AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO RESIDENTI A CARIGNANO CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DEL TERRITORIO CARIGNANESE MEDIANTE LA CONDUZIONE DEI SCUOLABUS DI PROPRIETA’...
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO RESIDENTI A CARIGNANO CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DEL TERRITORIO CARIGNANESE MEDIANTE LA CONDUZIONE DEI SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSI IN COMODATO D’USO - CIG 90292916A5
DURATA: 3 ANNI SCOLASTICI (2022/2023 – 2023/2024 – 2024-25), CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO (2025/2026).
CAPITOLATO D’APPALTO
TITOLO 1 – Norme comuni 4
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 – Durata dell’appalto 4
Art. 3 – Normativa di riferimento 5
Art. 4 – Modalità di affidamento 5
Art. 5 – Corrispettivo e importo dell’appalto 6
Art. 6 – Indicazioni comuni per l’espletamento del servizio 6
Art. 7 – Personale – osservanza delle condizioni di lavoro 9
Art. 8 – Obblighi della ditta appaltatrice 11
Art. 9 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 12
Art. 10 –Modifiche all’organizzazione del servizio 13
Art. 11 –Interruzione del servizio e modifiche del programma di esercizio per eventi straordinari ed imprevedibili 13
Art. 12 – Sospensione del servizio e scioperi 14
Art. 13 – Oneri generali a carico dell’appaltatore 14
Art. 14 – Sistema di monitoraggio e rendicontazione annuale 16
Art. 15 – Verifica della soddisfazione dell’utente 16
TITOLO II – Esecuzione del servizio
Art. 16 – Modalità di esecuzione del servizio 16
Art. 17 – Scioperi o assemblee del personale docente 17
Art. 18 – Funzioni del conducente e prescrizioni 17
Art. 19 –Vigilanza sugli automezzi 18
Art. 20 – Uscite didattiche extra 18
Art. 21 – Comunicazioni con l’ufficio istruzione comunale 19
TITOLO III – Redazione piano di trasporto
Art. 22 – Modalità definizione piano di trasporto 19
Art. 23 – Itinerari 20
TITOLO IV – Mezzi utilizzati per il servizio trasporti scolastici
Art. 24 – Autoveicolo per l’espletamento dei servizi 20
Art. 25 – Oneri specifici a carico dell’Amministrazione appaltante per il servizio di trasporto 21
Art. 26 – Oneri specifici a carico dell’appaltatore per il servizio 21
Art. 27 – Utilizzo di autoveicoli per l’espletamento dei servizi in caso di necessità per indisponibilità dei veicoli concessi in comodato 22
TITOLO IV – Norme Finali
Art. 28 – cessione del contratto, cessione del credito e subappalto 23
Art. 29 – Oneri a carico del Comune – Corrispettivi – Fatturazioni – Pagamenti 24
Art. 30 – Revisione dei prezzi 24
Art. 31 – Clausola sociale 25
Art. 32 – Tariffe 25
Art. 33 – Assicurazioni – Obblighi e responsabilità dell’appaltatore – Xxxxx a persone e cose 25
Art. 34 – Controlli e ispezioni 27
Art. 35 – Penalità 27
Art. 36 – Procedura per l’applicazione delle penalità 29
Art. 37 – Ipotesi di risoluzione del contratto 29
Art. 38 – Recesso unilaterale da parte dell’Amministrazione Comunale 30
Art. 39 – Recesso unilaterale da parte dell’impresa 30
Art. 40 – Morte del gestore – Fallimento o amministrazione controllata 31
Art. 41 – Direzione ed esecuzione del contratto 31
Art. 42 – Cauzione definitiva… 31
Art. 43 – Spese, imposte e tasse 32
Art. 44 – Trattamento dei dati 32
Art. 45 – Controversie – Foro competente 32
Art. 46 – Clausole finali 33
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TITOLO I- NORME COMUNI
PRINCIPI GENERALI
Le modalità di erogazione dei servizi richiesti dal presente capitolato sono ispirate alle esigenze sociali, alla tutela della salute, dell'ambiente, ed alla promozione dello sviluppo sostenibile. In particolare, il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all’effettiva attuazione del Diritto allo Studio, allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Nell'ambito del presente Capitolato, il Servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti nelle frazioni e cascine dislocate nel territorio di Carignano, che devono raggiungere la scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Carignano, negli orari stabiliti, per frequentare le lezioni, e percorso di ritorno, da eseguirsi secondo i modi previste dal presente articolato. Il servizio si coordina con il calendario scolastico emanato dal Sovrintendente Scolastico Regionale per il Piemonte , che fissa annualmente i giorni di lezione degli istituti scolastici interessati.
Il servizio in oggetto riguarda, principalmente, l’impiego di manodopera per lo svolgimento del servizio dei trasporti scolastici, che dovrà svolgersi principalmente attraverso la conduzione dei mezzi di proprietà comunale, che saranno concessi in comodato d’uso alla ditta aggiudicataria. Indicativamente si stimano
36.000 km da percorrere complessivamente durante l’ anno scolastico, distribuiti su due linee di viaggio.
L’appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, per l’esecuzione dei servizi, che dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia ed al prezzo pattuito con il presente appalto.
L’esercizio del servizio e l’adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Amministrazione Comunale e della Ditta appaltatrice saranno regolati mediante Contratto di servizio nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.
Le modalità di espletamento della gara sono indicate nel Disciplinare di gara.
I servizi di cui sopra sono finalizzati a promuovere il diritto allo studio, in conformità alla L.R. 28/2007, e si configurano, pertanto, come servizi di pubblico interesse destinati esclusivamente agli aventi diritto.
Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto disposto dal presente capitolato.
In particolare si richiamano le seguenti disposizioni legislative:
- artt. 1681 e 1682 del Codice Civile;
- D. Lgs. 22/12/2000 n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e attuazione)
D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- legge 218 del 1/8/2003 (disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- D.M. 18.4.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus), integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010
- D.M. 31.1.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 del 11.3.1997.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha durata di 3 anni scolastici (2022/2023 -2023/2024-2024/2025).
Gli effetti del presente contratto decorrono tra le parti a far data dal primo giorno di inizio lezioni dell’anno scolastico 2022/23 (fatto salvo il periodo che precede necessario per la predisposizione del piano di percorso e la messa a punto dei mezzi) fino alla conclusione dell’ a.s. 2024/25, come da calendario ministeriale. E' fatta salva la risoluzione anticipata per gravi, ripetute e rilevate inadempienze contrattuali, per sopravvenute e motivate esigenze di pubblico interesse.
E’ facoltà della stazione appaltante autorizzare, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i., l’esecuzione anticipata della prestazione. L’aggiudicatario dovrà iniziare il servizio nel termine indicato dalla stazione appaltante, anche eventualmente in pendenza di contratto.
La stazione appaltante si riserva di modificare la data d’inizio del servizio, senza che ciò dia diritto all’impresa appaltatrice di richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata attivazione del servizio.
L’amministrazione comunale si riserva, inoltre, l’opzione del rinnovo per un ulteriore anno scolastico, con conseguente scadenza del contratto a conclusione dell’anno scolastico 2025/2026.
L’amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà, con preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta) antecedenti la scadenza, di richiedere alla ditta appaltatrice una proroga temporanea del contratto, della durata massima fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza di riferimento, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo servizio.
La proroga, alternativa al rinnovo, dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi previsti in sede di gara, salva l’eventuale revisione prezzi di cui al successivo art. 30. La Ditta è obbligata ad accettare la proroga.
Alla scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.
ART. 3 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO
Qualora, nel corso di validità del contratto, dovesse verificarsi la necessità di estendere il servizio di trasporto scolastico ad altre tipologie di servizio trasporto alunni (es. gite didattiche, attività educative, culturali e sportive, anche durante lo svolgimento dei centri estivi), nell’ambito di una distanza massima di 30 km dal luogo di partenza, sarà possibile procedere all’estensione del servizio in oggetto, previa presentazione di preventivo concordato tra le parti, che dovrà essere elaborato dall’aggiudicataria con l’applicazione dei criteri utilizzati per la formulazione del prezzo offerto in gara. Dovranno quindi essere applicati i costi orari offerti in gara. Al contratto si potrà applicare quant’altro previsto a norma di legge dagli altri commi dello stesso art. 106 del D.lgs. 50/2016 citato intitolato “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”.
ART. 4 – M0ODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Il servizio in oggetto rientra tra i servizi ordinari (CODIFICA CPV principale 60130000-8) e pertanto ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il servizio viene affidato mediante procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2015.
Per la valutazione dell’offerta verrà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; all’offerta tecnica potranno essere assegnati complessivamente 70 punti massimi, all’offerta economica 30 punti massimi.
La scelta dei criteri di valutazione – e relativa ponderazione – è tesa a garantire l’individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo ed un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici ai sensi della normativa vigente.
ART. 5 – CORRISPETTIVO E IMPORTO DELL’APPALTO
Per l’espletamento del servizio trasporto scolastico il Comune di Carignano pone a base di gara l’importo totale pari ad € 145.463,70, esclusa IVA10%. L’importo del corrispettivo si intende riferito ai 3 anni di contratto, comprensivo di tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione del servizio, nessuna eccettuata o esclusa. E’ prevista una eventuale proroga di anni uno, alle medesime condizioni. La Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto al comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione del servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre all’aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicataria non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio dell’Ente. I relativi costi saranno imputati alle disponibilità del bilancio dell’esercizio di competenza. L'eventuale rideterminazione dei corrispettivi dovrà comunque uniformarsi a criteri di economicità ed efficacia, garantendo nel contempo adeguati standard qualitativi e di trasparenza. Il Comune procederà a verifiche complessive sull'andamento dei servizi affidati, sia dopo il primo anno di gestione sia successivamente, finalizzate ad individuare eventuali necessità di modifica del contenuto del contratto, necessarie al mantenimento della convenienza economica per le parti in ragione della variazione della quantità dei servizi erogati, del costo dei fattori produttivi e dell'innovazione tecnologica. Il Comune di Carignano per i viaggi scolastici occasionali di cui all’art. 3 provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa solo a servizio richiesto
Per l’espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato, nient’altro è dovuto dall’Amministrazione Comunale alla ditta affidataria oltre a quanto previsto nel capitolato stesso.
La ditta è tenuta al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato specificatamente nel presente Capitolato, senza che ciò implichi revisione del corrispettivo dovuto.
ART. 6 – INDICAZIONI COMUNI PER L’ESPETAMENTO DEL SERVIZIO ED EMERGENZA DA COVID 19
Il servizio di trasporto scolastico in oggetto consiste nella conduzione dei scuolabus comunali per il trasporto, nei giorni previsti dal calendario scolastico, dai punti di raccolta definiti dall’ ufficio istruzione comunale alla scuola e, viceversa, per il rientro a casa, dalla scuola ai punti di fermata. E’ possibile il trasporto scolastico di alunni diversamente abili, che non necessitino di mezzi di trasporto speciali. In questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito l’accesso dell’accompagnatore al mezzo di trasporto, preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale.
Il servizio ha il fine di rendere effettivo il diritto allo studio, ed è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Carignano. Esso è erogato, prioritariamente, agli alunni residenti nelle frazioni e cascine del territorio carignanese che frequentano l’Istituto Comprensivo di Carignano.
Per gli alunni non residenti nel Comune di Carignano l’accesso al servizio è concesso, su indicazione dell’Amministrazione comunale, solo dopo aver esaurito le richieste dei residenti e purchè ciò non muti l'organizzazione di mezzi e personale già predisposta. L'accoglimento di tale richiesta non comporta garanzia del servizio per l'anno scolastico successivo.
Il servizio ha inizio con l'avvio di ciascun anno scolastico e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico. Non viene effettuato durante lo svolgimento degli esami di fine anno.
Il servizio può essere sospeso in caso d'interruzione dell'attività scolastica od adattato in caso di modifiche dell'orario di entrata o uscita dovute a scioperi o iniziative sindacali del personale insegnante o ausiliario, oppure di altre cause non dipendenti da decisioni del Comune.
Le fermate per la salita e discesa sono individuate in punti idonei per la sicurezza degli utenti e sul lato destro della carreggiata secondo il senso di marcia, sulla base delle esigenze riscontrate, purché compatibili con la razionale organizzazione del servizio.
Non sono consentite fermate non rispondenti ai requisiti di sicurezza fissati per normativa di legge per il trasporto pubblico locale, oppure in strade che non consentono il transito, l'ingresso o l'uscita dei bus in condizioni di sicurezza, o in strade chiuse private.
I percorsi, le fermate e gli orari del servizio sono definiti sulla base dei seguenti elementi:
1. Richieste pervenute dagli aventi diritto;
2. Orari delle attività didattiche delle scuole;
3. Fermate già esistenti risultate idonee;
4. Idoneità della strada all’effettuazione dei percorsi e delle fermate.
Il servizio dovrà essere organizzato dalla ditta aggiudicataria in collaborazione con il Servizio Istruzione del Comune di Carignano, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione prima dell’inizio dell'orario scolastico ed alla fine della lezione devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta aggiudicataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nella scuola interessata al servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico. La ditta aggiudicataria, in base alle richieste di fruizione dell'utenza e alla diversa articolazione dell'attività scolastica, così come comunicato dall’Ufficio Istruzione del Comune di Carignano, definirà, dopo una verifica nella fase iniziale del servizio, gli itinerari delle linee di percorrenza da seguire, indicando località, scuola interessata, fermate e punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.
La ditta aggiudicataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del piano di trasporto alunni. Il piano di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati ed il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili ed in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.
Possono essere oggetto di variazione anche gli orari di entrata e uscita dalla scuola a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola oltre circostanze che sono preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante. Trattandosi di un servizio di trasporto alunni la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine il Servizio Istruzione all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di Carignano declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.
In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione, o in ogni altro caso di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che dovranno comunque essere autorizzate dalla Stazione Appaltante, per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti alla Stazione Appaltante ed alle Scuole interessate.
Il servizio di trasporto scolastico potrà subire interruzioni solo in casi di forza maggiore. In tali evenienze è a carico dell’appaltatore la messa a disposizione dei mezzi e personale necessari per far fronte nel più breve termine possibile alle modifiche necessarie al numero mezzi, loro capienza, modifiche di itinerari, fermate e orari in accordo con l’Amministrazione comunale.
Gli orari di entrata ed uscita serviti giornalmente sono individuati sulla base delle determinazioni delle Istituzioni scolastiche e salvo successiva verifica degli effettivi utenti iscritti, con riferimento agli orari definitivi di ingresso ed uscita comunicati dalla scuola interessata. Nel caso in cui la scuola non dovesse comunicare gli orari definitivi in tempo utile per la programmazione dei percorsi, questi saranno definiti riferendosi all’orario provvisorio in vigore o agli orari del precedente anno scolastico. Eventuali variazioni saranno adottate compatibilmente con la possibilità di soddisfare le esigenze di efficienza del servizio e con i
tempi necessari per la loro progettazione ed attivazione. E’ prevista l’estensione del servizio anche ad altri studenti, su richiesta dell’Amministrazione Comunale e solo in caso di disponibilità residua di posti.
Il servizio non prevede la sosta di attesa alle fermate. L’autista dovrà comportarsi scrupolosamente, assistendo gli utenti durante le fasi di salita e discesa dal mezzo, controllando che gli alunni rispettino le disposizioni normative, anche quelle, fino a che saranno in vigore, definite dalla legge per la prevenzione da contagio da COVID-19. In tal caso, si la ditta aggiudicataria dovrà considerare l’eventualità di dare la propria disponibilità ad aumentare il numero di corse giornaliere qualora gli alunni dovessero entrare ed uscire in modo scaglionato a scuola, in base alle linee guida che saranno in vigore per l’emergenza da COVID-19.
Il Servizio Istruzione del Comune di Carignano, sulla base delle iscrizioni definitive e degli orari di funzionamento delle scuole, definirà con la ditta appaltatrice i percorsi A/R dei mezzi, i punti di raccolta degli studenti e gli orari delle fermate secondo i principi di maggiore funzionalità e razionalità del servizio e le eventuali modifiche in ottemperanza alle disposizioni legislative.
L’impresa Aggiudicataria dovrà provvedere per ogni alunno/a che utilizza il servizio di trasporto un apposito tesserino di riconoscimento che consegnerà allo studente nel momento in cui questi effettuerà il primo viaggio.
Poiché gli itinerari, le località, le fermate, gli orari, i punti di raccolta e il numero degli utenti potranno essere modificati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere in aumento o in diminuzione rimanendo a carico dell’Appaltatore gli oneri di adeguamento del servizio.
Il programma del percorso prevede l’utilizzo di n. 2 pullman, concessi in comodato d’uso dal Comune di Carignano, che, in relazione ai numeri degli alunni che usufruiscono di norma del servizio in oggetto, garantiscono, in base alla capienza, il distanziamento sociale che deve essere rispettato secondo la normativa prevista per l’Emergenza da Covid-19.
La ditta potrà utilizzare più pullman per garantire il servizio trasporto scolastico a perfetta regola d’arte e secondo la normativa vigente in caso di disposizioni specifiche emanate per fronteggiare l’epidemia da COVID -19, durante il periodo di contratto stesso.
Servizi compresi.
Rientrano nell’oggetto dell’appalto, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione comunale, anche:
- la disponibilità dei mezzi di riserva necessari a garantire l’esecuzione del servizio, nel caso di guasto del mezzo comunale principale;
- la disponibilità di un deposito mezzi a distanza adeguata a garantire il pronto intervento del mezzo di riserva in caso di guasto del mezzo principale durante l’esecuzione del servizio;
- la messa a disposizione di un recapito telefonico presidiato durante tutto il periodo di esecuzione del servizio quale servizio di reperibilità per le eventuali comunicazioni urgenti;
- le spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi;
- rapporti periodici sulle percentuali di utilizzazione del servizio da parte degli iscritti;
- gli oneri di carattere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativi ai propri dipendenti;
- gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa dei mezzi, per infortunio e danni verso i terzi;
- dotazione di tesserino di riconoscimento per ogni alunno trasportato;
- tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge nonché tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto d’appalto.
Sopralluogo
Al fine di poter meglio valutare le condizioni di appalto, è obbligo della ditta effettuare sopralluogo preventivo. Di detto sopralluogo verrà redatto apposito verbale, di cui alla documentazione allegata alla gara in questione (allegato A). Il sopralluogo si intende obbligatorio , affinchè la Ditta concorrente possa
prendere visione delle condizioni locali nonché di tutte le condizioni generali e particolari, dei mezzi di proprietà comunale, accettandone le condizioni e lo stato di fatto, dei percorsi su cui dovrà essere effettuato il servizio di trasporto alunni, nonché delle strade da percorrere giornalmente, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire nella esecuzione del servizio; nel caso in cui il predetto sopralluogo non venga effettuato la Ditta concorrente sarà esclusa dalla gara.
ART. 7 - PERSONALE ED OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
La ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
1. al servizio pubblico dovranno adibirsi esclusivamente i conducenti riconosciuti idonei dall’Ispettorato Compartimentale ed in regola con le norme del contratto di lavoro di categoria e le norme antinfortunistiche;
2. all’interno degli automezzi, se non espressamente già indicato, dovrà essere reso visibile il numero massimo di posti stabiliti dalla licenza di circolazione e non dovrà tollerarsi un carico superiore al massimo fissato dalla licenza sopra menzionata;
3. i mezzi messi a disposizione, in caso di necessità, dalla Ditta aggiudicataria, dovranno essere inoltre idonei al servizio oggetto dell’appalto e dotati di cinture di sicurezza;
4. è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di provvedere, oltre che all’assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, anche all’estensione dei massimali assicurativi obbligatori;
5. è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico e a tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza;
6. la velocità non deve superare quella consentita dalle disposizioni di massima impartite dal Ministero dei Trasporti, al fine di garantire la sicurezza del servizio e l’incolumità pubblica, rispondendo, nel contempo, alle esigenze del traffico;
7. nell’espletamento del servizio è fatto assoluto divieto di trasportare persone estranee sugli automezzi adibiti al servizio trasporto alunni, se non formalmente autorizzati dall’amministrazione aggiudicatrice;
8. sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri (es. Assicurazioni), relativi all’organizzazione e gestione del servizio, quali quelli per gli automezzi, i carburanti, i lubrificanti, il personale e tutto quanto occorre per il regolare svolgimento del trasporto con automezzi efficienti e puliti garantendo l’osservanza scrupolosa degli orari stabiliti (inizio itinerario, arrivo alle fermate e al plesso scolastico) al fine di evitare ritardi e disagi all’utenza.
In particolare il personale dovrà:
- essere idoneo alle funzioni richieste dal servizio, ed in perfetto stato fisico e psichico.
- portare in modo visibile un cartellino di riconoscimento riportante il nome e il cognome del singolo addetto e la denominazione dell’Impresa Affidataria
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino, attenendosi ad un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti;
- essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l’abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, nonché per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell’autista con la ditta o con il Comune. Si comunica, fin da ora, che in ogni caso, qualora si
verifichi un presunto ritardo sul ritiro degli alunni, l’appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all’ufficio istruzione comunale, al fine di poter essere in condizioni di avvisare le famiglie dei minori.
- attenersi ad un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti;
- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (opzioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del mezzo);
- non consentire la salita sul mezzo di persone estranee al servizio, fatta eccezione per l’eventuale personale addetto all’accompagnamento o altro personale autorizzato dall’Amministrazione Comunale;
- non consentire la salita sul mezzo di un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione;
- non deviare dai percorsi concordati;
- non effettuare fermate non previste;
- mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l’obbligo di riferire all’ufficio comunale;
- sorvegliare e non consentire che sui veicoli si fumi;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e rispettare gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.
Nel caso di assenza (per malattia, ferie, dimissioni ecc) del personale normalmente adibito al servizio, il personale individuato in sostituzione, oltre a possedere i medesimi requisiti di cui al presente articolo, dovrà essere reso accuratamente edotto sugli itinerari, fermate e orari a cura dell’appaltatore.
L’appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
La ditta appaltatrice dovrà individuare e nominare un referente il Responsabile del servizio, del quale dovrà comunicare al competente ufficio comunale il nominativo ed il recapito telefonico.
L’appaltatore, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto si impegna a fornire al Comune l’elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) ai sensi del D. Lgs. N. 285/92, e s.m.i. La ditta si impegna, inoltre, a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa, entro 10 giorni.
Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva, inoltre, il diritto di richiedere alla Ditta appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le Parti.
In caso di comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o legati al servizio) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o adozione di comportamento non confacente alle
esigenze del servizio, l’Amministrazione potrà applicare la sanzione pecuniaria prevista al successivo art. 35, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti;
La ditta appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell’Amministrazione in qualità di ente appaltante.
La ditta appaltatrice dovrà rispettare, per il personale dipendente, tutte le disposizioni in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni ecc. In base a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto e dalle leggi vigenti in materia, nell’esecuzione dell’appalto dovrà, inoltre, osservare tutte le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro infortuni, previdenze varie; dovrà attuare, inoltre, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolge l’appalto, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni o da altro contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni introdotte dal D.L. 17/3/2017 n. 25, in materia di responsabilità solidale negli appalti, il Comune di Carignano si riserva ogni opportuna azione di verifica e controllo della regolarità, negli adempimenti relativi alla retribuzione del personale, da parte dell’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 25-bis, del DPR 14/11/2002, n. 313, aggiunto all’art. 2 del D.Lgs. 39/2014, considerato che i servizi oggetto del presente capitolato comportano contatti diretti e regolari con i minori, la Ditta appaltatrice – in quanto datore di lavoro – ha l’obbligo di accertare che il personale addetto non abbia subito condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.
ART. 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE
Fermo restando che l’Istituto Scolastico di frequenza da parte degli utenti sovrintende alla custodia e vigilanza degli alunni dall'ingresso nel plesso scolastico (inteso come ingresso nel cancello esterno della scuola) fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino all'uscita da detto cancello, l’Impresa Aggiudicataria risponde dell'incolumità personale dei minori dall'inizio al termine del trasporto, vale a dire dalla salita sul mezzo nel punto di raccolta programmato sino alla sede del plesso scolastico, e viceversa al ritorno. Non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili agli alunni stessi, alle famiglie o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili all'attività di trasporto. Ai genitori, o comunque a chi esercita la potestà sul minore, compete la custodia e vigilanza sullo stesso nelle fasi precedenti e successive all'inizio e termine del servizio di trasporto.
In modo semplificativo ma non esaustivo, la ditta aggiudicataria dovrà:
- assicurare l’immediata sostituzione del personale, assente per qualsiasi motivazione, con personale avente idonei requisiti, costituiti da apposita certificazione attestante la sana costituzione fisica e psichica. Ove la Ditta non provvedesse l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le penali e le sanzioni più gravi previsti dal capitolato, di cui all’art. 35.
- Osservare tutte le norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Lgs 9/4/2008 n.81 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 del medesimo decreto, anche tramite l’esplicita accettazione ed osservanza delle prescrizioni di sicurezza in esso contenute;
- Sostituire, anche su segnalazione motivata del Responsabile del Servizio Istruzione del Comune di Carignano, l’autista per inadeguato comportamento verso i minori trasportati e per atteggiamenti litigiosi;
- Manlevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da tersi, assumendo in proprio l’eventuale lite;
- Svolgere con i scuolabus (o, in caso di necessità, con mezzi sostitutivi messi a disposizione dalla Ditta stessa) eventuali servizi aggiuntivi su richiesta dell’Amministrazione Comunale, di cui al precedente art. 3, alle stesse condizioni previste dal presente Capitolato e secondo modalità che verranno di volta in volta concordate;
- Rispettare gli accordi in materia di salvaguardia occupazionale.
- il ricovero dei mezzi in siti che garantiscono un adeguato riparo dalle condizioni esterne atmosferiche (riparo almeno su tre lati) e da eventuali atti vandalici; il Comune, tuttavia, si riserva di apportare modifiche inerenti il sito di ricovero dichiarato dall’appaltatore qualora si rendesse disponibile un diverso sito comunale ritenuto più idoneo rispetto quello stesso segnalato dall’appaltatore in sede di gara;
- provvedere periodicamente alla pulizia dello scuolabus esterna e alla pulizia quotidiana interna con i relativi attrezzi e prodotti necessari;
- provvedere all’assicurazione dei mezzi dati in comodato e la relativa manutenzione, così come specificato nel presente Capitolato;
- condurre gli scuolabus alla stazione di rifornimento di carburante e provvedere alle spese relative a: carburante, lubrificanti, olio, e manutenzione ordinaria comprese le riparazioni a seguito di eventuali sinistri stradali imputabili a responsabilità del conducente, nonché quelle conseguenti alla cattiva manutenzione e conduzione del mezzo;
- assicurare l'immediata sostituzione del personale assente (ove la Ditta non provvedesse in tale senso, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare le penali e/o le più gravi sanzioni previste nel Capitolato); allo stesso modo dovrà provvedere alla sostituzione del personale in caso di temporanea ed improvvisa indisponibilità, nel rispetto dei tempi indicati in sede di offerta tecnica e, comunque, nel tempo massimo di 30 minuti.
- Tutto quanto previsto al successivo art. 26 in materia di manutenzione mezzi.
Lo svolgimento del servizio, inoltre, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni normative, fino a che saranno in vigore, definite dalla legge, per la prevenzione da contagio da COVID-19. La ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad adeguarsi alle norme che saranno in vigore per l’emergenza da COVID-19. Qualora, a tal proposito, si rendessero necessarie ulteriori spese non comprese nel presente appalto, queste saranno oggetto di valutazione in relazione ai nuovi costi aggiuntivi ed a quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 9 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), di cui all’allegato C al presente Capitolato, è stato redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs.81/2008 al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori o servizi in appalto , attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze e di fornire all'Impresa che risulterà aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto.
Il DUVRI, di cui all’allegato 4 che costituisce parte integrante del capitolato speciale nonché del successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l'aggiudicazione definitiva, per la gestione del servizio di trasporto
scolastico e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale dell'impresa aggiudicataria esecutrice e del datore di lavoro ovvero del soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto e personale della committente stazione appaltante che operano presso gli stessi siti.
Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.
Detto documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi dinamico, nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla committente prima dell'espletamento del servizio deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e, quindi, si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate. In sede di stipula del contratto sarà possibile integrare il presente documento con le indicazioni provenienti dall'aggiudicatario.
Il Comune di Carignano potrà richiedere, se necessario, il piano anti COVID-19 adottato dall’azienda.
ART. 10 - MODIFICHE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale può apportare, in relazione a esigenze di interesse pubblico, qualsiasi modifica all’organizzazione del servizio (percorsi, orari, giorni di sospensione, ecc.).
Le modifiche indicate nel comma 1 non comportano la revisione dell’importo dovuto e del Contratto di Servizio.
Qualora le esigenze dell’Amministrazione Comunale comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione dei chilometri superiore ad un limite massimo del 20%, l’importo spettante è rideterminato, senza necessità di revisione degli obblighi ed impegni del Contratto non direttamente correlati alla modifica, applicando il prezzo chilometrico desunto dall’offerta economica complessiva presentata dall’aggiudicatario. Si applica la stessa procedura in caso di aumento o diminuzione del numero degli alunni nella stessa misura del 20%. Nel caso di diminuzioni/aumenti del programma di esercizio superiore al detto limite l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando ciò comporti pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione, si renda necessaria una variazione del chilometraggio per una modifica sostanziale al percorso, ossia una diminuzione delle prestazioni, che comportino diminuzione di corse oppure della lunghezza dei percorsi, può richiedere la sostituzione dei chilometri non effettuati con altri servizi (a titolo di esempio, uscite didattiche o extra didattiche, anche durante l’attuazione dei centri estivi).
A sua volta la Ditta appaltatrice può proporre modifiche al programma di esercizio. Le modifiche, per essere operative, dovranno essere autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
Le variazioni, inoltre, delle prestazioni che comportino l’attivazione di corse aggiuntive, che necessitino l’impiego di ulteriori automezzi e personale, avverrà a condizioni specificamente negoziate, in applicazione dei casi previsti dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016
ART. 11 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER EVENTI STRAORDINARI ED IMPREVEDIBILI
Il servizio oggetto del presente capitolato è considerato di pubblica utilità e pertanto non può essere interrotto né sospeso per nessun motivo, salvo per cause di forza maggiore, per motivi di ordine o sicurezza pubblica o per calamità naturali non prevedibili e non imputabili alle parti.
L’interruzione e la sospensione dovranno essere comunicate telefonicamente immediatamente all’Amministrazione Comunale e via mail al più tardi entro 60 minuti in cui l’evento si verifica.
Nei casi previsti al comma precedente, la Ditta appaltatrice si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni del servizio, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, previo assenso dell’Amministrazione Comunale.
In caso di interruzione o abbandono o sospensione senza giustificato motivo, del servizio da parte della Ditta appaltatrice, l’Amministrazione Comunale, ferma restando la facoltà di applicare le penali previsti al successivo art. 35 e risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 37, attua le procedure necessarie per garantire lo svolgimento del servizio, avvalendosi anche di altre imprese, con rivalsa sulla Ditta appaltatrice per le spese sostenute.
ART. 12 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E SCIOPERI
Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art.1 della L. 12.6.1990 n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.
La ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore stesso e ciò indipendentemente dalla sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni.
ART. 13 - ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che verrà fissata dall’amministrazione comunale, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento. Qualora, senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo, l’amministrazione può dichiarare la decadenza, fatto salvo l’incameramento della cauzione provvisoria, con possibilità di affidare l’appalto alla ditta seconda classificata.
L’aggiudicatario dovrà iniziare il servizio nel termine indicato dall’amministrazione comunale, anche in pendenza di contratto. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare la data di inizio del servizio, senza che ciò dia diritto all’impresa aggiudicataria di richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata attivazione del servizio.
Il servizio è svolto dalla ditta appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici a suo rischio e con l’assunzione, a proprio carico, di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno eccettuato od escluso.
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria,
comprese quelle relative al contratto che sarà stipulato presso la Residenza Municipale in forma di scrittura privata, come meglio indicato al successivo art. 43, diritti di segreteria, bollo e quelle di registro, mentre l’IVA sarà a carico dell’Amministrazione comunale.
La ditta aggiudicataria è, inoltre, tenuta al rispetto dei seguenti obblighi:
1. effettuare i servizi oggetto del presente capitolato secondo le prescrizioni, ivi riportate, assicurando la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantirne il regolare espletamento;
2. utilizzare esclusivamente gli autoveicoli richiesti dal presente capitolato con caratteristiche tecniche idonee a svolgere il servizio, e a ridotta capacità inquinante;
3. osservare, per il proprio personale, le disposizioni legislative ed i contratti collettivi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro e il trattamento previdenziale della categoria del settore;
4. garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. nonché delle altre norme in materia;
5. trasmettere all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio e comunque entro 10 giorni dall’inizio dell’anno scolastico: il nominativo del Responsabile e relativo recapito telefonico verso l’Amministrazione Comunale del servizio di cui al presente Capitolato - l’elenco nominativo degli autisti, nonché i relativi certificati casellari giudiziali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 bis del DPR 313/2002, poiché trattasi di servizio a contatto con i minori;
6. depositare presso l’Amministrazione Comunale, prima della data di inizio del servizio, le assicurazioni richieste dal presente capitolato;
7. trasmettere i rapporti via PEC sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose o persone entro 24 ore dall’evento;
8. rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente, osservando le disposizioni inerenti le garanzie, in caso di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.;
9. collaborare con gli operatori scolastici per non lasciare incustoditi gli alunni al momento dell’entrata e dell’uscita da scuola.
10. rispettare ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato specificatamente nel presente Capitolato, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto.
11. In caso di assenza (per malattia, ferie, dimissioni, ecc.) del personale normalmente adibito al servizio, il personale adibito in sostituzione, oltre a possedere i medesimi requisiti di cui al presente articolo, dovrà essere accuratamente edotto sugli itinerari, fermate ed orari;
La ditta si impegna inoltre:
• all’installazione di cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti;
• alla manutenzione, pulizia degli ambienti, con lavaggio periodico degli automezzi internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni metereologiche lo rendano necessario;
• alla sanificazione degli ambienti contro il contagio COVID 19, se richiesto dalle normative vigenti;
• ad una idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
• all’assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione;
• ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;
• all'osservanza delle disposizioni che disciplinano il settore del trasporto ed in particolare quello pubblico e quello scolastico;
• osservare quant'altro previsto nel presente Capitolato.
La Ditta appaltatrice è tenuta a dare al Comune di Carignano di volta in volta, immediata comunicazione telefonica e entro 60 minuti via mail di tutti gli incidenti verificatesi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare (da utilizzare solo per necessità servendosi del viva voce, di auricolari, ovvero di specifiche apparecchiature bluetooth) per garantire la tempestiva ed immediata comunicazione dell’avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l’abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.
L’amministrazione comunale declina qualsiasi responsabilità per fatti imputabili alla ditta appaltatrice, derivanti dall’inefficienza e mancata manutenzione dei mezzi, dal mancato rispetto della normativa vigente
in materia di trasporto di persone, dall’infrazione delle norme sulla circolazione stradale, dall’imperizia, imprudenza e leggerezza della guida.
ART. 14 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE ANNUALE
La ditta appaltatrice è tenuta a fornire all’amministrazione comunale, ogni qual volta questa lo richieda ed entro 15 giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo del rispetto delle condizioni poste dal capitolato d’appalto e dal contratto.
La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, presentare, a conclusione di ciascun anno scolastico, un riepilogo consuntivo annuale contenente un riepilogo della attività svolta, comprensivo dei chilometri effettuati, oltre ad ogni altra informazione che l’amministrazione comunale riterrà di richiedere.
Tali documenti dovranno essere firmati dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice e dal Referente responsabile della Ditta stessa.
ART. 15 - VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENTE
Potrà essere richiesto alla ditta appaltatrice di attuare attività di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell’utente con lo scopo di individuare azioni correttive finalizzate a migliorare la qualità del servizio.
TITOLO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 16 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di n. 2 scuolabus comunali, concessi in comodato alla Ditta Appaltatrice per il trasporto degli alunni.
La conduzione dei suddetti scuolabus, oggetto del presente appalto, durante il tragitto, dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice con proprio personale, a suo rischio e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli onere attinenti il servizio stesso, nessuno eccettuato o escluso.
La ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dalla normativa di cui al precedente art. 3.
Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza dei rispettivi calendari predisposti dalle Autorità Scolastiche, salvo diversa disposizione comunicata dall’Ufficio Istruzione Comunale. Il servizio dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, tenuto conto di quanto indicato all’art. 2 del presente Capitolato.
La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina fin da ora ogni responsabilità.
Tuttavia, da parte dell’utenza deve essere osservata la massima puntualità d'orario alla fermata stabilita, sia nelle corse del mattino che al termine delle lezioni. Durante il trasporto gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettare le norme comportamentali impartite dall’autista stesso. In particolare devono rimanere seduti, non disturbare gli altri alunni e l'autista, oltre a non portare sull'autobus oggetti pericolosi. I comportamenti irrispettosi, ovvero tali da turbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza degli altri trasportati, saranno oggetto di comunicazione scritta da parte dell’Impresa Aggiudicataria al Servizio Istruzione del Comune di Carignano, mediante mail ordinaria, che
provvederà a contattare i genitori dell'alunno interessato. I danni arrecati ai mezzi saranno risarciti da coloro che debbono rispondere per i fatti del minore responsabile, individuato dall'autista.
Nell’espletamento del servizio è fatto assoluto divieto di trasportare persone estranee sugli automezzi adibiti al servizio trasporto alunni, fatto salvo l’eventuale accompagnatore di un utente disabile, se non formalmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
I percorsi e gli orari (di cui all’ allegato 3) hanno carattere puramente indicativo, in quanto potranno subire variazioni in relazione sia alla dislocazione sul territorio degli utenti da trasportare che a sopravvenute modifiche dei percorsi, nonché a diversa determinazione dei calendari scolastici in relazione alle decisioni assunte dalle autorità competenti.
Se l’appaltatore intende proporre modifiche migliorative dei percorsi, può comunicarlo al Responsabile del Servizio Istruzione, per la relativa approvazione.
E’ facoltà del Servizio Istruzione variare dette indicazioni in qualunque momento; in tali casi ne sarà data comunicazione scritta. Anche l’appaltatore può proporre durante l’anno eventuali variazioni migliorative dei percorsi; tali variazioni devono essere espressamente autorizzate dall’Ufficio Istruzione.
E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di utilizzare gli scuolabus affidati fuori dal percorso stabilito dal Comune, tranne che per effettuazione di manutenzioni e per le riparazioni necessarie, per il rifornimento del carburante e per le attività extrascolastiche autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
E’ fatto altresì divieto prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso concordato con il Comune. La violazione di detto divieto comporta l’applicazione delle penali previste dall’art. 35 del presente capitolato. Qualora risulti modificato, per un qualsiasi motivo, l’orario di entrata o di uscita di una scuola, l’appaltatore è tenuto ad adeguarsi al nuovo orario
ART. 17 - SCIOPERI O ASSEMBLEE DEL PERSONALE DOCENTE
La ditta appaltatrice è tenuta, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o di assemblee nell’ambito della scuola, ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard “di inizio e fine lezioni”, tranne nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolaresca, nel qual caso sarà l’Ufficio Istruzione Comunale a comunicare tale necessità.
ART. 18 - FUNZIONI DEL CONDUCENTE E PRESCRIZIONI
Il conducente degli scuolabus adibito al servizio di trasporto scolastico, in possesso di patente qualificante dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella guida e nelle fasi di salita degli alunni sul mezzo e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli utenti.
Durante lo svolgimento del servizio, il conducente dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
- Tenere la velocità nei limiti di sicurezza ed osservare le norme in materia di sicurezza, sia esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di xxxxxx;
- Essere dotato di telefono cellulare e relativo auricolare, al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
- Non utilizzare per uso privato/personale il cellulare durante la guida;
- Non trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- Porre in atto di sua iniziativa ogni provvedimento per evitare danni di qualsiasi entità a persone e cose;
- Comunicare tempestivamente al personale dell’Ufficio Istruzione Comunale eventuali mal funzionamenti ed in genere ogni anomalia degli scuolabus;
- Tenere in servizio sempre un comportamento professionale, dignitoso e decoroso nei confronti dei minori, delle famiglie e in strada, anche in caso di sinistri;
- Non fumare, bere alcolici o mangiare a bordo dell’automezzo;
- Non lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti ed accertarsi che il personale scolastico addetto prenda in consegna i minori;
- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- non effettuare fermate e variazioni di percorso non preventivamente concordate con il competente responsabile del Comune;
- dare, di volta in volta, immediata comunicazione formale di eventuali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;
ART. 19 - VIGILANZA SUGLI AUTOMEZZI
Sui mezzi impiegati per il trasporto la Ditta appaltatrice, per il tramite del conducente, dovrà anche garantire, sotto la propria responsabilità, la sicurezza dei passeggeri durante tutto il tragitto e nelle operazioni di salita e discesa.
In particolare:
• cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
• cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati (che li attendono alla fermata, salvo formale liberatoria);
• si assicura che tutti i minori trasportati abbiano il posto a sedere e non procedere con la corsa fino a che tutti i trasportati siano seduti con le cinture di sicurezza allacciate e in maniera conforme ad ogni eventuale disposizione anti COVID – 19, compreso l’aver indossato la mascherina (su disposizione di legge);
• mantiene il segreto d’ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
• comunica eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l’obbligo di riferirle al Comune;
• vietare che sui veicoli si fumi;
• richiama all’ordine gli studenti che tengono un comportamento non idoneo e che disturbano con xxxxxxxxxx, gesti e parole volgari, anche, eventualmente, interrompendo la corsa sostando in condizioni di sicurezza;
• fa salire esclusivamente gli alunni indicati negli elenchi prodotti dal Servizio di Istruzione Comunale e che siano in possesso dell’apposito cartellino rilasciato dal Servizio stesso.
• adotta tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman);
• non fa salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso e gli utenti non autorizzati preventivamente dal Comune;
• pone in atto, anche di sua responsabile iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e/o a cose;
ART. 20 – USCITE DIDATTICHE EXTRA
Rientra nel servizio trasporti scolastici in oggetto la possibilità di effettuare uscite didattiche extra (di cui al precedente art. 3 del presente Capitolato) preventivamente concordate ed autorizzate dall’Ufficio Istruzione Comunale. Le uscite potranno attuarsi sia durante l’orario scolastico che in occasione dei centri estivi, durante lo svolgimento dell’orario delle attività. Le suddette uscite potranno avere, ognuna, una percorrenza
massima di 60 km tra andata e ritorno. La remunerazione di dette uscite saranno concordate con il Comune, o con chi agisce per esso (Istituto Scolastico, gestore centri estivi, ecc.) previa presentazione di preventivo, che dovrà essere elaborato dall’aggiudicataria secondo i criteri di costo utilizzati per la formulazione del prezzo offerto in gara. Dovranno quindi essere applicati i costi orari della manodopera offerti in gara.
ART. 21- COMUNICAZIONI CON L’UFFICIO ISTRUZIONE COMUNALE
Al referente nominato dalla Ditta appaltatrice, l’Ufficio Istruzione comunica quanto segue:
1) la data di inizio effettivo del servizio;
2) gli orari di inizio e termine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, il loro calendario scolastico annuale, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell’anno, anche in relazione alle nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l’adempimento della frequenza scolastica, non appena ne venga a conoscenza;
3) i nominativi degli utenti che hanno richiesto il servizio, eventuali variazioni, integrazioni o defezioni, anche ai fini della fornitura, da parte della Ditta appaltatrice, dei tesserini di riconoscimento da emettere all’inizio di ciascun anno scolastico a tutta l’utenza, affinchè il conducente possa verificare che tutti i trasportati siano compresi nei suddetti elenchi e quindi autorizzati ad usufruire del trasporto scolastico. Soltanto nel mese di settembre di ciascun anno scolastici saranno ammessi utenti privi di titolo attestante l’iscrizione stessa.
4) le eventuali percorrenze, differenti dagli itinerari definiti e le variazioni al piano di trasporto, di cui all’art. 22.
5) la sospensione delle attività didattiche non appena ne viene a conoscenza;
Sarà altresì a carico della Ditta eseguire eventuali consegne di avvisi o modulistica varia agli utenti fruitori del servizio su disposizione dell’Ufficio Istruzione Comunale.
TITOLO III– REDAZIONE PIANO DI TRASPORTO
ART. 22 - MODALITA’ DEFINIZIONE PIANO DI TRASPORTO
Agli utenti, nel limite del possibile, dovrà essere garantito il raggiungimento della scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’orario scolastico e, analogamente, al termine delle lezioni, deve essere loro assicurata la pronta disponibilità del mezzo di ritorno.
L’ufficio istruzione comunale, in base alle richieste di fruizione dell’utenza ed alla diversa articolazione dell’attività scolastica (tempo pieno, tempo prolungato, moduli, attività pomeridiane, ecc.) individua tutti i dati e gli elementi necessari affinchè la Ditta appaltatrice possa definire e redigere gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare e relativa percorrenza, indicando le scuole interessate, le località, gli orari, le fermate e i punti di raccolta degli utenti.
La Ditta appaltatrice dovrà pertanto fornire all’Ente appaltante la redazione del piano di trasporto di cui al precedente comma per il relativo avallo. In mancanza di quest’ultimo il piano non potrà essere considerato definitivo e confermato. In ogni caso la Ditta appaltatrice dovrà effettuare prima dell’inizio dell’anno scolastico una prova dei percorsi che vengono man mano pianificati, per verificare i tempi di percorrenza e relativa entità, la praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta.
Per ogni punto di raccolta definito per l’anno scolastico di riferimento, la Ditta appaltatrice dovrà apporre, in caso di mancanza, apposita palina/segnaletica indicante in modo visibile all’utenza il punto di fermata/raccolta.
Non sono ammesse percorrenze e fermate/punti di raccolta differenti dagli itinerari definiti dall’Ente appaltante, se non a seguito di comunicazione da parte dello stesso, oppure per il verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazioni o altre condizioni similari; in tali evenienze, considerata l’emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.
Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quanto altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare, le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero di utenti ivi indicati, possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili. In tal caso la Ditta appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni e richieste attinenti il piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’anno scolastico stesso.
All’arrivo al plesso il trasportatore ha l’obbligo di non abbandonare per nessuna causa o circostanza i bambini e non ripartire fino a che non si accerti che gli stessi entrino nell’edificio o che vi sia presente personale adulto (insegnanti o ausiliari o altro personale volontario opportunamente segnalato) addetto all’accoglienza. Se per qualsiasi motivo l’apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi, il trasportatore è tenuto all’attesa sopra menzionata.
Analogamente, nei percorsi di ritorno, il trasportatore ha l’obbligo di assicurarsi che presso i punti di fermata vi sia un genitore o persona legittimamente delegata o incaricata ad attendere i minori. Diversamente ed in assenza di formale liberatoria, resa in conformità al modulo predisposto dall’Ufficio Istruzione Comunale e sottoscritta da parte del genitore o esercente la responsabilità genitoriale, il conducente del mezzo non è autorizzato a far scendere il minore, che verrà trattenuto sullo scuolabus e, al termine del percorso, ricondotto presso la scuola; a tal fine, è fatto obbligo all’autista, in condizioni di sicurezza durante la guida, di avvisare telefonicamente la scuola stessa non appena verificatasi la circostanza, prima di concludere il percorso, al fine di consentire al personale scolastico di avvisare i genitori.
L’obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque sempre in carico dell’impresa aggiudicataria.
ART. 23- ITINERARI
Nell’allegato 3 si riportano, a titolo puramente indicativo e non vincolante, in quanto riferiti al trasporto effettuato nell’anno scolastico 2020/21, le linee, gli itinerari, nonché l’utenza presunta.
Poiché le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari ed il numero degli utenti, possono essere modificati come previsto dal precedente articolo 22. il Comune si riserva la facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere, in aumento o in diminuzione.
TITOLO IV – MEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI
ART. 24 - AUTOVEICOLO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
Il Comune di Carignano concede in comodato d’uso gratuito i seguenti mezzi scuolabus
1. DAIMLER SCUOLABUS – 46 posti (compreso un disabile) + conducente – targato DX848YW – immatricolato il 26.11.2009;
2. DAIMLER AG 906 MB415 CDIF1 SCUOLABUS – 29 posti + conducente – targato DT886YG – immatricolato il 26.05.2009 - munito di pedana posteriore sottopianale elettroidraulica per carrozzine – ultima revisione in data 02 luglio 2020.
La concessione in uso verrà fatta constare con apposito verbale di consegna in cui sarà precisato:
a) stato manutentivo, revisioni;
b) chilometri effettuati.
La ditta aggiudicatrice è obbligata a restituire gli scuolabus, alla scadenza del contratto, alle stesse condizioni attestate dal suddetto verbale di consegna, tenuto conto del normale deterioramento derivante dall’uso e senza colpa di essa. A tal fine, l’ultimo pagamento sarà esecutivo non appena l’Ufficio Tecnico Comunale avrà constatato lo stato di efficienza degli scuolabus.
La ditta aggiudicataria, previo appuntamento da concordare con gli uffici comunali preposti, dovrà visionare lo stato di fatto dei suddetti scuolabus. Di tale verifica verrà redatto apposito verbale.
Qualora, prima dell’inizio dell’anno scolastico, si determinino nuove esigenze organizzative ed i mezzi dati in comodato non si rivelino più adeguati (necessità di modificare o aggiungere nuovi percorsi o altro) le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da utilizzare, dovranno essere concordate tra il Comune e la ditta appaltatrice.
I suddetti mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi in un sito idoneo per la rimessa e la cura, protetto almeno su tre lati. Nei caso in cui i mezzi non fossero adeguatamente custoditi l’amministrazione comunale potrà , rivalersi sull’appaltatore con specifiche penali. L’amministrazione comunale non riconosce rimborsi di alcun genere per tali eventuali costi né per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse ai percorsi di servizio.
A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato stato di pulizia ed il costante funzionamento di tutti gli impianti presenti.
La Ditta appaltatrice dovrà assicurare per ogni mezzo la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’espletamento del servizio secondo quando previsto dal Capitolato, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
L’appaltatore dovrà comunicare, in sede di gara, la disponibilità di mezzi analoghi da utilizzare in caso di guasto o inutilizzabilità dei scuolabus comunali.
ART. 25 – ONERI SPECIFICI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
E’ a carico del Comune, per quanto riguarda i mezzi concessi in comodato, la spesa relativa alla tassa di circolazione per i mezzi dati in comodato d'uso e descritti al precedente art. 24.
ART. 26 – ONERI SPECIFICI A CARICO DELL’APPALTATORE PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE – MANUTENZIONE MEZZI
Sono a totale carico dell’appaltatore gli oneri e le attività di manutenzione ordinaria del mezzo. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si specificano le seguenti:
1) tenuta ed aggiornamento della scheda di manutenzione del mezzo;
2) carburante;
3) collaudo annuale dello scuolabus e conseguenti interventi relativi;
4) verifica e sostituzione oli: motore, cambio, differenziale, servosterzo, servo frizione, servofreno;
5) verifica e sostituzione filtri e verifica e sostituzione materiali di consumo impianto frenante (pastiglie, ceppi freno, valvole e tubetti);
6) verifica e sostituzione lampade di segnalazione, illuminazione sia interna che esterna, batteria;
7) verifica e sostituzione cinghie di servizio e cavetti;
8) verifica e sostituzione cinture di sicurezza;
9) verifica e sostituzione pneumatici estivi e invernali. Si precisa l’obbligo dell’uso dei pneumatici invernali nel periodo 15 ottobre – 15 aprile;
10) verifica e sostituzione negli impianti oleodinamico o pneumatici delle guarnizioni, valvole e tubi;
11) ingrassaggio ove necessario;
12) lavaggio e pulizia interna igienizzante ed esterna periodica del mezzo;
13) revisione e manutenzione estintori secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 001357 del 14.11.2017, e dalla successiva del 23.3.2018, nonché dalle norme in vigore per tutta la durata del contratto;
14) montaggio delle catene da neve in caso di necessità.
15) Controllo periodico dell’integrità ed eventuale reintegro delle attrezzature e dotazioni interne del veicolo (quali, ad esempio, martelletti frangivetro, cassette di pronto soccorso, ed altre eventuali dotazioni di sicurezza).
ART. 27 - UTILIZZO DI AUTOVEICOLI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI IN CASO DI NECESSITA’ PER INDISPONIBILITA’ DEI VEICOLI CONCESSI IN COMODATO
La Ditta appaltatrice dovrà garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli dati in comodato, da utilizzarsi in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico o incidente o per qualsiasi altra causa, nel rispetto dei tempi indicati in sede di offerta tecnica e, comunque, nel tempo massimo di 30 minuti.
Nel caso in cui all’inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare uno o più mezzi dati in comodato per cause di forza maggiore, la ditta appaltatrice dovrà darne telefonicamente immediata comunicazione al Comune, e entro 60 minuti via mail, preferibilmente via PEC. In tal caso è tenuta ad assicurare senza alcun indugio una tempestiva sostituzione dei suddetti mezzi al fine di garantire lo svolgimento regolare del servizio, impiegando temporaneamente idonei mezzi sostitutivi.
La Ditta appaltatrice dovrà essere proprietaria degli autoveicoli utilizzati in caso di necessità, e ciò dovrà risultare da documentazione valida che ne attesta la proprietà stessa.
La Ditta appaltatrice, pertanto, prima dell’inizio del servizio, dovrà presentare l’elenco degli autoveicoli sostitutivi che utilizzerà nell’espletamento del servizio, copia della carta di circolazione, dei certificati di assicurazione e la dichiarazione di regolare revisione dei mezzi.
La Ditta appaltatrice può, in corso di esecutività del contratto, sostituire gli autoveicoli elencati con altri mezzi, purchè aventi le medesime caratteristiche di quelli previsti nel presente capitolato.
Al servizio dovranno essere adibiti, in caso di necessità, autoveicoli in numero sufficiente a garantire i servizi richiesti, nonchè il rispetto di quant’altro previsto nel presente Capitolato.
I suddetti mezzi devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:
a) soddisfare i requisiti previsti dal D.M. Trasporti 31/01/1997 e segg, recanti le disposizioni in materia di trasporto scolastico;
b) essere adatti al servizio da espletare;
c) possedere requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
d) applicazione delle norme per emergenza COVID-19
e) essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui ai D.M. Trasporti 18/04/1977 e 13/6/1985, in quanto applicabili;
f) essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte;
g) l'anno di immatricolazione di ciascun veicolo non deve essere anteriore al 2017 e devono essere conformi alle norme nazionali di adeguamento alle Direttive CE via via applicabili nel tempo, in materia di prevenzione delle emissioni inquinanti dei veicoli;
h) devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs.285/92);
i) essere regolarmente immatricolati ai sensi dell'art. 93 e circolare muniti dei documenti previsti dall'art. 180 del medesimo Codice;
j) devono essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio dei servizi affidati;
k) devono essere coperti da polizza assicurativa R.C. obbligatoria per i veicoli;
l) devono avere superato con esito favorevole le revisioni generali ed annuali previste dall'art. 80 del D.Lgs. 285/92 e relative vigenti norme di attuazione;
m)Emergenza COVID – 19: i mezzi di trasporto, durante l’emergenza Covid-19, devono essere igienizzati, sanificati e disinfestati prima dell’effettuazione di ogni servizio in base alla normativa che sarà in vigore al momento dei trasporti. Stimato in massimo 50 il numero degli iscritti totale al servizio trasporti scolastici, dovranno essere rispettate le relative normative di distanziamento sociale. Pertanto viene richiesta la disponibilità di un numero di mezzi sufficienti a garantire il necessario distanziamento fra l’utenza, al fine di garantire il servizio a perfetta regola d’arte e secondo la normativa vigente nel periodo di contratto stesso;
Per nessuna ragione dovrà essere accolto sugli autobus un carico di viaggiatori superiore al massimo fissato nella carta di circolazione di ogni singolo autobus o nelle disposizioni per emergenza da COVID-19.E comunque l’azienda alla quale sarà affidato il servizio dovrà dimostrare che tutti i veicoli utilizzati nel servizio, rispettino tutte le attuali (e le eventuali future) normative in materia di sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico.
La ditta appaltatrice dovrà garantire la piena funzionalità, l’efficienza e la decorosità dei mezzi impiegati, e
,a propria cura e spese, provvedere all’apposizione di idonea segnaletica, ben visibile, sia sulla parte anteriore che posteriore, indicante “COMUNE DI CARIGNANO’ – SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI”. Qualora, prima dell’inizio dell’anno scolastico, si determinassero nuove esigenze organizzative ed i mezzi in comodato d’uso non si rivelassero più adeguati per ogni genere di motivazione, la Ditta appaltatrice e l’Ente appaltante stabiliranno di concerto e in comune accordo le specifiche tecniche e modalità d’uso dei nuovi mezzi in sostituzione da utilizzare.
TITOLO V – NORME FINALI
ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO
E’ vietato subappaltare il servizio assunto senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
Qualora l’Amministrazione autorizzi il subappalto parziale del servizio (nella misura massima del 30% dell’importo del contratto), corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
A riguardo la Ditta appaltatrice dovrà :
- indicare le parti del servizio che intende subappaltare
- impegnarsi a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio del servizio ed a trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e l’insussistenza dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 575/1965.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 29 - ONERI A CARICO DEL COMUNE – CORRISPETTIVI – FATTURAZIONI – PAGAMENTI
Il Comune si impegna a corrispondere alla Ditta appaltatrice un compenso pari all’importo di aggiudicazione, tenendo conto di quanto previsto precedentemente. Il corrispettivo è determinato sulla base dell’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Il corrispettivo è soggetto alla disciplina sull’IVA.
L’importo del corrispettivo si intende comprensivo di tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione del servizio, inclusi gli oneri relativi all’ammortamento del materiale rotabile e degli impianti, e al netto da eventuali contributi pubblici per investimenti. Per l’espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato, nient’altro è dovuto dall’Amministrazione Comunale alla Ditta appaltatrice oltre a quanto previsto nel capitolato stesso.
Il corrispettivo sarà fatturato mensilmente, in modo posticipato, distintamente per ciascun servizio con fatture elettroniche emesse dall’appaltatore. L’importo di aggiudicazione, relativamente alla singola annualità riferita ad anno scolastico, verrà corrisposto suddiviso in 10 mensilità, dietro prestazione di regolare fattura.
I pagamenti, fatta salva l’attestazione del regolare espletamento dei servizi da parte del competente Responsabile di servizio e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di registrazione della fattura al protocollo dell’Ente. L’eventuale ritardo del pagamento delle fatture per causa di forza maggiore non potrà dare titolo alla ditta appaltatrice per la richiesta degli interessi di mora, né esonera in alcun modo la ditta stessa dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.
In ottemperanza all’art. 3 della Legge 136/2010, l’Affidatario deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuali esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tal fine, l’affidatario dovrà presentare apposita comunicazione, ex art. 3, comma 7, L. 136/2010 (comunicazione attivazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche). Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’aggiudicatario, il CIG (codice identificativo gara) reso noto dall’Amministrazione Committente.
Si stabilisce, fin d’ora, che l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla ditta appaltatrice, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
ART. 30 - REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale (tre anni scolastici), salvo quanto di seguito disposto. L’appaltatore dovrà tenere conto di ciò in sede di offerta.
Si applicano gli articoli 106, comma 1, lett. A, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e 1, comma 511, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono che in caso di variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l’appaltatore o il soggetto appaltante ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. A tal fine si fa riferimento all’indice ISTAT FOI.
Eventuali aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. per il personale sono a carico della ditta appaltatrice.
ART. 31 CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l’aggiudicatario è tenuto, ai sensi dei contratti collettivi di settore, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, ad assumere gli stessi lavoratori, qualora disponibili, che già operano in qualità di soci lavoratori o dipendenti del precedente affidatario, riconoscendo loro i diritti acquisiti (istituti normativi e retributivi) e quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
ART. 32 - TARIFFE
La fruizione del servizio di trasporto scolastico è riservata agli utenti effettivamente iscritti allo stesso.
Alla relativa iscrizione al servizio ed alla determinazione delle tariffe provvede il Comune al quale sono destinati i relativi introiti. Il Comune provvede direttamente, a propria cura e spese, all’esazione delle tariffe per l’utilizzo del servizio.
ART. 33 - ASSICURAZIONI – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – DANNI A PERSONE O COSE
L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, l’appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all’operato dei suoi dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.
E’ fatto, dunque, obbligo all’appaltatore di mantenere l’amministrazione comunale sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
L’Amministrazione Comunale si terrà, pertanto, sollevata da ogni responsabilità in ordine all’eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone .
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria presentare al Comune di Carignano, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del formale contratto, presentare copie delle polizze di cui al presente articolo, relative a ciascun automezzo utilizzato per il servizio, in sostituzione eventuale di quelli concessi in comodato, di proprietà’ della ditta appaltatrice o in disponibilità. In assenza di tali documenti il contratto non potrà essere stipulato. Le polizze dovranno essere stipulate presso compagnie assicuratrici di primaria importanza e conformi alle vigenti norme sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i rischi della circolazione (D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.), con obbligo di immediato aggiornamento delle stesse in caso di modificazioni legislative e regolamentari, pena la revoca dell’affidamento.
Sempre a pena di revoca, ciascuna delle suddette polizze dovrà possedere le specifiche che seguono:
• la garanzia per i terzi trasportati che deve essere valida per tutti i posti previsti nella carta di circolazione
• massimale per sinistro non inferiore ad € 25.000.000,00 (venticinque milioni/00)
• ciascuna polizza dovrà espressamente specificare la copertura di eventuali danni causati a persone o cose dai dispositivi meccanici di apertura e chiusura delle porte.
Per quanto riguarda le assicurazioni di Responsabilità Civile e Terzi e Prestatori di lavoro, la ditta appaltatrice dovrà stipulare apposita polizza R.C.T. con massimale di almeno €. 2.500.000,00 (duemilionicienquecentomila/00) per persone /animali e/o cose, e riferita specificatamente al presente appalto.
La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati.
La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:
• R.C. dei prestatori di lavoro e dei para subordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni
• richieste di risarcimento pervenute all’assicurato anche in relazione ai danni che le imprese appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionarsi l’un l’altro, inclusa la responsabilità personale dei dipendenti di detta società
• danni a terzi da interruzione o sospensioni dell’attività
• danni a terzi da incendio
• danni a terzi da inquinamento accidentale
• danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione del servizio.
Apposita polizza R.C.O. verso prestatori di lavoro e para subordinati, ai sensi:
• del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e s.m.i
• del D. Lgs. 23/2/2000 n. 38 e s.m.i. e del codice civile e non rientranti nella disciplina sub a) e b), stipulata presso compagnia di primaria importanza e riferita specificatamente al presente appalto.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di €. 2.500.000,00 (duemilioni cinquecentomila/00) per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/para subordinato.
Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, il Comune di Carignano, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti eventuali sub appaltatori e fornitori.
La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:
• a parziale deroga dell’art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati.
• alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciuta dall’INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.
Copia delle predette polizze dovrà essere depositata presso l’Amministrazione Comunale alle medesime condizioni di cui sopra.
Qualora l’appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al comma precedente, corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste, s’intendono vincolanti a favore del Comune di Carignano.
La mancata costituzione delle polizze predette e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dall’Amministrazione comunale, determinerà la decadenza
dall’aggiudicazione del servizio.
ART. 34 - CONTROLLI E ISPEZIONI
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale, in ogni momento e senza preavviso.
La Ditta appaltatrice accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli degli incaricati del Comune e di tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda l’esame degli automezzi.
L’amministrazione comunale segnalerà l’eventuale inosservanza di norme, per iscritto e a mezzo di posta elettronica certificata e, ove dovuto, alle autorità competenti.
L’amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di effettuare, a mezzo proprio personale, in caso di necessità, periodici controllo sul comportamento dell’utenza.
La Ditta dovrà fornire, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo del mezzo debitamente compilati al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto.
La ditta appaltatrice è tenuta ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta, ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.
ART. 35 - PENALITA’
L’aggiudicataria riconosce all’Amministrazione Comunale il diritto di applicare penali, fatto salvo che il fatto imputato non sia dipeso da cause di forza maggiore, non imputabile in alcun modo al prestatore del servizio.
Pertanto, qualora durante lo svolgimento del servizio fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali, complessivamente intese, la Stazione appaltante procederà all'applicazione di penalità variabili a seconda della gravità della contestazione, fatto salvo l’ulteriore addebito delle spese per porre rimedio a disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno. Prima di procedere all’applicazione di penali, la stazione appaltante contesterà all’appaltatore l’addebito, alle modalità di cui al seguente articolo 36, assegnando un termine mai superiore a cinque giorni (dal ricevimento), per presentare le proprie controdeduzioni; la penale verrà senz’altro applicata se entro il predetto termine assegnato l’appaltatore non fornisse giustificazioni, ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze appurate. L’ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, entro i suddetti limiti minimi e massimi in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto. Indicativamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le penali verranno applicate nei seguenti casi per gli importi massimi indicati per singola infrazione :
a) € 1.000,00 – al giorno nel caso di mancata esecuzione/interruzione totale del servizio oggetto dell’appalto, senza giustificato motivo; se tale situazione dovesse ripresentarsi in corso di appalto, sarà applicata una sanzione pari al doppio, per la prima volta, al triplo per la seconda. Il verificarsi di una terza violazione, anche non consecutiva, comporta l’immediata risoluzione del contratto, con applicazione di una penale pari al 3% dell’importo contrattuale ed escussione della cauzione.
b) € 600,00 - nel caso di mancata sostituzione immediata del personale quando ciò sia richiesto, senza possibilità di indugio, per infrazioni o qualità personali che ne rendano assolutamente inopportuna la destinazione al servizio;
c) € 600,00 -nel caso di qualsiasi infrazione che abbia comportato pregiudizio (o pericolo di) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;
d) € 500,00 –utilizzo di un veicolo (in sostituzione dei mezzi concessi in comodato) con caratteristiche non conformi a quanto richiesto o che non rechi a bordo la documentazione prevista dalla normativa vigente o che la stessa sia scaduta o irregolare;
e) € 400,00 –nel caso di mancato immediato adeguamento del servizio alle variazioni di percorsi od orari disposte eventualmente dalla Stazione Appaltante, anche per motivazioni contingenti, per tempo comunicate;
f) € 300,00 -nel caso in cui non si sia prestata la necessaria vigilanza affinché gli alunni occupino costantemente un posto a sedere e nel caso in cui nel xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx comportamenti da cui possano derivare danni agli alunni, a terzi o a cose;
g) € 1.000,00 –nel caso di assegnazione al servizio di personale senza le caratteristiche professionali richieste/dichiarate;
h) € 500,00 nel caso di mancata assunzione dei provvedimenti richiesti dalla Stazione Appaltante confronti degli addetti al servizio che tengano contegni non consoni al servizio. Nel caso in cui l’amministrazione comunale chieda anche la sostituzione del conducente, contestata a mezzo di PEC, e l’appaltatore non proceda, sarà applicata una penale di € 200,00 al giorno in cui viene contestata l’inadempienza. Decorsi 5 giorni, senza che quanto richiesto avvenga, l’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione del contratto, con l’applicazione di una penale pari al 3% dell’importo contrattuale, e l’escussione della cauzione.
i) € 500,00 nel caso l’Appaltatore non provveda al ricovero, al termine del servizio giornaliero, nel luogo deputato ed indicato in sede di offerta, dei scuolabus comunali concessi in comodato d’uso. Se tale situazione dovesse ripresentarsi in corso di appalto, sarà applicata una sanzione pari al doppio, per la prima volta, al triplo per la seconda. Al verificarsi di una terza violazione l’Amministrazione potrà richiedere la risoluzione del contratto, con l’applicazione di una penale pari al 3% dell’importo contrattuale, e l’escussione della cauzione.
j) Qualora, nel corso dei controlli sull’espletamento del servizio, sia accertata una delle seguenti irregolarità, all’appaltatore sarà addebitata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti, una penale di € 300,00:
a) mancato rispetto delle norme di legge e di quanto richiesto dal presente capitolato in merito al trasporto dei minori, ivi compresa la mancanza di posti a sedere per tutti gli utenti;
b) conduzione dei mezzi da parte di personale non iscritto nell’elenco dei conducenti comunicato all’Amministrazione comunale o la cui patente o CAP risultino mancanti, scaduti o irregolari
c) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza
d) gravi violazioni del Codice della Strada, ove non ricadenti nelle condizioni di cui al punto precedente.
e) mancata esibizione o produzione all’ufficio comunale di competenza, entro il termine stabilito, di quanto previsto dal vigente capitolato o eventualmente richiesto dagli uffici comunali;
f) uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
g) ritardo ingiustificato di oltre 10 minuti rispetto agli orari definiti
h) mancato rispetto delle fermate definite nell’allegato alla presente e degli itinerari
i) assenza di apposita palina presso le fermate definite nel piano di trasporti avallato dall’Ufficio Istruzione Comunale;
j) mancato mantenimento della regolare pulizia dei mezzi e del loro generale decoroso aspetto;
k) mancata effettuazione delle regolari manutenzioni ordinarie dei mezzi, di cui al precedente art. 26 del presente Capitolato;
l) mancato costante funzionamento di tutti gli impianti presenti nei mezzi, con particolare riguardo alla climatizzazione invernale ed estiva, per più di tre giorni consecutivi.
m) mancato rispetto di uno degli altri punti del presente capitolato, in particolare per quanto riguarda ogni eventuale disposizione atta a contrastare il contagio da COVID 19.
L’applicazione delle penali seguirà la procedura indicata al successivo art. 36.
L’ammontare delle penalità potrà essere compensato con i crediti dell’Appaltatore e/o con l’incameramento della cauzione.
Oltre a quanto detto ai commi precedenti ed ai successivi articoli, l’Amministrazione comunale, fatti salvi maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione, nei seguenti casi:
1) a copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o a mezzo di terzi, necessario per limitare gli effetti negativi del comportamento dell’appaltatore
2) a copertura delle spese di indizione nuova gara per nuovo affidamento anticipato del servizio.
3) Le penali sono cumulabili tra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.
4) La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso, dall’adempimento dell’obbligazione per la quale l’appaltatore si sia reso inadempiente e che abbia fatto sorgere l’obbligo di pagamento della pena medesima.
Il totale delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto, al netto di IVA, pena la risoluzione del contratto.
ART. 36 - PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DELLE PENALITA’
Ai fini dell’applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla ditta un termine massimo di 5 giorni dal ricevimento, per la presentazione in forma scritta di memorie e contro deduzioni, ferma restando la facoltà dell’ente appaltante, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.
In caso di inutile decorso del termine assegnato, ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all’applicazione della penale.
In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata.
Il Comune contesterà inadeguatezze o carenze mediante Posta Elettronica Certificata. L’unica formalità preliminare per l’applicazione delle sanzioni è la contestazione degli addebiti.
L’applicazione della sanzione di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per altre violazioni contrattuali.
ART. 37 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Costituiscono ipotesi di risoluzione del contratto quanto genericamente previsto dall’art. 1553 del Codice Civile per i casi di inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, ferme restando le cause di risoluzione
previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento:
1) qualora il prestatore del servizio non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolo in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
2) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
3) mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio, di norme imperative di legge o regolamentari, con particolare riferimento a quelle concernenti il trasporto scolastico;
4) qualora il prestatore di servizio infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo dell’amministrazione;
5) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni;
6) perdita, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente capitolato;
7) cessione o sub appalto, oltre i limiti di legge, anche temporaneo del presente appalto ad altra impresa;
8) apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
9) messa in liquidazione, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento o altri casi di cessione di attività o cessazione della ditta aggiudicataria.
Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l’Amministrazione comunale comunichi alla ditta appaltatrice, mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.
L’Amministrazione comunale si rivarrà sulla ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti, con l’incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto alla rifusione dell’eventuale maggiore danno subito.
In conseguenza alla risoluzione del contratto, l’amministrazione comunale avrà facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’impresa e fatta salva l’applicazione delle penali prescritte.
Nell’ipotesi di decadenza dell’affidamento e di conseguente risoluzione del contratto è escluso qualsiasi indennizzo a favore della ditta appaltatrice.
ART. 38 - RECESSO UNILATERALE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. Ferme restando le cause di recesso di cui all’art. 109 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, l’Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta appaltatrice, con preavviso non inferiore a giorni 15 (quindici) e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al declino delle prestazioni ancora da eseguire, nel caso in cui, tenuto anche conto dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate successivamente da CONSIP SPA, ai sensi dell’art. 26, comma I, della
L. 448/1999 siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere e la ditta non acconsenta alla modifica delle condizioni contrattuali.
L’Amministrazione comunale potrà, altresì, recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento della comunicazione, per l’applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.
Nei casi previsti dai commi che precedono, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.
L’amministrazione comunale ha, altresì, facoltà di recedere dall’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:
1) in caso di modifiche o revisione sostanziale dell’organizzazione dei servizi o di parte di essi;
2) nei casi in cui venga meno l’interesse pubblico o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
3) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell’utenza;
4) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
5) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
ART. 39 - RECESSO UNILATERALE DA PARTE DELL’IMPRESA
1. Qualora la Ditta appaltatrice intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo e giusta causa, l’ente appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni eventuali.
ART. 40 – MORTE DEL GESTORE - FALLIMENTO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
L’impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.
Qualora l’aggiudicatario sia un’impresa individuale o una società semplice, in caso di morte del gestore è facoltà dell’amministrazione comunale, scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra le continuazione o la risoluzione del contratto.
In caso di fallimento o di amministrazione controllata dell’impresa appaltatrice, l’appalto si intende senz’altro revocato e l’amministrazione comunale provvederà nei termini di legge.
ART. 41 – DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’esecuzione del contratto inerente il servizio di cui al presene capitolato, è diretta dal Responsabile del servizio istruzione – responsabile del procedimento per la stazione appaltante.
ART. 42 - GARANZIA DEFINITIVA
L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, dell'importo e con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La fideiussione può essere rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 81/2018 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
L’importo sarà comunque svincolato al termine del rapporto contrattuale. Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune di Carignano dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per il Comune di Carignano, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Tale cauzione sarà restituita alla conclusione dell’affidamento ed a seguito di avvenuto riscontro e verifica di ogni ragione contabile. Nel caso in cui la Ditta affidataria rifiutasse di stipulare il contratto o si rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con la Ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento di eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione definitiva; resta salvo per il Comune di Carignano l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.
ART. 43 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata od esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, che sarà stipulato in forma di scrittura privata, xxx comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all’appalto, saranno a carico della ditta aggiudicataria.
ART. 44 - TRATTAMENTO DEI DATI
La ditta aggiudicataria, nel presentare l’offerta, si impegna ad accettare, in corso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy, prevista dal D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i, nonché quanto stabilito dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dati dell’Unione Europea), di cui al Reg. UE 2016/67, art. 13 e 14. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti del servizio.
La tipologia dei servizi da svolgere richiede che tutte le attività ricomprese nell’appalto siano improntate ad un’assoluta attenzione alla riservatezza. A tal fine l'Appaltatore e gli operatori, da questo messi a disposizione, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d’ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale e, a tale scopo, l'Appaltatore e gli operatori sono da considerarsi a tutti gli effetti come incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono a contatto. L'Appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Amministrazione appaltante.
L’Appaltatore, inoltre, si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”.
ART. 45 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
In caso di dissenso in merito alla gestione e all’esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente, un tentativo di composizione amichevole della controversia.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente, ai sensi del comma 1, sono deferite in via esclusiva, alla competenza del Foro di Torino.
In nessun caso l’insorgere delle controversie in ordine all’interpretazione ed alla esecuzione del contratto, potrà giustificare la sospensione od il rifiuto all’esecuzione del servizio.
ART. 46 – CLAUSOLE FINALI
Le prestazioni del servizio di trasporto scolastico, oggetto del presente capitolato, devono essere eseguite in perfetta regola d’arte, con diligenza e cura.
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia al Codice Civile e alle altre leggi, regolamenti e disposizioni nazionali e regionali applicabili al servizio ed in particolare alla legislazione vigente in materia di trasporti.
L’impresa appaltatrice è tenuta, comunque, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative.
Tuttavia, eventuali norme sopravvenienti che dovessero determinare una modifica sostanziale e non prevedibile dei patti contrattuali comporteranno l’esigenza di riadeguare il negoziato per effetto di quanto sopravvenuto
Troveranno applicazione, inoltre, tutte le ulteriori prescrizioni previste nel disciplinare di gara.
L’impresa, all’atto della presentazione dell’offerta, dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura di quanto dovrà essere effettuato. Conseguentemente, nessuna obiezione potrà essere sollevata a fronte di difficoltà che dovessero insorgere nel corso dell’appalto in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 e s.m.i, si comunica che il responsabile del procedimento è la Xxxx.xx Xxxxx Xxxxxx, responsabile del Servizio Istruzione.
IL RUP
Xxxx.xx Xxxxxx Xxxxx
Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Carignano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
Allegati:
1) Regolamento Servizio Trasporti Scolastici
2) Planimetria territorio Comune di Carignano
3) Piano del trasporto A.S. 2020/2021
4) DUVRI