Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola
Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola
A seguito del parere favorevole del Consiglio dei Ministri espresso in data 9 agosto 2001 sull’ipotesi di Accordo relativa alla disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 15 ottobre 2001, sulla attendibilità dei costi per il medesimo Accordo e sulla loro attendibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno18 ottobre 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella persona del Presidente avv. Xxxxx Xxxxxxx Firmato
………………………………..
e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali: CGIL firmato…………………………..
CISL firmato…………………………...
UIL firmato……………………………..
CONFSAL firmato……………………..
e delle Organizzazioni Sindacali:
CGIL/SNS firmato……………………………..
CISL/Scuola firmato…………………………….
UIL/Scuola firmato………………………………
CONFSAL//SNALS firmato………………………
XXXXX/UNAMS firmato…………………………
Al termine le parti sottoscrivono l’allegato Accordo
Art.1
Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo .
2. Presso le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
4. La richiesta deve indicare:
- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 6 e 7.
6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
8. In caso di mancato accordo tra le parti l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un’associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.
9. Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.
10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art.2 Arbitrato
1.Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 5 c. 4 del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.
Art.3
Modalità di designazione dell'arbitro
0.Xx richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all' altra parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste dall'art. 5 comma 4 del CCNQ.
In caso di mancato Accordo, entro lo stesso termine, si procederà alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5 comma 2 del CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art.6, comma 2, del CCNQ 23-1- 2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l’altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale.
Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all’arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.
3. L’atto di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del CCNQ del 23/1/2001, entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale oppure dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l’istituzione cui appartiene l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.
Art.4
Norma transitoria
Essendo già in corso all’atto della sottoscrizione del presente contratto le procedure per la mobilità del personale della scuola relativa all’anno scolastico 2001-2002, alle controversie individuali di lavoro relative a tali procedure, al fine di evitare diversità di trattazione in relazione alla data di stipula del presente contratto, continuerà ad essere applicata la disposizione transitoria di cui all’art.69, comma 8, del decreto legislativo 165/2001. Gli interessati potranno, quindi, proporre ricorso al Ministro dell’istruzione che deciderà su conforme parere degli appositi consigli per il contenzioso del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, come previsto dall’articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
ART.5
Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.
2. La disciplina prevista dal presente accordo resta in vigore fino al 31-12-2003.