Contratto-tipo di Prestazione d’Opera
Contratto-tipo di Prestazione d’Opera
TRA
il Sig./la Sig.ra1 , nato/a a , il ,
residente in via , C.F./ Partita IVA
,
○ in proprio quale persona fisica;
○ quale legale rappresentante pro tempore della Ditta , con sede legale in
, CAP , Via iscritta la n. del Registro delle imprese della Camera di Commercio di ; (barrare l’opzione che interessa)
di seguito denominato/a “Committente”:
E
il Sig./la Sig.ra2 , nato/a a , il ,
residente in via , C.F./ Partita IVA
,
○ in proprio quale persona fisica;
○ quale legale rappresentante pro tempore della Ditta , con sede legale in
, CAP , Via iscritta la n. del Registro delle imprese della Camera di Commercio di ; (barrare l’opzione che interessa)
di seguito indicato/a quale “Prestatore d’opera”
PREMESSO CHE
- il Prestatore d’opera si dichiara titolare delle qualità e delle capacità tecnico-professionali necessarie per la realizzazione dell’opera che il Committente intende realizzare;
- il Prestatore d’opera assumerà tutte le adeguate misure di sicurezza nello svolgimento della prestazione di cui al presente contratto, anche ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;
1 Vale quanto affermato nella nota 1.
2 Qualora una delle parti, o entrambe, siano società di persone o di capitale, la legge 88/2009, all’articolo 42, prevede che debbano essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione
- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali)
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
- stato di unipersonalità (società di capitali)
Tutte le società che omettano o ritardino gli adempimenti previsti, incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro - secondo la previsione dell’art. 2630 del codice civile – da porsi a carico di ciascun componente l’organo amministrativo.
Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della società.
- il Prestatore d’opera, ai fini dell’espletamento dell’incarico, dichiara:
○ di essere coperto da polizza assicurativa infortuni personale e di sollevare il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile all’esecuzione del presente contratto;
○ di non essere coperto da polizza assicurativa infortuni personale e di sollevare comunque il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile all’esecuzione del presente contratto;
(barrare l’opzione che interessa)
- che il Committente dichiara che il bene sul quale verranno eseguiti i lavori è di sua proprietà3.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) Premesse
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto del contratto
1. Il Prestatore d’opera si obbliga a compiere con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, la realizzazione della seguente opera:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………4; luogo di esecuzione dell’opera: ………………………………..…………..…..5.
2. Per l’esecuzione del lavoro il Prestatore d’opera utilizzerà strumenti e attrezzature di sua proprietà.
3. Le parti considerano il lavoro prevalente rispetto ai materiali forniti dal Prestatore d’opera6.
3) Durata dei lavori
1. L’inizio dei lavori è concordato nel giorno 7.
2. La fine dei lavori e la consegna dell’opera è garantito dal Prestatore d’opera entro e non oltre
(giorni/mesi/anni) a decorrere dal giorno d’inizio dei lavori.
3. Qualora la data di inizio e fine non venga rispettata dal Prestatore d’opera esclusivamente per causa ad esso non imputabile, questi non potrà essere considerato inadempiente verso il Committente.
4. In caso di mancata cooperazione del Committente trovano applicazione gli artt. 1206 ss c.c.
3 In alternativa: è di proprietà di : ……………………………………………………………….
4 Ad esempio “ rifacimento impianto elettrico”; “sostituzione della caldaia”; “riparazione degli infissi in legno”; ecc.; nell’oggetto del contratto vanno indicati in modo possibilmente dettagliato i lavori da eseguire ed eventualmente il luogo dove devono essere eseguiti. I lavori da eseguire ed i relativi costi potranno essere elencati in separato preventivo o capitolato, che allegato e sottoscritto dalle parti costituirà parte integrante del contratto.
5 Al esempio “appartamento di proprietà del committente”;
6 In alternativa “Il Prestatore d’opera utilizzerà per la realizzazione dell’oggetto del presente contratto materiali forniti dal committente”
7 La data di inizio assume importanza laddove il lavoro debba essere eseguito per sua natura presso il domicilio del committente, altrimenti potrà essere omessa.
4) Corrispettivo dei lavori e modalità di pagamento
1. L’importo del corrispettivo è determinato come segue:
- Materiali impiegati Euro ……………….
Euro ……………….
Euro ……………….
- Manodopera Euro………………..
- Spese documentate8 Euro………………..
- IVA ………..% □ non applicabile □ Euro ……………….
- Totale complessivo Euro ……………….
2. Il corrispettivo, così stabilito, si intende fisso e non potrà subire variazioni in aumento salvo quanto previsto dal successivo art. 9 “Modifiche in corso d’opera”9.
3. Contestualmente alla firma del presente contratto il Committente versa un anticipo a titolo di acconto sul prezzo convenuto di Euro oltre ad IVA (se dovuta) pari al …………. %, in favore del Prestatore d’opera che sottoscrive il presente atto anche per quietanza10.
4. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali o previdenziali derivanti dall'attività prestata, che risultano ad esclusivo carico del Prestatore d’opera.
5. Il pagamento del saldo pari ad € avverrà ad avvenuta esecuzione a regola d’arte dell’opera in oggetto e consegna dopo la verifica dei lavori da parte del Committente11 o al termine dell’opera12.
6. Il pagamento del compenso sarà effettuato entro giorni dalla data di ricevimento delle fatture, esclusivamente con rimessa diretta a mezzo assegno o tramite bonifico bancario su conto corrente bancario n. intestato a _ presso banca filiale
codice IBAN .
5) Penale13
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna pattuito il Committente potrà richiedere o
trattenere dal corrispettivo dovuto Euro risarcimento danni.
al giorno, a titolo di penale e
8 Ad esempio: spese di viaggio, pernottamento
9 È possibile allegare un preventivo precedentemente stilato dal Prestatore d’opera in cui è contenuta la descrizione dettagliata del lavoro da svolgere ed i relativi costi; se sottoscritto da entrambe le parti il preventivo vale come accordo contrattuale e potrà far parte integrante del contratto. In questa ipotesi gli artt. 2 e 4 andranno sostituiti con la seguente clausola: «Si considera parte integrante del contratto il preventivo in allegato che le parti dichiarano di accettare in ogni parte e sottoscrivono».
10 Le parti possono prevedere il pagamento anche per stato di avanzamento lavori inserendo la clausola : «Un ulteriore acconto pari ad € oltre ad IVA (se dovuta) pari al % sarà versato al momento del completamento di », formula da reiterare se l’opera è particolarmente complessa e si concorda un pagamento per stato di avanzamento lavori addirittura in più tranches.
11 In caso di esecuzione o rifacimento di impianti aggiungere “con contestuale consegna di dichiarazione di conformità da parte del Prestatore d’opera, con il quale viene garantito il corretto funzionamento dell’impianto”.
12 Qualora dalle premesse risulti che il committente non è proprietario del bene, le parti potranno concordare l’inserimento della seguente clausola: «Il Sig. nato a il residente in C.F. in qualità di proprietario del bene sul quale verranno eseguiti i lavori, ai sensi degli artt. 1936 ss cod. civ., garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie che dal presente contratto derivano al Committente, il quale tuttavia deve essere preventivamente escusso». Nel caso di aggiunta di tale facoltativa clausola il contratto dovrà essere sottoscritto anche dal garante- proprietario del bene.
13 La clausola penale è facoltativa e l’importo non dovrà essere eccessivo rispetto al valore dell’opera da eseguire. Se si inserisce una penale a vantaggio di una parte, per equilibrio, andrebbe inserita anche per l'altra e in misura, se non troppo difforme.
6) Modalità di esecuzione dell’opera
1. L’opera sarà eseguita personalmente dal Prestatore d’opera senza alcuna subordinazione gerarchica nei confronti del Committente, con utilizzazione di una propria organizzazione del lavoro, assumendosene ogni eventuale rischio, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, negli orari e nei tempi che riterrà opportuni. Resta inteso che detta attività non configura comunque una collaborazione a carattere coordinato e continuativo, essendo limitato all'esecuzione di quanto in appresso stabilito.
2. Qualora il Prestatore d’opera nello svolgimento dei lavori riterrà di avvalersi di propri collaboratori, rimarrà pienamente ed esclusivamente responsabile dell’esatto e puntuale adempimento dell’opera.
3. Il Prestatore d’opera si impegna ad eseguire e portare a termine i lavori con diligenza, professionalità ed a regola d’arte14.
4. A tal fine il Prestatore d’opera dichiara di essere a perfetta conoscenza della località dove si svolgeranno le prestazioni e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’opera, per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dello svolgimento delle sue prestazioni.
5. Il Prestatore d’opera garantisce che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte, impegnandosi, altresì, ad adottare ogni modalità esecutiva, anche non espressamente contemplata nel presente contratto, che si renderà necessaria per la realizzazione dell’opera stessa.
7) Modifiche in corso d’opera
Il Prestatore d’opera si impegna a comunicare tempestivamente e preventivamente al Committente gli ulteriori lavori che nel corso dell’esecuzione si dovessero rendere necessari per la corretta esecuzione dell’opera rispetto a quelli preventivati, come descritto all’art. 2 (“Oggetto del contratto”) o come riportati nell’allegato preventivo sottoscritto dalle parti; la comunicazione, comprensiva del costo relativo ai nuovi lavori e dell’eventuale nuova data della consegna, dovrà essere accettata espressamente per iscritto dal Committente, con postilla apposta in calce al presente accordo15.
8) Accettazione dell’opera e difformità
1. Una volta terminata l’opera il Committente dovrà procedere alla verifica della stessa al fine di effettuare l’accettazione o di rilevare eventuali vizi o difformità, mediante la sottoscrizione del verbale di fine lavori.
2. L’accettazione espressa o tacita dell’opera senza riserve da parte del Committente libera il Prestatore d’opera da ogni eventuale responsabilità per difformità o vizi dell’opera stessa se questi erano noti al Committente o se dallo stesso potevano essere facilmente riconoscibili, purché non dolosamente occultati.
3. Il Committente deve a pena di decadenza denunciare le difformità e i vizi al Prestatore d’opera, secondo quanto disposto dall’art. 2226 cod. civ., entro otto giorni dalla scoperta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Committente, a sua scelta, può chiedere che i vizi e i difetti siano eliminati dal Prestatore d’opera, a sua cura e spese, oppure che il prezzo sia
14 Xxxxxxxx aggiuntiva: «Il Committente può controllare l’esecuzione dei lavori, anche attraverso un delegato e anche in corso d’opera».
15 Ad esempio: «Il Prestatore d’opera comunica che, a seguito di valutazione dello stato dei luoghi seguente alla demolizione dell’intonaco, si renderebbe necessario per una corretta e migliore esecuzione dell’opera l’utilizzo di materiale isolante , al posto di quello originariamente preventivato, il cui costo è pari a al mq e così in totale pari ad € . La modifica così indicata non comporterà ritardi nella consegna. Per accettazione. Il Committente».
proporzionalmente diminuito. Se però i vizi e le difformità dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il Committente può chiedere la risoluzione del contratto. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. L’azione giudiziale si prescrive entro un anno dalla consegna.
9) Responsabilità verso i terzi
Il Prestatore d’opera è responsabile dei danni e/o pregiudizi arrecati al Committente o a terzi nell’esecuzione dei lavori. Il Prestatore d’opera, ai fini dell’espletamento dell’incarico, dichiara:
□ di essere coperto da polizza assicurativa professionale n. per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionali ed extraprofessionali, per cui si riterrà sollevato il Committente ed indenne da pretese per eventuali eventi che dovessero occorrere;
□ di non essere coperto da alcuna polizza assicurativa professionale, e che nel caso in cui si dovesse manifestare la necessità di dover provvedere al risarcimento di eventuali danni prodotti al Committente o a terzi, provvederà personalmente16.
(barrare l’opzione che interessa)
10) Recesso dal contratto del Committente e del Prestatore d’opera
1. Il Committente potrà in ogni tempo, a proprio insindacabile giudizio, recedere dal contratto con lettera raccomandata ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, dovendo però corrispondere al Prestatore d’opera le spese sostenute, quanto dovuto per il lavoro fintanto eseguito tenendo indenne, ai sensi dell’art. 2227 cod. civ., il Prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno, nei limiti dell'utile che il Prestatore d’opera avrebbe conseguito in caso di completamento dell'opera, oltre ad una penale pari al % del corrispettivo previsto per il lavoro non eseguito17.
2. Il Prestatore d’opera può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata da inviare almeno
giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso il Prestatore d’opera dovrà restituire l’anticipo eventualmente ricevuto e pagare una penale pari al %18 del corrispettivo previsto per il lavoro non eseguito.
11) Sospensione dei lavori e impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera
1. Il Prestatore d’opera dovrà fornire senza indugio al Committente ogni utile informazione circa la realizzazione dei lavori così da consentirne a quest’ultimo la verifica del regolare svolgimento secondo le modalità previamente pattuite.
2. Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare la sospensione totale o parziale delle attività descritte per giustificati motivi da accertare insieme al Prestatore d’opera.
3. Saranno considerate cause di forza maggiore ai fini del regolare svolgimento delle operazioni oggetto del presente contratto, le cause al di fuori del controllo delle parti. Sarà pertanto tenuto il Prestatore d’opera a segnalare immediatamente l'insorgere ed il cessare di dette cause presentando, se richiesto, appropriata documentazione.
4. La durata del contratto sarà prorogata di un numero di giorni uguale a quello per cui il lavoro si sia interrotto per detta causa e null'altro sarà dovuto al Committente per ritardi o danni derivanti
16 Clausola alternativa: « di non essere coperto da alcuna polizza assicurativa professionale, e che provvederà alla stipulazione di adeguata copertura assicurativa per rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionali ed extraprofessionali per cui riterrà sollevata la controparte indenne da molestie o pretese per eventi che dovessero occorrere».
17 Le parti possono omettere del tutto la previsione della penale.
18 La clausola penale è facoltativa e l’importo non dovrà essere eccessivo rispetto al valore dell’opera da eseguire.
dalle stesse.
5. Qualora le suddette cause, non imputabili ad alcuna delle parti, dovessero protrarsi per un periodo superiore a giorni, il presente contratto sarà risolto di diritto non appena una delle parti dichiari all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola e il Prestatore d’opera avrà diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell’opera compiuta.
12) Modalità di esecuzione e risoluzione
1. Il Prestatore si impegna ad eseguire e portare a termine i lavori con diligenza, professionalità ed a regola d’arte. Il Committente può controllare l’esecuzione dei lavori, anche attraverso un delegato e anche in corso d’opera.
2. Se il Prestatore d’opera non procede all’esecuzione dei lavori secondo le condizioni stabilite dal contratto o nel caso in cui i lavori vengano condotti con negligenza ed imperizia e comunque non a regola d’arte, il Committente può fissare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il termine di gg, 19, entro il quale il Prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto ai sensi dell’art. 2224 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento dei danni20.
3. In tale caso, il Committente provvederà al pagamento, in relazione al prezzo stabilito nel presente contratto, del lavoro regolarmente eseguito in relazione all'utilità della parte di opera compiuta.
13) Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere il presente contratto a titolo gratuito o oneroso a terzi, senza il consenso per iscritto dell’altra parte. Il Prestatore d’opera non potrà subappaltare, nemmeno parzialmente, l’attività prevista dal presente contratto a terzi, salvo previo consenso scritto del Committente, con indicazione della ditta subappaltatrice e/o subfornitrice e la specificazione delle opere.
14) Proprietà della documentazione e segreto professionale
Tutti gli elaborati consegnati al Committente restano di sua piena ed esclusiva proprietà, per cui ne potrà disporre a suo insindacabile giudizio.
Pertanto, il Prestatore d’opera conserverà nella massima riservatezza tutte le informazioni relative al lavoro che svolgerà ed impedirà che il materiale e la documentazione in suo possesso venga prestato, divulgato e diffuso.
Le presenti disposizioni sulla proprietà e sul segreto professionale rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto.
15) Risoluzione delle controversie21
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento da questa adottato22.
19 Il termine non può essere inferiore a 15 giorni salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
20 In caso di esecuzione o rifacimento di impianti aggiungere: «L’opera al termine della sua esecuzione dovrà essere sottoposta a collaudo, dopodiché dovrà essere redatto apposito protocollo o rilasciata apposita dichiarazione di conformità, sicurezza ed idoneità dell’impianto alle vigenti normative nazionali e comunitarie di settore».
21 Nel caso di contratto concluso con un consumatore si dovrà aggiungere la presente clausola: «Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005».
16) Rinvio
Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile in tema di contratto d’opera agli artt. 2222 e ss. cod. civ. e del Codice del Consumo, ove applicabile.
17) Spese contrattuali
Le spese inerenti al presente contratto faranno carico ad entrambe le parti in egual misura. La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l’eventuale registrazione, in caso d’uso.
18) Tutela della Privacy
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nei limiti necessari per lo svolgimento dell’incarico nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.
Il Prestatore d’opera si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso nell’espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui al presente contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Luogo e data: lì , il
Il Committente
Il Prestatore d’opera
***
Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui punti: 5 (Penale), 7 (Modifiche in corso d’opera), 8 (Accettazione dell’opera e difformità), 9 (Responsabilità verso i terzi), 10 (Recesso dal contratto del Committente e del Prestatore d’opera), 13 (Divieto di cessione del contratto), 15 (risoluzione delle controversie), 18 (tutela della Privacy), sopra riportate, le cui clausole – rilette e approvate – si intendono accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Il Committente
Il Prestatore d’opera
22 Si suggerisce l’inserimento della presente clausola arbitrale di cui al Regolamento Unioncamere di arbitrato amministrato delle Camere di Commercio 2007: «2. Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di . Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo (indicare: “secondo diritto” oppure “secondo equità”) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile», sempre con l’avvertenza che qualora il contratto veda quale Parte un consumatore, tale clausola deve essere fatta oggetto di apposita trattativa tra le Parti, ai sensi dell’art. 34, comma 4 del d.lgs. 206/2005 Codice del consumo, per evitare che possa essere ritenuta vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t) del medesimo d.lgs.