CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
L’anno 2018, il giorno 4 del mese di aprile
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con Decreto Rettorale n. 164/2012 del 7.02.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28.02.2012;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii., avente a oggetto "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii., avente a oggetto “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 2, comma 1, lettera n), che prevede la sostituzione della figura del Direttore Amministrativo con quella del Direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nello svolgimento di funzioni dirigenziali ed il cui incarico deve essere regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni;
- VISTO il Decreto Interministeriale 21.7.2011, n. 315 “Trattamento economico dei Direttori Generali delle Università per il triennio 2011-2013”;
-VISTO il successivo Decreto Interministeriale 30.3.2017, n. 194 che disciplina il trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area VII – dirigenza delle università e degli enti ricerca e di sperimentazione - per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 5.3.2008;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area VII – dirigenza delle università e degli enti ricerca e di sperimentazione - per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 28.7.2010;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area VII – dirigenza delle università e degli enti ricerca e di sperimentazione – per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 28.7.2010;
- CONSIDERATO che il Rettore ha proposto al Senato Accademico, per il previsto parere, di conferire l’incarico di Direttore generale al xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX;
- CONSIDERATO che, su conforme parere espresso a maggioranza dal Senato Accademico del 16/01/2018 (Rep. n. 19/2018, Prot n. 5259 del 18/01/2018), il Consiglio di Amministrazione ha conferito, con Delibera del 19/01/2018 (Delibera del Consiglio di Amministrazione Repertorio n. 6/2018, Prot. n. 6555 del 22/01/2018), al xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX l’incarico di Direttore generale;
- PREMESSO che in data 24/01/2018 è stato sottoscritto un contratto individuale di lavoro, prot. n. 7940, repertorio n. 76/2018, tra il xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX e il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena, “con decorrenza e presa di servizio che avverranno entro il giorno 20/04/2018”;
- CONSIDERATO che successivamente, di comune accordo tra le Parti, sono state definite, nel giorno 9/04/2018, la decorrenza e presa di servizio del xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX;
PREMESSO QUANTO SOPRA
tra l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, con sede legale in Siena, Via Banchi si Sotto, n. 55, Codice Fiscale 80002070524, in persona del Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXX, nato a Siena il
19 gennaio 1965, Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l’Università degli Studi di Siena (di seguito anche Università)
e
il Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX (Codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X), nato a Roma l’8 aprile 1971 e residente in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000, Xxxx (xx seguito anche Direttore generale)
SI CONVIENE E SI STIPULA
il seguente contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. n), legge 240/2010 e dell’art. 49 dello Statuto dell’Università degli Studi di Siena.
ARTICOLO 1 - Conferimento e durata dell’incarico
1. Con il presente contratto l’Università degli Studi di Siena conferisce al xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX, che accetta, l’incarico quadriennale avente ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali in qualità di Direttore generale, con decorrenza e presa di servizio il giorno 09/04/2018.
2. La sede di svolgimento dell’incarico è a Siena, presso la sede dell’Università.
ARTICOLO 2 - Normativa applicabile
1. Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, dalle seguenti fonti:
a) titolo II, capo II, del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e. s.m.i.;
b) disposizioni legislative nazionali che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e la relativa normativa assistenziale e previdenziale, in quanto compatibili con la specialità del rapporto;
c) legge 30.12.2010, n. 240;
d) Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale in data 7.02.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28.02.2012;
e) Decreto Interministeriale n. 194 del 30.3.2017 che disciplina il trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020.
2. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione.
ARTICOLO 3 - Oggetto ed obblighi del rapporto di lavoro
1. Il Direttore generale è l’organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.
2. Il Direttore generale è titolare delle competenze previste dalla legislazione vigente e dall'art. 48 dello Statuto di Ateneo.
3. Al Direttore generale sono, in particolare, attribuiti i seguenti compiti:
- relazionarsi in modo continuativo col Rettore e con gli organi di Ateneo sull'attività di coordinamento e controllo dei dirigenti, svolgendo periodiche relazioni sui problemi riscontrati, sullo stato di attuazione degli atti di indirizzo politico deliberati dagli organi, sui risultati raggiunti anche in relazione agli obiettivi di innovazione e qualità;
- adottare gli atti di propria competenza per rendere operativi i progetti e le delibere approvati dagli organi di Ateneo nell'ambito e nel rispetto del budget assegnato;
- svolgere eventuali ulteriori attività previste da specifiche normative.
4. Il Direttore generale nell’assicurare la massima diligenza nello svolgimento dei compiti assegnatigli ed il puntuale adempimento di tutti gli obblighi di legge, si impegna
espressamente a rispettare i principi, i valori e gli obblighi previsti dal C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione e sue ss.mm.ii, dal Codice di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e dal Codice di condotta di Xxxxxx.
ARTICOLO 4 - Obiettivi e Verifica dei risultati
1. Il Direttore generale deve raggiungere i risultati e gli obiettivi che gli sono assegnati. In particolare deve:
- stimolare e guidare i processi di innovazione e di cambiamento del sistema gestionale, per valorizzare la qualità del servizio, ridurre i costi, ottimizzare le risorse;
- incentivare lo sviluppo, la motivazione e la partecipazione attiva del personale nei processi gestionali;
- stimolare e approntare un efficace sistema di controllo e valutazione della gestione e dei risultati.
2. Ai sensi del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance di Xxxxxx, il Direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione, non oltre il 31 luglio, la Relazione sulla performance con la quale rende conto, tra le altre cose, dei risultati ottenuti con riferimento agli obiettivi assegnati dallo stesso Consiglio con l’approvazione del Piano integrato dell’anno precedente. In base a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 luglio 2015, con la presentazione della Relazione sulla Performance annuale il Direttore generale adempie anche a quanto previsto dall’art. 48, comma 3, del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena, ossia la presentazione da parte sua di “una relazione sull’attività svolta e sui risultati raggiunti, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture decentrate”.
ARTICOLO 5 - Responsabilità dirigenziale
1. Il Direttore generale è responsabile dell’efficiente ed efficace svolgimento delle attività cui è preposto, della continuità dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nei programmi ai sensi dell’art. 48 dello Statuto dell’Università.
ARTICOLO 6 - Orario di lavoro
1. Il Direttore generale non è vincolato ad un prefissato orario giornaliero o settimanale di lavoro, impegnandosi ad assicurare la propria presenza in servizio in relazione a tutte le esigenze operative e istituzionali e alle responsabilità connesse allo svolgimento dell’incarico cui è preposto.
ARTICOLO 7 - Ferie
1. Il Direttore generale ha diritto a un periodo di ferie annuale e a giornate di riposo, nella misura e secondo le modalità previste dal C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione.
ARTICOLO 8 - Malattia, infortunio
1. Il Direttore generale ha diritto al trattamento previsto dal C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione in caso di assenza per malattia non dipendente da causa di servizio e in caso di assenza per malattia o infortunio dipendente da causa di servizio.
ARTICOLO 9 - Retribuzione
1. Il trattamento economico spettante al Direttore generale, ai sensi della legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lett. n), è determinato in conformità ai criteri e parametri
fissati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
2. La retribuzione annua, comprensiva della tredicesima mensilità, è quantificata secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 30.3.2017, n. 194, in € 159.000,00, lordo lavoratore.
3. Al Direttore generale, in aggiunta alla retribuzione stipendiale, compete una retribuzione di risultato pari ad un massimo del 20% del trattamento stipendiale lordo annuo, da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
4. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, il trattamento economico determinato ai sensi del suddetto decreto remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti, nonché qualsiasi incarico conferito al Direttore generale dall'Università o su designazione della stessa.
ARTICOLO 10 - Copertura assicurativa
1. L’Università degli Studi di Siena provvede alla copertura assicurativa a favore del xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX contro i rischi professionali, esclusi i rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile, come prescritto dall’art. 3 – comma 59 – della legge 24.12.2007 n. 244, senza diritto di rivalsa verso l’interessato, che copra anche le spese legali dei processi in cui la stessa è coinvolta per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
2. Trova applicazione l’art. 45 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area VII per la dirigenza universitaria del 5.3.2008.
ARTICOLO 11 - Spese relative ad attività di servizio fuori sede
1. Le spese relative ad attività di servizio svolte fuori sede sono a carico dell’Università e sono rimborsate secondo quanto stabilito dal Regolamento sulle missioni in vigore presso l’Ateneo.
ARTICOLO 12 - Cessazione del rapporto
1. Il recesso dal contratto prima della scadenza può essere motivatamente esercitato dall’Università:
- per gravi violazioni degli adempimenti prescritti dalle norme vigenti per il Direttore generale;
- ai sensi dell’art. 2119 cod.civ. per fatti o comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- per responsabilità dirigenziale nel caso di accertata inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione fissati, secondo quanto previsto dal precedente articolo 3;
- per accertata permanente inidoneità fisico/psichica allo svolgimento delle funzioni;
- per eventuali altre ipotesi previste dalla normativa vigente.
2. Il recesso dal contratto su proposta del Direttore generale può avvenire con il consenso dell’Amministrazione, fatta salva la possibilità in ogni caso di recedere per giusta causa.
ARTICOLO 13 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti rinviano alle norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia, nonché a quanto previsto dal C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione e ss.mm.ii.
ARTICOLO 14 - Tutela dei dati personali
1. Ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30.6.2003 sulla tutela dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dall’Università degli Studi di Siena al fine di adempiere ai propri fini
istituzionali, nonché agli obblighi imposti dalla legge, da regolamenti e da normative comunitarie. I dati saranno conservati in archivi elettronici e cartacei, con l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitarne la dispersione o l’accesso da parte di terzi non autorizzati. Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Siena, che potrà comunicarli anche a terzi al fine di adempiere ad obblighi di legge, come ad esempio quello contributivo, assicurativo e fiscale. Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n.196/2003, è diritto dell’interessato ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.
ARTICOLO 15 - Doveri ai sensi del Regolamento di Ateneo per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
1. Il Direttore generale è, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, “dirigente” ai fini della sicurezza stessa. Egli deve osservare le norme in esso contenute rintracciabili alla pagina web: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx_xxxxxxxxx_xxxxxx_xxxxxx.xxx
ARTICOLO 16 - Disposizioni finali
1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto che è soggetto a registrazione solo in caso d’uso per iniziativa e a spese della parte che vi ha interesse.
2. Gli estremi e l’oggetto del presente contratto sono pubblicati sul sito web di unisi, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
3. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella B del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come sostituito dall’art. 28 del D.P.R. del 30.12.1982, n. 955.
4. Il presente contratto individuale 24/01/2018, prot. 7940, rep. 76/2018. Xxxxx, approvato e sottoscritto. | sostituisce | il | precedente accordo stipulato il |
Siena, data della firma digitale | |||
IL DIRETTORE GENERALE Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX | IL RETTORE Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXX |