REGIONE PIEMONTE BU22 01/06/2017
REGIONE PIEMONTE BU22 01/06/2017
Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 34-4998
Presa d'atto ed approvazione dello schema di addendum contrattuale per il subentro dell'A.T.I. C.M.B. Societa' Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria) - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) nel contratto d'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte.
A relazione del Vicepresidente Xxxxxxxxx:
Premesso che:
con riguardo alle vicende riguardanti la progettazione, la gara ed i contratti per la realizzazione dell’opera del nuovo Palazzo uffici regionale mediante locazione finanziaria di opera pubblica:
- la Regione Piemonte è proprietaria dell’Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato “zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL” (denominata “ZUT”)” sulla quale è in via di ultimazione il leasing in costruendo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte;
- con Deliberazione n. 41-6188 del 18.6.2007, la Giunta Regionale, nel condividere il Master Plan generale (predisposto dall’incaricato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con Capogruppo la Fuksas Associati s.r.l. in collaborazione con gli Uffici regionali e di concerto con il Comune di Torino e R.F.I.) avente ad oggetto l’insediamento del Palazzo della Regione sulle aree ex Fiat Avio ed R.F.I. conferiva, fra l’altro, mandato alla Direzione Patrimonio e Tecnico di porre in essere le azioni necessarie per la progettazione del nuovo palazzo con annessi servizi, opere infrastrutturali e di urbanizzazione, tenuto conto che il progetto edilizio vincitore del concorso a suo tempo espletato avrebbe dovuto essere adeguato al nuovo quadro esigenziale dell’Amministrazione e al disegno urbanistico esecutivo, e di procedere all’Accordo di programma di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. d’intesa con il Comune di Torino e con R.F.I;
- con Deliberazione n. 35 - 8805 del 19.5.2008, la Giunta Regionale approvava il progetto preliminare del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali (PRGU), redatto dal suddetto Raggruppamento di Professionisti, condiviso ed approvato dalla Conferenza di Servizi ex art. 34 del D.lgs n. 267/2000 e validato ex lege, dando contestualmente mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione definitiva, con le prescrizioni riportate nella medesima delibera, affinché lo stesso progetto venisse poi approvato nell’ambito dell’Accordo di Programma;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009, approvava il progetto definitivo, redatto dall’incaricato Gruppo di progettazione, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali (PRGU), condiviso ed approvato dalla Conferenza di Servizi ex art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e validato ex lege, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, con le prescrizioni specificate e richiamate dalla delibera stessa, nonché di procedere successivamente all’assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all’affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 160.bis del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1-12346 del 13.10.2009, approvava lo schema di accordo di programma da sottoscriversi con Città di Torino, RFI s.p.a. e FS Sistemi Urbani s.r.l. finalizzato alla definizione del programma di interventi nell’area di che trattasi, dando atto, tra le
altre cose, che le opere per la realizzazione della nuova sede unica regionale “saranno messe a base d’asta per un ammontare pari ad € 261.981.177,41 suscettibile di ribasso in sede di gara (escluse le somme a disposizione che saranno determinate ad aggiudicazione avvenuta e le imposte dovute) e saranno finanziate con il recupero degli affitti passivi, la vendita dei diritti edificatori privati della ZUT, facenti capo alla Regione, pari a mq 96.537 di SLP e con l’eventuale vendita di alcune proprietà immobiliari della Regione; tali risorse concorreranno a formare il canone nell’ambito della procedura della locazione finanziaria di opere pubbliche ai sensi dell’art. 000 xxx xxx x xxx 000 x. 000 per un impegno ventennale a decorrere dall’anno 2014”;
- il progetto esecutivo dell’opera veniva approvato con Determinazione del “Settore Attività Negoziale e Contrattuale” n. 1163 del 23.10.2009 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio e contestualmente veniva indetta gara con procedura aperta per la realizzazione dei lavori mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ex art. 160 bis D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del medesimo Decreto legislativo, con contestuale approvazione dei relativi atti di gara, ammontava e ad € 255.994.094,12, oltre oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza pari ad € 5.987.083,29 oltre IVA, e così per complessivi € 261.981.177,41.= o.f.e.;
- con D.P.G.R. n. 8 del 1 febbraio 2010 veniva adottato l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 5.11.2009, tra Regione Piemonte, Città di Torino, RFI spa, FS Sistemi Urbani s.r.l., finalizzato alla definizione di un programma di interventi nella Zona Urbana di Trasformazione per la realizzazione del Palazzo degli Uffici Regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse;
- in esecuzione della D.G.R. n. 1-1310 del 29.12.2010 con la quale la Giunta Regionale, considerato, tra le altre cose, che” le verifiche svolte dai competenti uffici regionali, come risulta dalle relative relazioni a tal fine predisposte, hanno dato esito positivo, con conseguente sostenibilità dalla realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali e delle opere connesse mediante contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche”, veniva confermata la volontà di procedere alla “realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali nell’ambito della Zona Urbana di Trasformazione denominata “ambito 12.32 Avio-Oval” mediante locazione finanziaria di opere pubbliche ai sensi dell’art. 160.bis del D.Lgs.vo n. 163/2006, con conseguente adozione dei relativi atti da parte della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio”;
- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010 l’appalto veniva aggiudicato in via definitiva all’A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Xxxxxxxxxx xx Xxxxx - Xxx Xxx Xxxxxx x. 00) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Xxxxxxxxxxxxx S.p.A., ABF Leasing
S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all’importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all’Euribor;
- con scrittura privata autenticata del 3 febbraio 2011, di rep. Notaio Xxxxxxx Xxxxxx 552343/82762, i Soggetti Finanziatori, al fine di sottoscrivere il contratto di locazione finanziaria con la Stazione Appaltante, si costituivano in associazione temporanea di imprese, di tipo orizzontale, conferendo mandato speciale con rappresentanza a MPS L&F (di seguito l’ATI Finanziatori);
- con atto a rogito Notaio Xxxxxx Xxxxxxx in data 7 febbraio 2011, rep 20803, i Soggetti Realizzatori, al fine di sottoscrivere con la Stazione Appaltante il contratto d’appalto per la realizzazione dell’Opera, si costituivano in associazione temporanea di tipo misto (di seguito l’A.T.I. Costruttori).
- In data 31.3.2011 veniva sottoscritta dal Comune di Torino, dalla Regione Piemonte, dalla società Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni, dalla società FS Sistemi Urbani s.r.l. e dalla società Trenitalia s.p.a., innanzi al Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, la Convenzione sottoscritta in data 31.03.2011 - Rep. 21376, Atti n. 14010 Notaio Ganelli di Torino - registrata il 26 aprile 2011 al n.
10590, serie 1T “relativa ad un programma di interventi con valenza di Piano Particolareggiato nella “Zona Urbana di Trasformazione denominata ambito 12.32 AVIO-OVAL”, nell’ambito dell’Accordo di Programma, ex art. 34 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, sottoscritto tra le parti a Roma in data 5 novembre 2009 – rep. n. 15281 del 13.04.2010 registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx 0 il 19.04.2010 al n. 3786 serie 3, come adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 1 febbraio 2010, finalizzato, mediante il recupero del tessuto urbanistico esistente, alla realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali, di nuovi interventi edilizi pubblici e privati e delle opere infrastrutturali connesse;
- con Atto rogito Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – veniva costituito sull’area di proprietà (così come identificata nell’atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell’opera, in favore dell’A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;
- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, veniva stipulato fra l’A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente;
- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l’A.T.I realizzatrice dell’opera nonché, fra l’altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l’adempimento del Mandato e il completamento dell’opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;
- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall’A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, registrata in data 27.06.2011 al
n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell’ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Xxxxxxxxxx xx Xxxxx – Xxx Xxx Xxxxxx x. 00 ) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente;
- successivamente veniva costituita dall’A.T.I. Appaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2615 ter Cod. Civ. e all’art. 96 D.P.R. n. 554/1999 ss.mm.ii., per l’esecuzione integrale dei lavori di cui al Contratto di Appalto, una società consortile denominata Torre Regione Piemonte S.c.ar.l.;
- in data 21.07.2011 il Direttore dei Lavori, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 569 del 21.7.2011 della medesima Direzione, procedeva alla consegna parziale dell’opera, al fine di consentire all’Appaltatore la predisposizione di quanto necessario per la perfetta installazione del cantiere e l’esecuzione degli accertamenti di misura, tracciamenti, ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all’effettivo inizio dei lavori;
- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto “Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Xxxxx Xxxxxx”, a far tempo dal 31 agosto 2011, veniva individuato nel dirigente regionale Arch. Xxxxx Xxxxxx il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all’art. 9 del D.P.R. 207/2010;
- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;
- con D.G.R. n. 1 – 6481 dell’8.10.2013 la Giunta Regionale stabiliva che le funzioni relative alle materie attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata “Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione” fossero attribuite alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013;
- con D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 la Giunta regionale deliberava “di rinnovare all’arch. Xxxxx Xxxxxx l’incarico di responsabile della Struttura STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”, responsabile del procedimento, con effetto dal 31.8.2014”;
atteso che con riguardo alle vicende soggettive dei Soggetti realizzatore e finanziatore dell’appalto intervenute in corso di esecuzione del contratto prima della messa Liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo Coopsette Società Cooperativa avvenuta in data 30.10.2015:
- in data 11.3.2013 la mandante UNIECO depositava presso il Tribunale di Reggio Xxxxxx ricorso ex art. 161, sesto comma, X.X. 00 marzo 1942, 267, presentando un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, primo comma, L.F., omologato in data 18.7.2013;
- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 141 del 10.6.2015 venivano autorizzate la presa d’atto ai sensi dell’art. 116 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell’A.T.I. Finanziatrice.
- con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 19.6.2015 veniva autorizzata la presa d’atto del recesso dal Raggruppamento dell’A.T.I. aggiudicataria dell’Impresa DE-GA S.p.A. (mandante) in concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F. e della contestuale ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle restanti imprese del raggruppamento esecutore dei lavori;
- per effetto delle suddette delle variazioni intervenute nel Raggruppamento aggiudicataria dell’appalto, l’A.T.I. mista risultava composta come di seguito specificato:
COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell’ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Xxxxxx n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., KOPA ENGINEERING S.p.A., IDROTERMICA COOP. Soc.
Coop. (Soggetto realizzatore);
MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A., ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a., CREDEMLEASING S.p.A.,
SARDALEASING S.p.A., CREDITO VALTELLINESE s.c. (Soggetto finanziatore);
- a fronte della variazione intervenuta nel Raggruppamento di Imprese, segnatamente la sottoposizione della società XX.XX a procedura di concordato liquidatorio, con atto a rogito Notaio Carinci, in data 16.6. 2015, rep. 45526/14784, e lo scioglimento del mandato tra XX.XX, Coopsette e la altre mandanti, le quote di partecipazione all’A.T.I. Costruttori sono state rideterminate, ferma la natura mista dell’associazione temporanea di imprese.
Atteso che in relazione alle varianti in corso d’opera autorizzate dal Responsabile del Procedimento:
- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 (variante 1), della Struttura ST0701, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa alle modalità di esecuzione del sistema di sostegno degli scavi sul fronte lungo via Nizza, nonché del sistema di sottofondazione profonda su pali in area Parcheggio, per il maggior importo complessivo di € 731.248,80.= al lordo del ribasso d’asta (20,97%), pari a netti € 577.905,93.=, oltre € 18.000,00.= quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 595.905,93.= o.f.e., rispetto all’importo
contrattuale originariamente pattuito, il quale veniva conseguentemente aumentato e rideterminato in € 202.890.038,51.=, al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre € 6.005.083,29.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.895.121,80.= oltre IVA (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 , registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx 0 in data 12.09.2012 al n. 12724), con contestuale rideterminazione del quadro economico d’appalto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 (variante migliorativa) della Struttura STS102 della Direzione Gabinetto Presidenza della Giunta Regionale veniva disposto di:
. confermare l’approvazione assunta con Determinazione dirigenziale n. 684/ST0701 del 31.07.2012 della ipotesi preliminare di varianti migliorative proposte dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 del D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145 (di seguito art. 162, comma 5, del DPR 5.10.2010 n.
207);
. approvare la perizia di Variante Migliorativa proposta dal soggetto esecutore ai sensi dell’art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, redatta nella sua forma definitiva, con contestuale approvazione del relativo quadro economico di variante, nonchè dello schema di “Atto Aggiuntivo preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante, tra le altre cose, che “I lavori della variante migliorativa comporteranno una minore spesa per lavori di € 513.191,58 al netto del ribasso d’asta (o.f.e.), ottenuta applicando i prezzi unitari dell’elenco prezzi allegato al Contratto principale” … omissis …;
- con Determinazione Dirigenziale n. 116/STS102 del 01.08.2014 (variante 2), veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, riguardante, come dettagliatamente rappresentato nei documenti di perizia: capitolo A – Modifiche a Impianti Elettrici; capitolo B - Modifiche a Impianti Meccanici; capitolo C – Modifiche Strutturali ed opere civili; capitolo D – recuperi Economici; Impianto Fotovoltaico;
- con il suddetto provvedimento, nel richiamare le maggiori lavorazioni afferenti la medesima perizia suppletiva e di variante n. 2, lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi, nonché lo Schema di Atto Aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, veniva pertanto rilevata una complessiva minore spesa contrattuale pari a netti € 582.127,35.= o.f.e.;
- con D.P.G.R. n. 75 del 15.05.2014 venivano adottate le determinazioni di cui alla Conferenza di Servizi decisoria del 21.11.2013 indetta ex art. 34 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alle modifiche introdotte al progetto esecutivo in variante al progetto definitivo del nuovo palazzo regionale come dettagliatamente riportate sul provvedimento medesimo, a valere, ex lege, quale “rilascio della variante al permesso di costruire vigente delle opere autorizzate, come sopra descritte, a favore del legale rappresentante pro-tempore della Regione Piemonte, a titolo gratuito, fatti salvi i diritti di terzi”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 (revisioni Piano di Sicurezza) venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi € 6.193.817,19.=
o.f.e. dell’importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonchè le liste delle economie dalla x.xx 1 alla x.xx 31, autorizzate dalla Direzione Lavori, pari a complessivi netti
€ 352.551,62.= o.f.e., con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione con il quale l’A.T.I. Appaltatrice assumeva l’obbligo di eseguire i lavori della Perizia di Variante n. 2, con contestuale accettazione dell’aggiornamento della quantificazione degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso rideterminati nel corso dei lavori dal C.S.E., e le Liste in economia (dalla x.xx 1 alla x.xx 31), il tutto per una complessiva minore spesa di netti € 71.053,03.= rispetto all’importo contrattuale di cui a Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, il quale conseguentemente risulta diminuito e rideterminato in € 202.630.251,57.= per lavori, al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre € 6.193.817,19.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= oltre IVA (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx 0 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);
- con Deliberazione n. 24-691 del 1.12.2014 la Giunta Regionale deliberava di affidare all’Arch. Xxxxx Xxxxxx “l’incarico di Direttore della Direzione regionale A18000 Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica“ con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che “conseguentemente e contestualmente, venissero meno assegnazioni ed incarichi conferiti all’Arch. Robino per effetto della D.G.R. n. 28–218 del 4.8.2014 ed ogni altro da questa discendente;
- con Deliberazione 28-695 del 1.12. 2014 la Giunta Regionale deliberava di attribuire con effetto dal 9.12.2014, all’Arch. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx l’incarico di Responsabile della struttura temporanea XTS102 “Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione” e Responsabile del Procedimento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19.2.2015 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva nominato Direttore lavori dell’intervento l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario tecnico della “Struttura temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione”, in sostituzione dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx dimessosi dall’incarico;
- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.07.2015, ad oggetto: “Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell'incarico di responsabile del settore SC A1405A "Logistica, edilizia e sistemi informativi", articolazione della direzione A14000 "Sanità”, alla dirigente regionale arch. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX”, a far data dal 3 agosto 2015, veniva individuato nel dirigente regionale Arch. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX il responsabile del Settore Regionale succitato;
- con D.G.R. n. 44-1923 del 27.7.2015 veniva conferito all’Arch. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX l’incarico di “responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", con decorrenza 3 agosto 2015;
- con Determinazione Dirigenziale n. 228/XST002 del 15.09.2015 (variante 3) veniva approvata, ai sensi dell’art. dell’art. 132 comma 1 lett. e) e comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la perizia suppletiva e di variante n. 3, relativa all’esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi € 4.225.980,96.= € 3.339.792,75.= per lavori al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre € 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 3.444.823,71.= o.f.e., rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito, il quale risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in € 205.617.492,70.=, al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre € 6.298.848,15.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 352.551,62.= per lavori in economia e così per complessivi € 212.268.892,47.= oltre IVA.;
- il suddetto provvedimento dava evidenza, tra le diverse cose, che:
- “sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, tra l’A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di “concedente”, MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di
“utilizzatore”, in forza dell’art. 9 del medesimo contratto di leasing, l’ammontare della maggiore spesa di € 3.444.823,71.=, o.f.e. derivante dalla perizia suppletiva e di variante n. 3, rideterminando l’importo contrattuale dell’appalto dei lavori, comporterà, conseguentemente, variazione in aumento del canone di leasing”;
- “ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e al progettista”;
- “il provvedimento medesimo verrà sottoposto alla Giunta Regionale per la relativa presa d’atto”.
- a seguito dei molteplici informali invii da parte della Direzione Lavori e del R.U.P. e ai correlati riscontri dell’Amministrazione regionale (fra le altre, note prot. n. 11330/XTS102 del 19.05.2015,
n. 12097/XTS102 del 27.05.2015) in ordine alle soluzioni progettuali di variante all’uopo predisposte, acquisite in data 15.04.2015 le valutazioni da parte della Questura di Torino in ordine al miglioramento della difesa passiva della nuova sede regionale, preso atto dell’intervenuta conferma nel corso dell’incontro del 18.05.2015 da parte dell’Amministrazione regionale della “necessità di realizzare delle partizioni vetrate ai vari piani dell’edificio”, il Responsabile del Procedimento ha:
comunicato al Direttore dei Lavori con nota prot. n. 14580/XTS102 del 26.06.2015 le indicazioni dell’Amministrazione, come in appresso riportato, con contestuale richiesta di previsione in ordine a tempi e costi derivanti dalle stesse:
1. MIGLIORAMENTO DELLA DIFESA PASSIVA DELLA NUOVA SEDE DELLA REGIONE PIEMONTE.
A seguito del sopralluogo effettuato l’11 febbraio u.s., la Questura ha chiesto di attuare alcuni accorgimenti al fine di migliorare la difesa passiva dei costruendi corpi di fabbrica:
- Sistema di transennamento per area di rispetto (carrozzabile) tra Torre e Centro Servizi
- Installazione di cancelli mobili, con le modalità e la tipologia indicate dalla Questura – rif. prot. n. 8380/XTS102 del 15.4.2015 (come ipotesi progettuali allegate)
- Realizzazione della bussola esterna all’ingresso principale, come da progetto esecutivo di xxxx
- Parapetti verso la corte interrata Torre: altezza m. 1,80 o, qualora non fosse possibile, che garantiscano la sicurezza all’utenza.
2. CONTROLLO DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI REGIONALI.
Nella riunione del 18 maggio u.s. è stata espressa la volontà di organizzare un completo sistema di controllo accessi, con posizionamento dei tornelli nei punti critici e l’utilizzo del badge per ingresso e uscita dei dipendenti. Con lettera prot. n. 12097/XTS102 del 27 maggio 2015 sono stati posti alcuni quesiti al Direttore delle “Risorse finanziarie e patrimonio” in merito alla gestione degli ingressi del personale nel Palazzo.
Sarà cura della scrivente trasmettere alla S.V. le indicazioni dell’Amministrazione non appena perverranno.
3. INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL PALAZZO DELLA GIUNTA E DEGLI UFFICI REGIONALI.
Con nota prot. n. 11330/XTS102 del 19.05.2015 sono state chieste alla Direttrice della “Competitività del Sistema Regionale” le specifiche delle dotazioni informatiche che si prevede di utilizzare presso la nuova sede, ed in particolare la tipologia, il collegamento e l’interazione che queste potrebbero avere sia con gli arredi che con la compatibilità ed integrabilità con il sistema di Building Management (BMS).
Sarà cura della scrivente trasmettere alla S.V. le indicazioni dell’Amministrazione non appena perverranno.
4. DISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI NELLA TORRE
Il 12 giugno u.s. è stato inviato al Vice Presidente G.R. un documento riepilogativo delle proposte progettuali redatte dalla Struttura e più volte discusse con l’Amministrazione, relativo alla tipologia di uffici per la Torre e la conseguente distribuzione.
Nell’attesa che il medesimo venga formalmente accolto, si trasmette il plico degli elaborati grafici trasmessi, al fine di una valutazione delle pareti vetrate e partizioni interne. Vista l’urgenza di rispetto del cronoprogramma, si suggerisce di procedere anche eventualmente con Ordine di Servizio, al fine di garantirne la fornitura prima della chiusura estiva di agosto.
5. VARIAZIONI DI ALCUNE DESTINAZIONI D’USO NEGLI INTERRATI TORRE E NEL CENTRO SERVIZI.
Si anticipa che è stato presentato all’Amministrazione un riepilogo delle modifiche chieste in merito alle destinazioni d’uso delle aree degli interrati Torre e del Centro Servizi.
Sarà cura della scrivente trasmettere alla S.V. le indicazioni dell’Amministrazione non appena perverranno.
6. EVENTUALE ATTUAZIONE DELLE RICHIESTE DEL PROGETTISTA FUKSAS.
Si anticipa che è stata presentata all’Amministrazione una valutazione tecnico-economica delle modifiche chieste dal progettista Fuksas.
Sarà cura della scrivente trasmettere alla S.V. le indicazioni dell’Amministrazione non appena perverranno.”;
provveduto a trasmettere all’Amministrazione Regionale, in allegato alla nota prot. n. 15436/XTS102 del 06.07.2015, ulteriore proposta progettuale distributiva elaborata dall’Ufficio di Direzione Lavori sulla base degli elementi emersi nel corso del sopra richiamato incontro, completa delle configurazioni dei diversi piani tipo a seguito inserimento delle partizioni vetrate interne degli uffici, nonché della distribuzione delle Direzioni Regionali in considerazione del numero dei dipendenti in forza presso le stesse;
- nell’attesa delle definitive determinazioni da parte dell’Amministrazione Regionale in ordine all’organizzazione degli spazi all’interno dell’edificio Torre, il Direttore Lavori, in esecuzione delle disposizioni impartite dal Responsabile del procedimento con la sopra richiamata nota prot. n. 14580/XTS102 del 26/06/2015, ha proceduto alla sospensione parziale dei lavori nelle aree interessate dall’esecuzione di lavorazioni diverse da quelli appaltate, oggetto di riprogettazione mediante apposita perizia di variante, come da “Verbale di sospensione lavori n. 7” del 26.06.2015, sottoscritto con riserva dall’Appaltatore;
- le “assegnazioni piani Palazzo Unico e variazioni Centro Servizi” risultano definite come da Verbale della Giunta Regionale del 07.09.2015 acclarato al prot. n. 21167/XST002 del 15.9.2015;
- con D.G.R. n. 36-2334 del 26.10. 2015, la Giunta Regionale, “attesa l’intervenuta necessità, manifestatasi nel corso dello svolgimento dell’appalto di che trattasi, di apportare ulteriori variazioni al progetto esecutivo, finalizzate …. al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità in particolar modo riferita a modifiche impiantistiche orientate all’adeguamento ad intervenute innovazioni in materia normativa e/o componentistica e/o tecnologica, nonché a diverse soluzioni distributive interne volte al recepimento delle mutate esigenze dell’Ente, determinanti significativi miglioramenti nella qualità dell’opera anche ai fini del conseguimento del Certificato di agibilità e della sua ottimale utilizzazione nel rispetto dei principi normativamente statuiti in ordine al benessere organizzativo del personale”, deliberava:
“di dare mandato alle Direzioni “Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale” e “Risorse Finanziarie e Patrimonio”, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere al perfezionamento degli atti necessari in ordine ai riflessi finanziari e contrattuali derivanti dall’intervenuta necessità di maggiori e/o diversi interventi nell’ambito del contratto d’appalto stipulato in data 30.05.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T con l’ATI dei soggetti realizzatori, COOPSETTE SOC. COOP. (CAPOGRUPPO) per la “Realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16)”, a fronte dei quali si autorizza la rideterminazione
dell’importo contrattuale dell’opera, come in via xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxlle more della puntuale quantificazione nei quadri economici delle specifiche perizie suppletive e di varianti, sino all’importo complessivo massimo di € 223.500.000,00.=, compresi oneri per la sicurezza e liste in economia, o.f.e., nonché del correlato contratto di locazione finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, con l’.A.T.I. dei soggetti finanziatori, Monte Dei Paschi Di Siena Leasing & Factoring
s.p.a. (capogruppo)”;
- “di dare atto che la rideterminazione dell’importo dell’appalto di che trattasi, come sopra in via sommaria stimata ed autorizzata sino alla soglia pari a presunti complessivi € 223.500.000,00.= o.f.e., risulta in ogni caso non eccedente la previsione di spesa d’appalto di € 261.981.177,41 o.f.e., autorizzata con la D.G.R. n. 1-12346 del 13.10.2009, e posta a base di gara della procedura ad evidenza pubblica indetta con Determinazione del “Settore Attività Negoziale e Contrattuale” n. 1163 del 23.10.2009 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio”;
- “di dare atto, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., che l’iter autorizzativo delle perizie suppletive e di variante in argomento ex art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., confermando il carattere dell’opera e dei processi realizzativi fino ad ora compiuti od in attuazione, risulta conforme agli indirizzi impartiti dalla Regione Piemonte a tutela dell’interesse pubblico del quale la stessa è interprete, fra i quali quello della tempestiva e corretta esecuzione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale”.
- le suddette variazioni in corso di esecuzione, nell’autorizzare lavorazioni in variante al progetto originario riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., comportano un aumento del corrispettivo contrattuale, nonché una modifica delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di incidenza;
- la perizia suppletiva e di variante n. 4 conseguentemente redatta dalla Direzione Lavori afferente, in parte, al potenziamento dell’impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all’intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l’obiettivo fissato dall’art. 4-bis, estendendo l’installazione dei pannelli fotovoltaici sull’intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell’Opera e alla sua funzionalità, comporta un incremento dell’importo dei lavori di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d’asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa, ricompresa nella preliminare autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 36-2334 del 26 ottobre 2015, di netti euro 6.752.651,91, oneri fiscali esclusi, così come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26.10.2015 per preventiva accettazione, con riserva, dalla Società Coopsette soc. coop., in allora capogruppo mandataria del Raggruppamento di Imprese in virtù di mandato con rappresentanza di atto costitutivo di A.T.I. Appaltatrice in seguito discioltosi in data 30.10.2015: ciò in virtù dell’intervenuto provvedimento ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa di tale società intervenuta in tale data con effetti impeditivi alla firma del previsto atto contrattuale di perizia, così come più nel dettaglio di seguito riportato;
- l’intervenuta emanazione del Decreto Ministeriale n. 541 del 30.10.2015 e gli effetti prodotti dalla procedura concorsuale sull’appalto di cui trattasi, le ulteriori vicende concorsuali di talune altre Imprese costruttrici, la mancata ricostituzione di nuovo idoneo Raggruppamento di Imprese Costruttrici per la prosecuzione dell’appalto, come in seguito più nel dettaglio illustrato, hanno inibito alla Stazione Appaltante l’adozione del provvedimento di approvazione della suddetta perizia suppletiva e di variante n. 4 presentata dal Direttore dei Lavori e conseguentemente la correlata ripresa delle lavorazioni oggetto del verbale di sospensione parziale del lavori n. 7, con avvio di tutte le forniture e gli interventi oggetto della variante medesima;
- sulla base degli impegni assunti all’art. 9 del Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Xxxxxx
Xxxxxxx di Torino, tra l’A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di “concedente”, MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE,
in qualità di “utilizzatore”, l’ammontare della maggiore spesa d’appalto di complessivi € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, al netto del ribasso d’asta, derivante dalla perizia suppletiva e di variante n. 4 da farsi oggetto di approvazione, rideterminando l’importo dell’opera e successivamente dell’importo contrattuale dell’appalto, comporterà, conseguentemente, variazione in aumento del canone di leasing.
Atteso che in relazione alle vicende d’appalto occorse a seguito della liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I aggiudicataria avvenuta in data 30.10.2015:
- con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico, come già sopra riportato, provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell’Impresa Coopsette soc. coop., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell’originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori;
- con riguardo agli effetti della liquidazione coatta amministrativa sul contratto in oggetto, viene in rilievo il disposto dell’art. 201 (Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti) del R.D. 16.3.1942 e ss.mm.ii., n. 267 ai sensi del quale dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le norme del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66 del medesimo Regio Decreto previste per il caso del fallimento; fra le disposizioni della Sezione IV del titolo II della disciplina innanzi richiamata, in ordine ai riflessi della procedura concorsuale intervenuta sull’appalto in esame vengono più nel dettaglio in evidenza i contenuti degli artt. 78 (Conto corrente, mandato, commissione) e 81 (contratto d’appalto);
- ai sensi dell’art. 78 del citato R.D. n. 267/1942 la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette ha determinato lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell’A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;
- per gli effetti sul contratto d'appalto della procedura concorsuale della Società COOPSETTE, l’art. 81 della legislazione in argomento fa salve le norme speciali relative al contratto di appalto per le opere pubbliche;
- il D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. applicabile all'appalto regionale in argomento non contempla l’ipotesi del subentro nel rapporto contrattuale del Curatore fallimentare o del Commissario liquidatore normata dal citato art. 81, per il caso dell’appalto privato, ma reca la diversa idonea disciplina speciale puntualmente regolante gli effetti delle procedure concorsuali sull’opera pubblica;
- in particolare la normativa del Codice dei contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui all’art. 37, comma 18 e 38, comma 1, lett. a) al D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii., tra le diverse soluzioni possibili conseguenti al fallimento della Società Mandataria Appaltatrice regola, in un’ottica di conservazione del contratto d’appalto, il caso della prosecuzione, nel contratto della Stazione Appaltante con altro soggetto all’uopo costituito mandatario del Raggruppamento di Imprese, nell’osservanza delle condizioni di legge stabilite, quale eccezione al principio di immodificabilità dell'offerta e della composizione dei partecipanti dopo l'offerta, così come chiarito dalla giurisprudenza in materia (cfr. Sentenza Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015, n. 169);
- sul tema delle conseguenze sul contratto d’appalto pubblico del caso del fallimento della Società mandataria Capogruppo si rinvengono i contenuti del Parere Consiglio di Stato 22.1.2008 n. 4575/2007, il quale, fra l’altro, chiarisce che la suddetta disciplina di cui al D.lgs n. 163/2006 applicabile all’appalto di cui trattasi non consente l’eventuale prosecuzione dell'appalto con il Curatore fallimentare e quindi con Commissario Liquidatore neppure se autorizzato all’esercizio provvisorio;
- in merito agli effetti sul leasing in costruendo regionale dell’intervenuta procedura di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa della Società Mandataria del Soggetto Realizzatore veniva
acquisito parere dell’Avvocatura regionale di cui alla nota prot. n. 13118/A1304A del 09.11.2015, acclarata al prot. n. 25821/XST002, del 10.11.2015);
- al riguardo altresì l’Autorità per la vigilanza sui contratti (A.V.C.P.) in seguito Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) si é espressa con vari pronunciamenti fra i quali vengono in evidenza:
. il parere n. AG2/2011 del 27.11.2011 il quale, nel fare richiamo ad apposita giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. VI, 13 maggio, 2009 n. 2964), ha confermato la possibilità di procedere alla sostituzione della mandataria anche in casi diversi da quello tipizzato del fallimento di cui all’art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 (recesso del mandatario a seguito di fallimento) poiché le uniche modifiche soggettive elusive del disposto di cui all’art. 116 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. sono “unicamente quelle che portano all’aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento……omissis ”;
. i pareri rilasciati con delibere n. 334 del 23 marzo 2016 e n. 764 del 13 luglio 2016 che hanno dichiarato ammissibile che, in fase di esecuzione, una delle mandanti dell’A.T.I. affidataria dei lavori, xxxxxx in possesso dei requisiti di qualificazione occorrenti, subentri nel ruolo di mandataria in conseguenza della fuoriuscita della mandataria originaria anche in caso di procedura concorsuale diversa dal fallimento, quale il caso della messa in liquidazione coatta amministrativa delle Società Cooperative. La stessa A.N.A.C. ha aggiunto che la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo deve avvenire per esigenze organizzative proprie dell’A.T.I. e non per eludere la legge di gara o per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’ATI che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012, n. 8 );
- rilevati gli effetti del sopra richiamato Decreto Ministeriale, dato lo scioglimento, ex artt. 201, 267, 78 e 81 della Legge Fallimentare in combinato disposto con la normativa speciale degli appalti pubblici di cui agli artt. 37 e 38 del D.lgs n. 163/2006, del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa Mandataria dalle Società Mandanti dell’A.T.I. Costruttrice del leasing in costruendo regionale con conseguente venir meno in capo alla capogruppo mandataria dei poteri di rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della Stazione Appaltante nonché per tutte le operazioni e gli atti necessari allo svolgimento dell’appalto di lavori di cui trattasi, con nota prot. n. 25456/XST002 del 04.11.2015, la Regione Piemonte, considerata la rilevanza strategica dell’opera per l’Ente, in linea con l'orientamento dell’Avvocatura regionale. rappresentava alle restanti imprese esecutrici la propria volontà “di proseguire il contratto d’appalto con altra Società dell’originaria A.T.I. appaltatrice che venga costituita mandataria nei modi di legge previsti; ciò naturalmente a condizione che in capo alle restanti Imprese facenti parte dell’A.T.I. costruttrice permangano i requisiti di qualificazione di ordine tecnico, economico finanziario adeguati ai lavori ancora da eseguire, così come attestabili dalle previste attestazioni SOA”, e contestualmente auspicava la formalizzazione di nuovo soggetto idoneo alla prosecuzione dei lavori, in attuazione del combinato disposto degli artt. 37, comma 18 e 38, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici;
- con successive note prot. n. 25941/XST002 del 11.11.2015 e prot. n. 26751/XST002 del 20.11.2015, la Stazione Appaltante, nel richiamare gli obblighi contrattualmente assunti dagli appaltatori del leasing in costruendo, confermava alle restanti Imprese esecutrici aggiudicatarie dell’appalto la necessità di pervenire all’urgente definizione delle formalità connesse alla sottoscrizione del nuovo mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferibile, ai sensi della disciplina in materia di pubblici appalti;
- con nota del 30.11.2015, le Società C.M.B., UNIECO, KOPA e IDROTERMICA comunicavano alla Stazione appaltante la costituzione di un nuovo Raggruppamento Costruttori, di tipo orizzontale, effettuata con atto a rogito Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxx di Milano in data 30.11. 2015 n. 13608/6752 di racc., con individuazione di C.M.B. quale nuova società mandataria. tra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi - UNIECO Soc. Coop – IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. e KOPA ENGINEERING s.p.a., per il completamento dell’opera, evidenziando
le quote di partecipazione al raggruppamento, con contestuale conferimento di mandato con rappresentanza esclusiva in capo alla Società C.M.B. quale capogruppo mandataria del suddetto nuovo raggruppamento,
- con nota prot. n. 28062/XST002 del 04.12.2015 la Stazione Appaltante, nel riscontrare l’inidoneità del suddetto mandato di A.T.I. orizzontale per il completamento dell’opera costituita da lavorazioni in relazione alle quali le restanti imprese esecutrici non risultano tutte parimenti in possesso delle relative qualificazioni SOA, provvedeva a richiedere, ai fini delle verifiche d’ufficio prodromiche alle definitive determinazioni da assumersi ex lege in ordine al prosieguo dell’appalto con soggetto risultante efficacemente idoneo al riguardo, l’integrazione del medesimo con quanto nella nota medesima evidenziato;
- l’Amministrazione Regionale attivava il procedimento tecnico-amministrativo volto a verificare se in capo alle restanti Imprese facenti parte dell’originaria A.T.I. costruttrice permanessero i requisiti di qualificazione di ordine tecnico, economico finanziario adeguati ai lavori ancora da eseguire, così come verificabili dalle previste attestazioni SOA, in attuazione di quanto previsto dai citati artt. 37, comma 18, e 38, comma 1 lett. a), del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;
- al fine di poter dar corso alla verifica dei requisiti di ordine tecnico in capo alle restanti Imprese costruttrici, con nota del 04.12.2015 il Responsabile del Procedimento dava disposizioni alla Direzione Lavori di procedere, tenuto conto di quanto contabilizzato nel corso dei lavori a tutto il SAL n. 21, alla redazione di stato di consistenza dei lavori eseguiti a tutto Ottobre 2015; ciò ai soli fini dell’individuazione delle categorie di lavori ancora da eseguirsi sulla base degli obblighi contrattualmente assunti, per la conseguente qualificazione delle restanti esecutrici ai fini dell’eventuale prosecuzione del contratto per il completamento dell’opera da parte delle stesse, posto che, ai sensi dell’art. 121 del D.P.R. n. 554/1999 ss.mm.ii. applicabile all’appalto in argomento, la suddetta procedura può formalmente attivarsi solo in seguito alla risoluzione del contratto;
- in data 18.2.2016 si concludevano, in contraddittorio con le imprese costruttrici, il Direttore dei Lavori e il R.U.P. dell’Opera, le operazioni finalizzate alle anzidette verifiche volte ad appurare la consistenza dei lavori eseguiti unicamente ai fini di determinare le tipologie e qualificazioni dei lavori ancora da eseguirsi per il completamento dell’Opera;
- dallo stato di consistenza del 18.2.2016 e dal verbale di accertamento tecnico contabile della Commissione di Collaudo del 30.3.2016 emergevano vizi e difetti per lo più afferenti a lavorazioni diverse da quelle in categoria OS18, oggetto di possibile ripristino a cura e spese delle restanti Imprese costruttrici in possesso delle relative qualificazioni;
- nel corso dell’ultima visita programmata per la conclusione dell’anzidetto documento veniva tuttavia riscontrato dalla Direzione Lavori altresì l’emergere di vizi alle pareti vetrate della Torre ascrivibili a lavorazioni, riconducibili alla Categoria OS18, facenti capo alla sola Società Coopsette, unica impresa del raggruppamento in possesso, sulla scorta della documentazione di gara, della relativa qualificazione SOA;
- in particolare con nota del 19.2.2016, acquisita in pari data al prot. n. 3835/XST002, il Direttore dei Lavori provvedeva a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione relativa alle suddette operazioni, eseguite in contraddittorio con i rappresentanti delle imprese appaltatrici dei lavori, incluso il delegato del Commissario Liquidatore dell’Impresa COOPSETTE Società Cooperativa in stato di liquidazione coatta amministrativa, completa del verbale della riunione conclusiva del 18.02.2016, sottoscritto per approvazione dai delegati delle imprese costruttrici COOPSETTE in l.c.a.– C.M.B. – UNIECO – KOPAENGINEERING, nel quale Verbale, relativamente alla segnalazione da parte del Direttore dei lavori in pari data, veniva dato atto dell’insorgenza di importanti vizi alle superficie vetrate delle facciate dell’edificio Torre (non evidenziati nel predetto Stato di consistenza, riconducibili alla Cat. OS18B;
- l’Amministrazione Regionale nel trasmettere agli Appaltatori, in allegato ad apposita comunicazione nota prot. n. 4230/XST002 del 24.02.2016, tutta la documentazione afferente le anzidette operazioni di verifica dei lavori eseguiti, contestava ai medesimi operatori economici le
responsabilità e ogni onere in ordine ai ripristini delle non conformità riscontrate nel corso delle operazioni anzidette, riservandosi ogni azione al fine della più ampia tutela dell’interesse pubblico della quale essa è custode ed interprete. Contestualmente veniva evidenziata l’esigenza, “relativamente ai vizi dei vetri delle facciate della Torre”, di tempestive oggettive e documentate valutazioni da parte dei soggetti aggiudicatari del leasing immobiliare in costruendo, in ordine a quanto verificatosi, alle cause, all’entità, ai rimedi, alle modalità ed ai tempi necessari per i dovuti ripristini contrattualmente in capo agli appaltatori medesimi;
- in pari data l’Amministrazione richiedeva altresì alla Direzione Lavori ed alla Commissione di Collaudo, rispettivamente con note prot. n. 4255/XST002 e prot. n. 4233/XST002, di procedere con qualsivoglia verifica e/o approfondimento del caso in ordine ai sopra richiamati vizi riscontrati;
- in data 26.2.2016 il Direttore dei Lavori con Ordine di Servizio n. 64 contestava formalmente all’esecutore Coopsette in LCA i vizi riscontrati relativamente ai vetri delle facciate della Torre ed impartiva disposizioni finalizzate all’individuazione delle cause, con contestuale richiesta, rimasta inevasa, della produzione delle certificazioni dei vetri e delle schede di processo produttivo di assemblaggio delle cellule;
- successivamente la Direzione Lavori avviava le operazioni di censimento vetri esterni della Torre affetti da vizi in progressione, previa convocazione delle imprese aggiudicatarie dell’appalto per l’esecuzione del censimento in contraddittorio, comunicandone gli esiti a tutte le imprese medesime;
- tra le opere ancora da concludersi rientrano altresì quelle relative alla produzione e posa in opera delle facciate continue su cui si sono manifestati i suddetti vizi nelle pareti vetrate della Torre, lavorazioni ascrivibili a Categoria di gara iperspecialistica a qualificazione obbligatoria di importo superiore al 15% dell’appalto non posseduta dalle restanti imprese dell’originario Raggruppamento costituenti la nuova A.T.I.. Tale categoria di lavori é eseguibile, data la disponibilità da parte della
C.M.B. soc. coop., quale potenziale nuova Società Capogruppo, in possesso di qualificazione nella Categoria prevalente in classe illimitata, mediante subappalto necessario da parte di impresa in possesso di tale qualificazione entro i limiti di legge della quota massima subappaltabile del 30% dell’importo di tale categoria, ai sensi della L. n. 80/2014 (art. 12, comma 1) in combinato disposto con l’art. 37, comma 11 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. e l’art. 74 del D.P.R. n. 554/1999 applicabile all’appalto di cui trattasi;
- in esito a quanto comunicato dalla Regione con nota prot. n. 6715/XST002 del 24.03.2016 alle Imprese Costruttrici e Finanziatrici, da parte del Raggruppamento di Banche finanziatrici non è stata manifestata la volontà di procedere ex se alla sostituzione della società in liquidazione coatta amministrativa mediante esercizio della facoltà prevista all’art. 160 bis del D.lgs n. 163/2006, così come contrattualmente richiamata nell’art. 17 del sopra richiamato contratto di locazione finanziaria (cfr. nota 13.4.2016 acclarata in pari data al prot. n. 8201/XST002);
- tenuto conto di quanto esposto in merito ai vizi riscontrati sulle varie categorie di lavorazioni, con nota prot. 74/16/EC/ib del 29.04.2016 la C.M.B. soc. coop., acclarata in pari data al prot. n. 9398/XST002, comunicava, in sintesi, proprie “precisazioni”, formalizzando in particolare la disponibilità ad eseguire le lavorazioni di completamento dell’opera con esclusione quindi dei lavori necessari per eliminare i vizi di cui all’O.D.S. N. 64, afferenti la categoria OS18B, nel frattempo rilevati;
- in ordine alle possibili soluzioni della situazione d’appalto sopravvenuta e in particolare circa la possibilità di proseguire nell’esecuzione dell’appalto con le restanti Imprese costruttrici per le opere di completamento e per i ripristini dei soli difetti non afferenti le pareti vetrate attinenti la categoria di cui sopra sono stati effettuati approfondimenti di carattere tecnico economico a cura del Direttore dei Lavori, nonché di ordine giuridico, così come risulta altresì dai Verbali della Giunta Regionale rispettivamente n. 130 del 30.05.2016 e n. 131 del 06.06.2016 e di ordine tecnico ad
opera della Commissione di collaudo e di Professionista incaricato del Supporto tecnico al Responsabile del Procedimento;
- in merito alla possibilità, sotto il profilo giuridico, di proseguire il contratto con le restanti imprese esecutrici per la realizzazione dei lavori ancora da completare e dei ripristini dei soli difetti non afferenti le pareti vetrate sono stati in particolare acquisiti i pareri dell’Avvocatura regionale - nota prot. n. 5963/A1304A del 25.05.2016 - e di apposito Legale incaricato dall’Amministrazione con
D.G.R. n. 1-3358 del 30.05.2016 - nota del 06.06.2016 acclarata in pari data al prot. n. 12085;
- riguardo ai possibili contenuti dell’atto di subentro nel contratto d’appalto delle restanti imprese esecutrici è stato altresì acquisito dalla Regione apposito parere A.N.A.C. n. AG29/2016/AP - Delibera n. 855 del 3.8.2016 che ha confermato l'orientamento già maturato dagli uffici regionali circa la preclusione, sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato, a variazioni delle previsioni contrattuali altresì nei casi di prosecuzione del rapporto con i restanti componenti dell’A.T.I. aggiudicataria in caso di fallimento della mandataria. Tale parere é stato inoltrato agli aggiudicatari dell’appalto con nota prot. n. 17979/XST002 del 31.08.2016;
- con riguardo alle valutazioni tecnico economiche circa gli oneri da sostenersi per il caso di prosecuzione dell’opera con le restanti Imprese esecutrici o mediante l’avvio di nuove gare per la riprogettazione e per l’appalto dei lavori di completamento, la Direzione Lavori ha effettuato apposite stime di tali costi. In relazione all’opera in argomento la Direzione Lavori sin dal maggio 2016 ha rappresentato all’Amministrazione propria stima - di carattere orientativo - in ordine alla differenza dei maggiori costi tra il caso in cui si debba procedere con l'indizione di una nuova gara d'appalto ed il caso in cui i lavori vengano conclusi dalle restanti imprese con a capo C.M.B. soc. coop. con evidenza delle voci di spesa più significative;
- in esito a richiesta del Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 12135/A12000 del 06.06.2016, di parere in ordine all’ipotesi che le rimanenti imprese dell’A.T.I. aggiudicataria dell’appalto procedano con l’ultimazione delle opere ancora da eseguirsi secondo gli accordi contrattuali, “con l’esclusione della sostituzione dei vetri affetti da vizi”, il Presidente della Commissione di Collaudo con nota del 10.06.2016 acclarata in pari data al prot. 12475/XST002 ha rappresentato le proprie valutazioni al riguardo;
- a riscontro di quanto richiesto con nota prot. n. 3402/XST002 del 16.02.2016, in data 20.06.2016 con nota, acclarata in pari data al prot. n. 13118/XST002, il Professionista incaricato del Supporto Tecnico al Responsabile Unico del Procedimento ha inoltrato proprie valutazioni in ordine alle vicende d’appalto;
- in considerazione dei pregiudizi causati alla Regione Piemonte in relazione ai riscontrati vizi alle pareti vetrate, contabilizzate a tutto il 21° SAL liquidato all’Appaltatore, che all’atto del terzo censimento pervenuto dalla Direzione Lavori in data 21.07.2016 – prot. n. 15574/XST002 - risultavano stimabili in via presuntiva in € 4.110.000,00 oneri fiscali esclusi, pari a complessivi € 5.014.200,00 oneri fiscali compresi, a tutela dei propri legittimi interessi, e pur anche dell’A.T.I. Finanziatrice del leasing in costruendo regionale in forza del mandato dalla stessa conferito alla Regione Piemonte, nel mese di Agosto 2016 la Regione ha attivato le procedure per l’escussione della polizza fideiussoria a prima richiesta, a suo tempo rilasciata, ai sensi dell’art. 29 del contratto d’appalto ed allo stesso allegata, e successivi atti di variazione, a titolo di cauzione definitiva quale contratto autonomo di garanzia non suscettibile delle eccezioni derivanti dal contratto d'appalto in deroga agli artt. 1957 C.C, 2° comma e 1944 C.C.;
- impregiudicata restando la responsabilità dell’impresa Coopsette esecutrice delle lavorazioni delle pareti vetrate di cui alla Categoria OS18B stante quanto stabilito in tema di difetti di costruzione e i conseguenti oneri in capo all’appaltatore, delle spese di verifica dei vizi di costruzione dall’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, tuttora applicabile all’opera regionale in argomento, la Stazione Appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 17.06.2016 ha proceduto ad affidare apposito incarico professionale per lo svolgimento dell’attività di Supporto e consulenza tecnico amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento per l’individuazione dell’esatta natura dei vizi e le possibili soluzioni del problema;
- con D.G.R. n. 29-3690 del 25.7.2016 è stato disposto di riattribuire all’Arch. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX” anche la responsabilità ad interim della Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione - Responsabile del Procedimento;
- con D.G.R. n. 1-3915 del 13.9.2016 è stato, tra le diverse cose, stabilito che la Struttura Temporanea “Palazzo Uffici della Regione Piemonte – Fase di realizzazione” fosse incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Torino – Xxxxxx Xxxxxxxx, 000;
- il suddetto Professionista incaricato con la citata Determinazione Dirigenziale n. 79 del 17.06.2016 ha, tra le diverse cose, prodotto alla Regione Committente appositi elaborati tecnici (acclarati ai Prot. n. XST009/45948 del 5.12.2016 e Prot. n. XST009/2277 del 23.1.2017) nei quali ha individuato alcune tipologie di prove da svolgersi sulle vetrate della facciata continua tipologia V1 e V2 del costruendo palazzo regionale ai fini dei prefigurati accertamenti;
- la Regione Piemonte, preso atto che non risultava possibile, come evidenziato dal suddetto Professionista durante lo svolgimento dell’incarico, riscontrare nei prezzari ufficiali voci di prezzo di riferimento per tali prestazioni correlabili a quelle oggetto del servizio da appaltare e stante l’esigenza di dover dar corso alle attività di stima del prezzo presunto di tali prestazioni da porre a base di successiva procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto, ha rilevato la necessità di procedere, nel rispetto dei principi di economicità efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, mediante Avviso pubblico avente ad oggetto una preliminare indagine di mercato nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs n. 50/2016;
- con Determinazione dirigenziale del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio n. 14 del 27.1.2017 la Regione Piemonte ha pertanto disposto di avviare, per le motivazioni riassunte nel provvedimento, una procedura di indagine preliminare esplorativa di mercato, mediante pubblicazione sul profilo Committente di Avviso e connesso Allegato contenente lo schema di disciplinare tecnico, a cura del Professionista all’uopo incaricato del predetto servizio di supporto specialistico al R.U.P. con la descrizione tecnica funzionale del servizio da intendersi pertanto come requisito minimo delle caratteristiche e proprietà delle prove, indagine di mercato preordinata ad acquisire indicazioni principalmente sui prezzi di mercato per l’individuazione del valore stimabile di servizio inerente la realizzazione di prove sulle vetrate della facciata continua tipologia V1 e V2 del costruendo Palazzo della Giunta ed uffici della Regione Piemonte finalizzate a verificare la sicurezza delle specificate vetrate verso le azioni meccaniche;
- con successiva Determinazione dirigenziale n. 107 del 12.4.2017, per le motivazioni esposte nel provvedimento, è stato approvato il progetto del servizio per lo svolgimento delle prove sulle vetrate del palazzo regionale in costruzione ed è stata avviata procedura negoziata, ex art. 36, lett. a) del D.lgs
n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione ITC con sede in Roma, alle condizioni degli elaborati progettuali tecnici ed amministrativi approvati con il medesimo provvedimento.
Preso atto che:
con riguardo alle vicende soggettive del Soggetto realizzatore dell’appalto intervenute in corso di esecuzione del contratto successivamente alla messa Liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo Coopsette Società Cooperativa avvenuta in data 30.10.2015:
- con atto in data 10.2.2016 Rogito Notaio Xxxx Xxxxxxx di Torino la mandante KOPA ENGINEERING s.p.a. veniva posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 C.C.;
- in data 31 marzo 2016 e con successivo atto integrativo in data 6 maggio 2016, KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione affittava il ramo d’azienda alla società Euroimpianti Electronic S.p.A. sicché già da tale data anche KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione non era
più in possesso dei requisiti e delle SOA necessari per l'esecuzione del Contratto d'Appalto; in data 9.5.2016 la KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ha presentato ricorso ex art. 161, comma sesto, LF (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13 settembre 2016, ha presentato domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 LF e ss. con vendita di tutta l’azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 19 ottobre 2016;
- l'intervenuta vicenda di affitto del ramo d'azienda della Società KOPA alla Società Euroimpianti Electronic S.p.A. veniva notificata, ex art. 116 del D.lgs n. 163/2006, alla Regione Piemonte che ha conseguentemente attivato l'istruttoria volta a verificare il ricorrere dei presupposti in fatto e in diritto necessari all'eventuale subentro della suddetta Società affittuaria in qualità di mandante del neo Ragguppamento Temporaneo di Imprese Costruttrici;
- con nota del 15.2.2017, acclarata al prot. n. 5084/XST009 del 16.2.2017, la Società Euroimpianti Electronic S.p.A. ha trasmesso Dichiarazione del 15.2.2017 prot. 73/80988/17 MB/sdg integrativa della proposta di acquisto evidenziante che tale Impresa non intende esercitare il diritto di opzione all’acquisto di ramo d’azienda relativamente ai contratti 05191-13, 05011-14 e 05337-13 Torreregionepiemonte Scarl e Kopa Engineering s.p.A. inerenti il cantiere per la realizzazione della nuova Sede amministrativo istituzionale della Regione Piemonte e che in conseguenza della suddetta rinuncia non risultano ricorrere i presupposti per il subentro di tale Società in qualità di mandante del sopra citato neo Ragguppamento Temporaneo di Imprese Costruttrici;
- che in data 19.3.2017 la Società C.M.B. ha trasmesso copia dell’atto notarile unilaterale n. 277511/44826, acclarato al prot. n. 8735/XST009 del 20.3.2017, di rep. Notaio Xxxxx Xxxxxxxx di Carpi di scioglimento del mandato conferito in data 30.11.2015 a C.M.B. da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxx di Milano ai nn. 13608/6752 di racc., con individuazione di C.M.B. quale società mandataria del R.T.I;
- la mandante UNIECO in data 11.3.2013 aveva depositato presso il Tribunale di Reggio Xxxxxx ricorso ex art. 161, sesto comma, R.D. 16.3.1942 n. 267, presentando un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, primo comma, L.F., omologato 5/11.9.2013. A seguito di domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, ex art. 161 L.F. e ss.mm.ii., con riserva di presentazione di proposta e piano nel termine fissato dal Tribunale, depositato presso il Tribunale di Reggio Xxxxxx il 10.1.2017 n. 2/17 reg. Conc. Prev., e trasmessa dalla Cancelleria in data 10.1.2017 al registro delle Imprese, il Tribunale di Reggio Xxxxxx con Decreto 19-24/1/2017 aveva concesso a tale Impresa il termine di giorni 120 per il deposito in cancelleria della proposta concordataria, del Piano e della documentazione di cui all’art. 160 commi 2 e 3 con nomina dei Commissari giudiziali e ha poi trasmesso domanda ex art. 161, 6° comma (e 186 bis) L.F. – n. 15/2013 Reg. Conc. Prev. dell’11.3.2013;
- con Decreto del 29.3.2017 il Tribunale di Reggio Xxxxxx ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per il concordato preventivo nella procedura n. 2/2017 r.g. fall. promosso dalla Società UNIECO;
- con Decreto n. 161 del 7.4.2017 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Società UNIECO, talché da tale data la suddetta Società non può più dar corso all'esecuzione di lavori pubblici.
Dato atto che:
- a tutto il 21° S.A.L. emesso per lavori a tutto il 15.6.2015 venivano contabilizzate opere per Euro 195.830.472,66 o.f.e. corrisposte per € 194.851.320,30.= o.f.e., al netto delle ritenute ex lege, dall’A.T.I. Finanziatrice all’A.T.I. Costruttori come da Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento in data 06.08.2015;
- sono state avviate, su disposizione del Responsabile del Procedimento di cui alla nota prot. n. 17328/XST002 del 10.8.2016, le operazioni tecniche volte alla redazione di aggiornata consistenza dei lavori eseguiti, in contraddittorio con le Imprese dell’A.T.I. aggiudicataria, in considerazione dell’esigenza dell’Amministrazione Regionale di acquisire, tenuto conto del protrarsi dell’interruzione dei lavori, documentata ed oggettiva cognizione dello stato dell’Opera per l’adozione dei provvedimenti volti al suo completamento;
- le suddette verifiche tecniche risultavano altresì volte all’accertamento, in contraddittorio con le Imprese Costruttrici, della consistenza delle opere svolte a tutto il 30.10.2015 per la definizione degli importi relativi a ciascuna categoria di lavori ancora da eseguire tenuto conto altresì dei vizi rilevabili afferenti a categorie di lavori, non riconducibili alla Categoria OS18, ripristinabili a cura e spese delle restanti Imprese esecutrici ai sensi dell’art. 37 del X.xx n. 163/2006 ss.mm.ii.; ciò ai fini delle verifiche in capo alle restanti Imprese costruttrici delle idonee qualificazioni per la prosecuzione dell'appalto, per la ricostituzione di nuovo possibile costituendo Raggruppamento di Imprese di tipo misto con suddivisione altresì delle parti di prestazioni da eseguirsi con riferimento alla specifiche categorie di lavori coerentemente con le qualificazioni possedute dalle rimanenti imprese del raggruppamento secondo le quote stabilite nell’atto medesimo;
- il Collaudatore Statico ha trasmesso alla Stazione Appaltante Relazione del 24.12.2016 sulle Attività di Xxxxxxxx Xxxxxxx al 19/12/2016, acclarata al prot. n 48572/XST009 del 27.12.2016;
- la Commissione di Collaudo a seguito specifiche proprie verifiche ha prodotto in data 23.01.2017, schede dei vizi - di cui al prot. n. 2927/XST009 del 30.1.2017- e correlate considerazioni di cui a nota prot. n. 8620/XST009 del 20.3.2017, rilevati in relazione a categorie di lavori diverse dalla Categoria OS18 e/o afferenti gli impianti elettromeccanici, vizi ripristinabili a cura e spese delle restanti Imprese esecutrici ai sensi dell’art. 37 del X.xx n. 163/2006 ss.mm.ii.;
- a seguito delle verifiche eseguite dalla Direzione Lavori sono emerse discordanze tra quanto contabilizzato al S.A.L. 21 e lo stato di fatto nonché lavorazioni eseguite in difformità dal progetto approvato;
- a detto riguardo con comunicazione del 16.3.2017, acclarata in pari data al Prot. n. 8322
/XST009, il Direttore dei lavori ha, tra le diverse cose, trasmesso al Responsabile del Procedimento taluni documenti quali “Dati per atto aggiuntivo al contratto d’appalto”, Schede relative ai lavori in categoria OS18A e OS18B, Cronoprogramma dei lavori aggiornato;
- la Commissione di Collaudo ha trasmesso al Responsabile del Procedimento Relazione in merito alle Opere in variazione eseguite in difformità (prot. n. 8276/XST009 del 15.3.2017);
- il R.U.P. con nota prot. n. 8455/XST009 del 16.3.2017, nel prendere atto, per quanto di competenza, ai sensi della normativa vigente, dei sopra citati documenti della Direzione Lavori e della Commissione di collaudo, ha trasmesso, unitamente ad altri atti, la suddetta documentazione, alla Stazione Appaltante nella persona del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;
- la Commissione di collaudo ha trasmesso al Responsabile del Procedimento e al Direttore alle Risorse Finanziarie e Patrimonio Verbale di accertamento tecnico in merito alle “Opere in variazione” prot. n. 8642/XST009 del 20.3.2017;
- il R.U.P. con successiva nota prot. n. 11977/XST009 del 12.4.2017 ha trasmesso alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, ad integrazione della succitata nota del 16.3.2017, la seguente documentazione:
- Nota del D.L. Prot. n. 10084/XST009 del 29.03.2017 – cronoprogramma C.M.B.;
- Nota del D.L. del 4.4.2017, acclarata al prot. n. 11335/XST009 del 7 aprile 2017 – elenco dei vetri posati al 30.10.2015;
- Nota del D.L. - prot. n. 11332/XST009 del 7 aprile 2017 – valutazioni del Direttore dei Lavori sul Cronoprogramma proposto da C.M.B.;
- Nota prot. n. 11338/XST009 del 7 aprile 2017 – valutazioni dei Collaudatori sul Cronoprogramma proposto da C.M.B.;
rilevate le suddette comunicazioni del R.U.P. prot. n. 8455/XST009 del 16.3.2017 e prot. n. 11977/XST009 del 12.4.2017 di presa d’atto dei sopra citati documenti trasmessi dalla Direzione lavori e dalla Commissione di Collaudo;
ritenuto, nel superiore interesse di realizzazione dell’Opera considerata di rilevanza strategica per l’Ente, di autorizzare la prosecuzione nel contratto d’appalto del leasing in costruendo di cui in premessa procedendo come di seguito:
con riferimento alla dimensione orizzontale dell’A.T.I. aggiudicataria, rispetto a quanto contabilizzato e liquidato in eccedenza rispetto a ciò che è stato effettivamente eseguito le relative opere dovranno essere eseguite dalla nuova A.T.I. senza oneri o compensi a carico dell’Amministrazione; i vizi riscontrati sulle opere già contabilizzate e liquidate dovranno essere sanati ed eliminati a proprie spese e senza ulteriori compensi dall’A.T.I. subentrante entro la conclusione dell’opera appaltata a corpo, senza oneri per l’Amministrazione, data la responsabilità solidale dei componenti il Soggetto realizzatore ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006; gli ammaloramenti sulle opere già contabilizzate e liquidate dal 30 ottobre 2015 fino alla ripresa dei lavori dovranno essere sanati ed eliminati a cura dell’A.T.I. subentrante;
con riferimento alla dimensione verticale dell’A.T.I. aggiudicataria per la categoria OS18, quanto contabilizzato e liquidato in eccedenza, quantificato dal Direttore dei Lavori per € 2.258.736,12 a tutto il S.A.L. 21 rispetto allo stato di fatto, (riferimento prot. n. 8322/XST009 del 16.3.2017) costituirà oggetto di azione per ripetizione dell’indebito nei confronti della precedente mandataria COOPSETTE – in LCA, in quanto unica impresa del raggruppamento originario qualificata all’esecuzione di tali lavorazioni; i vizi riscontrati sulle opere eseguite e già liquidate a tutto il S.A.L. 21 nella categoria OS18 e quelli che dovessero successivamente evidenziarsi riguardo a queste stesse opere eseguite da COOPSETTE sono addebitabili a responsabilità della medesima COOPSETTE e, al riguardo dei vizi già riscontrati in categoria OS18, la Stazione appaltante ha attivato le procedure per l’escussione della fidejussione nei confronti della Società assicuratrice che ha rilasciato cauzione definitiva.
- Per effetto di tutto quanto sopra esposto ed evidenziato nella sopra citata documentazione prodotta dalla Direzione Lavori, risulta quindi, in particolare, nella categoria OS18 un importo di lavori ancora effettivamente da eseguire a completamento dell’opera pari a € 8.105.372,10 e, sulla base degli atti a disposizione della Stazione Appaltante e dell’A.T.I. aggiudicataria , risulta altresì che:
la quota massima subappaltabile nella categoria OS18, ex artt. 37, comma 11, 118, comma 20 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. e 74 e 95 del D.P.R. n. 554/1999 s.m.i, ammonta a € 17.496.834,74;
sono stati autorizzati nella categoria OS18 subappalti per 12.981.200,60 (di cui € 10.570.211,40 per lavori ed € 2.410.989,20 per forniture, noli e servizi) e, sulla base dei documenti e dei dati forniti alla Stazione Appaltante dalle Imprese costruttrici, sono state eseguite opere in subappalto nella categoria OS18 per complessivi € 8.277.973,09;
conseguentemente, risultando la quota dei lavori totalmente eseguibili in Categoria OS18 pari a € 16.383.345,19 (€ 8.277.973,09 per lavori subappaltati eseguiti in OS18 + € 8.105.372,10 per lavori in OS 18 ancora da eseguire in subappalto) inferiore all’importo massimo subappaltabile in detta Categoria pari ad €
17.496.834,74, l’A.T.I. subentrante procederà ad eseguire tali lavorazioni mediante il subappalto cosiddetto “ necessario”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 11, 118, comma 2 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. e dell'art. 74 del
D.P.R. n. 554/1999 applicabile all'appalto di cui trattasi, che verrà corrisposto alla nuova A.T.I., ove regolarmente eseguito, senza che ciò determini incremento dell’importo contrattuale dell’opera ai fini della determinazione del contratto di leasing, così come assentito dall’A.T.I. finanziatori in data 20.3.2017 (cfr. Verbale del 20.3.2017, acclarato al prot. n. 8981/XST009 del 21.3.2016, dell’intesa raggiunta fra Regione Piemonte, MPS Leasing & Factoring e C.M.B. all’epoca potenziale Mandataria di nuova A.T.I. di Imprese costruttrici);
visti i contenuti dello schema di addendum per la prosecuzione del contratto d’appalto con le restanti Imprese costruttrici, citate in premessa, a riguardo predisposto dagli uffici regionali con il supporto dell’Avvocatura Regionale e del Legale incaricato dalla Regione;
atteso che:
in relazione ai contenuti dell’atto di subentro, con nota prot. n. 10119/XST del 29.3.2017 il Responsabile del Procedimento ha richiesto al Direttore dei Lavori apposite verifiche anche sulla base di quanto riportato nella Tabella 4 “Opere in variazione” della Relazione del Direttore dei Lavori del 16.3.2017 acclarata al prot. n. 8322/XST009;
con nota del 26.4.2017, acclarata al prot. n. 13017/XST009 del 27.04.2017, il Direttore dei Lavori ha, tra le diverse cose, trasmesso l’elenco degli argomenti delle cosiddette opere in variazione (redigenda variante n. 5);
considerato che detto schema di atto contrattuale di subentro nel contratto d’appalto, per quanto esposto, tra le diverse cose, prevede che:
- l’A.T.I. ricostituita tra le restanti imprese del Raggruppamento aggiudicatario dell’appalto con Capogruppo C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi subentri nella posizione dell’Appaltatore dalla data di sottoscrizione dello stesso, nel Contratto di Appalto 30.5.2011 per l’esecuzione dei lavori, forniture, prestazioni e provviste necessarie per completare e consegnare l’Opera completamente compiuta, funzionante e pronta all’ uso, insieme con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e successivi elaborati di varianti con i relativi allegati;
- l’Appaltatore, ferme restando le responsabilità di legge (con particolare riferimento a quelle per vizi, anche occulti, e per difetti), si obblighi ad eseguire a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi anche: i lavori di ripristino dei vizi non occulti riscontrati nelle schede trasmesse dalla Commissione Collaudo, prot. n. 2927/XST009 del 30.1.2017, allegate all’addendum medesimo, come richiamate all'art. 1, punto 1.3; - i lavori di ripristino degli ammaloramenti; - ogni altro vizio e difetto che dovesse riscontrarsi anche in seguito ed i lavori già contabilizzati a tutto il S.A.L. 21 ma non effettivamente eseguiti ad eccezione delle lavorazioni nella categoria OS18;
- l’Appaltatore si obblighi ad eseguire le lavorazioni di cui al precedente punto nel rispetto delle condizioni fissate nel Contratto di Appalto sottoscritto in data 30.5.2011 (e quali risultanti dalle successive varianti e atti di sottomissione) e nei tempi fissati nel cronoprogramma allegato, ancorché non materialmente, all’addendum contrattuale;
- le Parti, ai fini del completamento dell’Opera, danno atto ed accertano che sono stati forniti e posati, al 30.10.2015, i vetri esterni delle facciate come da elenco allegato all’addendum contrattuale, come richiamato all'art. 1 punto 1.3, e che quindi i lavori di cui alla categoria OS18A e OS18B oggetto di tale Atto sono tutti quelli necessari al completamento dell’Opera, ivi compresi quelli già contabilizzati a tutto il S.A.L. 21 ma non effettivamente eseguiti;
- il corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto di cui all’articolo 2 del Contratto d’ Xxxxxxx xxx 00.0.0000, come già rideterminato alla luce di quanto indicato alle precedenti premesse in ordine alle varianti approvate nel xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 0 ad avvenuta approvazione, ammonti ad Euro 219.021.544,38= oltre IVA come per legge, di cui:
a) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 6.452.685,60;
b) per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso d’asta del 20,97%: Euro 212.139.120,08.=
c) per lavori in economia: € 429.738,70
di cui Euro 195.830.472,66 o.f.e. già contabilizzati, ai sensi dell’ art. 24 del Contratto d’ appalto in data 30.05.2011, per l’esecuzione dei lavori di cui all’ art. 2 del contratto medesimo, con riferimento allo Stato di Avanzamento Lavori n. 21 per l’ esecuzione dei lavori a tutto il 15.06.2015, e corrisposti per € 194.851.320,30.= o.f.e., al netto delle ritenute ex lege, dall’A.T.I. Finanziatrice all’A.T.I. Costruttori come da Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P. in data .06.08.2015, contabilità dei lavori che potrà essere oggetto di revisione contabile, in particolare, per le opere non realizzate, ma già contabilizzate a tutto il S.A.L. 21;
- le Parti danno atto e convengono che il corrispettivo per i lavori che l’Appaltatore si impegna ad eseguire a completamento dell’ Opera ai sensi del 2.1, comprensivo della perizia 4, ammonta a complessivi € 23.191.071,72= oltre IVA come per legge, che saranno corrisposti in conformità all’art. 24 del Contratto d’Appalto;
- l’Amministrazione regionale Committente, previe ulteriori verifiche a cura del Direttore dei Lavori, si impegna a riconoscere all’Appaltatore € 2.258.736,12.= oltre IVA afferente l’esecuzione delle opere non realizzate e contabilizzate nella categoria OS18 a tutto il S.A.L. 21 rispetto allo stato di fatto, che sarà fatto oggetto di azione per ripetizione dell’indebito nei confronti della precedente mandataria Coopsette soc. coop. in L.C.A., in quanto unica impresa del raggruppamento originario qualificata all’esecuzione di tali lavorazioni; l’Amministrazione si impegna inoltre a verificare e quantificare quanto “già eseguito” e quanto “ancora da eseguire “ sia nella variante 4 che nella redigenda variante 5.
Dato atto che:
- lo schema di addendum al contratto è stato preventivamente assentito nei contenuti in data 20.3.2017 dal Soggetto realizzatore, così come risulta dalla sottoscrizione dello schema di atto di subentro e del relativo Verbale del 20.3.2017, acclarato al prot. n. 8981/XST009 del 21.3.2016, dell’Intesa raggiunta fra Regione Piemonte, MPS Leasing & Factoring e C.M.B. quale, in tale data, potenziale Mandataria di nuova futura A.T.I. costruttrice.
Visti:
i pareri, di cui alle note del 7.4.2017 e dell’11.4.2017, resi dal Legale incaricato dalla Regione e le valutazioni dell’Avvocatura regionale (mail del 14.4.2017) in merito, tra l’altro, ai contenuti dello schema di addendum sottoscritto in data 20.3.2017 nonché alla possibilità di ridefinire in sede di atto di subentro le tempistiche per l’ultimazione dell’opera come da relativo Cronoprogramma.
Rilevato, riguardo in particolare alle tempistiche d’appalto, quanto descritto e proposto nel Cronoprogramma della Direzione Lavori in merito alla definizione dei tempi per il completamento dei lavori (Cronoprogramma pervenuto tra gli allegati alla nota prot. n. 8322/XST009 del 16.03.2017);
vista la correlata controproposta dell’impresa C.M.B. (cfr. note del 29.3.2017, acclarata al prot. 10084/XST009 del 29.3.2017 del 21.4.2017, acclarata al prot. n. 12841/XST009 del 26.4.2017) che individua in complessivi 14 mesi il tempo necessario per consegnare l’opera ultimata;
viste le considerazioni della Commissione di collaudo del 5.4.2017, acclarata al prot. n. 11338/XST009 del 07.04.2017, le valutazioni esposte dal Direttore dei lavori con note del 4.4.2017, acclarata al prot. 11332/XST009 del 07.04.2017 e del 26.4.2017, acclarata al prot. n. 13017/XST009 del 27.04.2017 e l’allegato Cronoprogramma con individuazione dei tempi per il
completamento dei lavori in 12,5 mesi dalla ripresa delle attività comprensivi dei giorni per l’esecuzione dei lavori afferenti la perizia di variante n. 4;
viste le considerazioni del Responsabile del Procedimento, di cui alla nota prot. n. 11977/XST009 del 12.4.2017 e all’allegata nota prot. n. 13253/XST009 del 28.04.2017 e reputato di condividere e di approvare, nel superiore interesse pubblico al compimento dell’Opera considerata di rilevanza strategica per l’Ente, le argomentazioni e la proposta del R.U.P., allegata al presente provvedimento, in tutti i suoi contenuti, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dei tempi per il completamento dei lavori in 14 mesi dalla ripresa delle attività, comprensivi dei giorni per l’esecuzione dei lavori afferenti la perizia di variante n. 4 come da Cronoprogramma trasmesso dalla Società C.M.B. con nota n. 43/17RA del 29.3.2017, acclarata in pari data al prot. n. 10084/XST009, si ritiene di dare mandato agli Uffici della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Struttura XST009 Temporanea per la gestione del Progetto” Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione” di adeguare il Cronoprogramma dei lavori allegato allo schema di atto di subentro e i correlati documenti contrattuali.
Rilevato inoltre che:
- con Atto, in data 10.4.2017 rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168 in corso di registrazione – costitutivo di Riunione Temporanea di Imprese, Notaio Xxxxx Xxxxxxxx del Collegio Notarile di Modena, stato conferito nuovo mandato speciale, gratuito ed irrevocabile alla Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Xxxxx Xxxx n. 101 (P. IVA 00154410369) dalla Società IDROTERMICA (C. Fiscale 00336810403) (Mandante) a
C.M.B. come mandataria per costituire una A.T.I. di tipo misto;
esaminati i contenuti del suddetto Atto costitutivo di A.T.I. e ritenuto di prenderne atto, fatta eccezione per la parte nella quale all’art. 2 viene riportato che la categoria di lavorazioni iperspecialistica OS18 di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto è interamente subappaltabile anziché, come previsto negli atti di gara dell’appalto di cui trattasi e, conseguentemente, dallo schema di atto contrattuale di subentro nel contratto d’appalto condiviso tra le parti, entro il limite del 30% dell’importo di tale categoria, ex artt. 37, comma 11, 118, comma 2 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. e 74 del D.P.R. n. 554/1999, tenuto conto di quanto già eseguito in subappalto in tale categoria di opere;
viste le attestazioni di qualificazione SOA delle Società facenti parte del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, così come riportate sul sito istituzionale dell’ANAC, Sezione Casellario Imprese – Elenco Imprese qualificate;
ritenuto, per tutto quanto esposto in narrativa e tenuto conto dei pareri tecnico economici e legali richiamati in premessa, di prendere atto ed approvare l’allegato schema di addendum contrattuale, secondo i contenuti dello schema di atto subentro sottoscritto dalla Regione Piemonte, dall’A.T.I. finanziatrice e dalla Società C.M.B. in data 20.3.2017 così come integrato degli estremi del provvedimento ministeriale di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa della Società Cooperativa UNIECO del 7.4.2017 e dell’Atto costitutivo della nuova A.T.I. di Imprese Costruttrici del 10.4.2017, nonché i relativi documenti allegati (non materialmente) per il subentro, ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/20006 ss.mm.ii, dell’A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria) - IDROTERMICA COOP. Società Cooperativa (Mandante) nel contratto d’appalto di cui trattasi;
ritenuto di autorizzare il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio alla stipulazione e sottoscrizione della suddetta scrittura privata e all’adozione di tutti gli atti a tal fine occorrenti e conseguenti;
di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento all’A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop.
Visti:
- il D.P.R. 21.12.1999, n. 554: Regolamento d’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11.2.1994, n. 109, e successive modificazioni, applicabile all’appalto del leasing regionale in costruendo della Regione Piemonte;
- il D.M. n. 145/2000 e s.m.i. : Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici e successive modificazioni, applicabile all’appalto del leasing regionale in costruendo della Regione Piemonte;
- il D.Lgs.vo 12.4. 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e successive modificazioni.
Visti altresì:
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii ;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008, n. 23 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 118 /2011 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni”. Parziale revoca della X.XX. n. 8-29910 del 13.4.2000”;
- la L.R. n. 6 del 14.4.2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
attestato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17.10.2016;
tutto ciò premesso, considerato e ritenuto la Giunta Regionale, unanime
delibera
- di prendere atto relativamente all’appalto per l’Esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16) aggiudicato con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010:
. della messa in liquidazione coatta amministrativa, disposta con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 541 del 30.10.2015, dell’Impresa Coopsette soc. coop. - p. IVA 00125650358 - con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell’originaria A.T.I. aggiudicataria dell’appalto con C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi - UNIECO Soc. Coop. - KOPA ENGINEERING s.p.a. (ora in concordato liquidatorio come in premessa esplicitato) - XX.XX. s.p.a. (ora in concordato preventivo e fuoriuscita dal raggruppamento come in premessa esplicitato) - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop;
. che a seguito dell’intervenuta Liquidazione Coatta Amministrativa dell’impresa COOPSETTE Società Cooperativa, il rapporto di mandato di cui alla suddetta A.T.I. risulta sciolto ai sensi dell’art. 78 della Legge fallimentare, con conseguente venir meno in capo alla capogruppo mandataria dei poteri di rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della Stazione Appaltante nonché per tutte le operazioni e gli atti necessari allo svolgimento dell’appalto di lavori di che trattasi;
. che con atto in data 10 febbraio 2016 Rogito Notaio Xxxx Xxxxxxx di Torino la mandante KOPA è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 c.c.; in data 31 marzo 2016 e con successivo atto integrativo in data 6 maggio 2016, KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ha affittato il ramo d’azienda alla società Euroimpianti Electronic S.p.A. sicché già da tale data anche KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione non era più in possesso dei requisiti e delle SOA necessari per l'esecuzione
del Contratto d'Appalto; in data 9.5.2016 la KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ha presentato ricorso ex art. 161, comma sesto, LF (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente, in data 13.9.2016, ha presentato domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 LF e ss. con vendita di tutta l’azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 18.10. 2016;
. che con nota, acclarata al prot. n. 5084/XST009 del 16.2.2017, la Società Euroimpianti Electronic S.p.A. ha trasmesso Dichiarazione, prot. 73/80988/17 MB/sdg del 15.2.2017, integrativa della proposta di acquisto evidenziante che tale Impresa non intende esercitare il diritto, previsto dal citato atto di affitto di ramo d’azienda e relativo atto integrativo, di opzione all’acquisto di ramo d’azienda relativamente ai contratti 05191-13, 0511-14 e 05337-13 Torreregionepiemonte Scarl e KOPA Engineering s.p.A. inerenti il cantiere per la realizzazione della nuova Sede amministrativo istituzionale della Regione Piemonte e che in conseguenza della suddetta rinuncia non risultano ricorrere i presupposti per il subentro di tale Società nella posizione dell’Impresa KOPA Engineering s.p.A. nel cantiere del leasing in costruendo della Regione Piemonte;
. che in data 19.3.2017 la Società C.M.B. ha trasmesso copia dell’atto notarile unilaterale n. 277511/44826, acclarato al prot. n. 8735/XST009 del 20.3.2017, di rep. Notaio Xxxxx Xxxxxxxx di Carpi di scioglimento del mandato conferito in data 30.11.2015 a C.M.B. da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxx di Milano ai nn. 13608/6752 di racc., con individuazione di C.M.B. quale società mandataria del R.T.I;
. che con Decreto del 29.3.2017 il Tribunale di Reggio Xxxxxx ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per il concordato preventivo nella procedura n. 2/2017 r.g. fall. Promosso dalla Società UNIECO;
. che con Decreto n. 161 del 7.4.2017 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Società UNIECO, talché da tale data la suddetta Società non può più dar corso all'esecuzione di lavori pubblici;
- di prendere atto dei contenuti dell’Atto, in data 10.4.2017 rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, in corso di registrazione - Notaio Xxxxx Xxxxxxxx del Collegio Notarile di Modena, e residente in Carpi Via Alghisi, 31 costitutivo dell’A.T.I. realizzatrice C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (C. Fiscale 00154410369) (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Xxxxx Xxxx n. 101 - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop (C. Fiscale 00336810403) (Mandante), fatta eccezione per la parte nella quale all’art. 2 viene erroneamente riportato che la categoria di lavorazioni iperspecialistica OS18 è interamente subappaltabile anziché, come previsto dagli atti di gara dell’appalto di cui trattasi e, conseguentemente, dallo schema di atto contrattuale per la prosecuzione del contratto d’appalto di cui in premessa, entro il limite del 30% dell’importo di tale categoria, ex artt. 37, comma 11, 118, comma 2 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. e 74 del D.P.R. n. 554/1999 s.m.i;
- di condividere ed approvare la proposta del R.U.P., di cui alla nota prot. n. 13253/XST009 del 28.04.2017, allegata al presente provvedimento, in tutti i suoi contenuti, in particolare per quanto riguarda l’individuazione in 14 mesi dalla ripresa delle attività dei tempi per il completamento dei lavori comprensivi dei giorni per l’esecuzione dei lavori afferenti la perizia di variante n. 4 come da Cronoprogramma trasmesso dalla Società C.M.B. con nota n. 43/17RA del 29.3.2017, e conseguentemente di dare mandato agli Uffici della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Struttura XST009 Temporanea per la gestione del Progetto” Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione” di adeguare il Cronoprogramma dei lavori allegato allo schema di atto di subentro e i correlati documenti contrattuali;
- di prendere atto ed approvare, secondo i contenuti descritti in premessa, lo schema di addendum contrattuale, unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nonché i relativi documenti allegati, depositati agli atti della struttura competente, per il
subentro del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel contratto d’appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte;
- di autorizzare il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio alla stipulazione e sottoscrizione della suddetta scrittura privata e all’adozione di tutti gli atti a tal fine occorrenti e conseguenti;
- di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento all’A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. e all’A.T.I. finanziatrice.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato
REP. N. ………….. ‐ BOZZA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO AMMINISTRATIVO ED ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE (CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16) – SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA REP. N. 21964 DEL 30.5.2011 – ATTI N. 14427 – NOTAIO XXXXXX XXXXXXX DI TORINO
premesso che
‐ con bando spedito in data 24 ottobre 2009 (di seguito il Bando di Gara) ed allegato disciplinare di gara (di seguito il Disciplinare di Gara), la Regione Piemonte ha indetto un gara aperta (di seguito la Gara) per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte secondo quanto definito nel progetto esecutivo posto a base di gara (di seguito l’Opera), mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 000xxx xxx Xxxxxxx Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
‐ la Gara è stata aggiudicata all’associazione temporanea di imprese (di seguito l’ATI Concorrenti), con mandataria COOPSETTE, e mandanti CMB, UNIECO, XX.XX, KOPA, IDROTERMICA (di seguito i Soggetti Realizzatori), nonché Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. (di seguito MPS L&F), UBI LEASING S.p.A., Agrileasing – Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane S.p.A. (oggi Iccrea Banca Impresa), Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. (oggi SARDALEASING s.p.a.), Credito Piemontese S.p.A. (oggi Credito Valtellinese) (di seguito i Soggetti Finanziatori);
‐ al fine di sottoscrivere il contratto di locazione finanziaria con la Stazione Appaltante, con scrittura privata autenticata del 3 febbraio 2011, di rep. Notaio Xxxxxxx Xxxxxx 552343/82762, i Soggetti Finanziatori si sono costituiti in associazione temporanea di imprese, di tipo orizzontale, conferendo mandato speciale con rappresentanza a MPS L&F (di seguito l’ATI Finanziatori);
‐ al fine di sottoscrivere con la Stazione Appaltante il contratto d’appalto per la realizzazione dell’Opera, con atto a rogito Notaio Xxxxxx Xxxxxxx in data 7 febbraio 2011, rep 20803, i Soggetti Realizzatori si sono costituiti in associazione temporanea
di tipo misto (di seguito l’ATI Costruttori), con le seguenti quote di partecipazione ed esecuzione:
COOPSETTE | 51,34% | OG1‐OS4‐OS1: 40% + OS18: 100% |
UNIECO | 20,07 % | OG1‐OS4‐OS1: 32,80% + OS21: 100% + OS3‐OS5‐OS28‐OS30: 19% |
CMB | 20,08 % | OG1‐OS4‐OS1: 17,20% + OS3‐OS5‐OS28‐OS30: 61% |
XX.XX | 4,43 % | OG1: 10% |
KOPA | 2,04 % | OS3‐OS5‐OS28‐OS30: 10% |
IDROTERMICA | 2,04 % | OS3‐OS5‐OS28‐OS30: 10% |
‐ successivamente è stata costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2615 ter Cod. Civ. e art. 93 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per l’esecuzione integrale dei lavori di cui al Contratto di Appalto, una società consortile denominata Torre Regione Piemonte S.c.ar.l., in seguito in liquidazione;
‐ in data 30 maggio 2011, è stato stipulato tra la Stazione Appaltante e l’A.T.I. Finanziatori, il contratto di locazione finanziaria dell’Opera (di seguito il Contratto di Locazione Finanziaria). In pari data, in forza di mandato con rappresentanza conferito dall’ATI Finanziatori, la Stazione Appaltante ha sottoscritto con l’ATI Costruttori il contratto d’appalto per la realizzazione dell’Opera (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) (di seguito il Contratto d’Appalto) per un corrispettivo dell’appalto pari a euro 202.312.132,58 oltre euro 5.987.083,29 per oneri per la sicurezza;
‐ successivamente la mandante UNIECO, in data 11 marzo 2013, ha depositato presso il Tribunale di Reggio Xxxxxx ricorso ex art. 161, sesto comma, X.X. 00 marzo 1942, 267, presentando un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, primo comma, L.F., omologato 5/11.9.2013;
‐ a seguito di domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, ex art. 161 l.f. e ss.mm.ii., con riserva di presentazione di proposta e piano nel termine fissato dal Tribunale, depositato presso il Tribunale di Reggio Xxxxxx il 10.1.2017 n. 2/17 reg. Conc. Prev. e trasmessa dalla Cancelleria in data 10.1.2017 al
registro delle Imprese, con Decreto 19‐24/1/2017 il Tribunale di Reggio Xxxxxx ha concesso alla suddetta Società il termine di giorni 120 per il deposito in cancelleria della proposta concordataria, del Piano e della documentazione di cui all’art. 160 commi 2 e 3 con nomina dei Commissari giudiziali e ha poi trasmesso domanda ex art. 161, 6° comma (e 186 bis) L.F. – n. 15/2013 Reg. Conc. Prev. dell’11.3.2013;
‐ a fronte della sottoposizione della società XX.XX a procedura di concordato liquidatorio, con atto a rogito Notaio Carinci, in data 16 giugno 2015, rep. 45526/14784, e dello scioglimento del mandato tra XX.XX, Coopsette e la altre mandanti, di cui l’Amministrazione ha preso atto con Determina Dirigenziale n.152 del 19.06.2015, le quote di partecipazione all’A.T.I. Costruttori sono state rideterminate come segue, ferma la natura mista dell’associazione temporanea di imprese:
COOPSETTE | 53,83% | OG1‐OS4‐OS1: 45,61% + OS18: 100% |
UNIECO | 21,04 % | OG1‐OS4‐OS1: 34,99% + OS21: 100% + OS3‐ OS5‐OS28‐OS30: 19% |
CMB | 21,05 % | OG1‐OS4‐OS1: 19,40% + OS3‐OS5‐OS28‐OS30: 61% |
KOPA | 2,04 % | OS3‐OS5‐OS28‐OS30: 10% |
IDROTERMICA | 2,04 % | OS3‐OS5‐OS28‐OS30: 10% |
tenuto conto che
in corso d'opera sono state autorizzate lavorazioni in variante al progetto originario riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che hanno conseguentemente comportato un aumento del corrispettivo contrattuale, nonché una modifica delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di incidenza e precisamente:
a) con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d’asta (20,97%), pari netti euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d’asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx. xx Xxxxxx 0 in data 12.09.2012 al n. 12724);
b) con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale è stata approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell’Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d’asta (o.f.e.);
c) con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d’asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d’asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell’importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e..
d) con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell’importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla x.xx 1 alla x.xx 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e., con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in forza del quale l’importo contrattuale di cui a Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla x.xx 1 alla x.xx 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per
lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx 0 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);
e) con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell’Amministrazione, relativa all’esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d’asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d’asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla x.xx 1 alla x.xx 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi.
Considerato che
‐ il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 541 del 30.10.2015 ha provveduto alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell’Impresa Coopsette soc. coop., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell’originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori;
‐ con nota del 30 novembre 0000, XXX, XXXXXX, KOPA e IDROTERMICA hanno comunicato, in attuazione dell’art. 37 comma 18 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., alla Stazione appaltante la costituzione di un nuovo Raggruppamento Costruttori, di tipo orizzontale, effettuata con atto a rogito Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxx di Milano in data 30 novembre 2015 n. 13608/6752 di racc., con individuazione di CMB quale società mandataria;
Preso atto che
‐ con atto in data 10 febbraio 2016 Rogito Notaio Xxxx Xxxxxxx di Torino la mandante KOPA è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 c.c.; in data 31 marzo 2016 e con successivo atto integrativo in data 6 maggio 2016, KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ha affittato il ramo d’azienda alla società Euroimpianti Electronic S.p.A. sicché già da tale data anche KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione non era più in possesso dei requisiti e delle SOA necessari per l'esecuzione del Contratto d'Appalto; in data 9 maggio 2016 la KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ha presentato ricorso ex art. 161, comma sesto, LF (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13 settembre 2016, ha presentato domanda per essere
ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 LF e ss. con vendita di tutta l’azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 18 ottobre 2016;
‐ che l'intervenuta vicenda di affitto del ramo d'azienda della Società KOPA alla Società Euroimpianti Electronic S.p.A. é stata notificata, ex art. 116 del D.lgs n. 163/2006, alla Regione Piemonte che ha conseguentemente attivato l'istruttoria volta a verificare il ricorrere dei presupposti in fatto e in diritto necessari all'eventuale subentro della suddetta Società affittuaria in qualità di mandante del neo Ragguppamento Temporaneo di Imprese Costruttrici;
‐ che con nota del 15.2.2017, acclarata al prot. n. 5084/XST009 del 16.2.2017, la Società Euroimpianti Electronic S.p.A. ha trasmesso Dichiarazione del 15.2.2017 prot. 73/80988/17 MB/sdg integrativa della proposta di acquisto evidenziante che tale Impresa non intende esercitare il diritto di opzione all’acquisto di ramo d’azienda relativamente ai contratti 05191‐13, 0511‐14 e 05337‐13 Torreregionepiemonte Scarl e Kopa Engineering s.p.A. inerenti il cantiere per la realizzazione della nuova Sede amministrativo istituzionale della Regione Piemonte e che in conseguenza della suddetta rinuncia non risultano ricorrere i presupposti per il subentro di tale Società nella posizione dell’Impresa Kopa Engineering s.p.A. nel cantiere del leasing regionale in costruendo;
‐ che la Commissione di Collaudo, analizzati i materiali prodotti dalla Direzione Lavori, ha sottoscritto una “Verbale di accertamento tecnico dei vizi alla data del 20.01.2017”, allegato al presente atto, contenente la descrizione, anche mediante schede sintetiche e fotografie, dei vizi non occulti riscontrati ad oggi con esclusione delle lavorazioni in OS18A e OS18B e alla parte relativa agli impianti;
Preso atto, altresi, che
il Direttore dei Lavori ha proceduto, in esecuzione alle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento con propria nota prot. n. 14580/XTS102 del 26/06/2015, alla sospensione parziale dei lavori nelle aree interessate dall’esecuzione di lavorazioni oggetto di riprogettazione mediante apposita perizia di variante, come da “Verbale di sospensione dei lavori n. 7” del 26/06/2015, sottoscritto con riserva dall’A.T.I. Appaltatrice;
in data 30/10/2015 il Direttore dei Lavori ha presentato la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell’impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all’intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l’obiettivo fissato dall’art. 4‐bis, estendendo l’installazione dei pannelli fotovoltaici
sull’intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell’Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d’asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall’allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della “Variante n.4”. Ad avvenuta adozione del provvedimento di approvazione della Perizia suppletiva e di variante n. 4, l’importo contrattuale risulterà rideterminato in complessivi € € 212.139.120,08.= per lavori al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre € 6.452.685,60.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 429.738,70.= per lavori in economia e così per complessivi € 219.021.544,38.= oltre IVA;
che le tipologie e qualificazioni dei lavori ancora da contabilizzare sono complessivamente riportate nella tabella di seguito:
DECLARATORIA CATEGORIE | CATEGORIE | IMPORTO CONTRATTUALE (Rideterminato alla variante n.4) | TOTALE LAVORI CONTABILIZZATI AL SAL 21 | TOTALE LAVORI DA CONTABILIZZARE |
Edifici civili e industriali | OG1 | € 87.938.374,32 | € 81.428.228,05 | € 6.510.146,27 |
Lavori in terra | OS1 | € 6.237.152,39 | € 6.237.152,39 | € ‐ |
Opere strutturali speciali | OS21 | € 4.676.016,84 | € 4.676.016,84 | € ‐ |
Indagini geognostiche | OS20‐B | € 162.683,44 | € 162.683,44 | € ‐ |
Impianti idrico‐sanitario, cucine, lavanderie | OS3 | € 7.209.252,12 | € 7.103.333,87 | € 105.918,25 |
Finiture di opere generali in plastici, metallici e vetrosi | OS6 | € 3.751.579,85 | € ‐ | € 3.751.579,85 |
Impianti termici e di Condizionamento | OS28 | € 19.957.516,63 | € 17.149.191,25 | € 2.808.325,38 |
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | OS30 | € 22.293.889,89 | € 20.408.892,33 | € 1.884.997,56 |
Componenti strutturali in acciaio | OS18A | € 9.151.632,03 | € 8.582.858,03 | € 568.774,00 |
Componenti per facciate continue | OS18B | € 49.171.150,43 | € 41.877.609,94 | € 7.293.540,49 |
Impianti elettromeccanici trasportatori | OS4 | € 7.475.136,70 | € 7.460.149,93 | € 14.986,77 |
Impianti pneumatici e antintrusione | OS5 | € 997.159,74 | € 744.356,58 | € 252.803,16 |
TOTALE | € 219.021.544,38 | € 195.830.472,65 | € 23.191.071,73 |
‐ che non sono state eseguite lavorazioni a far data dal 31 dicembre 2015 come si evince dall’estratto del giornale dei lavori;
‐ in data 24 gennaio 2017 si è estinto in forza di atto notarile n. 277511/44826 di rep. Notaio Xxxxx Xxxxxxxx di Carpi il mandato conferito in data 30 novembre 2015 a CMB da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxx di Milano ai nn. 13608/6752 di racc., con individuazione di CMB quale società mandataria del R.T.I;
‐ con Decreto del 29.3.2017 il Tribunale di Reggio Xxxxxx ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per il concordato preventivo nella procedura n. 2/2017 r.g. fall. Promosso dalla Società UNIECO;
‐ con Decreto n. 161 del 7.4.2017 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Società UNIECO, talché da tale data la suddetta Società non può più dar corso all'esecuzione di lavori pubblici;
‐ che in data 10.4.2017 con Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168 ‐ Costitutivo di Riunione Temporanea di Imprese, in corso di registrazione, Notaio Xxxxx Xxxxxxxx del Collegio Notarile di Modena, del 10.4.2017, è stato conferito altro mandato da IDROTERMICA COOP. Società Cooperativa (C. Fiscale 00336810403) (Mandante) a C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (P. IVA 00154410369) (Capogruppo Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Xxxxx Xxxx n. 101 per costituire una A.T.I. di tipo misto con le seguenti percentuali:
CMB | 97,96% | Categorie : OG1 : 100%% XX0, XX0, OS6: 100% OG11 (Cat. OS3. OS28, OS30): 90,14% |
IDROTERMICA | 2,04 % | Categoria OG 11 (Cat. OS3. OS28, OS30): 9,86.% |
Precisato che
a seguito di verifiche eseguite dalla Direzione Lavori sono emerse discordanze tra quanto contabilizzato al SAL 21 e lo stato di fatto nonché lavorazioni eseguite in difformità dal progetto approvato;
il RUP, preso atto di quanto trasmesso dal DL e dalla Commissione di Collaudo, ha inviato note prot. n. 8455/XST009 del 16.3.2017 e prot. n. 11977/XST009 del 12.4.2017 alla Stazione Appaltante nella persona del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;
pertanto:
con riferimento alla dimensione orizzontale dell’ATI aggiudicataria quanto contabilizzato e liquidato in eccedenza rispetto a ciò che è stato effettivamente eseguito e le relative opere dovranno essere eseguite dalla nuova ATI senza oneri o compensi a carico dell’Amministrazione; i vizi riscontrati sulle opere già contabilizzate e liquidate dovranno essere sanati ed eliminati a proprie spese e senza ulteriori compensi dall’ATI subentrante entro la conclusione dell’opera appaltata a corpo, senza oneri per l’Amministrazione, data la responsabilità solidale dei componenti il soggetto Appaltatore ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006; che gli ammaloramenti sulle opere già contabilizzate e liquidate dal 30 ottobre 2015 fino alla ripresa dei lavori (preventivati da CMB nella nota n prot. n. 2402/XST009 del 24/01/2017) dovranno essere sanati ed eliminati a cura dell’ATI subentrante, ferma la facoltà dell’Appaltatore di apporre riserve, man mano che saranno riverificati in contradditorio tra l’ATI e la Direzione Lavori e ripristinati;
con riferimento alla dimensione verticale dell’ATI aggiudicataria quanto contabilizzato e liquidato in eccedenza per € 2.258.736,12 nella categoria OS18 a tutto il SAL 21 rispetto allo stato di fatto sarà oggetto di azione per ripetizione dell’indebito nei confronti della precedente mandataria Coopsette – in LCA, in quanto unica impresa del raggruppamento originario qualificata all’esecuzione di tali lavorazioni; i vizi riscontrati sulle opere eseguite e già liquidate a tutto il SAL 21 nella categoria OS18 e quelli che dovessero successivamente evidenziarsi riguardo a queste stesse opere eseguite da Coopsette sono addebitabili a responsabilità della medesima Coopsette e, al riguardo, la Stazione appaltante ha attivato le procedure per l’escussione della fidejussione nei confronti della Società assicuratrice che ha rilasciato cauzione definitiva.
per effetto di tutto quanto sopra esposto, risulta quindi, in particolare, nella categoria OS18 un importo di lavori ancora effettivamente da eseguire a completamento dell’opera pari a € 8.105.372,10;
‐ sulla base degli atti a disposizione della Stazione Appaltante e dell’ATI aggiudicataria risulta:
che la quota massima subappaltabile nella categoria OS18 ammonta a € 17.496.834,74;
che nella categoria OS18 sono stati autorizzati subappalti per complessivi € 12.981.200,60 (di cui € 10.570.211,40 per lavori ed € 2.410.989,20 per forniture, noli e servizi) ed eseguite opere in subappalto per complessivi € 8.277.973,09;
che conseguentemente risultando la quota dei lavori totalmente eseguibili in OS18 pari a
€ 16.383.345,19 inferiore all’importo massimo subappaltabile di €17.496.834,74 l’ATI subentrante (come da atto costitutivo sopracitato) procederà ad eseguire tali lavorazioni mediante il subappalto necessario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 11, 118, comma 2 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. e l'art. 74 del D.P.R. n. 554/1999 applicabile all'appalto di cui trattasi, che verrà corrisposto alla nuova ATI, ove regolarmente eseguito, senza che ciò determini incremento dell’importo contrattuale dell’opera ai fini della determinazione del contratto di leasing, così come assentito dall’ATI finanziatori con nota n. del ; (n.d.r.: Se non dovesse pervenire comunicazione in tal senso con indicazione degli estremi delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Finanziatrice si potrebbe valutare se sia sufficiente inserire unicamente il riferimento all’Intesa firmata in data 20.3.2017).
lo schema di addendum al contratto è stato preventivamente assentito nei contenuti in data 20.3.2017 dall’A.T.I. finanziatrice, così come risulta dal relativo Verbale del 20.3.2017, acclarato al prot 8981/XST009 del 21.3.2016, dell’intesa raggiunta fra Regione Piemonte, MPS Leasing & Factoring e CMB quale, in tale data, potenziale Mandataria di nuova A.T.I. Costruttrice;
dato atto che:
con nota del l’A.T.I. Finanziatori ha comunicato alla Stazione Appaltante e alla Nuova A.T.I. Costruttori il proprio assenso al subentro di quest’ultima nel Contratto di Appalto, approvando ed accettando il presente Atto; (n.d.r.: Se non dovesse pervenire comunicazione in tal senso con indicazione degli estremi delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Finanziatrice si potrebbe valutare se sia sufficiente inserire unicamente il riferimento all’Intesa firmata in data 20.3.2017).
con D.G.R. n. …... del …... é stato approvato lo schema del presente contratto e ne è stata autorizzata la stipula;
con la D.G.R. di cui sopra si è provveduto:
a prendere atto della messa in liquidazione coatta amministrativa dell’Impresa Coopsette soc. coop. con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell’originaria
A.T.I. aggiudicataria dell’appalto con C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi ‐ UNIECO Soc. Coop. ‐ KOPA ENGINEERING s.p.a (ora in concordato liquidatorio e fuoriuscita dal raggruppamento come di seguito esplicitato) ‐ XX.XX. s.p.a. (ora in concordato liquidatorio e fuoriuscita dal raggruppamento)‐ IDROTERMICA COOP. Soc. Coop;
a prendere atto che a seguito dell’intervenuta Liquidazione Coatta Amministrativa dell’impresa COOPSETTE Società Cooperativa, il rapporto di mandato di cui alla suddetta ATI risulta sciolto ai sensi dell’art. 78 della L. fallimentare, con conseguente venir meno in capo alla capogruppo mandataria dei poteri di rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della Stazione Appaltante nonché per tutte le operazioni e gli atti necessari allo svolgimento dell’appalto di lavori di che trattasi.
a prendere atto che con atto in data 10 febbraio 2016 Rogito Notaio Xxxx Xxxxxxx di Torino la mandante KOPA è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 c.c.; in data 31 marzo 2016 e con successivo atto integrativo in data 6 maggio 2016, KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ha affittato il ramo d’azienda alla società Euroimpianti Electronic S.p.A. sicché già da tale data anche KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione non era più in possesso dei requisiti e delle SOA necessari per l'esecuzione del Contratto d'Appalto; in data 9 maggio 2016 la KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ha presentato ricorso ex art. 161, comma sesto, LF (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13 settembre 2016, ha presentato domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 LF e ss. con vendita di tutta l’azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 18 ottobre 2016;
a prendere atto che con nota del 15.2.2017, acclarata al prot. n. 5084/XST009 del 16.2.2017, la Società Euroimpianti Electronic S.p.A. ha trasmesso Dichiarazione, prot.
73/80988/17 MB/sdg del 15.2.2017, integrativa della proposta di acquisto evidenziante che tale Impresa non intende esercitare il diritto, previsto dal citato atto di affitto di ramo d’azienda e relativo atto integrativo, di opzione all’acquisto di ramo d’azienda relativamente ai contratti 05191‐13, 0511‐14 e 05337‐13 Torreregionepiemonte Scarl e Kopa Engineering
s.p.A. inerenti il cantiere per la realizzazione della nuova Sede amministrativo istituzionale della Regione Piemonte e che in conseguenza della suddetta rinuncia non risultano ricorrere i presupposti per il subentro di tale Società nella posizione dell’Impresa Kopa Engineering s.p.A. nel cantiere del leasing regionale in costruendo.
a prendere atto che con Decreto del 29.3.2017 il Tribunale di Reggio Xxxxxx ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per il concordato preventivo nella procedura n. 2/2017 r.g. fall. Promosso dalla Società UNIECO;
a prendere atto che con Decreto n. 161 del 7.4.2017 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Società UNIECO, talché da tale data la suddetta Società non può più dar corso all'esecuzione di lavori pubblici;
a prendere atto, con le precisazioni evidenziate nel provvedimento deliberativo di Giunta Regionale di approvazione del presente Atto aggiuntivo, che con Atto, in data 10.4.2017 rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, in corso di registrazione, ‐ Notaio Xxxxx Xxxxxxxx del Collegio Notarile di Modena, del 10.4., è stato conferito dalla Società IDROTERMICA COOP. Società Cooperativa (C. Fiscale 00336810403) (Mandante) mandato speciale, gratuito ed irrevocabile alla Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi101 (P.IVA 00154410369) (Capogruppo Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Xxxxx Xxxx n. per costituire una A.T.I. di tipo misto per il completamento dell’opera per la realizzazione del nuovo Palazzo regionale ad uso uffici;
A prendere atto ed approvare il testo del presente atto di subentro e dell’A.T.I. subentrante;
QUANTO SOPRA PREMESSO:
TRA:
la REGIONE PIEMONTE con sede legale in Torino (TO), Xxxxxx Xxxxxxxx x.000, Codice fiscale n. 80087670016 e Partita IVA n.02843860012, rappresentata, ai sensi degli artt.17 e 18 della L.R.23/08, dal Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Giunta Regionale,
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXX nato a Verona (VR) il 18.03.1964,e domiciliato per la carica in Torino, P.zza Castello n. 165, di seguito “l’Amministrazione”;
E:
C.M.B ‐ Società Cooperativa Muratorie Braccianti di Carpi– corrente in Carpi (MO)Via Xxxxx Xxxx n.101, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale e partita I.V.A.00154410369 e dal Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Modena al x.XX‐2698, in persona di…............, nato a..................... il e
domiciliato per la carica presso la sede della società stessa in qualità di… Con i poteri per
quanto infra in forza di procura speciale a rogito notaio ………………………, in data
…………………repertorio n ,la quale interviene in proprio e in qualità di Capogruppo
mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita con:
la Società IDROTERMICA COOP. Società Cooperativa (Mandante) (Mandante) (C.fiscale
00336810403)
In forza di atto notarile di conferimento di mandato con rappresentanza esclusiva di cui all’Atto, in data 10.4.2017 rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168 di Riunione Temporanea di Imprese, in corso di registrazione, Notaio Xxxxx Xxxxxxxx del Collegio Notarile di Modena.
di seguito “Appaltatore”.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo n.
1 (di seguito, l’ “Atto”).
1.2. Il presente Atto e i relativi Allegati costituiscono con il Contratto di Appalto (anche il “Contratto” o il “Contratto di Appalto”) e i Documenti Contrattuali il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti.
1.3. Costituiscono allegati al presente Atto (di seguito gli “Allegati”), quale parte integrante e sostanziale, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al presente Atto, i seguenti documenti:
a il contratto di Appalto sottoscritto il 30.05.2011;
b il capitolato speciale d’appalto, gli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, i piani di
sicurezza di cui all’art.131 del Codice dei Contratti nonché i documenti contrattuali di cui all’art. 5 del contratto d’appalto sottoscritto in data 30.5.2011;
c cronoprogramma;
d Schede relative ai lavori in categoria OS18A e OS18B con quantificazione delle opere realizzate con importi da verificare in contraddittorio nell’ambito della redigenda perizia n. 5 riferita alle varie categorie dell’Appalto;
e Relazione sulle Attività di Xxxxxxxx Xxxxxxx al 19/12/2016, prot. n. 48572/XST009 del 27.12.2016;
f Verbale di accertamento tecnico con allegate le schede vizi trasmesse dalla Commissione di Xxxxxxxx prot. 2927/XST009 del 30.01.2017 e n. 8620 del 20.03.2017;
g schema di atto di sottomissione perizia di variante 3; h schema di atto di sottomissione perizia di variante 4;
i elenco vetri posati alla data del 30.10.2015 (anche al fine di definire le opere non eseguite ‐ ancorché già contabilizzate ‐ nella categoria OS18, che sono assunte a proprio carico dalla nuova ATI e fermo restando che il presente contratto era e resta pattuito “a corpo”);
x Xxxxxxx di accertamento tecnico della Commissione di Collaudo in merito alle “Opere in variazione” (prot. n. 8642/XST009 del 20.03.2017).
1.4. Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente e fisicamente uniti all’Atto stesso:
a) Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx 0 in data 12.09.2012 al n. 12724, stipulato in esecuzione di Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1.
b) Atto di sottomissione rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all’ Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx 0 in data 20.01.2015 al n.308 serie 3) stipulato in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali del Settore XST002 della Direzione Gabinetto della Giunta Regionale n. 110 del 23.12.2013, n. 116 del 01.08.2014 e n. 164 del 28.11.2014 con le quali sono stati rispettivamente approvati la perizia migliorativa proposta dall’Appaltatore ai sensi dell’art.11 del D.M.LL.PP. 145/2000, la perizia suppletiva di variante n. 2 nonché la ridefinizione quantitativa del materiale
proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi, le Revisioni nn.11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
c) Schema di Atto di sottomissione che verrà contestualmente stipulato in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Settore XST002 della Direzione Gabinetto della Giunta Regionale n. 228 del 15.09.2015 con la quale è stata approvata, la perizia suppletiva e di variante n. 3;
d) Schema di Atto di sottomissione che verrà contestualmente stipulato in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Settore XST009 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio n.….. del ………….2017 con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i, la perizia suppletiva e di variante n. 4.
ART. 2 – SUBENTRO NEL CONTRATTO D’APPALTO
2.1 In ragione di quanto illustrato alle precedenti premesse, con la sottoscrizione del presente Atto, l’Appaltatore subentra dalla data di sottoscrizione del presente Atto, nel Contratto di Appalto per l’esecuzione dei lavori, forniture, prestazioni e provviste necessarie per completare e consegnare l’Opera completamente compiuta, funzionante e pronta all’ uso, insieme con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e successivi elaborati di varianti con i relativi allegati, di cui all’art.2 del contratto 30.5.2011.
Ferme restando le responsabilità di legge (con particolare riferimento a quelle per vizi, anche occulti, e per difetti), l’appaltatore si obbliga sin d’ora ad eseguire a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi anche: ‐ i lavori di ripristino dei vizi non occulti ad oggi riscontrati di cui all’allegato f) del punto 1.3; i lavori di ripristino degli ammaloramenti ferma la facoltà dell’Appaltatore di apporre riserve riguardo agli stessi; ‐ ogni altro vizio, e difetto che dovesse riscontrarsi anche in seguito; ‐ i lavori già contabilizzati a tutto il SAL 21 ma non effettivamente eseguiti ad eccezione delle lavorazioni nella categoria OS18;
2.2. L’ Appaltatore, con il presente Atto, si obbliga ad eseguire le lavorazioni di cui al precedente art. 2.1, come elencate, anche ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, nel seguente art. 4, nel rispetto delle condizioni fissate nel Contratto di Appalto sottoscritto in data 30.5.2011 (e quali risultanti dalle successive varianti e atti di sottomissione) e nei tempi fissati nel cronoprogramma di cui al successivo art. 4.
2.3 Le Parti, ai fini del completamento dell’Opera danno atto ed accertano che sono stati forniti e posati al 30 ottobre 2015, i vetri esterni delle facciate come da elenco allegato di cui all’articolo 1.3 lettera i) e che quindi i lavori di cui alla categoria OS18A e OS18B oggetto del presente Atto sono tutti quelli necessari al completamento dell’Opera, ivi compresi quelli già contabilizzati a tutto il SAL 21 ma non effettivamente eseguiti.
2.4 Le Parti danno atto delle persistenti responsabilità dei membri dell’ATI Costruttori, come regolate dall’ atto 26 gennaio 2010 n. 539897/80858 di rep. Notaio Xxxxxx, dall’atto costitutivo dell’ ATI Costruttori in data 7 febbraio 2011 ai nn. 20803/13585 e dall’ art. 37 comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, nonché delle responsabilità dei membri dell’ATI che sottoscrive il presente atto, e in particolare riconoscono che :
‐ la mandataria Coopsette e le mandanti CMB, UNIECO, XX.XX, KOPA, IDROTERMICA sono responsabili secondo le rispettive qualifiche, per i lavori verticali ed orizzontali effettuati alla data del 30.10.2015, con la precisazione che per le prestazioni eseguite in sub‐orizzontale la responsabilità deve intendersi anche in via solidale tra le stesse componenti della sub ATI;
‐ resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità della ex capogruppo mandataria per i vizi afferenti le lavorazioni eseguite in categorie OS18 effettuate alla data del 30.10.2015 e per ogni vizio afferente i vetri elencati nell’allegato i);
‐ CMB, in qualità di mandataria dell’ATI parte del presente atto, assume altresì responsabilità solidale con le attuali mandanti per i lavori di completamento effettuati in esecuzione del presente Atto e ciascuna delle imprese esecutrici nonché l’attuale mandataria è responsabile anche in proprio delle opere eseguite secondo le rispettive qualificazioni.
2.5 Restano ferme ed impregiudicate le rispettive contestazioni delle Parti e delle società costituenti l’A.T.I. originaria per i Lavori eseguiti sino alla data del 30/10/2015.
Art. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
3.1 Le Parti danno atto e convengono che il Corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto di cui all’ articolo 2 del Contratto d’ Xxxxxxx xxx 00.0.0000, come già rideterminato alla luce di quanto indicato alle precedenti premesse in ordine alle varianti approvate nel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 0 ad avvenuta approvazione, ammonta ad Euro 219.021.544,38= oltre IVA come per legge, di cui:
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 6.452.685,60;
per l’ esecuzione dei lavori al netto del ribasso d’asta del 20,97%: Euro 212.139.120,08.=
per lavori in economia: € 429.738,70
di cui Euro 195.830.472,66 o.f.e. già contabilizzati, ai sensi dell’ art. 24 del Contratto d’ appalto in data 30.05.2011, per l’esecuzione dei lavori di cui all’ art. 2 del contratto medesimo, con riferimento allo Stato di Avanzamento Lavori n. 21 per l’ esecuzione dei lavori a tutto il 15.06.2015, e corrisposti per € 194.851.320,30.= o.f.e., al netto delle ritenute ex lege, dall’ATI Finanziatrice all’ATI Costruttori come da Certificato di Pagamento emesso in data 29.07.2015, contabilità dei lavori che sarà oggetto di revisione contabile, in particolare, per le opere non realizzate, ma già contabilizzate al SAL 21.
3.2. Le Parti danno altresì atto e convengono che il Corrispettivo per i lavori che l’Appaltatore si impegna ad eseguire a completamento dell’ Opera ai sensi del 2.1, comprensivo della perizia 4, ammonta a complessivi € 23.191.071,72= oltre IVA come per legge, come di seguito riepilogato e che saranno corrisposti in conformità all’art. 24 del Contratto d’Appalto:
VARIANTE 4 | Lavori lordo | € 268.428.596,84 |
Ribasso d'asta | ‐€ 56.289.476,76 | |
Lavori netto | € 212.139.120,08 | |
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 6.452.685,60 | |
Lavori in economia | € 429.738,70 | |
Totale netto | € 219.021.544,38 | |
S.A.L. 21 | Contabilizzato | € 195.830.472,66 |
RESIDUO CONTRATTO CONTABILIZZABILE | € 23.191.071,72 |
l’Amministrazione si impegna a riconoscere all’Appaltatore € 2.258.736,12=oltre IVA afferente l’esecuzione delle opere non realizzate e contabilizzate nella categoria OS18 a tutto il SAL 21 rispetto allo stato di fatto, che sarà fatto oggetto di azione per ripetizione dell’indebito nei confronti della precedente mandataria Coopsette – in LCA, in quanto unica impresa del raggruppamento originario qualificata all’esecuzione di tali lavorazioni;
l’Amministrazione si impegna a verificare e quantificare quanto “già eseguito” e quanto “ancora
da eseguire” sia nella variante 4 che nella redigenda variante 5.
ART. 4 – RIPRESA E TERMINE PER ESECUZIONE DEI LAVORI
4.1. In relazione all’esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 e per effetto delle perizie suppletive e di variante di cui alle premesse del presente Atto, il termine per il completamento dei lavori, di cui al presente addendum al Contratto d’ Appalto del 30.5.2011 e successivi atti integrativi, comprensivo dei giorni per l’esecuzione dei lavori afferenti la perizia di variante n. 4 come da Cronoprogramma trasmesso dalla Società C.M.B. con nota n. 43/17RA del 29.3.2017, è definito, come da lettera del R.U.P. prot. n. 13253/XST009 del 28.04.2017 approvata con D.G.R. n.
….............. del …............, in 14 mesi ovvero 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori;
4.2. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 4.1 le Parti convengono altresì di determinare il tempo di esecuzione dei predetti lavori in conformità al Cronoprogramma che si allega al presente Atto, lettera c).
A tal fine la Direzione Lavori, nei 45 giorni successivi alla sottoscrizione del presente Xxxx provvederà alla ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 12 del Contratto d’Appalto. Dalla data di sottoscrizione del predetto verbale di ripresa dei lavori e consegna dell’Opera decorrerà il tempo contrattuale di cui al relativo Cronoprogramma.
Le Parti convengono che i Lavori saranno suddivisi secondo le esigenze della Stazione Appaltante (qui elencati ‐ a titolo esemplificativo ma non esaustivo – in ordine di priorità: Torre, Interrati, Parcheggi, Sistemazione esterne, Centro servizi) e che la ripresa e l’ultimazione darà luogo ad autonomo verbale con relativa decorrenza del tempo contrattuale per la rispettiva lavorazione e parte di Opera.
4.3 Indipendentemente dall’avvenuta conclusione dei lavori di ripristino delle pareti finestrate che non costituiscono oggetto del presente atto, Regione Piemonte s’impegna a chiedere alla Commissione di collaudo di provvedere al collaudo dell’Opera al termine dei lavori oggetto del presente atto.
Le Parti concordano che l’importo della rata di saldo, ai sensi dell’art. 25.5 del Contratto, sarà pagata anche in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio positivo, che escluda solamente le porzioni di pareti finestrate non oggetto del presente Atto (categoria OS18), ferma restando l’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.
4.4 La Regione precisa e l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che i ripristini delle opere in categoria OS18 già eseguite da Coopsette saranno effettuati da altro operatore, che sarà individuato dall’Amministrazione dopo l’accertamento delle cause dei vizi riscontrati sui vetri ad oggi posati. L’Appaltatore riconosce dunque che il cantiere per il prosieguo dei lavori oggetto del presente Xxxx aggiuntivo coesisterà con il cantiere del nuovo operatore incaricato dei ripristini.
ART. 5 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
5.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del Capitolato Generale e di conformità agli obblighi di cui alla Legge n.136 del13/08/2010 s.m.i. richiamati all’ art. 25bis del soprarichiamato contratto appalto del 30.5.2011, (“TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”), l’ Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.
5.2. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente come disposto all’art. 25bis del soprarichiamato contratto di appalto di cui alla scrittura privata autenticata Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino rep. 21964 del 30.5.2011, in tema di Tracciabilità dei flussi finanziari.
5.3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere dall’ Appaltatore.
ART.6 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE
6.1. In ragione del presente Atto, l’Appaltatore produrrà alla firma del presente Atto, per l’importo dei lavori di Completamento di cui al precedente 3.2:
1) una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 29 del Contratto, calcolato sull’importo dei lavori oggetto del presente Atto;
2) Polizza C.A.R. e Polizza R.C.T. con apposita appendice modificativa del contraente CMB come nuova mandataria.
6.2. Restano comunque fermi i diritti e le azioni della Regione Piemonte sulla cauzione già prestata
a suo tempo dall’ATI con capogruppo la Coopsette (ora in l.c.a.)
ART. 7 – CONSEGNA DELL’OPERA
7.1. Il Committente potrà prendere in consegna anticipata parti di Opera ultimate, intendendosi per parti dell’Opera (anche) singoli piani della stessa, mediante sottoscrizione di verbale di consegna redatto in contraddittorio fra le Parti.
7.2. L’Appaltatore darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori e al Committente dell’avvenuta ultimazione della parte dell’Opera o di parti dell’Opera, che potrà accettarne la consegna, previa sottoscrizione di relativo verbale, copia del quale verrà rimessa all’ATI Finanziatrice al fine di determinare la data di inizio locazione.
ART. 8 – DOMICILIO
8.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen., ai fini di tutte le comunicazioni inerenti l’appalto, le parti eleggono domicilio:
‐ la Committente in Torino – Xxxxxx Xxxxxxxx x.000;
‐ l’Appaltatore in………………….
8.2 Tuttavia, nell’ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, resta stabilito che ogni comunicazione relativa al presente Contratto che l’Appaltatore provvederà ad inviare alla Committenza dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e, analogamente, la Committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all’ Appaltatore alla casella di posta elettronica certificata
…..........…………………………..
ART. 9 – CLAUSOLA DI RINVIO
9.1.Per tutto quanto non espressamente previsto o modificato nel presente Atto, si intendono richiamate e confermate, anche se non riprodotte, tutte le clausole, le condizioni e gli Allegati del contratto d’appalto di cui alla scrittura privata autenticata Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino rep.21964 del 30.5.2011 e successivi atti.
9.2. Il presente Xxxx costituisce con i suoi Allegati, unitamente al Contratto e ai Documenti Contrattuali, il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti. Ove non sia diversamente indicato, i termini utilizzati in questo Atto si intendono avere il medesimo significato di quelli utilizzati nel Contratto al quale si riferiscono. A tal uopo,pertanto con la sottoscrizione, il presente atto assumerà – a tutti gli effetti di legge ‐valore di contratto, ferma restando la validità di tutte le altre disposizioni del Contratto d’Appalto di cui alla scrittura privata autenticata Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino rep. 21964 del 30.5.2011 e successivi atti già oggetto di approvazione.
ART.10 – DISPOSIZIONI FINALI
10.1 In ottemperanza al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016‐2018” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1‐4209 del 21 novembre 2016 e ai sensi dell’ Art. 1, comma 3 del “Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte”, approvato con DGR n.1‐602 del 24/11/2014, l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel “Patto di integrità degli appalti pubblici regionali”, che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare quale documento integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegato. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
10.2 La stipulazione del presente contratto avverrà mediante atto notarile informatico secondo le modalità degli appalti pubblici.
10.3 Il presente atto è letto ed accettato nella sua integrità dalle parte contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Direzione A11000 “Risorse Finanziarie e Patrimonio”
XST009 - Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – Fase di Realizzazione” palazzo xxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
xxxxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Il Responsabile
Torino, 28 aprile 2017
Protocollo n. 13253/XST009
Cl 2.80.20
Al Direttore della Direzione “Risorse Finanziarie e Patrimonio” dr. Xxxxxxxx XXXXX
Al vice Presidente G.R. Dr. Xxxx XXXXXXXXX S E D E
Oggetto: Esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione finanziaria. (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16).
Xxxxxx residua dei lavori.
Premesso che:
a) In data 16 marzo 2017, con nota acclarata al protocollo in pari data con il n. 8322/XST009, il DL ha trasmesso, tra l’altro, il Cronoprogramma dei lavori, che prevede una residua durata dei lavori di 7 mesi.
b) Con nota prot. n. 8590/A11000 del 17.03.2017 è stato inviato a CMB il suddetto Cronoprogramma per le valutazioni di competenza.
c) In data 29 marzo 2017 con nota n. 43/17, acclarata al protocollo del 29.03.2017 con il n. 10084/XST009, CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi ha trasmesso le proprie valutazioni in merito al Cronoprogramma redatto dal D.L. nonché la versione modificata del Cronoprogramma, chiedendo lo spostamento della fine dei lavori di circa 30 settimane rispetto a quanto dal D.L. proposto.
d) Con lettera prot. n. 10106/XST009 del 29.03.2017 è stato inviato il Cronoprogramma proposto da CMB al Direttore dei Lavori nonché ai componenti della Commissione di Xxxxxxxx chiedendo parere in merito, per le rispettive competenze, sia sul cronoprogramma che sui contenuti/motivazioni addotte. Il RUP ha chiesto parere ai collaudatori ai sensi dell'art. 219, comma 3, del DPR n. 207/2010.
Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 Tel. 000.0000000
00000 Xxxxxx 1
e) In data 4 aprile 2017 il DL ha inviato le proprie valutazioni – acclarate al prot. del 07.04.2017 con il n. 11332/XST009 – sul Cronoprogramma proposto da CMB, riconoscendo “che non sia ragionevolmente possibile prevedere la completa e corretta ultimazione dei lavori di che trattasi in 12,5 mesi, ovvero in meno di 375 giorni naturali e consecutivi”.
f) In data 5 aprile 2017, con nota acclarata al protocollo del 7.04.2017 con il n. 11338/XST009, il Presidente della Commissione di Collaudo, a nome di tutti i componenti, ha inviato le proprie valutazioni, “manifestando apprezzamento per il ragionamento condotto dal DL, con riferimento sia alla lieve riduzione proposta sul tempo di ultimazione, sia sulle cautele suggerite nei riguardi dell’Appaltatore, e delle rinunce che questo potrebbe utilmente fare, a favore della Regione”. Ha invitato “inoltre, nel calcolare razionalmente, oltre al tempo di ultimazione lavoro, il tempo per l’effettivo utilizzo della Torre, considerando anche il tempo richiesto dalle operazioni di collaudo”.
g) Con lettera prot. n. 11977/XST009 del 12.04.2017, la scrivente RUP ha inoltrato i sopraelencati documenti, esprimendosi in merito come appresso riportato:
“Dei suddetti documenti si prende atto, per quanto di competenza, ai sensi della normativa vigente.
In ossequio a Vs. richieste verbali, la scrivente RUP concorda sui contenuti della relazione del DL e con quanto dichiarato dal D.L. medesimo.
Come peraltro affermato dal DL (a pag. 2 e 10 della relazione) le sue valutazioni sono riferite “a tempi e sequenze ragionevolmente stimabili in base alle lavorazioni ancora da eseguire, così come definite dal progetto principale e successive varianti, fino alla quarta compresa. Sono quindi escluse dall’analisi quelle ulteriori lavorazioni che dovranno essere eseguite, previa redazione di idonea perizia di variante, per completare correttamente e funzionalmente l’opera. Il tempo residuo per l’ultimazione dei lavori, proposto da CMB, così come contratto dallo scrivente in 12,5 mesi, non tiene conto di ulteriori estensioni per effetto delle perizie di variante che verranno definite nel prosieguo dei lavori”.
Si sottolinea che, secondo la normativa sulle opere pubbliche, le future varianti potranno comportare ulteriori tempi rapportati alle lavorazioni in esse previste, e che saranno altresì applicabili, sussistendone le condizioni ed i presupposti, tutti gli strumenti previsti dalla normativa, tra cui le proroghe.
Si condivide altresì quanto affermato dal DL a pag. 10 della sua relazione ed appresso riportato:
“In sintesi si è dell'orientamento che il riconoscimento della estensione della tempistica per la fine lavori nell'ambito dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto, non trovando giustificazione nelle motivazioni addotte da C.M.B. nella propria comunicazione prot. n. 43/17 RA del 29/03/2017, potrebbe avvenire se accompagnata dalla contestuale completa rinuncia da parte dell'Appaltatore a tutte le riserve e domande ad oggi iscritte ed avanzate finalizzate al riconoscimento dell'estensione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori, e preferibilmente anche alle correlate domande di maggiori compensi a vario titolo iscritte sui documenti contabili. Analogamente dovrebbe anche rinunciare a qualsiasi pretesa di maggiori tempi per l'esecuzione dei lavori di cui alla variante 4 e correlati maggiori oneri.
In sostanza l'Appaltatore, a fronte del riconoscimento della "estensione della tempistica per la fine lavori" e del riavvio dei lavori, non dovrebbe più avere alcun valido diritto a pretendere la concessione di maggiori tempi, ritenendo quanto concesso con l'atto aggiuntivo in argomento pienamente soddisfacente di qualsiasi domanda pregressa, ivi comprese quelle relative alla variante 4 ed alla sospensione parziale dei lavori resasi necessaria per la sua redazione. Sarebbe inoltre auspicabile, a tutela dell'interesse economico dell'Ente, che la rinuncia dell'Appaltatore riguardasse anche le domande di maggiori compensi correlate all'allungamento dei termini contrattuali (oneri per rallentamento della produzione, riprogrammazione delle attività, spese generali, spese di
Via Passo Buole, 22 Tel. 000.0000000
00000 Xxxxxx 0
xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x'xxxxx, xxxxxxx produzione, mancato utile, ecc.).”
Considerato che la questione rientra nell’ambito di un contratto in corso in cui avviene il subentro della nuova ATI, si ritiene che nell’atto aggiuntivo l’Amministrazione possa ridefinire e concordare la nuova data per l’ultimazione dei lavori sulla base della quale si potrà rimodulare il nuovo cronoprogramma delle opere ancora da eseguire, anche ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgsvo n. 81/2008 e smi.
Si segnala infine che il totale accoglimento dei tempi proposti da CMB, motivabile dal fatto che è sicuramente meglio un prolungamento dei tempi di ultimazione dei lavori piuttosto che un’altra lunga fase di cantiere inattivo, con tutti i danni che possono derivarne alla Regione Piemonte, è attuabile soltanto a livello transattivo e pre- contenzioso, la cui scelta è in capo ai settori e agli organismi competenti.”
Con lettera n. 47/17 del 21.04.2017, acclarata al protocollo del 26.04.2017 con il n. 12841/XST009, CMB ha contestato il contenuto della suddetta prot. n. 11977/XST009 del 12.04.2017, sia per quanto riguarda il cronoprogramma che le riserve.
In data 26 aprile 2017, con lettera acclarata al protocollo del 27.04.2017 con il n. 13017/XST009, il Direttore dei Lavori ha riscontrato i punti opposti da CMB nella nota n. 47/17, esplicitando e motivando ulteriormente il Cronoprogramma presentato dalla D.L. medesima con nota n. 11332/XST009 del 07.04.2017.
In riscontro alla suddetta lettera n. 47/17 di CMB, si reitera quanto enunciato nella suddetta lettera del RUP prot. n. 11977/XST009 del 12.04.2017, e si ritiene opportuno fare alcune considerazioni in merito alla durata dei lavori nel suo complesso.
a) Le riduzioni e/o variazioni della durata delle lavorazioni, apportate dal D.L. al cronoprogramma proposto da CMB, sono illustrate e motivate nella relazione di accompagnamento al cronoprogramma medesimo e nelle ulteriori specifiche (come sopra dettagliato) e sono frutto della professionalità e dell’esperienza del DL.
b) La società mandataria dell'ATI Coopsette è in LCA dal 30 ottobre 2015, e dalla fine del medesimo anno il cantiere è inattivo, con evidenti disagi da parte della Regione Piemonte che non può usufruire della nuova sede, avendo già posto in cessione di locazione e/o alienazione le altre sedi. Non si devono pertanto sottovalutare i danni economici, di organizzazione, di immagine, contestuali al decorrere dei mesi di inattività dovuta alla non possibilità di sottoscrizione di un contratto di subentro, che porta necessariamente al graduale ammaloramento dei corpi di fabbrica realizzati.
c) Per quanto concerne le affermazioni di CMB in merito al mantenimento delle riserve, fermo restando quanto affermato dall’Avv. Barosio nel suo parere “pro-veritate”, e quanto deciderà la Commissione che istruirà l’Accordo Bonario, si rammenta che il contratto d’appalto, all’art. 11, comma 6, dispone che “Le proroghe possono essere concesse a condizione che le domande dell’Appaltatore siano accompagnate da rinuncia esplicita da parte dello stesso al riconoscimento di maggiori oneri qualsivoglia correlati alla proroga stessa”.
d) Xxx quanto concerne le utenze, invece, fermo restando che, con la ripresa dei lavori, il soggetto esecutore può e deve senza dubbio proseguire con l’utilizzo delle utenze di cantiere, per quanto è possibile all’amministrazione saranno indicati a CMB (nuova ATI subentrante) i punti di allacciamento di alimentazione elettrica, acque bianche, acque nere, rete idrica. A completa consegna alla Regione Piemonte dei lavori connessi a quelli principali (realizzazione nuova cabina elettrica, realizzazione dei tratti di dorsale relativi alle varie utenze, etc.), la Regione Piemonte, previa documentata verifica dell’impossibilità di intestare tali utenze all’Appaltatore (stante il disposto dell’art. 49 del Contratto di Appalto), potrà stipulare i rispettivi contratti i cui consumi, ad allacciamento
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eseguito da parte di CMB, saranno addebitati al soggetto esecutore sui documenti contabili.
Come da comunicazione del Direttore dei Lavori (rif. prot. n. 13017/XST009 del 27.04.2017), le cosiddette “tappe intermedie fondamentali”, pur non incidendo in modo determinante sull’andamento dei lavori, vengono così determinate:
- consegna cabina elettrica definitiva: entro un mese dalla ripresa dei lavori (03/06/2017 nel caso in cui i lavori riprendano il 03/05/2017)
- comunicazione punto di alimentazione elettrica definitiva: entro 1 mese e 3 settimane dalla ripresa dei lavori (24/06/2017 nel caso in cui i lavori riprendano il 03/05/2017)
- comunicazione punto di allacciamento acque bianche: entro 2 mesi dalla ripresa dei lavori (03/07/2017 nel caso in cui i lavori riprendano il 03/05/2017)
- comunicazione punto di allacciamento acque nere: entro 2 mesi dalla ripresa dei lavori (03/07/2017 nel caso in cui i lavori riprendano il 03/05/2017)
- comunicazione punto di allacciamento rete idrica: entro 2 mesi dalla ripresa dei lavori (03/07/2017 nel caso in cui i lavori riprendano il 03/05/2017)
- inizio smontaggio gru a torre: 9 mesi ed 1 settimana dalla ripresa dei lavori (10/02/2018 nel caso in cui i lavori riprendano il 03/05/2017)
- inizio smontaggio montacarichi torre: 5 mesi e 2 settimane dalla ripresa dei lavori (17/10/2017 nel caso in cui i lavori riprendano il 03/05/2017)
- termine ultimo per collaudo ascensori: 18/08/2017.
Visto l’art. 26 del D.M. LL.PP. n. 145/2000 e s.m.i. (ora art. 159 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) e visto l’art. 11 “Proroghe” del Contratto di Appalto.
Per tutto quanto sopra illustrato e considerato, e ferme restando quindi le valutazioni tecniche del DL, pare ragionevole pensare all’accoglimento dell’istanza di CMB relativa alla durata dei lavori quantificabile in 14 mesi, se questa è tra le “conditio sine qua non” per la sottoscrizione del contratto di subentro.
Se l’amministrazione concorda su tale proposta, il differimento del termine contrattuale avverrà in tal senso e il cronoprogramma delle lavorazioni ancora da eseguire verrà rimodulato secondo questa novazione del tempo contrattuale.
Distinti saluti
Firmato digitalmente da
Arch. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Responsabile unico del procedimento
XST009/MLT/
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