettato e condiviso tra i partner. Svolge una funzione di connessione.
- L’EQUIPE svolge il compito del controllo e del monitoraggio per valutare l’efficacia operativa del modello co-progettato e apporta sollecitazioni al cambiamento.
La frequenza annuale di svolgimento dei suddetti organismi collegiali
è indicata nell’allegato sub. 3).
All’inizio di ogni anno scolastico i partner comunicheranno al referente amministrativo del Comune i nominativi delle figure indicate nell’allegato sub.3).
Articolo 6 – Formazione
A tutela della qualità dei servizi erogati i partner si impegnano a mantenere alto il livello formativo dei propri operatori, anche attraverso interventi di formazione congiunta rivolta ai diversi soggetti coinvolti nei servizi.
Articolo 7 – Impegni dei soggetti co-progettanti
I partner della co-progettazione si impegnano:
- a rispettare per il personale impiegato nella gestione dei servizi tutte le norme e gli obblighi economici, previdenziali,
assistenziali, pensionistici e assicurativi previsti dai C.C.N.L., ciascuna per il settore a cui le parti in termini contrattuali fanno riferimento. In particolare dovranno garantire la piena applicazione degli istituti previdenziali ed assistenziali dello stesso, con esclusione dell’applicazione di regolamenti, norme interne o quanto altro determini sostanzialmente una minore tutela contrattuale del lavoratore o del socio-lavoratore;
- ad osservare, per tutti i servizi e le attività gestiti in forza della presente convenzione, la vigente normativa in materia della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008;
- a stipulare, ciascuno per il proprio personale, una polizza per la copertura assicurativa in ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, nonché un'idonea copertura assicurativa per lesioni o incidenti che possono accadere al personale impiegato o a causa del personale impiegato a cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando gli altri partner da ogni responsabilità al riguardo;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti degli altri partner e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione dei servizi;
- a comunicare immediatamente in caso di danni arrecati e terzi durante l'esecuzione dei servizi, la notizia al Comune di Cantù, fornendo i necessari dettagli;
- ad assicurare che il personale sia specificatamente preparato congruentemente con le tipologie delle figure professionali e delle funzioni richieste (docenti referenti, volontari referenti, educatori) e presenti nei servizi gestiti dando atto che gli altri partner potranno richiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni cui è stato preposto o che non mantenga un comportamento corretto;
- ad operare con un numero adeguato di personale ed a evitare la rotazione dei singoli operatori per non compromettere la funzionalità del servizio, la gestione delle funzioni organizzative ed amministrative ed il rapporto operatore/utente;
- a comunicare i nominativi del personale impiegato per ogni servizio, completi di qualifica, livello e titolo di studio;
Articolo 8 – Impegni economico-finanziari
Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, i partner mettono a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, etc.), operanti a qualunque titolo riassunte nell’allegato sub. 2).
In quanto agli impegni economici a carico del Comune di Cantù con specifico riferimento alla gestione dei servizi da parte della Cooperativa Progetto Sociale si rinvia a conseguente apposito contratto d’appalto.
Articolo 9 - Controlli e verifiche
I partner si riservano il diritto in qualsiasi momento di effettuare
o fare effettuare controlli per verificare la corrispondenza alle norme stabilite nella presente convenzione.
In via principale, la vigilanza del servizio compete al Comune di Cantù, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, compreso l’accertamento del possesso dei requisiti e sopralluoghi dei luoghi ove viene svolto il servizio.
Il Comune di Cantù designa quale proprio rappresentante il Dirigente del Settore o suo delegato onde assicurarsi che i servizi affidati vengano regolarmente espletati come previsto negli elaborati di progetto.
I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono altresì svolti da operatori all’uopo incaricati dagli Istituti Comprensivi e dai coordinatori indicati dalla Cooperativa Sociale Progetto Sociale e dall’Associazione La Soglia.
Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del
servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.
Articolo 10 - Rilievi
Eventuali rilievi da parte degli incaricati dagli Istituti Comprensivi e dai coordinatori indicati dalla Cooperativa sociale Progetto Sociale e dall’Associazione La Soglia dovranno pervenire al Comune di Cantù, il quale farà pervenire al soggetto interessato, per iscritto, le eventuali contestazioni anche secondo quanto previsto nel conseguente contratto d’appalto. Se entro 15 giorni dalla data della comunicazione, il partner destinatario della contestazione non fornirà nessuna controprova probante, si provvederà a convocare il
tavolo di co-progettazione e a definire modalità di superamento del disservizio o del reclamo, compresa la possibilità per il Comune di Cantù di applicare le misure repressive previste dalla presente convenzione nonché dal conseguente contratto d’appalto.
Articolo 11 - Penalità
Come realizzatrice diretta del servizio, La Cooperativa sociale Progetto Sociale in accordo di partenariato con l’Associazione La Soglia, nell’esecuzione dei servizi previsti dalla presente convenzione, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso secondo quanto specificamente contenuto nel conseguente contratto d’appalto.
Tutti i partner sono altresì tenuti a uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso.
Le scuole sono inoltre tenute ad informare preventivamente il coordinatore del servizio e il Comune delle chiusure scolastiche che possono determinare la sospensione del servizio.
Articolo 12 - Controversie
Le controversie che dovessero sorgere tra i partner, circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contenute nella presente convenzione, saranno definite a norma di Legge.
Articolo 13 - Revoca
Il Comune di Cantù può revocare, in qualsiasi momento, la presente convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
Articolo 14 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti per dar corso alle attività di co-progettazione, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata.
Titolare del trattamento è il Comune di Cantù, in persona del Sindaco pro tempore, il quale ha delegato il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, con decreto n. 124 del 15/03/2022, la facoltà di nominare i partner quali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, derivante dal presente contratto.
I partner della co-progettazione, pertanto, sono designati quali Responsabili del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbligano a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.
I partner della co-progettazione dichiarano di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento e si obbligano a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti ed espressamente previsto dalla convenzione, di fornirli anche a terzi.
Articolo 15 - Finalità del trattamento
La finalità dei trattamenti dei dati oggetto nomina prevista nella presente convenzione è la gestione degli stessi per il corretto e puntuale espletamento delle attività oggetto dalla presente convenzione.
Articolo 16 – Durata del trattamento
La durata dei trattamenti oggetto della nomina contenuta nella presente convenzione è limitata alla durata della convenzione, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.
Articolo 17 – Dati trattati dal Responsabile
Il responsabile per le attività oggetto della presente convenzione, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.
Articolo 18 – Categorie di interessati
Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto della presente convenzione sono cittadini per cui i partner sono tenuti a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dall’accordo procedimentale sub. 1).
Articolo 19 – Ricorso ad “Altri Responsabili”
Il Titolare consente ai partner della co-progettazione, nominati Responsabili esterni, il ricorso ad “altri responsabili” per lo svolgimento di attività propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo, da parte degli stessi Responsabili Esterni, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o
la sostituzione di “altri responsabili” del trattamento, così da consentire l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli “altri responsabili” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, i partner della co-progettazione nominati Responsabili esterni conservano nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi degli “altri responsabili”.
Articolo 20 – Obblighi del Responsabile del trattamento
In virtù della designazione attribuita, i partner della co- progettazione, quali Responsabili, hanno il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del
Regolamento UE 679/2016;
d) rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di
protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o
dell’Unione, relativa alla protezione dei dati;
i) si attivi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.
In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità
e riservatezza»).
Art. 21 – documenti di riferimento
Le parti dichiarano di conoscere ed accettare i documenti di seguito elencati, ai quali è fatto riferimento nel testo della presente convenzione, dando atto altresì che gli stessi sono parte integrante e sostanziale della convenzione medesima:
- allegato 1) – accordo procedimentale
- allegato 2) - schema economico
- allegato 3) - governance
Art. 22 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.
Articolo 23 – Registrazione e spese contrattuali
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata non è soggetta a registrazione, ai sensi del DPR 131/1986, se non in caso d’uso e con spese a carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto
Per Comune di Cantù, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, firmato digitalmente.
Per Cooperativa Sociale Progetto Sociale, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, firmato digitalmente.
Per Associazione La Soglia Xxxxxx Xxxxxx, firmato digitalmente.
Per Istituto Comprensivo Cantù 1, Xxxxx Xxxxxxxxx, firmato digitalmente.
Per Istituto Comprensivo Cantù 2, Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, firmato
digitalmente.
Per Istituto Comprensivo Cantù 3, Xxxxxxxx Xxxx, firmato digitalmente.