INDICE
Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto
INDICE
Capo I 3
Natura ed oggetto dell’appalto 3 ART. 1 - OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL’APPALTO 3 ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 3 ART. 3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESE NELL'APPALTO 4 ART. 4 - CATEGORIE PREVALENTI 4 ART. 5 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 4
Capo II 5
Norme e prescrizioni relative alle caratteristiche e provenienza dei materiali, modo di esecuzione delle principali categorie di lavoro, ordine da tenersi nell’andamento dei lavori. 5
ART. 6 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 5 ART. 7 - CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 5
Capo III 6
Disciplina contrattuale 6 ART. 8 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO 6 ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 6 ART. 10 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI 6
Capo IV 7
Termini per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 7 ART. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 7 ART. 12 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 7 ART. 13 - PROROGHE 8 ART. 14 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 8 ART. 15 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL COMMITTENTE 8 ART. 16 - PENALI IN CASO DI RITARDO 9 ART. 17 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 9 ART. 18 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 10 ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 11
Capo V 11
Contabilizzazione e liquidazione dei lavori – variazioni al progetto 11 ART. 20 - NORME GENERALI 11 ART. 21 - LAVORI DA CONTABILIZZARE A MISURA 12 ART. 22 - LAVORI DA CONTABILIZZARE A CORPO 12 ART. 23 - LAVORI DA CONTABILIZZARE IN ECONOMIA 13 ART. 24 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 13 ART. 25 – REVISIONE PREZZI 14 ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 14 ART. 27 - LAVORI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZI 14 ART. 28 - ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO 15 ART. 29 - MODIFICHE AL PROGETTO APPALTATO 15 ART. 30 - MODIFICHE ALL’XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 00
Xxxx XX 15
Cauzione e Garanzie 15
ART. 31 - CAUZIONE DEFINITIVA – RITENUTE DI GARANZIA 15
ART. 32 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 16
Capo VII 17
Modalità di esecuzione e obblighi a carico dell’appaltatore 17 ART. 33 - MODALITA’ DI ESECUZIONE – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 17 ART. 34 - TERRE E ROCCE DA SCAVO 17 ART. 35 - ORDINI DI SERVIZIO 18 ART. 36 - INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE, OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 18 ART. 37 - CUSTODIA DEL CANTIERE 19 ART. 38 - CARTELLO DI CANTIERE 19 ART. 39 - CONFERME 19 ART. 40 - CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE 20 ART. 41 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 20
Capo VIII 20
Disposizioni in materia di sicurezza 20
ART. 42 - NORME DI SICUREZZA GENERALI - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 20
Capo IX 22
Disciplina del subappalto 22
ART. 43 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 22
Capo X 23
Disposizioni per l’ultimazione dei lavori 23 ART. 44 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE 23 ART. 45 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 23
Xxxx XX 00
Disposizioni per risoluzione contratto e definizione del contenzioso 24 ART. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 24 ART. 47 – RECESSO DAL CONTRATTO 25 ART. 48 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO 25
Capo XII 25
Norme finali 25 ART. 49 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 25 ART. 50 - SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI 26
Capo I
Natura ed oggetto dell’appalto
ART. 1 - OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente appalto il PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI A PIANO TERRA FACENTI PARTE DELLA SEDE DELL’ORDINE ARCHITETTI
L’appalto comprende l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal C.S.A., con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, dall’elenco prezzi e dalle relazioni tecniche poste a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:
- di tutte le leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori;
- di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto;
- delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.;
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.
Nell’ambito del presente Capitolato Speciale d’Appalto, valgono le seguenti definizioni:
C. A. Codice Appalti approvato con D.lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i. e relativi atti di indirizzo, Decreti Ministeriali e Regolamenti
C.G.A. Capitolato Generale d’Appalto del lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. n.145 del 18/04/2000
C.S.A. presente Capitolato Speciale d’Appalto Committente : Ordine architetti di Padova
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta compresi oneri per la sicurezza è di complessivi
€.149.489,46, suddiviso in opere a corpo e oneri per la sicurezza come risulta dalla seguente tabella:
A.1.1 | OPERE EDILI cat. OG1 | €. | 62.986,40 |
A.1.2 | IMPIANTI MECCANICI cat. OS28 | €. | 38.366,80 |
A.1.3 | IMPIANTI ELETTRICI cat. OS30 | €. | 43.716,90 |
A | IMPORTO LAVORI A CORPO | €. | 145.070,10 |
B | ONERI PER LA SICUREZZA | €. | 4.419,36 |
TOTALE APPALTO | €. | 149.489,46 |
I costi della sicurezza pari a €. 4.419,36 non sono soggetti a ribasso d’asta.
All’importo contrattuale di €. 145.070,10 deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo di € 4.419,36 relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
ART. 3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESE NELL'APPALTO
Le opere comprese nel presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme e disegni di progetto allegati sono compiutamente descritte nell’elenco prezzi unitari.
ART. 4 - CATEGORIE PREVALENTI
I lavori oggetto del presente appalto sono complessivamente articolati nella categoria prevalente OG 1. Potranno partecipare alla procedura negoziata le imprese in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per una categoria prevalente OG1 e per classifica I che aumentata di 1/5 sia non inferiore all’importo complessivo dell’appalto in oggetto.
Sono presenti anche lavori in categoria specializzata OS 28 e OS 30.
ART. 5 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di appalto si intende stipulato “a corpo”.
L’importo contrattuale a corpo, di cui all’articolo 2, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, che non hanno alcuna efficacia negoziale, essendo obbligo esclusivo dell’Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, essendo la formulazione dell’offerta basata unicamente sulle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui alla tabella dell’articolo 2, riga A lavori a corpo - mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla tabella dell’articolo 2, riga B, costituisce vincolo negoziale l’importo degli stessi.
Capo II
Norme e prescrizioni relative alle caratteristiche e provenienza dei materiali, modo di esecuzione delle principali categorie di lavoro, ordine da tenersi nell’andamento dei lavori.
ART. 6 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell’appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 14/12/90 e ss.mm.ii., nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei Capi 1° e 2° del presente Capitolato Speciale d’appalto, negli elaborati grafici, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento, elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza di cui al successivo articolo 10, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art. 16 del D.M. 145/00 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte con magisteri e materiali appropriati e saranno uniformate alle indicazioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono le norme vigenti, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dei Lavori in corso di esecuzione.
L'Impresa condurrà i lavori secondo l'ordine dettato dalle buone norme e nel modo che meglio crederà ma con razionale sviluppo per darli compiti nel termine utile.
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di ordinare la esecuzione di alcune lavorazioni e sospenderne altre anche iniziate, quando ciò fosse richiesto da particolari circostanze di luogo e di fatto, senza che per questo l'Impresa possa prendere compensi o prezzi diversi da quelli segnati in elenco.
I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualità delle rispettive specie ed essere accettati in precedenza, con giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.
L'Impresa avrà facoltà di provvedere i materiali da costruzione dalle località che riterrà più convenienti.
ART. 7 - CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Per quanto attiene “accettazione, qualità ed impiego dei materiali”, costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori.
I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a completamento dei lavori nei locali messi a disposizione dell’Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.
È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dal Collaudatore in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.
In ogni caso i materiali finiti e le lavorazioni previste nell’Elenco Xxxxxx, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori, tramite modello allegato al presente Capitolato “RICHIESTA DI IDONEITA’ DEI MATERIALI O DEI COMPONENTI NEI LAVORI PUBBLICI” (Allegato A)
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della D.L., l’impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Capo III
Disciplina contrattuale
ART. 8 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO
Per l’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’esecuzione dei lavori pubblici e le norme per la sicurezza:
La composizione dell’Ufficio della direzione dei lavori verrà comunicata all’appaltatore, dopo l’aggiudicazione definitiva, a cura del Committente .
I componenti di detto Ufficio hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei lavori, al quale compete l’emanazione degli ordini di servizio.
Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori Operativi, che gli Ispettori di cantiere, hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il Direttore dei Lavori provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.
Tali disposizioni saranno impartite con iscrizione sul giornale dei lavori e controfirmate dal direttore di cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni dell’Ufficio della direzione dei lavori in sua assenza.
ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto i seguenti documenti:
• Il Capitolato Generale di appalto per i lavori pubblici predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.M. n°145 del 19/04/2000 (che non si allega per brevità), alle cui norme l’impresa è vincolata e tenuta ad osservare, quando non siano in opposizione con il presente Capitolato;
• Il Contratto di appalto
• Il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori – parte I – Norme Generali;
• Il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori – parte II opere edili, impianti elettrici e impianti meccanici;
• L’Elenco dei Prezzi Unitari;
• La relazione tecnica;
• Il PSC e il POS
• Tutti gli elaborati grafici progettuali del progetto esecutivo.
ART. 10 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI
In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
✓ norme legislative e regolamentari di carattere generale;
✓ contratto di appalto;
✓ Capitolato Generale di Appalto per i lavori pubblici
✓ Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori – parte I e parte II
✓ Descrizione contenuta nell’ Elenco Prezzi
✓ Elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;
In caso di discordanza tra gli elaborati grafici e le voci descritte nel capitolato, la scelta della realizzazione delle lavorazioni sarà quella più favorevole per il Committente, a giudizio insindacabile della D.L.
Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relativi a lavorazioni, materiali ecc..che peraltro sono rilevabili da altri elaborati progettuali o dal capitolato speciale d’appalto.
In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il Committente , fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell’appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’appalto.
Capo IV
Termini per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
ART. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
A seguito della stipula formale del contratto, l’esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il Committente accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 40, 41, 42, e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato all’acquisizione da parte del Committente dell’attestazione del D.L. in merito all’accessibilità delle aree, alla assenza di impedimenti ed alla realizzabilità del progetto.
Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
ART. 12 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 75 (settantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Committente oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.
In merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni all’art.107 del D.Lgs del 18.04.2016 n. 50, come meglio specificato ai successivi articoli 14 et 15.
ART. 13 - PROROGHE
Non sono ammesse proroghe rispetto al termine di ultimazione dei lavori
ART. 14 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
In caso di cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi consentiti dalla vigente normativa; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a. l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b. l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c. l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al Committente entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Committente non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato.
Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo disposizioni di legge.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal Committente o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Committente
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Committente, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al Committente; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
ART. 15 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL COMMITTENTE
Il Committente può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso Committente determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Committente si applicano le disposizioni, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva contrattuale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; il Committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
ART. 16 - PENALI IN CASO DI XXXXXXX
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale relativo ai lavori.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; b. nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
e. nel rispetto delle soglie temporali fissate nel cronoprogramma
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale relativo ai lavori; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.
ART. 17 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dal Committente , mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto e relative ad altri affidamenti di lavori da eseguire nelle aree interessate dall’intervento in oggetto;
b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del Committente ;
c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Committente , che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti, le aree ed i sistemi tecnologici comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Committente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Committente ;
d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Committente a corredo del progetto esecutivo posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dal Committente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
ART. 18 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f. le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h. le sospensioni disposte dal Committente , dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Committente per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Committente , se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva al Committente , né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 22, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 25.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi rispetto ai tempi contrattuali produce la risoluzione del contratto, a discrezione del Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione.
E’ facoltà del Committente in alternativa a quanto disposto al comma 1 comunicare formale messa in mora all’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori; decorso inutilmente tale termine il Committente procederà a risolvere il contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Capo V
Contabilizzazione e liquidazione dei lavori – variazioni al progetto
ART. 20 - NORME GENERALI
Nei prezzi di seguito indicati si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, la lavorazione dei materiali ed il loro impiego secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, le spese, l'utile d'Impresa, gli oneri amministrativi e le indennità di passaggio attraverso proprietà private, di occupazione del suolo pubblico e privato, gli oneri ordinari per la sicurezza, nonché tutti gli oneri per la posa in opera dei materiali ed il completamento a regola d'arte delle lavorazioni.
Sono inoltre comprese, oltre a tutte le assistenze murarie o comunque necessarie all’esecuzione dei lavori anche se non espressamente richiamate nelle singole voci, le spese per opere provvisionali quali carichi, trasporti, scarichi, tiro in alto e calo in basso, i ponteggi e ponti di servizio interni (dove per interni deve intendersi quelli compresi nel perimetro del sedime edificato) per tutte le altezze d'impiego necessarie (con la sola eccezione del ponteggio perimetrale esterno ove espressamente previsto), armature fisse e mobili, attrezzi ed utensili, mezzi di sollevamento in genere, compresa gru fissa di adeguata dimensione e/o gru autocarrata e/o argani, il nolo e l'impiego delle normali attrezzature da cantiere in genere come pure l'eventuale ferramenta accessoria necessarie per dare compiute le singole lavorazioni, gli sfridi, i sormonti, gli armi, disarmi, opere provvisionali e di presidio, chioderie, armature provvisorie, l'allontanamento dal cantiere dei materiali di rifiuto ed il conferimento alle pp.dd. (compreso gli eventuali relativi oneri), secondo
le indicazioni e le attese del progetto, come pure l'impianto di terra delle attrezzature come necessario, ogni altro onere e magistero ed infine quanto altro occorre a condurre le opere perfettamente a termine, per dare la lavorazione relativa completa e funzionale con esecuzione secondo le buone regole dell'arte, pronta per l'impiego.
Risultano inoltre comprese, come quota parte per le singole voci, anche tutti gli oneri, attrezzature, noli ed apprestamenti relativi all'impianto iniziale del cantiere ed all'espianto ed allontanamento dello stesso alla fine dei lavori, come pure i costi e gli adempimenti necessari per l'allaccio e l'utilizzo delle principali utenze di sottoservizio (particolarmente acqua potabile ed energia elettrica) necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni in cantiere.
L'Appaltatore dovrà garantire, sia per quanto concerne la fornitura dei materiali (quando eseguita) che la loro lavorazione, la completa rispondenza a tutte le norme e leggi vigenti in materia, nonché alle norme UNI vigenti, e si impegna a produrre tutta la documentazione (certificazioni, schede, dichiarazioni, etc.) dalle stesse prevista. Per tutte le opere compiute (si intendono come tali tutti i lavori dati finiti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, e pertanto tutti i lavori come previsti dal presente elenco), durante la loro esecuzione l'Appaltatore dovrà attenersi alle normative vigenti ed a tutte le successive modificazioni ed integrazioni emanate anche in corso dell'appalto, con particolare riguardo alla sicurezza.
Per lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dal Committente alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa. Tutti i materiali di risulta, di ogni tipo, natura, forma e dimensione, provenienti da scavi, demolizioni o rimozioni, sfridi, ecc., se riutilizzabili dovranno essere accatastati in cantiere nel luogo stabilito dal D.L., oppure allontanati dal cantiere e trasportati alle pubbliche discariche a cura dell'Impresa, la quale dovrà inoltre sostenere ogni onere dovuto per carico, trasporto, scarico e smaltimento, senza che questa debba accampare diritto alcuno, essendo tali oneri compensati nei prezzi di elenco anche se non specificamente richiamati nella singola voce. I prezzi riconosciuti sono riferiti a materiali di ottima qualità e primaria marca e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. I prezzi compiuti delle opere edili, strutturali ed impiantistiche, sono comprensivi di spese generali e utile d'Impresa ed interamente soggetti al ribasso d'asta.
ART. 21 - LAVORI DA CONTABILIZZARE A MISURA
I lavori a misura dovranno essere computati nel rispetto dei seguenti criteri:
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto.
Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal capitolato allegato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo.
Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
ART. 22 - LAVORI DA CONTABILIZZARE A CORPO
Il prezzo dei lavori a corpo comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi, la mano d’opera, le opere provvisorie, le assicurazioni e le imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del capitolato allegato.
Il prezzo dei lavori a corpo deve intendersi fisso ed invariabile ma tuttavia – laddove ne ricorrano le condizioni – assoggettabile alla definizione di “prezzo chiuso”.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella riepilogativa, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella tabella riepilogativa degli importi lavoro, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
ART. 23 - LAVORI DA CONTABILIZZARE IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche dell’allegato capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d’opera da utilizzare nella contabilizzazione dei lavori in economia è quello esposto nell’Elenco dei Prezzi Unitari diminuito del ribasso ottenuto in sede di gara e comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.
Il prezzo dei noli da utilizzare nella contabilizzazione dei lavori in economia è quello esposto nell’Elenco dei Prezzi Unitari diminuito del ribasso ottenuto in sede di gara e comprensivo degli oneri relativi alle operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali da utilizzare nella contabilizzazione dei lavori in economia è quello esposto nell’Elenco dei Prezzi Unitari diminuito del ribasso ottenuto in sede di gara e comprensivo di tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
I prezzi della manodopera, dei noli e dei materiali da utilizzare nella contabilizzazione dei lavori in economia devono intendersi fissi ed invariabili. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.
ART. 24 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore ha diritto ad un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
L'emissione degli stati di avanzamento sarà regolata dalle norme del Capitolato Generale dello Stato.
Durante il corso dell’opera l’Appaltatore avrà diritto alla emissione di stati di avanzamento ogni qualvolta l’importo delle opere eseguite raggiungerà la somma di €. 70.000,00 (settantamila).
Gli oneri della sicurezza, per l’importo evidenziato nel bando di gara, saranno corrisposti negli stati di avanzamento in maniera proporzionale ai SAL.
Su ogni certificato di acconto saranno effettuate, secondo le norme vigenti, la trattenuta dello 0.50% per assicurazione operai.
Nello stato d’avanzamento sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e ad esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi per i quali sono indicati gli estremi della intervenuta approvazione.
Lo stato di avanzamento dei lavori è sottoposto al Committente perché provveda, entro 30 (trenta) giorni, al suo esame ed al pagamento della rata entro i successivi 30 (venti) giorni.
Ogni certificato di pagamento emesso dal Committente è annotato nel registro di contabilità.
Tutti gli importi liquidati hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificati o corretti qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
In caso di sospensione dei lavori da parte del Committente, potrà venire predisposto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino all’ammontare del credito maturato.
Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per cento) di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tutto come previsto dell'art. 102 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
A norma delle disposizioni contemplate nell'art.11 del X.X. 0 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla loro completa messa in opera, i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque caso di deterioramento o di perdite possono essere sempre rifiutati, se non adatti, dalla D.L..
Redatto il verbale di ultimazione, verrà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia la somma cui possa ammontare.
Nel caso di finanziamento a mezzo mutuo, il calcolo del tempo per la decorrenza degli eventuali interessi non tiene conto del periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione e il corrispondente accredito da parte dell’istituto mutuante.
ART. 25 – REVISIONE PREZZI
Non è ammessa né prevista la revisione prezzi.
ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
ART. 27 - LAVORI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZI
Qualora per variazioni e addizioni regolarmente autorizzate, per l'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, o per sopravvenute disposizioni e prescrizioni, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi, oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio dell'Committente .
I prezzi unitari si riferiscono a prestazioni perfette e finite, funzionanti e funzionali, in ogni parte. In particolare si precisa che i prezzi per la mano d'opera si riferiscono ad operai idonei, provvisti dei necessari attrezzi e che i prezzi dei noleggi sono comprensivi anche di tutti gli oneri dell'Appaltatore per l'approntamento a piè d'opera dei mezzi di lavoro e per il trasporto degli stessi a magazzino a prestazione finita.
ART. 28 - ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO
Il Committente, qualora durante l’esecuzione dei lavori si renda necessario un aumento delle prestazioni, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto..
ART. 29 - MODIFICHE AL PROGETTO APPALTATO
L’appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa varianti o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all’intervenuta approvazione.
Variazioni in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore. L’impresa appaltatrice può proporre al Direttore Lavori variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo dei lavori. La proposta, qualora valutata positivamente dal il Committente sentito il parere del D.L., dovrà essere approvata per iscritto dal RUP..
Diminuzione dei lavori. Il Committente può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato speciale d’appalto senza limite alcuno e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo. L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata.
ART. 30 - MODIFICHE ALL’IMPORTO CONTRATTUALE
Ogni modifica all’importo contrattuale dovrà essere preventivamente autorizzata ed approvata dal D.L. e del Committente .
Capo VI
Cauzione e Garanzie
ART. 31 - CAUZIONE DEFINITIVA – RITENUTE DI GARANZIA
Con riferimento all’art. 103, del decreto legislativo n. 50/2016, l’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia defintiva pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
La fidejussione bancaria o assicurativa o di intermediari finanziari dovrà essere presentata unitamente ad una dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, con la quale il sottoscrittore dichiari di essere persona autorizzata ad impegnare l’Istituto o Compagnia. A tale dichiarazione dovrà essere allegata una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10% detta aliquota dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% come disposto dell’art. 103, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016.
Detta garanzia può essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati in base alle norme vigenti, intestata quale Ente garantito, all’Committente Appaltante.
Ai sensi dell’art. 103, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il Committente ha il diritto di avvalersi della garanzia sopra detta, per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienze o per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in danno.
A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza lavoratori, è operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo progressivo dei lavori, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. lgs 50/2016.
Allo svincolo della ritenuta sopra detta, fermo restando la facoltà di fare ricorso ad essa per eventuali inadempienze, si provvede dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa comunicazione di eventuali inadempienze, che gli Enti competenti devono far pervenire all’ Committente tramite il DURC e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
L’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa (art.103, comma 7 del D. Lgs. N.50/2016), che tenga indenne l’Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza, dovrà garantire, sempre e ovunque, ogni danno causato a persone e cose e tenere le conseguenti indennità non obbligate alla corresponsione di qualsiasi tipo di “franchigia”, franchigia che, ove operante, dovrà essere sempre e totalmente a carico dell’Appaltatore (contraente) e non dell’assicurato (Comune), né dei terzi danneggiati.
La polizza inoltre, copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i danni siano arrecati nell’esecuzione dei lavori da contraenti dell’appaltatore. La garanzia assicurativa deve comprendere altresì la responsabilità civile che, a qualunque titolo, possa ricadere sull’appaltatore per danni cagionati a terzi da contraenti dell’appaltatore.
ART. 32 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE
L'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI IS0 9001:2008, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera mm), del Regolamento generale.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma
1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è dimostrato con annotazione sull’attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA ai sensi dell’articolo 64, del R.G..
In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato.
In caso di avvalimento, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera mm), del Regolamento generale.
La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.
Capo VII
Modalità di esecuzione e obblighi a carico dell’appaltatore
ART. 33 - MODALITA’ DI ESECUZIONE – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa del Committente , nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati.
Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell’appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 14/12/90, nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute nei Capitolati Speciale d’Appalto, negli elaborati grafici, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento, elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza di cui al precedente articolo 10, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.
L’Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto.
L'appaltatore prima dell'inizio del cantiere comunicherà alla Direzione dei Lavori preposta l'elenco nominativo degli operai addetti all'esecuzione dell'opera, fornendo di ciascuno la posizione assicurativa e la relativa qualifica lavorativa. L'appaltatore assume tale obbligo anche in nome e per conto delle Ditte affidatarie di eventuali opere autorizzate in sub-appalto.
E’ facoltà del Committente di esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n. 145/00 e successive modifiche ed integrazioni.
Compete all’Appaltatore l’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 24, con particolare riferimento:
✓ All’obbligo di eseguire, a suo carico, su richiesta del D.L. o dell’Committente , le analisi chimiche sul terreno di scavo che verrà riutilizzato in cantiere per ricarica e/o riempimento di scavi.
✓ All’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di aver preso conoscenza, e di quanto disposto dalla D.G.R.V. n.2424 del 08/08/2008 e ss.mm.ii.;
✓ All’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.
ART. 34 - TERRE E ROCCE DA SCAVO
Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006 e ss.mm.ii.;
b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D Lgs n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10- sexies della legge 19 gennaio 2009, n.2 e ss.mm.ii..
Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
ART. 35 - ORDINI DI SERVIZIO
L’appaltatore nell’eseguire i lavori in conformità del Contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal D.L., anche a mezzo del giornale dei lavori.
ART. 36 - INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE, OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Nell’installazione e gestione del cantiere l’Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del T.U. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell’intervento ed alle caratteristiche locali, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Padova, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
In aggiunta a quanto già specificato, sono altresì a carico dell’Appaltatore, gli ulteriori oneri e obblighi sotto riportati, di cui l’Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura.
Il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, la fornitura di tecnici, manodopera e materiali necessari per tracciamenti, misurazioni, prove di carico su strutture relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità dei lavori e operazioni di collaudo.
L’accertamento delle presenze sulle aree interessate dai lavori di eventuali reti di impianti, superficiali, o interrate, di scoli e canalizzazioni, se il Direttore dei lavori ne dispone lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;
L’affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano giurato ai sensi dell’art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646 e ss.mm.ii.;
L’acquisizione di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l’impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché di quelle comunque necessarie per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, comprese le occupazioni temporanee o definitive.
Gli allacciamenti provvisori per l’approvvigionamento dell’acqua e dell’energia elettrica necessari per l’esercizio del cantiere e per l’esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l’esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
Il mantenimento a propria cura e spese delle vie e passaggi interessati dall’esecuzione dei lavori, la costruzione di ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni non previsti nei lavori a corpo inerenti la sicurezza, ma reputati necessari durante l’esecuzione dei lavori per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
L’installazione di tabelle, segnali luminosi in funzione sia di giorno che di notte, oltre a tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l’incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l’interferenza con eventuali altre attività, che si rendessero necessari durante l’esecuzione dei lavori e non previsti nel piano di sicurezza e coordinamento;
La manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la riparazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi di servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada, nonché delle disposizioni che potrebbero essere impartite in proposito dalla direzione dei lavori;
L’apprestamento del box prefabbricato in uso per lo svolgimento delle attività dell’ufficio di direzione dei lavori secondo quanto previsto nel piano di sicurezza, riscaldato nel periodo invernale, provvisto di illuminazione, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche;
La tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l’esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo articolo 24, oltre ad altre eventuali prove richieste dalla Direzione dei lavori e/o dal collaudatore.
L’esecuzione a propria cura e spese della documentazione fotografica digitale ad alta definizione di tutte le fase di ogni lavorazione opere realizzate, suddivise per giornate di lavori, da consegnare al D.L. alla fine di ogni mese.
L’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal T.U. 81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento;
Il Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderle:
La eventuale fornitura di mano d’opera, materiali e mezzi d’opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d’opera e provviste e da liquidare sulla base del prezzo offerto dall’impresa.
Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all’Appaltatore, senza alcun diritto di ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:
L’onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte del Committente ;
La pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.
ART. 37 - CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte del Committente .
ART. 38 - CARTELLO DI CANTIERE
L’appaltatore deve predisporre, a propria cura e spese ed esporre in sito un cartello indicatore contenente tutti i dati del lavoro
ART. 39 - CONFERME
Con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata l’Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara conferma:
Di aver preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
Di aver verificato e constatato la congruità e la completezza dei particolari posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai lunghi, con particolare riferimento alla tipologia d’intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
Di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente art. 2;
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi comprese le prove di laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d’opera, apparecchiature e materiali per
le prove di carico disposte dal Direttore dei Lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecno- amministrativi.
ART. 40 - CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE
Per quanto attiene l’accettazione, qualità ed impiego dei materiali, costituisce onere a carico dell’Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d’appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere di propria iniziativa o, in difetto su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche, prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali, ai fini dell’approvazione prima dell’ inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.
I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove in caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell’Appaltatore, devono essere conservati fino al certificato di regolare esecuzione.
Sono a carico dell’Committente gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie; la spesa è da imputare nelle somme a disposizione del Quadro economico di progetto nella voce spese per collaudi.
Per dette prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo. La certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovrà riportare espresso riferimento a tale verbale.
ART. 41 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
L’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
In osservanza dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi legali.
L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Regione del Veneto delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Capo VIII
Disposizioni in materia di sicurezza
ART. 42 - NORME DI SICUREZZA GENERALI - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore uniforma le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'appaltatore è obbligato a fornire al Committente , entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell’articolo 15 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte del Committente , ai sensi dell’art. 100, del Titolo IV e dell’Allegato XV punto 2 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’Allegato XV punto 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e gli adempimenti di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie di cui
all’articolo 18 dello stesso con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dal Titolo IV e dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’allegato XIII del decreto stesso.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, all’art. 100 del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Allegato XV punto 2 dello stesso X.Xxx. 81/2008 e s.m.i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Capo IX
Disciplina del subappalto
ART. 43 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto, come disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L. 13.9.1982 n. 646, e sotto pena della immediata scissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento degli eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta del Committente concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata.
L'appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti similari, deve rivolgere apposita istanza all'Committente , presentando la documentazione di cui dell'art. 105 del D.Lgs.
50/2016, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi. Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici, la suddetta documentazione dovrà comprendere anche l’abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37.
Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà comunque la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti il Committente .
In relazione a quanto sopra e qualora la Committente conceda l’autorizzazione al subappalto, l’Impresa appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore l’importo dei lavori da quest’ultimo eseguiti, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in caso di mancato adempimento da parte dell’impresa appaltatrice si richiamano i contenuti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora durante l'esecuzione, il Committente dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.
L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del sub-appaltatore o del cottimista. Il subappalto sarà autorizzato dal Committente solo se sussistono le condizioni di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Capo X
Disposizioni per l’ultimazione dei lavori
ART. 44 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE
L’ultimazione dei lavori, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei lavori, il quale provvede, previa formale convocazione dell’Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere, in caso di esito positivo, in duplice originale, apposito certificato sottoscritto anche dell’Appaltatore o da suo rappresentante e a trasmetterlo al Committente per la relativa conferma.
Copia conforme del certificato di ultimazione lavori viene rilasciata dal Committente all’Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.
Entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il Certificato di regolare Esecuzione ed il conto finale e lo trasmette al Committente , unitamente alla propria relazione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rappresentante entro 10 giorni dall’invito che il Committente provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
ART. 45 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora il Committente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte del Committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del COMMITTENTE, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora il Committente non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Capo XI
Disposizioni per risoluzione contratto e definizione del contenzioso
ART. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
La comunicazione relativa alla risoluzione del contratto dovrà riportare la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo:
Nel caso di risoluzione del contratto, l’accertamento da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell’inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso, concordandone il prezzo, e la precisazione dei termini assegnati all’Appaltatore inadempiente per il totale sgombero del cantiere e la relativa presa di possesso da parte dell’Committente ;
Nel caso di esecuzione d’ufficio, l’accertamento da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato o tramite nuovo appalto.
In relazione di quanto sopra:
nel caso di risoluzione del contratto, ove alla data stabilita per la presa di possesso del cantiere da parte dell’Committente il totale sgombero non risultasse effettuato, si procederà d’ufficio a carico dell’Appaltatore inadempiente e alla successiva presa di possesso:
nel caso di esecuzione d’ufficio, la risoluzione del rapporto contrattuale con l’Appaltatore inadempiente è rinviata a data successiva alla quale l’Committente procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l’avvenuto affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione di nuovo appalto; fino a tale immissione l’Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione del Committente , la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto in occasione di detta reimmissione.
Sempre nel caso di esecuzione d’ufficio, all’atto della immissione formale nel possesso del cantiere dall’Appaltatore aggiudicatario del completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente, con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo con la presenza di due testimoni, materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante e a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
Gli eventuali materiali, macchinari ed attrezzature che risultassero mancanti in occasione della redazione del nuovo stato di consistenza, comportano il riconoscimento del relativo costo a favore dell’Appaltatore subentrante con l’applicazione dei prezzi correnti al netto del ribasso d’asta, con maggiore costo a carico dell’Appaltatore inadempiente.
Ove nel riappalto non sia stata prevista la cessione, ma solo l’uso dei macchinari e attrezzature da impiegare per l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore subentrante è tenuto ad assicurarne il buon uso e a mantenerli in condizione di normale manutenzione, fino alla riconsegna, da effettuare con verbali redatti dal Direttore dei lavori in contraddittorio con i due Appaltatori, ogni volta che non è più necessario il loro impiego.
Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove si debba applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con il conseguente riappalto dei lavori di completamento.
Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d’ufficio o comunque di riappalto in danno, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto e ulteriore azione del Committente : ponendo a base d’asta del riappalto, oppure a base dell’affidamento del secondo classificato, l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno risultante dal computo metrico estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere, determinato con l’applicazione dei prezzi dell’elenco posto a base di gara dell’appalto originario, comprensivo degli ulteriori lavori previsti da eventuali perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti dall’Appaltatore inadempiente;
Ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento ai sensi del sopra richiamato articolo, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;
L’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove il Committente non si sia avvalso della facoltà di affidamento al secondo classificato o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
L’importo delle penali per il periodo di ritardo.
Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’ultimo capoverso, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.
ART. 47 – RECESSO DAL CONTRATTO
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
ART. 48 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO
Fatta salva l’applicazione delle procedure di accordo bonario e di transazione previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Padova.
È esclusa, pertanto, l’applicazione della clausola arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
Capo XII
Norme finali
ART. 49 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, l’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni sulla osservanza dei contratti collettivi.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione dei lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, il Committente ingiunge all’Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all’Ispettorato del lavoro.
La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0.50% dopo l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
ART. 50 - SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
A carico esclusivo dell’Appaltatore restano le imposte e qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro gravi sulle forniture e opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere qualsiasi risulti intestato a nome del Committente .
L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per Legge.
ALLEGATO A: “MODELLO PER LA RICHIESTA DI IDONEITA’ DEI MATERIALI O DEI COMPONENTI NEI LAVORI PUBBLICI”
ALLEGATO A
RICHIESTA DI IDONEITA’ DEI MATERIALI
O DELLE LAVORAZIONI NEI LAVORI PUBBLICI
All’attenzione
del Direttore dei Lavori
OGGETTO:
Si richiede l’accettazione da parte del Direttore dei Lavori dell’idoneità del materiale o componente di seguito elencato:
Si dichiara che il materiale o componente è di caratteristiche e/o qualità:
□ SUPERIORE alle prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto;
□ CORRISPONDENTE alle prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto;
□ INFERIORE alle prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto; (* indicare la motivazione)
In allegato:
□ Scheda tecnica
□ Disegni tecnici
□ Campioni
□ Altro Sono a conoscenza che:
• i materiali o componenti avranno accettazione definitiva solo dopo la posa in opera;
• qualora vengano accettati materiali o componenti di caratteristiche superiori, non verrà applicato nessun nuovo prezzo o sovrapprezzo, i materiali o componenti saranno contabilizzati come se corrispondessero alle prescrizioni contrattuali;
• qualora vengano accettati materiali o componenti di caratteristiche inferiori, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione dell’intervento.