CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58,
LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – ID 1731
LOTTO 3 CIG 6877735677
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 09/11/2017 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
Italware S.r.l., sede legale in Roma, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 00/x, capitale sociale Euro 1.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 08619670584, P. IVA 02102821002, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 00/x, in persona del Presidente e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla
compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 07/12/2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-234 del 03/12/2016;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra relativamente al Lotto 3 a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal
Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla ArgoGlobal SE ed avente n A20180700101102595 per un importo di Euro 1.056.811,00 = (unmilionecinquantaseimilaottocentoundici/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla ArgoGlobal SE ed avente n. A20180700101102594 per un importo pari ad Euro 31.500,00 = (trentunmilacinquecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché le polizze assicurative per la responsabilità civile e RC prodotti rilasciate dalla UnipolSai Assicurazioni ed aventi n. 65/148532947 e n. 61/148535585 stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip
S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico, che contiene anche l’Allegato “Flusso Datamart”), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Corrispettivi e tariffe), l’Allegato “E” (Condizioni Generali), l’Allegato “F” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “G” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “H”
(Patto di integrità), l’Allegato “I” (Informativa sul trattamento dei dati personali).
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della
Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;
e) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
g) Quantitativo massimo della Convenzione: si intende il quantitativo massimo corrispondente a 28.000 PC per il Lotto 3;
h) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di personal computer desktop a ridotto impatto ambientale, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:
• personal computer desktop di fascia alta,
• dispositivi opzionali:
o RAM aggiuntiva 8 GB
o Monitor LCD 18,5 pollici
o Monitor LCD 21,5 pollici
o Monitor LCD 23,6 pollici
o Lettore di smart card
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 28.000 personal computer;
Unitamente alle forniture di cui sopra, il fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura e segnatamente:
• Predisposizione apparati e Master Disk;
• consegna e installazione;
• Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) (ove richiesto);
• Assistenza in remoto (“Call Center”);
• Manutenzione delle apparecchiature per 36 mesi (manutenzione base);
• Estensione del servizio di manutenzione delle apparecchiature per 24 mesi (ove richiesto);
• Trasmissioni dati per l’attivazione del sito internet delle convenzioni;
• Integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell’Amministrazione;
• Reportistica;
• Istituzione del Responsabile del Servizio Generale;
• Istituzione del responsabile della fornitura (ove necessario);
• Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel
rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato F.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
5. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
7. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del contratto attuativo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine l’Amministrazione contraente accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento; le Amministrazioni dovranno se del caso riferire a Consip delle verifiche eseguite. Consip in contraddittorio del fornitore verificherà quanto comunicato dalle Amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione della Convenzione.
ARTICOLO 5
DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 9 (nove) mesi a decorrere dal 12/12/2018; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, nel caso in cui venga acquistato il solo servizio base di manutenzione, ovvero di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, nel caso in cui venga acquistata l’estensione opzionale del servizio di manutenzione per ulteriori 24 mesi.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) garantire che le Apparecchiature, fornite ai sensi della presente Convenzione, abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all’Offerta Tecnica – Allegato “B” – e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti e/o a Consip
S.p.A. di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica;
d) manlevare l’Amministrazione contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
e) garantire che la prestazione del servizio di installazione e del servizio di assistenza e manutenzione, nonché il collaudo, siano svolti da tecnici specializzati in possesso dei requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico;
f) garantire la presenza, nel proprio organico, del Responsabile del servizio Generale e del Responsabile della Fornitura, così come definiti e con i requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 7
CONSEGNA, INSTALLAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, nonché laddove espressamente richiesto dall’Amministrazione, di ogni onere e spesa relativa alla dismissione dell’esistente (ritiro di apparecchiature usate – RAEE – per la relativa raccolta e trattamento), eventualmente comprensive dei monitor, anche se in possesso dell’Amministrazione prima della stipula della Convenzione, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati nei paragrafi 6.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico.
3. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione
delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i seguenti termini:
a) per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;
b) per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;
c) per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;
d) per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura.
Ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di installazioni pianificate al mese (nel seguito, per brevità, denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di cui sopra.
In sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini di consegna.
4. Nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore al quantitativo minimo per l’installazione come specificato nel capitolo 3.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio
di installazione delle apparecchiature, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati nel paragrafo 6.2 Capitolato Tecnico. Tale servizio include, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consegna “al piano”, installazione, messa in opera, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio.
5. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell’offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
7. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione della fornitura” e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture resi disponibili.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire a Consip S.p.A., l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti per le quali non sia stata effettuata la verifica da parte delle Amministrazioni medesime di cui al precedente comma 6, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito “Prime Verifiche”), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, come descritto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, su un campione di apparecchiature consegnato all’Amministrazione Contraente.
A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo
svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri: i) alla consegna del campione dell’apparecchiatura presso il Laboratorio; ii) alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l’Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):
a) Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche “Ulteriori Verifiche”) sulle apparecchiature anche relative ad altri Contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
b) per tutti i contratti attuativi della Convenzione per i quali non sia intervenuta la verifica, il Fornitore è obbligato a sostituire le apparecchiature e a consegnare, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, apparecchiature conformi con le caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato Tecnico.
Inoltre, salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 14.
Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per Prime ed Ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal Laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
11. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 8
SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza di cui ai par. 6.4 e 6.5 del Capitolato Tecnico per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative,
nell’Offerta Tecnica.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito “Call Center” telefonico dedicato, attivo tutti i giorni feriali esclusi sabato domenica e festivi, dalle ore 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
3. Inoltre, se richiesto dall’Amministrazione, il Fornitore dovrà svolgere l’attività di dismissione dell’esistente (ritiro di apparecchiature usate – RAEE – per la relativa raccolta e trattamento), eventualmente comprensivo anche del monitor, contestualmente alla fornitura.
Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e s.m.i., dal X.Xxx. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dal D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l’istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e del D.Lgs. 205/2010 per l’espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.
Il fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.
Inoltre con riferimento alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/08.
Resta peraltro inteso che è estraneo all’oggetto della presente Convenzione la fase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione.
A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 26 gennaio 2010 (Cessione dei beni mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010 (Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato).
Il numero dei Personal Computer desktop da ritirare non potrà eccedere il numero dei Personal Computer desktop ordinati.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da ritirare potranno quindi essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D.Lgs. 151/2005, per caratteristiche di peso e dimensione alle apparecchiature oggetto
dell’Ordinativo di Fornitura.
Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il
servizio di dismissione dell’esistente anche prima della stipula della Convenzione.
Il servizio dovrà essere erogato entro i seguenti termini, pena l’applicazione delle penali di
cui oltre:
a) per Ordini fino a n. 100 (cento) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
b) per Ordini da n. 101 (centouno) fino a n. 500 (cinquecento) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
c) per Ordini da n. 501 (cinquecentouno) fino a n. 1.000 (mille) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
d) per Ordini superiori a n. 1.000 (mille) apparecchiature (nuove), il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 100 (cento) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
Si precisa che i livelli di servizio sopra indicati sono definiti dal solo numero dei PC desktop ordinati, si ricorda tuttavia che il servizio di ritiro comprende anche le componenti opzionali.
4. Nell’ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte
nel paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico:
a) la reportistica semestrale relativa ai Flussi di cui all’Appendice n. 3 del Capitolato Tecnico, da consegnare entro non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
b) la reportistica quindicinale/mensile per ordinativi di fornitura superiori a n. 1000 apparecchiature effettuati complessivamente da una stessa Amministrazione (anche con più di un Ordinativo di Fornitura), se richiesto da quest’ultima, e segnatamente “consegna delle apparecchiature” e “manutenzione”, da consegnare - salvo diverso accordo tra le parti - entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza delle relative periodicità, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
c) eventuali ulteriori report ad hoc richiesti da Consip S.p.A. via e-mail o fax entro i termini indicati da Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report ad hoc al mese.
5. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip
mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di
“Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di quantitativi e importi;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
6. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub “G”.
7. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
8. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico , pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
ARTICOLO 9
LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti, per i servizi di consegna e installazione, ritiro R.A.E.E., assistenza in remoto (Call Center) e manutenzione, pena l’applicazione delle penali stabilite nella Convenzione.
3. Con riferimento al Call Center, il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di
servizio, pena l’applicazione delle penali di cui oltre:
a) percentuale di chiamate perdute non superiore al 4% (quattro per cento).
b) risposta entro 20”, per il 90% (novanta per cento) delle chiamate ricevute.
4. Con riferimento al servizio di manutenzione, il Fornitore si obbliga a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento.
ARTICOLO 10
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub D. In particolare:
a) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer desktop è comprensivo, oltre che dell’apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, della licenza d’uso a tempo indeterminato del sistema operativo, del software antivirus con licenza d’uso di almeno 3 (tre) mesi, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione, e delle ulteriori attività contrattuali; il predetto prezzo unitario varia in ragione delle scelte dell’Amministrazione contraente in ordine al sistema operativo;
b) il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer desktop nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant’altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo.
c) ) il prezzo dell’estensione opzionale del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer desktop.
2. I corrispettivi di cui al comma 1 lettere a) e b) sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”. Il corrispettivo di cui al comma 1 lettera c) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore al termine di ciascuna annualità di riferimento e previa accettazione delle prestazioni, fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.
3. I corrispettivi di cui al comma 1 lettere a) e b), in caso di consegne ripartite saranno fatturati con cadenza mensile, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Il corrispettivo di cui al comma 1 lettera c) sarà
fatturato, a decorrere dalla data di scadenza del servizio standard, con cadenza annuale posticipata e sarà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate, fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000004096984, intestato al Fornitore presso Unicredit S.p.A., Xxxxxx IBAN IT 82A0200805212000004096984. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
13. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
15. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,01%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
ARTICOLO 11
COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 12 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna e installazione delle forniture, di cui al precedente articolo 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 3, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip
S.p.A. una penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite del predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1%
(zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto
dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la riconsegna del campione di apparecchiatura sottoposta a verifica, di cui al precedente articolo 7, comma 10, nonché rispetto al termine stabilito per la sostituzione e consegna delle apparecchiature oggetto di verifica negativa, di cui al precedente articolo 7, comma 10, lettera b), il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all’operatività del Call Center, per tutti i giorni dell’anno – esclusi sabato, domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center.
8. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. a), ovvero rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. b) il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 13:30 e tra le 14:30 e le 17:30 di tutti i giorni lavorativi, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi – non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura, di cui al precedente articolo 9, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) del corrispettivo della parte della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
10. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo
8.2 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non
conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 4, lettere a) e c), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250 (duecentocinquanta), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio delle consegne e della manutenzione, di cui al precedente articolo 8, comma 4, lettera b), il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 250 (duecentocinquanta), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
13. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 19, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 13
GARANZIA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 9 ottobre 2018 dalla ArgoGlobal SE avente n. A20180700101102595di importo pari ad Euro 1.056.811,00 = (unmilionecinquantaseimilaottocentoundici/00) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
10. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun contratto attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
11. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della garanzia sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla ArgoGlobal SE in data 9 ottobre 2018 e avente n. A20180700101102594pari ad un importo di Euro 31.500,00 = (trentunmilacinquecento/00). Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 14
RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
a) qualora la verifica di conformità successiva alla prima abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 7, comma 8;
b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
c) qualora abbiano totale o parziale esito negativo almeno 3 (tre) verifiche a campione delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, comma 10;
d) qualora il Fornitore venga meno agli obblighi di cui al precedente articolo 6, comma 1;
e) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o dal Responsabile), oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà
segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 15
SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: installazione, assistenza tecnica e manutenzione, RAEE.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in
subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ARTICOLO 16
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 17
FUORI PRODUZIONE
1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l’apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47
e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.
2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A.
procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione,
di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto
dichiarato “fuori produzione”.
In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato “fuori produzione”. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare:
(i) con riferimento al requisito di conformità di cui al paragrafo 4.7 punto i. del Capitolato Tecnico, la documentazione attestante il possesso dell’etichetta EPA Energy Star for computers v.6.1 o equivalente;
(ii) con riferimento al requisito di conformità di cui al paragrafo 4.7 punto ii. del Capitolato Tecnico, la documentazione attestante il possesso dell’etichetta EPA Energy Star for displays v.6.0 o equivalente;
(iii) con riferimento al requisito di conformità di cui al paragrafo 4.7 punto iii. del Capitolato Tecnico, certificazione, da parte di un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008, della conformità ai Criteri Ambientali Minimi per Pc desktop (DM 13 dicembre 2013) disponibili sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx#0..
(iv) qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso della caratteristica migliorativa “Consumo energetico”, la documentazione attestante i risultati dei test previsti nelle linee guida EPA Energy Star 6.1 o equivalente, per la misura del “Tipical Energy Consumption” dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta. Il valore di ETEC dovrà essere misurato come previsto nelle linee guida Energy Star 6.1. Relativamente al lotto 5 – Workstation grafiche, anche nel caso in cui l’apparecchiatura offerta sia certificata Energy Star nella tipologia “workstation”, il consumo energetico dell’apparecchiatura offerta (ETEC) e la relativa soglia di riferimento (ETEC_MAX) devono essere calcolati con riferimento alla tipologia “desktop”, in conformità con quanto previsto dalle linee guida EPA Energy Star 6.1. per i computer desktop, par.3.5. “Requirements for Desktop, Integrated Desktop, and Notebook Computers” (Requisiti per computer desktop, computer desktop integrati e notebook).
Costituiscono mezzi di prova appropriati:
a) la documentazione attestante il possesso dell’etichetta EPA Energy Star 6.1, nella quale sia riportato il valore di ETEC dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta e la potenza assorbita espressa in watt nelle diverse fasi operative in relazione alla tensione di alimentazione di 230V; Dovrà inoltre essere riportato anche il relativo valore di soglia (ETEC_MAX) dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta.
b) un rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, nel quale è riportato il valore di ETEC dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta e la potenza assorbita espressa in watt nelle diverse fasi operative, in relazione alla tensione di alimentazione di 230V e in cui si attesti che i livelli di consumo energetico dell’apparecchiatura sono stati misurati in conformità alle linee guida EPA Energy Star 6.1. Dovrà inoltre essere riportato anche il relativo valore di soglia (ETEC_MAX) dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta.
(v) qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso della caratteristica migliorativa “Contenuto di plastica riciclata”, il bilancio di massa, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008, dal quale risulti evidente il contenuto, espresso in percentuale, di materiale riciclato sul totale (in peso) del prodotto, escluse le schede a circuiti stampati. Le dichiarazioni relative al contenuto medio possono essere calcolate su base periodica o annuale per il modello. Inoltre deve essere ricostruita e allegata la filiera di riferimento attraverso la tracciabilità dei componenti di plastica fino ai fornitori con indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori del produttore.
(vi) qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso della caratteristica migliorativa “Assenza di ftalati e paraffine clorurate a catena media nei cavi AC/DC”, il rapporto di prova attestante il possesso del requisito, effettuato da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, in cui si attesti che il livello di concentrazione degli ftalati sia stato misurato in conformità alla norma EN 14372 e il livello di concentrazione delle paraffine clorurate a catena media sia stato misurato in conformità alla norma IEC 00000-0-00. Il rapporto di prova deve riportare il codice prodotto del cavo offerto (manufacturer part number) e una prova fotografica del cavo offerto dalla quale risulti evidente il codice prodotto. Il codice prodotto (manufacturer part number) dovrà, inoltre, accompagnare fisicamente il cavo fino alla consegna finale dei beni.
Il possesso del requisito deve essere comprovato relativamente al cavo di alimentazione del PC offerto e ai cavi di alimentazione dei monitor offerti.
(vii) qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso della caratteristica migliorativa “Possesso etichetta TCO Certified Desktop 5.0”, la documentazione attestante il possesso dell’etichetta TCO Certified Desktops 5.0 o altra etichettatura ISO tipo I equivalente;
(viii) con riferimento al requisito minimo “Livello di potenza sonora” di cui ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 del Capitolato Tecnico, ovvero, relativamente al lotto 5 - Workstation grafiche, qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso della corrispondente caratteristica migliorativa, il rapporto di prova attestante il livello di potenza sonora dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta, effettuato da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità della norma ISO 7779 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. Si presume conformità al requisito il
possesso di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche o equivalente;
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica
tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.
ARTICOLO 18
EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip
S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.
3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.
ARTICOLO 19
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30
giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo
12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 38 O 03069 03240 100000005558, bic XXXXXXXX, Intesa SanPaolo.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai
precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P:R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del
D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 20
CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una
delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti
attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 23 novembre 2018
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: Poste italiane Validità: dal 05/07/2017 al, 04/07/2020
C.F.: RSSMSM61T09H501P
Certificatore: Infocert
Validità: dal 24/05/2018 al 24/05/2021
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, verifica di conformità e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzia); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 19 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo
9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo
19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e
gestione ex X.Xxx. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì 23 novembre 2018
IL FORNITORE
Il legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
C.F.: RSSMSM61T09H501P
Certificatore: Infocert
Validità: dal 24/05/2018 al 24/05/2021
ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO
Classificazione del documento: Consip Public
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Personal Computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1731 Allegato A – Capitolato tecnico
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CAPITOLATO TECNICO
GARA PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – ID 1731
Classificazione del documento: Consip Public
Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Personal Computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1731
Allegato 4 – Capitolato Tecnico
1. PREMESSA 4
2. CONTESTO 4
3. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 5
3.1. Oggetto 5
3.1. Vincoli sui quantitativi dell’ordinativo di fornitura 6
3.2. Durata 7
4. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE DI BASE 8
4.1. Lotto 1 – Personal Computer desktop di fascia base 8
4.2. Lotto 2 – Personal Computer desktop ultracompatto 10
4.3. Lotto 3 – Personal Computer desktop di fascia alta 13
4.4. Lotto 4 – Personal Computer desktop multimediale 16
4.5. Lotto 5 – Workstation grafica 18
4.6. Sistema operativo 21
4.7. Requisiti di conformità 22
5. DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI OPZIONALI 23
5.1. RAM aggiuntiva 23
5.1.1. RAM aggiuntiva 4 GB 23
5.1.1. RAM aggiuntiva 8 GB 23
5.1.2. RAM aggiuntiva 16 GB 23
5.2. Hard Disk aggiuntivo 1 TB 23
5.3. Monitor LCD Da 18,5” 23
5.4. Monitor LCD da 21,5” 24
5.5. Monitor LCD da 23,6” 25
5.6. Scheda grafica 3D entry level 25
5.7. Scheda grafica 3D midrange 26
5.8. Lettore di smart card 26
6. DESCRIZIONE DEI SERVIZI 26
6.1. Predisposizione apparati e Master Disk 27
6.2. Consegna e installazione 27
6.3. Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) 29
6.4. Assistenza in remoto (Call Center) 30
6.4.1. Descrizione e requisiti del Call Center 30
6.4.2. Livelli di servizio del Call Center 31
6.4.3. Gestione delle richieste di intervento per manutenzione 32
6.5. Manutenzione 33
7. ULTERIORI ATTIVITA’ E/O ADEMPIMENTI 34
7.1. Trasmissioni dati per l’attivazione del sito internet delle convenzioni 34
7.2. Integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell’Amministrazione 35
7.3. Reportistica 35
7.4. Responsabile del servizio generale 36
7.5. Responsabile della Fornitura 37
7.6. Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DVRI) e determinazione dei costi della sicurezza 37
8. MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE 38
8.1. Verifica delle Apparecchiature in Corso di Fornitura 38
8.2. Verifiche Ispettive 39
9. VERIFICA DI CONFORMITA’ 39
10. INDICATORI DI QUALITA’ E LIVELLI DI SERVIZIO 40
1. PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Personal Computer desktop a ridotto impatto ambientale e componenti opzionali, nonché la prestazione dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni; vengono, quindi, riportate, sia a livello generale che per ogni singolo componente di base ed opzionale, i Requisiti e le Caratteristiche Obbligatorie minime a cui devono necessariamente rispondere le apparecchiature proposte.
Nel corpo del Capitolato Tecnico con il termine:
• “Fornitore”: si intende l’Impresa Fornitrice aggiudicataria di ciascun lotto della presente gara;
• “Amministrazione/i”: si intende ciascuna singola Amministrazione contraente, ovvero
l’Amministrazione che utilizza la Convenzione mediante l’emissione dell’ordinativo di fornitura;
• “Apparecchiatura/e“ o “PC”: si intende il personal computer desktop o l’insieme dei personal
computer desktop da fornire;
• "Giorni lavorativi": si intende tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi;
• "Ore lavorative": si intende le ore comprese nell’intervallo dalle 8,30 alle 13,30 dalle 14,30 alle 17,30 di tutti i “Giorni lavorativi”;
• “Collaudo”: si intende la verifica, eseguita direttamente dall’Amministrazione contraente, che le apparecchiature consegnate – componenti hardware e programmi software forniti – siano conformi alle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica, e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso;
• “Verifica tecnica”: si intende la verifica, eseguita direttamente da Consip S.p.A., che il campione delle apparecchiature offerte dal concorrente risultato aggiudicatario sia conforme con le caratteristiche richieste nel presente Capitolato tecnico e con quanto dichiarato dallo stesso in sede di offerta.
2. CONTESTO
Il Programma di razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione prende avvio nel 1999: l’art. 26 della legge finanziaria 2000 (L. 23 dicembre 1999 n.488) introduce un nuovo sistema di approvvigionamento di beni e servizi utilizzabile dalle Pubbliche Amministrazioni. Tale disposizione attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di individuare, nel rispetto della normativa in materia di scelta del contraente, imprese fornitrici di beni e servizi. Le imprese, così individuate, si impegnano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni. Con la stipula delle convenzioni vengono, poi, definite le condizioni contrattuali ed economiche che regoleranno i futuri rapporti contrattuali tra l’impresa e l’Amministrazione nascenti a seguito dell’emissione dell’ordinativo di fornitura.
Con il D.M. 24 febbraio 2000, l’articolo 58 della Legge n. 388 del 2000 e il D.M. 2 maggio 2001, alla Consip viene conferito l’incarico di stipulare convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto del Ministero e delle altre amministrazioni.
3. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA
3.1. Oggetto
La fornitura oggetto della presente Convenzione include le seguenti apparecchiature di base:
• Lotto 1: n. 50.000 (cinquantamila) personal computer desktop di fascia base, configurati come riportato nei successivi capitoli;
• Lotto 2: n. 32.000 (trentaduemila) personal computer desktop di fascia base ultracompatti, configurati come riportato nei successivi capitoli;
• Lotto 3: n. 28.000 (ventottomila) personal computer desktop di fascia alta, configurati come riportato nei successivi capitoli;
• Lotto 4: n. 10.000 (diecimila) personal computer desktop multimediali, configurati come riportato nei successivi capitoli;
• Lotto 5: n. 5.000 (cinquemila) workstation grafiche, configurate come riportato nei successivi capitoli.
Su richiesta dell’Amministrazione ordinante, il Fornitore dovrà inoltre fornire i seguenti dispositivi opzionali a pagamento, ove previsto per i singoli Lotti:
Dispositivo opzionale | Lotto 1 | Lotto 2 | Lotto 3 | Lotto 4 | Lotto 5 |
RAM aggiuntiva 4 GB | X | X | X | ||
RAM aggiuntiva 8 GB | X | ||||
RAM aggiuntiva 16 GB | X | ||||
Hard Disk aggiuntivo 1 TB | X | ||||
Monitor LCD 18,5 pollici | X | X | X | X | |
Monitor LCD 21,5 pollici | X | X | X | X | X |
Monitor LCD 23,6 pollici | X | X | X | X | X |
Scheda grafica 3D entry level | X | ||||
Scheda grafica 3D midrange | X | ||||
Lettore di smart card | X | X | X | X |
La fornitura delle apparecchiature di base e dei dispositivi opzionali include l’erogazione dei seguenti servizi
connessi:
o Predisposizione apparati e Master Disk;
o consegna e installazione;
o Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) (ove espressamente richiesto);
o Assistenza in remoto (“Call Center”);
o Manutenzione delle apparecchiature per 36 mesi (manutenzione base).
Su richiesta dell’Amministrazione ordinante, il Fornitore dovrà inoltre erogare i seguenti servizi opzionali a pagamento:
o Estensione del servizio di manutenzione delle apparecchiature per 24 mesi.
In ogni caso, il Fornitore dovrà eseguire le ulteriori attività e/o adempimenti correlati alla fornitura di seguito specificate:
o Trasmissioni dati per l’attivazione del sito internet delle convenzioni;
o Integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell’Amministrazione;
o Reportistica;
o Istituzione del Responsabile del Servizio Generale;
o Istituzione del responsabile della fornitura.
o Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
Le apparecchiature ed i dispositivi opzionali devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte.
L’offerta dovrà essere riferita ad una unica configurazione per ognuno dei Lotti, intesa come l’insieme delle componenti, sia per quanto riguarda il sistema in configurazione base sia per quanto riguarda i singoli dispositivi opzionali; non saranno quindi accettate offerte che presentino una possibile scelta fra due o più componenti.
In ogni caso, il Fornitore, assumendo verso le Amministrazioni il ruolo di fornitore globale, deve garantire la completezza e l’omogeneità della fornitura; dovrà quindi garantire i servizi connessi alla fornitura in ogni ufficio richiedente.
3.1. Vincoli sui quantitativi dell’ordinativo di fornitura
Le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione potranno ordinare personal computer e dispositivi/servizi opzionali nelle quantità che riterranno opportune, rispettando in ogni caso, nell’ambito del singolo ordinativo di fornitura, le seguenti limitazioni:
• i dispositivi/servizi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente, ma solo come componenti aggiuntivi rispetto ai personal computer, che dovranno in ogni caso essere presenti nella configurazione prescelta al momento dell’ordinativo di fornitura. Nella seguente tabella è specificata la quantità massima di dispositivi opzionali acquistabili per ciascun PC Desktop ordinato:
Dispositivo opzionale | Quantità max per PC |
RAM aggiuntiva 4 GB | 1 |
RAM aggiuntiva 8 GB | 1 |
RAM aggiuntiva 16 GB | 1 |
Hard Disk aggiuntivo 1 TB | 3 |
Monitor LCD 18,5 pollici | 3 |
Monitor LCD 21,5 pollici | 3 |
Monitor LCD 23,6 pollici | 3 |
Scheda grafica 3D entry-level | 1 |
Scheda grafica 3D mid-range | 1 |
Lettore di smart card | 1 |
• il servizio di installazione delle apparecchiature, in aggiunta al servizio di consegna come specificato nel capitolo 6.2, sarà effettuato dal Fornitore esclusivamente per ordinativi di personal computer superiori o uguali al quantitativo minimo indicato nella tabella seguente (QMI);
• il servizio opzionale di manutenzione per 24 mesi aggiuntivi potrà essere richiesto per ordinativi di qualsiasi entità; tuttavia, nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer inferiore al quantitativo minimo indicato nella tabella seguente (QMP), il pagamento dell’estensione del servizio dovrà essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al pagamento dei beni acquistati; nel caso invece in cui il quantitativo di personal computer ordinati sia maggiore o uguale al quantitativo minimo indicato nella tabella, il pagamento dell’estensione del servizio sarà effettuata in modalità posticipata secondo quanto stabilito nel Contratto.
I quantitativi minimi suddetti sono determinati secondo la seguente tabella:
Lotto 1 | Lotto 2 | Lotto 3 | Lotto 4 | Lotto 5 | |
Quantitativo minimo di PC ordinati per usufruire del servizio di installazione (QMI) | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 |
Quantitativo minimo di PC ordinati per il pagamento posticipato dell’estensione del servizio di manutenzione (QMP) | 100 | 100 | 50 | 100 | 20 |
Tab. 1 – Quantitativi minimi
3.2. Durata
Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali sino al raggiungimento dei volumi massimi di apparecchiature definiti nel paragrafo 3.1 e comunque entro e non oltre la durata della Convenzione che è di 9 (nove) mesi decorrenti dalla Data di Attivazione della medesima, così come definita nelle Condizioni Generali.
Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi.
I singoli Contratti di fornitura, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, avranno durata pari a:
• 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, nel caso in cui sia previsto il solo servizio di manutenzione base;
• 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, nel caso in cui venga acquistato il servizio opzionale di estensione del servizio di manutenzione per 24 mesi.
4. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE DI BASE
Nel presente capitolo e con riferimento a ciascun singolo Lotto sono descritte le caratteristiche tecniche minime cui devono necessariamente rispondere le apparecchiature offerte nella configurazione base e i requisiti di conformità che le apparecchiature devono necessariamente rispettare.
4.1. Lotto 1 – Personal Computer desktop di fascia base
Nella tabella di seguito riportata sono indicate tutte le caratteristiche minime che dovrà possedere il PC Desktop di Fascia Base.
Caratteristica | Valore Minimo |
Unità centrale | |
volume dell’apparecchiatura (espresso in litri) | Non superiore a 13,0 |
sistema di ancoraggio di tipo kensington | SI |
interruttore di accensione e masterizzatore DVD | frontali |
quantità di memoria supportata (GB) | 32 |
alloggiamenti per ospitare la Memoria RAM | 2 |
controller dell’hard-disk drive conforme al protocollo S-ATA con velocità pari almeno a 6 Gb/s | SI |
scheda madre in grado di intercettare un impulso WOL (wake On lan) | SI |
supporto a livello BIOS del bootstrap da LAN (boot-from-LAN) | SI |
slot di espansione di tipo PCI Express o altre tecnologie con banda superiore, al netto degli slot occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione base | 2 |
interfacce audio sia in ingresso che in uscita frontali | SI |
porte esterne USB | Almeno 6 di cui almeno 2 USB 3.0 o superiori e frontali |
Processore | |
Prestazioni del sistema (valore indice misurato attraverso SysMark 2014, SO MS Windows 10 professional a 64 bit, Overall rating) | Non inferiore a 1400 |
Caratteristica | Valore Minimo |
Supporto a livello hardware del set di istruzioni AES-NI (Advanced Encryption Standard New Istructions) | SI |
Memoria RAM | |
Memoria installata (GB) | 4 |
Unità storage | |
Numero di unità installate | 1 |
capacità (GB) | 500 |
velocità di rotazione (rpm) | • 7.200 per HDD • 5.400 per SSHD • Non applicabile per SSD |
protocollo di trasferimento | S-ATA almeno a 6 Gb/sec |
Unità di masterizzazione | |
Tipo | DVD±RW DL |
Integrato nel cabinet del PC | SI |
Capacità di masterizzazione (GB) | 8 in DL e 4,7 in standard |
Supporto Bootable CD/DVD | SI |
Controllore Grafico | |
risoluzione in grado di supportare i monitor offerti alla loro risoluzione massima | SI |
2 uscite video di cui almeno una DisplayPort | SI |
Monitor indipendenti supportati | 2 |
Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale | |
requisiti di conformità indicati nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T) | SI |
connettore RJ45 | SI |
In grado di supportare la funzionalità WOL | SI |
Tastiera | |
connessa al sistema, di tipo italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto EURO | SI |
Dispositivo di puntamento (mouse) | |
connesso al sistema, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, risoluzione 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m | SI |
Funzionalità di gestione Sicurezza | |
disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili | SI |
disabilitazione, o protezione con password, del sistema | SI |
disabilitazione, o protezione con password, del setup del sistema | SI |
protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS | SI |
Caratteristica | Valore Minimo |
presenza del numero seriale, del modello e del produttore del pc all’interno del BIOS | SI |
Hardware certificato per Windows 10 client family x64 o versioni successive secondo il programma “Windows Hardware Compatibility Program” | SI |
Funzionalità gestione da remoto | |
controllo da remoto della configurazione hardware del personal computer | SI |
controllo da remoto dello stato di accensione del personal computer | SI |
controllo da remoto della configurazione BIOS del personal computer | SI |
Emissioni acustiche | |
Livello di potenza sonora | LWad <=36 db(A) in modalità idle LWad <= 38 dB(A) in modalità hard disk attivo |
Tabella 1: caratteristiche tecniche minime PC Fascia Base
Il volume dell’apparecchiatura è convenzionalmente definito in base ai valori di larghezza, altezza e profondità riportate nella documentazione tecnica del prodotto. Il calcolo sarà effettuato arrotondando alla prima cifra decimale.
La configurazione base del PC Desktop deve comprendere i seguenti componenti accessori:
• cavo di alimentazione con spina italiana;
• cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, cat. 5e o superiore, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi;
• cavo di sicurezza di tipo kensington in acciaio;
• tutti i software necessari per l’utilizzo delle differenti componenti, quali a titolo di esempio, il software
per la lettura e masterizzazione DVD, etc.
• la manualistica tecnica completa, in formato elettronico, relativa ai prodotti hardware forniti, edita dal produttore. Tale documentazione deve possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (formato elettronico accessibile), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n. 11. La documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.
4.2. Lotto 2 – Personal Computer desktop ultracompatto
Nella tabella di seguito riportata sono indicate tutte le caratteristiche minime che dovrà possedere il PC Desktop ultracompatto.
Caratteristica | Valore Minimo |
Unità centrale |
Caratteristica | Valore Minimo |
Volume dell’apparecchiatura (espresso in litri) | Non superiore a 3,0 |
sistema di ancoraggio di tipo kensington | SI |
quantità di memoria supportata (GB) | 16 |
alloggiamenti per ospitare la Memoria RAM | 2 |
controller dell’hard-disk drive conforme al protocollo S-ATA con velocità pari almeno a 6 Gb/s | SI |
scheda madre in grado di intercettare un impulso WOL (wake On lan) | SI |
supporto a livello BIOS del bootstrap da LAN (boot-from-LAN) | SI |
interfacce audio sia in ingresso che in uscita | SI |
porte esterne USB | Almeno 4 di cui almeno 2 USB 3.0 o superiori e frontali |
Processore | |
Prestazioni del sistema (valore indice misurato attraverso SysMark 2014, SO MS Windows 10 professional a 64 bit, Overall rating) | Non inferiore a 1200 |
Supporto a livello hardware del set di istruzioni AES-NI (Advanced Encryption Standard New Istructions) | SI |
Valore di Thermal Design Power <= 40 W | SI |
Memoria RAM | |
Memoria installata (GB) | 4 |
Unità storage | |
Numero di unità installate | 1 |
capacità (GB) | 500 |
velocità di rotazione (rpm) | • 7.200 per HDD • 5.400 per SSHD • Non applicabile per SSD |
protocollo di trasferimento | S-ATA almeno a 6 Gb/sec |
Unità di masterizzazione | |
Tipo | DVD±RW DL |
Integrato nel cabinet del PC o esterno | SI |
Capacità di masterizzazione (GB) | 8 in DL e 4,7 in standard |
Supporto Bootable CD/DVD | SI |
Controllore Grafico | |
risoluzione in grado di supportare i monitor offerti alla loro risoluzione massima | SI |
2 uscite video di cui almeno una DisplayPort | SI |
Monitor indipendenti supportati | 2 |
Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale | |
requisiti di conformità indicati nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T) | SI |
Caratteristica | Valore Minimo |
connettore RJ45 | SI |
In grado di supportare la funzionalità WOL | SI |
Tastiera | |
connessa al sistema, di tipo italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto EURO | SI |
Dispositivo di puntamento (mouse) | |
connesso al sistema, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, risoluzione 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m | SI |
Funzionalità di gestione Sicurezza | |
disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili | SI |
disabilitazione, o protezione con password, del sistema | SI |
disabilitazione, o protezione con password, del setup del sistema | SI |
protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS | SI |
presenza del numero seriale, del modello e del produttore del pc all’interno del BIOS | SI |
Hardware certificato per Windows 10 client family x64 o versioni successive secondo il programma “Windows Hardware Compatibility Program” | SI |
Funzionalità gestione da remoto | |
controllo da remoto della configurazione hardware del personal computer | SI |
controllo da remoto dello stato di accensione del personal computer | SI |
controllo da remoto della configurazione BIOS del personal computer | SI |
Emissioni acustiche | |
Livello di potenza sonora | LWad <=36 dB(A) in modalità idle LWad <= 38 dB(A) in modalità hard disk attivo |
Tabella 2: caratteristiche tecniche minime PC ultracompatto
Il volume del PC è convenzionalmente definito in base ai valori di larghezza, altezza e profondità riportate nella documentazione tecnica del prodotto. Il calcolo del volume sarà effettuato arrotondando alla prima cifra decimale.
Nel caso in cui il masterizzatore DVD non sia integrato nel cabinet del PC, deve essere incluso nella fornitura un kit (composto ad esempio da chassis aggiuntivo e/o viti di fissaggio) per l’assemblaggio solidale del masterizzatore al PC. Si intende che il suddetto kit di assemblaggio deve essere previsto nella dotazione
standard di accessori disponibili sul mercato per l’apparecchiatura offerta e non deve pertanto essere realizzato ad hoc per la presente iniziativa di gara. Il volume dell’eventuale masterizzatore esterno, calcolato con le medesime modalità di quello del PC, deve essere sommato al volume del PC ai fini del rispetto del requisito di volume massimo dell’apparecchiatura.
Nel caso in cui l’alimentatore non sia integrato nel cabinet del PC, esso non contribuisce alla determinazione del volume dell’apparecchiatura.
La configurazione base del PC Desktop deve comprendere i seguenti componenti accessori:
• eventuale alimentatore esterno (nel caso in cui non sia integrato nel PC desktop);
• cavo di alimentazione con spina italiana;
• cavo di connessione tra PC e masterizzatore DVD (nel caso in cui il masterizzatore non sia integrato nel PC);
• cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, cat. 5e o superiore, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi;
• cavo di sicurezza di tipo kensington in acciaio;
• tutti i software necessari per l’utilizzo delle differenti componenti, quali a titolo di esempio, il software
per la lettura e masterizzazione DVD, etc.
• la manualistica tecnica completa, in formato elettronico, relativa ai prodotti hardware forniti, edita dal produttore. Tale documentazione deve possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (formato elettronico accessibile), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n. 11. La documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.
4.3. Lotto 3 – Personal Computer desktop di fascia alta
Nella tabella di seguito riportata sono indicate tutte le caratteristiche minime che dovrà possedere il PC Desktop di Fascia Alta.
Caratteristica | Valore Minimo |
Unità centrale | |
volume dell’apparecchiatura (espresso in litri) | Non superiore a 13,0 |
sistema di ancoraggio di tipo kensington | SI |
interruttore di accensione e masterizzatore DVD | frontali |
quantità di memoria supportata (GB) | 64 |
alloggiamenti per ospitare la Memoria RAM | 4 |
controller dell’hard-disk drive conforme al protocollo S-ATA con velocità pari almeno a 6 Gb/s | SI |
scheda madre in grado di intercettare un impulso WOL (wake On lan) | SI |
supporto a livello BIOS del bootstrap da LAN (boot-from-LAN) | SI |
Caratteristica | Valore Minimo |
slot di espansione di tipo PCI Express o altre tecnologie con banda superiore, al netto degli slot occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione base | 2 |
interfacce audio sia in ingresso che in uscita frontali | SI |
porte esterne USB | Almeno 6 di cui almeno 2 USB 3.0 o superiori e frontali |
Processore | |
Prestazioni del sistema (valore indice misurato attraverso SysMark 2014, SO MS Windows 10 professional a 64 bit, Overall rating) | Non inferiore a 1700 |
Supporto a livello hardware del set di istruzioni AES-NI (Advanced Encryption Standard New Istructions) | SI |
Memoria RAM | |
Memoria installata (GB) | 8 |
Unità storage | |
Numero di unità installate | • 1 di tipo rotativo (hard disk) • 1 di tipo SSD |
Capacità unità di tipo rotativo | 500 GB |
capacità unità di tipo SSD | 256 GB |
velocità di rotazione (rpm) | • 7.200 per HDD • 5.400 per SSHD • Non applicabile per SSD |
protocollo di trasferimento | S-ATA almeno a 6 Gb/sec |
Unità di masterizzazione | |
Tipo | DVD±RW DL |
Integrato nel cabinet del PC | SI |
Capacità di masterizzazione (GB) | 8 in DL e 4,7 in standard |
Supporto Bootable CD/DVD | SI |
Controllore Grafico | |
risoluzione in grado di supportare i monitor offerti alla loro risoluzione massima | SI |
2 uscite video di cui almeno una DisplayPort | SI |
Monitor indipendenti supportati | 3 |
Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale | |
requisiti di conformità indicati nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T) | SI |
connettore RJ45 | SI |
In grado di supportare la funzionalità WOL | SI |
Tastiera |
Caratteristica | Valore Minimo |
connessa al sistema, di tipo italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto EURO | SI |
Dispositivo di puntamento (mouse) | |
connesso al sistema, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, risoluzione 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m | SI |
Funzionalità di gestione Sicurezza | |
disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili | SI |
disabilitazione, o protezione con password, del sistema | SI |
disabilitazione, o protezione con password, del setup del sistema | SI |
protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS | SI |
presenza del numero seriale, del modello e del produttore del pc all’interno del BIOS | SI |
Hardware certificato per Windows 10 client family x64 o versioni successive secondo il programma “Windows Hardware Compatibility Program” | SI |
Funzionalità gestione da remoto | |
controllo da remoto della configurazione hardware del personal computer | SI |
controllo da remoto dello stato di accensione del personal computer | SI |
controllo da remoto della configurazione BIOS del personal computer | SI |
Emissioni acustiche | |
Livello di potenza sonora | LWad <=36 db(A) in modalità idle LWad <= 38 dB(A) in modalità hard disk attivo |
Tabella3: caratteristiche tecniche minime PC Fascia Alta
La configurazione base del PC Desktop deve comprendere i seguenti componenti accessori:
• cavo di alimentazione con spina italiana;
• cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, cat. 5e o superiore, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi;
• cavo di sicurezza di tipo kensington in acciaio;
• tutti i software necessari per l’utilizzo delle differenti componenti, quali a titolo di esempio, il software
per la lettura e masterizzazione DVD, etc.
• la manualistica tecnica completa, in formato elettronico, relativa ai prodotti hardware forniti, edita dal produttore. Tale documentazione deve possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (formato
elettronico accessibile), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n. 11. La documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.
4.4. Lotto 4 – Personal Computer desktop multimediale
Nella tabella di seguito riportata sono indicate tutte le caratteristiche minime che dovrà possedere il PC Desktop multimediale.
Caratteristica | Valore Minimo |
Unità centrale | |
volume dell’apparecchiatura (espresso in litri) | Non superiore a 13,0 |
sistema di ancoraggio di tipo kensington | SI |
interruttore di accensione e masterizzatore DVD | frontali |
quantità di memoria supportata (GB) | 32 |
alloggiamenti per ospitare la Memoria RAM | 2 |
controller dell’hard-disk drive conforme al protocollo S-ATA con velocità pari almeno a 6 Gb/s | SI |
scheda madre in grado di intercettare un impulso WOL (wake On lan) | SI |
supporto a livello BIOS del bootstrap da LAN (boot-from-LAN) | SI |
slot di espansione di tipo PCI Express o altre tecnologie con banda superiore, al netto degli slot occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione base | 2 |
interfacce audio sia in ingresso che in uscita frontali | SI |
porte esterne USB | Almeno 6 di cui almeno 2 USB 3.0 o superiori e frontali |
Processore | |
Prestazioni del sistema (valore indice misurato attraverso PCMark8 v2 Work Accelerated, SO MS Windows 10 professional a 64 bit) | Non inferiore a 3800 |
Prestazioni multimediali (valore indice misurato attraverso 3DMark FireStrike, SO MS Windows 10 professional a 64 bit) | Non inferiore a 580 |
Supporto a livello hardware del set di istruzioni AES-NI (Advanced Encryption Standard New Istructions) | SI |
Memoria RAM | |
Memoria installata (GB) | 4 |
Unità storage | |
Numero unità installate | 1 |
capacità | 500 GB |
Caratteristica | Valore Minimo |
velocità di rotazione (rpm) | • 7.200 per HDD • 5.400 per SSHD • Non applicabile per SSD |
protocollo di trasferimento | S-ATA almeno a 6 Gb/sec |
Unità di masterizzazione | |
Tipo | DVD±RW DL |
Integrato nel cabinet del PC | SI |
Capacità di masterizzazione (GB) | 8 in DL e 4,7 in standard |
Supporto Bootable CD/DVD | SI |
Controllore Grafico | |
risoluzione in grado di supportare i monitor offerti alla loro risoluzione massima | SI |
2 uscite video di cui almeno una DisplayPort | SI |
Monitor indipendenti supportati | 3 |
Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale | |
requisiti di conformità indicati nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T) | SI |
connettore RJ45 | SI |
In grado di supportare la funzionalità WOL | SI |
Tastiera | |
connessa al sistema, di tipo italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto EURO | SI |
Dispositivo di puntamento (mouse) | |
connesso al sistema, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, risoluzione 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m | SI |
Funzionalità di gestione Sicurezza | |
disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili | SI |
disabilitazione, o protezione con password, del sistema | SI |
disabilitazione, o protezione con password, del setup del sistema | SI |
protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS | SI |
presenza del numero seriale, del modello e del produttore del pc all’interno del BIOS | SI |
Hardware certificato per Windows 10 client family x64 o versioni successive secondo il programma “Windows Hardware Compatibility Program” | SI |
Funzionalità gestione da remoto | |
controllo da remoto della configurazione hardware del personal computer | SI |
Caratteristica | Valore Minimo |
controllo da remoto dello stato di accensione del personal computer | SI |
controllo da remoto della configurazione BIOS del personal computer | SI |
Emissioni acustiche | |
Livello di potenza sonora | LWad <=36 db(A) in modalità idle LWad <= 38 dB(A) in modalità hard disk attivo |
Tabella 4: caratteristiche tecniche minime PC multimediale
La configurazione base del PC Desktop deve comprendere i seguenti componenti accessori:
• cavo di alimentazione con spina italiana;
• cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, cat. 5e o superiore, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi;
• cavo di sicurezza di tipo kensington in acciaio;
• tutti i software necessari per l’utilizzo delle differenti componenti, quali a titolo di esempio, il software
per la lettura e masterizzazione DVD, etc.
• la manualistica tecnica completa, in formato elettronico, relativa ai prodotti hardware forniti, edita dal produttore. Tale documentazione deve possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (formato elettronico accessibile), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n. 11. La documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.
4.5. Lotto 5 – Workstation grafica
Nella tabella di seguito riportata sono indicate tutte le caratteristiche minime che dovrà possedere la Workstation grafica.
Caratteristica | Valore Minimo |
Unità centrale | |
interruttore di accensione e masterizzatore DVD | frontali |
quantità di memoria supportata (GB) | 64 |
Supporto di memoria RAM Error-correcting Code (ECC) | SI |
alloggiamenti per ospitare la Memoria RAM | 4 |
Controller I/O drive conforme al protocollo S-ATA con velocità pari almeno a 6 Gb/s | SI |
Supporto RAID controller I/O drive | 0,1,5,10 |
alloggiamenti fisici per Hard Disk, al netto di quelli necessari per soddisfare la configurazione base | 3 |
Caratteristica | Valore Minimo |
Slot di espansione di tipo PCI Express o altre tecnologie con banda superiore, al netto degli slot occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione base, di cui almeno uno in grado di ospitare alternativamente le schede grafiche opzionali offerte | 2 |
interfacce audio sia in ingresso che in uscita frontali | SI |
porte esterne USB | 6 di cui 2 USB 3.0 o superiori e frontali |
Potenza alimentatore | Almeno 350 W |
Processore | |
Prestazioni del sistema (valore indice misurato attraverso SysMark 2014, SO MS Windows 10 professional a 64 bit, Overall rating) | Non inferiore a 1900 |
Memoria RAM | |
Tipologia memoria RAM | DDR4 2133 MHz |
Memoria installata (GB) | 16 |
Unità storage | |
Numero di unità installate | • 1 di tipo rotativo (hard disk) • 1 di tipo SSD |
Capacità unità di tipo rotativo | 1 TB |
capacità unità di tipo SSD | 256 GB |
velocità di rotazione (rpm) | • 7.200 per HDD • 5.400 per SSHD • Non applicabile per SSD |
protocollo di trasferimento | S-ATA almeno a 6 Gb/sec |
Unità di masterizzazione | |
Tipo | DVD±RW DL |
Integrato nel cabinet del PC | SI |
Capacità di masterizzazione (GB) | 8 in DL e 4,7 in standard |
Supporto Bootable CD/DVD | SI |
Controllore Grafico Integrato | |
risoluzione in grado di supportare i monitor offerti alla loro risoluzione massima | SI |
uscite video DisplayPort | 2 |
Monitor indipendenti supportati | 3 |
Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale | |
requisiti di conformità indicati nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T) | SI |
connettore RJ45 | SI |
In grado di supportare la funzionalità WOL | SI |
Tastiera |
Caratteristica | Valore Minimo |
connessa al sistema, di tipo italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto EURO | SI |
Dispositivo di puntamento (mouse) | |
connesso al sistema, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, risoluzione 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m | SI |
Funzionalità di gestione Sicurezza | |
disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili | SI |
disabilitazione, o protezione con password, del sistema | SI |
disabilitazione, o protezione con password, del setup del sistema | SI |
protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS | SI |
presenza del numero seriale, del modello e del produttore del pc all’interno del BIOS | SI |
Hardware certificato per Windows 10 client family x64 o versioni successive secondo il programma “Windows Hardware Compatibility Program” | SI |
Funzionalità gestione da remoto | |
controllo da remoto della configurazione hardware del personal computer | SI |
controllo da remoto dello stato di accensione del personal computer | SI |
controllo da remoto della configurazione BIOS del personal computer | SI |
Emissioni acustiche | |
Livello di potenza sonora | LWad <=40 dB in modalità idle LWad <= 45 dB in modalità hard disk attivo |
Tabella 5: caratteristiche tecniche minime PC workstation
La configurazione base del PC Desktop deve comprendere i seguenti componenti accessori:
• cavo di alimentazione con spina italiana;
• cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, cat. 5e o superiore, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi;
• tutti i software necessari per l’utilizzo delle differenti componenti, quali a titolo di esempio, il software
per la lettura e masterizzazione DVD, etc.
• la manualistica tecnica completa, in formato elettronico, relativa ai prodotti hardware forniti, edita dal produttore. Tale documentazione deve possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (formato elettronico accessibile), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n. 11. La documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.
4.6. Sistema operativo
Per ciascun lotto di fornitura, il Fornitore dovrà configurare i personal computer in configurazione base con il sistema operativo Microsoft o Linux scelto dalla medesima Amministrazione nell’Ordinativo di fornitura.
Qualora nella configurazione base sia presente una unità storage di tipo SSD di sufficiente capacità, il sistema operativo dovrà essere installato su tale unità.
Nel caso in cui l’Amministrazione opti per il sistema operativo Microsoft Windows, ciascun personal computer dovrà essere corredato di una licenza d’uso del sistema operativo a tempo indeterminato, di tipo “Professional”, a 64 bit e aggiornato all’ultima release disponibile.
In sede di ordinativo di Convenzione, le Amministrazioni potranno richiedere il precaricamento di una versione precedente del sistema operativo Windows, nel rispetto delle condizioni di vendita del sistema operativo “preinstallato” previste da Microsoft, al momento dell’ordine, per i rivenditori “Original Equipment Manufacturer”.
Tutti i prodotti in precedenza indicati dovranno essere forniti nella loro ultima versione ed in lingua italiana, dovranno avere anche installata l’ultima versione dei relativi Service Pack; tali software devono includere tutti i “device drivers” necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema.
Qualora i “device drivers” necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema non fossero compresi nel Sistema Operativo, gli stessi dovranno essere forniti su appositi supporti ottici.
Ciascun prodotto software, in ogni caso, deve essere installato e reso completamente operativo su ciascuna apparecchiatura consegnata.
Per ciascun personal computer desktop, scelto dall’Amministrazione con il sistema operativo Windows, il Fornitore dovrà provvedere al precaricamento di un SW antivirus di sua scelta (anche di tipo freeware) con una licenza d’uso di almeno tre mesi.
Per ciascun personal computer, scelto dall’Amministrazione con il sistema operativo Linux, dovrà essere fornita la licenza ed il Fornitore dovrà provvedere al precaricamento di una delle “Major Linux Distributions” presenti sul mercato nell’ultima versione stabile disponibile.
Sarà cura del Fornitore individuare la Distribuzione Linux e relativo prodotto antivirus più consoni all’apparecchiatura proposta in gara, ovvero, la Distribuzione Linux scelta dal Fornitore dovrà garantire la conformità alle funzionalità delle componenti hardware presenti nel PC desktop offerto, compresi i dispositivi opzionali.
Nella fase di configurazione del personal computer il Fornitore dovrà preinstallare il software Linux della Distribuzione individuata. Per ogni licenza fornita, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione, oltre al personal computer configurato, tutta la documentazione originale della Distribuzione scelta.
Il sistema operativo Linux dovrà avere la possibilità di gestire, per le tastiere, la funzionalità di ripetizione di tasto e la modifica degli intervalli di tempo per la ripetizione del tasto stesso, così come previsto dal D.M. 8 luglio 2005, "requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici", Allegato C, requisito
4. Dovranno inoltre prevedere la percepibilità attraverso l'udito, dello stato di attivazione dei tasti selezionati o bloccati, come previsto dal medesimo D.M. Allegato C, requisito 5.
4.7. Requisiti di conformità
Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi
dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
Le apparecchiature fornite dovranno in particolare:
i. essere in possesso dell’etichetta EPA ENERGY STAR for computers versione 6.1 o equivalente; si precisa che, per il lotto 5 “Workstation grafica”, l’apparecchiatura offerta può essere certificata ENERGY STAR secondo i requisiti della tipologia “Desktop” o secondo quelli della tipologia “Workstation”, a scelta del concorrente;
ii. con riferimento ai monitor, essere in possesso dell’etichetta EPA ENERGY STAR for Displays versione
7.0 o equivalente;
iii. essere conformi, secondo quanto di seguito specificato, ai Criteri Ambientali Minimi per “Apparecchiature elettroniche per ufficio” relativamente ai PC Desktop adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) disponibili alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx#0, e in particolare ai requisiti: 5.2.2. “Aggiornabilità delle componenti”; 5.2.6. “Riciclabilità”; 5.2.7.“Manuale di istruzioni”; 5.2.8. “Informazioni sul prodotto”; 5.2.9. “Requisiti dell’imballaggio”; 5.4.1. “Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio”.
Inoltre, per quanto attiene il:
Requisito 5.2.1. “Consumo energetico” si rinvia al punto (i);
Requisito 5.2.3. “Consumo energetico dei monitor” si rinvia al punto (ii); Requisito 5.2.5. “Emissioni sonore”: si rinvia ai par. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5; Requisito 5.4.2. “Gestione rifiuti elettrici ed elettronici”: si rinvia al par. 6.3;
iv. rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva 2004/108/CE e s.m.i. recepita dalla legislazione italiana con X.Xxx. 6 novembre 2007, n. 194 e s.m.i.;
v. essere conformi alla direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con X.Xxx. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS),
vi. essere conformi al D. Lgs. 188/2008 e s.m.i., che recepisce la direttiva 2006/66/CE e s.m.i. concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti;
vii. essere conformi al regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 s.m.i. in merito alla progettazione ecocompatibile di computer e server informatici;
viii. rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
ix. rispettare i requisiti espressi dal D.M. 8 luglio 2005 "requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici", Allegato C.
5. DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI OPZIONALI
Su richiesta dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà configurare i PC desktop in configurazione base con i dispositivi opzionali scelti, tra quelli sotto descritti, dalla medesima Amministrazione nell’ordinativo di fornitura. Tutti i componenti opzionali dovranno rispettare, ove applicabili, i requisiti di conformità definiti nel paragrafo 4.5.
Il prezzo dei dispositivi opzionali non è ricompreso nel prezzo dei PC desktop base ed è da intendersi come
“prezzo addizionale” a questi.
5.1. RAM AGGIUNTIVA
5.1.1. RAM aggiuntiva 4 GB
Per i lotti 1, 2 e 4, potrà essere richiesto un incremento di memoria di 4 GB, rispetto ai 4 GB previsti nella configurazione base, per una configurazione complessiva di 8 GB.
5.1.1. RAM aggiuntiva 8 GB
Per il lotto 3, potrà essere richiesto un incremento di memoria di 8 GB, rispetto agli 8 GB previsti nella configurazione base, per una configurazione complessiva di 16 GB.
5.1.2. RAM aggiuntiva 16 GB
Per il lotto 5, potrà essere richiesto un incremento di memoria di 16 GB, rispetto ai 16 GB previsti nella configurazione base, per una configurazione complessiva di 32 GB.
5.2. Hard Disk aggiuntivo 1 TB
Per il lotto 5, potranno essere richiesti uno o più ulteriori hard disk rotativi, della stessa marca, modello e capacità di quello offerto per la configurazione base descritta nel par. 4.5. Le unità aggiuntive devono pertanto soddisfare i requisiti minimi descritti nello stesso par. 4.5.
5.3. MONITOR LCD DA 18,5”
Per i lotti 1, 2, 3 e 4, potranno essere richiesti uno o più monitor LCD a schermo piatto con le seguenti caratteristiche minime:
• video a colori con diagonale da 18,5” wide;
• retroilluminazione LED;
• risoluzione massima orizzontale non inferiore a 1366;
• risoluzione massima verticale non inferiore a 768;
• contrasto statico 800:1;
• luminosità 250 cd/mq;
• ingresso digitale DVI o DisplayPort;
• angolo di visuale orizzontale almeno 150°;
• angolo di visualizzazione verticale almeno 150°;
• rispondenza alle specifiche UNI ISO 9241-307;
• rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità II;
• controlli OSD (on screen display);
• regolabilità in altezza e inclinabilità sul piano verticale;
• coppia di altoparlanti integrata;
• predisposto per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington;
• compatibilità con i sistemi nelle configurazioni base descritte in precedenza.
Devono essere forniti in dotazione il cavo (DVI o DisplayPort) per la trasmissione del segnale video tra PC e monitor ed il cavo di alimentazione elettrica; quest’ultimo deve essere collegato al monitor mediante presa esterna, ovvero non integrato al monitor.
5.4. MONITOR LCD DA 21,5”
Per tutti i lotti, potranno essere richiesti uno o più monitor LCD a schermo piatto con le seguenti caratteristiche minime:
• video a colori con diagonale da 21,5” wide;
• retroilluminazione LED;
• risoluzione massima orizzontale non inferiore a 1920;
• risoluzione massima verticale non inferiore a 1080;
• contrasto statico: 800:1;
• luminosità 250 cd/mq;
• angolo di visuale orizzontale almeno 150°;
• angolo di visualizzazione verticale almeno 150°;
• ingresso digitale DVI o DisplayPort;
• rispondenza alle specifiche UNI ISO 9241-307;
• rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità II;
• Controlli OSD (on screen display);
• regolabilità in altezza e inclinabilità sul piano verticale;
• coppia di altoparlanti integrata;
• predisposto per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington;
• compatibilità con i sistemi nelle configurazioni base descritte in precedenza.
Devono essere forniti in dotazione il cavo (DVI o DisplayPort) per la trasmissione del segnale video tra PC e monitor ed il cavo di alimentazione elettrica; quest’ultimo deve essere collegato al monitor mediante presa esterna, ovvero non integrato al monitor.
5.5. MONITOR LCD DA 23,6”
Per tutti i lotti, potranno essere richiesti uno o più monitor LCD a schermo piatto con le seguenti caratteristiche minime:
• video a colori con diagonale da 23,6” wide;
• retroilluminazione LED;
• risoluzione massima orizzontale non inferiore a 1920;
• risoluzione massima verticale non inferiore a 1080;
• contrasto statico: 800:1;
• luminosità 250 cd/mq;
• angolo di visuale orizzontale 150°;
• angolo di visualizzazione verticale 150°;
• ingresso digitale DVI o DisplayPort;
• rispondenza alle specifiche UNI ISO 9241-307;
• rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità II;
• Controlli OSD (on screen display);
• regolabilità in altezza e inclinabilità sul piano verticale;
• coppia di altoparlanti integrata;
• predisposto per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington;
• compatibilità con i sistemi nelle configurazioni base descritte in precedenza.
Devono essere forniti in dotazione il cavo (DVI o DisplayPort) per la trasmissione del segnale video tra PC e monitor ed il cavo di alimentazione elettrica; quest’ultimo deve essere collegato al monitor mediante presa esterna, ovvero non integrato al monitor.
5.6. Scheda grafica 3D entry level
Per il lotto 5, potrà essere richiesta una scheda grafica aggiuntiva entry level con le seguenti caratteristiche minime:
• Risoluzione supportata 3840 x 2160;
• 2 GB di memoria dedicata di tipo DDR3;
• Banda di memoria 25 GB/s;
• 2 uscite video digitali, di cui almeno una DisplayPort.
Qualora la scheda grafica abbia un requisito energetico non compatibile con la capacità della connessione su scheda madre, la scheda stessa dovrà prevedere il collegamento diretto all’alimentatore della workstation per far fronte al fabbisogno energetico.
La scheda grafica offerta, in combinazione con la workstation offerta, deve essere certificata nell’ambito di almeno una delle seguenti suite di applicazioni: Autodesk, Dassault Systemes, Siemens PLM Software. In sede di verifica tecnica, dovrà essere fornita la lista delle applicazioni (inclusa versione) e dei sistemi operativi supportati.
5.7. Scheda grafica 3D midrange
Per il lotto 5, potrà essere richiesta una scheda grafica aggiuntiva midrange con le seguenti caratteristiche minime:
• Risoluzione supportata 3840 x 2160;
• 4 GB di memoria dedicata di tipo DDR5;
• Banda di memoria 80 GB/s;
• 3 uscite video digitali, di cui almeno due DisplayPort.
Qualora la scheda grafica abbia un requisito energetico non compatibile con la capacità della connessione su scheda madre, la scheda stessa dovrà prevedere il collegamento diretto all’alimentatore della workstation per far fronte al fabbisogno energetico.
La scheda grafica offerta, in combinazione con la workstation offerta, deve essere certificata nell’ambito di almeno una delle seguenti suite di applicazioni: Autodesk, Dassault Systemes, Siemens PLM Software. In sede di verifica tecnica, dovrà essere fornita la lista delle applicazioni (inclusa versione) e dei sistemi operativi supportati.
5.8. Lettore di smart card
Ove previsto per i singoli lotti, potrà essere richiesto un lettore di smart card conforme agli standard internazionali e di mercato che garantiscono l'utilizzabilità delle carte istituzionali per l'accesso ai servizi in rete (CIE e CNS); esso deve, quindi, avere le seguenti caratteristiche:
• supporto smart card ISO 7816 Class A, B e C (5V, 3V e 1,8V);
• protezione da corto circuito (short circuit detection);
• posizione dei contatti conformi allo standard ISO 7816/2;
• caratteristiche elettriche conformi allo standard ISO 7816/3;
• lettore conforme alle specifiche PC/SC (Personal Computer Smart Card workgroup);
• driver PC/SC per ambienti Microsoft;
• lettore conforme alle specifiche Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL);
• connessione al PC tramite interfaccia USB 2.0 full speed;
• protocolli ISO 7816 supportati T=0 e T=1.
6. DESCRIZIONE DEI SERVIZI
I servizi descritti nel presente capitolo sono connessi ed accessori alla fornitura dei personal computer desktop e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima. Ove non diversamente indicato, il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo dei personal computer.
Qualora l’amministrazione Ordinante ne faccia espressa richiesta, il fornitore si impegna a inserire tutti i dati necessari per l’identificazione di ogni prodotto oggetto della fornitura secondo le modalità e le procedure in uso nel sistema informatico denominato SIAC al fine di ottenere la codificazione NATO.
L’iter codificativo è regolato dalla clausola standard di codificazione a cui il fornitore dovrà attenersi. La clausola, la normativa in vigore e la procedura per l’accesso al sistema informatico SIAC sono pubblicate e consultabili sul sito internet: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.
Si rappresenta che la codifica necessaria è quella riferita al solo item finale oggetto dell’acquisizione (il personal computer e il monitor), anche nei casi in cui risultassero già codificati i singoli componenti di quest’ultimo.
L’Amministrazione Ordinante dovrà richiedere espressamente la codifica nell’Ordinativo di Fornitura, l’importo
che dovrà corrispondere sarà pari a € 200,00 (IVA esclusa).
6.1. Predisposizione apparati e Master Disk
Il Fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura con il Sistema Operativo scelto dall’Amministrazione già precaricato e pronto all’uso, e gli eventuali dispositivi opzionali richiesti dalla medesima Amministrazione, assicurando il corretto funzionamento dell’intera configurazione.
Per ordinativi di fornitura pari o superiori a 1.000 apparecchiature, l’Amministrazione può richiedere la fornitura di un CD-ROM (“Kit personalizzato”) contenente una procedura di installazione di tutto il software che dovrà essere installato sul/i PC, creato, nella versione “master”, dall’Amministrazione stessa. La richiesta al Fornitore dovrà essere effettuata al momento dell’ordinativo.
Il Fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’ordinativo, provvederà, a proprie spese e rischi e con le stesse modalità previste per la consegna nel successivo paragrafo, a fornire all’Amministrazione richiedente il/i PC (tra quelli oggetto dell’ordinativo di fornitura) necessario/i alla creazione del master disk. L’Amministrazione, nel termine massimo di 7 giorni dalla ricezione del/i PC, dovrà installare il proprio software e riconsegnare il/i PC al fornitore a spese di quest’ultimo.
Qualora fosse richiesto questo servizio, i tempi massimi per la consegna saranno posticipati di 25 giorni lavorativi.
Il Fornitore sarà tenuto alla creazione di una sola copia del Kit personalizzato per ogni apparecchiatura fornita. Nel caso di variazioni della procedura di installazione effettuate dall’Amministrazione, successive alla predisposizione e consegna delle apparecchiature, sarà cura dell’Amministrazione stessa inviare al Fornitore il Kit personalizzato aggiornato, per consentire la corretta esecuzione dei servizi di manutenzione.
Tale procedura potrà essere realizzata dal Fornitore a patto che l’Amministrazione disponga delle licenze
necessarie a procedere alla copia del disco master.
6.2. Consegna e installazione
Le apparecchiature, con il relativo software già installato, dovranno essere consegnate a cura e spese del
Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nell’ordinativo di fornitura.
Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e software), nonché all’attestazione di conformità di cui ai precedenti capitoli; inoltre su ogni apparecchiatura consegnata dovrà essere apposta una etichetta riportante un “Codice identificativo Consip” riportante la seguente dicitura: “Convenzione Consip Pc Desktop 16 – lotto….(1, 2, 3, 4, 5), n. verde assistenza tecnica
<numero>”.
Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.
L’esecuzione degli ordinativi di fornitura relativi a più di una apparecchiatura potrà avvenire anche mediante consegne ripartite, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione alleghi all’Ordinativo di fornitura un piano dettagliato di consegna contenente i luoghi ed il numero delle apparecchiature da consegnare in ciascuna sede. In tale circostanza, su richiesta dell’Amministrazione, il Fornitore sarà tenuto a compilare un Report concordato con la stessa, contenente la distribuzione dei dispositivi nel contesto del piano suddetto (a titolo esemplificativo: Marca, Modello, serial number, n° cespite, luogo di destinazione del bene, ecc).
In ogni caso, la consegna delle apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini:
• per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;
• per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;
• per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;
• per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura.
Ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di consegne pianificate al mese (per brevità denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di cui sopra. In sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini di consegna.
Ad ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l’integrità del pacco) contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere allegata un apposita “nota di consegna”, nella quale dovranno essere riportati: il numero dell’ordinativo di fornitura, il numero delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo, il numero delle apparecchiature oggetto della nota di consegna, la data dell’avvenuta spedizione. L’Amministrazione, dopo aver verificato la corrispondenza della merce consegnata con quanto riportato nella nota, apporrà la data di avvenuta consegna sulla nota stessa, conservandone copia per eventuali verifiche successive.
Nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore al quantitativo minimo per l’installazione come specificato nel capitolo 3.1, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiature.
Il servizio di installazione si intende comprensivo della consegna “al piano” e delle attività di messa in opera e verifica di funzionalità delle apparecchiature (collegamento dei dispositivi opzionali acquistati, accensione del PC e caricamento dei software preinstallati), asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Si ricorda che l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato secondo le norme del codice ambientale relativamente al trattamento di tali materiali.
L’installazione dovrà essere effettuata contestualmente alla consegna. Qualora, in fase di consegna, non fosse possibile effettuare anche l’installazione dei PC, l’Amministrazione e il Fornitore concorderanno la data in cui poter procedere all’installazione stessa. In tal caso, l’apertura del pacco sigillato contenente il PC e le eventuali opzioni dovrà essere effettuata dall’Amministrazione necessariamente alla presenza del Fornitore.
Il servizio di installazione dovrà essere espletato mediante un tecnico specializzato con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, nonché almeno 5 anni di esperienza in attività di installazione e configurazione di sistemi informatici (hw e sw) non particolarmente complesse.
Per ogni installazione effettuata, dovrà essere redatto un apposito verbale di installazione, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: il numero dell’ordinativo di fornitura, la data di ricezione dell’ordinativo di fornitura, il numero delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di installazione, la/e data/e dell’avvenuta/e consegna/installazione, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore).
6.3. Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato
gratuitamente dal Fornitore se espressamente richiesto dall’Amministrazione.
Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Resta peraltro inteso che è estraneo all’oggetto della Convenzione la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: “verbale di fuori uso” dell’U.T.E., ecc.).
A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 26 gennaio 2010 (Cessione
dei beni mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010 (Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato).
La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di XXXX per il loro trasporto e trattamento in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalle predette vigenti disposizioni normative.
Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di dismissione dell’esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell’Amministrazione medesima.
Il servizio dovrà essere erogato entro i termini di seguito descritti:
• per ordinativi di fornitura fino a 100 apparecchiature nuove, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura;
• per ordinativi di fornitura da 101 fino a 500 apparecchiature nuove, il ritiro deve essere effettuato
entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla
ricezione dell’ordinativo di fornitura;
• per ordinativi di fornitura da 501 a 1.000 apparecchiature nuove, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura.
• per ordinativi di fornitura superiori alle 1.000 apparecchiature nuove, il ritiro deve essere effettuato
entro e non oltre 100 (cento) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla
ricezione dell’ordinativo di fornitura.
Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate, ad eccezione dei RAEE storici (apparecchiature immesse sul mercato prima del 1 gennaio 2011) che potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature fornite.
Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. Del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.
Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s.m.i.
6.4. Assistenza in remoto (Call Center)
6.4.1. Descrizione e requisiti del Call Center
Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, durante tutto il periodo di validità della Convenzione e dei contratti attuativi, un apposito Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica per la gestione degli ordini e il malfunzionamento delle apparecchiature; in particolare, ed in modo non esaustivo, sarà competente per:
• richieste di informazioni circa la convenzione;
• ricezione e smistamento degli ordini;
• richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
• richieste relative allo stato degli ordini in corso ed alla loro evasione;
• richieste relative allo stato delle consegne;
• richieste di intervento per manutenzione.
La richiesta di informazioni ed assistenza potrà essere effettuata via telefono, via e-mail o via fax.
In sede di consegna dei documenti per la stipula, il Fornitore dovrà rendere noti e specificare a Consip S.p.A. i suddetti numeri di telefono, di fax e l’indirizzo e-mail dedicati alle richieste di assistenza.
I numeri di telefono e di fax dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177). Tali numeri sono denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.
Le chiamate al Call Center, da parte delle Amministrazioni, dovranno essere accolte da un unico punto di risposta e non re-indirizzate su ulteriori numeri telefonici.
Ai fini della misurazione dei livelli di servizio descritti di seguito, nel caso in cui il call center implementi un sistema di instradamento automatico delle chiamate, l’inizio della chiamata è inteso nel momento in cui l’utente seleziona la scelta di contatto con l’operatore.
6.4.2. Livelli di servizio del Call Center
Il fornitore dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30. Le chiamate effettuate oltre le 17:30 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.
Percentuale di chiamate perdute non superiore al 4% delle chiamate ricevute. Si definisce chiamata perduta la chiamata che non ottiene risposta da un operatore perché:
- la linea non è disponibile,
- la chiamata riceve un segnale di occupato,
- viene trasmesso un messaggio pre-registrato senza possibilità di selezionare la scelta di contatto con
l’operatore,
- l’utente viene messo in contatto con la segreteria telefonica al di fuori dell’intervallo consentito;
- la richiesta di contatto viene abbandonata dopo 60” dall’inizio della chiamata e prima di ricevere risposta dall’operatore.
Risposta entro 20” per il 90% delle chiamate ricevute. Si considera l’insieme delle chiamate ricevute al netto di quelle perdute e di quelle instradate automaticamente ma abbandonate prima della scelta di contatto con l’operatore. Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. Si considera equivalente ad una risposta oltre i 20” la chiamata abbandonata dopo 20” ed entro 60” dall’inizio della chiamata stessa.
Ai fini della misurazione dei tempi suddetti, l’inizio della chiamata decorre da quando l’utente ha effettuato tutte le selezioni necessarie a contattare l’operatore, quindi successivamente all’eventuale messaggio riguardante la privacy e la selezione della coda telefonica.
Tali livelli di servizio dovranno essere documentati dal Fornitore nei termini di tempi e percentuali sopra indicati; la documentazione relativa, generata mensilmente, dovrà essere conservata dal Fornitore per poter essere consegnata, su specifica richiesta di Xxxxxx S.p.A. e/o dell’Amministrazione, in forma di foglio elettronico come riportato al paragrafo 7.3.
Il periodo di riferimento cui il report dovrà riferirsi sarà quello indicato nella stessa richiesta.
La Consip si riserva di controllare i livelli di servizio, utilizzando il supporto di una Società esterna. Tali verifiche potranno essere effettuate anche a campione con cadenza bimestrale durante tutto il periodo di validità della Convenzione e dei contratti attuativi.
6.4.3. Gestione delle richieste di intervento per manutenzione
Apertura della chiamata via telefono, e-mail, via fax.
Il Fornitore dovrà, alla ricezione della richiesta di intervento, comunicare all’Amministrazione:
• un numero progressivo di chiamata, identificativo della richiesta di intervento (ticket);
• data e ora di ricezione della richiesta;
• data ed ora stimata di intervento dell’operatore on-site per la risoluzione della problematica evidenziata, fatto salvo il termine per la rimozione del malfunzionamento.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata con lo stesso mezzo adottato dall’Amministrazione per l’inoltro della richiesta di intervento o con altra modalità, tra quelle indicate al presente paragrafo, eventualmente specificate dalla stessa Amministrazione.
I termini di erogazione del servizio di manutenzione decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento.
In caso di apertura della chiamata via e-mail, un messaggio automatico di ricevuta e-mail dovrà essere inviato dal sistema di posta elettronica del Fornitore in risposta ad ogni singola e-mail di richiesta di intervento.
Chiusura della chiamata.
A fronte della risoluzione del problema che ha generato la chiamata, la chiusura della chiamata dovrà essere comunicata dal Fornitore al referente dell’Amministrazione contraente che ha fatto la richiesta di intervento; tale comunicazione dovrà avvenire via e-mail o fax.
6.5. Manutenzione
Con l’acquisto dei PC desktop e dei dispositivi opzionali, l’Amministrazione acquisisce automaticamente il servizio base di manutenzione per un periodo di 36 (trentasei) mesi. Il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi.
Le Amministrazioni potranno richiedere, contestualmente all’acquisto delle apparecchiature, di poter usufruire di un servizio di manutenzione per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla scadenza dei 36 (trentasei) mesi di durata del servizio di manutenzione base. Tale servizio opzionale risulta caratterizzato dal medesimo contenuto e dalle medesime modalità operative, dagli stessi livelli di servizio ed è regolato dalle medesime normative previste per il servizio base.
Il prezzo dell’estensione del servizio di manutenzione non è ricompreso nel prezzo dei PC desktop e dei dispositivi opzionali, ma è da intendersi come “prezzo addizionale” a questi.
Il servizio di manutenzione consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. L’attività di assistenza on-site dovrà essere espletata mediante un tecnico specializzato con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, con almeno 5 anni di esperienza in attività di installazione e configurazione di sistemi informatici (hw e sw) non particolarmente complesse.
Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un periodo di 36 (trentasei) mesi, ovvero, a fronte di ordinativo che preveda l’adesione all’opzione di estensione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un periodo complessivo di 60 (sessanta) mesi. Gli interventi di manutenzione dovranno essere richiesti dall’Amministrazione al Fornitore mediante il “Call Center” di cui ai precedenti paragrafi. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento.
Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il servizio non comprende manutenzione sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato).
Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di
sostituzione dell’apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dall’apparecchiatura guasta a quella in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro.
In caso di sostituzione di componenti dell’apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata.
Il Fornitore è obbligato a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento.
Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il serial number, il “Codice identificativo Consip”, il numero di ticket, la data e l’ora di apertura della chiamata, il numero dell’intervento, la data e l’ora dell’intervento, la data e l’ora dell’avvenuto ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura (o del termine intervento).
I dettagli relativi ad ogni singolo intervento dovranno essere documentati, su richiesta delle Amministrazioni, secondo quanto previsto nel presente Capitolato, tramite opportuni report da inviare all’Amministrazione stessa con cadenza mensile, in forma di foglio elettronico.
Il fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione secondo quanto previsto dall’art.266 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
7. ULTERIORI ATTIVITA’ E/O ADEMPIMENTI
7.1. Trasmissioni dati per l’attivazione del sito internet delle convenzioni
La Consip S.p.A. avrà il compito di predisporre la sezione del Sito prevista per la Convenzione con tutte le informazioni utili agli utenti.
L’Aggiudicatario dovrà compilare il catalogo messo a disposizione dalla Consip S.p.A. così come indicato nel paragrafo 9 del Disciplinare di gara.
La compilazione del catalogo da parte dell’Aggiudicatario è, difatti, propedeutica all’attivazione della Convenzione e alla fruibilità dei beni/servizi oggetto della Convenzione medesima da parte delle Amministrazioni.
Prima della relativa pubblicazione, il catalogo compilato dall’Aggiudicatario nonché ogni sua variazione (modifica/aggiornamento) dovrà essere sottoscritto, nella sua versione di file .pdf, con firma digitale dal legale rappresentante del Fornitore.
Il catalogo delle apparecchiature in fornitura e dei servizi oggetto della Convenzione sarà visualizzato in una pagina WEB con i relativi prezzi e termini contrattuali.
7.2. Integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell’Amministrazione
Per ordinativi di fornitura pari o superiori a 1.000 apparecchiature, l’Amministrazione può richiedere, in fase di ordinativo di fornitura, che il Fornitore effettui un’integrazione del proprio flusso di gestione delle richieste di intervento con il sistema di Trouble Ticketing dell’Amministrazione. In sede di Convenzione il Fornitore valuterà quale tra le seguenti integrazioni intende attivare:
a) integrazione SW dei sistemi Trouble Ticketing dell'Amministrazione: integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing ad esempio attraverso l’utilizzo di web-services, tabelle di frontiera, procedure Extract-Transform-Load (ETL);
b) accesso tramite web-interface al sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione: attraverso apposite credenziali (user/password) il personale del Fornitore accederà sul portale di Trouble Ticketing dell’Amministrazione ed aggiornerà lo stato della richiesta di intervento;
c) invio di email "strutturata": l’invio delle informazioni necessarie all’aggiornamento dello stato di una richiesta avverrà mediante l’interscambio di email strutturate, affinché un'apposita procedura SW possa interpretarne in modo automatico il contenuto ed effettuare l’aggiornamento stesso.
La scelta del fornitore di attivare una delle tre soluzioni sopra indicate è da intendersi per singola Amministrazione richiedente, in base al sistema di trouble ticketing dell’Amministrazione stessa.
L’Amministrazione, nell’ambito dello scambio di informazioni suddette, indicherà, per ogni ticket assegnato al Fornitore, il relativo codice identificativo, così come imputato all’interno del proprio sistema di Trouble Ticketing.
7.3. Reportistica
Il Fornitore dovrà rendere disponibili alla Consip S.p.A. alcuni dati ai fini della rendicontazione e del
monitoraggio circa l’andamento della Convenzione.
Tali dati dovranno essere inviati tramite l’apposita procedura presente sul Portale degli Acquisti in Rete della
P.A. e disponibile agli utenti abilitati dei fornitori aggiudicatari, fatta salva la possibilità di Consip di richiedere
l’invio in altra analoga modalità (es. invio ad un apposito indirizzo di posta elettronica).
Per ulteriori informazioni riguardanti l’invio dei flussi si rimanda all’appendice 3 al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni”.
Per ordinativi di apparecchiature superiori alle 1.000 unità effettuati complessivamente da una stessa
Amministrazione, questa potrà richiedere l’emissione dei seguenti report, in forma di foglio elettronico:
• consegna delle apparecchiature: da inviare all’Amministrazione ordinante, con periodicità decadale, fino alla completa consegna ed installazione di tutte le apparecchiature ordinate, in cui siano riportati i seguenti dati: Riferimento ordine, Numero apparecchiature consegnate, indirizzo di consegna, data consegna prevista, data effettiva di consegna, eventuali note;
• manutenzione: da inviare all’Amministrazione ordinante, con periodicità mensile, fino allo scadere del
periodo di manutenzione, in cui siano riportati i seguenti dati: n. ticket, Riferimento apparecchiatura
(serial number), Soggetto richiedente, Riferimento amministrazione e località, Data ed ora di ricezione della richiesta di intervento al Call Center, Data e ora del ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura, Descrizione breve del problema, eventuali note.
Il Fornitore dovrà altresì garantire la consegna di eventuali report “ad hoc” richiesti da Consip via e-mail o fax entro i termini indicati da Consip nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report “ad hoc” al mese.
7.4. Responsabile del servizio generale
Per la gestione dei servizi a supporto della fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile del Servizio Generale.
In sede di consegna dei documenti per la stipula, il Fornitore dovrà rendere noti e specificare a Consip S.p.A.: le generalità della persona, il titolo di studio e l’anno di conseguimento, la qualifica professionale e l’esperienza acquisita (con evidenza delle principali attività svolte).
Se nel corso della Convenzione la persona individuata e nominata non sarà disponibile, per qualsiasi ragione, a svolgere le attività previste, il Fornitore dovrà sostituirla tempestivamente, anche se in via temporanea, con figura professionale adeguata seguendo le indicazioni contenute nel presente Capitolato Tecnico.
Il Responsabile del Servizio generale dovrà essere in possesso del Diploma di Laurea di tipo tecnico/scientifico ed avere conseguito, in aziende operanti nel settore dell’XX, xxxxxx 00 (xxxxxx) anni di lavoro di cui 5 (cinque) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste, oppure, dovrà essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore ed avere conseguito, in aziende operanti nel settore dell’XX, xxxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) anni di lavoro di cui 5 (cinque) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste.
Avrà la responsabilità delle seguenti attività:
• cura dei rapporti con la Consip S.p.A. e con le Amministrazioni ordinanti;
• impostazione, organizzazione, pianificazione e controllo di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste su tutto il territorio nazionale;
• supervisione delle attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi di fornitura;
• monitoraggio dell’andamento delle installazioni e controllo del rispetto dei piani di installazione concordati con le Amministrazioni ordinanti;
• monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo
di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
• reporting mensile, e comunque su esplicita richiesta da parte di Xxxxxx, sull’andamento della
Convenzione come descritto precedentemente;
• gestione dei reclami/disservizi da parte delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.
7.5. Responsabile della Fornitura
Il Responsabile della Fornitura verrà nominato per singoli ordinativi pari o superiori alle 3.000 unità e dovrà essere una persona distinta dal Responsabile del servizio generale; dovrà essere in possesso del Diploma di Laurea ed avere conseguito, in aziende operanti nel settore dell’XX, xxxxxx 00 (xxxxxx) anni di lavoro, di cui 5 (cinque) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste, oppure dovrà essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore ed avere conseguito, in aziende operanti nel settore dell’XX, xxxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) anni di lavoro, di cui 5 (cinque) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste.
Il Responsabile della Fornitura dovrà lavorare in accordo con un incaricato dall’Amministrazione per tutte le attività legate alla pianificazione ed al controllo della fornitura; tale Responsabile sarà l’interlocutore principale dell’Amministrazione ed il punto di riferimento dell’incaricato da quest’ultima.
In particolare, il Responsabile della fornitura dovrà curare l’organizzazione, la pianificazione ed il
coordinamento delle attività di seguito specificate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• preparazione delle apparecchiature;
• trasporto e consegna;
• gestione dell’intero processo d’installazione;
• disinstallazione delle apparecchiature obsolete.
Mediante l’utilizzo di tecniche di project management si dovranno fornire degli elaborati che costituiranno uno strumento da utilizzare per le attività di pianificazione e controllo ritenute determinanti per la realizzazione del progetto nei modi e nei tempi prefissati.
Il Responsabile della fornitura dovrà, infine, redigere e consegnare all’incaricato dall’Amministrazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) quindicinali comprendenti eventuali piani correttivi a fronte di eventuali ritardi e/o problemi riscontrati.
7.6. Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DVRI) e determinazione dei costi della sicurezza
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Consip ha redatto il “Documento di valutazione dei potenziali rischi da interferenze” – Allegato 7 del Disciplinare di gara al quale per questo si rimanda e che qui deve intendersi integralmente trascritto.
All’atto dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura l’Amministrazione contraente dovrà integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. Tale integrazione, che dovrà essere sottoscritta per accettazione dall’affidatario costituisce integrazione degli atti contrattuali.
8. MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE
8.1. Verifica delle Apparecchiature in Corso di Fornitura
Oltre a quanto sopra, il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A. l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle Apparecchiature offerte e consegnate alle Amministrazioni Contraenti, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito, anche “Prime Verifiche”), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, sulla base di una lista proposta da Consip S.p.A., su un campione di Apparecchiature consegnato alle Amministrazioni Contraenti. A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche ed ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
La Consip S.p.A. ha facoltà di scegliere il campione da sottoporre a verifica tra le Apparecchiature relative a forniture per le quali non sia stata effettuata la verifica di conformità da parte dell’Amministrazione Contraente, ciò comportando, peraltro, la sospensione dei tempi di tale verifica.
Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri alla consegna del campione di Apparecchiatura presso il Laboratorio, eventualmente anche prelevandolo presso l’Amministrazione Contraente se già consegnato, ed alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l’Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale.
Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):
• la Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire ulteriori n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche “Ulteriori Verifiche”) sulle Apparecchiature anche relative ad altri contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
• il Fornitore è obbligato a sostituire le Apparecchiature e a consegnare, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi del termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, Apparecchiature conformi alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel presente Capitolato Tecnico, ciò per tutti i contratti attuativi della Convenzione per i quali non sia intervenuto il collaudo.
Inoltre, e salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, in conformità a quanto stabilito nella medesima.
Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per le Prime ed Ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
8.2. Verifiche Ispettive
Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nella Relazione Tecnica e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare – avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - apposite verifiche ispettive.
I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all’Organismo di Ispezione nei tempi indicati nella Convenzione. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell’Organismo di Ispezione anche alla Consip S.p.A. in copia conoscenza.
Con riferimento a ciascun singolo lotto, il costo delle verifiche ispettive è determinato fino ad un massimo di: Lotto 1 euro 31.500,00, Lotto 2 euro 31.500,00 Lotto 3 euro 31.500,00 Lotto 4 euro 16.700,00, Lotto 5 euro
32.500,00.
Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati (di cui all’Appendice n. 2 - Schema delle Verifiche Ispettive) ivi inclusi quelli eventualmente risultanti dall’offerta tecnica migliorativa, se presentata dal Fornitore aggiudicatario. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare tutti gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione.
Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.
Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno inviato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l’Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.
L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli Ordinativi emessi dalle Amministrazioni. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.
9. VERIFICA DI CONFORMITA’
Entro 20 (venti) giorni solari dalla data di consegna (di cui al precedente paragrafo 6.2), tutte le apparecchiature fornite dovranno essere sottoposte a verifica (inteso come verifica di non difformità in
esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d’uso e dichiarato in sede d’offerta) da parte dell’Amministrazione. L’Amministrazione potrà comunque, in alternativa, procedere alla verifica a campione sulle apparecchiature fornite.
Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.
10. INDICATORI DI QUALITA’ E LIVELLI DI SERVIZIO
In coerenza con il documento “Linee guida per la qualità dei beni e dei servizi ITC per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione”, sono stati scelti gli indicatori di qualità applicabili alla fornitura dei Personal computer desktop nell’ambito della Convenzione. Essi sono riepilogati nella tabella seguente e dettagliati in Appendice 1, allegato al presente Capitolato Tecnico.
Il rispetto dei valori di soglia di tali indicatori verrà verificato in sede di verifiche ispettive.
Attività | Prodotto | Indicatore di qualità | Xxx.xx Capitolato tecnico | |||
Caratteristica | Sottocaratt. | acro IQ | Denominazione IQ | |||
Consegna, Installazione | Prodotto hardware | Efficienza | Efficienza temporale | RTCCASO | rispetto dei tempi contrattuali di consegna delle apparecchiature | 6.2 |
Verifica di conformità | Prodotto hardware | Efficienza | Efficienza temporale | RTCSACNSO | rispetto dei tempi contrattuali di sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudverifica di conformità negativa | 9 |
Conformità apparecchiature | Prodotto Hardware |