DECRETO
XXXXXXX
XXX XXXXXXXXX
X. | 000 | DEL | 03/08/2017 |
OGGETTO:
Decreto del Direttore n. 91 del 10.05.2017 ad oggetto Approvazione contratto attuativo in adesione dell’accordo quadro CIG 6266165AEE stipulato in data 16 novembre 2016 tra Regione del Veneto e Aruba Pec S.P.A., per l’acquisizione dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata, supporto, formazione ed help desk a favore della Regione del Veneto e degli Enti Locali del Veneto, degli Enti e Agenzie Regionali. MODIFICA CIG DERIVATO da 706463620E a Z571F9038C
IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore attribuendo al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2016 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23.03.2017 ad oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2016, Programma delle attività per l’anno 2017, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 2016 e Programma delle attività per l’anno 2017 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli studenti dal Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio dal Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell’Area Risorse Umane. Approvazione”;
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 91 del 10.05.2017 questa Azienda ha provveduto all’approvazione contratto attuativo in adesione dell’accordo quadro CIG 6266165AEE stipulato in data 16 novembre 2016 tra Regione del Veneto e Aruba Pec S.P.A., per l’acquisizione dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata, supporto, formazione ed help desk a favore della Regione del Veneto e degli Enti Locali del Veneto, degli Enti e Agenzie Regionali CIG DERIVATO 706463620E;
CONSTATATO che l’importo relativo al contratto in oggetto è di importo inferiore a € 40.000,00; CONSIDERATO che per l’appalto in oggetto è opportuno utilizzare la modalità dello smart cig;
RITENUTO di sostituire il cig Derivato 706463620E preso sul sistema simog, con il numero di smart cig Z571F9038C ;
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità’ dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;
VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto allo studio universitario”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016;
Tutto ciò premesso e considerato,
D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di sostituire il cig simog derivato n. 706463620E acquisto per il Decreto del Direttore n. . 91 del 10.05.2017 in adesione all’accordo quadro stipulato in data 16 novembre 2016 tra Regione del Veneto e Aruba Pec S.p.a., con sede legale in xxx X. Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX), Codice Fiscale e p. IVA 01879020517, per i servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata, supporto, formazione ed help desk a favore della Regione del Veneto e degli Enti Locali del Veneto, degli Enti e Agenzie Regionali, per il periodo di 60 mesi dalla data della sottoscrizione per un importo di € 5.237,50 IVA esclusa con il seguente smart cig Z571F9038C:
3. di disporre la comunicazione, al prestatore affidatario dell’appalto, dell’indirizzo url del sito dell’ESU ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti dell’ESU di Verona.”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30. del 20 dicembre 2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, contenente i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2, co. 3 del citato D.P.R;
4. di confermare l’impegno di spesa precedentemente assunto con Decreto del Direttore n. 91 del 10/05/2017;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i provvedimenti di competenza e per gli adempimenti agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.
AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Xxxxxxxxx Xxxxxx)
IL DIRETTORE
(Xxxxxxxx Xxxxx)
FirmFairtomadtigoitdailgmiteanlmteendtae dott.daGadbortite. lGeaVberirezlae NoteV:eDrziraettore ESU di VeroNnoate: Direttore ESU
di Verona
Visto ed assunto l’impegno di € | sul cap. |
UFFICIO
RAGIONERIA
del Conto | / | C | del Bilancio |
al n. | ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39. |
Verona,
IL RAGIONIERE
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.
SEGRETERIA
E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno
IL DIRETTORE
Contratto attuativo
Tra
ESU DI VERONA E
ARUBA PEC S.p.a.
dell’Accordo quadro Cig 6266165AEE stipulato in data 16 novembre 2016 tra Regione del Veneto e Aruba Pec S.p.a., per l’acquisizione dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata, supporto, formazione ed help desk a favore della Regione del Veneto e degli Enti Locali del Veneto, degli Enti e Agenzie Regionali.
CIG derivato: 706463620E
per l’acquisizione dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata, supporto, formazione ed help desk a favore della Regione del Veneto e degli Enti Locali del Veneto, degli Enti e Agenzie Regionali
tra
ESU di Verona, con sede in VERONA Via dell’Artigliere n. 9, , Partita IVA 01527330235, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx , nato a Padova, il 19.01.1968, in qualità di Direttore, (indicata nel prosieguo anche come “Amministrazione procedente”)
e
Aruba Pec S.p.a., con sede legale in xxx X. Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX), Codice Fiscale e p. IVA 01879020517, nella persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Empoli (FI), il 19/03/1968, nella sua qualità di Amministratore Unico, (indicato nel prosieguo come il “Fornitore”)
(di seguito collettivamente indicati come le “parti”)
Premesso che:
a) con D.G.R. n. 2464 del 23 dicembre 2014 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato l’indizione di una procedura ristretta per l’acquisizione dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata, supporto, formazione ed help desk a favore della Regione del Veneto e degli Enti Locali del Veneto, degli Enti e Agenzie Regionali, volta alla stipula di un accordo quadro con un unico fornitore ex articoli 59, comma 4 e 55, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, della durata di quattro anni (con contratti attuativi della durata massima di cinque anni) e con base d’asta stimata di euro 5.677.850,00= iva esclusa (oneri della sicurezza pari a zero), di cui euro 3.400.000,00= iva esclusa per il fabbisogno ed a carico degli Enti Aderenti ed euro 2.277,850= iva esclusa per il fabbisogno ed a carico dell’Amministrazione regionale (Sezione Sistemi Informativi (ora Direzione ICT e Agenda Digitale): euro 1.218.850,00= iva esclusa; Sezione Controlli Governo e Personale SSR (ora Unità Operativa Controlli e Governo - Crite): 1.059.000,00= iva esclusa);
b) con D.D.R. n. 54 del 25 maggio 2015 del Direttore della Sezione Sistemi Informativi (ora Direzione ICT e Agenda Digitale) è stata indetta la procedura ristretta per l’acquisizione dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata, supporto, formazione ed help desk a favore della Regione del Veneto e degli Enti Locali del Veneto, degli Enti e Agenzie Regionali, volta alla stipula di un accordo quadro con un unico fornitore ex articoli 59, comma 4 e 55, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, della durata di quattro anni (con contratti attuativi della durata massima di cinque anni) e con base d’asta stimata di euro 5.677.850,00= iva esclusa (oneri della sicurezza pari a zero), di cui euro 3.400.000,00= iva esclusa per il fabbisogno ed a carico degli Enti Aderenti ed euro 2.277,850= iva esclusa per il fabbisogno ed a carico dell’Amministrazione regionale (Sezione Sistemi Informativi(ora Direzione ICT e Agenda Digitale): euro 1.218.850,00= iva esclusa; Sezione Controlli Governo e Personale SSR (ora Unità Operativa Controlli e Governo - Crite): 1.059.000,00= iva esclusa), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 ed approvazione del bando di gara, avviso di gara, modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
c) con D.D.R. n. 69 del 7 ottobre 2016 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata aggiudicata la procedura ristretta per l’acquisizione dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata, supporto,
formazione ed help desk a favore della Regione del Veneto e degli Enti Locali del Veneto, degli Enti e Agenzie Regionali, a favore della Società Aruba PEC S.p.A. che ha offerto sull’importo a base di gara di Euro 5.677.850,00 (Iva esclusa), il ribasso percentuale del 74,96% e l'importo di Euro 1.421.554,94 (Iva esclusa), come più precisamente si evince dal verbale ai rogiti in data 16 settembre 2016 Rep. n. 7437 registrato a Venezia il 20 settembre 2016 al n. 1425 Serie Atti Pubblici;
d) con D.D.R. n. 74 del 18 ottobre 2016 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale l’aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace a seguito dell’espletamento dei controlli di rito che hanno dato esito positivo;
e) in data 16 novembre 2016 alla presenza dell’ufficiale rogante è stato stipulato l’Accordo quadro tra Regione del Veneto Direzione ICT e Agenda Digitale e Aruba Pec S.p.A., N. 7461 di suo repertorio registrato a Venezia al n. 1708 serie atti pubblici, per l’acquisizione dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata, supporto, formazione ed help desk a favore della Regione del Veneto e degli Enti Locali del Veneto, degli Enti e Agenzie Regionali, volto a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli contratti attuativi da stipularsi durante il periodo di validità dell’accordo stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità;
f) a mezzo di polizza fideiussoria assicurativa n. DE0621013 emessa in data 10/11/2016 da Atradius Credit Insurance N.V. con sede in Amsterdam (Paesi Bassi) e rappresentanza generale per l’Italia a Roma, per l’importo di euro 923.486,83.=, il Fornitore ha ritualmente prestato, nell’ambito del sottoscritto accordo quadro tra Regione del Veneto ed Aruba Pec S.p.a., in favore della Stazione Appaltante la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
g) le parti, con il presente contratto attuativo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti i succitati servizi nell’ambito del citato accordo quadro;
h) il CIG del presente contratto attuativo è il seguente: 70010422A0;
i) il Codice univoco per la fatturazione nei riguardi dell’Amministrazione procedente è il seguente: 7518FH;
j) gli oneri aziendali per la sicurezza (articolo 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006) pari ad Euro 18.000,00.= e relativi all’accordo quadro sottoscritto in data 16 novembre 2016, saranno integralmente sostenuti dall’Amministrazione regionale;
k) ai sensi dell’articolo 11, comma 10 bis, lettera b, del D.Lgs. n. 163/2006 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 10 del medesimo articolo, trattandosi di appalto basato su accordo quadro di cui all’articolo 59 del D.Lgs. n. 163/2006.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
Si rinvia alle definizioni indicate nell’accordo quadro, parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo.
ARTICOLO 2 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI. CONTENUTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo, anche se non formalmente allegati, l’accordo quadro, l’offerta tecnica e l’offerta economica del fornitore, il capitolato speciale ed il piano dei fabbisogni, le condizioni di fornitura di ciascuno dei servizi erogati da Aruba Pec.
3. Per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata dal presente atto, vale tra le parti quanto stabilito nell’accordo quadro con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le parti. Infatti, le parti espressamente convengono che il predetto accordo quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente contratto attuativo.
ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO
1. Il presente contratto attuativo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell’accordo quadro, nel capitolato speciale e nell’offerta del fornitore nonché nelle rispettive condizioni di fornitura, regolano la prestazione in favore dell’Amministrazione procedente dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata, come meglio indicati al successivo articolo 6, supporto, formazione ed help- desk, secondo le quantità indicate dall’Amministrazione procedente nel piano dei fabbisogni (Allegato 1) e secondo le modalità indicate nel progetto dei fabbisogni (Allegato 2) redatto dal fornitore e accettato dall’Amministrazione procedente.
2. Le parti nel corso del contratto potranno procedere ad una revisione del piano dei fabbisogni al fine di effettuare una rimodulazione dei servizi ivi previsti, nel rispetto del budget iniziale.
ARTICOLO 4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO
1. Il presente contratto attuativo decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata massima pari a sessanta mesi.
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
1. I servizi saranno prestati nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal capitolato speciale e dall’accordo quadro e dalle prescrizioni normative in materia. Sul punto si rinvia agli articoli 2, 6 e 7 dell’accordo quadro.
2. L’erogazione del singolo servizio cesserà all’esaurimento del budget previsto per lo stesso nel piano dei fabbisogni, salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 3.
3. L’Amministrazione procedente utilizzerà le quantità che di volta in volta richiederà al fornitore (con modalità concordate tra le parti) e ne corrisponderà i relativi costi.
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi saranno calcolati sui servizi effettivamente richiesti dall’Amministrazione procedente ed erogati dal fornitore, che pertanto riconoscerà all’impresa aggiudicataria il solo corrispettivo dovuto per le quantità effettivamente acquisite o utilizzate relativamente alle diverse componenti del servizio.
2. I servizi saranno quindi remunerati in base ai prezzi indicati nell’Allegato 1 al presente contratto.
3. I corrispettivi unitari indicati sono comprensivi anche di eventuali servizi accessori necessari all’erogazione/fruizione del servizio. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dall’Amministrazione procedente per l’esecuzione dei servizi.
4. Tutti gli importi indicati nel presente contratto attuativo si intendono, ove non diversamente stabilito, al netto di IVA.
5. Le fatture saranno emesse dal fornitore nei tempi e modi seguenti:
Servizio di firma digitale, marcatura temporale e certificato SSL
Rilascio di kit di firma: il servizio sarà fatturato trimestralmente all’Amministrazione procedente in base al numero di kit di firma rilasciati nel periodo considerato (nel caso di forniture particolarmente ridotte la fatturazione potrà avvenire su altra base temporale).
Servizio di firma remota: il costo del servizio sarà fatturato trimestralmente all’Amministrazione procedente e quantificato sulla base del numero di utenti fruitori, intendendo con il termine “utente” il
titolare del certificato di sottoscrizione utilizzato per usufruire del servizio (nel caso di forniture particolarmente ridotte la fatturazione potrà avvenire su altra base temporale).
Certificato per web server: per i certificati web server (“wildcard” o per singolo server) la fatturazione sarà annuale.
Servizio di marcatura temporale: il servizio sarà fatturato in base al numero di lotti acquistati al momento della richiesta di attivazione degli stessi.
Servizio di posta elettronica certificata
Il costo del servizio erogato per le caselle PEC sarà fatturato sotto forma di un canone trimestrale posticipato. Il costo del canone sarà pari al prezzo unitario delle caselle PEC moltiplicato per il numero di caselle attive nell’ultimo giorno del trimestre precedente a quello oggetto di pagamento (nel caso di forniture particolarmente ridotte la fatturazione potrà avvenire su altra base temporale).
Servizio di conservazione a norma
Il costo del servizio è calcolato mensilmente in base alla quantità versata e mantenuta in conservazione. La fatturazione avviene su base annua o semestrale.
Costo unitario: è il costo di conservazione di un GB al mese pari ad € 0,167 (2 € diviso 12).
Costo mensile di conservazione: è il risultato della moltiplicazione del Costo unitario (0,167) per la somma tra i GB versati nel mese e i GB già versati nei mesi precedenti.
Costo di conservazione: è il risultato della somma di ciascun Costo mensile di conservazione compreso nel periodo di riferimento della fattura.
Importo totale fattura: Somma di tutti i Costi di conservazione.
Per quanto riguarda la fatturazione del servizio di migrazione questa avverrà in base al numero di GByte effettivamente migrati in fase di avviamento del servizio.
Servizio di help desk
Il costo del servizio sarà fatturato all’Amministrazione regionale sotto forma di un canone trimestrale posticipato. (Costo interamente sostenuto da Regione del Veneto).
Servizio di supporto e formazione
Il servizio erogato per le attività di supporto, seminari e workshop sarà fatturato trimestralmente in base alle giornate effettivamente erogate.
Monitoraggio della fornitura e dei servizi
Il costo della consolle di monitoraggio sarà fatturato in una unica soluzione a seguito del superamento positivo del collaudo e della conseguente messa a disposizione in produzione. (Costo interamente sostenuto da Regione del Veneto).
6. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del fornitore, presso la Banca Credito Cooperativo di Anghiari e Stia, Filiale Soci – Bibbiena sul conto corrente bancario codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato alla società Aruba Pec S.p.a., con sede in Xxxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxxx, 0.
7. Il fornitore, che dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ha comunicato all’Amministrazione procedente le generalità e il codice fiscale del delegato ad operare sul predetto conto con nota agli atti al prot. n. 445496 del 15/11/2016.
8. Le fatture emesse dal fornitore devono essere trasmesse in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, secondo il nuovo formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la PA sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal D.lgs. n. 127/2015.
9. L’Amministrazione procedente provvederà a comunicare al fornitore il Codice Univoco Ufficio che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
10. Oltre al Codice Univoco Ufficio, che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, è necessario altresì indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:
a. CIG, ossia il Codice Identificativo Gara, codice univoco a livello nazionale che consente di identificare il contratto di riferimento, già comunicato a codesta impresa al momento del perfezionamento del contratto stesso;
b. Estremi dell’impegno contabile, che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.15 del tracciato fattura elettronica e che consentirà all’Amministrazione procedente di acquisire automaticamente le fatture elettroniche ed archiviarle correttamente nel sistema di contabilità, velocizzando in tal modo anche le operazioni di pagamento.
11. Le fatture:
• dovranno esporre il dettaglio analitico della natura dei singoli servizi prestati, dell’ufficio o struttura dell’Amministrazione procedente che ne abbia beneficiato, dei prezzi unitari per tipologia di servizio, delle quantità erogate (in termini di movimentazioni effettuate) e del prezzo complessivo per tipologia di servizio;
• dovranno comunque contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione;
• dovranno tassativamente riportare il Codice Univoco Ufficio poiché, tenuto conto della particolare cogenza della normativa in questione, l’invio di fatture prive di codici comporterà la restituzione al fornitore della fattura medesima.
12. L’Amministrazione procedente potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine al fatturato.
13. Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso i recapiti bancari indicati dal fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione, previa verifica:
• del D.U.R.C. del fornitore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/2006, acquisito d’ufficio dall’Amministrazione procedente;
• della regolarità del fornitore ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, e relative disposizioni di attuazione.
14. L’Amministrazione procedente potrà compensare, ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Amministrazione procedente a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nei documenti di gara.
Non saranno opponibili all’Amministrazione procedente, e non produrranno né il decorso dei termini di pagamento né l’esigibilità dei relativi crediti:
• le fatture, espressamente contestate, che non contengano le informazioni di cui ai precedenti commi 10 e 11, o non siano corredate dalla documentazione richiesta;
• le fatture espressamente contestate dall’Amministrazione procedente in tutto o in parte per fondate ragioni.
ARTICOLO 7 - PENALI
1. Fatta salva la responsabilità del fornitore da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1352 c.c., il fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione procedente le penali così come previste e regolamentate nel capitolato speciale.
2. Le Parti concordano espressamente che nel caso in cui l’Amministrazione procedente intenda contestare al Fornitore un inadempimento contrattuale, cui sia collegata la previsione di penali, gliene darà apposita e preventiva comunicazione scritta, invitandolo a
fornire i chiarimenti e le motivazioni al riguardo entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento della predetta comunicazione.
L’Amministrazione procedente potrà procedere ad applicare le penali nel caso in cui il Fornitore non riscontri la comunicazione dell’Amministrazione procedente nei termini dalla medesima indicati ovvero qualora i chiarimenti trasmessi fossero ritenuti dall’Amministrazione procedente del tutto insufficienti.
3. La penale potrà essere conseguita dall’Amministrazione procedente anche mediante escussione della garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
4. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, GARANZIA FIDEIUSSORIA E POLIZZE ASSICURATIVE
1. Il fornitore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto attuativo, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili nonché di quanto previsto dall’accordo quadro.
2. Le parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui all’accordo quadro o al presente contratto attuativo.
3. Con la stipula del Contratto attuativo, il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all’operatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi, obbligandosi a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione procedente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Quando, per l’effetto di forza maggiore e/o caso fortuito e/o fatto del terzo e/o dell’Amministrazione procedente e comunque fatto non riconducibile a responsabilità del Fornitore, quest’ultimo non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto Attuativo, il medesimo ne darà immediata comunicazione all’Amministrazione procedente, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore. Le Parti, all’esito della comunicazione, dovranno adoperarsi in buona fede al fine dell’adozione di tutte le misure necessarie per far fronte alla situazione verificatasi. In tali ipotesi non potranno trovare applicazione le penali e nessun inadempimento potrà essere contestato al Fornitore.
5. Il termine “forza maggiore” utilizzato in questo contratto attuativo sta ad indicare, in via non esaustiva, i terremoti, la guerra, il sabotaggio, la rivolta, l’insurrezione, i tumulti civili, le emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto), ad esclusione di atti derivanti da decisioni economiche, societarie o governative, nazionali o locali (svalutazione, previsioni erronee, e decisioni equivalenti) e di qualunque altra circostanza che sia sotto il ragionevole potere di controllo delle parti.
6. Nel caso in cui la forza maggiore si protragga per un periodo superiore a tre (3) mesi, le parti convengono di negoziare in buona fede una temporanea revisione del singolo contratto attuativo. Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a sei (6) mesi, il singolo contratto attuativo potrà essere risolto immediatamente, su iniziativa dell’Amministrazione procedente.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, principali ed accessorie, di cui al presente contratto, il fornitore ha regolarmente costituito e consegnato all’Amministrazione Regionale in occasione della stipula dell’Accordo Quadro una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 dell’importo di Euro 923.486,83.=, mediante fideiussione assicurativa n. DE0621013 emessa in data 10/11/2016 dalla società Atradius Credit Insurance N.V. con sede in Amsterdam (Paesi Bassi) e rappresentanza generale per l’Italia a Xxxx, xxx Xxxxxxxxxx 00, capitale sociale Euro 7.740.000,00 i.v., numero di iscrizione registro delle imprese di Roma e codice fiscale 12480730154 per l’intera durata dell’accordo quadro.
8. L’Amministrazione procedente, in presenza di inadempimenti del fornitore cui sia seguita l’applicazione di penali, potrà trattenere, in tutto o in parte, nella garanzia di cui sopra l’importo della penale applicata. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della stessa, il fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione procedente.
9. Il fornitore dichiara inoltre di aver stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni che il fornitore stesso, o i soggetti terzi comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare all’Amministrazione procedente o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente contratto.
10. Su richiesta dell’Amministrazione procedente, il fornitore dovrà consegnare copia della polizza entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della richiesta stessa.
11. Rimarrà comunque ferma la responsabilità del fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE E RECESSO
1. L'Amministrazione procedente ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto oggetto della presente gara d’appalto in tutti i casi previsti dalla legge, dal capitolato speciale e dall’accordo quadro.
2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile anche nei seguenti casi:
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza;
- fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’operatore economico aggiudicatario;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso di transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, così come previsto dall’art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010;
- mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale, con riferimento al CCNL applicato, agli oneri previdenziale e assistenziali;
- nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato.
3. Fatti salvi i casi previsti dal capitolato speciale di risoluzione automatica del contratto al verificarsi degli eventi dallo stesso previsti, qualora fosse riscontrato l'inadempimento di obblighi contrattuali ovvero un'esecuzione del contratto difforme dalle condizioni stabilite dal capitolato speciale o non a regola d'arte, l'Amministrazione procedente diffiderà l'operatore economico aggiudicatario a conformarsi a tali condizioni (indicando le manchevolezze riscontrate e le modalità di riordino, di riparazione o di sostituzione etc.) entro il termine perentorio di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intenderà automaticamente risolto con rivalsa sulla cauzione prestata. Restano fermi l'applicazione delle penali e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell'ipotesi di cui sopra è in ogni caso in potere dell'Amministrazione procedente il diritto di procedere con l'esecuzione in danno, con imputazione all'operatore economico aggiudicatario della maggior spesa dalla medesima sostenuta.
4. L’Amministrazione procedente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’appaltatore con PEC. In tal caso l’Amministrazione procedente sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione stessa;
- delle spese sostenute dall’appaltatore;
- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
5. Dalla data di comunicazione del recesso l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 10 - NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
1. Il fornitore riconosce e prende atto che l’esecuzione degli obblighi contrattuali è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo
garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente contratto attuativo e per tutta la durata del medesimo.
2. Il fornitore avrà l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto attuativo, la documentazione amministrativa presentata all’Amministrazione procedente in sede di stipula, o comunque quella che dovesse rendersi necessaria ai sensi di legge per la dimostrazione della propria capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3. Il fornitore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all’Amministrazione procedente - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto attuativo.
4. Il fornitore prende atto che l’Amministrazione procedente si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto attuativo, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
5. Il fornitore è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 11 – REFERENTI DEL CONTRATTO E COMUNICAZIONI
1. I referenti del presente contratto sono:
• per l’Amministrazione procedente, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, P.O. Interoperabilità evoluta e cooperazione nella PA;
• per il Fornitore, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Amministratore Unico Aruba Pec S.p.a.
2. In ogni caso potranno essere individuati referenti di secondo livello previo accordo tra le parti.
3. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata mediante PEC ovvero inviata a mezzo telefax ai seguenti indirizzi:
per il fornitore PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xx eMail: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxx.xx Tel. 0575/050607 Fax: 0575/0000000
per l’Amministrazione procedente PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; eMail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx.xx Tel.0000000000 Fax: 0000000000.
ARTICOLO 12 – SPESE E ONERI
1. Sono a totale ed esclusivo carico del fornitore le spese per la stipulazione e registrazione del presente contratto attuativo ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l’I.V.A., a carico dell’Amministrazione procedente nella percentuale di legge.
2. Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste, le spese di viaggio e di trasferta di tutto il personale (dipendenti, collaboratori, rappresentanti del titolare etc.) e in generale tutti i mezzi d'opera necessari per l’esecuzione delle attività appaltate.
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 8 della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso la Banca Credito Cooperativo di Anghiari e Stia, Filiale Soci – Bibbiena sul conto corrente bancario codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato alla società Aruba Pec S.p.a., con sede in Xxxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxxx, 0.
3. Il mancato utilizzo di tali conti correnti determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.
4. L’Amministrazione procedente risolverà il presente contratto attuativo, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione del presente contratto attuativo fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione procedente e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia all’articolo 3 par. 3.3 del capitolato speciale.
ARTICOLO 14 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
1. Il fornitore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. Il fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione procedente, ad inizio lavori, l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto stesso, informazioni interdittive di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell’Amministrazione procedente, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
4. Il fornitore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
5. L’Amministrazione procedente si riserva di valutare le cosiddette Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982
n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
6. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione procedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
7. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma precedente.
8. L’Amministrazione procedente non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE
1. Nel caso di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, le parti ricorrono al procedimento dell’accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all’art. 240 del D.Lgs 163/2006 applicabile ai contratti relativi a servizi e forniture in quanto compatibile. In ogni caso l’Amministrazione procedente potrà ricorrere alla transazione, così come disciplinata dall’art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ esclusa la competenza arbitrale.
2. Per ogni controversia non definibile in via amministrativa è competente il Foro di Venezia.
ARTICOLO 16 - NORME DI RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi ed a quanto previsto dall’accordo quadro e dal capitolato speciale, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
La presente scrittura privata è sottoscritta digitalmente.
Aruba Pec S.p.A. | |
ESU di Verona IL DIRETTORE Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx | Amministratore Unico xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx |