GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI E CON SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E PACKAGING DI RIVELATORI DI RADIAZIONE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI E CON SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E PACKAGING DI RIVELATORI DI RADIAZIONE
DISCIPLINARE DI GARA
Trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il giorno 07.07.2022 Pubblicato il giorno 11.07.2022 sul sito “Amministrazione Trasparente” FBK
Gara telematica Mercurio n. 109910 CIG 92872343F2
Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 12/08/2022 – ore 12:00
INDICE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 12
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 17
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 17
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO AMMINISTRATIVO” 20
15. OFFERTA TECNICA - DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO TECNICO” 27
16. OFFERTA ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO ECONOMICO” 28
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 30
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 31
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 32
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 32
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 33
23. CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLE ANTICORRUZIONE 34
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 34
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 35
Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.2016, la verifica dell’assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all’apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto digitalmente e caricato nella Piattaforma come “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”.
PREMESSE
Con determinazione a contrarre n. 33/2022 del 07 luglio 2022 il Presidente della Fondazione Xxxxx Xxxxxxx, su delega del Consiglio di Amministrazione (delibera n. 12/22 di data 29 aprile 2022), ha determinato di affidare il servizio di integrazione e packaging di rivelatori di radiazione secondo lo schema dell’accordo quadro - con più operatori economici e con successivo confronto competitivo - per far fronte ad un fabbisogno non definibile a priori, in quanto definibile solamente in base alle commesse acquisite a seguito della partecipazione a bandi indetti da enti pubblici nazionali e internazionali che spesso si articolano in una preliminare fase di prototipazione e, qualora i dispositivi sviluppati in via sperimentale vengano accettati dal committente, è possibile accedere alla c.d. fase di produzione, volta alla fornitura dei sensori nella quantità richiesta dalla stazione appaltante. La produzione dei dispositivi richiede la lavorazione dei substrati e l’integrazione dei sensori da parte delle aziende specializzate nel settore della microfabbricazione e del packaging, cui è rivolto il presente bando.
L’accordo quadro, come disciplinato dall’art. 54 comma 4 lettera c) del Codice degli appalti, sarà stipulato con più operatori economici e sarà eseguito riaprendo il confronto competitivo tra gli stessi (in quanto l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi da eseguire). Nel contratto di accordo quadro saranno definite le clausole generali che regoleranno i contratti applicativi specifici, che verranno stipulati di volta in volta a seguito di appositi confronti competitivi, per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016) e degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). I successivi confronti competitivi potranno essere aggiudicati sia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia con il criterio del prezzo più basso.
La selezione degli operatori economici che faranno parte dell’accordo quadro è svolta unicamente sulla base di criteri qualitativi e l’elemento economico assume, a norma dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs 50/2016, la forma di prezzo fisso. I prezzi unitari dei servizi richiesti sono stati definiti dalla Fondazione al solo fine della stima dell’importo complessivo dell’accordo quadro e saranno oggetto di negoziazione nelle successive fasi di confronto competitivo nell’ambito della stipula dei singoli contratti applicativi.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (SAP-SRM di seguito Piattaforma)
accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxxxxx.xx.xx - sezione “APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA”, previa registrazione tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Xxxxx Xxxxxx.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Guida Operativa disponibile sulla Piattaforma al link
<xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/xxx/Xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx>).
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva
comunicazione sul proprio sito istituzionale xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxx-xx-xxxx-x- contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per- ogni-procedura/Procedure-di-gara/2022.02-Accordo-quadro-per-servizi-di-integrazione-e- packaging, che rinvia tramite collegamento ipertestuale al Sistema informativo contratti della Provincia autonoma di Trento (SICOPAT) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Guida operativa” (disponibile sulla Piattaforma e reperibile al link
<xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/xxx/Xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx>), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI) che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
E’ inoltre necessario essere registrati alla Piattaforma di e-procurement della provincia autonoma di Trento”. L’operatore economico privo dell’abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto ad iscriversi accedendo al seguente link:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx_x_xxxxxxxxxxxxxx/0000/x ppalti_aggiornamento_dati_anagrafici/364395
cliccando ENTRA e procedendo quindi a compilare il “nuovo modulo”, richiedendo la registrazione “per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nell'ambito dei beni o servizi”.
Al predetto link è consultabile la GUIDA ALLA COMPILAZIONE del modulo.
NB: ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA
Ai fini della partecipazione alla gara è necessaria l'iscrizione alla Piattaforma informatica sopra indicata. Si ribadisce, quindi, la necessità di richiedere l’iscrizione al servizio e-procurement della Provincia Autonoma di Trento (NON l'abilitazione al mercato elettronico - MEPAT -).
Nella Home page della piattaforma si legge: <<1) Per quanto riguarda i Beni e Servizi: l'utilizzo di due moduli online, uno dedicato all'abilitazione e al rinnovo/cancellazione bandi del mercato elettronico ME-PAT; un altro dedicato alla registrazione al servizio e-procurement Mercurio, riservato alle gare telematiche effettuate su categorie di beni e servizi non previste nei bandi del mercato elettronico MEPAT>>.
Per l'iscrizione alla piattaforma e partecipare alla procedura di gara in oggetto è necessario procedere con il secondo modulo (<<un altro dedicato alla registrazione al servizio eprocurement Mercurio>).
Da informazioni assunte presso il gestore della Piattaforma risulta che per l’effettuazione dell’iscrizione necessaria per la partecipazione alla gara, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal gestore della piattaforma, sono richieste operazioni che il gestore della piattaforma effettua esclusivamente da remoto e che già nella giornata successiva all'invio della richiesta di iscrizione è possibile accedere alla piattaforma telematica.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’abilitazione di cui al paragrafo 1.2 tramite ID e password.
Per le eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’utilizzo della Piattaforma deve essere contattato il Gestore del Sistema (CSD) secondo quanto di seguito indicato.
Come indicato in home page della piattaforma, il gestore del sistema ha reso disponibile un servizio di assistenza agli operatori economici e precisamente:
NUMERO VERDE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Si informano le imprese che per avere informazioni e supporto all'utilizzo della Piattaforma Mercurio è stato attivato un numero verde dedicato 800 22 80 40 (dalle 8.00 alle 17.00), e la mail xx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Per eventuali richieste oltre le 17.00 contattare il numero 0461-800786 che effettuerà la sola registrazione della chiamata.
Per chi chiama dall’estero il numero da digitare è lo 0461-800786.
Si precisa inoltre che al Gestore della Piattaforma non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
Oltre tale termine non potrà essere garantita l’assistenza.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a) bando di gara;
c) capitolato speciale
d) Allegato 1 CSA – Elementi e parametri di valutazione
e) Allegato 2 CSA – esempi di services
f) Allegati amministrativi
g) patto di integrità
La Guida operativa è reperibile al link: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/xxx/Xxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx
La documentazione integrale di gara è disponibile gratuitamente all’interno dell’ambiente di gara sulla Piattaforma SAP SRM, sezione APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA, accessibile dal sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxxxxx.xx.xx (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione.
Al fine di agevolare gli operatori economici nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sulla piattaforma i vari file suddivisi per argomento in varie cartelle “compresse”. Quindi, nella sezione “Visualizza appalto – Documentazione appalto - Allegati” si potranno aprire/scaricare le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione.
Si informano gli operatori economici che il bando di gara, il presente disciplinare di gara, i Capitolati prestazionali con i rispettivi allegati, il DUVRI nonché il provvedimento a contrarre sono rinvenibili anche sul sito internet FBK – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx/Xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-x-xxxxx- enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedure-di-gara/2022.02-Accordo-quadro- per-servizi-di-integrazione-e-packaging
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, all’interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Documentazione appalto” e sul sito istituzionale
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx/Xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx- aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedure-di- gara/2022.02-Accordo-quadro-per-servizi-di-integrazione-e-packaging, con le medesime modalità di cui al punto precedente. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, assieme alla relativa documentazione, verranno caricate nella piattaforma di gara SAP-SRM (sezione “Documentazione appalto”); contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet sopra indicato, con le medesime modalità di cui al punto precedente.
Si invitano pertanto sin d’ora i concorrenti a visionare costantemente detti applicativi. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 25 della Lp 2/2016 e all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxx@xxx.xxx.xx o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo mail xxxx@xxx.xx, e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della l.p.
n. 23/1992 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il Direttore dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il Dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonchè il Responsabile del procedimento;
Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
L’aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei
dipendenti di FBK. Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 00, x. 00-xxx, xxx xxxxxxx legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto in forma di accordo quadro con più operatori economici è costituito da un unico lotto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre, pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di FBK, cui si rinvia.
L’importo stimato dell’appalto è pari a complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
Tabella 1
Descrizione del servizio | CPV | P (principale) | Valore Accordo Quadro (4 anni) |
Servizi di integrazione e packa- ging di rivelatori di radiazione | 73100000-3 | Servizi di ricerca e svi- luppo sperimentale | Euro 3.000.000,00 |
L’importo complessivo dell’accordo quadro, al netto di Xxx e/o di altre imposte e contributi di legge, non è soggetto a ribasso.
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a Euro 0 (zero/0). L'appalto non è soggetto alla stesura del DUVRI in quanto non sono riscontrabili interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi.
L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera. L’incidenza stimata del costo della manodopera è pari a circa il 60% dell’importo complessivo, calcolata sulla scorta dei costi applicati al personale di ricerca e agli addetti impiegati nell’esecuzione di servizi analoghi.
L'importo a base d'asta corrisponde al valore massimo spendibile dalla Fondazione per lo svolgimento dei servizi in oggetto, i cui importi verranno determinati mediante emissione di ordinativi di fornitura intesi come contratti applicativi dell’Accordo Quadro, così come definiti all'art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa e Tecnica (di seguito Capitolato o CSA).
II fabbisogno stimato di servizi di packaging comprende circa 5 tipologie di attività, come meglio specificato nel capitolato speciale (art. 8 "Fabbisogno - Valore dell'Accordo Quadro”).
I prezzi e i corrispettivi per l’esecuzione dei servizi di packaging saranno determinati in occasione dei successivi confronti competitivi. Il prezzo offerto per lo svolgimento di una determinata attività sarà pertanto oggetto di valutazione in occasione dei singoli confronti competitivi. Gli importi così determinati costituiranno il prezzo contrattuale (corrispettivo) per lo svolgimento del servizio di packaging richiesto.
L'appalto è finanziato con Fondi di bilancio della Fondazione.
L'aggiudicazione dell'appalto avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione esclusiva della qualità misurata sulla base degli elementi di valutazione di cui
all’Allegato 1 CSA – Elementi e parametri di valutazione, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Ad ogni offerta verranno attribuiti un massimo di 100 punti come di seguito computati.
A) ELEMENTI TECNICI (PUNTEGGIO TECNICO) | 100 |
B) ELEMENTI ECONOMICI (PUNTEGGIO ECONOMICO) | 0 |
PUNTEGGIO COMPLESSIVO | 100 |
La selezione degli operatori economici che faranno parte dell’accordo quadro è svolta unicamente sulla base di criteri qualitativi e l’elemento economico assume, a norma dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs 50/2016, la forma di prezzo fisso. I prezzi unitari dei servizi richiesti sono stati definiti dalla Fondazione al solo fine della stima dell’importo complessivo dell’accordo quadro e saranno oggetto di negoziazione nelle successive fasi di confronto competitivo nell’ambito della stipula dei singoli contratti applicativi.
3.1 DURATA
La durata dell'appalto in forma di ACCORDO QUADRO, escluse le eventuali opzioni, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato titolato "Durata dell'Accordo Quadro” è di massimo 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo esaurimento del valore economico massimo previsto anteriormente alla scadenza del quadriennio. Nel corso della durata dell'accordo quadro l'aggiudicatario è obbligato ad accettare gli "ordinativi di fornitura" che assumono valore di contratti applicativi dell'accordo quadro emessi da FBK fino all’importo massimo spendibile indicato all'art. 8 del Capitolato.
Ai sensi dell'art. 1 del citato Capitolato, l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per FBK nei confronti degli aggiudicatari. Conseguentemente FBK non è tenuta a formalizzare ordinativi di fornitura, escludendosi espressamente che gli aggiudicatari possano avanzare diritti o pretese. La fornitura è effettuata secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale – parte amministrativa e tecnica, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
Pertanto, il valore economico stabilito nell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell’accordo quadro. L’aggiudicazione dell’accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l’Amministrazione nei confronti degli Appaltatori e non è impegnativo in ordine all’affidamento a questi ultimi dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
A titolo di proroga tecnica, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi.
II concorrente deve aver realizzato nell'ultimo triennio (2019-2020-2021) un fatturato minimo complessivo per servizi di packaging almeno pari a Euro 500.000,00, dei quali almeno Euro 100.000,00 per servizi di packaging di dispositivi ottici.
La comprova del requisito è fornita mediante:
− certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
− attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b) a ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
II requisito relativo all'elenco di servizi/forniture analoghi richiesti nella prestazione principale di cui al punto 6.3 deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente nel singolo lotto e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Seggio di gara dispone di richiedere per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 26 della L.P. n. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale.
Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, nè la presentazione di ulteriore documentazione.
Non potrà essere rilasciata l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato
Il subappalto è regolato dagli articoli 26 della L.P. n. 2/2016 e 105 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016 e dell’art. 105, comma 13 del Codice, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l’Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l’elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti
coinvolti successivamente in tali servizi. L’amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall’aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l’avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.
9. GARANZIA PROVVISORIA
La Fondazione, considerato il basso grado di rischio connesso alla tipologia contrattuale (accordo quadro) e la natura delle prestazioni oggetto dello stesso, ritiene di poter applicare le riduzioni previste dalla legge per la determinazione dell’importo della garanzia provvisoria richiesta per la partecipazione alla procedura.
L’offerta deve quindi essere corredata da:
a) una garanzia provvisoria pari a 1% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 30.000,000.
Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice.
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) con bonifico, mediante versamento presso: UniCredit Spa, IBAN: XX00X0000000000000000000000, SWIFT: UNCRITM10HV, indicando la causale “Deposito cauzionale riferito alla procedura per l’affidamento in accordo quadro servizi di packaging;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in assegni circolari;
c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
d) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
I. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
II. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
III. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
g) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
h) riportare l’autentica della sottoscrizione oppure essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende
assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. SOPRALLUOGO
Non è previsto sopralluogo.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022.
N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx- pagamenti-di-anac
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella “Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI” e nel presente disciplinare di gara.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire a pena di irricevibilità
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 agosto 2022
La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.
12.1 Regole per la presentazione dell’offerta
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 e nella “Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI” di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.
La procedura di gara oggetto del presente disciplinare è individuata a sistema con il numero indicato a pag. 1.
Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell’offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa.
Al fine di presentare l’offerta, i concorrenti devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 14, 15 e 16.
Tutti i documenti indicati nel punto 14 devono essere caricati a sistema come “Allegato amministrativo” come indicato al capitolo 3 – sezione III della “Guida Operativa”.
Tutti i documenti indicati nel punto 15 devono essere caricati a sistema come “Allegato tecnico”
come indicato al capitolo 3 – sezione III della “Guida Operativa”.
Tutti i documenti indicati nel punto 16 devono essere caricati a sistema come “Allegato economico” come indicato al capitolo 3 – sezione III della “Guida Operativa”.
Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lotto”.
Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attivi dei fac-simili, il concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. secondo le istruzioni fornite.
Si avverte che il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente.
Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VII della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/XxX.xxx.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e le dichiarazioni integrative, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come ALLEGATO AMMINISTRATIVO copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Si precisa inoltre che:
− l’offerta è vincolante per il concorrente;
− con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine perentorio sopra indicato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione IV - capitolo 3 - della Guida Operativa.
Ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett b) del D.lgs 50/2016, scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
La documentazione amministrativa deve essere prodotta in lingua italiana. Considerata la specificità dell’oggetto dell’appalto, è ammessa la presentazione della documentazione tecnica in lingua inglese.
I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo, in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e
di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
− la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e
comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
− il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine
- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”
Le dichiarazioni/documentazioni richieste dal presente paragrafo devono essere caricate a SISTEMA, firmate digitalmente, nella categoria “Allegato amministrativo”. Trattasi, in particolare:
1) del DGUE – paragrafo 14.1;
2) le dichiarazioni integrative - paragrafo 14.2;
3) la documentazione a corredo - paragrafo 14.3;
4) la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione - paragrafo 14.4.
14.1 DGUE
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra i documenti di gara.
Il DGUE fornito dalla Stazione Appaltante unitamente alla restante documentazione di gara (Allegato A – Mod. DGUE) prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’Amministrazione aggiudicatrice
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (utilizzando il Modello C messo a disposizione sul sito internet della Stazione Appaltante);
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, senza ulteriori indicazioni.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 lettera a) del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 lettera b) del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE, una volta compilato deve essere salvato, trasformato in pdf, sottoscritto digitalmente come sotto indicato e caricato a SISTEMA:
⋅ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
⋅ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
⋅ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende la seguente dichiarazione integrativa, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale:
1. a integrazione della Parte II punto B e Parte III punto A del DGUE, indica i soggetti forniti di rappresentanza e quelli di cui all’art. 80 comma 3, compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando;
2. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, dichiara di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016;
3. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016;
4. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016);
5. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dall'art. 5 del decreto-legge n.
135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, dichiara di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016);
6. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dall'art. 5 del decreto-legge n.
135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, dichiara di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016);
7. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dalla l. 55/2019, di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-quater), del D.Lgs. 50/2016;
8. (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) indica le parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea;
9. (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) indica le imprese consorziate che eseguiranno il servizio;
10. Aver realizzato nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) un fatturato minimo complessivo per servizi di packaging almeno pari a Euro 500.000,00, dei quali almeno Euro 100.000,00 per servizi di packaging di dispositivi ottici;
11. Di essere in grado di eseguire le attività indicate nell’art. 2.3 del Capitolato Speciale, pena la risoluzione del contratto;
12. Il CCNL applicato ai propri dipendenti;
13. Di beneficiare delle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta;
14. dichiara di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016;
15. dichiara di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
16. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nel capitolato speciale di appalto e in ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
17. dichiara di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/2008;
18. indica l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura, nonché un referente per la procedura di gara a cui la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx può rivolgersi per ottenere eventuali informazioni;
19. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
20. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Fondazione Xxxxx Xxxxxxx, reperibile al link: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxxxxxxxxx- generali/Atti-generali/Atti-amministrativi-generali/Modello-di-Organizzazione-Gestione-e- Controllo-ex-D.-Lgs.-n.-231-2001/2018-Codice-di-comportamento e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Dichiara di impegnarsi, altresì, a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori, a violare i principi in essi contenuti.
21. dichiara di autorizzare/non autorizzare la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 53, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti”, a permettere la visione e/o il rilascio di copia delle parti relative all’offerta, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto esse non rappresentano/rappresentano segreti tecnici o commerciali per i motivi che saranno dettagliatamente indicati.
22. Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dichiarare di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
23. Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 dovranno indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Le dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese utilizzando l’“Allegato B - Dichiarazioni integrative.
Qualora la dichiarazione circa l’insussistenza dei motivi di esclusione non sia resa dal legale rappresentante con riferimento alla propria posizione e a quella di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016, ciascuno dei soggetti ivi indicati deve rendere singolarmente la dichiarazione circa l’insussistenza dei motivi di esclusione attraverso la compilazione del modello “Allegato B2 – Modello Dichiarazione ex art. 80_singoli”.
14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS al link
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx, l’operatore economico indica il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare ed il sistema rilascia un “PASSOE” (pass dell’operatore economico). Tale PASSOE va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice.
La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione e non sarà neppure oggetto di integrazione.
Ai fini della effettuazione delle verifiche l’operatore economico che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse Aggiudicatario dovrà consegnarlo all’Amministrazione in una fase successiva e comunque prima della stipula del contratto, a pena di revoca dell’aggiudicazione definitiva.
2. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice formata secondo l’Allegato D – Mod. Impegno fideiussione. Agli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice è inoltre richiesta copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
3. Patto di Integrità (Allegato C) sottoscritto dal legale rappresentante.
4. Copia della ricevuta di pagamento del contributo ANAC.
14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte a con firma digitale:
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
− nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
− nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
− copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
− atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
− dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
− copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
− dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
− dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
− copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
− dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
− in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
− in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
X.Xxx. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
15. OFFERTA TECNICA - DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO TECNICO”
L’ “Allegato Tecnico” contiene a pena di esclusione/a pena di non valutazione, i seguenti documenti, firmati digitalmente:
a) Relazione tecnica
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra il servizio secondo quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto e descrive ogni attività idonea e necessaria all'espletamento dell’incarico, seguendo l'ordine indicato nella tabella degli elementi di valutazione di cui al documento allegato sub 1 al CSA, al quale si rinvia.
La relazione tecnica, redatta in formato A4 con carattere ed interlinea che rendano leggibile il documento, non potrà essere composta da un numero di facciate superiore a 50 (cinquanta). Le pagine eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell’offerta tecnica. Sono esclusi dal conteggio delle pagine l’indice e le eventuali copertine.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.
b) Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto per accettazione.
La mancata produzione degli elaborati di cui alla precedente lettera a) comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, senza possibilità per la Stazione Appaltante di ricorrere al soccorso istruttorio, così come disposto dal comma 9 dell’art. 83 del Codice.
Qualsiasi altro documento prodotto, diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione delle offerte.
− Nel caso di concorrenti associati, l’offerta è sottoscritta nelle seguenti modalità:
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo.
All’interno della busta telematica contenente l’offerta tecnica l’operatore economico potrà inserire una dichiarazione mediante la quale autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 2 comma 6 della L.P. n. 2/2020
16. OFFERTA ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO ECONOMICO”
Per le motivazioni riportate in premessa, all’elemento di natura economica (offerta economica) non sarà attribuito alcun punteggio e, pertanto, non è prevista la redazione di alcuna busta contenente l’offerta economica.
Ove la piattaforma MERCURIO dovesse richiedere obbligatoriamente la generazione di un documento di sintesi contenente un valore economico, si invita il concorrente ad inserire l’importo posto a base di gara (€ 3.000.000) secondo le modalità riportate nei successivi paragrafi. Ad ogni modo, all’elemento economico sarà attribuito un punteggio pari a 0.
Qualora fosse inoltre richiesta dalla Piattaforma l’indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza, dovrà essere inserita una stima degli stessi. La verifica in ordine al costo della manodopera e agli oneri della sicurezza sarà effettuata in occasione dei singoli contratti applicativi.
L’offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 14.1. Attenzione: Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il Do- cumento di sintesi dell’offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore seguendo le modalità di apposizione della firma digitale indicate alle FAQ disponibili all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxx- tori/FaQ.asp
Il file/i file che compongono l’offerta economica, una volta predisposti dal concorrente, dovranno essere convertiti in formato pdf, firmati digitalmente e caricati a sistema.
16.1 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E GENERAZIONE DEL DOCUMENTO DI SINTESI
Entro il “Termine di presentazione dell’offerta”, il concorrente dovrà inserire a Sistema, per il lotto di riferimento, la propria offerta economica:
1. Scegliere l’opzione “Elaborare offerta” e ricercare l’appalto nella sezione “interr. Attive Appalti online” cliccando su “A evidenza pubblica” se non già attivo (se non appaiono risultati, attivare il tasto “cercare” togliendo tutti i filtri).
2. (Nel caso non sia già stata creata l’offerta) Per creare e presentare l’offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto “creare offerta”. Cliccare sull’icona “creare offerta su lotto” per accedere al dettaglio del lotto di gara; (ATTENZIONE: se già creata lo stato dell’offerta sarà “Salvato”. Per accedere all’offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto “Modificare offerta su lotto”).
3. A sistema, nella colonna “Importo a valore”, l’offerente deve inserire il valore dell’accordo quadro, pari a Euro 3.000.000,00, con le seguenti precisazioni:
a. utilizzare la virgola come separatore decimale;
b. sono ammesse dal sistema due cifre decimali.
4. A sistema, l’offerente deve inoltre inserire negli appositi campi (OVE RICHIESTI):
a. i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. i costi per la manodopera.
5. E’ possibile “salvare il lotto” in qualsiasi momento della procedura di caricamento dei vari docu- menti di gara. E’ necessario, dopo aver salvato il lotto, utilizzare il tasto “Modificare lotto” per inserire ulteriore documentazione o modificare la documentazione inserita.
6. Creare, quindi, il documento di sintesi utilizzando l’apposito tasto “Genera documento di sintesi offerta” solamente dopo aver inserito gli elementi economici indicati ai punti 3 e 4 e tutta la do- cumentazione obbligatoria richiesta negli allegati amministrativo e tecnico. Dopo aver firmato digitalmente in modalità CAdES il documento di sintesi, secondo quanto indicato al precedente
par. 16, caricarlo a sistema tramite l'apposito pulsante .
Attenzione: Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il Documento di sintesi dell’offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore seguendo le modalità di apposizione della firma digitale indicate alle FAQ disponibili all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxx- xxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/XxX.xxx
a. nella finestra che appare, tramite il tasto , selezionare il proprio documento firmato digitalmente in modalità CAdES, aggiungere eventualmente nel campo “Descrizione” una
differente denominazione, cliccare il tab e successivamente premere
;
b. il sistema fornisce il seguente messaggio e l’offerta sul lotto risulta completata;
c. nel caso in cui il sistema rilevi errori, visualizzabili all’interno della medesima finestra, il documento di sintesi non viene caricato;
x. xxxxxxxx su “Torna a lotti di gara” premendo l’apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
5. (Nel caso l’offerta complessiva sia pronta) L’offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull’apposito pulsante “Inviare offerta”
6. EVENTUALE: Se la gara è composta di più lotti, ripetere le operazioni da 1 a 6 per tutti i lotti di gara ai quali si intende partecipare.
7. Completati tutti i lotti di interesse, cliccare infine “inviare” per presentare definitivamente l’offerta.
PER CIASCUN LOTTO, comportano l'esclusione dell'offerta:
• la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari / del prezzo complessivo;
• la mancata indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
• la mancata indicazione dei costi della manodopera;
• la presentazione di offerte in aumento.
16.2 Modifica di un’offerta già presentata
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l’offerta già presentata.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta, visualizzabile a sistema, è possibile mo- dificare un’offerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l’offerta (scegliendo, appunto, l’opzione “ritira offerta”) ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 3 della Sezione IV della “Guida Operativa” allegato a sistema tra la documentazione di gara).
Nel caso in cui l’offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato “salvato”, è possibile la modifica semplicemente utilizzando l’icona relativa “Modifica offerta su lotto”.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg. e ai sensi dell’art. 2 della L.P. n. 2/2020.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 100 |
Offerta economica | 0 |
TOTALE | 100 |
La selezione viene svolta unicamente sulla base di criteri qualitativi - secondo quanto stabilito dall’art. 95 comma 7 del D.Lgs 50/2016 - assumendo l’elemento economico la forma di un prezzo fisso, in quanto i prezzi unitari del servizio sono ora individuati dalla Fondazione ai fini della stima dell’importo complessivo dell’accordo quadro e saranno oggetto di negoziazione nelle successive fasi di confronto competitivo nell’ambito della stipula dei singoli contratti applicativi.
Il dettaglio dei criteri di valutazione delle offerte e i relativi pesi è riportato nel documento “Elementi e parametri di Valutazione”, allegato sub 1 al Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica. Tale documento descrive, inoltre, le modalità di attribuzione del punteggio tecnico, economico e totale.
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Si rinvia al documento “Allegato 1 – elementi e parametri di valutazione”.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 50.
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Si rinvia al documento “Allegato 1 – elementi e parametri di valutazione”.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un punteggio pari a 0 (zero).
18. COMMISSIONE TECNICA
La commissione tecnica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 21 comma 5 della L.P. n. 2/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della Commissione tecnica e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
La commissione tecnica è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta ha luogo il giorno 12/08/2022 alle ore 12:00.
A norma dell’art. 7 comma 4 della L.P. n. 2/2020 la seduta non è pubblica posto che la procedura di gara è svolta interamente su sistema elettronico.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti.
Ai fini acceleratori, anche in ragione di quanto previsto dall’art. 2 comma 8bis della l.p. n. 2 del 2020, l’Amministrazione, con riguardo alla procedura di cui all’oggetto, si avvarrà del sistema di inversione procedimentale di cui all’art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020.
Il Presidente di gara, procede pertanto, nella prima seduta:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare con le seguenti precisazioni;
− a norma dell’art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie;
− le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie sono esaminate, per l’aggiudicatario (ed eventuale Impresa ausiliaria), in sede di verifiche successive all’aggiudicazione;
b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, demandando al competente Servizio gli adempimenti correlati;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, demandando al competente Servizio gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Le buste telematiche contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal Sistema, sono aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.
Ai sensi dell’art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, la stazione appaltante può verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente (ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara: in tal caso procede secondo quanto indicato al punto 23 del presente Disciplinare.
Tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e disposte le ammissioni/esclusioni, il Presidente di gara, in seduta, procede all’apertura a sistema della busta concernente l’offerta tecnica “Allegato Tecnico” dando atto della documentazione presentata e procedendo alla verifica della regolarità della relativa sottoscrizione digitale e della leggibilità.
In una o più sedute riservate la commissione tecnica procede all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione tecnica individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento secondo quanto indicato al precedente punto 17.1 e li comunica al Presidente del Seggio di gara, che procede ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Il Presidente di gara non procede all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta, il Presidente di gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti provvedendo ad inserire in Piattaforma i punteggi conseguiti dalle offerte ammesse e ad invalidare le offerte escluse.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
Il Presidente del Seggio procede all’apertura delle offerte economiche, alle quali verrà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) e, quindi, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta, redige la graduatoria.
Delle operazioni svolte il Presidente di gara redige specifico verbale nel quale dà conto anche delle offerte ricevute e della graduatoria.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 4bis comma 6 della L.P. n. 2/2020, il Presidente della gara formula la proposta di aggiudicazione, la quale verrà disposta dal Presidente con successiva determina di aggiudicazione, in favore degli operatori economici la cui offerta tecnica ha superato la soglia di sbarramento, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell’art. 4bis della L.P. n. 2/2020, sugli offerenti cui la stazione appaltante ha aggiudicato l’appalto (compresa l’eventuale ausiliaria).
A tal fine, a norma dell’art. 4 bis, comma 3, della L.P. n. 2/2020, procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all’operatore economico, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché
dell’ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell’art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
In caso di mancata prova o di esito negativo delle verifiche, si procede all’annullamento dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
Qualora l’aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159), la stazione appaltante procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico degli aggiudicatari e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione mediante bonifico bancario. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 4.000,00. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
23. CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLE ANTICORRUZIONE
La Fondazione Xxxxx Xxxxxxx ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 ed un Codice di Comportamento, alle cui disposizioni, in quanto compatibili, l'aggiudicatario sarà tenuto ad attenersi nell'esecuzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Il MOG e il Codice di Comportamento pubblicati al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/Xxxxxxxxxxxx- generali/Atti-generali
In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di anticorruzione, la Fondazione ha inoltre adottato il Patto di Integrità che ogni concorrente deve sottoscrivere e caricare a Sistema nella categoria “Allegato Amministrativo”.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
24. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità RICHIESTA A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO xxxx@xxx.xxx.xx
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai concorrenti verranno trattati da FBK - nella sua qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali - tramite strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, esclusivamente nell’ambito della procedura di gara a cui hanno partecipato, per la gestione del contratto, l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all’incarico.
E’ diritto dell'interessato ottenere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento per motivi legittimi, la portabilità e la proposizione e reclamo all’Autorità di controllo dei dati personali ai sensi del Capo III del GDPR.
L’informativa completa in merito al trattamento dei dati personali è disponibile al link xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx/xx/XxxxxxxxxxxXxxxxxxXxxxxxx.
Il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti Xxxxx Xxxxxx
(doc firmato digitalmente)