F004 - Contratto di procacciamento di affari
F004 - Contratto di procacciamento di affari
Con riferimento alle precedenti intese e accordi verbali intercosi, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, il Sig. <……>, nato a <……> il <……>, in qualità di [titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.] della impresa (società) corrente in <……> C.F./Partita IVA <……> (di seguito denominato “Preponente”) conferisce al Sig. <……>, nato a <……> il <……>, domiciliato in <……> C.F.
<……> l’incarico di procacciatore d’affari al fine di reperire, in modo saltuario ed occasionale, clientela interessata all’acquisto dei seguenti prodotti o servizi [ovvero: al fine di inviarci, ove se ne prospetti l’occasione, proposte relative ai seguenti prodotti/servizi da noi commercializzati], alle seguenti condizioni:
Art. 1 - Efficacia delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente incarico.
Art. 2 - Oggetto del contratto
2.1 La impresa/società <……> come in epigrafe rappresentata conferisce al Sig. <……>, l’incarico di agire, alle condizioni di seguito specificate, l’incarico di reperire clientela interessata all’acquisto dei prodotti o servizi commercializzati dal Preponente.
2.2 Il Preponente si riserva la facoltà di variare le tipologie di prodotti individuati nella presente scrittura [o nell’allegato alla presente lettera] dandone tempestiva comunicazione al Procacciatore.
2.3 Il Procacciatore svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di tempo, di organizzazione, senza vincoli di subordinazione nei confronti del Preponente.
Art. 3 - Compiti e obblighi del Procacciatore
3.1 Il Procacciatore non assume alcun obbligo di promuovere stabilmente la vendita dei prodotti/servizi commercializzati dal Sig. <……>, dovendosi intendere il suo incarico limitato alla sola segnalazione occasionale degli affari che si presentano.
3.2 Il Procacciatore non potrà nominare altri collaboratori senza specifica autorizzazione del Preponente.
Art. 4 - Rappresentanza
4.1 Il Procacciatore non ha alcun potere di concludere contratti in nome e per conto del Preponente né di impegnarlo in alcun modo nei confronti di xxxxx. Egli deve soltanto trasmettere gli eventuali ordini ricevuti dal Preponente, il quale potrà accettarli o rifiutarli a sua insindacabile discrezione.
ovvero:
4.1 Il Procacciatore, previo accordo con il Preponente, ha facoltà di concludere contratti in nome del Preponente unicamente alle condizioni inderogabili da questi stabilite anche mediante utilizzo di modelli predisposti e forniti dal Preponente stesso.
Art. 5 - Esclusiva
5.1 Al Procacciatore non viene riconosciuto alcun diritto di esclusiva. Il Preponente si riserva pertanto di commercializzare i propri prodotti/servizi, sia direttamente che tramite agenti, rappresentanti, altri procacciatori o intermediari di qualsiasi tipo.
ovvero:
5.1 Al Procacciatore viene riconosciuto il diritto di agire in esclusiva nella zona assegnatagli. Il Preponente non potrà commercializzare i propri prodotti/servizi direttamente o tramite agenti, rappresentanti o altri procacciatori o intermediari di qualsiasi tipo.
ovvero:
5.1 Il Preponente si riserva di effettuare in via diretta delle vendite ai seguenti clienti <……> [o tipologia di clienti: grossisti, ecc.]. In tal caso, al Procacciatore che contatti tali clienti non spetterà alcuna provvigione, in quanto si tratta di clientela da ritenersi già acquisita dal Preponente.
5.2 Il Procacciatore si impegna a non assumere altri incarichi per conto di altre aziende concorrenti, salvo espressa autorizzazione del Preponente.
Art. 6 - Zona
6.1 Il Procacciatore dovrà svolgere l’incarico solo ed esclusivamente nell’area di <……>.
6.2 Il Procacciatore, salvo specifica e preventiva autorizzazione del Preponente, non potrà svolgere la propria attività di procacciamento al di fuori dell’area assegnata ed eventualmente modificata ai sensi del paragrafo che segue. Ai fini della individuazione dell’area di competenza si terrà conto del luogo nel quale dovranno essere effettuate le consegne degli ordini raccolti.
6.3 Il Preponente si riserva il diritto di limitare o estendere l’area entro la quale il Procacciatore dovrà svolgere la sua attività, previa comunicazione da inviare a mezzo raccomandata A/R al Procacciatore, che in caso di mancata accettazione, avrà facoltà di recedere dalla presente scrittura.
Art. 7 - Prezzi e condizioni di vendita
7.1 I prezzi e le condizioni di vendita sono stabilite dal Preponente. Salvo espressa autorizzazione, il Procacciatore non potrà applicare prezzi e/o condizioni diversi da quelli indicati dal Preponente. Il Procacciatore non potrà praticare sconti o applicare maggiorazioni di prezzo.
ovvero:
7.1 Il Preponente può autorizzare il Procacciatore ad effettuare, se lo ritiene utile o opportuno ai fini della conclusione dell’affare, uno sconto ai clienti. Lo sconto non dovrà superare il <……> % del prezzo di vendita stabilito dal Preponente, salva espressa autorizzazione di quest’ultimo.
Se il Procacciatore effettuerà uno sconto superiore al <……> % subirà un decremento percentuale dal calcolo della provvigione del <……> a seconda dello sconto concesso, a meno che lo sconto venga concesso su autorizzazione e/o iniziativa del Preponente.
7.2 Il Procacciatore non può incassare somme per conto del Preponente.
ovvero:
7.1 Il Procacciatore è autorizzato ad incassare somme e a riscuotere crediti per conto del Preponente, previa autorizzazione scritta di ques’ultimo da conferire per ogni specifico affare.
7.2 Gli ordini trasmessi dovranno sempre contenere la riserva di approvazione del Preponente (salvo approvazione della casa) il quale, in ogni caso, si riserva di non accettare gli ordini ricevuti. In caso di segnalazione di potenziali clienti con i quali il Preponente si sia rifiutato di concludere il contratto, nessuna provvigione sarà riconosciuta al Procacciatore.
Art. 8 - Provvigione
8.1 Sugli affari andati a buon fine conclusi su indicazione del Procacciatore, verrà riconosciuta una provvigione pari al <……> % determinata in base al valore indicato in fattura al netto di sconti, commissioni, oneri e spese accessorie. Per affari andati a buon fine si intendono quelli per i quali il Preponente abbia incassato il corrispettivo indicato in fattura.
8.2 Le provvigioni saranno corrisposte al Procacciatore entro trenta giorni dall’avvenuto incasso del corrispettivo pattuito con il cliente, previa presentazione di fattura.
Art. 9 - Acconti
9.1 Il Preponente riconosce al Procacciatore per i primi <……> mesi di svolgimento del rapporto di cui al presente incarico un corrispettivo minimo forfetario mensile pari ad euro <……>.
9.2 Detto corrispettivo sarà assorbito dalle provvigioni corrisposte nel periodo di riferimento e pertanto esso dovrà essere restituito in tutto o in parte qualora sia superiore al valore delle provvigioni riconosciute.
Art. 10 - Promozione e pubblicità
10.1 Il Procacciatore si impegna a svolgere il proprio incarico anche attraverso la sottoposizione ai clienti dei cataloghi, listini prezzi, moduli, forniti dal Preponente.
10.2 Il Procacciatore, ai fini dello svolgimento del proprio incarico, si impegna a partecipare a fiere/rassegne/mostre.
Art. 11 - Obblighi di informazione
Il Procacciatore si impegna a fornire, su richiesta del Preponente, un resoconto dettagliato dei contatti avuti con la potenziale clientela, nonché tutte le informazioni tecniche necessarie a valutare l’andamento del mercato nella zona di competenza del Procacciatore.
Art. 12 - Spese
12.1 Il compenso previsto all’art. 8 che precede deve ritenersi comprensivo di tutte le spese sostenute dal Procacciatore ai fini del presente incarico: il Procacciatore non avrà dunque diritto ad ottenere dalla Preponente alcun rimborso per le spese sostenute ai fini dell’esecuzione del presente incarico.
12.2 Eventuali spese sostenute, dietro preventiva approvazione del Preponente, per interventi al di fuori delle competenze ordinarie, saranno rimborsate al Procacciatore.
Art. 13 - Deposito
13.1 Il Procacciatore si impegna a custodire in deposito i prodotti forniti dal Preponente per consentire la consegna diretta ad eventuali clienti e si obbliga a restituire tali prodotti immediatamente alla richiesta del Preponente o in caso di risoluzione del presente accordo.
13.2 Il Procacciatore è responsabile per eventuali perdite o danni subiti dai prodotti ai sensi delle disposizioni previste dalla legge in materia di deposito.
13.3 A fronte di tale attività di deposito il Preponente riconoscerà al Procacciatore un ulteriore compenso di euro
<……>.
Art. 14 - Durata
14.1 Il presente incarico ha durata indeterminata a partire dal <……>, con facoltà di recesso in favore di entrambe le parti da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R con termine di preavviso di almeno
<……> mesi.
14.2 Nessuna indennità di cessazione o risarcimento sarà dovuta a qualsiasi titolo al Procacciatore al termine dell’incarico, essendo stato tra le parti espressamente pattuito che il compenso di cui al precedente art. 7 è comprensivo dì ogni diritto del Procacciatore a fronte dell’attività prestata in favore del Preponente.
ovvero:
14.1 Il presente incarico ha durata determinata e stabilita in mesi <……>, a far data dal <……>.
L’incarico si intende rinnovato automaticamente per ulteriori mesi <……> nel caso in cui nessuna delle parti abbia manifestato la volontà di recedere mediante comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno <……> giorni prima della scadenza prevista.
Art 15 - Riservatezza
15.1 Ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi e a non utilizzare, eccetto che per gli scopi del presente accordo, informazioni di natura confidenziale, quali ad esempio informazioni tecniche, dati pubblicitari o finanziari, informazioni commerciali, know-how, prezzi, costi, informazioni amministrative, operative, progetti presenti o futuri o strategie dell’altro, o comunque qualunque altra informazione che nel momento della divulgazione non sia ancora di pubblico dominio.
15.2 Ciascuna parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale delle suddette informazioni.
15.3. Questa clausola deve intendersi vincolante per le parti anche dopo la cessazione del presente accordo.
Art. 16 - Divieto di cessione
I diritti conferiti al Procacciatore in forza di questa lettera di incarico non potranno essere trasferiti senza il preventivo accordo scritto del Preponente.
Art. 17 - Risoluzione del rapporto
Il presente rapporto si intenderà automaticamente risolto, senza che ciò comporti alcun diritto del Procacciatore al pagamento di indennità o risarcimento, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, nei seguenti casi:
• procedura esecutiva o concorsuale o procedimento penale a carico del Procacciatore;
• decadenza del legale rappresentante ai sensi delI’art. 2382 c.c. (nel caso di attività di procacciatore organizzata in forma societaria);
• violazione degli obblighi di non concorrenza;
• mancato procacciamento di affari entro il periodo di <……>;
• <……>.
Art. 18 - Forza maggiore
18.1 Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente al presente accordo qualora l’inadempimento sia dovuto ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale o qualunque altro incidente industriale, impedimenti inevitabili, guerra dichiarata o non dichiarata, embarghi, impedimenti giuridici, insurrezioni o qualunque altra causa che non sia imputabile alle parti, a condizione che questi eventi non potessero essere previsti o gli effetti di questi eventi prevenuti nel momento in cui l’incarico è stato conferito.
18.2 Tali eventi costituiranno causa di esonero di responsabilità qualora essi determinino l’impossibilità temporanea e/o definitiva di adempiere alle obbligazioni di cui al presente accordo, con esclusione di quegli eventi che rendano semplicemente l’esecuzione più difficile/più onerosa. Inoltre, l’esonero di responsabilità di cui alla presente clausola sarà applicabile esclusivamente se i suddetti eventi non risultino soggetti ad altre specifiche disposizioni del presente accordo.
Art. 19 - Comunicazioni
19.1 Qualunque comunicazione da una parte all’altra ai sensi del presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata (farà fede la data di ricevimento indicata nella cartolina di ritorno), oppure a mezzo fax confermato da lettera raccomandata ai seguenti indirizzi:
per il Preponente:
all’attenzione del Sig. <……> fax n. <……>
per il Procacciatore:
all’attenzione del Sig. <……> fax n. <……>
19.2 Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all’altra l’eventuale modifica degli indirizzi o dei nominativi suddetti, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica.
Art. 20 - Legge applicabile
Il presente rapporto, così come le vendite, gli acquisti e qualunque altro accordo con esso connesso, sarà disciplinato dalla legge italiana.
Art. 21 - Foro competente
Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di <……>.
<……>, lì <……> Il Preponente
Timbro e firma del legale rappresentante
<……>
Il Procacciatore d’affari Per accettazione
Timbro e firma del legale rappresentante
<……>
Ai fini delI’art. 1341 c.c. dichiaro di approvare le seguenti clausole: Art. <……> (Risoluzione del rapporto)
Art. <……> (Foro competente)
<……>
Il Preponente
Timbro e firma del legale rappresentante
<……>
Il Procacciatore d’affari Per accettazione
Timbro e firma del legale rappresentante
<……> Allegati <……>