Ministero dello Sviluppo Economico: Disciplina dei Contratti di Sviluppo
11/002
Oggetto Codice
Ministero dello Sviluppo Economico: Disciplina dei Contratti di Sviluppo
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato la disciplina dei Contratti di Sviluppo nell’ottica di una riorganizzazione e razionalizzazione del sistema degli incentivi e della programmazione negoziata.
Il Contratto di Sviluppo è contratto tra imprese e Ministero, affiancato dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa per la realizzazione di progetti di investimento di rilevanti dimensioni. È obiettivo principale del provvedimento quello di sostenere una dimensione imprenditoriale medio alta che possa generare occupazione e rimanere stabile.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Il contratto di sviluppo ha ad oggetto il finanziamento di programmi di sviluppo, presentati da una o più imprese, che riguardino:
A) Programmi di Sviluppo Industriale: iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di investimento ed eventualmente progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali. L’importo complessivo delle spese ammissibili del programma non deve essere inferiore a 30 milioni di euro (7,5 per le iniziative riguardati la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli); nell’ambito del programma le iniziative del proponente devono prevedere spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro (3 per le iniziative riguardati la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), a parte eventuali progetti di ricerca e sviluppo. Fermo restando tale limite per i soggetti proponenti, ogni progetto non può prevedere costi inferiori a 1,5 milioni di euro.
I contratti di sviluppo nel comparto industriale sono finalizzati alla creazione di beni o servizi con particolare predilezione per profili innovativi.
B) Programmi di Sviluppo Turistico: iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'offerta ricettiva, delle attività integrative e dei servizi di supporto per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di investimento ed eventualmente progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. L’importo complessivo delle spese ammissibili del programma non deve essere inferiore a 22,5 milioni di euro; nell’ambito del programma le iniziative del proponente devono prevedere spese per un
importo non inferiore a 12 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca e sviluppo. Fermo restando tale limite per i soggetti proponenti, ogni progetto non può prevedere costi inferiori a 1,5 milioni di euro.
Per quanto concerne il turismo sono ritenuti prioritari i programmi che puntano a innalzare la qualità dell’offerta ricettiva sul territorio.
C) Programmi di Sviluppo Commerciale: iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell'offerta distributiva su un territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di investimento ed eventualmente progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione dell'offerta distributiva del territorio di riferimento. L’importo complessivo delle spese ammissibili del programma non deve essere inferiore a 30 milioni di euro; nell’ambito del programma le iniziative del proponente devono prevedere spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca e sviluppo. Fermo restando tale limite per i soggetti proponenti, ogni progetto non può prevedere costi inferiori a 1,5 milioni di euro.
Nell’ambito del commercio è privilegiato il miglioramento dell’offerta distributiva sul territorio. SPESE AMMISSIBILI
Sono finanziabili le seguenti tipologie di investimento:
- realizzazione di nuove unità produttive
- ampliamento di unità produttive esistenti
- diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi
- cambiamento fondamentale del processo di produzione.
I programmi devono essere avviati dopo la presentazione dell’istanza di accesso e essere conclusi entro 48 mesi dalla medesima data.
Si specifica che:
1) Aree Svantaggiate: nelle zone del territorio nazionale dove la crescita economica è in ritardo o del tutto inesistente i contratti di sviluppo sostengono la realizzazione di nuove unità produttive, l’ampliamento di quelle esistenti, la diversificazione delle produzioni e l’innovazione soprattutto per quanto concerne i processi. Rientrano in questa categoria di beneficiari anche le aziende di media dimensione e le cosiddette grandi imprese che però hanno meno di 750 dipendenti ed un fatturato annuale di 200 milioni.
2) Ricerca: imprese che non operano nei settori commercio, industria e turismo unitamente ai centri specializzati possono attivare contratti di sviluppo nell’ambito della ricerca industriale. Tra le azioni ammesse a sostegno figurano la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi
prodotti, processi o servizi esistenti. Inoltre i contratti di sviluppo possono comprendere anche acquisizioni, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Queste attività possono includere l’elaborazione dei progetti, disegni, piani e altra documentazione.
3) Investitori esteri: i contratti di sviluppo sono estesi anche alle aziende con sede all’estero con il chiaro fine di attrarre investimenti sul territorio nazionale. Le industrie sono però obbligate a creare una sede operativa in Italia ed a mantenerla attiva almeno cinque anni al fine del progetto mentre le Pmi devono restare sul territorio per almeno tre anni dopo l’incasso del beneficio.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE
Non sono ammessi i progetti d’investimento riguardanti le seguenti attività economiche della classificazione ATECO 2007:
a) agricoltura, silvicoltura e pesca (tutte la sezione A)
b) fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (tutta la sezione E)
c) costruzioni (tutta la sezione F)
d) commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli (sezione G, gruppi 47.8 “Commercio al dettaglio ambulante” e 47.9 “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati”)
e) trasporto e magazzinaggio (tutta la sezione H, ad eccezione del gruppo 49.5 “Trasporto mediante condotte”, divisione 52 “Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti” e divisione 53 “Servizi postali e attività dei corrieri”)
f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (sezione I, limitatamente alla categoria 56.10.4 “ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti”),
g) servizi di informazione e comunicazione (sezione J, limitatamente alle classi 59.14 “attività di proiezione cinematografica” e 59.20 “attività di registrazione sonora e di editoria musicale”, nonché divisione 60 “attività di programmazione e trasmissione”)
h) attività finanziarie e assicurative (tutta la sezione K)
i) attività immobiliari (tutta la sezione L)
j) attività professionali, scientifiche e tecniche (tutta la sezione M)
k) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (tutta la sezione N, ad eccezione della divisione 79 “Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse”, del gruppo
80.1 “Servizi di vigilanza privata”, del gruppo 82.2 “Attività dei call center” e classe 82.92 “Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi”)
l) istruzione (tutta la sezione P)
m) altre attività di servizi (sezione S)
Non sono altresì ammissibili alle agevolazioni i progetti d’investimento riguardanti le attività economiche relative ai
settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell’industria carboniera e delle fibre sintetiche. ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a:
a) 30 milioni di Euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale, ovvero 7,5 milioni di Euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) 22,5milioni di Euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico;
c) 30 milioni di Euro, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale.
Nell’ambito del programma di sviluppo, i progetti d’investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:
a) 15 milioni di Euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale, ovvero 3 milioni di Euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) 12 milioni di Euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico;
c) 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale.
Per gli eventuali interventi in materia di ricerca e sviluppo (i costi di sviluppo devono essere prevalenti rispetto a quelli di ricerca) l’aiuto non supera il 50% dei costi di ricerca e il 25% dei costi di sviluppo sperimentale (tali massimali possono essere maggiorati del 15% in caso di collaborazione con altre imprese o con organismi di ricerca alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia e del 10% e 20% per le medie e piccole imprese).
La tipologia di contributo verrà stabilita in sede di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze dovranno essere presentate all’Agenzia che accerta le condizioni di ammissibilità del progetto preliminare avviando la negoziazione con il proponente. Successivamente il proponente presenta il progetto definitivo. All’approvazione della proposta di contratto di sviluppo segue la sottoscrizione del contratto.