Contratto per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alla rivendita per le farmacie gestite da Multiservizi Muggiò S.r.l. CIG 839126421D
Contratto per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alla rivendita per le farmacie gestite da Multiservizi Muggiò S.r.l.
CIG 839126421D
Tra
Multiservizi Muggiò S.r.l., con sede in Muggiò, via I Maggio n. 13, (codice fiscale e partita IVA 02654490966) e d’ora in poi denominata Committente, nella persona del suo legale rappresentante pro- tempore Xxxxxx Xxxxxxx;
e
Comifar Distribuzione S.p.A. con sede in Novate Milanese, C.F. 00165110248, P.iva 10406510155, e d’ora in poi denominata Fornitore, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Napoli e residente in Milano in via Xxxx Xxxxxx n. 6, in qualità di Group General Manager, giusti poteri conferiti con Verbale CdA del 15/02/2021,
premesso che
1. la Committente è titolare della gestione delle tre farmacie comunali ubicate nel territorio di Muggiò;
2. la Committente ha espletato una gara aperta per la fornitura di prodotti destinati alla rivendita per le farmacie dalla stessa gestite, per un importo indicativo posto a base di gara pari a sei milioni di euro;
3. il Fornitore ha partecipato alla gara in oggetto formulando un’offerta contenente le condizioni tecniche
ed economiche proposte per l’erogazione della prestazione
4. la Commissione giudicatrice, nominata dalla Committente, ha confrontato l’offerta del Fornitore con quelle presentate dagli altri concorrenti e ha formulato la seguente graduatoria:
a) Comifar Distribuzione S.p.A. punti 97,292;
b) Cooperativa Esercenti di Farmacia punti 96,579;
c) La Farmaceutica punti94,478;
d) Alliance punti 92,165
5. il Fornitore si è dunque classificato al primo posto della graduatoria, aggiudicandosi pertanto l’appalto;
6. la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la pubblicazione degli esiti finali in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 1 Marzo 2021 e in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 5 Marzo 2021;
7. sono stati completati positivamente tutti i controlli finalizzati alla verifica dell’effettivo possesso in capo al Fornitore dei requisiti di ordine generale e speciale dallo stesso dichiarati in sede di gara;
8. si rende pertanto necessario fra le Parti addivenire alla sottoscrizione del contratto volto a disciplinare i reciproci rapporti traenti origine dall’espletamento e dall’affidamento della procedura aggiudicata al Fornitore;
tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato speciale, i chiarimenti, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituisce altresì parte integrante e sostanziale, ancorché non allegata, l’offerta economica presentata dal Fornitore nella procedura di gara.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del presente contratto è la fornitura, da parte del Fornitore in favore della Committente, di prodotti farmaceutici destinati alla rivendita presso le farmacie gestite dalla medesima Committente, così come dettagliato all’allegato capitolato speciale d’appalto di gara e nell’offerta tecnico-economica del Fornitore.
Art. 3 - Importo del contratto
1. L’ammontare globale presunto della fornitura oggetto del presente contratto è stimato in euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), IVA esclusa.
2. In accordo con quanto già espresso nel capitolato speciale d’appalto di gara, tale importo è da considerarsi meramente indicativo e pertanto non vincolante per la Committente, alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità in caso di emissione di ordinativi inferiori rispetto al valore sopra indicato, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte del Fornitore.
3. Resta pertanto espressamente inteso fra le Parti che in caso di mancato raggiungimento dei valori massimi sopra indicati, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento – a qualsivoglia titolo – al Fornitore, il quale è reso edotto che la Committente è in grado di determinare le proprie esigenze di approvvigionamento esclusivamente in rapporto all’andamento del mercato, e ciò anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico.
Art. 4 – Revisione prezzi
1. In considerazione del regime dei prezzi dei prodotti farmaceutici, qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti o diminuzioni degli stessi, è consentita la revisione nella misura stabilita dai provvedimenti adottati dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con decorrenza dal giorno stesso della relativa entrata in vigore, fermo restando che, ai fini della determinazione complessiva del prezzo di fornitura si terrà conto del ribasso offerto in sede di gara dal Fornitore.
Art. 5 – Durata del contratto
1. Il presente contratto ha durata dalla data della stipula e sino al 31 Dicembre 2024, con esclusione espressa di qualsivoglia rinnovo tacito.
2. Resta peraltro inteso che, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, e nella misura strettamente necessaria, è facoltà della Committente chiedere al Fornitore la prosecuzione della fornitura oggetto del presente contratto alla medesime condizioni tecniche ed economiche in questa sede convenute, per un massimo di sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo, impegnandosi espressamente il Fornitore ad applicare nei confronti della Committente i medesimi prezzi dallo stesso offerti in sede di gara anche in relazione a tale ulteriore periodo di efficacia del presente contratto.
Art. 6 – Articolazione e modalità di esecuzione della fornitura
1. Il Fornitore deve garantire l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni indicati espressamente nel capitolato speciale d’appalto di gara, nell’offerta tecnico-economica e, più in generale, in tutti i documenti di gara.
2. Resta inteso che, in caso di inadempimento da parte del Fornitore alle obbligazioni traenti origine da quanto stabilito negli atti e documenti richiamati al precedente comma 1, la Committente avrà la facoltà di irrogare nei confronti del Fornitore le penali di cui al successivo art. 9, procedendo altresì all’escussione – totale o parziale – della cauzione definitiva di cui al successivo art. 10, fermo restando il diritto della Committente di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Art. 7 – Obblighi del Fornitore
1. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso dell’efficacia del presente contratto.
2. Resta espressamente inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di tempo in tempo vigenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del precedente contratto, saranno ad esclusivo carico del Fornitore, che si intende in ogni caso remunerato con il corrispettivo indicato negli ordinativi.
3. Il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi o di remunerazione aggiuntiva a tal titolo nei confronti della Committente, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il Fornitore inoltre ha l’obbligo di:
1. osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, da parte della Committente;
2. attenersi alle norme emanate dal direttore dell'esecuzione del contratto nel corso della fornitura;
3. eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto con precisione, cura e diligenza;
4. garantire alle farmacie gestite dalla Committente l'accesso alle banche dati contenenti i listini prezzi relativi ai farmaci oggetto di fornitura;
5. inviare, alle singole farmacie ed alla direzione amministrativa della Committente, con cadenza quadrimestrale, i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate, così come specificato all’art. 08 del capitolato speciale d’appalto.
Art. 8 – Fatturazione e pagamenti
1. Le forniture sono verificate per la regolarità dell’esecuzione da parte del direttore della singola farmacia. A tal fine, ove fattura fosse emessa in formato elettronico, si precisa che l’operatore economico dovrà pure trasmettere, alle farmacie e agli uffici, la copia in formato .pdf del documento contabile, in modo che sia possibile effettuare i dovuti controlli
2. Resta inteso che le fatture emesse dal Fornitore dovranno riportare evidenziato in modo chiaro e verificabile i ribassi applicati rispetto ai prezzi di listino.
3. I corrispettivi dovuti dalla Committente al Fornitore per l’erogazione delle forniture oggetto del presente contratto saranno saldati secondo quanto previsto all’art. 10 del capitolato speciale d’appalto, vale a dire entro 30 giorni fine mese data fattura.
4. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’eventuale inadempimento, da parte dei propri subappaltatori/subcontraenti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ove applicabile.
5. Si precisa che il Fornitore ricade nella previsione dell’art. 105 co. 3 lett. c-bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 9 – Penali
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, qualora non vengano rispettate esattamente le prescrizioni recate dal presente contratto o dal capitolato speciale, la Committente irrogherà nei confronti del Fornitore le conseguenti penalità, nel rispetto di quanto riportato all'art. 12 del medesimo capitolato speciale. Sono intese come eventi imprevedibili o eccezionali le circostanze che, pur avendo determinato il mancato rispetto delle obbligazioni traenti origine dal presente contratto e dagli altri documenti di gara che regolano lo svolgimento della fornitura, non siano dipese da comportamenti del Fornitore, il quale abbia dimostrato di non aver trascurato le normali precauzioni, in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante alla Committente.
Art. 10 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. All’atto della stipula del presente contratto, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assunti, il Fornitore ha presentato una cauzione definitiva per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021.
2. Tale cauzione definitiva contiene la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committente, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.
3. La garanzia di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’intero
periodo di affidamento.
4. La Committente potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto.
Art. 11 – Clausola risolutiva espressa
1. In aggiunta a quanto espressamente previsto dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Committente avrà la facoltà di risolvere il medesimo contratto al verificarsi delle condizioni previste all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto e nel rispetto delle modalità ivi previste.
Art. 12 – Divieto di cessione del contratto
1. Al Fornitore è fatto divieto di cedere a Terzi, in tutto o in parte, il contratto ed i singoli ordinativi di fornitura.
2. In caso di violazione del predetto divieto, la Committente potrà esercitare le facoltà previste al precedente art. 11 del presente contratto.
Art. 13 – Tutela e sicurezza dei lavoratori
1. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Fornitore è tenuto ad osservare e far applicare le norme e le prescrizioni recate dai contratti collettivi di lavoro, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela della sicurezza, della salute, nonché quelle sull’assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le attività previste dal presente contratto devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, ivi compreso il D.Lgs 81/2008 in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
3. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle
corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.
4. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, la
Committente non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Art. 14 – Foro competente
1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto o relativa ai singoli ordinativi di esecuzione della fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Monza.
Art. 15 – Spese contrattuali
1. Tutte le spese conseguenti dall’applicazione dell’imposta di bollo e di registrazione del presente contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore.
Art. 16 – Codice Etico
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. nello svolgimento del rapporto oggetto del presente contratto la Committente, si impegna, anche per i propri amministratori, dipendenti, rappresentanti o collaboratori ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del c.c., ad attenersi rigorosamente a quanto prescritto dal “Codice Etico” adottato da Comifar Distribuzione S.p.A - società appartenente al Gruppo Comifar, del quale la Committente dichiara di aver preso visione – pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xx , pena la risoluzione del presente contratto.
Art. 17 – Privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di essersi reciprocamente scambiate le informazioni di cui all’art. 13 del citato Regolamento, e di acconsentire che i dati personali raccolti nell’ambito ed in esecuzione delle attività di cui al presente contratto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per le finalità derivanti dalle necessità operative e di gestione interne. I dati saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, e conservati negli archivi informatici, banche dati o archivi cartacei della sede sociale. Le parti si danno atto che il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di dare esecuzione al contratto. I dati saranno comunicati agli enti preposti per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale, non saranno diffusi e saranno conservati per il periodo di tempo strettamente connesso all’esecuzione del contratto, e per i termini di legge in materia civile e fiscale.
Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano inoltre espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, e che in qualsiasi momento potranno accedere ai propri dati personali ed esercitare i seguenti diritti: rettifica, cancellazione dei dati, limitazione del trattamento,
opposizione al trattamento, portabilità dei dati, revoca del consenso, nonché proporre reclamo ad una autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo in via alternativa a:
- il Fornitore, all’indirizzo in epigrafe all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati, oppure al seguente indirizzo mail: xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx;
- la Committente, al seguente indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Muggiò, lì 1 aprile 2021.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Committente Per il Fornitore