DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2016 682/2016/R/EEL
DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2016 682/2016/R/EEL
VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE VERSIONI AGGIORNATE DELLA CONVENZIONE TRA LE SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. E TERNA S.P.A. E DELL’ACCORDO TRA IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI E LA SOCIETÀ DI DIRITTO SLOVENO BSP REGIONAL ENERGY EXCHANGE LLC
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Nella riunione del 24 novembre 2016
VISTI:
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia;
• il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: regolamento 714/2009);
• il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione europea del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (di seguito: regolamento CACM);
• la legge 14 novembre 1995 n. 481;
• la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
• la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
• la legge 23 agosto 2004, n. 239;
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
• il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003, recante “Approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico”, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIDME);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011;
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 settembre 2016;
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
• la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 560/2012/R/eel;
• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 609/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2013/R/eel);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante “Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018”;
• la deliberazione dell’Autorità del 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 17 febbraio 2015, 52/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 52/2015/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 483/2015/R/eel; la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 651/2015/R/eel (nel seguito: deliberazione 651/2015/R/eel);
• il parere dell’Autorità 7 giugno 2016, 292/2016/I/eel;
• la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 297/2016/R/eel (di seguito: 297/2016/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2016, 501/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 501/2016/R/eel);
• il documento per la consultazione del Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: GME) 07/2014 del 20 novembre 2014;
• la comunicazione del GME del 17 novembre 2016, prot. Autorità 33911 del 17 novembre 2016 (di seguito: prima comunicazione 17 novembre 2016) con cui il GME ha inviato all’Autorità una nota informativa in merito agli esiti della procedura aperta per l’individuazione di un nuovo soggetto finanziatore;
• la comunicazione del GME del 17 novembre 2016, prot. Autorità 33915 del 18 novembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione 17 novembre 2016) con cui il GME ha inviato all’Autorità lo schema del contratto “Second amendment to the GME-BSP CCP agreement for the Italian borders working table market coupling” (di seguito: schema di contratto GME-BSP) predisposto con la società di diritto sloveno BSP regional exchange LLC (di seguito: BSP) per la gestione del ruolo di controparte centrale per il market coupling giornaliero e infragiornaliero sulla frontiera Italia-Slovenia;
• la comunicazione del GME del 17 novembre 2016, prot. Autorità 33927 del 18 novembre 2016 (di seguito: terza comunicazione 17 novembre 2016), con cui il GME ha inviato, all’Autorità, lo schema di convenzione tra Terna S.p.a. e Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: schema di convenzione tra il GME e Terna).
CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell’articolo 7, comma 7.1, della deliberazione 111/06 il GME e la società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) attraverso una o più convenzioni disciplinano fra l’altro:
- l’affidamento al GME della raccolta delle offerte relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
- i flussi informativi necessari alla registrazione, nell’ambito del servizio di dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e prelievo e le modalità di scambio delle informazioni;
- la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
• con la deliberazione 609/2013/R/eel, l’Autorità ha verificato positivamente lo schema di Convenzione fra il GME e Terna funzionale alla gestione dell’allocazione implicita della capacità allocabile su base giornaliera (di seguito: market coupling) sull’interconnessione Italia-Slovenia per l’anno 2014.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
• il regolamento CACM è entrato in vigore il 14 agosto 2015, rendendo il market coupling (allocazione implicita della capacità di trasporto) l’unica possibile modalità di allocazione della capacità transfrontaliera su base giornaliera e infragiornaliera;
• con la deliberazione 45/2015/R/eel, l’Autorità:
- ha verificato positivamente le nuove modalità operative e gli schemi contrattuali predisposti per la gestione del market coupling sulle frontiere Italia-Francia, Italia-Austria e Italia-Slovenia per l’anno 2015 e in particolare l’accordo “GME-BSP agreement for the Italian borders working table market coupling” relativo allo svolgimento della funzione di controparte centrale delle contrattazioni;
- è intervenuta, ai sensi dell’articolo 37, del decreto legislativo 93/11, al fine di superare la criticità rappresentata dalle diverse tempistiche di pagamento del mercato italiano rispetto ai mercati esteri confinanti;
- ha identificato una soluzione transitoria, estendendo alle frontiere di Francia e Austria le modalità di finanziamento di GME da parte di Cassa Conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito: CSEA), individuate con la deliberazione 609/2013/R/eel con riferimento alla sola frontiera slovena dando modo al GME di sviluppare una soluzione definitiva anche in vista del futuro allargamento ad altre frontiere del progetto di integrazione dei mercati del giorno prima;
- ha richiesto l’integrazione della convenzione esistente tra GME e Terna al fine di introdurre le modifiche relative alla gestione del market coupling;
• con la deliberazione 52/2015/R/eel, l’Autorità:
- ha approvato, per il solo anno 2015, lo schema di convenzione tra GME e CSEA, redatto ai sensi della deliberazione 609/2013/R/eel e modificato e integrato secondo quanto previsto dalla deliberazione 45/2015/R/eel;
- ha verificato positivamente lo schema di convenzione tra il GME e Terna, redatto ai sensi dell’articolo 7, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 e aggiornato ai sensi della deliberazione 45/2015/R/eel;
• con la deliberazione 651/2015/R/eel, l’Autorità ha rinnovato lo schema di convenzione tra il GME e CCSE di cui alla deliberazione 52/2015/R/eel per il solo anno 2016;
• con la deliberazione 297/2016/R/eel, l’Autorità ha verificato la conformità degli schemi contrattuali predisposti per consentire l’avvio di un progetto pilota di market coupling infragiornaliero basato su aste implicite sulla frontiera con la Slovenia e in particolare:
- la nuova versione della convenzione GME-CSEA valevole comunque fino all’entrata in vigore della soluzione di regime per la gestione del disallineamento delle tempistiche di pagamento con le borse estere e comunque entro la fine dell’anno 2016;
- la nuova versione della convenzione GME-Terna;
- le modifiche introdotte all’accordo GME-BSP “First Amendment to the GME-BSP CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling”.
CONSIDERATO, INFINE, CHE:
• la soluzione transitoria adottata con la deliberazione 45/2015/R/eel ha permesso di avviare puntualmente il market coupling sulle frontiere italiane e, anche grazie all’ottima gestione del servizio di finanziamento operato da CSEA, ne ha consentito una gestione continuativa minimizzando gli oneri posti in carico agli utenti finali;
• la soluzione di regime individuata dal GME per la gestione del disallineamento delle tempistiche di pagamento con le borse estere prevede di anticipare i pagamenti nel mercato elettrico italiano regolando su base settimanale le relative partite economiche;
• con la deliberazione 501/2016/R/eel l’Autorità ha rilasciato il proprio parere positivo in merito alle modifiche al TIDME finalizzate, tra l’altro, a consentire l’entrata in operatività delle nuove tempistiche di pagamento nell’ambito del mercato elettrico e della piattaforma dei conti energia PCE;
• con il decreto 21 settembre 2016 il Ministro dello sviluppo economico ha approvato le modifiche al TIDME finalizzate, tra l’altro, a consentire il passaggio alla nuova tempistica di pagamento;
• con la prima comunicazione 17 novembre 2016 GME ha trasmesso all’Autorità una nota in cui comunica di aver individuato, a seguito di procedura di gara internazionale, il nuovo soggetto finanziatore che fornirà la liquidità necessaria al GME per gestire il residuo disallineamento esistente tra le tempistiche di pagamento adottate nel mercato italiano (su base settimanale) e nelle borse estere (su base giornaliera);
• l’individuazione del nuovo soggetto finanziatore di cui al precedente alinea permette di cessare l’attuale convenzione stipulata tra GME e CSEA positivamente verificata dall’Autorità con la deliberazione 297/2016/R/eel, lasciando naturalmente impregiudicati i diritti o gli obblighi delle parti che siano già sorti alla data di cessazione della medesima;
• con la seconda comunicazione 17 novembre 2016 GME ha trasmesso all’Autorità lo schema del contratto “Second Amendment to the GME-BSP CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling”; in particolare, il nuovo schema di contratto integra le modifiche necessarie a considerare le nuove tempistiche dei pagamenti nel mercato elettrico italiano prevedendo anche la possibilità, sino al 1 dicembre 2017, che il GME si possa avvalere dell’attuale soggetto finanziatore (CSEA) per far fronte a situazioni impreviste che dovessero sorgere con il nuovo prestatore del servizio;
• lo schema di contratto di cui al punto precedente, una volta approvato dall’Autorità, integrerà lo schema di contratto attualmente in essere le cui ultime modifiche sono state adottate a seguito della verifica dell’Autorità di cui alla deliberazione 297/2016/R/eel;
• con la terza comunicazione 17 novembre 2016 GME, d’intesa con Terna, ha trasmesso all’Autorità lo “Schema di convenzione tra Terna S.p.a. e Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.” in particolare, il nuovo schema di convenzione integra le modifiche necessarie a considerare le nuove tempistiche dei pagamenti nel mercato elettrico italiano prevedendo anche la possibilità, sino al 1 dicembre 2017, che il GME si possa avvalere dell’attuale soggetto finanziatore (CSEA) per far fronte a situazioni impreviste che dovessero sorgere con il nuovo prestatore del servizio;
• lo schema di convenzione di cui al punto precedente, una volta approvato dall’Autorità, integrerà e sostituirà integralmente lo schema di convenzione attualmente in essere tra GME e TERNA di cui alla delibera dell’Autorità 297/2016/R/eel e sottoscritta dalle parti in data 16 giugno 2016;
• il servizio richiesto a CSEA nell’ambito delle proposte contrattuali di cui ai precedenti alinea si discosterebbe dal servizio continuativo attualmente svolto nell’ambito della convenzione positivamente verificata dall’Autorità con la deliberazione 297/2016/R/eel.
RITENUTO OPPORTUNO:
• consentire l’adeguamento degli schemi contrattuali e delle convenzioni tra GME e BSP e tra GME e Terna alle nuove tempistiche di pagamento nel mercato italiano;
• consentire che in casi eccezionali di necessità e urgenza che costituiscano un impedimento oggettivo alla continuità operativa dei meccanismi di market coupling il GME possa eccezionalmente ricorrere al finanziamento da parte di un soggetto diverso da quello individuato dallo stesso GME per il servizio continuativo;
• richiedere al GME di individuare il soggetto finanziatore per le situazioni eccezionali di cui al precedente alinea nell’ambito di contratti eventualmente già in essere e senza la stipula di nuove convenzioni;
• verificare positivamente:
- lo schema di contratto “Second Amendment to the GME-BSP CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling”, di cui alla seconda comunicazione 17 novembre 2016;
- lo schema di convenzione tra il GME e Terna trasmesso all’Autorità con la terza comunicazione 17 novembre 2016;
richiedendo che vengano stralciate le parti relative al servizio di finanziamento da parte dell’attuale fornitore del servizio (CSEA) da attivare su richiesta del GME fino al 1 dicembre 2017 e prevedendo comunque la possibilità che in casi di necessità e urgenza il GME possa avvalersi di un soggetto finanziatore diverso da quello individuato dallo stesso GME per il servizio continuativo
DELIBERA
1. di verificare positivamente, nei termini di cui in motivazione, lo schema di contratto “Second Amendment to the GME-BSP CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling”, redatto e condiviso da BSP e GME e disciplinante, in particolare, le procedure di settlement (c.d. post-coupling) dei pagamenti tra controparti centrali nell’ambito dei progetti di market coupling sulla frontiera italo-slovena;
2. di verificare positivamente, nei termini di cui in motivazione, lo schema di convenzione tra il GME e Terna, trasmesso all’Autorità con la terza comunicazione 17 novembre 2016;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al GME e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
24 novembre 2016 IL PRESIDENTE
Xxxxx Xxxxxxx