Direzione Formazione Professionale – Lavoro
Direzione Formazione Professionale – Lavoro
USR Prot. n. 3932/A/A15 Reg. P. Prot. n. 14613/15.15
ACCORDO TERRITORIALE FRA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE-LAVORO E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO l’accordo quadro, sancito in Conferenza Unificata il 12 giugno 2003;
VISTO il D.lgs 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTA la Direttiva relativa alle “Attività formative sperimentali afferenti il Diritto dovere di Istruzione e Formazione Professionale” per l’anno formativo 2006/2007 (DGR n° 40 del 16/01/2006);
CONSIDERATO che nella sopracitata direttiva è previsto che la Direzione regionale FP-L, d’intesa con le Province, proceda alla definizione di specifico accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (USR), per l’individuazione delle modalità operative per la realizzazione dei percorsi sperimentali in questione attraverso forme di interazione e/o integrazione fra i soggetti operanti nei sistemi di Istruzione e di Istruzione e Formazione professionale;
RITENUTO che tali sperimentazioni riguardino sia i Percorsi triennali realizzati nelle Agenzie formative sia i Percorsi integrati svolti, nell’ambito di quanto previsto dal DPR 275/99 riguardante l’autonomia delle Istituzioni scolastiche;
PREMESSO che il diritto-dovere di istruzione deve tradursi nella predisposizione di tutte le iniziative atte a garantire il successo formativo e capaci di promuovere nei giovani conoscenze e capacità critiche necessarie anche per scelte consapevoli;
TRA
LA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE-LAVORO
E
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha validità per l’anno scolastico e formativo 2006/2007. Esso può essere rinnovato di anno in anno con espressa manifestazione di volontà delle parti.
Art. 2 OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente accordo è formulato per effetto della direttiva Diritto dovere istruzione e formazione professionale 2004/2007 di cui alla DGR n 40-2004 del 16 gennaio 2006 e funge da riferimento per la stipula di medesimi accordi tra le Province e i Centri Servizi Amministrativi (CSA).
Di conseguenza, costituiscono oggetto del presente accordo le attività sperimentali (percorsi triennali e percorsi integrati) realizzate dalle Province in attuazione della Direttiva di cui sopra.
Art. 3 TAVOLO REGIONALE DI PROGETTAZIONE
Al fine di realizzare o ridefinire una progettazione uniforme e congiunta, tra le Agenzie Formative e le Istituzioni Scolastiche, dei progetti presentati, è prevista la costituzione di un Tavolo Regionale di Progettazione, composto da rappresentanti:
⇒ della Regione Piemonte (Settore Standard Formativi, Settore Attività Formativa, Settore Istruzione);
⇒ delle Province piemontesi;
⇒ dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (USR)
⇒ delle Associazioni delle Agenzie Formative AFPA e FASE;
⇒ delle Autonomie scolastiche ASAPI;
⇒ delle Agenzie formative
⇒ delle Istituzioni Scolastiche;
⇒ delle Parti sociali presenti nel Segretariato per l’Orientamento e la Formazione professionale;
⇒ del Sindacato scuola non presente in Segretariato ma firmatario dell’accordo nazionale comparto scuola (SNALS, GILDA);
La Regione e l’USR rispettivamente per le parti di propria competenza, sono impegnati a sostenere e favorire la partecipazione dei rappresentanti sopra indicati ai lavori del Tavolo regionale di progettazione.
Art. 4 ANAGRAFE REGIONALE DEI GIOVANI TENUTI AD ASSOLVERE IL DIRITTO-DOVERE
Al fine di fornire strumenti e informazioni aggiornate alle Province, che consentano loro di svolgere la funzione di orientamento e recupero della dispersione scolastica e formativa, resta prioritario adeguare ed aggiornare l’anagrafe regionale dei giovani tenuti ad assolvere il diritto-dovere.
Di conseguenza, l’USR si adopererà per fare in modo che le Istituzioni scolastiche comunichino all’anagrafe regionale i dati dei giovani che, in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado, si iscrivono alla scuola secondaria di 2° grado o a percorsi di formazione professionale.
La Regione Piemonte, d’intesa con le Province, provvederà parimenti a fare in modo che le Agenzie formative comunichino all’anagrafe regionale i dati dei giovani non provenienti dalla scuola secondaria di 1° grado, che si iscrivono ad un percorso di Formazione professionale del Diritto-dovere. Medesimo impegno viene assunto nei confronti di coloro che svolgono una attività lavorativa come apprendisti nell’ambito del Diritto-dovere.
Art. 5 PARTNERSHIP FRA LE AGENZIE FORMATIVE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Le Agenzie formative (ex art. 11 della legge regionale n. 63/95) e le Istituzioni scolastiche secondarie superiori statali e paritarie, procederanno di comune intesa alla progettazione e alla realizzazione dei percorsi formativi sperimentali.
Sulla base del presente accordo, nel caso in cui non si preveda la costituzione di apposita Associazione temporanea di scopo (ATS), detti soggetti procederanno alla stesura di singole intese per la definizione del percorso formativo che dovrà attenersi, alle indicazioni della Direttiva regionale e alle specifiche dei bandi provinciali. Le adesioni delle scuole devono essere assunte sulla base delle decisioni degli organi collegiali
Art. 6 STRUTTURA DEI PERCORSI FORMATIVI
I percorsi sperimentali oggetto del presente accordo sono articolati in tre anni e riguardano:
⇒ Percorsi triennali realizzati nelle Agenzie formative, per i quali l’integrazione con le Istituzioni scolastiche autonome si concretizza attraverso l’erogazione delle competenze di base da parte di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Una parte di tali percorsi è riservata ai giovani che per vari motivi hanno abbandonato il percorso di studi e per i quali sono riconosciuti crediti formativi in ingresso. Tali ingressi si possono realizzare al II o al III anno anche in corsi appositamente istituiti;
⇒ Percorsi svolti, nell’ambito di quanto previsto dal DPR 275/99 riguardante l’autonomia delle Istituzioni scolastiche, in integrazione tra le Istituzioni scolastiche e quelle formative. Tali percorsi si possono realizzare attraverso:
⮚ Percorsi integrati per l’Istruzione tecnica e quella liceale dove la triennalità si realizza:
❑ nei primi due anni in integrazione con la scuola
❑ nel terzo anno (per coloro che abbandonano il percorso scolastico) a tempo pieno nella formazione professionale.
⮚ Percorsi integrati per l’Istruzione professionale dove la triennalità si realizza tutta all’interno della scuola
Art. 7 PROGETTAZIONE
La progettualità di questi percorsi deve innanzitutto porre particolare attenzione alla persona e garantire i passaggi fra i sistemi attraverso il reciproco riconoscimento di crediti, la prevenzione e il recupero degli abbandoni e la sperimentazione di modalità didattiche innovative.
Percorsi in integrazione tra le Istituzioni scolastiche e le Agenzie formative
Nei percorsi integrati con l’Istruzione tecnica e quella liceale, sono possibili “curvature” ovvero azioni mirate all’accompagnamento verso una uscita pilotata dei giovani più in difficoltà nel sostenere il percorso scolastico. Tale uscita potrà avvenire senza soluzione di continuità con l’inserimento nella formazione professionale consentendo così ai giovani coinvolti di acquisire una qualifica professionale.
Nei percorsi integrati con l’Istruzione professionale, in considerazione del fatto che l’assolvimento del diritto – dovere avviene al termine del terzo anno con l’acquisizione di un diploma di qualifica professionale, è necessario porre maggiore attenzione al problema degli abbandoni scolastici e di conseguenza migliorare nel suo complesso l’azione didattica e metodologica. Di conseguenza in questi progetti non sono previste azioni mirate all’accompagnamento verso uscite pilotate (curvature). Per recuperare i possibili e prevedibili abbandoni potranno essere attivati sia specifici sostegni individuali sia LaRSA finalizzati all’ingresso in altro percorso formativo di diverso indirizzo rispetto a quello inizialmente intrapreso nella scuola (DGR 47-740 del 29/08/05).
In generale, per tutti gli alunni che non proseguono nel percorso di istruzione è prevista la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell’ambito del sistema della formazione professionale secondo parametri definiti e standardizzati a livello regionale.
Percorsi triennali realizzati nelle Agenzie formative
E’ necessario che tali percorsi comprendano attività mirate a favorire l’accoglienza, l’orientamento e il consolidamento delle scelte degli studenti. La realizzazione di queste attività potrà avvenire anche mediante progetti e/o materiali strutturati, adottati o prodotti dai docenti in modo da consentire la valutazione dell’esperienza formativa, nonché permettere e favorire nel contempo agli studenti l’eventuale proseguimento degli studi nelle istituzioni scolastiche (dossier del candidato).
Nelle attività di docenza e valutazione per le competenze di base potranno essere coinvolti anche i docenti delle Istituzioni scolastiche, se previsto negli accordi o nei documenti costitutivi delle ATS.
Art. 8 VERIFICHE, VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Le verifiche periodiche e finali saranno effettuate dal gruppo docenti impegnato nelle attività didattiche nel rispetto delle regole cui debbono attenersi le Istituzioni scolastiche se si tratta di percorsi integrati o le Agenzie formative nel caso di percorsi triennali realizzati nella formazione professionale.
Le Agenzie formative e le Istituzioni scolastiche determinano, di comune accordo, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi e il loro riconoscimento per il passaggio dall’uno all’altro sistema formativo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. 257/2000. A tal fine si dovrà fare riferimento alle indicazioni e ai modelli approvati dal Tavolo regionale di progettazione di cui all’art. 3.
Con riferimento all’accordo assunto in Conferenza Unificata il 28/10/2004 in merito alla certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi dei percorsi sperimentali:
🟑 la valutazione dei crediti ed il relativo riconoscimento dei percorsi di qualifica da far valere nelle Istituzioni scolastiche avverrà secondo le modalità previste dall’ordinanza ministeriale n° 87 del 3 dicembre 2004;
🟑 la valutazione e il riconoscimento dei crediti formativi da far valere nella formazione professionale avverrà secondo i criteri stabiliti dal Tavolo di progettazione.
Nei percorsi integrati con la scuola secondaria di 2° grado, per la rilevazione delle assenze degli allievi, occorre fare riferimento ai registri di classe dell’Istituzione scolastica. Fanno eccezione i momenti formativi, finalizzati ad accompagnare i giovani più in difficoltà verso una uscita pilotata, le cosiddette “curvature”, per i quali devono essere predisposti appositi strumenti per la rilevazione delle presenze. Per i percorsi triennali realizzati nella f.p., il modello di registro di presenza degli allievi sarà quello tradizionalmente adottato dalla formazione.
Art. 9 DIVERSAMENTE ABILI
Nel caso in cui siano presenti nella sperimentazione allievi diversamente abili, si applica la normativa vigente con docenti di sostegno individuati dall’agenzia formativa con preferenza per coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione o abbiamo già maturato esperienze in proposito.
Art. 10 AZIONI DI SOSTEGNO E ASSISTENZA TECNICA
L’USR si impegna a predisporre una apposita attività di supporto alle Istituzioni scolastiche con il compito di sollecitare e sviluppare in modo proficuo la sperimentazione.
Art. 11 RETRIBUZIONE DOCENTI E PERSONALE ISTITUZIONE SCOLASTICHE
L’USR al fine di sostenere l’integrazione con l’Agenzia formativa, determinerà le risorse umane necessarie al momento della definizione dell’organico di fatto, nel caso non pervengano le risorse del MIUR di cui all’art. 14.
Nell’ambito delle risorse di cui all’art. 14, sarà possibile retribuire le ore di attività dei docenti derivanti dall’attuazione del presente accordo, le ore di attività necessarie
all’aggiornamento dell’anagrafe regionale di cui all’art. 4 e quelle di supporto appositamente predisposte per il sostegno e lo sviluppo delle sperimentazioni.
Le modalità di retribuzione sono affidate alla contrattazione di istituto prevista dal CCNL del comparto scuola.
Art. 12 Art. 12 AZIONE DI FORMAZIONE FORMATORI
Al fine di migliorare gli aspetti progettuali e l’attività didattica nel suo complesso, la Regione e l’USR di concerto con le Province, si impegnano a realizzare percorsi di formazione formatori in cui sono coinvolti progettisti e docenti dell’istruzione e della formazione professionale.
Tali corsi rientrano nell’ambito del piano di attività di formazione dei formatori programmato dalla Regione e finanziato con risorse dal Bilancio regionale.
Art. 13 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
La Regione e l’USR si impegnano, di concerto con le Province a predisporre azioni di monitoraggio mirato a rilevare dati e informazioni sugli esiti delle sperimentazioni. A tal fine ci si potrà anche avvalere dell’apporto dell’Agenzia Piemonte Lavoro, dell’IRRE Piemonte o di altri soggetti pubblici o privati.
Essi sono altresì impegnati ad operare per creare le condizioni affinché si sviluppi la cultura della valutazione dei risultati e quindi dei relativi processi di regolazione.
Art. 14 RISORSE FINANZIARIE
I costi relativi alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo sono a carico della Regione Piemonte e dell’USR, che utilizzeranno parte dei fondi assegnati annualmente dal MIUR per effetto del D.lgs 76/95. A tal fine, la Direzione regionale FP-L e l’USR concordano l’entità necessaria alla copertura delle spese, i criteri e le relative modalità del loro utilizzo.
Il resto di detti fondi sono trasferiti dall’USR alla Regione e concorreranno con le risorse messe a disposizione dal MLPS per effetto dell’art. 68 della legge 144/00, con fondi del Bilancio regionale ed eventualmente con risorse del FSE, al finanziamento delle attività formative relative alla Direttiva Diritto-dovere.
Torino, 5 maggio 2006
IL DIRETTORE REGIONALE IL DIRETTORE GENERALE
Direzione Formazione Professionale – Lavoro Ufficio Scolastico Regionale per il Dott. Xxxxxxxx De Xxxxxxx Piemonte
(firmato) Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx
(firmato)