DETERMINA N. 59 DEL 28 LUGLIO 2022
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, x. 00 00000 Xxxx
Tel. 00 00 0000 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Area Innovazione e Servizi Operativi
Prot. n. 2022/4204897
DETERMINA N. 59 DEL 28 LUGLIO 2022
OGGETTO: Atto modificativo del Contratto di appalto per l’affidamento della fornitura di carta in risme (A3 e A4), articoli di cancelleria e dei relativi servizi connessi per Agenzia delle entrate-Riscossione - Lotto 1 - CIG 8721018BB6. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
PREMESSE
In seguito all’aggiudicazione del lotto 1 della procedura aperta, indetta da Agenzia delle entrate-Riscossione in data 1° settembre 2021, è stato stipulato un contratto – prot. n. 2021/2760282 – con la società Lyreco Italia srl avente ad oggetto la fornitura, comprensiva di trasporto e consegna, di carta in risme, formato A4 e A3.
Il Contratto, della durata di 24 mesi ed avente scadenza il 31 ottobre 2023, prevede una spesa complessiva massima di euro 985.521,70 oltre IVA ed un costo unitario a risma della carta A4 di € 1,99 e della carta A3 di € 4,09.
Ciò posto, la società Lyreco Italia s.r.l, con nota del 16 marzo 2022 prot. n. 2022/1473053, ha rappresentato la necessità di avviare un’istruttoria con Agenzia delle entrate-Riscossione volta a concordare una revisione dei prezzi unitari per risme di carta A4 e A3.
Con nota del 21 aprile 2022 prot. n. 2022/2154411, la stessa ha aggiornato le motivazioni e la situazione contrattuale di cui alla nota precedente evidenziando come gli eventi imprevedibili e straordinari degli ultimi mesi avessero ulteriormente incrementato il disequilibrio economico della commessa richiedendo “un’adeguata modifica dei termini delle prestazioni o, in alternativa, la risoluzione contrattuale”.
In data 22 giugno 2022 prot. n. 2022/3455064 la menzionata Società ha inviato una nota di diffida nella quale ha evidenziato gli incrementi di prezzo applicati
Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della Riscossione per l’intero territorio nazionale
Sede legale Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00000 Xxxx Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
dal proprio fornitore sull’articolo oggetto di fornitura, a partire dal 1° novembre 2021 fino ad oggi, nonché quelli già previsti a partire dal 1° luglio 2022, per un incremento percentuale totale del 64,57%. Ad ulteriore supporto, ha riportato anche una serie di delibere ANAC che, con una cadenza ravvicinata senza precedenti, hanno rivisto al rialzo per ben tre volte il prezzo della carta in risme (rispettivamente: il 2 febbraio 2022 del 9,416%, il 30 marzo 2022 del 3,871% ed il 13 maggio 2022 del 50%) per un incremento totale del 70,48%.
Nella nota di diffida Lyreco Italia srl ha richiesto, ai sensi dell’art. 1467 c.c., il riconoscimento, a far tempo dal 1° aprile 2022, di un nuovo prezzo di € 3,10 per la carta in risme A4 e di € 6,30 per la carta in risme formato A3, oltre ad un meccanismo automatico di adeguamento prezzi nel caso di ulteriori variazioni dei costi della carta imposti dal mercato minacciando, in mancanza di accordo entro il prossimo 20 luglio, la risoluzione immediata del contratto come conseguenza dell’eccessiva onerosità sopravvenuta per cause imprevedibili con decorrenza dal 1° settembre 2022.
Infine, stante la non accoglibilità da parte di AdeR della pretesa di applicare il nuovo prezzo con decorrenza antecedente alla diffida medesima e di inserire un sistema automatico di revisione dei prezzi, in data 11 luglio 2022, prot. n. 2022/3842113, il medesimo operatore economico ha inviato una proposta in sostituzione della precedente, richiamando le argomentazioni a sostegno del venir meno del sinallagma contrattuale di cui alle comunicazioni precedenti e richiedendo l’applicazione del prezzo di € 3,30 per le risme di carta formato A4 e di € 6,50 per il formato A3 per tutte le forniture contrattuali dal 1° luglio 2022 in poi, con riserva di ulteriore revisione del prezzo di tali prodotti al ricorrere di successivi ulteriori aumenti.
Il fornitore ha altresì precisato che qualora, entro il prossimo 29 luglio, il contratto non sia ricondotto ad equità, si vedrebbe costretto a risolvere il Contratto.
Come riportato nella nota tecnica prot. n. 3873972 del 13/07/2022 l’istruttoria avviata dal RUP, con il supporto delle Strutture Aziendali competenti, ha portato ad accertare che il significativo aumento dei prezzi delle materie prime ha alterato in modo considerevole l’originario sinallagma contrattuale, ripristinabile adeguando i prezzi unitari contrattualmente previsti nella misura, prospettata dal fornitore, di € 3,30 per la carta in risme A4 e di € 6,50 per la carta in risme formato A3. Tale adeguamento dei prezzi potrà avere decorrenza a far tempo dalla data della ricezione della diffida dell’11 luglio 2022, ovvero dagli ordini emessi a far tempo dal 12 luglio 2022. Nella tabella la variazione dei prezzi unitari:
Articolo | Importo attuale per risma | Nuovo importo per risma |
Carta A4 | 1,99 | 3,30 |
Carta A3 | 4,09 | 6,50 |
Nella menzionata nota è stato inoltre evidenziato che i nuovi prezzi sono avvalorati dalle sopracitate delibere ANAC le quali, con l’ultimo aggiornamento del 13 maggio 2022, hanno stabilito un prezzo medio a base d’asta di € 4,30 e € 9,08 rispettivamente per una risma di carta da 80 grammi formato A4 e A3. Qualora si applicasse a questi valori una riduzione del 3%, dato che il contratto prevede la fornitura di carta da 75 grammi, e si riducesse ulteriormente tale importo della percentuale di ribasso offerta in sede di gara (19,76% per risma di A4 e 21,65% per risma di A3), risulterebbe un importo di € 3,35 per risma di A4 e € 6,90 per risma di A3, superiori a quelli proposti dal fornitore.
Sotto altro profilo, esaminando la situazione del contratto alla data del 30/06/2022, è stato riscontrato che, alla luce delle mutate esigenze aziendali dovute alla permanenza del personale in smart working e all’introduzione di alcune normative interne volte a favorire un minor impiego di carta (invio degli estratti di ruolo per e-mail e maggior utilizzo della tipografia virtuale), si è verificata una notevole contrazione dei consumi da inizio contratto rispetto alle previsioni in sede di affidamento, come da tabella sotto riportata:
SITUAZIONE CONTRATTO | ||||||
Articolo | Qt Contratto | Imp. Attuale per risma | Imp. Contratto | Qt Acquistate al 30/06/2022 | Imp. Acquistato al 30/06/2022 | Imp. Residuo al 30/06/2022 |
Carta A4 | 483.635 | 1,99 | 962.433,65 | 71.375 | 142.036,25 | 820.397,40 |
Carta A3 | 5.645 | 4,09 | 23.088,05 | 1.120 | 4.580,80 | 18.507,25 |
Totali | 985.521,70 | 146.617,05 | 838.904,65 |
Conseguentemente alla riscontrata modifica dei fabbisogni, riconducibile a circostanze sopravvenute ed imprevedibili per AdeR, il Responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno proporre una modifica contrattuale finalizzata alla riduzione dei quantitativi residui acquistabili di carta A4 e A3. In base ai consumi registrati fino ad oggi si ipotizza un consumo medio di circa 9.000 risme di carta A4 al mese fino al 31/08/2022, data attuale di scadenza dello smart working in forma sempificata, e di 15.000 risme di carta A4 al mese per il restante
periodo contrattuale fino alla scadenza. Si precisa che il quantitativo di risme A3 è stato stimato con il rapporto 1/85 rispetto a quelle di A4.
In virtù di tale analisi, considerando i quantitativi ordinati e quelli stimati a fine contratto, si avrebbe la seguente situazione:
Articolo | Quantità Contratto iniziale | Quantità Contratto Rivista | Differenza | Decremento % |
Carta A4 | 483.635 | 299.375 | 184.260 | 38,10% |
Carta A3 | 5.645 | 3.520 | 2.125 | 37,64% |
Rendendosi, quindi, necessaria una variante contrattuale in diminuzione dei volumi sopra indicati, secondo il seguente dettaglio:
Oggetto | A4 | A3 | Valore contratto |
Fabbisogno iniziale di risme a gara | 483.635 | 5.645 | |
importo contratto iniziale | 962.433,65 | 23.088,05 | 985.521,70 |
Riduzione Fabbisogno su risme a gara | 184.260 | 2.125 | |
Nuovo fabbisogno post riduzione | 299.375 | 3.520 | |
valore contratto da ridurre ai vecchi prezzi | 366.677,40 | 8.691,25 | 375.368,65 |
nuovo valore contratto post riduzione fabbisogno | 595.756,25 | 14.396,80 | 610.153,05 |
Non considerando la rinegoziazione dei prezzi unitari, la riduzione del fabbisogno comporta un risparmio sul contratto iniziale pari a € 375.368,65.
Inoltre, considerando il limite di aumento contrattuale massimo del 50% del contratto iniziale previsto nell’art. 000, x. 0 xxx X.Xxx. 00/0000 (xx limite complessivo massimo del nuovo valore contrattuale post aumento dei prezzi è pari a € 915.229,58) e ipotizzando di acquistare l’intera quantità residua ai prezzi di € 3,30 per la carta A4 e € 6,50 per quella A3, il nuovo valore totale del contratto viene a essere pari a € 914.617,05, come meglio dettagliato nella seguente tabella:
NUOVO VALORE TOTALE CONTRATTO | ||||||
Articolo | Importo € Acquistato al 30/06/2022 | Qt da Acquistare | Nuovo prezzo per risma € | Importo da Acquistare € | Nuovo Totale Contratto € | Differenza su valore iniziale Contratto € |
Carta A4 | 142.036,25 | 228.000 | 3,30 | 752.400,00 | 894.436,25 | -67.997,40 |
Carta A3 | 4.580,80 | 2.400 | 6,50 | 15.600,00 | 20.180,80 | -2.907,25 |
Totali | 146.617,05 | 768.000,00 | 914.617,05 | -70.904,65 |
Pertanto, per effetto della revisione in aumento dei prezzi proposti e la contestuale riduzione dei quantitativi stimati, l’originario importo contrattuale si ridurrebbe di € 70.904,65.
Alla luce di quanto sopra, con la Richiesta di Acquisto (d’ora in avanti RdA) n. 2294, il Settore Logistica, Infrastrutture e Security rappresenta la necessità di effettuare una modifica contrattuale consistente, da una parte, nell’adeguamento dei prezzi unitari per riduzione del contratto ad equità, a partire dagli ordini esecutivi emessi dal 12 luglio 2022 e fino alla scadenza naturale del contratto, e dall’altra, nella diminuzione dei fabbisogni residui, per un decremento finale dell’importo complessivo pari a € 70.904,65.
Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.
CONSIDERAZIONI
AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Nel 2021, AdeR ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di carta in risme e cancelleria, suddivisa in due lotti.
Il contratto relativo al lotto 1, avente ad oggetto la fornitura di carta, sottoscritto il 1° settembre 2021 con Lyreco Italia s.r.l., non prevede clausole di revisione o indicizzazione dei prezzi.
Ciò posto, a causa di eventi sopravvenuti, non imputabili a colpa di alcuna delle parti e oggettivamente imprevisti e imprevedibili, si è registrato un significativo aumento dei prezzi delle materie prime, che ha alterato in modo considerevole l’originario sinallagma contrattuale al punto da non renderne più sostenibile l’esecuzione da parte del fornitore, il quale ha paventato un’azione finalizzata alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
L’esecuzione dell’appalto de quo è strettamente funzionale allo svolgimento delle funzioni istituzionali di AdeR e una risoluzione contrattuale rischierebbe di creare disservizi e inefficienze nell’attività degli uffici e degli sportelli, nelle more del reperimento di un nuovo fornitore.
Al fine di perseguire l’ineludibile esigenza di garantire la continuità operativa della fornitura oggetto del suddetto contratto è stata compiuta una disamina dei rimedi a disposizione della committente.
Il quadro normativo in materia di appalti pubblici consente la modifica, in corso di esecuzione, del prezzo pattuito solo ove siano state inserite nella lex specialis di gara e nel contratto di apposite clausole di revisione del prezzo.
Non ricorrendo tale previsione nel caso di specie, occorre guardare agli ordinari rimedi privatistici, valutando la possibilità di applicazione dell’articolo 1467 (“Contratto con prestazioni corrispettive”), comma 3, c.c. in virtù del quale “La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
Con le comunicazioni del 22 giugno e dell’11 luglio 2022 la Lyreco Italia s.r.l. ha diffidato AdeR alla risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, a meno di “riduzione a equità” delle condizioni contrattuali adeguando congruamente i prezzi divenuti assolutamente insostenibili, esponendo puntualmente le ragioni che abbiano reso straordinari e imprevedibili i registrati aumenti del costo delle materie prime e dell’energia, tali da rendere insostenibili i prezzi inizialmente offerti ai fini dell’aggiudicazione.
L’istruttoria condotta dal RUP con il supporto delle Strutture Aziendali competenti, ha portato alla condivisione delle ragioni evocate dal fornitore confermando la necessità dell’adeguamento dei prezzi unitari contrattualmente previsti e reputando come congrui i nuovi prezzi indicati nella diffida dell’11 luglio 2022.
La domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta presentata dal fornitore legittima AdeR, ai sensi dell’art 1467 cod. civ., ad operare una “riduzione a equità” delle condizioni contrattuali, di cui si sia lamentata la sopravvenuta ed assoluta insostenibilità, nella misura ritenuta congrua.
L’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento purché la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e la stessa modifica non alteri la natura generale del contratto e purché, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
Nel caso di specie, l’imprevedibilità al momento della sottoscrizione del contratto deriva dall’emergenza sanitaria tutt’ora in corso e dal maggior ricorso all’istituto dello smart working, che rendono necessario adottare l’atto di modifica al contratto, coerentemente con le mutate esigenze di AdeR.
Si dà atto che l’incremento del valore complessivo contrattuale, anche a seguito della “riduzione a equità” 1, in analogia a quanto disposto dall’articolo 106, comma 1, lett. a) e comma 7 del Codice, non eccede il limite massimo del 50 per cento del valore del contratto originario.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi
dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
il Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi, in base ai poteri
conferiti dal Direttore dell’Agenzia
delle entrate–Riscossione con procura speciale Prot. n. 691742 del 25/02/2021
DETERMINA
La sottoscrizione di un atto modificativo ex art. 1467 cod. civ., finalizzato alla riduzione ad equità del contratto per la fornitura di carta in risme (A3 e A4), articoli di cancelleria e dei relativi servizi connessi per Agenzia delle entrate-Riscossione
- Lotto 1 - CIG 8721018BB6, stipulato con la Lyreco Italia s.r.l. e contestuale variante, ex art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 per la diminuzione dei fabbisogni oggetto del contratto medesimo.
A tal fine stabilisce che:
• il fabbisogno di risme, per le ragioni di cui alle superiori Premesse, subirà il seguente decremento:
Articolo | Quantità Contratto | Fabbisogno Rivisto | Differenza | Decremento % |
Carta A4 | 483.635 | 299.375 | 184.260 | 38,10% |
Carta A3 | 5.645 | 3.520 | 2.125 | 37,64% |
• l’adeguamento dei prezzi unitari riportati nel citato Contratto, come di seguito specificato:
Articolo | Importo attuale per risma | Nuovo importo per risma |
Carta A4 | 1,99 | 3,30 |
Carta A3 | 4,09 | 6,50 |
• i nuovi importi unitari avranno effetto a partire dagli ordini esecutivi che saranno emessi dal 12 luglio 2022 e fino alla scadenza naturale del contratto;
• a seguito della riduzione del fabbisogno e dell’aumento dei prezzi unitari si determinerà un decremento del corrispettivo complessivo contrattuale pari ad € 70.904,65 (settantamilanovecentoquatto/65) oltre IVA e oneri
della sicurezza da interferenze pari a zero, come dettagliato nelle superiori Premesse;
• l’atto sarà sottoscritto, con firma digitale, nella forma della scrittura privata;
• è confermato il Responsabile Unico del Procedimento Sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx;
• è confermato il Direttore dell’esecuzione del contratto Sig.ra Xxxxxxx
Xxxxxxx;
• si proceda alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ai sensi del comma 5, dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Direttore
Xxxxx Xxxxxxx
(Firmato digitalmente)