R E L A Z I O N E
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI COSTA RICA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 27 MAGGIO 2016.
R E L A Z I O N E
L’Accordo tra Italia e Costa Rica è basato sugli standards internazionali in materia di scambio di informazioni e di trasparenza fiscale, ed è conforme al Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA), elaborato in sede OCSE.
Lo strumento pattizio in esame è altresì pienamente in linea con gli orientamenti condivisi dall’Italia nelle diverse sedi internazionali (G20; OCSE - Global Forum on Taxation ed Unione Europea) in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno della evasione fiscale.
L’Accordo, che prevede una serie di disposizioni atte a favorire tra le amministrazioni delle Parti uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza, costituisce un ulteriore strumento giuridico che va ad aggiungersi allo strumento multilaterale della “Convenzione OCSE-COE (Consiglio d’Europa) Multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa”, come modificata dal Protocollo del 2010, al quale entrambe le Parti hanno aderito.
In merito allo specifico contenuto dell’Accordo, che si compone di 13 articoli, si delinea quanto segue.
Ai sensi dell’Articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l’accertamento, l’applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo Articolo 3, che per l’Italia sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.
All’Articolo 2, si precisa che l’obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità nazionali o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.
Di seguito, l’Articolo 4 ha contenuto essenzialmente definitorio di alcuni termini ed espressioni utilizzati nel TIEA.
Articolo centrale dell’Accordo è l’Articolo 5, redatto secondo il modello TIEA elaborato dall’OCSE, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste
da una delle due Parti e fornite dall’altra. Si evidenziano, in particolare, il paragrafo 2 di detto Xxxxxxxx che consente il superamento del “domestic tax interest” nonché il paragrafo 4 che prevede, tra l’altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standards dell’OCSE in materia.
Nell’Articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell’autorità competente dell’altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.
Le disposizioni dell’Articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all’ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.
Garanzie di riservatezza sono previste, inoltre, nelle norme di cui all’Articolo 8.
L’Articolo 9 stabilisce i criteri generali che trovano applicazione con riferimento ai costi sostenuti per fornire l’assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni previsto dalle norme pattizie.
Le Parti contraenti si impegnano, all’Articolo 10, ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini dell’Accordo.
Qualora sorgano controversie tra le Parti riguardanti l’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni contenute nell’Accordo, l’Articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.
L’Articolo 12 riguarda le modalità di entrata in vigore dell’Accordo, che diventerà effettivo a partire dalla data in cui ciascuna Parte avrà notificato all’altra il completamento delle procedure richieste dagli ordinamenti interni per l’entrata in vigore dell’Accordo stesso.
Infine, l’Articolo 13 disciplina l’ipotesi di denuncia dell’Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all’altra Parte.