AZIONI CON LA GDO IN GIAPPONE - SECOMA
Giappone, CITTA' VARIE GIAPPONE 01 marzo 2022 - 31 marzo 2023
AZIONI CON LA GDO IN GIAPPONE - SECOMA
Ice Agenzia ha siglato un accordo con SECOMA, azienda giapponese che gestisce la catena di Convenience Store SEICOMART.
I convenience store (konbini) sono minimarket aperti 24 ore/365 giorni all'anno, capillarmente diffusi in tutto il territorio, con vendita al dettaglio di una larga gamma di articoli agroalimentari e non. Offrono anche servizi per esigenze quotidiane come fotocopie, pagamento bollette, spedizioni con corriere, ATM, prenotazione di biglietti, ecc. Sono molto frequentati dalla popolazione tutta, prevalentemente durante le giornate lavorative per piccoli acquisti e necessità.
Seicomart, è attiva dal 1971 principalmente nella regione settentrionale del Paese (Hokkaido) con 1.170 negozi. E' la prima catena di distribuzione al dettaglio della zona quanto a numerosità dei punti vendita ed occupa il sesto posto a livello nazionale.
Al momento il gruppo acquista circa 40 referenze, sia prodotti finiti che ingredienti sfusi per la preparazione di piatti pronti (bento), da 15 fornitori italiani. La Catena nasceva in origine come distributore di liquori così che, oggi, quasi tutti i negozi dispongono della licenza per la vendita di alcolici.
PERCHE' PARTECIPARE
La Catena è interessata ad arricchire l'assortimento di prodotti italiani e ha richiesto ad ICE Agenzia supporto per l'individuazione di nuove referenze, che potranno essere coinvolte nel periodo finale della promozione dato il tempo minimo almeno 6/8 mesi necessario per introdurre nuovi prodotti in vendita.
La collaborazione con Seicomart rappresenta un’importante occasione sia per rafforzare l’”awareness” dei consumatori giapponesi sulla qualità e salubrità dei prodotti italiani, sia per l’introduzione di nuove referenze non ancora presenti sul mercato. Non avvalendosi di importatori ma acquistando direttamente dai fornitori esteri tramite le società controllate
del Gruppo, Secoma riesce a semplificare le procedure normalmente più complesse per l’accesso alla GDO in Giappone.
A seguito dell’accordo di libero scambio Giappone - UE del febbraio 2019, la vendita di vini e alcolici italiani del gruppo Seicomart ha avuto una forte crescita superando tutti gli altri competitor stranieri (Francia, Spagna, Cile e altri) ed attestandosi al primo posto. Per tale ragione Seicomart ha organizzato negli ultimi tre anni almeno due volte l’anno, sia nei punti vendita fisici che sul sito e-commerce, delle “Italian Wine Fairs”, ovvero
wwpwro.micoez.iiot ni in cui la vendita di vini italiani ha ottenuto ottimi risultati.
Alimentari e Bevande, Luogo:
Giappone, CITTA' VARIE GIAPPONE
Data Evento:
01 marzo 2022 - 31 marzo 2023 Scadenza Adesioni:
14/02/2022
Data Pubblicazione: 07/02/2022 Xxxx Xxxxx:
Iscriviti alla Newsletter ICE: xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxx
P. IVA ICE-Agenzia 12020391004
Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
Offerta ICE-Agenzia
Secoma è intenzionata ad ampliare i prodotti italiani nel proprio portfolio e intende valutare le offerte delle aziende italiane che selezionerà con il supporto dell’ICE Agenzia. Anche i nuovi prodotti saranno inseriti nelle azioni di promozione nel corso dell’anno.
Grazie all’accordo con Secoma per la prima volta i prodotti italiani verranno distribuiti nei Convenience Store, capillarmente diffusi su tutto il territorio e quotidianamente utilizzati dai clienti per i pasti giornalieri da consumare principalmente al lavoro e per gli acquisti di prima necessità in una regione, quella dell'Hokkaido, dove finora non erano state realizzate attività di promozione specifiche per i prodotti italiani.
La lunga tradizione dell'insegna nella vendita di alcolici, inoltre, favorirà la promozione dei vini italiani.
Il progetto si articola su 14 mesi, da febbario 2022 a fine marzo 2023 e, partendo dalla promozione dei prodotti italiani già venduti nei negozi, mira sia ad incrementare le importazioni di questi ultimi sia ad introdurre in modo stabile nuove referenze come succhi di frutta, biscotti, pomodori in scatola, carne, vini.
In particolare è prevista l’organizzazione di cinque eventi in- store (Italian Fair) e sette online sul sito e-commerce della catena.
La promozione prevede attività come da dettaglio a seguire:
nei punti vendita verranno allestiti corner appositi per dare ampia visibilità ai prodotti italiani, offerti in promozione
ogni evento sarà promosso da Seicomart attraverso una campagna di comunicazione ad hoc sui media
saranno realizzati dei flyer per alcuni prodotti specifici, oggetto di promozione a seconda della stagione, da distribuire nei “konbini”
annunci su grandi display digitali posizionati nei punti vendita, gadget e materiale promozionale.
analogo rilievo verrà riservato anche all’Italian Fair online, con banner appositi sul sito e-commerce e comunicazioni mirate volte ad esaltare la qualità dei prodotti italiani
nei Corner Chef - angoli ristorazione presenti nei punti vendita
- verranno proposti piatti pronti realizzati anche con ingredienti italiani, ai quali verrà dato ampio risalto con iniziative promozionali realizzate appositamente.
CITTA' VARIE GIAPPONE, Giappone
REQUISITI OBBLIGATORI
essere un'azienda produttiva con sede legale e stabilimenti produttivi in Italia, i cui prodotti siano conformi alla normativa prevista per i prodotti Made In Italy (vedi Regolamento ICE art 3);
Avere almeno una risorsa umana dedicata alla gestione del progetto con buona conoscenza lingua inglese
avere sito aziendale in lingua inglese;
CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx
UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI Dirigente: XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
Riferimenti: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX -
XXXXXXXXXX XXXXX
Email: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Pec: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Tel: 00 0000 0000 - 6532
ICE TOKYO
EMBASSY OF ITALY, TOKYO - TRADE PROMOTION SECTION
XXXX XXXXXX WEST BLDG. ,16TH FLOOR -
1.1.1 XXXXXX XXXXXX , XXXXXX-XX 000-0000 XXXXX
Direttore: XXXXX XX XXXXXXXXXXX Tel: 00000 00000000
Fax: 00000 00000000
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Modalità di adesione
CITTA' VARIE GIAPPONE, Giappone
Le aziende italiane interessate possono inviare la propria manifestazione di interesse al progetto compilando il Modulo di Adesione disponibile a questo link fornendo informazioni relative alla propria attività, nonché al rispetto dei requisiti di partecipazione obbligatori e preferenziali.
In fase di pre-registrazione le aziende dovranno indicare un link WeTransfer ( email da indicare per invio del link WeTransfer è xxxx.xxxxx@xxx.xx) contenente il seguente materiale informativo che verrà utilizzato per la selezione (ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA INGLESE):
1. CATALOGO AZIENDALE formato pdf
2. LISTINO PREZZI formato pdf PREFERIBILMENTE RIFERITO AI SOLI PRODOTTI ELEGGIBILI PER QUESTA SELEZIONE;
A conclusione della registrazione online, l’Agenzia ICE invierà un'e-mail di conferma con ulteriori istruzioni e, in allegato, il modulo di partecipazione compilato che dovrà essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO esclusivamente via PEC con oggetto “Ragione sociale – Adesione GDO GIAPPONE SECOMA” entro e non oltre il 14/02/2022 all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’adesione delle aziende è soggetta all’accettazione del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE (allegato alla presente).
N.B. Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti dell’Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi.
Si prega di inviare la scheda di adesione via PEC esclusivamente in formato pdf. Altre tipologie di file non verranno accettate.
Nota Bene:
La compilazione e sottoscrizione del modulo è da ritenersi effettuata a mero titolo di manifestazione di interesse: l’iniziativa è subordinata alla ricezione di formale lettera di ammissione da parte dell’Agenzia ICE, a seguito degli opportuni controlli di conformità e morosità.
INFO AGGIUNTIVE
L'iniziativa è gratuita e l'Agenzia ICE sottopone le candidature presentate dalle aziende nelle modalità sopra descritte a Secoma e non sarà responsabile degli esiti della selezione, rientrando le scelte nell'ambito delle strategie operative del Gruppo.
Rimangono a carico delle aziende partecipanti, le spese relative alla spedizione dei prodotti, le spese per eventuali registrazioni/certificazioni dei prodotti richiesti dalla normativa locale, ecc
Secoma può contattare direttamente le aziende candidate, durante o anche dopo il periodo promozionale, per le quali l’Agenzia ICE non è responsabile, lasciando alla libertà contrattuale tra le parti l’eventuale forma di collaborazione commerciale concordata.
Previamente all’inizio della campagna promozionale, l’Agenzia ICE invierà una espressa lettera di ammissione alle sole aziende scelte dalla catena Secoma
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E PRODOTTI RICHIESTI
La selezione verrà condotta in maniera insindacabile da Secoma sulla base della lista di aziende inviata da ICE. Secoma ha varie strategie commerciali e quindi sceglierà le aziende in base a diversi fattori. Importante però è sicuramente l'attinenza con i profili merceologici richiesti e con la fascia di prezzo indicata.
La selezione sarà condotta solo relativamente ad aziende che potranno offrire i seguenti prodotti ricercati da Secoma:
sughi pronti, salse e condimenti per la pasta succhi frutta e vegetali
pomodori in scatola
prodotti dolciari confezionati
carne di manzo surgelata vino
Si raccomanda di visionare attentamente le carattertistiche tecniche dei prodotti come specificate QUI
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REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL’ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle
relative circolari di pubblicizzazione.
ART. 1. PREMESSA
Le iniziative sono organizzate dall’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE- Agenzia, per sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.
ART. 2. PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell’osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come “domanda collettiva” di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l’ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo no tutte le norme contenute nel presente “Regolamento” unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall’ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine “azienda” indicato nel presente “Regolamento” vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all’iniziativa in riferimento.
ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE
I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall’ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350
(finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto
competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre
2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall’ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla “domanda di ammissione” di cui al successivo art. 3, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.
Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l’ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull’effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall’ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall’ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l’eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall’Ufficio Responsabile dell’iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all’impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell’Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell’ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all’impresa entro ulteriori 5 giorni. L’impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell’Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell’ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell’azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.
ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI
L’adesione all’iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la “domanda di ammissione” con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.
Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa. insieme a un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all’art. 3.
In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le “domande di ammissione” pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.
Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.
L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.
Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all’ICE- Agenzia o all’ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell’ICE-Agenzia o all’immagine dell’Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell’evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.
In ogni caso l’eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all’azienda interessata con l’indicazione delle relative motivazioni.
ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell’iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai “moduli” e non è comprensiva dell’IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della “domanda di ammissione” l’azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.
ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO
Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l’adesione il pagamento di una quota di partecipazione.
ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA
L’ammissione all’iniziativa è data dall’ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta. L’assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall’ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell’ottimale impostazione complessiva dell’iniziativa. A causa delle caratteristiche dell’area o della ripartizione degli spazi l’ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.
L’ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell’espositore ad indennità o risarcimenti.
In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all’azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l’ICE-Agenzia.
ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI
Con la sottoscrizione della “domanda di ammissione” l’azienda si impegna a versare l’ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall’ICE-Agenzia un anticipo sull’importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione all’iniziativa l’ICE-Agenzia procederà all’emissione della fattura per l’importo da corrispondere. L’azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l’applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.
In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l’azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all’iniziativa.
ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL’AZIENDA ESPOSITRICE
Sono di norma a carico dell’azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell’area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all’interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all’interno dell’area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell’ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l’installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all’ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell’azienda partecipante.
ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND
L’area e/o lo stand, se predisposto dall’ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell’iniziativa gli espositori devono riconsegnare l’area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.
La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall’ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un’uniformità di presentazione della grafica. L’esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell’ICE- Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell’etica vigente nel paese ospitante.
ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI
Nel caso di iniziative in cui l’ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell’area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all’allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.
ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO
L’espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L’espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell’ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all’immagine della manifestazione e dell’Italia, può comportare l’esclusione da altre iniziative dell’ICE- Agenzia. L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall’esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l’immagine della manifestazione o dell’Italia, con i fini istituzionali dell’attività dell’ICE-Agenzia stesso,con il tema dell’iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l’iniziativa stessa.
E’ in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.
ART. 13. RINUNCE
L’azienda che non fosse in grado di partecipare all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all’ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.
Se la rinuncia viene notificata all’ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall’azienda.
In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.
Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall’ICE- Agenzia per la realizzazione dell’iniziativa.
Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all’azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà
tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell’ammontare dovuto.
In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero ammontare dovuto.
ART. 14. RECLAMI
Eventuali vizi nell’adempimento degli obblighi assunti dall’ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall’azienda ammessa all’iniziativa con circostanziato reclamo scritto all’ICE-Agenzia onde consentirne l’accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L’ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall’azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti- arredi dell’area-stand, l’azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell’inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell’art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l’accettazione senza riserve dell’area- stand); durante lo svolgimento dell’iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L’eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.
ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ
L’ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).
ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI
Per particolari iniziative l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l’espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l’introduzione o la movimentazione delle merci nell’ambito dell’area espositiva. L’ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l’espositore è diretto. L’espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l’iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L’espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l’iniziativa per l’introduzione o l’esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.
ART. 17. ASSICURAZIONE
La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L’assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all’invio all’ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro- forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all’esposizione. L’ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell’espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.
ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI
Per particolari iniziative l’ICE- Agenzia si riserva la facoltà di segna- lare, ad ogni buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l’organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l’Agenzia e l’espositore è diretto.
ART. 19. PERSONALE PER LO STAND
L’ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all’ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l’azienda è diretto.
ART. 20. FORO COMPETENTE
Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l’ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Data
Firma e timbro del Legale Rappresentante
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a , in qualità di rappresentante legale di:
□Impresa □Consorzio di imprese □ Start-up □RTI (Reti di imprese)
con sede legale in prov. e-mail Codice Fiscale
con riferimento all’iniziativa
P.IVA
cap.
(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall’ICE- Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell’evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14
marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n°
135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all’ICE-Agenzia
Data Luogo
(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)
I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all’Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l’eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l’erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all’Evento. Nel caso in cui l’evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.
I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell’Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.
I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell’Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell’ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all’estero, come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6
D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall’art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall’Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell’Agenzia ICE.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.
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