ALLEGATO 1 ALL’ACCORDO DI CERNITA E SELEZIONE
ALLEGATO 1 ALL’ACCORDO DI CERNITA E SELEZIONE
Parte A. Specifiche Tecniche Impianti di selezione
Il presente documento definisce le specifiche tecnico-operative ed i requisiti minimi per le attività di cernita e selezione delle pile e accumulatori esausti (RPA) conferiti dai Sistemi Collettivi ed Individuali aderenti al CDCNPA, nell’ambito delle attività di raccolta prevista dai vigenti regolamenti del CDCNPA, e costituisce parte integrante e sostanziale dell’ “ACCORDO RELATIVO ALLA CERNITA E SELEZIONE DI PILE E ACCUMULATORI E ALLA QUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE CHE EFFETTUANO TALI OPERAZIONI” (di seguito ”Accordo”).
I requisiti richiamati nel documento sono predisposti per essere applicabili a tutti gli impianti di selezione, indipendentemente dal tipo e dimensione.
1. Conformazione generale di un impianto di selezione
1.1 L'impianto di selezione deve rispettare i requisiti minimi previsti nell’allegato II parte A del D.lgs. 188/2008.
1.2 L’esposizione al calore, all’umidità, alla luce solare, all’acqua e qualsiasi frantumazione o danneggiamento fisico delle pile ed accumulatori sono evitate durante le fasi di cernita, selezione, stoccaggio e trasporto.
FAC-SIMILE
1.3 L’impianto deve essere dotato delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale vigente.
1.4 L’impianto deve essere in possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e/o EMAS che comprenda nello scopo di certificazione anche i processi di selezione e cernita, relativamente all’attività di gestione delle pile ed accumulatori.
1.5 L’operatore si conforma alla legislazione vigente e al rispetto dei requisiti normativi cogenti.
1.6 I lavoratori e gli appaltatori coinvolti nelle operazioni cernita e selezione devono essere informati e formati ad eseguire i compiti loro assegnati.
1.7 Il titolare del contratto di avvio a trattamento finale del lotto di pile selezionate, sia esso il sistema di raccolta o l’impianto di selezione su incarico di questo, dovrà sempre, e in particolar modo in caso di esportazione dei rifiuti, verificare che i soggetti a valle nella filiera di trattamento siano in possesso di adeguate autorizzazioni in corso di validità nel paese in cui operano e documentare sotto la propria responsabilità le dichiarazioni in merito all’avvenuto trattamento di quanto ha conferito, in conformità al presente documento e ai suoi allegati, e le relative percentuali di recupero e riciclaggio. L’operatore ha facoltà di sospendere il conferimento all’impianto di trattamento finale indicato dal sistema di raccolta qualora non sia adeguato dal punto normativo, documentando tale decisione al sistema di raccolta ed al CDCNPA. Ove il sistema di raccolta non sia d’accordo con la valutazione di inadeguatezza normativa sollevata dall’operatore, verrà chiesto un parere tecnico ad un legale incaricato dal CDCNPA entro 30 (trenta) giorni solari. Nel caso in cui il parere confermi l’inadeguatezza sollevata dall’operatore, il sistema di raccolta è tenuto ad indicare una destinazione diversa. Nel caso in cui il parere confermi l’adeguatezza della scelta del Sistema di Raccolta, la decisione unilaterale dell’operatore di non procedere alla spedizione, comporterà il rimborso dell’eventuale maggior onere che il sistema di raccolta si troverà a sopportare a seguito della differente destinazione.
1.8 I RPA destinati alla spedizione transfrontaliera sono soggetti al Regolamento n. 1013/2006/CE e s.m.i.
1.9 I RPA non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
1.10 Devono inoltre essere:
a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
b) evitati rilasci di sostanze durante la movimentazione delle RPA;
c) utilizzate modalità conservative di caricamento nelle fasi di movimentazione interna.
1.11 Non è permesso riempire o ribaltare in modo non controllato cassoni scarrabili di RPA.
1.12 Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. L’operatore deve inoltre operare in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di sorveglianza radiometrica.
1.13 Lo scarico dei contenitori di RPA deve avvenire in modo efficiente e sicuro per evitare danni ai contenitori stessi, ai RPA e alla salute e sicurezza del personale.
1.14 All’ingresso dei rifiuti in impianto, gli operatori verificano che il contenuto dei contenitori sia conforme a quanto indicato nel Formulario di Identificazione Rifiuto, o documento equivalente in caso di movimentazione interna, di ingresso in impianto. In caso di mancata conformità sono predisposte misure alternative per gestire tali rifiuti. Entro il 31/12/2022 i Sistemi di Raccolta conferenti presso l’impianto di selezione provvederanno a definire una modalità di gestione comune per l’identificazione delle unità di carico. Sino a tale data, in caso di conferimenti da parte di un Sistema di Raccolta di carichi conferiti in unità di carico non conformi, l’operatore procede alla segnalazione al CDCNPA dell’evento, corredando la comunicazione con adeguati dettagli documentali (e.g. copia formulario) e fotografici. Resta inteso che la gestione delle unità di carico è disciplinata dagli accordi diretti tra l’operatore ed il Sistema di Raccolta conferente.
FAC-SIMILE
1.15 Gli operatori determinano il peso e la provenienza di ogni conferimento in arrivo, registrano i dati attraverso la corretta compilazione del formulario, o documento equivalente, e del registro di carico/scarico. In caso di controversie, vale il peso verificato a destino.
1.16 Gli operatori attuano le procedure e le norme di taratura definite dal fornitore dei dispositivi di misurazione e si impegnano a rendere disponibile la relativa documentazione che ne attesti l’esito positivo.
2. Requisiti dimensionali
2.1 L’impianto deve essere almeno autorizzato allo stoccaggio ed alla selezione (operazioni R13 e R12) dei seguenti codici EER:
Codici EER | Descrizione |
16 06 01* | batterie al piombo |
16 06 02* | batterie al nichel-cadmio |
16 06 03* | batterie contenenti mercurio |
16 06 04 | batterie alcaline (tranne 16 06 03*) |
16 06 05 | altre batterie ed accumulatori |
20 01 33* | batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
20 01 34 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* |
2.2 L’impianto di selezione deve garantire una capacità di selezione almeno pari a 500 kg/h (sono escluse eventuali attività di disimballaggio e/o rimozione del materiale non conforme).
2.3 La selezione dei RPA deve avvenire sulla base delle tipologie della Parte D del presente documento.
2.4 L’attività di selezione può essere svolta tramite processo meccanico o manuale: in entrambi i casi la percentuale (%) di purezza (indice della qualità della cernita) dovrà essere almeno pari a quanto indicato per singola categoria della Parte D del presente documento.
2.5 L’operatore deve garantire la capacità di predisporre i carichi selezionati secondo la normativa ADR vigente, se applicabile, in particolare per quanto riguarda i carichi contenenti pile e accumulatori al litio e pile e accumulatori danneggiati; nel caso di pile e accumulatori danneggiati, questi dovranno essere segnalati al CDCNPA e al Sistema di Raccolta incaricato del ritiro.
2.6 L’operatore deve essere dotato di consulente ADR ai sensi del Regolamento ADR vigente, anche esterno, ed in possesso della relativa relazione annuale.
2.7 L’operatore deve garantire la capacità di gestione dell’invio ad impianto di destinazione finale, anche estero, per le operazioni di trattamento finale per le singole categorie in Parte D.
2.8 L’impianto di selezione deve essere dotato di almeno i seguenti strumenti di pesatura certificati e sottoposti alle verifiche periodiche obbligatorie:
- 1 strumento con portata da 15.000 kg a 50.000 kg e scala 10-20 kg;
- 1 strumento con portata da 5 kg a 2.000 kg e scala 1-5 kg.
2.9 L’impianto di selezione deve garantire la possibilità di accesso e di movimentazione di almeno 1 mezzo di portata minima complessiva pari ad almeno 25 t.
FAC-SIMILE
2.10 L’impianto di selezione deve garantire la capacità di movimentare e detenere in stoccaggio un numero congruo di contenitori al fine di garantire conferimento e ritiro degli stessi da parte dei Sistemi di Raccolta indicati dal CDCNPA e proporzionali alla propria capacità di selezione.
2.11 L’operatore gestisce un bilancio di massa che consiste nella documentazione di tutti i flussi di materiali per singolo codice EER e rende disponibile anche un prospetto annuale che tiene conto anche delle quantità stoccate, dei rifiuti diversi da RPA risultanti dalle cernite e selezioni e dei materiali di imballaggio utilizzati per il confezionamento dei carichi di RPA in uscita.
Parte B. Gestione dei flussi di rifiuti di Pile e Accumulatori
3. Gestione flussi
3.1 L’operatore è tenuto a procedere alle attività di selezione e cernita dei quantitativi conferiti dai Sistemi di Raccolta nell’ambito del presente Accordo entro 1 (un) anno dalla data di conferimento degli stessi presso l’impianto.
3.2 L’operatore è tenuto a comunicare al CDCNPA, tramite le apposite procedure predisposte, con cadenza mensile ed entro la fine del mese successivo, tutte le attività di cernita e selezione svolte presso l’impianto relative ai carichi di pile ed accumulatori conferiti dai Sistemi di Raccolta aderenti al CDCNPA, con i relativi volumi generati dalle operazioni di selezione, per ogni specifica tipologia di cui alla tabella in Parte D. Restano esclusi i flussi di RPA gestiti conferiti in base ad accordi specifici con i singoli Sistemi di Raccolta.
3.3 L’operatore, salvo diverso accordo scritto con i Sistemi di Raccolta conferenti, ha l’obbligo di mettere a disposizione dei Sistemi di Raccolta indicati di volta in volta dal CDCNPA per il ritiro, tutti i volumi generati dalle operazioni di cernita/selezione dei rifiuti conferiti ai sensi dell’Accordo.
3.4 Il CDCNPA, sulla base dei quantitativi comunicati di cui al punto precedente, indicherà all’operatore i carichi da predisporre per l’invio a trattamento ed il relativo Sistema di Raccolta intermediario che li prenderà in carico ai fini dell’avvio alle successive fasi di recupero e/o smaltimento.
FAC-SIMILE
3.5 Qualora, all’atto dell’ispezione in ingresso del carico, si dovessero palesare evidenti difformità (cfr. Parte C) rispetto alle tipologie di pile e accumulatori di cui alla tabella in Parte D, l’operatore è tenuto a comunicare tempestivamente, documentandole, tali difformità al CDCNPA ed al Sistema di Raccolta che ha conferito tale carico. La successiva gestione (i.e. attività di selezione e invio a trattamento) dei quantitativi non riconducibili alle tipologie di tipo portatile di cui tabella Parte D saranno integralmente a carico del Sistema di Raccolta conferente.
3.6 Fermo quanto previsto al punto 3.5 che precede, le operazioni di gestione ed invio a recupero e/o smaltimento di frazioni di rifiuti diverse da RPA eventualmente generati dalle operazioni di selezione verranno gestite e avviate a recupero e/o smaltimento a cura dell’operatore che le ha prodotte e non dovranno essere messe a disposizione dei Sistemi di Raccolta che le hanno conferite.
3.7 In considerazione dell’importanza che riveste, ai fini della tracciabilità dei rifiuti conferiti, la comunicazione al CDCNPA di cui al punto 3.2 che precede:
o l’operatore che ometta di effettuare la comunicazione con cadenza mensile, ovvero che trasmetta informazioni inesatte, sarà tenuto a corrispondere al CDCNPA una penale pari a quanto riportato in Parte F;
o l’operatore che non metta a disposizione dei Sistemi di Raccolta indicati dal CDCNPA tutti i RPA portatili generati dalle operazioni di cernita e selezione, sarà tenuto a corrispondere al CDCNPA una penale pari a quanto riportato in Parte F. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Qualificazione dell’operatore al CDCNPA
4.1 Gli operatori che rispettano i requisiti minimi di cui al presente Accordo e relativi allegati possono richiedere la qualificazione al CDCNPA. I requisiti saranno controllati dal CDCNPA tramite apposita verifica come previsto all’art. 4.1 dell’Accordo.
4.2 Il CDCNPA si riserva la possibilità di verificare, con preavviso minimo di 3 (tre) giorni lavorativi, i bilanci di massa tra i quantitativi in ingresso (conferiti dai Sistemi di Raccolta) e i relativi corrispondenti flussi
in uscita dall’impianto, riservandosi la possibilità di effettuare anche i relativi controlli documentali, avvalendosi eventualmente di soggetti terzi da esso incaricati non appartenenti ai Sistemi di Raccolta.
4.3 Qualora l’operatore sia un soggetto:
- detentore di rifiuti di pile e accumulatori portatili provenienti da attività di raccolta propria o di terzi diversi dai Sistemi di Raccolta aderenti al CDCNPA;
- nuovo produttore di rifiuti di pile e accumulatori portatili provenienti dalla propria attività di messa in sicurezza di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
resta inteso che per tali flussi ha facoltà, documentandoli e avendo cura di svolgere apposita selezione distinta dai quantitativi conferiti in ingresso dai Sistemi di Raccolta, di conferire gratuitamente i quantitativi di pile e accumulatori portatili in detenzione, ai Sistemi di Raccolta indicati dal CDCNPA secondo le modalità operative definite dal presente documento.
5. Condizioni economiche
5.1 Le condizioni economiche del servizio tra l’operatore ed i Sistemi di Raccolta saranno stipulate direttamente tra le parti.
5.2 I costi di cernita e selezione sono esposti ai singoli Sistemi di Raccolta conferenti e saranno integralmente sostenuti dai medesimi.
FAC-SIMILE
5.3 I costi di imballaggio e predisposizione al carico in uscita sono esposti al Sistema di Raccolta che ha preso in carico i RPA in uscita dalle selezioni.
PARTE C - Tabella dei RPA oggetto dell’accordo
1. RPA oggetto del presente accordo
1.1 La tabella seguente riporta le tipologie di carichi di RPA per i quali sono previste le attività oggetto dell’Accordo.
Tabella C.1 – Codici EER
Codice EER in ingresso | Descrizione | Esempi |
20.01.33 | Pile e accumulatori Portatili provenienti da raccolta differenziata di origine urbana contenenti batterie al Pb, NiCd e Hg | Es. pile stilo, alcaline, ZnC, bottone, etc. miste a batterie contenenti metalli pesanti |
20.01.34 | Pile e accumulatori Portatili provenienti da raccolta differenziata di origine urbana diverse da 20.01.33 | Es. pile stilo, alcaline, ZnC, bottone, etc. |
16.06.01 | Pile e acc. Portatili al piombo | Es. batterie per allarmi, cancelli elettrici, domotica, etc. |
16.06.02 | Pile e accumulatori Portatili al Ni-Cd | Es. illuminazione di emergenza |
16.06.03 | Pile e accumulatori Portatili contenenti Hg | Es. pile a bottone contenenti Hg |
16.06.04 | Pile e accumulatori Portatili alcaline | Es. pile stilo |
16.06.05 | Altre pile e accumulatori Portatili diversi dalle precedenti | Es. pile al litio, batterie al NiMh, etc. |
FAC-SIMILE
2. Gestione delle Difformità (vd. art. 3.5 Parte B)
2.1 Ove, durante le attività di verifica in ingresso del carico, risultasse evidente una delle casistiche seguenti:
▪ carico pile bruciate non riconducibili ad alcuna categoria specifica;
▪ presenza evidente di RPA delle seguenti tipologie (non indicati nella tabella precedente):
- batterie per avviamento veicoli (auto/moto/etc.);
- batterie trazione per veicoli (auto/moto) elettrici;
- batterie trazione per altri veicoli elettrici (e-bike, hoverboard, monopattini, etc...);
- batterie di accumulo per sistemi elettrici (es ...);
- batterie industriali a umido Ni-Cd;
- batterie Militari;
- altro Materiale diverso da RPA,
l’operatore è tenuto a darne avviso al CDNCPA ed al Sistema di Raccolta conferente che procederanno alle verifiche dell’effettiva difformità ed a dare indicazioni all’operatore sulla corretta gestione.
Parte D - Tabella dei RPA risultanti dalle attività di cernita e selezione previsti dal presente accordo
1. La tabella seguente riporta le tipologie di RPA risultanti dalle attività di cernita e selezione dei quantitativi di RPA portatili1 conferiti dai Sistemi di Raccolta, con la relativa indicazione circa lo standard di riferimento per il confezionamento ed il quantitativo che identifica il lotto standard che verrà assegnato dal CDCNPA ai Sistemi di Raccolta e che dovrà essere messo a disposizione dell’operatore.
FAC-SIMILE
Tabella D.1 – Tipologie RPA
Tipologia | Codice EER | Confezionamento | Dimensione lotto in uscita2 | Standard di purezza richiesto per i primi 12 mesi successivi alla 1° qualificazione | Standard di purezza richiesto a partire dai 12 mesi successivi alla 1° qualificazione e successivi rinnovi | Codice UN (indicativo, ove applicabile) | Classificazione (Portatili, Industriali, per Veicoli)3 |
[kg] | [%] | [%] | |||||
Alcaline e ZnC - celle | 16.06.04 | Big bags max 1.5 ton Fusti HDPE Casse HDPE | 10 000 | 99% | 99,5% | ||
Alcaline pack primari 6V | 16.06.04 | Big bags max 1.5 ton Fusti HDPE Casse HDPE | 3 000 | 99% | 99,5% | Industriali | |
Alcaline pack agricoli 9V | 16.06.04 | Big bags max 1.5 ton Fusti HDPE Casse HDPE | 3 000 | 99% | 99,5% | Industriali | |
Ni-Cd - Celle | 16.06.02 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR ove applicabile | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 2795 | |
Ni-Cd - Pack | 16.06.02 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR ove applicabile | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 0000 | |
Xx-Xx - Xxxxxxxxxxx ad umido | 16.06.02 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 2795 | Industriali |
NiMH - Celle e Pack | 16.06.05 | Big bags max 1.5 ton Fusti HDPE Casse HDPE | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 0000 | |
XxXX - Automotive | 16.06.05 | Bancali o big bags nuovi classe 13H3/Y | 3 000 | 99% | 99,5% | Industriali |
1 A partire dal 01.01.2021 saranno ammessi anche gli accumulatori industriali per mobilità elettrica leggera (i.e. ebike, hoverboard, etc.) conferiti dai Sistemi di Raccolta nell’ambito delle attività di raccolta del CDCNPA e tali quantitativi non verranno contabilizzati ai fini del raggiungimento della soglia di cui alla nota 3
2 In casi particolari, potrebbe essere richiesto di confezionare singoli carichi con dimensioni inferiori, su indicazione del CDCNPA.
3 Le pile e gli accumulatori Industriali o per veicoli così identificate ai sensi del D.Lgs. 188/08 potranno essere messe a disposizione dei Sistemi di Raccolta indicati dal CDCNPA nel limite totale complessivo annuo al più pari al 1% come da art. 7.9 dell’Accordo.
max 1.5 ton su pedana | |||||||
NiNa, SoNik, Zebra - Celle | 16.06.05 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR ove applicabile | - | 99% | 99,5% | NiNa UN 3292 | Industriali |
Xx-Xxx - Celle HG | 16.06.05 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 3480 | |
Li-Ion - Celle LG | 16.06.05 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 3480 | |
Li-ion - Pack domestici - Power banks | 16.06.05 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 3480 | |
Li-Ion - Pack industriali - Bici elettriche, monopattini, hoverboard, etc… | 16.06.05 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 500 | 99% | 99,5% | UN 3480 | Industriali |
Li-Ion - Pack automotive - Hybrid e Full Electric | 16.06.05 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 500 | 99% | 99,5% | UN 3480 | Industriali |
Lithium Celle - MnOx, SO2 / NiCl | 16.06.05 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 3480 | |
Lithium Celle - TCl Cloruro di tionile o MISTE | 16.06.05 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 3 000 | 99% | 99,5% | Industriali | |
Lithium Pack - MnOx, SO2 / NiCl | 16.06.05 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 3090 Pile al litio metallico | |
Lithium Pack - TCl Cloruro di tionile o MISTE | 16.06.05 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 3090 Pile al litio metallico | Industriali |
Lithium - Tubi da applicazioni marine e militari | 16.06.05 | Fusti HDPE 120 litri, vermiculite* | 99% | 99,5% | Non rientrano nel D.Lgs. 188/2008 | ||
Lithium - Batterie termiche | 16.06.05 | Fusti HDPE 120/220 litri, vermiculite* | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 3090 Pile al litio metallico | Industriali |
Batterie a bottone - Lithium | 16.06.05 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 3 000 | 99% | 99,5% | per le litio: UN 3090 Pile al litio metallico | |
Batterie a bottone – MISTE diverse dalle precedenti Lithium | 16.06.05 | Fusti HDPE 120/220 litri | 1 000 | 99% (intesa come presenza di sole pile a bottone) | 99,5% (intesa come presenza di sole pile a bottone) | per le non litio: UN 3028 Pile a secco | |
Batterie al mercurio | 16.06.03 | Fusti HDPE 60/120 litri | 100 | 99% | 99,5% | ||
Batterie al piombo portatili | 16.06.01 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 2794 | |
Batterie al piombo industriali/automotive | 16.06.01 | Nel rispetto delle disposizioni di imballaggio della norma ADR | 3 000 | 99% | 99,5% | UN 2794 | Automotive/Industriali |
Altre tipologie Industriali/Automotive | Automotive/Industriali |
FAC-SIMILE
Pile e accumulatori non identificabili (bruciate, corrose, etc.) | Vd. punto successivo 4. |
2. In caso di batterie danneggiate o in stato di basso isolamento sono richiesti confezionamenti specifici.
3. In ogni caso, è garantita la conformità del confezionamento alla normativa ADR, quando applicabile.
4. Resta inteso che, fatta salva la gestione di carichi non conformi (vd. Parte C, art. 2.1), i costi relativi alla gestione delle pile e accumulatori non identificabili (bruciate, corrose, etc.) emersi durante il processo di cernita/selezione, sono ricompresi nei costi di selezione/cernita esposti ai Sistemi di Raccolta conferenti.
5. Il CDCNPA si riserva la possibilità di richiedere all’operatore, in corso di anno, delle analisi statistiche, richiedendo apposito preventivo economico e secondo tempistiche concordate, delle relative attività. Si riporta un elenco non esaustivo delle analisi che possono essere richieste:
- peso medio del singolo prodotto per singola categoria (max 1 volta all’anno);
FAC-SIMILE
- misurazione della carica residua (max 1 volta all’anno);
- verifiche sui marchi (max 1 volta all’anno);
- data di scadenza – numeri lotto produzione (max 1 volta all’anno).
PARTE E - Determinazione della qualità della selezione durante le attività di verifica per la qualificazione
1. La presente parte stabilisce le regole per la determinazione ed il calcolo della qualità della selezione basati sul lotto di verifica, pari a 3 t di un codice EER 20.01.33.
2. La determinazione della purezza è basata sull’analisi delle uscite dalla fase di selezione. L’analisi delle uscite comprende i seguenti elementi:
▪ peso, descrizione e codice EER del materiale in uscita (secondo tabella in Parte D);
▪ descrizione della tecnologia di selezione (manuale, meccanica, etc.).
3. La determinazione della purezza deve essere calcolata per ogni categoria della tabella in Parte D.
4. La purezza, espressa in percentuale, è data dal peso totale delle sole pile e accumulatori effettivamente appartenenti alla categoria considerata di cui alla tabella in Parte D sul totale in peso di quanto classificato alla medesima categoria, al netto degli eventuali materiali di imballaggio utilizzati.
5. L’operatore è in grado di rendere disponibile un documento ben strutturato e comprensibile sulla determinazione della purezza che includa i seguenti elementi:
FAC-SIMILE
▪ un diagramma di flusso che indica l’intera filiera delle operazioni di selezione/cernita con i nomi delle frazioni, le rese e le tecnologie;
▪ delle registrazioni del calcolo dettagliato che sia tracciabile e basato sul diagramma di flusso.
6. La determinazione della purezza è completata e aggiornata almeno una volta l’anno, e ne è obbligatorio l’aggiornamento in seguito a cambiamenti all’interno della filiera di trattamento che possono influenzare tale valore entro 60 (sessanta) giorni.
7. Ai fini della semplificazione e per ottenere dati il più possibile omogenei, il CDCNPA ha predisposto il modulo allegato al presente documento per la registrazione e la comunicazione dei dati relativi alla qualità della selezione.
8. I documenti e le registrazioni relativi a questo processo sono conservati per 3 anni e una copia inviata al CDCNPA in formato elettronico entro 30 (trenta) giorni dalla verifica.
PARTE F - Livelli di servizio e relative PENALI
1. I livelli minimi di servizio e le relative penali in caso di mancato rispetto sono i seguenti:
Livello di Servizio | Penale |
Xxxxxxxx per ritardo nella rendicontazione della lavorazione (vd. art. 3.2 del presente allegato) | € 300 per settimana lavorativa di ritardo per formulario in ingresso non comunicato nei tempi previsti (A) |
Sanzione mancata messa a disposizione ai sistemi indicati dal CDCNPA di tutti quantitativi in ingresso di RPA portatili successivamente alle attività di cernita | € 700 per ogni tonnellata non conferita ai Sistemi di Raccolta (B) |
2. La sanzione per il ritardo nella rendicontazione (A) non verrà applicata nei 3 mesi successivi alla decorrenza della qualificazione.
3. Il mancato rispetto delle tempistiche di ritiro di cui all’ 7.7 dell’Accordo da parte dei Sistemi di Raccolta comporta l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dal Regolamento del CDCNPA.
FAC-SIMILE
4. I proventi delle sanzioni cui ai precedenti punti 1 e 2, saranno utilizzati dal CDCNPA per il miglioramento delle attività inerenti al presente accordo.