CONTRATTO DI APPALTO
Comune di Latina
Corso della Repubblica, Latina (Latina)
Repertorio: n.
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di:
Progetto delle opere di adeguamento alle normative di prevenzione incendi e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) per il mercato annonario temporaneo di via Xxx Xxxxxxx a Latina (LT).
Codice CUP: Codice CIG:
Impresa:
L'anno , il giorno , del mese di
, presso l'ufficio della residenza
, avanti a me , in qualità di , ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:
il Sig. , nato a il , il quale interviene nella sua qualità di del , C.F./Partita IVA , autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in alla via/piazza ;
il Sig. , nato a il
, il quale interviene nella sua qualità di
dell'impresa , Partita IVA
, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in
alla , giusta certificazione della
C.C.I.A.A. di , agli atti.
I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.
PREMESSO
- che con , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) per il mercato annonario temporaneo di via Xxx Xxxxxxx a Latina (LT);
- che con successiva , esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto
dell’intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante , avvalendosi del criterio del
, con offerta , e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a , ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che il bando per "l'adeguamento alle normative di prevenzione incendi e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) per il mercato annonario temporaneo di via Xxx Xxxxxxx a Latina (LT)" è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento approvato con DPR 207/2010, prevedendo un importo a base d’asta di Euro 85063,67, di cui Euro 891,53 relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;
- che il giorno , ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto l'impresa , che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro compresi gli oneri per la sicurezza di Euro
, oltre IVA , per complessivi Euro
;
- che con , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;
- che i lavori sono finanziati con:
- che le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui al D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:
- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data ;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data ;
- Gazzetta Ufficiale Unione Europea: in data ;
- Bollettino Ufficiale Regione: in data ;
- Quotidiani nazionali n° : descrizione: ;
- Quotidiani locali n° :
- Indirizzo Internet: ;
- che, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , la
si è costituita
fideiussore con polizza n° , emessa in data , nell’interesse dell’impresa esecutrice ed a favore di , agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la si riterrà obbligata in solido con l’impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così come previsto dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avendo l'impresa aggiudicataria prodotto certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;
- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. , non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, giusta certificato della C.C.I.A.A. di , Ufficio Registro delle Imprese, rilasciato in data prot. .
TUTTO CIO' PREMESSO
i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
1. Il/La Comune di Latina, nella persona del , affida all'impresa
e per essa al costituito Sig. , che accetta, l'appalto relativo ai lavori di "adeguamento alle normative di prevenzione incendi e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) per il mercato annonario temporaneo di via Xxx Xxxxxxx a Latina (LT)", da eseguirsi in .
2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con , esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.
3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è ;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è .
Art. 2 - Importo del contratto
1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro , oltre IVA 10%, per complessivi Euro
.
2. Il contratto è stipulato a , ai sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Cod. | Descrizione Categoria | Importo | Incidenza % |
001 | |||
002 | |||
TOTALE |
3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.
4. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006 e s.m.i., non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori
1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori
1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
Lavori a Corpo
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.
I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
Lavori a Misura
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo.
I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.
Art. 5 - Controlli
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate agli artt. 149 e 150 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto
l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice degli appalti e dal relativo Regolamento di attuazione, in particolare:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.
Art. 6 - Pagamenti
1. Ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, è prevista una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i).
I termini di erogazione e compensazione dell'anticipazione sono stabiliti dagli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo e compensata nel corso del medesimo anno contabile.
2. Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di Euro , così come previsto dal capitolato speciale d'appalto.
3. Ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207/2010:
- i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata;
- nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
5. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.
6. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR 207/2010, in specie degli articoli 143 e 144.
Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 8 - Termine per l'esecuzione - Penali
1. I lavori devono avere inizio entro venti giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro .
Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori
1. Ai sensi degli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
5. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
Art. 10 - Cauzioni e garanzie
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro
. Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito.
2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa il
da , per un importo garantito di Euro , così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro
per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.
Art. 11 - Subappalto
1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. Per le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara, valgono le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. 12 - Piani di sicurezza
1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori
1. L'appaltatore è obbligato:
- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'art. 5 del D.P.R. 207/2010, con riserva della Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d’opera.
Art. 14 - Specifiche modalità e termini di collaudo
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
5. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.
8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Art. 15 - Controversie
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà portata
alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia/alla competenza arbitrale di cui all'art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. 16 - Oneri diversi
1. Ai sensi degli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici.
Art. 17 - Norme finali
1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro
, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i.
Art. 18 - Allegati
1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:
- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo ed il quadro economico;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- l'analisi dei prezzi;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia;
- il piano di manutenzione.
Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere
e la fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.
Il Committente L'impresa
(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)
Il Segretario