PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA SPECIALISTICA TECNICO- ESTIMATIVA
PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA SPECIALISTICA TECNICO-ESTIMATIVA
TRA
Agenzia delle Entrate (di seguito “Agenzia”), nella persona di in qualità di
, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 2016/15754 del 28 gennaio 2016
E
[Soggetto richiedente] (di seguito …) nella persona di in qualità di
[indicare l’atto di conferimento dei poteri].
PREMESSO
A. che l’art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che “Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l’Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali […] mediante accordi secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59”;
B. che, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
D. che [Xxxxxxxx richiedente] ha manifestato interesse, con istanza prot. n. del , allo svolgimento da parte dell’Agenzia di attività di consulenza specialistica tecnico-estimativa [citare gli estremi dell’eventuale disposizione normativa in forza della quale l’attività è richiesta];
E. che l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;
F. che l’Agenzia si rende disponibile all’espletamento della suddetta attività;
G. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2016-2018, registrata alla Corte dei Conti il 15 settembre 2016, sottoscritta tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all’esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
H. che il Protocollo prevede il rimborso dei costi sostenuti per l’espletamento delle attività che saranno richieste.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra l’Agenzia e [Soggetto richiedente] si stipula il presente Protocollo regolato dai seguenti articoli
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
ART. 2 OGGETTO
2.1 Oggetto del presente Protocollo è l’espletamento dei servizi, da svolgersi secondo l’ambito territoriale di competenza delle strutture dell’Agenzia, consistenti in:
a) ricognizione immobiliare per l’individuazione di immobili che saranno oggetto di valutazione;
b) tabelle millesimali per la suddivisione dei costi di gestione delle parti comuni di fabbricati;
c) predisposizione di capitolati tecnici per lavori su beni immobili e forniture di beni e servizi;
d) attestazione di idoneità per immobili ad uso ufficio pubblico;
e) parere di congruità su preventivi di spesa per lavori su immobili e forniture di beni e servizi;
f) elaborati tecnici per valutare i danni derivanti dall'uso di beni mobili ed immobili;
g) elaborati tecnici per computare lavori su immobili e forniture di beni mobili e servizi;
h) elaborati tecnici per determinare consumi e spese alloggi di servizio;
i) attestazione di regolare esecuzione di lavori su immobili e forniture di beni e servizi;
j) verbale di consegna e restituzione di beni mobili ed immobili;
k) verbale di accertamento dello stato d’uso di beni mobili ed immobili.
ART. 3
ENTITA’ ECONOMICA DELLE OPERAZIONI
3.1 Per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2, [Soggetto richiedente] riconosce all’Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l’importo di euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) per il numero dei giorni–uomo strettamente necessari all’espletamento delle
prestazioni richieste, che devono essere definiti all’atto della specifica richiesta di prestazione nell’ambito di successivi accordi.
3.2 I servizi saranno richiesti direttamente alla struttura operativa dell’Agenzia competente per territorio, la quale proporrà a [Soggetto richiedente] la sottoscrizione per accettazione di uno specifico accordo, conforme allo schema-tipo allegato al presente Protocollo. Con tale accordo saranno disciplinati gli aspetti relativi al rapporto di collaborazione e, in particolare, quelli riguardanti l’oggetto della prestazione richiesta all’Agenzia, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, il numero dei giorni uomo ritenuto strettamente necessario per l’espletamento delle attività connesse, le modalità di pagamento, la data di consegna dei prodotti erogati.
ART. 4
DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA
4.1 Il presente atto ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
ART. 5 RINVIO
5.1 Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo.
ART. 6
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
6.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Protocollo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
7.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del presente Protocollo.
7.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero
per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.
7.3 [Soggetto richiedente], aderendo al Protocollo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio da parte dell’Agenzia dei dati connessi all’esecuzione dello stesso.
7.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
7.5 Le Parti danno atto di quanto segue:
• ciascuna Parte riconosce ed accetta che l’altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Protocollo;
• ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
• ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.
ART. 8 CONTROVERSIE
8.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Protocollo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall’art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.
ART. 9 COMUNICAZIONI
Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Protocollo deve essere inviata ai seguenti recapiti:
a) per [Soggetto richiedente]: Indirizzo PEC: P.IVA / CF:
b) per l’Agenzia delle Entrate: Indirizzo PEC: CF: 06363391001
[Luogo], lì [Soggetto richiedente]
(Nome Cognome)
X.xx digitalmente
Agenzia delle Entrate
(Nome Cognome) X.xx digitalmente
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:
- art. 3, entità economica delle operazioni;
- art. 6, clausola di riservatezza;
[Soggetto richiedente] Agenzia delle Entrate
(Nome Cognome) (Nome Cognome)
X.xx digitalmente X.xx digitalmente