CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’USATO “SACELLUM LA PIAZZA DELLE ANTICHITÀ” PER IL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2027
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’USATO “SACELLUM LA PIAZZA DELLE ANTICHITÀ” PER IL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2027
L’anno 2022 il giorno del mese di luglio
TRA
Il Comune di Sacile (nel prosieguo: il Comune), codice fiscale 80001830936, avente sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx 00, rappresentato da Daniela X. Xxxxxxxxx, xxxx x Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxx (XX) il 26.03.1977 domiciliata per la sua carica presso il Comune di Sacile, Piazza del Popolo 65, abilitata alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi della determinazione n. 00 del 00.00.2022;
E
Ragione sociale con sede a sede legale, P.Iva XXXXXXX e Codice Fiscale XXXXXXX, iscritta estremi iscrizione, rappresentata da nome cognome legale rappresentante in qualità di Presidente dell’associazione (nel prosieguo: l’Associazione).
Premesso che:
- l’articolo 4 del regolamento comunale per l’organizzazione della mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato “Sacellum la piazza delle antichità”, approvato con deliberazione del consiglio comunale
n. 54 del 28.09.2015 così come modificato con deliberazione consiliare n. 88 del 03.12.2019, prevede che l’organizzazione dello stesso possa essere affidata in gestione a terzi che “curano ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento della manifestazione secondo le modalità stabilite in apposita convenzione con il Comune”;
- l’articolo 56 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. “Codice del Terzo Settore” (di seguito CTS), riconosce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- l’iniziativa in oggetto rientra tra le attività di interesse istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e delle tradizioni del territorio “attese” dalla cittadinanza, di cui all’articolo 5, lettera k) del CTS;
- con determinazione 95/DAD del 29.06.2022 sono stati approvati il presente avviso pubblico per la selezione del soggetto cui affidare l’organizzazione della mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato “Sacellum la piazza delle antichità” per il periodo dal 01.08.2022 al 31.07.2027 e lo schema di convenzione;
- a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stata individuata l’Associazione Ragione sociale;
- l’associazione non ha scopo di lucro ed è in grado di proporre sul territorio iniziative e attività di
interesse collettivo possedendo i requisiti necessari;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Descrizione e oggetto dell’incarico
Il Comune affida all’Associazione l’organizzazione della mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato “Sacellum la piazza delle antichità” (nel prosieguo: mostra mercato) a Sacile, che si svolgerà ogni quarta domenica del mese nelle vie del centro cittadino.
Le parti concordano che la presente convenzione regolerà solo quei rapporti e quelle situazioni che non sono già normate e disciplinate espressamente dal regolamento comunale per l’organizzazione della mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato “Sacellum la piazza delle antichità” (nel prosieguo: Regolamento). Allo stesso Regolamento – che qui si richiama integralmente, le Parti fanno pieno ed espresso rinvio.
Art. 2 - Modalità di esecuzione delle prestazioni
L’Associazione avrà i seguenti compiti:
a. curare la promozione dell’iniziativa;
b. assegnare gli spazi agli espositori sulla base della planimetria allegata al Regolamento;
c. controllare che i richiedenti posseggano i requisiti di cui all’articolo 6 del Regolamento, rispettino gli
spazi loro assegnati e tutte le norme contenute nel Regolamento;
d. segnalare al Comune eventuali difformità riscontrate;
e. risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’assegnazione degli spazi, precisando che nel caso le richieste fossero più numerose della disponibilità di spazi da assegnare, L’Associazione dovrà procedere come disposto dall’articolo 7 del Regolamento;
f. incassare dagli espositori la quota fissata annualmente con deliberazione della Giunta comunale per ogni postazione;
g. effettuare il pagamento del C.U.P. a favore del Comune.
Art. 3 - Decorrenza e durata della convenzione
La convenzione ha durata di 60 mesi dal 01.08.2022 fino al 31.07.2027.
Art. 4 - Obblighi dell’Associazione
L’Associazione si impegna a:
- mettere a disposizione personale in possesso delle competenze tecniche e pratiche necessarie a svolgere il servizio;
- farsi carico di tutte le spese relative al servizio di cui alla presente convenzione;
- assumersi la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell’osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza nei confronti dei propri soci, coinvolti nello svolgimento del servizio, e di chiunque collabori a qualsiasi titolo alla realizzazione dello stesso;
- garantire che tutto il proprio personale, i propri iscritti ed eventuali altri soggetti che contribuiranno alla realizzazione delle prestazioni sia in regola con le norme vigenti in materia lavoristica, fiscale, assicurativa, previdenziale e di sicurezza;
- garantire che personale, soci, coinvolti nello svolgimento del servizio, e chiunque collabori a qualsiasi titolo alla realizzazione dello stesso, sia coperto da assicurazione contro gli infortuni, malattie
connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile presso terzi, come da polizza assicurativa stipulata con apposita agenzia assicurativa;
- assicurare che il servizio sia reso con continuità per il periodo concordato;
- dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento del servizio;
- verificare che il servizio venga svolto con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati e l’andamento del servizio attraverso incontri periodici, sopralluoghi e visite sul
posto da parte dei responsabili.
Art. 5 - Personale
Inserire contenuto e le modalità dell'intervento volontario, numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici.
L’Associazione garantisce l’utilizzo di personale dotato delle necessarie competenze e la sua sostituzione in
caso di assenza.
Tutto il personale volontario operante nell’Associazione dovrà risultare regolarmente assicurato nel rispetto delle vigenti normative in materia. Il rapporto con l’eventuale personale dipendente o con collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali, vigenti in materia
Art. 6 - Obblighi del Comune
Il Comune garantisce la disponibilità degli spazi segnati sulla planimetria allegata al Regolamento e, in caso
di diversa previsione, ne darà comunicazione all’Associazione con congruo anticipo.
Il Comune garantisce la vigilanza della manifestazione come previsto dall’articolo 12 del Regolamento.
Il Comune si riserva, inoltre, di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.
Art. 7 - Referenti
Il referente dell’iniziativa per il Comune è individuato in nome cognome. Il referente per l’associazione è individuato in nome cognome.
Art. 8 – Rapporti finanziari
La remunerazione del servizio è data dalle quote pagate dagli espositori così come fissate annualmente dalla
Giunta comunale, che l’Associazione incasserà direttamente.
L’Associazione si obbliga a versare al Comune il canone unico patrimoniale (di seguito C.U.P.) sulla base degli spazi effettivamente occupati. A tal fine il lunedì successivo allo svolgimento della mostra mercato l’Associazione invierà al referente per il Comune una mail con cui comunicherà il numero di spazi assegnati, suddivisi per metratura, l’importo delle quote incassate per ciascuno spazio e la denominazione del relativo espositore e copia del bonifico con cui ha provveduto al versamento del C.U.P.
Si precisa che ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia la C.U.P., per l'anno 2022, è così quantificata:
- 0,45 euro/mq al giorno
Al termine di ciascun anno solare l’Associazione dovrà rendicontare le spese sostenute da ammettere a rimborso ai sensi dell’articolo 56, comma 4, del CTS, tra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
Spese per i volontari:
- Rimborso spese sostenute dai volontari impiegati nel servizio, sulla base del Regolamento interno
dell’ETS;
- Spese per l’acquisto di divise e di presidi di protezione individuale;
- Spese per la formazione dei volontari e il loro aggiornamento relativamente alle specificità delle attività previste nella convenzione;
- Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato;
Spese di personale regolarmente assunto:
- Rimborso ore effettivamente svolte sulla base del costo orario previsto dalle tabelle ministeriali per livello e qualifica. La spesa dovrà essere rendicontata con un documento di sintesi asseverato da commercialista o consulente del lavoro o soggetto facente funzioni.
Spese operative:
- Eventuali spese di pulizie e materiali per i servizi igienici;
- Attrezzature;
- Spese per eventi;
- Spese per consulenti e professionisti esterni;
- Voucher
- Assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi, infortuni;
- Spese di cancelleria;
- Materiali utilizzati per le attività convenzionate;
- Spese per sicurezza
Spese generali costi indiretti di gestione e amministrazione, pari al massimo al 5% dell'importo previsto.
Qualora le spese sostenute siano inferiori rispetto alle somme incassate in corso d’anno l’Associazione è
tenuta a restituire la differenza al Comune.
Non sono ammesse a rimborso attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.
Art. 9 - Assicurazione
L’Associazione assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all’Associazione stessa, per eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione del servizio. É escluso in via assoluta ogni compenso all’Associazione per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.
L’Associazione, all’atto della stipula della presente convenzione o comunque nel termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione, deve consegnare al Comune, copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società,
per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa di lavoro oggetto del presente atto di convenzione.
La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutta la durata del presente appalto e deve coprire altresì le richieste di risarcimento che pervengano dopo la cessazione della convenzione ma siano afferenti a fatti accaduti durante il periodo dell'appalto.
Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per la presente convenzione e dovranno essere presentata in originale, debitamente quietanzate prima dell’avvio della gestione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.
In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l’Associazione potrà dimostrare l’esistenza di una
polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
L’associazione si impegna a fornire al Comune le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30
giorni dalle scadenze contrattuali annuali.
Art. 10 - Obblighi di riservatezza
L’Associazione ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Associazione è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Associazione sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo “Trattamento dei dati personali”, l’Associazione si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento informa l’Associazione che:
• il titolare del trattamento è il Comune nella persona del legale rappresentante Pro Tempore, attualmente il sindaco Xxxxx Xxxxxxx, che con Decreto Sindacale n. 15 del 20.12.2019 ha delegato ai coordinatori d’area le sue funzioni in materia di trattamento dei dati per i procedimenti di loro competenza;
• i dati di contatto del DPO sono:
- numero verde: 800893984
• le finalità del trattamento attengono alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale oggetto del presente contratto. La base giuridica è da ravvisarsi:
- nell’art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
• il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento;
• non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo a una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del titolare del trattamento;
• i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;
• gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento, da trasmettere mediante pec al DPO e per conoscenza al Comune;
• l’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento);
• il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano essere necessari al fine di poter stipulare il presente contratto. Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla stipula.
Responsabile del trattamento dei dati personali
Il Comune, mediante separato accordo, nomina l’Associazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali che l’Associazione tratterà per conto del Comune, a soli fini contrattuali e a beneficio dello stesso Comune, nonché nel rispetto delle normative tutte vigenti e secondo quanto previsto nell’accordo medesimo.
Art. 12 - Risoluzione della convenzione
Il Comune potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione in qualsiasi momento.
La convenzione sarà risolta in caso di inadempienze dell’Associazione quando, decorsi 10 giorni dalla formale contestazione di inadempienza o addebito inviata dal Comune, non avrà provveduto ad assolvere agli obblighi assunti.
In particolare, il Comune avrà la facoltà di risolvere la convenzione nei seguenti casi:
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- frode;
- accertata e documentata insufficienza qualitativa del servizio;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del
servizio, a termini dell’art. 1453 del Codice Civile.
Tutte le eventuali contestazioni saranno comunicate per iscritto mediante PEC.
In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Associazione.
L’Associazione può chiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguire il servizio, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Il Comune si riserva comunque, nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi ovvero nel caso di riorganizzazione interna riguardanti i servizi affidati, o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l’Associazione delle spese sostenute e del mancato guadagno. In caso di recesso il Comune si impegna a darne comunicazione all’Associazione con preavviso di almeno 15 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato.
Art. 13 - Controversie
Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione, sarà esclusivamente quello di Pordenone.
Art. 14 - Rinvio a norme di diritto vigenti
Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, che si ritengono parti integranti della stessa.
Per il Comune Xxxxxxx X. Xxxxxxxxx
Per l’Associazione nome cognome