PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR. 2007‐2013)
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR. 2007‐2013)
Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Bando Pubblico per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale previsti dalla Misura 114 del X.X.X. 0000‐0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx “Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali”.
1. PREMESSA E OGGETTO DEL BANDO
La Misura 114 – Utilizzo dei Servizi di Consulenza da parte degli Imprenditori Agricoli e Forestali, del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna ‐ prevede un supporto finanziario agli imprenditori agricoli (così come definiti dall’art. 2135 c.c. singoli o associati regolarmente iscritti al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.) ed ai detentori privati di aree forestali singoli e associati, che utilizzano servizi di consulenza erogati da organismi riconosciuti dalla Regione Sardegna come soggetti idonei a prestare servizi di consulenza aziendale in ambito agricolo e/o forestale.
Oggetto del presente bando è la selezione ed il riconoscimento degli organismi idonei all’erogazione dei servizi di consulenza aziendale. I servizi di consulenza rappresentano un insieme di prestazioni tecnico ‐ professionali finalizzati a favorire il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui agli art. art. 5 e 6 e allegati II e III del Reg. (CE) 73/2009 nonché, dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale. Accanto a questi campi di attività potranno essere forniti servizi di consulenza finalizzati a migliorare la competitività del sistema economico produttivo.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
• Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
• Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
• Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
• Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna (di seguito PSR 2007/2013) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e ultima revisione approvata con Decisione della Commissione Europea C(2012) 8541 del 26 novembre 20121;
• Delibera della Giunta Regionale n. 15/5 del 3 febbraio 2011 che ha approvato il nuovo Statuto dell’Agenzia Laore Sardegna nell’ambito del quale è prevista la competenza in materia di interventi di consulenza aziendale;
• Delibera della Giunta Regionale n. 34/16 del 7 agosto 2012 che approva le Direttive per l’istituzione dell’ Elenco Regionale e definisce i requisiti e i criteri per la relativa iscrizione; individua l’Agenzia Laore Sardegna quale soggetto preposto alla tenuta del predetto Elenco Regionale, alla selezione dei soggetti (mediante apposito bando pubblico), al controllo e mantenimento dei requisiti e tutte le attività conseguenti e pertinenti.
• Decreto Legislativo n. 163 12 aprile 2006: Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE/ e 2004 /18/CE e ss.mm.ii.;
3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE NELLA REGIONE SARDEGNA
Per “consulenza aziendale” si intende l’insieme delle prestazioni e dei servizi che un organismo di consulenza, selezionato e iscritto nell’apposito Elenco Regionale, si impegna a erogare al Beneficiario sulla base di un contratto di consulenza sottoscritto dalle parti.
Il servizio di consulenza aziendale, in relazione all’indirizzo produttivo dell’azienda ed ai relativi fabbisogni, riguarda i seguenti ambiti:
A. Servizio di consulenza aziendale che deve trovare e proporre adeguamenti e/o miglioramenti riguardo al rispetto delle seguenti prescrizioni:
AA. criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 e allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009;
AB. requisiti obbligatori riguardanti l’attività silvicola previsti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) della Regione Sardegna;
AC. requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria, come recepiti dalla normativa nazionale.
B. Servizi di consulenza orientati al miglioramento dell’azienda in termini di competitività. Tali servizi possono riguardare la consulenza per:
1 Il PSR 2007/2013 è disponibile sul sito internet della Regione all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx ‐ sezione speciali Programma di sviluppo Rurale
BA. l’utilizzo di strumenti di gestione anche amministrativa dell’azienda, nonché di programmazione delle produzioni anche in funzione dei vincoli ambientali presenti;
BB. l’adeguamento gestionale e strutturale delle attività aziendali in aree ZVN e Natura 2000 o comunque indirizzata al miglioramento e alla valorizzazione dell’ambiente e/o del paesaggio;
BC. la corretta applicazione dei criteri e degli indirizzi di gestione forestale sostenibile di cui alle risoluzioni delle conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE), peraltro recepiti dalla pianificazione regionale di settore negli orientamenti gestionali del Piano forestale ambientale regionale (PFAR);
BD. l’introduzione/implementazione di tecniche innovative di produzione sia di prodotto che di processo;
BE. l’introduzione/implementazione di attività finalizzate al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;
BF. l’introduzione/implementazione di nuove forme di reddito da attività non agricole;
BG. l’introduzione/implementazione di forme di produzione di qualità cosi come sono percepite dal consumatore (salubrità, proprietà organolettiche, igiene, tipicità, ecc.) e servizi di marketing, al fine di offrire alle produzioni interessate maggiori opportunità di penetrazione sul mercato;
BH. il supporto alla partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare che rispondano ai criteri indicati dall’articolo 22, paragrafo 2 , del Reg. (CE) n. 1974/2006;
BI. la diffusione a livello aziendale delle tecnologie dell’informazione (ICT), favorendo l’acquisizione di competenze digitali (e‐skills) e dell’apprendimento in linea (e‐learning).
Sono escluse le consulenze in materia fiscale e tributaria; Inoltre sono escluse:
‐ l’assistenza e la consulenza fornita dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e dai Centri di assistenza Agricola (CAA);
‐ le consulenze relative ad attività routinarie e manuali collegate ad interventi aziendali specifici (interventi di medicina veterinaria, trattamenti fitosanitari, concimazioni, ecc.);
‐ la consulenza relativa alle attività di cui alla precedente lettera B) nel settore ortofrutticolo per le imprese socie di O.P. ortofrutticole riconosciute;
‐ le attività di progettazione esecutiva di interventi strutturali;
4. SOGGETTI RICHIEDENTI
Possono richiedere il riconoscimento dell’idoneità all’erogazione di servizi di consulenza aziendale agricola e/o forestale i soggetti giuridici di diritto privato costituiti nelle forme previste dal codice civile (es. società, fondazioni, e associazioni , tra professionisti) costituiti con atto pubblico, in possesso dei requisiti indicati nella deliberazione di Giunta Regionale n. 34/16 del 7 agosto 2012 e riportati nel successivo paragrafo.
Sono pertanto esclusi i liberi professionisti che operano sul mercato singolarmente; infatti tale fattispecie non soddisfa la definizione di “organismo” richiesta al punto 5.3.1.1.4 dell’Allegato II al reg. (CE) n. 1974/06 che reca la dicitura “procedura di selezione degli organismi incaricati di prestare i servizi di consulenza aziendale.
5. REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA IN TERMINI DI ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
Per essere riconosciuti idonei all’erogazione di servizi di consulenza agricola e/o forestale, gli organismi richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti minimi:
5.1 ‐ Requisiti giuridici:
a) iscrizione al registro imprese presso la CCIAA ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) o ad altro pubblico registro nel caso di associazione tra professionisti e società tra professionisti o ad analogo registro previsto dal Paese Membro in cui è avvenuta la costituzione dell’organismo privato. Un organismo di consulenza riconosciuto idoneo all’erogazione di servizi di consulenza aziendale da altro Stato membro, Regione o Provincia autonoma, può operare nel territorio della Regione Sardegna, previo inserimento nell’Elenco regionale, qualora dimostri di soddisfare tutte le condizioni previste dal presente bando;
b) fini statutari o oggetto sociale comprendenti la realizzazione di attività e servizi di consulenza aziendale.
c) garanzia, sulla base di quanto previsto dallo statuto o atto costitutivo o altri regolamenti interni, che l’accesso al servizio di consulenza sia garantito a tutti gli imprenditori agricoli ed ai detentori privati di aree forestali. Per gli organismi associativi lo statuto deve prevedere esplicitamente l’indicazione che l’attività di consulenza aziendale possa essere rivolta anche ai non associati;
d) durata residua di almeno 5 anni, calcolata a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, prevista nell’atto costitutivo o da atto analogo istitutivo dell’organismo di consulenza;
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettera a) b) c) d) e) f) g) h)
i) l) m) del decreto Legislativo n. 163/2006 e ss..m.m.i.;
f) di essere in regola con gli obblighi contrattuali, assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori (DURC);
g) con riferimento alle attività di consulenza di cui al presente atto, tenere una contabilità separata secondo gli obblighi contabili previsti dal regime fiscale dell’organismo.
In ogni organismo di consulenza deve essere assicurata la gestione separata tra le attività svolte dal personale qualificato impegnato nella attività di consulenza aziendale di cui al presente atto, rispetto a quelle svolte a favore di altri committenti o a favore degli stessi committenti per altre finalità.
L’organismo di consulenza non può in ogni caso trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al relativo paragrafo 6 del presente bando.
5.2 Requisiti del personale qualificato
L’organismo richiedente il riconoscimento deve disporre di risorse umane adeguate in termini di personale qualificato in grado di fornire la consulenza in tutti i campi per i quali richiede il riconoscimento, che comunque devono coprire almeno i seguenti ambiti:
- Se intende operare a favore degli agricoltori:
- rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli art. 5,6 e allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009;
- requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria come recepiti dalla normativa nazionale;
- requisiti riguardanti l’attività silvicola previsti nelle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale (PMPF) della Regione Sardegna;
- Se intende operare a favore dei detentori di aree forestali:
- requisiti riguardanti l’attività silvicola previsti nelle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale (PMPF) della Regione Sardegna;
- requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria come recepiti dalla normativa nazionale;
L’organismo deve dimostrare di disporre di un nucleo minimo di base, da impiegare direttamente nell’erogazione dei servizi di consulenza, composto da almeno 3 operatori tecnici qualificati, dipendenti, soci o associati, anche in forma temporanea, di cui uno assume il ruolo di responsabile dell’erogazione del servizio di consulenza.
Il responsabile e tutti gli operatori tecnici costituenti il nucleo di base non possono operare con altri organismi erogatori di servizi di consulenza riconosciuti.
Il responsabile dell’erogazione dei servizi, alla data della presentazione della domanda di riconoscimento:
‐ deve essere nominato o designato formalmente dall’organismo richiedente;
‐ deve possedere un titolo di studio attinente ai settori agronomico/zootecnico e/o forestale e/o veterinario2(diploma di laurea del previgente ordinamento universitario ovvero laurea di 1° o 2° livello ovvero diploma di scuola media superiore). Nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero, deve essere in possesso del provvedimento di equiparazione previsto dalla vigente normativa;
‐ deve essere in possesso dell’abilitazione professionale ed essere iscritto al relativo albo/ordine;
‐ deve possedere un esperienza professionale di almeno 5 anni, pertinente con le materie oggetto della consulenza, documentata mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale, debitamente sottoscritto dall’interessato.
2La laurea in medicina veterinaria non è richiesta per il responsabile del nucleo di base di organismi operanti esclusivamente a favore dei detentori di aree forestali.
Il responsabile dell’erogazione dei servizi può svolgere tale funzione nell’ambito di un unico organismo di consulenza riconosciuto (all’interno del quale può anche ricoprire il ruolo di operatore del nucleo tecnico minimo di base qualora risulti in possesso dei relativi requisiti) e non può in ogni caso trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al paragrafo 6.
Ciascuno degli altri operatori del nucleo minimo di base, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento:
‐ deve essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle materie oggetto di consulenza. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere in possesso del provvedimento di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
‐ deve avere minimo due anni di esperienza professionale, in almeno una delle materie oggetto di consulenza o essere in possesso dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione al relativo albo, ordine o collegio professionale, pertinente con le materie oggetto della consulenza.
Tali requisiti devono essere documentati da un curriculum professionale debitamente sottoscritto.
Ciascuno degli altri operatori del nucleo minimo di base può svolgere tale funzione nell’ambito di un unico organismo di consulenza riconosciuto e non può in ogni caso trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al paragrafo 6.
Con riferimento al titolo di studio, gli operatori esperti in materia di sicurezza sul lavoro devono essere in possesso del:
‐ titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o universitario che contemplano l’abilitazione ad operare, quali consulenti in materia di sicurezza sul lavoro. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere in possesso del provvedimento di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
‐ o altri titoli di studio almeno di scuola secondaria di secondo grado non abilitanti unitamente agli attestati di frequenza, rilasciati da istituzioni pubbliche o private qualificate e riconosciute, di corsi abilitanti ad operare in materia di sicurezza sul lavoro (da allegare al curriculum professionale)conformemente al disposto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
L’organismo erogatore dei servizi di consulenza, per garantire le professionalità richieste può avvalersi di personale tecnico convenzionato, aggiuntivo rispetto al nucleo di base. Si tratta di figure professionali che devono possedere, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento:
- almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle materie oggetto di consulenza o almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente all’attestato/i professionali (da allegare al curriculum professionale) attinente alle materie oggetto di consulenza. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere in possesso del provvedimento di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
- deve avere minimo due anni di esperienza professionale, nella materia/e oggetto di consulenza o essere in possesso dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione al relativo albo, ordine o collegio professionale, pertinente con le materie oggetto della consulenza.
Tali requisiti devono essere documentati da un curriculum professionale debitamente sottoscritto.
Con tale personale tecnico, ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento, l’organismo sottoscrive un accordo preliminare di collaborazione (da convertire successivamente in apposita convenzione) per la messa a disposizione di specifiche competenze.
Non sono ammissibili collaborazioni e quindi convenzioni con personale tecnico che si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui al paragrafo 6.
L’organismo candidato al riconoscimento deve assicurare, attraverso il personale impiegato, la consulenza almeno in tutte le materie di cui alla lettera A del paragrafo 2, e la consulenza di una o più tematiche di cui alla lettera B del paragrafo 2, nel caso intenda fornire ulteriori prestazioni di servizi di consulenza orientati al miglioramento dell’azienda in termini di competitività.
5.3 ‐ Requisiti in termini di strutture amministrative e mezzi tecnici
L’organismo di consulenza deve garantire la disponibilità di adeguati mezzi tecnici ed amministrativi in particolare:
- La disponibilità di adeguate strutture amministrative: l’Organismo deve dimostrare di poter garantire una idonea gestione amministrativa e quindi di possedere e/o di potersi avvalere di adeguato personale amministrativo, dipendente o in convenzione; in quest’ultimo caso l’organismo sottoscrive un accordo preliminare di collaborazione (da convertire successivamente in apposita convenzione) per la messa a disposizione di tali competenze. Non sono ammissibili collaborazioni e quindi convenzioni con personale amministrativo che si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui al paragrafo 6;
- la disponibilità o l’impegno alla disponibilità di idonee attrezzature tecniche e informatiche per l’elaborazione e la gestione dei dati relativi alle aziende per garantire una efficiente gestione del servizio. Pertanto alla data della presentazione della domanda di riconoscimento, l’organismo deve o si impegna ad avere:
a. la disponibilità di una stampante e almeno 3 computer (con relativi software) per gestione banche dati, gestione attività di coordinamento e controllo;
b. la disponibilità di almeno una linea telefonica di rete fissa, almeno un apparecchio fax, almeno una fotocopiatrice, di un collegamento dei computer in rete locale, di un collegamento ad internet dei computer con accesso individuale e simultaneo;
c. la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica;
- la disponibilità o impegno alla disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio regionale, in locazione o proprietà o comodato d’uso, in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e aperta al pubblico per un minimo di 5 giorni a settimana;
- la disponibilità, anche in convenzione con terzi, di un adeguato laboratorio per le analisi del terreno e dei campioni animali e vegetali. Nel caso di convenzione con terzi ai fini della
presentazione della domanda di riconoscimento, l’organismo sottoscrive un accordo preliminare di collaborazione da convertire successivamente in apposita convenzione.
6. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ:
L’organismo non deve svolgere, a qualsiasi titolo:
‐ attività di gestione e/o controllo dei procedimenti amministrativi inerenti l’erogazione di finanziamenti nel settore agricolo/forestale e dello sviluppo rurale
‐ attività di controllo e/o certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali, comprese quelle aventi ad oggetto la condizionalità e la sicurezza sul lavoro;
‐ esercitare attività di commercializzazione e/o produzione di mezzi tecnici e materiali per il settore agricolo e/o forestale.
Tali prescrizioni si applicano anche al personale interno all’organismo di consulenza.
I consulenti (professionisti, personale tecnico convenzionato, personale amministrativo ecc.) operanti a vario titolo nell’ambito di un organismo di consulenza non possono:
‐ partecipare, a qualsiasi titolo, alla gestione e/o al controllo di procedimenti amministrativi riguardanti l’erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale in favore dell’azienda dove operano come consulente;
‐ esercitare attività di controllo e/o certificazione riguardanti il settore agricolo e forestale;
‐ prestare servizio in qualità di titolare, socio, dipendente, coadiuvante o collaboratore anche a tempo parziale, nell’azienda presso la quale si presta il servizio di consulenza;
‐ prestare servizio in qualità di dipendenti o collaboratori a favore di imprese che commercializzano o producono mezzi tecnici e materiali destinati alle aziende agricole e forestali.
7. OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA
Gli organismi riconosciuti idonei ad erogare i servizi di consulenza aziendale sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
‐ possono pubblicizzare i propri servizi solo successivamente alla notifica del riconoscimento;
‐ devono utilizzare esclusivamente il responsabile e gli operatori indicati nella domanda di riconoscimento;
‐ in presenza di personale non dipendente devono trasmettere la copia della convenzione nella quale dovranno risultare specificati, oltre ai dati anagrafici del personale, tutti gli elementi che regolano il rapporto di lavoro;
‐ in assenza di un proprio laboratorio, devono trasmettere copia della convenzione stipulata con la struttura alla quale l’organismo si affida per l’espletamento delle eventuali analisi del terreno e/o dei campioni animali e vegetali;
‐ sono tenuti a detenere una banca dati aggiornata (su supporti informatici e cartacei, con report a cadenza almeno trimestrale dei dati disponibili) dei destinatari dei servizi di consulenza e dei
contenuti delle attività di consulenza a ciascun beneficiario della Misura 114 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Sardegna.
‐ devono garantire agli addetti alla vigilanza e al controllo incaricati dall’Agenzia Laore Sardegna la possibilità di espletare, anche presso le proprie sedi, tutti i controlli necessari nella fase istruttoria e, dopo il riconoscimento, dell’idoneità all’erogazione di servizi di consulenza aziendale.
Si precisa che, in base a quanto previsto dall’art. 13 del Reg. (CE) n. 73/2009, gli organismi erogatori dei servizi di consulenza non devono rivelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall’agricoltore che gestisce l’azienda, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto comunitario o nazionale prescrive l’obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.
Gli organismi riconosciuti devono comunicare qualunque variazione degli elementi dichiarati in domanda entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta variazione. Se tali variazioni dovessero riguardare i requisiti minimi di idoneità si procede ad una nuova istruttoria per verificare il mantenimento dei requisiti stessi e in caso negativo si provvede ad avviare la procedura di revoca del riconoscimento. La mancata comunicazione, entro il termine stabilito, delle variazioni di cui sopra che incidono sui requisiti d’ idoneità determina l’avvio della procedura di revoca del riconoscimento.
8. PRESENTAZIONE DOMANDA DI RICONOSCIMENTO
La domanda di riconoscimento deve essere redatta secondo il Modello A) DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI EROGATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AGRICOLA E/O
FORESTALE (allegato al presente bando), debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e presentata all’Agenzia Laore Sardegna ‐ Dipartimento per la Multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare Xxx Xxxxxxx xx 0 ‐ 00000 Xxxxxxxx. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità;
- Fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente e dell’atto di nomina del responsabile;
- Modello B.1 ‐ CURRICULUM Professionale del responsabile e degli operatori del nucleo di base – sottoscritti e accompagnati dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuali fotocopie degli attestati richiesti nel bando (es. attestati professionalizzanti e/o abilitanti, iscrizione all’ordine professionale, ecc.);
- Modello B.2 ‐ CURRICULUM Professionale operatori convenzionati o con cui è stato sottoscritto accordo preliminare di convenzione – sottoscritti e accompagnati dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuali fotocopie degli attestati richiesti nel bando (es. attestati professionalizzanti e/o abilitanti, iscrizione all’ordine professionale, ecc.);
- Modello C ‐ SEDI (elenco sedi e dotazioni tecniche), sottoscritto dal legale rappresentante dell’organismo richiedente;
- Fotocopia accordo/i preliminare di collaborazione o accordo/i di collaborazione già perfezionati con personale tecnico e amministrativo;
- Fotocopia accordo preliminare di collaborazione per il laboratorio analisi o accordo di collaborazione già perfezionato;
- La dichiarazione che tutti i documenti prodotti in copia sono conformi all’originale (art. 47 del DPR 445/2000);
La domanda con la documentazione sopra elencata deve essere presentata:
‐ mediante consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Agenzia Laore (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,30 e il martedì la mattina dalle 8,00 alle 13,30 e il pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30) entro le ore 13,00 del 31 maggio 2014.
‐ mediante spedizione a mezzo raccomandata A.R. o con corriere espresso, entro le ore 13:00 del 31 maggio 2014. A tal fine farà fede l’ora e la data del timbro postale in partenza, o della cartolina d’invio del corriere.
L’Agenzia non è responsabile per le domande smarrite o comunque non pervenute ovvero pervenute oltre il termine perentorio di scadenza , a causa di disfunzioni addebitabili a terzi.
L’Agenzia non è responsabile per le domande smarrite o comunque non pervenute a causa di disfunzioni addebitabili a terzi.
La modulistica necessaria è disponibile presso gli uffici dell’Agenzia Laore e sul sito Internet della Regione Sardegna (xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx) nella sezione bandi e nella sezione dedicata al PSR, nel sito Internet dell’Agenzia Laore (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione bandi) e nel sito Internet della Rete Rurale Nazionale (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE E RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI
L’istruttoria delle domande pervenute, avviata secondo l’ordine cronologico di presentazione, viene effettuata attraverso le seguenti fasi:
1) ricevibilità della domanda;
2) valutazione tecnica della domanda;
2.1) controlli in loco;
3) riconoscimento e pubblicazione dell’Elenco regionale;
Fase 1) ‐ ricevibilità della domanda
La ricevibilità della domanda, sarà eseguita dal Dipartimento per la Multifunzionalità entro 15 giorni lavorativi dalla data di scadenza del bando, e sarà volta a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti formali:
‐ Presentazione della domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, nei termini e con le modalità previste nel bando;
‐ Presenza della fotocopia del documento d’identità del firmatario in corso di validità;
‐ Presentazione della domanda e degli allegati secondo la modulistica allegata al presente Bando. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati determina l’irricevibilità della domanda.
Il Dirigente del Dipartimento per la Multifunzionalità notificherà tramite raccomandata A.R., rispettivamente, la comunicazione di esclusione per le domande non ricevibili, indicando modalità e termini per l’eventuale ricorso, e la comunicazione di avvio della successiva fase istruttoria per le domande ricevibili ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 241/90.
L’elenco delle domande ricevibili e non ricevibili verrà pubblicato sul sito internet di Laore Sardegna (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione bandi e concorsi) e della Regione Sardegna (xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx sezione Programma Sviluppo Rurale ).
Fase 2) – valutazione tecnica della domanda
La valutazione tecnica delle domande ricevibili verrà effettuata da una “Commissione di valutazione” nominata con atto del Direttore del Dipartimento per la Multifunzionalità, per verificare i requisiti degli organismi di consulenza in termini di esperienza e affidabilità, indicati al paragrafo 5 e dichiarati dal soggetto richiedente.
La valutazione tecnica verrà avviata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domanda di riconoscimento.
La Commissione di valutazione ha facoltà, qualora lo ritenga necessario ai fini della corretta conclusione dell’istruttoria, di richiedere integrazioni, chiarimenti e/o precisazioni al soggetto richiedente, fissando a tal fine un termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato invio entro il termine stabilito, da parte del soggetto richiedente, delle integrazioni richieste comporterà l’archiviazione della domanda di riconoscimento
La Commissione di valutazione riassumerà le proprie valutazioni in appositi verbali, che trasmetterà al Dirigente del Dipartimento per la Multifunzionalità dell’Agenzia Laore.
Verificata la mancanza dei requisiti di cui al paragrafo 5, prima dell’adozione del provvedimento di rigetto, il Dipartimento per la multifunzionalità, comunica al soggetto richiedente i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda, concedendo un termine di 10 giorni per presentare osservazioni e/o documentazione integrativa.
La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’archiviazione dell’istanza.
Prima del provvedimento finale di riconoscimento, ed entro 30 giorni dalla chiusura della valutazione tecnica, l’Agenzia Laore Sardegna provvederà ad effettuare i controlli in loco per verificare la disponibilità e l’idoneità della/e sede/i operative dei soggetti dichiarati idonei dal punto di vista dei requisiti di cui al paragrafo 5.
Il controllo in loco per la verifica della disponibilità delle sedi, sarà effettuato presso tutti gli organismi, provvisti dei requisiti per il riconoscimento, che in sede di domanda hanno dichiarato di possedere in Sardegna una sede operativa e la relativa strumentazione prevista dal presente bando.
Ai soggetti dichiarati idonei dal punto di vista del possesso dei requisiti, che in sede di domanda si sono impegnati ad attivare in Sardegna una sede operativa, adeguatamente attrezzata come previsto dal presente bando, verrà comunicato l’esito della valutazione tecnica. Tali soggetti, entro 30 giorni dalla comunicazione, dovranno procedere all’acquisizione della sede idonea, dandone comunicazione all’ufficio istruttore che successivamente provvederà al controllo in loco della sede operativa.
La mancata apertura della sede operativa comporta il mancato riconoscimento dell’Organismo di consulenza e la conseguente archiviazione della domanda.
2.1) controlli in loco
I controlli in loco presso le sedi del soggetto richiedente devono essere comunicati con preavviso non superiore alle 72 ore, tramite comunicazione scritta, per consentire la presenza, durate il sopralluogo, del legale rappresentate o di un suo delegato.
Il soggetto da accreditarsi è tenuto a collaborare con gli incaricati e deve consentire l’accesso ai locali interessati, fornendo tutte le informazioni ed i documenti richiesti come statuito al paragrafo 7 del presente bando.
Qualora nel corso dei controlli, venisse accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti minimi previsti e dichiarati, il Dipartimento notifica, al titolare o legale rappresentante del soggetto erogatore la consulenza, la contestazione della mancanza dei requisiti minimi d’idoneità e/o delle condizioni previste
per l’erogazione del servizio, con l’invito a sanare le inadempienze entro il termine che lo stesso Dipartimento riterrà utile.
Seguirà una verifica della documentazione e dei chiarimenti forniti e, solo dopo il riscontro oggettivo dei dati, il Dipartimento adotterà il provvedimento finale di riconoscimento, oppure di archiviazione della richiesta di accreditamento. Tale provvedimento sarà notificato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato il quale, secondo modalità e termini indicati nella raccomandata di notifica, potrà proporre eventuale ricorso.
Fase 3) ‐ riconoscimento e pubblicazione Elenco regionale
Il Dirigente del Dipartimento per la Multifunzionalità comunicherà tramite raccomandata A.R. le disposizioni assunte con propria determinazione.
Il Dipartimento per la multifunzionalità predispone l’elenco regionale degli organismi di consulenza riconosciuti per la misura 114 del PSR, distinto nella sezione “Agricola “ e “Forestale” e provvede alla sua pubblicazione e al suo aggiornamento.
Tale elenco sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Sardegna (xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx nella sezione PSR) e su quello dell’Agenzia Laore (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione bandi e concorsi) e su sito Internet della Rete Rurale Nazionale (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
Il riconoscimento ha validità per tutta la durata dell’intervento del PSR 2007/2013 della Regione Sardegna ed è vincolato al mantenimento dei requisiti che hanno portato al riconoscimento.
10. I CONTROLLI SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Successivamente al riconoscimento, l’Agenzia Laore, a campione, effettuerà annualmente dei controlli in loco su almeno il 10% degli organismi di consulenza riconosciuti, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti minimi di idoneità dichiarati in fase di riconoscimento e le eventuali sopravvenute cause di incompatibilità oltre al rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 7.
I controlli consistono nelle verifiche amministrative e nei sopralluoghi presso le sedi degli organismi di consulenza. I controlli riguardano il mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo 5 – Requisiti degli Organismi di Consulenza ai fini del riconoscimento, punti 5.1 ‐ 5.2‐ 5.3, e il rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 7 ‐ Obblighi a carico degli Organismi erogatori di Servizi di Consulenza Riconosciuti, del presente bando pubblico.
I controlli verteranno anche sulla documentazione relativa ai servizi di consulenza erogati agli imprenditori agricoli e forestali, ai sensi della misura 114 del PSR della Regione Sardegna per il periodo 2007‐0213.
Del controllo in loco verrà dato un preavviso di 48 ore tramite comunicazione scritta.
Il legale rappresentante dell’organismo riconosciuto o un suo delegato è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l’accesso alle sedi interessate. Inoltre è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti, pena l’avvio della procedura di revoca del riconoscimento.
Al termine del controllo verrà redatto apposito verbale.
11. REVOCA O DECADENZA DAL RICONOSCIMENTO
La revoca o decadenza del riconoscimento si realizza nei seguenti casi:
‐ quando in fase di controllo si riscontrassero delle irregolarità o inadempienze tali da causare la perdita dei requisiti minimi previsti per il riconoscimento;
‐ in caso di mancata comunicazione di variazioni intervenute su elementi dichiarati in sede di richiesta di riconoscimento che incidono sui requisiti di idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza;
‐ in caso di accertati elementi di incompatibilità;
‐ in caso di carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme e delle disposizioni per l’espletamento, la gestione e l’erogazione del servizio di consulenza;
‐ in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari della misura 114 del PSR 2007/2013;
‐ in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6 del bando.
‐ In caso di false e mendaci dichiarazioni rese deliberatamente all’Agenzia Laore.
Nei casi in cui l’Agenzia ravvisi gli estremi per procedere alla revoca del riconoscimento, né dà comunicazione (con raccomandata A.R.) al soggetto interessato, specificandone i motivi, con l’invito a fornire osservazioni entro il termine di 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine o in seguito all’accertamento dei presupposti della decadenza si procederà alla revoca dell’idoneità alla erogazione dei servizi di consulenza con atto dirigenziale nei 30 giorni successivi e alla conseguente cancellazione dell’organismo dall’elenco regionale. Il provvedimento di decadenza verrà pubblicato sul sito Internet della Regione Sardegna (xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx sezione PSR) e sul sito internet dell’Agenzia Laore (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione bandi e concorsi) oltrechè notificato al diretto interessato indicando le modalità e i termini per l’eventuale ricorso.
12. RICORSI
Contro i provvedimenti di diniego è possibile inoltrare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Laore e/o il ricorso giurisdizionale al TAR, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. In alternativa al ricorso giurisdizionale al TAR è ammissibile il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
13. DISPOSIZIONI FINALI
Gli Organismi erogatori riconosciuti potranno raccordarsi con gli altri Soggetti che operano nell'ambito del sistema dei servizi di sviluppo agricolo, nella regione Sardegna, in particolare con l’Agenzia Laore che:
- potrà promuovere l’aggiornamento dei Soggetti erogatori stessi e del loro personale tecnico utilizzato nei servizi di consulenza;
- potrà promuovere l’organizzazione di incontri di coordinamento del sistema dei servizi di sviluppo agricolo operanti nella Regione Sardegna;
- potrà promuovere l’organizzazione di incontri formativi e di aggiornamento sulle principali innovazioni normative, in particolare sui CGO e BCAA, o su altre tematiche di stretta attualità.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
Responsabile del procedimento Dr.ssa Xxxxx Xxxx
Dipartimento per la Multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo Sviluppo rurale e per la Filiera agroalimentare
via Caprera n. 8 Cagliari tel. 070/00000000 cell.0000000000 xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Per la richiesta d’informazioni Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx