SCHEMA CONTRATTO
SCHEMA CONTRATTO
SP 37 FORLIMPOPOLI – PARA . COLLEGAMENTO TRA LA EX SS 310 "DEL BIDENTE" E LA SS 9 "XXXXXX" TRATTO PARA – DUE PALAZZI IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI, FORLI' E BERTINORO.
ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 72 "MONDA" E LA EX SS 310 "DEL BIDENTE"; MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI CRITICI DELLE STRADE PROVINCIALI SP 37 BIS "DIRAMAZIONE FRATTA" ED XX 000 "XXXXXXXXX"
XXXXXXXXX XX XXXXX'- XXXXXX Contratto di appalto relativo ai seguenti lavori: ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 72 "MONDA" E LA EX SS 310 "DEL BIDENTE"; MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI CRITICI DELLE STRADE PROVINCIALI SP 37 BIS "DIRAMAZIONE FRATTA" ED SP 100 "MAESTRINA" X.X.X. XXXXXXXXXXXX X.X.X. XXXXXXXXXXXX INDICE PREMESSA TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del contratto Articolo 2 Documenti contrattuali Articolo 3 Ammontare dell'appalto TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI | ||
Articolo | 4 | Esecuzione dei lavori |
Articolo | 5 | Termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori |
Articolo | 6 | Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione |
Articolo | 7 | Revisione dei prezzi – Adeguamento del corrispettivo |
Articolo | 8 | Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo |
Articolo | 9 | Regolare esecuzione – Gratuita manutenzione |
Articolo | 10 | Riserve e controversie |
Articolo | 11 | Risoluzione del contratto |
Articolo | 12 | Restituzione della cauzione provvisoria |
Articolo | 13 | Cessione del contratto e cessione dei crediti |
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI Articolo 14 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza Articolo 15 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti provinciali | |||
Articolo | 16 | Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie | |
Articolo | 17 | Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva | |
Articolo | 18 | Responsabilità verso terzi e assicurazione | |
Articolo | 19 | Subappalto | |
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI | |||
Articolo | 20 | Domicilio dell'impresa appaltatrice | |
Articolo | 21 | Richiamo alle norme legislative e regolamentari | |
Articolo | 22 | Registrazione fiscale | |
Articolo | 23 | Imposta di bollo | |
Articolo | 24 | Spese contrattuali | |
REP. N. XX/XX/20XX
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
***
CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 72 "MONDA" E LA EX SS 310 "DEL BIDENTE"; MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI CRITICI DELLE STRADE PROVINCIALI SP 37 BIS "DIRAMAZIONE FRATTA" ED SP 100 "MAESTRINA"
L’anno duemiladiciotto il giorno XXXX del mese di XXXXX, in Forlì, presso la Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.xxx Xxxxxxxx x. 0;
xx/xx/2018
Innanzi a me Dott. XXXXXXXXX, Segretario Generale, in qualità di Ufficiale Rogante dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Sono presenti i Signori:
- XXXXXX, nato a XXXXX (XX) il XX XXXXXXX 19XX, domiciliato per la carica in Xxxxx, X.xxx Xxxxxxxx x. 0, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, con sede in Xxxxx, X.xxx Xxxxxxxx x. 0, codice fiscale n. 80001550401, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti, in base alla legittimazione conferitagli dall’art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, dall’art. 35, comma 2, dello Statuto dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e dall’art. 65, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Sig. XXXXXXXXX nato a XXXXXXXXX (XX) il XX XXXXXXX
19XX, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto della Società XXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXX (XX), Xxx XXXXXXXXX, partita IVA n. XXXXXXXXX, indirizzo pec XXXXXXX nella sua qualità di XXXXXXXXX (se procuratore come da procura in data XX XXXXXXX 201X n. XXXXXXXXX xxx Xxxx. XXXXXXXXX, notaio in XXXXXXXXX)
Io, Segretario Generale rogante sono certo della identità personale e qualifica di detti comparenti, i quali, nel nome come sopra, mi chiedono di ricevere questo atto al quale
PREMETTONO
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti n. 1.555 in data 27/12/2017 prot. n. 32.647 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di in oggetto ciati per l’importo complessivo di Euro 239.500,00 di cui Euro 187.000,00 a base d’asta base d’asta, comprensivi di costi della manodopera individuati ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, (Euro 174.115,28 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 12.884,72 non soggetti a ribasso d’asta) ed Euro 52.500,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- che con la suddetta determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico
Infrastrutture e Trasporti si stabiliva, altresì, di appaltare i lavori in
argomento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da esperirsi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi di quanto previsto dell'articolo 97, comma 2 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- che la gara d'appalto si è articolata in n. XX sedute tenutesi in data XX XXXXX XXXX;
- che le risultanze della fase di ammissibilità dei concorrenti sono state confermate con provvedimento del Titolare di P.O. XXXXXXXXXXXXXX, Responsabile unico del procedimento n. XXX del XX XXXXXXXXX 000X, prot. n. XXXXX;-------------------------
- che in esito alla suddetta procedura di gara si è collocata al primo posto l'impresa XXXXXXX con sede legale a XXXXXXX (XX), Xxx XXXXXXXXXXX offrendo un ribasso pari al XX%, il tutto come emerge dal verbale di gara conservato in atti e dalla determinazione n. XX del XX XXXXXX XXXX, prot. n. XXXXX del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti di aggiudicazione ex articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- che l'aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a tutti i controinteressati tramite PEC con lettera prot. n. XXXXXX in data XX XXXXXXX XXXX;
- che il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il XX
XXXXXX XXXX e non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione.
- che sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste ai sensi dell'art. 29, comma 1 . del D.Lgs. 18 aperile 2016 n. 50
- che è stata acquisita la comunicazione antimafia ai sensi della vigente normativa;
oppure
- che il presente contratto, essendo di importo inferiore a Euro 150.000,00 non implica l’espletamento delle procedure antimafia e che comunque si prende atto che in relazione all'Impresa di cui trattasi non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale previsti dalla vigente normativa antimafia in base alla dichiarazione sottoscritta e rilasciata dalla stessa in sede di gara informale;
- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito per la suddetta impresa il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line attestante la regolarità della stessa in relazione ai versamenti ai fini INPS, INAIL e CASSA EDILE con validità sino al XXX XXXXXX XXXX;
qualora l’impresa rientri tra i soggetti tenuti alla comunicazione DPCM n. 187/1991
- che l’impresa XXXXX ha presentato la comunicazione sulla composizione societaria prevista dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- che il responsabile unico del procedimento (responsabile dei lavori),
Ing. XXXXXX, ha acquisito dalla suddetta impresa la documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale della stessa unitamente alla documentazione di cui all’articolo 90, comma 9, lettera b), del summenzionato decreto legislativo;
- che da quanto sopra acquisito emerge che il contratto collettivo di lavoro che l'impresa XXXXXXXXXXX applica ai lavoratori dipendenti è XXXXXXXXXXX;
- che il responsabile unico del procedimento e l'impresa XXXXXXXXX hanno concordemente dato atto con verbale in data XX XXXXXX XXXX, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
TUTTO CIÒ PREMESSO
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra l’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e l'impresa aggiudicataria, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula il presente contratto:
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La Provincia di Forlì-Cesena, denominata Provincia nel prosieguo del presente atto, rappresentata dall’Ing. XXXXXXX in esecuzione degli atti precedentemente citati ed in esito alla procedura negoziata esperita in data XX XXXX XXXX, assegna all'impresa XXXXXXXXXXXX con sede legale a XXXXXXXXXXXXX (XX), XXXXXXXXXXXX n.
XX, denominata Impresa appaltatrice nel prosieguo del presente atto, rappresentata dal Sig. XXXXXXX, l’appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto citata, e precisamente i lavori descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2 (due).
2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.
Articolo 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:
- capitolato speciale d’appalto a firma del progettista dei lavori;
- sottoelencati elaborati grafici e sottoelencate relazioni:
- Tavola 1 COROGRAFIA ;
– Tavola 2 PLANIMETRIA STATO ATTUALE ;
– Tavola 3 PLANIMETRIA STATO MODIFICATO;
– Tavola 4 PLANIMETRIA PARTICELLARE ;
– Tavola 5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI ;
- Relazione Generale ;
- computo metrico estimativo;
- elenco dei prezzi unitari offerti dall'Impresa appaltatrice in sede di gara;
- cronoprogramma;
- polizze di garanzia di cui ai successivi articoli XX e XX;
- capitolato generale delle opere pubbliche approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel capitolato speciale d'appalto;
- piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
qualora ci siano
- proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento presentate dall'Impresa appaltatrice ;
- piano operativo di sicurezza presentato, dall'Impresa appaltatrice e relativo alle proprie scelte autonome e alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il capitolato speciale d'appalto, il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari sono allegati al presente contratto. I restanti documenti elencati ai commi che precedono, seppur non materialmente allegati al presente contratto, sono pienamente conosciuti dalle parti, vengono dalle stesse sottoscritti e conservati in atti.
Articolo 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L’importo contrattuale ammonta a Euro XXXXXXX (Euro
XXXXXX) al netto dell’I.V.A. di cui Euro XXXXXXXXXXX per lavori, Euro XXXXX per manodopera determinata sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Euro 7.500,00 per oneri relativi agli adempimenti connessi alle misure di sicurezza e Euro 5.384,72 per lavori in economia.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera eeeee) e lettera ddddd), del
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il presente contratto è stipulato in parte a corpo ed in parte a misura. Per la parte di lavori a corpo l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito e alla quantità di detti lavori, per la parte di lavori a misura i prezzi unitari offerti dall'Impresa appaltatrice in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 4 – ESECUZIONE DEI LAVORI
1. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto approvato e pertanto l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a compiere i lavori in argomento secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e negli altri elaborati progettuali con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.
2. La Provincia, come sopra rappresentata, dà atto di avere assolto agli adempimenti previsti dall’articolo 91 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare si obbliga a rispettare il piano per le misure di sicurezza dei lavoratori e di coordinamento redatto ai sensi dell’articolo 100 del summenzionato decreto legislativo. Secondo quanto previsto dall’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa
appaltatrice può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori
proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento. Le eventuali integrazioni accolte non danno diritto ad alcuna modifica od adeguamento dei prezzi contrattuali.
3. L'Impresa appaltatrice si obbliga a fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti ai piani di sicurezza ogni qual volta mutino le condizioni del cantiere od i processi lavorativi utilizzati.
Articolo 5 – TERMINI PER L'INIZIO E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. I lavori devono essere consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del presente contratto.
In caso di consegna nelle more della stipula
1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 i lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del presente contratto come da verbale di consegna in data XX XXXXXXXXXX XXXX.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.
3. I lavori possono essere sospesi nei casi previsti dall'articolo 107, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
Articolo 6 – PENALI IN CASO DI RITARDO – PREMIO DI
ACCELERAZIONE
1. L'Impresa appaltatrice, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve sottostare ad una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
2. L’importo massimo della penale non può essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la Provincia, di risolvere il contratto.
Articolo 7 – REVISIONE DEI PREZZI – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1.664, primo comma, del Codice Civile.
Articolo 8 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO
1. All’Impresa appaltatrice è dovuta, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, un’anticipazione nella misura del 20% dell’importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto, previa presentazione di apposita garanzia.
2. L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri di sicurezza raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma seguente, un importo non inferiore al 50% dell’importo contrattuale al I° S.A.L., un importo non inferiore
al 90% dell’importo contrattuale al II° S.A.L.. Il pagamento sarà
effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento da emettersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni S.A.L..
3. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 sull’importo da liquidare è operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale.
4. Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell’articolo 103, commi 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in conformità allo schema tipo 1.4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per gli inadempimenti dell'Impresa appaltatrice in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi alla stessa od ai subappaltatori.
6. I pagamenti verranno effettuati dalla Provincia previa presentazione di apposite fatture in formato elettronico.
7. L'Impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad
assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i
corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L’impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla Provincia eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all’articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
8. I codici da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto sono: C.I.G. (Codice Identificativo Gara) XXXXXXXXX,
C.U.P. (Codice Unico di Progetto) XXXXXXXXXXXXX.
9. Le fatture devono essere intestate nel seguente modo: Provincia di Forlì-Cesena, C.F. 80001550401, Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti, Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxx (XX) - XX e devono riportare l’indicazione dei seguenti elementi:
- il Codice Univoco Ufficio della Provincia di Forlì-Cesena: UF4BWM;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ed il C.U.P. (Codice Unico di Progetto);
- il conto corrente dedicato e codice IBAN completo;
- gli estremi del contratto d’appalto;
- la dicitura: scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).
10. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo dei certificati di pagamento è operata la trattenuta necessaria per recuperare gradualmente la stessa secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.
Articolo 9 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO –
GRATUITA MANUTENZIONE
1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 102, comma 8 e dall'art. 216, comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ed è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Provincia; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1.669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
Articolo 10 – RISERVE E CONTROVERSIE
1. Qualora sorgessero contestazioni fra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il responsabile del procedimento promuoverà l’accordo bonario nei casi previsti dall’articolo 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. In ogni caso è possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. Nell’ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui
sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Forlì.
4. Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ai sensi dell' art. 216 comma 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Articolo 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo restando il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la Provincia si riserva l’espressa facoltà di risolvere il contratto nei casi e nei modi previsti dall'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in genere in tutti i casi previsti dagli articoli 11 e 29 del capitolato speciale d'appalto nonché in caso di proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili.
3. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
4. L'impresa appaltatrice, i subappaltatori ed i subcontraenti qualora
abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura di Forlì-Cesena.
Articolo 12 – RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
1. La Provincia restituisce all'Impresa appaltatrice la cauzione provvisoria presentata in sede di gara secondo quanto previsto dall’articolo 93, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Articolo 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del presente contratto di appalto ai sensi di quanto disposto dall’articolo 105, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. E’ ammessa la cessione del corrispettivo d’appalto nel rispetto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 .
3. Nell'ipotesi di cessione del corrispettivo dell'appalto i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il C.I.G. (codice identificativo gara) e
C.U.P. (codice unico di progetto) e ad anticipare i pagamenti all’Impresa appaltatrice mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. I conseguenti movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti tra la Provincia ed il cessionario sono, quindi, sottoposti alla disciplina di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici a trasmettere alla Provincia, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Il pagamento degli stati di avanzamento è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa appaltatrice e dei subappaltatori.
2. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo:
a) a dimostrare a qualsiasi richiesta della Provincia, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;
b) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per
la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa appaltatrice si
obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'impresa appaltatrice si obbliga al rigoroso rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.
3. L'Impresa appaltatrice è responsabile nel rapporto intercorrente con la Provincia e per essa con il Dirigente stipulante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Articolo 15 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI
1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del
presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4.780/14 del 21/1/2014.
2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto.
3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni.
Articolo 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
1. Le Parti danno atto che è stata acquisita la certificazione rilasciata da XXXXXXXXX in data XXXXXXXXX, protocollo n. XXXXXXXXX, dalla quale risulta l'ottemperanza dell'Impresa appaltatrice alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Articolo 17 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI
CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale , salva comunque la risarcibilità del maggior danno, presenta la garanzia fideiussoria n. XXXXXXX rilasciata da XXXXXXX in data XX XXXXX XXXX dell’importo di Euro XXXXXXX (Euro XXXXXXX) pari al XX% dell’importo contrattuale dei lavori.
In caso di riduzione della polizza
2. L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del xx% essendo l'Impresa appaltatrice in possesso della certificazione xxxxxxx.
oppure
2. L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto rientrando l'Impresa appaltatrice nella categoria delle micro imprese oppure piccole imprese oppure medie imprese.
3. Tale garanzia fideiussoria viene prestata in conformità a quanto disposto dall’articolo 103, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dallo schema tipo 1.2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 e verrà svincolata ai sensi di legge.
4. L'Impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.
Articolo 18 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E
ASSICURAZIONE
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , l’Impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.
2. A tale scopo l'Impresa appaltatrice ha stipulato la polizza assicurativa
n. XXXXXXX xxxxxxxxxx xx XXXXXXXXXXXXXXX in data XX XXXXXX XXXX. Tale polizza, conforme allo schema tipo 2.3. del Decreto Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123, copre i danni di esecuzione e responsabilità civile terzi con i massimali previsti dal capitolato speciale d'appalto.
Articolo 19 – SUBAPPALTO
Nel caso in cui non siano state indicate in sede di offerta lavorazioni da subappaltare
1. Si dà atto che in sede di offerta l'Impresa appaltatrice non ha indicato alcuna lavorazione da subappaltare; il subappalto non è pertanto ammesso.
Nel caso in cui siano state indicate in sede di offerta lavorazioni da subappaltare
1. Sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa appaltatrice in sede di offerta è ammesso il subappalto, nel limite del 30 dell'importo contrattuale, delle seguenti lavorazioni: XXXXXXXXXXXXXXXX a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In caso di
inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, la Provincia
potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto d’appalto ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l’azione di risarcimento di ulteriori danni.
Nel caso in cui sia stata indicata in gara la terna dei subappaltatori occorre inserire il seguente periodo
I subappaltatori che eseguiranno una o più attività di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 devono essere designati nell'ambito della/e terna/e indicata/e in sede di gara.
2. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
3. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.
4. Le Provincia procederà direttamente alla corresponsione dell’importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Nei casi diversi di cui al precedente comma 4 la Provincia procederà
al pagamento dell’Impresa appaltatrice la quale dovrà trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di comunicare alla Provincia, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura.
7. La Provincia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, così come definita dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.
556 del 31 maggio 2017, sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20 – DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE
1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio presso XXXXXXX, Xxx XXXXXXXXX.
Articolo 21 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI
1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, si riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi:
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
- Linee guida A.N.A.C.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 216 e dall'art. 217, comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed, in subordine, alle disposizioni del Codice Civile.
Articolo 22 – REGISTRAZIONE FISCALE
1. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, essendo le prestazioni in esso contenute soggette ad I.V.A. mediante modalità telematica.
Articolo 23 – IMPOSTA DI BOLLO
1. L’imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002 n. 97/E, calcolata sul presente contratto, sui suoi allegati, sulla sua copia conforme e sul cronoprogramma ammonta a Euro XXXXXXX (Euro XXXXXXX).
2. La stessa imposta di bollo viene assolta in modalità telematica
mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art. 1, comma 1- bis. 1. 4) della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 come
modificata dal D.M. 22 febbraio 2007. Sugli allegati l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, come da autorizzazione del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – D.R.E. Sezione Staccata di Forlì, prot. n.18.234/1999 del 29 novembre 1999.
Articolo 24 – SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese del presente contratto (bolli, diritti di segreteria, imposta di registrazione ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, vengono assunte dall'Impresa appaltatrice che, per lo scopo, ha effettuato presso la Tesoreria della Provincia, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, filiale di Xxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 il versamento, in data XXXXXX, di Euro XXXXXXX (Euro XXXX) di cui Euro XXXX per diritti di segreteria, Euro XXXXX per bolli ed Euro XXX per imposta di registro, ed Euro XXXXX per XXXXXXX.
2. Si allegano al presente contratto:
1) copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del capitolato speciale d'appalto;
2) offerta economica dell'impresa appaltatrice in copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che costituisce l'elenco prezzi unitari);
3) copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del computo metrico estimativo.
E richiesto, io Segretario Generale dell’Amministrazione Provinciale di
Forlì-Cesena, ho ricevuto questo atto in formato elettronico, ne ho dato lettura ai comparenti, con esclusione dei documenti che ne costituiscono parte integrante per avermi gli stessi dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza, i quali interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro comune volontà, lo accettano, lo approvano e con me lo sottoscrivono.
IL DIRIGENTE
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA XXXXXXXX
(Sig. xxxxxxxxxxxxxxx)
I suddetti comparenti appongono le proprie firma digitali su ciascun file componente il contratto informatico che non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
La firma digitale dell'Ing. xxxxxxxxxxx, nato a xxxxx il xx xxxxxxx xxxx è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né scaduto.
La firma digitale del Sig. xxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxx il xx xxxxxxxxx xxxx è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da XXXXXXXXXXXX S.p.a. iscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né scaduto.
In seguito alla verifica della firma e del certificato dei comparenti io
Segretario Generale appongo la mia firma digitale al presente atto
pubblico mediante strumento di firma rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da Digit PA il cui certificato di firma non è scaduto né revocato.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(Dott. xxxxxxxxxxxxx)