DISCIPLINARE DI GARA
COMUNE DI PISA
Direzione 02 - Ufficio Gare
Allegato Disciplinare - Det. D02 del 26/06/2024
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO - (EX PNRR – M2, C4, INV2.2) - COMUNE DI PISA - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUI L00341620508202100008 - CUP J51B21003560001
Lotto Unico
CUP: J51B21003560001
CIG:
CPV LAVORI: 45240000-1
CPV SERVIZI: 71322000-1
Importo totale a base d’asta comprensivo di importi non ribassabili: € 1.082.162,05
Sommario
1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA 5
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione 5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
3.OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 10
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione 12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 14
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 15
6.1 Requisiti speciali per progettazione 16
6.2 Requisiti speciali per esecuzione lavori 18
6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie 20
Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie di progettazione 20
6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 21
9.Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione 25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 30
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 30
13.1 Regole per la presentazione dell’offerta 31
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 34
15.1 Domanda di partecipazione 35
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 38
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 39
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 39
15.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 40
15.6 DGUE Documento di gara unico europeo 41
15.7 Modello R - Requisiti progettisti e documentazione relativa ai progettisti 42
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 45
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 46
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 46
21. VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 47
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 48
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 49
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 49
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 51
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 51
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 52
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 52
PREMESSE
Con determinazione a contrarre D-10 nr. 834/2024 e 1017/2024 e determinazione della Direzione 02, in materia di approvazione del presente Disciplinare di gara, è indetta una procedura aperta effettuata con modalità telematica per l’affidamento di appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D.lgs 36/2023 (di seguito anche Xxxxxx) con oggetto PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO - (EX PNRR – M2, C4, INV2.2) - COMUNE DI PISA - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUI - CUP
Lotto Unico
CIG: XXX
CUI: L00341620508202100008
CUP: J51B21003560001
CPV LAVORI: 45240000-1
CPV SERVIZI: 71322000-1
Importo totale a base d’asta comprensivo di importi non ribassabili: € 1.082.162,05
La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta di cui all’art.71 del D.Lgs 36/2023 avvalendosi della facoltà di inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 36/2023.
Come disposto nella determinazione a contrarre, in ragione della necessità di contenere i tempi complessivi della procedura di gara aperta armonizzando il principio della massima concorrenza con quello della massima tempestività, la durata del presente procedimento di gara è indicata nei termini previsti dall’Allegato I.3 c. 2 del D.Lgs n. 36/23 per la conclusione di una procedura negoziata senza sensibili scostamenti.
Lo stesso concludersi nel rispetto delle scadenze individuate dal Decreto di finanziamento D.M. 19 maggio 2023 in attuazione dell’art. 143 della Legge 145 /2018 come modificata da D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 (xxxx X.56 del 29 aprile 2024) pertanto i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, dovranno essere determinati nel rispetto delle suddette temporalità, in assenza di eventuali proroghe concesse dall’ente finanziatore: Ministero dell’Interno.
Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Pisa [codice NUTS ITE17]
Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell’art. 15 del Nuovo Codice d.lgs. 36/2023, è l’Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, x.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.
La Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, con riferimento alle comunicazioni relative alle esclusioni dalle gare ed alla comunicazione della graduatoria finale di gara con indicazione della migliore offerta non anomala, con delega anche ai sensi all’art. 7 dell’Allegato I.2 lett. d) del Codice è la funzionaria E.Q. ufficio Atem Gas, Supporto Giuridico e ai Rup, Gare, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, x.xxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx
Si precisa che ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 36/23, in caso di contrasto o contraddittorietà nei contenuti della documentazione di gara prevalgono le disposizioni inserite nel presente Disciplinare in quanto legge speciale di gara.
1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”, in sigla START, accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della procedura di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R, “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007,
n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ nella sezione Progetto.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana”, consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.
La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; NB: ad oggi è possibile l’accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START. L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; ad oggi è possibile l’accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Le imprese all’atto della registrazione nel sistema START sono tenute ad inserire l’indirizzo PEC corrispondente al domicilio digitale (se avente sede legale in Italia) o in ogni caso quello di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato disciplinato dall’art. 44 del Reg. UE 910/2014; tale indirizzo sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante per l’invio delle comunicazioni tramite la piattaforma START inerenti la presente procedura di gara.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. la documentazione indicata alla determinazione a contrarre Det D10 n. 834/2024 e i relativi allegati disponibile per la consultazione al link
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxx/xx/0xxxxxxxx0xxxxx0xxxxx/XXXXxx00XxXxxXXX0xxxX0X?xxxxxx drimh8zokstxsximajv22domh&e=1&dl=0
ed inoltre:
2. il Bando di gara;
3. il presente Disciplinare;
4. il Modulo “DGUE” in formato elettronico generato dal sistema telematico START, secondo le specifiche rilasciate da Agid;
5. Xxxxxx DGUE in formato non elettronico ed editabile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per ausiliaria e consorziata esecutrice e in caso di ricorso a progettista incaricato;
6. il Modulo A.1.a Dichiarazioni integrative obbligatorie per tutti i soggetti a prescindere dalla forma giuridica di partecipazione;
7. il Modulo A.2.a Dichiarazioni integrative per RTI, consorzio ordinario;
8. il Modulo A.2.b Dichiarazioni integrative per consorzi ai sensi dell’art. 65 lett. b), c), d) del Codice e per ausiliaria;
9. Modello C - Modulo Sicurezza (eventuale in caso di aggiudicazione);
10. Modello facsimile costo manodopera (eventuale nell’ipotesi di giustificazioni);
11. MODULO D – Dichiarazione Assenza conflitto di interessi
12. Modello R Progettisti da inserire esclusivamente nella busta amministrativa;
13. Allegati A1 e A2 contenenti i Requisiti di partecipazione e Criteri e procedure di aggiudicazione (approvati con determinazione det D10 1017/2024)
14. Modulistica predisposta per la presentazione dell'offerta tecnica relativa ai criteri e subcriteri dal 1 al criterio 4;
15. Modulo Accesso
16. Offerta economica (generata obbligatoriamente su START);
17. Modello Dettaglio offerta economica per la progettazione ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs 36/2023 e della l. N.49/2023;
Si precisa che la domanda di partecipazione, l’offerta economica relativa ai lavori e il DGUE del partecipante sono generate direttamente dalla piattaforma START.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della piattaforma START al seguente indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ ed anche sulla rete civica comunale xxx.xxxxxx.xxxx.xx.
Si fa presente che in caso di discordanza tra i contenuti dei Documenti di gara caricati sulla procedura START prevale quanto indicato nel presente Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.
Per il presente appalto si ricorda che l’operatore economico è tenuto a rispetto del Codice di comportamento del comune di Pisa del GC n.152 del 20/06/2024 reperibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/Xxxx- generali/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero entro e non oltre il giorno 12 luglio 2024, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata ai chiarimenti, mediante la funzione “Richiesta chiarimenti”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti, formulate in tempo utile da parte degli operatori economici, verranno rese entro il 15 luglio, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su START e sul sito istituzionale dell’Ente.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma START e sono accessibili nella sezione “Chiarimenti”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.
L’Amministrazione invia le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) le richieste di chiarimenti; f) le richieste relative all’eventuale subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala, all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’Indice nazionale dei domicili digitali (INIPEC): pertanto i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, detto indirizzo PEC o, solo per gli operatori esteri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.
Si precisa che, in attuazione del Decreto 12 agosto 2021, n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici), è stata realizzata una integrazione del Sistema START con gli indirizzi presenti nell’Indice nazionale INI – PEC.
Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6- ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’indirizzo pec xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
3.OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con l'inversione delle buste ai sensi rispettivamente degli art.108 e 107 c.3 del D.lgs n. 36/2023, precisando che opera l’art. 108 c. 12 del dlgs n. 36/2023.
Per lo svolgimento della presente procedura di gara, l’ente appaltante si avvale della facoltà di inversione procedimentale, prevista dall’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, anticipando l'esame dell'offerta tecnica su quella economica ed amministrativa e limitando i controlli solo sul concorrente risultato primo in graduatoria e su quello risultato secondo in graduatoria in base al Bando tipo n. 1/2023 approvato con la delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023 ed ai contenuti della relativa Relazione illustrativa.
L’appalto è costituito da un unico lotto ai sensi dell’art. 58 commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023, in quanto in quanto trattasi di un unico intervento funzionale che prevede la realizzazione di tratti di fognatura contigui e funzionalmente connessi per la messa in sicurezza.
x. xxxxx | OGGETTO | CIG | CPV | IMPORTO TOTALE (servizi + lavori) escluso IVA |
1 | APPALTO INTEGRATO EX PNRR – M2, C4, INV2.2) - COMUNE DI PISA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUI L00341620508202100008 - CUP J51B21003560001 | - | CPV LAVORI: 45240000-1 CPV SERVIZI: 71322000-1 | € 1.082162,05 (di cui ribassabili € 970.812,64) |
L’importo del presente appalto è dettagliato nella tabella sottostante:
L1 | IMPORTO DEI LAVORI (soggetti a ribasso) Categoria prevalente OG6 | € 968.267,56 |
L2 | ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | € 101.169,08 |
L (L1+L2) | IMPORTO TOTALE LAVORI (COMPRESO ONERI SICUREZZA) | € 1.069.436,64 |
P1 | COMPENSO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (non soggetto a ribasso) Id opera D04 | € 10.180,33 |
P2 | SPESE E ONERI ACCESSORI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (soggetto a ribasso) | € 2.545,08 |
P (P1+P2) | IMPORTO TOTALE PROGETTAZIONE (COMPRESO SPESE E ONERI ACCESSORI ribassabili) | € 12.725,41 |
T1 | TOTALE GENERALE ribassabile (L1+P2) | € 970.812,64 |
T2 | TOTALE GENERALE non ribassabile (L2+P1) | € 111.349,41 |
T | TOTALE APPALTO INTEGRATO (L+P) | € 1.082.162,05 |
In base alla L. n. 49/2023 sono ribassabili i soli costi fissi, spese generali e utile. Non sono soggetti a ribasso le tariffe professionali che sono calcolate in base al vigente DM 17/06/2016 ed agli allegati al vigente D.lgs. n. 36/2023.
L’incidenza della manodopera è calcolata in € 116.112,18 con una incidenza complessiva del 11.992
%
I costi stimati della manodopera sono compresi nell’importo complessivo dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Codice, per quanto attiene ai lavori si indica il CCNL settore edile ed industria siglato il 03.03.2022, applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
Gli operatori economici sono tenuti in sede di presentazione dell’offerta economica ad indicare gli oneri della sicurezza afferenti all’impresa, nonché a specificare i costi della manodopera in relazione all’offerta economica presentata sui lavori. Sempre, relativamente alla componente dell'offerta lavori, in caso di aggiudicazione, l’operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento al settore delle prestazioni in oggetto del contratto per tutta la sua durata ai sensi dell’art. 11 comma 3 e 4 del D.Lgs 36/2023.
Il costo del lavoro sopra indicato è riferito esclusivamente all’esecuzione dell’opera, in quanto la progettazione è un servizio di natura intellettuale.
L’appalto è finanziato con fondi statali.
3.1 DURATA
La durata del contratto è fissata per la fase di progettazione in 15 (quindici) giorni naturali e successivi dalla data di consegna del contratto e per l’esecuzione dei lavori in 300 (trecento) giorni naturali e successivi previsti dal cronoprogramma, decorrenti dalla data di consegna lavori successivamente alla approvazione della progettazione esecutiva.
L’Amministrazione si riserva di procedere in via d’urgenza alla consegna anticipata del servizio di progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 17 al fine di rispettare le scadenze indicate dall’Ente finanziatore come indicato nella determinazione a contrarre n.834/2024
3.2 REVISIONE DEI PREZZI
Nel quadro economico, nella sezione imprevisti sono allocate le somme per il premio di accelerazione.
Si applica la clausola di revisione dei prezzi come disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs 36/2023. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente periodo si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 60 c.3 del Codice.
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 120 c. 9 del Dlgs 36/2023, per quanto attiene le modifiche in fase di esecuzione, si precisa che: qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto,
Valore globale stimato stimato per l’appalto ai sensi dell’art. 14 c. ammonta a : €1.082.162,05
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato sono ammessi a partecipare:
a) le imprese in possesso di adeguata attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, attraverso il proprio staff oppure, laddove carenti in tutto o in parte dei requisiti per la
progettazione – con le modalità di cui alla lett. b), mediante operatori economici in grado di dimostrarli;
b) le imprese in possesso di adeguata attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione:
● partecipando in raggruppamento temporaneo con operatori economici di cui all’art. 66 del Codice in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente disciplinare per la progettazione;
● avvalendosi di un operatore economico indicato in sede di gara, scelto tra i soggetti di cui all’art. 66 del Codice – in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente disciplinare per la progettazione.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 del Codice.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale,
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative
regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
Gli operatori economici e i professionisti concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
Altre cause di esclusione
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali di idoneità, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali, indicati nell’allegato A.1 Requisiti di partecipazione riferiti alla progettazione ed alla esecuzione lavori.
Ai sensi dell’articolo 99 del codice la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli operatori economici avviene attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24 del codice. Gli operatori economici sono tenuti ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
I requisiti di partecipazione devono essere dichiarati nel D.G.U.E. (requisiti generali di ciascun soggetto partecipante a qualsiasi titolo e requisiti speciali per esecuzione lavori) e nel modello R_Requisiti progettisti (requisiti speciali per la progettazione) a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione da rilasciare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii.
Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l’impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto.
Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare e dalla documentazione di gara.
6.1 REQUISITI SPECIALI PER PROGETTAZIONE
6.1.1 Requisiti di idoneità professionale
I partecipanti in qualità di progettisti devono essere operatori economici in forma singola o associata ai sensi dell’art. 66, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
lettera a) requisiti di cui all’allegato II.12 parte V del Codice
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito
lettera b)(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice, ai sensi dell’articolo 100, comma 3.
Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.
Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili
lettera c) Requisiti del professionista che espleta l’incarico
L’incarico oggetto di appalto sarà svolto da un professionista in possesso dei seguenti requisiti:
Responsabile della progettazione: Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile (sez. A), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e iscrizione nel relativo Ordine professionale.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all’articolo 15.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato
6.1.2 Requisiti di capacità economico – finanziaria
Non richiesto.
6.1.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Con riferimento ai seguenti valori delle opere i partecipanti in qualità di progettisti dovranno dimostrare:
lettera a) (elenco servizi analoghi): espletamento negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle “ID-Opere” dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni “ID-Opera” pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle “ID-Opere” come indicato nella seguente tabella:
Categoria e ID delle opere | Corrispondenza - l. 143/49 - DM 18/11/1971 - DM 232/1991 | Valore delle opere | Importo complessivo minimo per elenco servizi |
IDRAULICA D.04 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario | VIII III | € 1.452.401,34 | € 1.452.401,34 |
lettera b) espletamento negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di due servizi “di punta” attinente all’Architettura e all’Ingegneria relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle “ID-Opere” analoghi a quelli da affidare per un importo totale non inferiore a 0,8 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle “ID-Opere”.
Categoria e ID delle opere | Corrispondenza - l. 143/49 - DM 18/11/1971 - DM 232/1991 | Valore delle opere | Importo complessivo minimo per servizi di punta |
IDRAULICA D.04 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario | VIII III | € 968.267,56 | € 774.614,05 |
L’importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio;
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nei cinque anni antecedenti alla data di scadenza del bando della presente procedura, ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi conclusa alla data indicata.
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di Raggruppamenti temporanei, relativamente ai servizi svolti, sarà considerata esclusivamente la quota eseguita dal progettista indicato o concorrente.
Tra i servizi valutabili sono ricompresi:
i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell’articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
• certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
• attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
Per i servizi di architettura e ingegneria deve essere indicato l’importo dei lavori oggetto del servizio.
6.2 REQUISITI SPECIALI PER ESECUZIONE LAVORI
I concorrenti a pena di esclusione devono essere in possesso di:
6.2.1 Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui all’art 100 c.3 del vigente Codice.
Per l’operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all’allegato II.11 del codice D.Lgs. 36/2023. Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
6.2.2 Requisiti di capacità economico – finanziaria
Non richiesto.
6.2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali riferibili alle
lavorazioni previste nel quadro economico per come disciplinate dall’art. 100 c.4 del vigente Dlgs n.36/2023 ed in particolare dall’allegato II.12 art. 2 con riferimento alle seguenti categorie:
Lavorazioni rientranti nella categoria OG6:
possesso di attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG6 per classifica adeguata ai lavori da assumere.
Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori.
La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
Si precisa che:
Ai sensi dell’art. 30 dell’allegato II.12 è stabilito quanto segue:
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l’impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto.
Oltre a tale requisito il concorrente deve indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo
– un progettista qualificato in possesso dei prescritti requisiti minimi indicati al precedente art. 6.1
Nel caso di concorrente tra quelli ex art. 65 del Codice in possesso di idonea attestazione SOA per attività di progettazione e di esecuzione, occorre presentare ai fini della partecipazione:
a) attestazione SOA comprovante il possesso della qualificazione per progettazione ed esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata e in corso di validità;
b) attestazione comprovante che la propria struttura tecnica possiede i requisiti d’ordine speciale previsti per la progettazione redatta sulla modulistica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante (compilando il Modello R_ requisiti progettisti)
Nel caso di concorrente in possesso di idonea attestazione SOA per la sola attività di esecuzione e privo dell’attestazione di qualificazione per l’attività di progettazione o, comunque, nel caso la propria struttura tecnica non possieda i requisiti d’ordine speciale sotto richiamati, occorre presentare ai fini della partecipazione:
a) attestazione SOA comprovante il possesso della qualificazione per attività di sola esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere rilasciata da
società di attestazione regolarmente autorizzata in corso di validità;
b) attestazione comprovante che i soggetti indicati o associati per la redazione del progetto esecutivo possiedono i requisiti d’ordine speciale previsti dalla documentazione di gara redatta sulla modulistica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante (compilando il Modello R_ requisiti progettisti).
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Requisiti di idoneità professionale
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria
I requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico finanziaria relativi ai lavori da eseguire e ai servizi analoghi svolti devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE DI PROGETTAZIONE
Requisiti di idoneità
I soggetti di cui all’articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
I consorzi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub‐ associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti indicati nell’allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1.1 lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’articolo 39 dell’allegato II.12.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1.1 lettera b)
deve essere posseduto:
− da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
− da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al punto 6.1.1 lett. c) e d) relativo all’iscrizione all’Albo e titoli posseduti dai partecipanti al gruppo di lavoro, sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e da tutti i professionisti che partecipano all’esecuzione dell’appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.
Requisiti di capacità tecnico - professionale
Il requisito relativo ai servizi analoghi espletati di cui al punto 6.1.3 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nel complesso, ferma restando la necessità, ai sensi dell’art. 68, co. 11 del Codice, che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, ai sensi dell’art. 68, co. 2 del Codice.
Il requisito relativo all’espletamento dei servizi di punta di cui al punto 6.1.3 lettera b) deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l’infrazionabilità del singolo servizio.
Nella documentazione amministrativa deve essere indicato il nominativo del tecnico laureato architetto o ingegnere iscritto alla Sezione A, dell’Albo dell’Ordine Professionale di appartenenza, introdotta dal D.P.R. n. 328/2001 o da professionista con titolo analogo per i concorrenti non stabiliti in Italia, in relazione alle norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartengono gli stessi concorrenti, che ricopre funzione di capo gruppo mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi dovrà essere presentato in sede di offerta un espresso impegno a costituire il raggruppamento in caso di affidamento.
Il Soggetto affidatario, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, che potrà nominare a propria cura e spese, in particolare per l’assistenza e il supporto che riterrà necessaria nella fase di esecuzione dei lavori e per le attività tecnico-contabili.
La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal capitolato d’appalto.
Il Comune rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Soggetto affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda avvalersi, sempre che il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di Legge, di Regolamento o contrattuali.
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
Requisiti di idoneità professionale
Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE Requisiti di idoneità
I requisiti indicati nella parte V dell’allegato II.12 di cui al punto 6.1.1 lettera a) devono essere posseduti:
− per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’articolo 38 del citato allegato.
− per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’articolo 34 del citato allegato.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di cui al punto 6.1.1 lettera c) e d) relativi all’iscrizione all’Albo e ai titoli richiesti sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.
Requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico finanziaria
I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell’articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
Per quanto riguarda i requisiti relativi a titoli di studio e/o professionali richiesti o le esperienze professionali pertinenti richieste, il concorrente, ai sensi dell’art. 104 c.3 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
Ai sensi dell’art. 104 c. 12 nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.
L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti di ordine generale e speciale (idoneità tecnica e qualificazione) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nel DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.
L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti.
L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:
- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l’apposito modello A.2.b), disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente;
- dichiarare nel DGUE e, se oggetto di avvalimento, nel contratto il possesso dell’attestazione SOA in corso di validità.
Il DGUE e il modello A.2.b), compilati e sottoscritti con firma digitale ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
8. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante, in conformità a quanto previsto dall’art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Per quanto non previsto si rinvia integralmente all’art. 119 del D.Lgs n.36/2023.
Resta fermo che risulta nullo l’eventuale accordo con il quale venga affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, in modo dettagliato le specifiche lavorazioni che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 119 c. 4 del DLgs. N. 36/23, rispetto al computo metrico estimativo con indicazione delle relative percentuali. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
Nel caso di subappalto, pertanto, l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE i lavori o la parte di essi che intende subappaltare con specifico riferimento al computo metrico estimativo con indicazione delle relative percentuali
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare i medesimi lavori/prestazioni e la medesima quota percentuale che l’operatore riunito intende subappaltare.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023;
L’affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti. L’appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023.
L’esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 10, articolo 119, del vigente Codice dei contratti pubblici.
La richiesta di subappalto è essere accompagnata dalle dichiarazioni: del subappaltatore sull’assenza di conflitto di interessi, sull’assunzione di eventuali obblighi specifici relativa alla procedura di gara, così come specificati rispettivamente nella documentazione e nella modulistica di gara per il concorrente pur rimanendo l’obbligazione solidale del concorrente stesso.
9.Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione
9.1 Obblighi sull’applicazione dei contratti collettivi
Per quanto attiene ai lavori l’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella determinazione a contrarre, relativo al settore edile ed industria siglato il 03.03.2022 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Ai fini delle verifiche a cura del RUP sul costo della manodopera, l’Operatore economico in sede di offerta deve dichiarare che applica il contratto collettivo indicato nella determina a contrarre.
In alternativa, in attuazione del principio indicato all’art.11 del D.lgs. n. 36/2023 ai commi 3 e 4, l’aggiudicatario potrà eventualmente indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
La stazione appaltante acquisisce (modello A.1.a Dichiarazioni integrative):
- la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
oppure
- la dichiarazione di equivalenza delle tutele che la S.A. verifica con le modalità di cui all’articolo 110 del D.lgs n. 36/2023.
9.2 Obblighi relativi al rispetto del principio DNSH
La Stazione Appaltante ha stabilito di applicare al presente intervento le condizionalità relative al rispetto del principio DNSH in quanto basate sulla “Tassonomia per la finanza sostenibile” di cui al Reg UE 2020/852, per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal, pertanto il concorrente si impegna (con dichiarazione ai sensi del DPR445/00 resa nel modello A.1.a_Dichiarazioni integrative) in sede di offerta applicare le prescrizioni finalizzate al rispetto del principio in parola, secondo quanto già indicato per la valutazione della misura M2 C4 inv. 2.2, nell’Allegato alla determinazione a contrarre Relazione DNSH e a produrre la documentazione progettuale con indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio richiamato da applicarsi nella realizzazione dell’intervento;
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata a pena di esclusione da una garanzia provvisoria di cui all’art. 106 del Dlgs n. 36/2023, pari al 2%, al fine di poter avere il diritto di escutere la cauzione provvisoria nei casi previsti dalla legge a garanzia del puntuale rispetto di quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta, trattandosi anche di progetto finanziato.
La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106 del Dlgs n.36/2023.
L’importo della garanzia è di importo pari a:
Valore complessivo dell’appalto | € 1.082.162,05 | |
Importo cauzione o fideiussione (2%) | € 21.643,24 |
Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.
A titolo puramente esemplificativo si riporta la seguente tabella relativa alle riduzioni della garanzia ammissibili ai sensi dell’art.106 c. 8 e di quanto disposto nella determinazione a contrarre:
A) | Importo cauzione ridotta del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 NON CUMULABILE CON LA RIDUZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO B) | € 15.150,27 |
B) | Importo cauzione o fideiussione ridotto (50%) non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese NON CUMULABILE CON LA RIDUZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A) | € 10.821,62 |
C) | 20% CHE SI CUMULA CON LE PRECEDENTI Importo cauzione ridotta del 20% in caso di possesso di almeno una delle certificazioni indicate all'All. II.13 del Dlgs 36/2023, ulteriore rispetto a quella eventualmente indicata per ottenere la riduzione di cui al punto A) Importo cauzione ridotta del 20% in caso di possesso di almeno una delle certificazioni indicate all'All. II.13 del Dlgs 36/2023, cumulabile con la riduzione col punto B) | (Riduzione 30%+20%): € 12.120,21 (Riduzione 50%+20%): € 8.657,30 |
A titolo di esempio:
Caso di operatore economico sia PMI ed in possesso di certificazione ISO 9001: si possono applicare le riduzioni di cui al punto B) e C)
Caso di operatore economico NON PMI ma in possesso di certificazione ISO 9001: si può applicare solo la riduzione di cui al punto A)
Caso di operatore economico NON PMI ma in possesso di certificazione ISO 9001 e EN 45001: si possono applicare le riduzioni di cui al punto A) e C)
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La cauzione è costituita mediante bonifico presso Tesoreria del Comune di Pisa – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.- codice IBAN IT 77 W 01030 14000 00000 8900084 con causale la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta per la procedura aperta relativa all’affidamento APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO - (EX PNRR – M2, C4, INV2.2) - COMUNE DI PISA - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUI L00341620508202100008 - CUP J51B21003560001 -
CIG ” e provvedere al pagamento riferito all’importo del lotto di riferimento con il relativo CIG.
Si precisa che il deposito è infruttifero.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla ricevuta del versamento o dalla quietanza attestanti rispettivamente l’avvenuto deposito o il versamento in tesoreria dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.
La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, a tal fine, la garanzia è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio corredata da documento del firmatario con la quale il soggetto firmatario per conto del garante attesta tale condizione.
L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.
La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte preferibilmente in originale informatico, sottoscritto digitalmente dal concorrente e dal garante o in altre forme previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c. Riduzione del 20% in caso di possesso di almeno una delle certificazioni indicate all'All. II.13 del Dlgs 36/2023, ulteriore rispetto A QUELLA EVENTUALMENTE INDICATA PER OTTENERE LA RIDUZIONE DI CUI al primo capoverso del citato art 106 c. 8 (ovvero certificazioni della serie UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC17000, UNI CEI ISO 9000). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b)
In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice:
A) il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale (FVOE);
B) il concorrente dichiara nel DGUE (Parte II) la qualifica di PMI e compila il modello A.1.a con i dati relativi al numero di addetti, al fatturato e al bilancio, riscontrabili sulla visura camerale aggiornata;
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non è previsto sopralluogo ai fini della partecipazione, dal momento che le aree interessate sono disponibili in libero accesso.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.610 del 19.12.2023.
N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx- pagamenti-di-anac.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.
Il pagamento è verificato mediante il FVOE.
In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.
Non risultando l’Ufficio Gare espressamente delegato ad operare sul FVOE, si richiede al concorrente a titolo di fattiva collaborazione, di inserire sulla piattaforma la scansione digitale della ricevuta del pagamento al momento della presentazione dell’offerta.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 18/07/2024, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo
anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file. La Piattaforma accetta preferibilmente, per i documenti di testo, file con i formati PDF/ - PDF/A.pdf e PDF.P7M.
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nell’art. 1 e nel documento “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana” (consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella piattaforma.
L’OFFERTA composta da:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA B) OFFERTA TECNICA
C) OFFERTA ECONOMICA
Per effetto dell’inversione delle buste effettuata ai sensi dell’art. 107 comma 3 del dlgs n 36/2023, la Commissione appositamente nominata dopo la scadenza per la presentazione delle offerte procederà ad esaminare la busta tecnica (busta B) poi quella economica (busta C), simulando la classifica finale di gara, infine procederà ad aprire la busta amministrativa (busta A) delle offerte non anomale classificate come prima e come seconda in graduatoria.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Si precisa che:
− L’ora di riferimento per l’inizio e la fine delle fasi di gara è esclusivamente quella del sistema START, e non altre;
− il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
− la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema Start inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell’indirizzario;
− l’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
− non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse;
− è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l’offerta inviata;
− una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DOCUMENTI NEL SISTEMA
Per la presente procedura, la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
PDF/ - PDF/ A e per i documenti di testo; PDF /A e JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, “O.E”, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica, alla domanda di partecipazione.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l’offerta economica devono
essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. In tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione su Start e la domanda viene generata su Start. Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli elencati nelle premesse del Disciplinare, si precisa che l’utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni ai sensi dell’art. 101 c.1 del dlgs n. 36/2023, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l’effettivo possesso dell’elemento e/o della dichiarazione omesso/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:
- l’elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l’effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema Start, seguendo le istruzioni di cui al presente link xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/Xxxxxxx_x_xxx_xxx_xxx_Xxxxxxxx i_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START_022024.pdf :
1. domanda di partecipazione (generata dal sistema);
2. il Modulo “DGUE” in formato elettronico generato dal sistema telematico START, secondo le specifiche rilasciate da Agid;
3. Xxxxxx DGUE in formato non elettronico ed editabile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per ausiliaria, consorziata esecutrice e in caso di ricorso a progettista incaricato;
4. eventuale procura;
5. Garanzia provvisoria;
6. [Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 106 co. 8 del Codice] copia delle certificazioni che giustificano la riduzione dell’importo della garanzia qualora non già presenti nel fascicolo virtuale;
7. comprova pagamento imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972;
8. dichiarazioni integrative su modelli: Modello R (Progettisti), A.1.a, A.2.a e A.2.b;
9. dichiarazione Assenza conflitto di interessi – Modello D;
10. Modulo Accesso;
11. ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
12. documentazione in caso di avvalimento;
13. documentazione per i soggetti associati;
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVERTENZA: Si fa presente che la domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START non è attualmente aggiornata alle disposizioni del D.Lgs 36/2023, pertanto:
- il campo relativo alla dichiarazione dei nominativi relativi ai soggetti cessati non deve essere compilato.
- l’indicazione di ulteriori soggetti previsti dall’art. 94 c.3 del Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto) non presenti in domanda devono essere comunque rese nel DGUE del concorrente;
- i richiami relativi al D.Lgs 50/2016 e al DPR 207/2010 sono da intendere riferiti ai corrispondenti artt. e allegati del D.Lgs 36/2023.
La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni:
⮚ indicazione per quale lotto l’operatore economico concorre;
⮚ la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE);
⮚ i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell’operatore economico, tra cui l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate le comunicazioni;
⮚ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice;
⮚ l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nella determina a contrarre e relativi allegati, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati.
La domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico contiene, inoltre, le seguenti dichiarazioni:
● di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
● di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
● di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;
La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema Start come precisato dal presente disciplinare, dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
• Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore (o curatore fallimentare nei casi indicati) del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
Gli operatori economici devono verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema.
Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.
Nel caso di consorzio di cooperative e o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, inoltre il consorzio deve:
1. compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio e indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;
2. firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
3. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nel caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
La mandataria deve verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle
informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
− per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta:
1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico- finanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto del contratto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
− ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti;
Pertanto la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005:
− dal concorrente che partecipa in forma singola;
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
− nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.
La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico, nell’apposito spazio, in caso di forma associata a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune. Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell’apposito spazio:
a) l’originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;
ovvero
b) copia informatica conforme all’originale della procura firmata digitalmente dal notaio;
oppure
c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Modalità di pagamento del bollo
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
In caso di partecipazione in Raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo (o figure assimilate), il bollo è dovuto solo dalla mandataria o capogruppo.
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE, inserendolo nell’apposito spazio creato dalla stazione appaltante su START il DGUE compilato e firmato, utilizzando un modello editabile reso disponibile dalla stazione appaltante nella documentazione allegata.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento;
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta ai sensi dell’art. 104 comma 3 del Codice, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica. L’eventuale anticipazione del contratto di avvalimento in sede di documentazione amministrativa, qualora nello stesso siano inserite le condizioni migliorative valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, comporta l’esclusione dalla gara.
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L’ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO O COSTITUENDO
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUENDO:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
15.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.5.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE E DICHIARAZIONI ULTERIORI (PER CIASCUNO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE, IN RTI E PER CONSORZI ORDINARI) - MODULO A.1.A
Il concorrente a prescindere dalla forma giuridica di partecipazione è tenuto a rendere le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, tramite il modulo A.1.a costituente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio.
All’interno del medesimo modello sono riportate le dichiarazioni da rendere relativamente agli obblighi dichiarativi circa il CCNL applicato e le ulteriori dichiarazioni relative a obblighi e condizioni di partecipazione indicati nella determinazione a contrarre e richiesti sia in fase di partecipazione che nel caso di aggiudicazione.
15.5.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IN CASO DI RTI E CONSORZI ORDINARI – MODELLO A.2.A
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituendi, in aggiunta al modello A.1.a (che dovrà essere compilato da tutti i soggetti partecipanti a qualsiasi titolo), il concorrente, nella persona del legale rappresentante o procuratore, dovrà inoltre compilare e firmare digitalmente il modello A.2.a; tale modello dovrà essere altresì sottoscritto digitalmente
da tutti gli operatori economici facenti parte del concorrente riunito. L’inserimento di tali documenti sul sistema telematico START nell’apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l’inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.
15.5.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER CONSORZI DI CUI ALL’ART.65 C.2, LETT. B) E C) E
IMPRESA AUSILIARIA MODULO A.2.B
Sempre in aggiunta al modello A.1.a (che dovrà essere compilato da tutti i soggetti partecipanti a qualsiasi titolo), ciascuno dei suddetti concorrente inserisce sul Sistema telematico START, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il Modulo A.2.b, da parte del Consorzio, da ciascuna delle consorziate esecutrici e dall’ausiliaria, in caso di avvalimento. Tale modello A.2.b, dovrà essere compilato dal consorzio concorrente e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’eventuale consorziata esecutrice. Nel caso di avvalimento il modulo A.2.b. dovrà essere compilato e firmato solo dall’impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.
Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2.b riferiti a consorziata esecutrice, impresa ausiliaria siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore inserisce a sistema nell’apposito spazio:
l’originale informatico firmato digitalmente dal notaio; ovvero
copia informatica conforme all’originale firmata digitalmente dal notaio della procura; oppure
nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice, dell’impresa ausiliaria, della cooptata risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Altre dichiarazioni eventuali sono quelle relative al subappalto qualificante.
15.5.4 Dichiarazione sull’assenza del conflitto di interessi
Trattandosi di appalto integrato con finanziamento statale, ciascun partecipante alla procedura a qualsiasi titolo (concorrente, ausiliaria, consorziata esecutrice, progettista incaricato) rende la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi relativamente alla procedura in oggetto di affidamento che viene inserita dal concorrente/capofila sul Sistema telematico START, negli appositi spazi.
15.6 DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in forma digitale attraverso il sistema START secondo le specifiche rilasciate da Agid. Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico, attestante l’assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare.
Per la compilazione del presente documento si rinvia al manuale recentemente pubblicato, reperibile al seguente link: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxx_x_xxxxx_xxxxxxxx_x el_form_online_DGUE_ver4.pdf
Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:
- del concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
-nel caso di consorzi stabili anche dalla consorziata che presta i requisiti.
L’inserimento del/i DGUE nel sistema, negli appositi spazi, avviene a cura del concorrente singolo del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l’inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio. Nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete d’imprese, il sistema START prevede la compilazione del questionario on line per ciascun membro dell’operatore riunito (il sistema gestisce il DGUE elettronico allo stesso modo della domanda di partecipazione) da parte della mandataria/capogruppo.
Nell’attuale versione di START, non è prevista la compilazione del questionario on line per le imprese ausiliarie in caso di avvalimento, per le consorziate esecutrici e per progettista incaricato (in RTP o singolo): in questi casi il concorrente deve inserire nell’apposito spazio creato dalla stazione appaltante su START il DGUE compilato e firmato, utilizzando un modello editabile reso disponibile dalla stazione appaltante nella documentazione allegata.
15.7 MODELLO R - REQUISITI PROGETTISTI E DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROGETTISTI
Il possesso dei requisiti relativi alla progettazione viene dichiarato nel modello R_ requisiti progettisti, sottoscritto dai progettisti interessati e dall’impresa/le imprese che assumono l’esecuzione dei lavori. Si precisa che: sia che il progettista (singolo o in RTP) partecipi in quanto incaricato ovvero come mandante in RTI con l’impresa che esegue i lavori dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- Modello R_Requisiti progettisti (adattando il modello messo a disposizione dalla SA alla forma di partecipazione) a firma del progettista/progettisti e del concorrente/concorrenti
- DGUE del progettista/dei progettisti (messo a disposizione tra la documentazione di gara)
- Dichiarazione Assenza di conflitto di interesse di ciascun progettista
- in caso di sub-raggruppamento di progettisti, dichiarazione di impegno a costituire RTP su carta libera riportando gli stessi contenuti del modello A.2.a o documentazione relativa all’RTP già costituito.
Il modello R_Requisiti progettisti deve essere presentato dal concorrente anche in caso di imprese in possesso di SOA per progettazione e costruzione, al fine di attestare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare.
15.8 MODULO ACCESSO
Qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il concorrente, tramite il Modulo Accesso, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, la stazione appaltante a rilasciare copia integrale dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006 nonché articoli 35 e 36 del Dlgs n.36/2023.
A taI fine, neIIa busta tecnica, iI concorrente potrà caricare su START anche una copia deII’offerta tecnica depurata daIIe parti contenenti segreti tecnici e commerciaIi, ai fini deII’accessibiIità deIIa stessa, in caso di accesso agIi atti.
ATTENZIONE: L’eventuale anticipazione di elementi DELL’OFFERTA TECNICA in sede di documentazione amministrativa, comporta l’esclusione dalla gara.
16.OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma START, a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1, deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- la documentazione descrittiva di tutti i singoli criteri/ subcriteri di valutazione come indicati nell’Allegato A2 Criteri e procedure di valutazione (punti da 1.1 a 4.1)
- in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
Il concorrente dovrà compilare l’offerta tecnica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sulla piattaforma di e-procurement START.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di escludere l’offerta tecnica qualora, la stessa non presenti le caratteristiche minime essenziali da rispettare a pena di inammissibilità della stessa ai sensi dell’art. 70 c.4 del Codice vigente secondo cui sono considerate inammissibili le offerte non conformi ai documenti di gara.
Contratto di avvalimento
Si precisa che nell’ipotesi in cui il concorrente si avvalga di una impresa ausiliaria e che tale avvalimento sia finalizzato a migliorare la propria offerta tecnica ai sensi dell’art. 104 comma 3, tale concorrente dovrà inserire il contratto di avvalimento nell’offerta tecnica, qualora nello stesso siano inserite le condizioni migliorative valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.
Nel caso in cui nel “Modulo Accesso”, presentato con la Documentazione amministrativa, sia stata formulata opposizione all’accesso riguardo a talune parti dell’offerta tecnica, il concorrente, non a pena di esclusione, ma ai soli fini di una più sicura identificazione delle parti alle quali non autorizza l’accesso, è invitato ad allegare all’offerta tecnica: copia dell’Offerta tecnica con oscurate le parti costituenti, a giudizio del concorrente, segreto tecnico/commerciale.
Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
17. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico inserisce nella Piattaforma START, l’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.
L’offerta economica presentata è relativa all’importo totale a base di gara: il ribasso offerto si applica al TOTALE degli importi RIBASSABILI dato:
- dalla componente ESECUZIONE LAVORI e
- dalla componente PROGETTAZIONE
al netto dei costi per la sicurezza non ribassabili e del compenso per la progettazione non ribassabile.
L’offerta economica deve riportare, a pena di esclusione, i seguenti elementi indicati nell’Allegato A2 Criteri e procedure di valutazione:
1. il modello Offerta economica generato dalla piattaforma START :
a. il ribasso percentuale offerto sul totale degli importi ribassabili, deve essere espresso con 2 cifre decimali, e dovranno essere specificati:
-“gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti l’impresa”,
-il “costo della manodopera”, il costo complessivo del lavoro (comprensivo degli elementi retributivi, degli oneri previdenziali ed assistenziali e altri eventuali oneri) per l’esecuzione della componente lavori.
per la presentazione dell’offerta economica, l’operatore economico dovrà accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
2. il modello Dettaglio Offerta Economica per progettazione, messo a disposizione dalla stazione Appaltante nel quale l’OE evidenzia l’importo offerto relativamente alla sola progettazione riportando: (N.B. trattasi di un “di cui” dell’offerta economica complessiva generata da START, punto 1.):
il totale dell’importo offerto per la progettazione composto dalla somma di:
- importo offerto per spese e oneri accessori (che contribuisce al ribasso totale offerto)
- importo compenso non ribassabile
Ai sensi dell’art. 41 c. 15, dell’allegato I.13 del Dlgs n.36/2023 nonché alla l. n.49/2023 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali)
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Sottoscrizione dell’offerta economica
L’offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
L’offerta economica deve essere firmata digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica deve essere firmata digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta economica deve essere firmata digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Verifica del costo della manodopera
Al concorrente primo in graduatoria sarà richiesto di compilare il modello facsimile per costo manodopera riferito alla esecuzione dei lavori. Tale modello è già disponibile su START.
La compilazione di tale modello è solo eventuale in fase in gara. Lo stesso, infatti, non deve essere compilato ai fini della partecipazione alla gara ma la sua compilazione sarà richiesta solo nei seguenti casi:
- verifica dei costi della manodopera sul concorrente che ha presentato la migliore offerta in gara;
- verifica dei costi della manodopera in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
L’inserimento di tale modello fra gli allegati di gara è, pertanto, finalizzato, unicamente a consentire all’operatore economico la conoscenza dei dati che verranno richiesti, ai fini della verifica del costo della manodopera, qualora lo stesso dovesse risultare migliore offerente o soggetto a controllo ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta.
La Stazione Appaltante esclude l’offerta se dalle specifiche giustificazioni prodotte in materia di costo del personale in rapporto alla base d’asta posta a base di gara non viene comprovato il rispetto dei minimi salariali retributivi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 c.2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto dettagliato nel modello A2 Criteri e procedure di valutazione al quale si rimanda integralmente, in relazione a Criteri di valutazione, metodo di attribuzione dei coefficienti, soglia di sbarramento, riparametrazione e metodo di calcolo dei punteggi.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA SEDUTE DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18/07/2024 alle ore 11:00
La Stazione Appaltante garantisce la partecipazione alle sedute pubbliche di gara agli operatori interessati o uditori in video conferenza mediante utilizzo della piattaforma cisco- webex.
La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma START salvo impedimenti derivanti dal sistema, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica procura, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Il link di accesso alla stanza virtuale, le istruzioni per l’accesso e tutte le indicazioni relative alle modalità di partecipazione sono disponibili all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxx00x0xxx/XXXxXXXx0xxXx0xxXXxXXxXXx?xxx0
Si pregano gli operatori economici di prendere visione della documentazione e trasmettere eventuale delega e liberatoria entro la data della prima seduta pubblica.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata alla
stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START, oltreché mediante pubblicazione sul Profilo Committente.
Le successive sedute pubbliche, si svolgeranno con le medesime modalità, in mancanza di diverse indicazioni da parte della Stazione Appaltante, e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso, almeno un giorno prima della data fissata, tramite il sistema telematico nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START, oltreché mediante pubblicazione sul Profilo Committente.
Il soggetto che presiede il seggio di gara ai sensi dell’art. 19 del Regolamento comunale, nel corso della seduta pubblica, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se, a titolo esemplificativo, devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici.
INVERSIONE PROCEDIMENTALE
La stazione appaltante si avvarrà nella presente gara della facoltà prevista dall’art. 107 comma 3 del Codice di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo e secondo in graduatoria. (La verifica dell’anomalia, trattandosi di O.E.V. avviene dopo le operazioni della commissione di gara).
La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascuna offerta in seduta pubblica all’apertura delle offerte tecniche al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e in una o più sedute riservate all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati all’allegato A2 Criteri e procedure di valutazione.
A seguito della riparametrazione dei punteggi, la Commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, inserendo tali punteggi nel sistema di START, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma Start consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La piattaforma di START procederà in automatico alla formazione della graduatoria. Il Presidente della Commissione procede quindi come segue:
▪ apre, esamina e, in caso di esito positivo, approva sulla piattaforma le offerte economiche di tutti i concorrenti;
▪ dopo aver preso visione della graduatoria simulata dalla piattaforma START, procede alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata dal primo e dal secondo classificato individuati tra le offerte non anomale, ne accerta la regolarità ed attiva l’eventuale soccorso istruttorio;
▪ successivamente chiude la fase di verifica della documentazione amministrativa, per consentire alla piattaforma telematica di formare la graduatoria dei concorrenti, concludendo quindi le operazioni di gara e trasmettendo gli atti al RUP per gli adempimenti conseguenti.
21. VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Nella prima seduta, il Presidente, dopo aver fatto accesso all’area della piattaforma contenente la documentazione Tecnica, procede a dare conto della consistenza della busta contenente l’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente. Poi sospende la seduta pubblica e con i commissari esamina la busta tecnica di ciascun concorrente in seduta riservata procedendo all’esame ed alla valutazione delle stesse.
In seduta pubblica, da’ conto della valutazione operata dalla Commissione sulle offerte tecniche e dopo aver eventualmente escluso le offerte tecniche inammissibili o che non abbiano superato la soglia di sbarramento per il punteggio tecnico di 40 punti, procede all’approvazione delle buste tecniche ed all’attribuzione del punteggio tecnico assegnato su START.
Per i candidati ammessi alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica, nella medesima seduta procede:
- all’apertura della busta economica verificandone la regolarità formale, ed eventualmente procedendo in tale sede a disporre l’esclusione del concorrente in caso di presentazione di offerte, plurime, condizionate, alternative;
- a dare lettura del ribasso offerto, approvando poi sul sistema telematico la documentazione economica esaminata;
- all’esito dell’esame delle offerte economiche, a chiudere sulla piattaforma la fase di esame delle buste economiche.
Procede quindi a rendere nota la classifica simulata, per poi procedere all’apertura della busta amministrativa della migliore offerta del primo e del secondo concorrente risultante da tale classifica, per effetto di quanto disposto dall’art. 107 c.3 e 12 del Dlgs n. 36/2023.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai fini dell’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse in conformità all’art. 110 comma 1 del Dlgs n. 36/23, per la presente procedura di gara non operano automatismi predefiniti, pertanto la SA potrà decidere di attivare il procedimento di anomalia in base ad elementi specifici espressamente dichiarati nella seduta di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
L’eventuale verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. attraverso la seguente procedura:
a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare l’analisi dei prezzi e le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
b) si assegna all’offerente un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
c) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto dell’analisi dei prezzi e delle giustificazioni fornite, e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede ulteriori precisazioni;
d) potrà essere esclusa l’offerta qualora l’offerente non presenti le giustificazioni entro il termine perentorio assegnato a pena di esclusione;
e) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Concluso l’esame delle offerte tecniche ed economiche, il presidente di gara utilizzando la funzionalità della piattaforma S.T.A.R.T., “Simula Classifica”, che consente di visualizzare l’anteprima della classifica, individua il miglior offerente e il secondo classificato per la verifica della documentazione amministrativa.
Il Presidente procede quindi, sulla base della documentazione contenuta nella “busta amministrativa” del primo e del secondo classificato, a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
c) richiedere eventuali chiarimenti o attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
c) verificare la documentazione presentata in sede di chiarimenti e/o eventuale soccorso istruttorio e ad esporre le risultanze delle valutazioni effettuate;
d) approvare sulla piattaforma START la documentazione del soggetto verificato risultata regolare, disponendone l’ammissione;
e) a disporre l’eventuale esclusione del concorrente verificato, nel caso in cui, all’esito di tale verifica e dell’eventuale soccorso istruttorio, risulti la presenza di un motivo di esclusione o il mancato rispetto dei criteri di selezione.
Successivamente, il Presidente completerà la fase relativa all’esame della documentazione amministrativa, utilizzando la funzionalità di START che consente di completare detto esame senza dover approvare i documenti di tutti i partecipanti.
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
I lavori saranno aggiudicati secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il migliore rapporto qualità/prezzo.
Non sono ammesse offerte in aumento.
In presenza di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione dell’appalto è adottata con determinazione del Dirigente responsabile del contratto. All’esito delle operazioni di gara il Responsabile della gara indetta su Start formulerà la graduatoria finale con indicazione della migliore offerta e ai sensi dell’art. 17 c.5 trasmetterà la proposta di
aggiudicazione unitamente a tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti, al Responsabile Unico del Progetto, al Dirigente responsabile e all’Ufficio Contratti.
L’aggiudicazione è disposta dall’organo competente all’esito positivo del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace, ai sensi dell’art.17 c.5 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, sul concorrente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonché sul concorrente secondo classificato utilizzando all’uopo la piattaforma FVOE e altri mezzi necessari.
L’Amministrazione verificherà, altresì, ai sensi dell’art. 16, c. 1 della L.R. Toscana n. 38/2007, l’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 90 del d.lgs. 81/2008. A tale scopo il concorrente aggiudicatario dovrà produrre il modello C messo a disposizione tra la documentazione di gara, accompagnato dalla documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti elencati nell’allegato XVII del predetto decreto, accompagnata dalla dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i quali attestino di aver preso visione dei documenti comprovanti il rispetto degli adempimenti elencati al predetto allegato.
Tale documentazione dovrà essere presentata nel termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, all’incameramento della garanzia provvisoria ed allo scorrimento della graduatoria.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente secondo classificato, lo stesso verrà aggiudicato, scorrendo la graduatoria al primo operatore le cui verifiche sul possesso dei requisiti si concludano positivamente.
Le clausole essenziali del contratto sono quelle definite tali e/o contenute nel capitolato speciale e nello schema di contratto allegato, con particolare riguardo anche alle clausole del capitolato precisate come essenziali nella determina a contrarre che l’operatore sarà chiamato espressamente a sottoscrivere attraverso gli allegati A1a-A2a-A2b come dichiarazione di accettazione unitamente a tutto quanto previsto nella determinazione a contrarre e nella documentazione integrale di gara, in fase di presentazione dell’offerta.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Per la stipula del contratto di appalto si applicano le disposizioni contenute nell’art. 18 del D.Lgs 36/2023.
La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
La stipula del contratto, discendendo da procedura aperta, avverrà in forma pubblico amministrativa, a pena di nullità in modalità elettronica, a cura dell’Ufficiale Rogante del Comune secondo allegato in determina a contrarre, che in fase di sottoscrizione potrà subire piccole modifiche non incidenti sul suo contenuto sostanziale.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
La stipula del contratto è comunque subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- che l’aggiudicatario abbia presentato la documentazione che sarà richiesta dall’Ufficio Xxxxxxxxx unitamente alle polizze assicurative richieste dal capitolato ed alla garanzia definitiva;
- versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate;
- al rimborso delle spese di pubblicità legale da parte dell’aggiudicatario.
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
26. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario di ogni singolo lotto di gara lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In particolare, il concorrente è tenuto ad attestare in fase di gara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice
di comportamento adottato dal Comune di Pisa con deliberazione di Giunta Comunale N. 152 del 20/06/2024, reperibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx- Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice- disciplinare-e-codice-di-comportamento, nonché delle linee guida Anac approvate con delibera 177 del 19 febbraio 2020. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto ha l’onere di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, e ad adempiere a quanto previsto dagli articoli art.2, art.4 e art. 28 c.3 della deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021.
27. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 e 36 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante istanza da inoltrare tramite la piattaforma START, compatibilmente con le effettive funzionalità della Piattaforma di approvvigionamento digitale START in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento, ovvero direttamente alla PEC della Stazione Appaltante, all’attenzione del RUP.
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pisa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito della disciplina sul trattamento dei dati personali. I dati relativi alla presente procedura vengono acquisiti tramite la piattaforma regionale START - Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito “Titolare”), intende fornirle, in quanto “interessato” dal trattamento, le seguenti informazioni:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Xxx xxxxx Xxxxxx x. 0, xx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxx, email: xxxx@xxxxxx.xxxx.xx; pec: xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, tel. 000 000000.
Il Responsabile della protezione dei dati è l’xxx.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Funzionario presso l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxx, 0, tel: 000 000000, e- mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx oppure x.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx; pec: xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli)
Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e
cancellazione - dei dati personali da Lei forniti al momento dell’invio di domande di partecipazione a procedure di scelta del contraente o della presentazione di manifestazioni di interesse, o all’atto della stipula di contratti con l’Ente o dell’assunzione di incarichi di collaborazione autonoma a qualunque titolo con il Comune .
In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del contraente e/o a procedure comparative
b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con la pubblica amministrazione (dati giudiziari, verifica eventuali situazioni di incompatibilità, verifica regolarità fiscale, verifica regolarità contributiva, certificazioni antimafia);
c) pagamento di corrispettivi delle prestazioni rese in favore dell’Ente a qualunque titolo (dati finanziari);
La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell’interesse pubblico di cui è investito il Comune di Pisa, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016, cui si unisce, per la stipula dei contratti, la natura contrattuale del rapporto tra Xxxxxxxx ed Interessato ai sensi dell’art. 6, lett b) dello stesso Xxx.UE 679/2016.
In particolare le norme di legge che costituiscono la base giuridica di questo trattamento sono: R.D. 2240/1923, il D.Lgs 165/2001 e ss. mm e ii; il D. Lgs 196/2003 e xx.xx e ii; il D.Lgs 36/2023 e ss. mm. E ii., Regolamenti interni dell’ente in materia di gare, contratti, patrimonio, incarichi di lavoro autonomo, contabilità.
PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL GDPR
Per le finalità di trattamento sopra indicate il Comune di Pisa potrà trattare categorie dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell’Articolo 10 del Regolamento.
Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è consentito ai sensi dell’art.2 octies, comma 3, lett.c), h) i) del D.lgs 196/2003 come integrato dal D.Lgs 101/2018.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i Xxxx
dati personali)
I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:
1) Comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:
- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento;
- alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l’erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR;
- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l’esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);
2.) Diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:
pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati all’interno dell’Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR In particolare i dati personali necessari per finalità di natura contabile saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle scritture contabili.
I restanti dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale.
Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l’interessato.
OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, per formulare manifestazione di interesse, per stipulare contratti con l’Ente e assumere incarichi in favore dell’Ente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
L’interessato ha altresì il diritto:
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l’apposito modello per l’esercizio dei diritti pubblicato alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx- e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Protezione-dati) inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti indirizzi e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx e xxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx pec: xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
MEZZI DI TUTELA
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all’articolo 77 del GDPR.
Ai sensi dell’art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all’autorità Garante una mera segnalazione.
Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx-x-xxxx/Xxxxxxxxx- funzionamento-interno/Protezione-dati
La Responsabile E.Q.
ATEM GAS, Gare, Supporto Giuridico e Supporto al RUP
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa”.
XXXXXXX XXXXXX COMUNE DI PISA
26.06.2024
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