COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXX XXXXXXXXXX
Nella seduta del 07/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente espone di essere socio di una società a responsabilità limitata, alla quale in data 27.2.2009 la banca resistente concedeva un mutuo ipotecario. Riferisce inoltre di aver sottoscritto con la banca unitamente agli altri soci, il successivo 24 marzo, un accordo di postergazione avente ad oggetto l’impegno irrevocabile a non esigere, né incassare dalla società comune debitrice le somme alla stessa erogate a titolo di “finanziamento soci” fino all’estinzione integrale di ogni debito della società nei confronti della banca.
Insoddisfatto delle risposte fornite in fase di reclamo, propone ricorso all’ABF al fine di ottenere dalla banca l’accesso alle informazioni relative al regolare pagamento dei ratei del mutuo da parte della società. Ritiene, infatti, che il diniego opposto dalla convenuta sia illegittimo in quanto il diritto di accesso del socio alle informazioni e alla documentazione
relativa alla società è espressamente riconosciuto dalla legge (cita l’art. 2261 c.c. relativo alle società di persone nonché l’art. 2476 c.c. relativo alla s.r.l.); sottolinea inoltre che anche l’ABF ha riconosciuto il diritto del socio (di società di persone) ai sensi dell’art. 119 TUB in quanto “potenziale destinatario degli effetti sostanziali conseguenti al rapporto tra banca e società” (così Collegio di Roma, decisione n. 3793/12 – cfr. infra) e che il medesimo principio sia applicabile al caso di specie, tenuto conto dell’accordo di postergazione sottoscritto.
Sottolinea, inoltre, le affinità esistenti tra le società a responsabilità limitata e le società di persone, richiamando anche la disciplina dell’accesso alle informazioni contenuta nella Centrale dei Rischi, i cui dati possono essere richiesti dai “soci di srl e i soci illimitatamente responsabili […] che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società”.
Sulla base di ciò, il ricorrente formula la domanda di “accesso alle informazioni bancarie relative alla predetta società ed in particolare al regolare pagamento del mutuo concesso con atto del 27 febbraio 2009”.
La resistente ha presentato controdeduzioni nelle quali precisa di aver già rigettato la richiesta del ricorrente finalizzata all’accesso alle informazioni bancarie riferite alla società di cui quest’ultimo è socio, tenuto conto dell’estraneità del ricorrente al rapporto di mutuo in questione.
Il diniego veniva ribadito nei riscontri forniti al successivo reclamo e ad un esposto indirizzato all’organo di vigilanza.
Peraltro nella nota del 23.11.2015 la banca consigliava al ricorrente di far valere la propria pretesa direttamente nei confronti della società, domandando eventualmente un provvedimento monitorio nei confronti degli amministratori, “non vantando purtroppo [il ricorrente] alcun titolo ad ottenere informazioni dalla banca verso la quale, peraltro, lo stesso non risponde neppure in via sussidiaria (quale garante o socio illimitatamente responsabile) per le obbligazioni derivanti dal rapporto di mutuo”.
La resistente conferma quindi la correttezza del proprio operato, evidenziando che i precedenti ABF e giurisprudenziali citati dal ricorrente si riferiscono a diritti spettanti a soci di società di persone, in ragione delle peculiarità di tale struttura societaria.
Peraltro osserva che la stessa decisione citata dal ricorrente nega, nel solco di analoga determinazione già assunta dal Garante della privacy, che un siffatto diritto di accesso possa essere riconosciuto al socio accomandante, proprio a motivo dell’assenza di una sua responsabilità illimitata.
Precisa, infine, che l’accordo di postergazione sottoscritto dal socio non vale a conferire legittimazione alla pretesa del ricorrente, in quanto il predetto patto non è destinato ad alterare, né eliminare la posizione di alterità del socio rispetto alla società di capitali, dallo stesso discendendo solo un obbligo della banca di comunicare ai soci l’estinzione del mutuo, al fine di consentire loro l’esercizio delle proprie pretese creditorie nei confronti della società.
DIRITTO
Il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alla documentazione bancaria è regolato da norme di legge e dalle disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia.
L’art. 119, 4° comma, del Testo unico bancario (D.lgs. n. 385/1993) dispone al riguardo che: «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».
A loro volta, le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari del 29.7.2009, emanate dalla Banca d’Italia, stabiliscono (Sez. IV, par. 4 – Richiesta di documentazione su singole operazioni) che: «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese».
Dal dato testuale delle norme richiamate risulta chiaramente che la legittimazione a chiedere copia della documentazione relativa ai rapporti bancari spetta al « cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni».
In alcuni precedenti l’ABF ha attribuito la legittimazione attiva alla proposizione dell’istanza ex art. 119, co. 4 T.U.B. al socio di società di persone (Collegio Roma, decisione n. 3793/12, richiamata dal ricorrente) nonché al garante (Collegio Roma, decisione 2306/14; nonché, ma con orientamento più restrittivo, Collegio Napoli, decisione 1447/2010),
ritenendo tali soggetti potenziali destinatari di effetti sostanziali conseguenti al rapporto bancario intestato alla società di persone ovvero al debitore principale.
Il ricorrente argomenta che tali orientamenti dovrebbero valere anche a suo favore in considerazione, da un lato, dell’affinità esistente tra le società a responsabilità limitata e le società di persone, e dall’altro lato dell’accordo di postergazione volontaria del 24.3.2009. Entrambi i motivi sono evidentemente infondati.
L’art. 2331 c.c., richiamato in materia dall’art. 2463 c.c., stabilisce che con l’iscrizione nel registro delle imprese la società a responsabilità limitata acquista la personalità giuridica. Il socio è quindi terzo rispetto al rapporto bancario intercorrente fra banca e società. A differenza delle società di persone, inoltre, il socio di s.r.l. non risponde illimitatamente per i debiti sociali e non è soggetto al divieto concorrenza con la società stabilito dall’art. 2301. Va ulteriormente osservato che l’accordo di postergazione del 24.3.2009 non può in alcun modo essere assimilato ad una forma di garanzia a favore della banca perché non genera alcuna obbligazione in capo ai soci di adempiere i debiti della società, bensì si limita ad incidere sull’ordine con cui i creditori possono soddisfarsi sul patrimonio sociale.
Orbene, il diritto del garante ad ottenere informazioni dalla banca sui rapporti bancari del debitore garantito (diritto peraltro non illimitato, come riconosciuto da questo Collegio, decisione n. 1447/2010) si fonda sul collegamento giuridico esistente fra l’obbligazione di garanzia ed il debito principale. E in particolare dipende dalla circostanza che l’andamento dell’obbligazione principale va a determinare in concreto il debito del garante; di conseguenza, nel momento in cui il garante chiede alla banca informazioni sull’esposizione debitoria del garantito, egli in realtà non fa che informarsi sull’ammontare del proprio debito in qualità di coobbligato.
Le stesse considerazioni possono giustificare l’estensione del diritto di informazione ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto gli stessi sono costituiti garanti ex lege delle obbligazioni sociali; e ciò vale indipendentemente dalla soluzione che si voglia dare al controverso problema se le società di persone siano soggetti distinti dai soci.
Ma a maggior ragione va esclusa nel caso di specie la legittimazione del ricorrente ad esercitare il diritto di documentazione ex art. 119, 4° comma, T.u.b. in relazione ai rapporti bancari facenti capo alla società, dato che come anticipato né l’accordo di postergazione sottoscritto, né la posizione di socio di s.r.l. determina in capo all’istante la posizione di coobbligato per i debiti sociali.
Quanto poi ai poteri di controllo dei soci non amministratori riconosciuti dall’art. 2476, 2° comma, c.c. è indiscutibile che gli stessi configurino diritti sociali esercitabili solo nei confronti della società. In nessun modo pertanto può ricavarsi da questa norma la pretesa di ottenere informazioni da terzi.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1