CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO DI PSA SECH
CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO DI PSA SECH
DISPOSIZIONI GENERALI
1 APPLICABILITÀ
1.1 Le presenti condizioni generali d’acquisto (le “Condizioni”) si applicano a qualsiasi prestazione di servizi e/o consegna di beni (tramite vendita o altra modalità) e a qualsiasi offerta o accordo relativo a PSA SECH o a qualsiasi società affiliata di PSA SECH in Italia. Le Condizioni si applicano anche alle richieste effettuate da PSA SECH per la presentazione di un’offerta, a tutte le offerte presentate a PSA SECH, a tutte le istruzioni e a tutti gli ordini effettuati da PSA SECH (di seguito “Ordini”) e a tutti gli accordi con PSA SECH relativi a quanto suddetto. Solo la società PSA che aderisce all’accordo o, in assenza di un accordo, la società che riceve i beni e/o servizi, è passibile delle obbligazioni e responsabilità (se del caso) al riguardo, senza responsabilità congiunta delle società affiliate. Le Condizioni si applicano anche a qualsiasi obbligazione o responsabilità non contrattuale di cui il Fornitore è passibile in conseguenza alla prestazione di servizi e/o consegna di beni, alla prestazione di servizi e/o consegna di beni su pagamento o gratuite, nonché a qualsiasi prestazione di servizi e/o consegna di beni e a qualsiasi controversia, a partire dal 1 giugno 2018.
1.2 Le presenti Condizioni escludono tutti gli altri termini e condizioni, generali o specifici, comunicati o che saranno comunicati, in qualsiasi momento, dalla parte che fornisce i servizi o i beni a cui si fa riferimento nella clausola 1.1 (di seguito “Fornitore”), a meno che PSA SECH non abbia esplicitamente accettato tali disposizioni per iscritto. Salvo diversi accordi per iscritto, qualsiasi disposizione in contrasto con le presenti Condizioni sarà applicabile solo alla relativa offerta, accordo od Ordine per cui è stata accordata l’eccezione. In caso di discrepanze, incoerenze o ambiguità tra le Condizioni e qualsiasi termine specifico accordato con il Fornitore, prevalgono i termini specifici accordati con il Fornitore, per quanto riguarda la discrepanza, l’incoerenza e l’ambiguità.
1.3 Qualsiasi Fornitore che abbia fornito servizi o beni sulla base delle presenti Condizioni accetta l’applicazione di tali Condizioni anche a qualsiasi accordo successivo tra il Fornitore stesso e PSA SECH.
1.4 I termini commerciali utilizzati nelle presenti Condizioni o in altri documenti applicabili al rapporto tra le parti, devono essere elaborati e interpretati in conformità con Incoterms, ultima versione.
2 STIPULA DELL’ACCORDO
2.1 Qualsiasi offerta presentata dal Fornitore è irrevocabile. Tutti i costi che il Fornitore deve sostenere in relazione a un’offerta sono a carico del Fornitore.
2.2 Un accordo con il Fornitore entra in vigore solo se e nella misura in cui PSA SECH accetta l’offerta del Fornitore attraverso un ordine per iscritto.
2.3 Impegni verbali o accordi presi da o con il personale, o i rappresentanti di PSA SECH, non vincolano PSA SECH, ma sono validi solo se e nella misura in cui PSA SECH li conferma per iscritto. La conferma deve essere firmata dall’ente aziendale legalmente autorizzato a rappresentare la relativa società.
3 PREZZI E PAGAMENTO
3.1 Tutti i prezzi o le tariffe menzionati nelle presenti Condizioni o in qualsiasi accordo, offerta o documento a cui si applicano le presenti Condizioni, includono tutte le spese, i diritti e le tasse (IVA esclusa), nonché trasporto, confezione appropriata, ispezioni, collaudo, certificati e simili.
3.2 I prezzi accordati sono fissi per la durata dell’accordo. In caso di trattenuta fiscale sul pagamento effettuato da PSA SECH al Fornitore, PSA SECH tratterà tale ritenuta senza alcun obbligo di rimborsare il pagamento al Fornitore.
3.3 Il pagamento verrà effettuato da parte di PSA SECH entro 60 giorni data fattura fine mese, ma non prima dei 60 giorni dopo la consegna in conformità con l’articolo 18 o l’articolo 13. Le fatture sono considerate valide per il pagamento solo se riportano il numero e la data dell’Ordine.
3.4 Se PSA SECH è in ritardo con un pagamento (di una fattura o di qualsiasi altro importo dovuto in conformità con le presenti Condizioni o qualsiasi accordo, offerta o documento a cui si applicano le presenti Condizioni), il Fornitore deve invitare formalmente PSA SECH a pagare attraverso lettera raccomandata. A partire dalla data di ricezione della raccomandata, PSA SECH deve (se non ha un valido motivo per il ritardo del pagamento, ad esempio una fattura contestata) pagare un interesse per pagamento in ritardo uguale al tasso di interesse di riferimento, come indicato nella Legge del 2 agosto 2002 contro i pagamenti in ritardo nelle transazioni commerciali.
3.5 Se è stato accordato il pagamento anticipato, PSA SECH ha il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere al Fornitore una garanzia bancaria o la garanzia di una società madre, a discrezione di PSA, come garanzia di rimborso in caso di revoca dell’Ordine o cessazione dell’accordo.
3.6 Tutti i pagamenti effettuati da PSA non implicano, in alcun modo, la rinuncia ai diritti previsti dall’accordo o dalle presenti Condizioni.
3.7 Per la fatturazione, sono validi solo i numeri, le valute i pesi e/o volumi accettati o definiti e confermati per iscritto da PSA.
3.8 Le fatture vanno indirizzate esclusivamente all'amministrazione finanziaria di PSA.
3.9 Qualsiasi importo dovuto da PSA a un Fornitore potrebbe, a discrezione di PSA, essere risolto con qualsiasi importo dovuto dal Fornitore a PSA. Qualsiasi importo dovuto dal Fornitore a PSA deve essere pagato senza detrazioni o compensazioni.
4 FORZA MAGGIORE
4.1 Ai fini delle presenti Condizioni, con “forza maggiore” si fa riferimento solo alle circostanze imprevedibili che non dipendono dal Fornitore (o dalle terze parti da cui il Fornitore dipende per l’esecuzione delle proprie obbligazioni, ad esempio i suoi fornitori o subappaltatori) e che rendono del tutto impossibile al Fornitore di rispettare le proprie obbligazioni. Scioperi, mancanza di personale, furto, guasto dei macchinari, attacco informatico (virus, worm, attacco DDoS, hackeraggio, pishing ed eventi simili che interrompono l’ambiente ICT) non rientrano nelle cause di forza maggiore per il Fornitore.
4.2 In caso di un evento di forza maggiore, il Fornitore deve informare immediatamente PSA per iscritto, fornendo tutti i relativi dettagli, tra cui la descrizione della situazione di forza maggiore, il modo in cui questa impedisce al Fornitore di rispettare le sue obbligazioni e la durata stimata dell’evento di forza maggiore. Il Fornitore deve mantenere PSA informata riguardo agli sviluppi dell’evento di forza maggiore. Se il Fornitore si avvale delle cause di forza maggiore deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli, a proprie spese, per risolvere la situazione di forza maggiore il prima possibile. Dopo la conclusione dell’evento di forza maggiore, il Fornitore deve rispettare le sue obbligazioni il prima possibile.
5 CESSAZIONE
5.1 PSA può cessare qualsiasi accordo a cui le presenti Condizioni si applicano, in tutto o in parte, senza intervento giudiziale e senza preavviso, notifica o periodo di notifica, con effetto immediato, a spese del Fornitore, attraverso lettera raccomandata, nei seguenti casi:
5.1.1 se il Fornitore è inadempiente in relazione a una o più obbligazioni o se viene stabilito che il Fornitore non è più in grado di rispettare l’accordo senza inadempienza; un ritardo maggiore di 10 settimane sulla data di consegna è considerato un’inadempienza;
5.1.2 se PSA ha motivi ragionevoli per ritenere che il Fornitore non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni;
5.1.3 se il Fornitore dichiara bancarotta, è in liquidazione o richiede la sospensione temporanea del pagamento o (attraverso confisca, restrizione legale o altro) perde il potere sui suoi beni o parte di essi, o richiede l’avvio della procedura di concordato giudiziale, o se viene presa qualsiasi altra misura collettiva, o se il Fornitore avanza qualsiasi richiesta, volta a proteggere il Fornitore dai suoi creditori;
5.1.4 se si verifica un cambio di controllo sul Fornitore;
5.1.5 se, in relazione alla realizzazione o esecuzione dell’accordo, viene offerto o fornito un vantaggio qualsiasi (attraverso o a nome del Fornitore) a qualsiasi persona che fa parte della società PSA;
5.1.6 in caso di cessazione in conformità con la clausola 4.3.
5.2 In caso di cessazione in conformità con la clausola precedente, PSA non è tenuta in alcun modo al risarcimento danni o simili. Il Fornitore deve ricompensare e manlevare PSA da qualsiasi risarcimento danni (incluse richieste di risarcimento di terzi) che potrebbe emergere in relazione alla cessazione.
5.3 In caso di cessazione dell’accordo, il Fornitore deve rimborsare tempestivamente tutti i costi già sostenuti da PSA, senza che questo pregiudichi il diritto di PSA di richiedere il risarcimento completo dei danni. Inoltre, il Fornitore deve restituire tutti gli importi già pagati da PSA.
6 RISERVATEZZA
6.1 Le seguenti informazioni sono considerate informazioni riservate: (i) l’esistenza, lo scopo e i contenuti delle presenti Condizioni e di qualsiasi accordo, offerta o documento a cui si applicano le presenti Condizioni, e qualsiasi informazione (in qualsiasi forma, relativa a PSA o a qualsiasi altro soggetto) che il Fornitore ottenga come risultato delle presenti Condizioni o di qualsiasi accordo, offerta o documento a cui si applicano le presenti Condizioni. In particolare, le informazioni riservate includono (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i dati e le informazioni relativi a macchinari, apparecchiature o parti di macchinari o apparecchiature che sono sviluppati dal fornitore in cooperazione con PSA o secondo le istruzioni di PSA.
6.3 Tuttavia, le seguenti azioni non costituiscono violazione delle obbligazioni elencate nella clausola 6.2: (i) divulgazione da parte del Fornitore in caso di procedimento giudiziario e/o arbitrato avviato da una delle due parti nei confronti dell’altra, nella misura in cui la divulgazione sia strettamente necessaria nel contesto del procedimento, e (ii) divulgazione da parte del Fornitore se e nella misura strettamente necessaria per il Fornitore per rispettare i suoi obblighi legali e normativi. In quest’ultimo caso, il Fornitore deve consultare PSA, nella misura ragionevolmente possibile, prima di rispettare tale obbligo.
7 RESPONSABILITÀ
7.1 Il Fornitore è responsabile di ogni danno diretto e indiretto, qualsiasi sia la natura e l’origine del danno, causato a PSA e/o a terzi (incluse persone, dipendenti o no di PSA, utilizzate da PSA o coinvolte in altro modo), ai sensi della legge applicabile.
7.2 PSA non è responsabile, fatto salvo per gli atti intenzionali o per le azioni sconsiderate sue e dei propri dipendenti, di alcun danno o lesione, di qualsiasi natura e origine, a danno del Fornitore, delle terze parti coinvolte dal Fornitore nelle attività relative all’accordo o delle terze parti coinvolte in altro modo, dei beni dell’altra parte o delle terzi parti, o dei dipendenti del Fornitore o delle terze parti. PSA è responsabile solo dei danni consequenziali verificati (inclusi in qualsiasi caso i costi per l’inattività e la perdita di profitto) a danno del Fornitore o delle suddette terze parti, nel caso in cui la gestione di PSA avesse avuto l’intenzione diretta di creare tali danni. Il Fornitore deve indennizzare e manlevare PSA da qualsiasi richiesta di risarcimento danni per cui PSA non è responsabile secondo quanto previsto dalla suddetta clausola.
8 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
8.1 I diritti di tutte le informazioni (documenti e specifiche in qualsiasi forma, a prescindere dalla modalità di utilizzo o di archiviazione), rese disponibili da PSA al Fornitore restano di proprietà di PSA. Il Fornitore deve restituire le informazioni a PSA quando quest’ultima le richiede, o in ogni caso dopo la consegna dei beni e/o prestazione di servizi o dopo la cessazione dell’accordo. La responsabilità delle suddette informazioni è del Fornitore fino al momento della restituzione. Il Fornitore deve verificare la correttezza e la coerenza interna delle informazioni prima di implementare le proprie obbligazioni e segnalare ogni discordanza o mancanza a PSA. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti quanto suddetto, sarà considerato responsabile per tutti i danni o costi affrontati da PSA in conseguenza di tale mancanza.
8.2 Il Fornitore deve indicare esplicitamente che le informazioni sono di proprietà di PSA e deve informare le terze parti dei diritti di proprietà di PSA. Il Fornitore deve informare immediatamente PSA in caso di sottrazione delle informazioni o se, in qualsiasi modo, le informazioni non sono più a libera disposizione del Fornitore.
8.3 Il Fornitore può utilizzare le informazioni solo per gli scopi per cui gli sono state fornite e non può riprodurle, in tutto o in parte, metterle a disposizione di terzi o permettere a terzi di esaminarle in qualsiasi modo.
8.4 Il Fornitore assegna, irrevocabilmente ed esclusivamente, tutti i diritti intellettuali e altri diritti di proprietà (inclusi diritti d’autore, diritti connessi, marchi registrati, marchi e logo commerciali, diritti di design e di modello, brevetti, diritti sui database e diritti software, di seguito “Diritti”) di tutte le creazioni, invenzioni o altre attività sviluppate o nate in relazione a qualsiasi accordo a cui si applicano le presenti Condizioni (di seguito “Lavori specifici”), a PSA che accetta, nella misura più ampia possibile (ad esempio, per tutte le forme e modalità di sfruttamento, incluse quelle sconosciute al momento dell’accettazione dell’offerta del Fornitore da parte di PSA), per l’intera durata del relativo Diritto e su tutto il territorio mondiale.
Nel caso in cui il Fornitore consegni una creazione, invenzione o altri lavori svolti in relazione a qualsiasi accordo diverso dai Lavori specifici (di seguito “Lavori non specifici”), protetti da qualsiasi Diritto, il Fornitore deve garantire a PSA una licenza non esclusiva per l’utilizzo dei Lavori non specifici per l’intera durata del Diritto relativo e su tutto il territorio mondiale.
In relazione ai diritti morali per i lavori protetti da diritti d’autore, il Fornitore rinuncia all’esercizio di qualsiasi paternità dei diritti dei Lavori specifici e dei Lavori non specifici. In ogni caso, il Fornitore deve garantire che i diritti morali di questi lavori non saranno esercitati in alcun modo che possa pregiudicare gli interessi commerciali di PSA.
Il Fornitore conferma che l’indennizzo per l’assegnazione e/o la rinuncia dei diritti è incluso nella remunerazione (se del caso) pagata al Fornitore. Anche l’indennizzo per la licenza sui Lavori non specifici è incluso nella remunerazione (se del caso) pagata al Fornitore, salvo diversamente specificato da PSA e dal Fornitore.
8.5 Il Fornitore deve garantire a PSA che l’utilizzo dei beni e/o servizi forniti e/o che i lavori eseguiti dal Fornitore (inclusi i Lavori specifici e i Lavori non specifici) non costituiscono in alcun modo una violazione dei diritti intellettuali, industriali e altri diritti di proprietà di terzi e che il Fornitore è autorizzato all’assegnazione dei diritti dei Lavori specifici e garantisce la licenza per i Lavori non specifici ai sensi dell’articolo 8.4. Il Fornitore assicura PSA contro eventuali richieste di risarcimento relative al suddetto utilizzo e/o assegnazione e/o licenza di diritti in violazione dei diritti intellettuali, industriali o altri diritti di proprietà e di conseguenza si fa carico di eventuali danni e costi sostenuti da PSA in relazione alle suddette richieste di risarcimento. L’approvazione da parte di PSA delle istruzioni, indicazioni d’utilizzo, disegni, progetti, modelli e altre notifiche e informazioni del produttore, che sono fornite da o per conto del Fornitore, non pregiudica le obbligazioni del Fornitore stabilite dalla presente clausola e dalle presenti Condizioni.
9 PROTEZIONE DEI DATI
9.1 Le parti riconoscono e accettano che l’elaborazione dei dati, come stabilito nella Direttiva UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche in relazione all’elaborazione di dati personali e sul libero movimento di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE (“GDPR”) relativa ai direttori, dipendenti o agenti dell’altra parte, deve avvenire in piena conformità con il GDPR.
9.2 Inoltre, le Parti garantiscono e accettano di rispettare tutte le relative obbligazioni imposte dalla leggi, dalle normative e dalle buone pratiche di protezione dei dati, tra cui il GDPR è considerato il più basso standard.
9.3 Ogni attività sarà limitata alla prestazione dei servizi o consegna di beni secondo quanto stabilito dall’accordo a cui si applicano le presenti Condizioni, o come specificatamente autorizzato da PSA per iscritto. A tal fine, il Fornitore garantisce che: (i) deve prendere misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere la sicurezza dei dati personali. Nello specifico, il Fornitore deve proteggere i dati personali da distruzione, volontaria o involontaria, perdita, falsificazione, divulgazione o accesso non autorizzati e da ogni forma di elaborazione illecita. Il Fornitore deve fornire a PSA la descrizione delle misure di sicurezza adottate; (ii) i sistemi utilizzati dal Fornitore per l’elaborazione automatica dei dati personali (tra altri) devono essere conformi ai requisiti per la consultazione e gli aggiornamenti dei dati personali da parte del soggetto, come stabilito dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili e, in particolare, dal GDPR; (iii) l’elaborazione dei dati personali da parte del Fornitore deve avvenire in conformità con le disposizioni dell’accordo a cui si applicano le presenti Condizioni. Il Fornitore garantisce che l’elaborazione dei dati personali avviene in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili nei paesi in cui i dati sono elaborati; e (iv) l’accesso ai dati è limitato alle persone che richiedono l’accesso per eseguire attività assegnate dal Fornitore in relazione all’accordo a cui si applicano le presenti Condizioni. Il Fornitore deve informare esplicitamente il suo personale, e qualsiasi persona che lavori sotto il suo controllo, delle disposizioni delle leggi sulla protezione dei dati applicabili per la protezione della privacy in relazione all’elaborazione dei dati personali.
9.4 La divulgazione dei dati da parte del Fornitore a terze parti, tramite qualsiasi mezzo, è vietata, eccetto quando imposto dalla legge o in caso di previa approvazione scritta di PSA. Il Fornitore deve garantire che il suo personale e tutte le persone autorizzate a elaborare i dati personali abbiano sottoscritto l’impegno di rispettare le obbligazioni di riservatezza, come stabilito nella clausola 6 o siano vincolati da obbligazioni di riservatezza legali appropriate.
9.5 Il Fornitore deve, fatto salvo quando proibito dalla legge, notificare per iscritto a PSA qualsiasi violazione del presente articolo o di qualsiasi legge sulla protezione dei dati, non appena ne acquisisce consapevolezza e, in ogni caso, non più tardi di ventiquattro (24) ore dopo il verificarsi dell’evento. Il Fornitore deve prendere tutte le misure necessarie per indagare e prevenire tali eventi. PSA, a sua discrezione, deve valutare (in conformità con la legge sulla protezione dei dati applicabile) se e quando notificare la violazione al soggetto o alle autorità per la protezione dei dati. In tal caso, PSA deve, senza che questo pregiudichi i suoi altri diritti e rimedi, sospendere immediatamente il trasferimento dei dati personali al Fornitore, richiedere al Fornitore la restituzione immediata di tutti i dati personali, a costo zero per PSA, ed eseguire un’analisi delle cause della violazione e delle conseguenze dirette e indirette. Il Fornitore deve, su propria iniziativa, ma consultandosi con PSA, prendere tutte le misure appropriate al fine di ridurre al minimo l’impatto della suddetta violazione su PSA.
9.6 Il Fornitore è a conoscenza del fatto che le obbligazioni previste dal presente articolo sono fondamentali e che ogni violazione alle stesse potrebbe danneggiare gravemente gli interessi e la reputazione di PSA, e potrebbe avere un impatto (finanziario) significativo su PSA e sulle aziende sussidiarie e affiliate. Pertanto, il Fornitore è responsabile per ogni danno attribuibile all’inosservanza da parte del Fornitore stesso delle disposizioni del presente articolo e/o della legge applicabile (in particolare il GDPR), a prescindere dalle limitazioni di responsabilità previste dall’accordo a cui si applicano le presenti Condizioni.
9.7 L’informativa sui dati e gli Standard di governance dei dati di PSA Group in relazione all’elaborazione dei dati o all’accesso ai dati di PSA da parte del Fornitore, si applicano a e integrano le presenti Condizioni generali e qualsiasi accordo tra PSA e il Fornitore.
10 VARIE
10.1 Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni e/o accordo a cui le presenti Condizioni si applicano siano dichiarate non valide, illegali o non applicabili secondo qualsiasi legge applicabile, tale invalidità, illegalità o inapplicabilità non pregiudica in nessun modo le disposizioni restanti. In tal caso, il Fornitore e PSA devono compiere tutti gli sforzi necessari per negoziare immediatamente e in buona fede una disposizione legalmente valida in sostituzione di quella non valida, illegale o inapplicabile.
10.2 Il Fornitore non può assegnare i suoi diritti o obbligazioni previsti dalle presenti Condizioni e/o dall’accordo a cui si applicano le presenti Condizioni (attraverso fusione, ristrutturazione, contributo di un congiunto o un ramo di attività, trasferimento di un congiunto o di un ramo di attività o qualsiasi altra ristrutturazione aziendale simile, in accordo con la legge italiana o qualsiasi altra legge, o diversamente) senza il previo consenso scritto di PSA. Il Fornitore non può subappaltare l’esecuzione delle proprie obbligazioni, in tutto o in parte, a terzi senza il previo consenso scritto di PSA. Nel caso in cui PSA dia tale consenso, il Fornitore è comunque totalmente responsabile delle azioni e/o negligenze delle suddette terze parti, sia che abbiano agito in buona fede o in mala fede, senza che questo pregiudichi il diritto di PSA di fare ricorso contro le suddette terze parti.
10.3 Se il Fornitore è o è stato coinvolto in attività di M&A (ad es., (i) la fusione del Fornitore con una terza parte, (ii) il Fornitore, da solo o con una società affiliata, direttamente o indirettamente acquisisce il controllo di una terza parte), allora i termini delle presenti Condizioni e/o dell’accordo a cui si applicano le presenti Condizioni non verranno in alcun caso invocati a beneficio della suddetta terza parte senza il previo consenso scritto di PSA.
10.4 La relazione tra le parti non deve essere in alcun modo considerata una partnership, una joint venture o qualsiasi altra associazione tra parti. Inoltre, nessuna delle due parti deve essere considerata agente o dipendente dell’altra.
10.5 PSA si riserva il diritto di modificare le condizioni, unilateralmente e in qualsiasi momento, in conformità con le modifiche della propria politica commerciale e delle necessità legali ed economiche. Le nuove Condizioni entreranno in vigore immediatamente, non appena saranno notificate al Fornitore. Le modifiche si applicano alle offerte già presentate e agli accordi già conclusi.
10.6 Il Fornitore è responsabile, in qualsiasi momento, della conformità alle relative obbligazioni legali e normative. Inoltre, il Fornitore deve, in qualsiasi momento, firmare e rispettare qualsiasi accordo o altro documento richiesto da PSA per soddisfare le obbligazioni legali e normative, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli accordi in relazione alla sicurezza su siti di costruzione temporanei o mobili e gli accordi che prevedono personale in leasing.
10.7 Il Fornitore afferma e garantisce che (i) è una società debitamente incorporata e che esiste legalmente sotto le leggi del proprio paese di costituzione e a ha pieni poteri, autorità e diritto legale per svolgere le proprie attività commerciali e per stipulare accordi, discutere offerte o qualsiasi altro documento a cui si applicano le presenti Condizioni e (ii) qualsiasi prestazione di servizi e/o consegna di beni a cui si applicano le presenti Condizioni non è e non sarà in conflitto con leggi, normative, sentenze, ordini, autorizzazioni, accordi o obbligazioni applicabili con gli accordi di cui fa parte.
10.8 Il Fornitore deve fornire i suddetti servizi, svolgere i suddetti lavori e/o consegnare i suddetti beni facendo il necessario in caso di qualsiasi difetto dei servizi forniti, lavori svolti e/o beni consegnati, nel minor tempo possibile, ma in ogni caso, non più tardi di tre giorni lavorativi a partire dal giorno in cui PSA ha segnalato il difetto al Fornitore. Se il Fornitore non rispetta quanto suddetto, PSA è autorizzata a fornire il servizio, svolgere il lavoro e/o consegnare in beni da sola (o a farlo fare a un terzo fornitore) a rischio e a spese del Fornitore.
10.9 Il Fornitore è consapevole che in relazione all’accordo con PSA, non si è affidato a nessun rappresentante implicito o esplicito, garanzia o altra assicurazione (eccetto quanto specificato per iscritto nell’accordo) eseguiti da PSA o per conto di PSA prima della stipula dell’accordo.
11 LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE
11.1 Le presenti Condizioni e qualsiasi accordo in riferimento alle presenti Condizioni sono regolati ed elaborati sulla base della legge italiana.
11.2 Qualsiasi disputa tra le parti deve essere presentata esclusivamente alla giurisdizione dei tribunali di Genova, Italia, a meno che PSA non scelga la giurisdizione di un altro tribunale.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
12 GENERALE
12.1 Gli articoli dal 12 al 16 incluso si applicano nella misura in cui il rapporto tra PSA e il Fornitore appartiene ai servizi forniti a PSA da o attraverso il Fornitore. In caso di conflitto tra gli articoli dal 12 al 16 incluso e altri articoli delle presenti Condizioni, prevalgono gli articoli dal 12 al 16 incluso.
13 PRESTAZIONE
13.1 Il Fornitore deve eseguire l’assegnazione nel periodo prestabilito in conformità con una programmazione approvata per iscritto da PSA. Se il Fornitore supera il suddetto periodo, è considerato inadempiente, senza bisogno di notifica. Il Fornitore deve informare PSA, nei tempi previsti, del progresso e deve fornire tempestiva notifica di qualsiasi rischio di superare la scadenza. Tale notifica anticipata non manleva il Fornitore dalla sua responsabilità in caso di ritardo rispetto alla consegna. Quando, secondo il Fornitore, i lavori accordati sono terminati, il Fornitore deve informare PSA del termine dei lavori per iscritto. PSA deve notificare al Fornitore l’accettazione o meno dei lavori entro quattordici giorni dalla ricezione della suddetta notifica. La messa in funzione dei lavori da parte di PSA non comporta l'accettazione degli stessi. L’accettazione dei lavori non pregiudica i diritti di PSA in relazione all’inadempimento, a prescindere dal fatto che PSA abbia scoperto tali inadempimenti o che potrebbe averli scoperti durante l’accettazione del termine e non averli notificati al Fornitore.
13.2 Se il Fornitore non rispetta una scadenza, deve pagare a PSA i danni liquidati per un importo pari allo 0,5% (per ogni giorno di ritardo) del prezzo totale accordato per l’esecuzione dell’assegnazione. I suddetti danni liquidati saranno dovuti secondo la legge e solo per il fatto di aver superato la scadenza, senza bisogno di previa notifica di inadempimento da parte di PSA.
13.3 Se i danni liquidati sono forniti in relazione al superamento del limite di tempo (stabilito nelle presenti Condizioni o in qualsiasi altro accordo, offerta o altro documento a cui si applicano le presenti Condizioni), ciò non pregiudica il fatto che il Fornitore debba assicurare PSA contro qualsiasi danno, anche se supera l’importo dei danni liquidati.
13.4 Se e nella misura in cui il lavoro è eseguito in loco presso PSA, tale lavoro sarà eseguito nel rispetto degli orari di lavoro applicabili, salvo diversamente stabilito. Su richiesta di PSA, il Fornitore deve eseguire il lavoro fuori dai suddetti orari di lavoro. I tempi di viaggio e di attesa non contano come ore di lavoro e possono essere addebitati a PSA solo in caso di esplicito accordo per iscritto in questo senso tra PSA e il Fornitore.
13.5 Salvo previo consenso scritto di PSA, il Fornitore non è autorizzato ad appaltare il lavoro (in tutto o in parte) a terzi, subappaltatori o no. Nel caso in cui il consenso sia fornito e nel caso in cui PSA abbia autorizzato il coinvolgimento di terzi, il Fornitore resta l’unico responsabile per l’esecuzione dell’assegnazione. Azioni e guasti/difetti delle terze parti o del personale di terzi, a cui si fa riferimento nel presente articolo, si applicano come se fossero azioni o guasti/difetti del Fornitore stesso.
13.6 Il Fornitore deve garantire, a sue spese, che i permessi, le esenzioni, le approvazioni e le decisioni necessarie per l’esecuzione dei lavori e/o l’utilizzo del personale, siano rispettati.
13.7 La fornitura e la rimozione di materiali e di rifiuti, detriti, materiali di imballaggio e avanzi prodotti dalle attività lavorative saranno eseguite dal Fornitore, per proprio conto e secondo quanto stabilito dalla legge.
13.8 PSA è autorizzata a terminare o sospendere, in qualsiasi momento, l’implementazione dell’accordo, in tutto o in parte, senza nessun diritto di rimborso del Fornitore, se non il pagamento del lavoro già eseguito o della pro rata del prezzo di contratto stabilito.
14 ISTRUZIONI
14.1 In relazione al lavoro in loco presso gli edifici di PSA, il Fornitore e il suo personale devono attenersi strettamente alle istruzioni relative a operazioni, sicurezza, salute e benessere applicabili all’interno di PSA, nonché a tutte le istruzioni e linee guida fornite da PSA, in particolare in relazione al trasporto e alla conservazione di materiale e attrezzature e in relazione all’accesso ai locali a agli edifici.
14.2 Accedendo ai locali e agli edifici di PSA, il Fornitore e i suoi dipendenti dichiarano di essere consapevoli e di aver accettato le suddette istruzioni.
15 GARANZIA
15.1 Il Fornitore garantisce il raggiungimento del risultato previsto, inclusa l’idoneità operativa, nonché il rispetto dei requisiti di PSA. Inoltre, il Fornitore garantisce l’idoneità e la buona qualità del design, dei disegni, delle linee guida e dei materiali, garantendo che sono stati consigliati, prescritti o forniti dal Fornitore stesso o per suo conto.
15.2 Se i lavori consistono in una consulenza, il Fornitore ne garantisce la correttezza e la validità.
15.3 Il Fornitore garantisce che il lavoro sarà eseguito, in qualsiasi momento, nel rispetto delle disposizioni legali e altre disposizioni stabilite da qualsiasi autorità, in particolare nel rispetto del pagamento dei contributi di sicurezza sociale e delle tasse, della sicurezza, dell’ambiente e dell’igiene o comunque nel rispetto della legge applicabile nel luogo in cui il lavoro è svolto. Tutti i costi delle misure (incluse le misure riparative) appropriate al fine di rispettare o iniziare a rispettare le presenti disposizioni, e tutte le penali e/o danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni, sono a carico del Fornitore, anche se in prima istanza sono pagati da PSA.
16 LAVORO EXTRA E LAVORO IN MENO
16.1 PSA ha il diritto di cambiare l'assegnazione in qualsiasi momento. In tal caso, la remunerazione accordata sarà aggiustata in proporzione al lavoro extra o al lavoro in meno da svolgere e a qualsiasi altro costo possibile o costi risparmiati.
16.2 Il lavoro extra è consentito ed è pagato solo se PSA ha eseguito un Ordine scritto separato per il suddetto lavoro extra.
FORNITURA DI BENI
17 GENERALE
17.1 Gli articoli dal 17 al 21 incluso si applicano nella misura in cui il rapporto tra PSA e il Fornitore appartiene ai beni forniti (ai sensi di una vendita o in altro modo) a PSA da o attraverso il Fornitore. In caso di conflitto tra gli articoli dal 17 al 21 incluso e altri articoli delle presenti Condizioni, prevalgono gli articoli dal 17 al 21 incluso.
18 CONSEGNA
18.1 Salvo diversamente stabilito, le consegne saranno eseguite secondo la formula “Delivery Duty Paid” (reso sdoganato) (DDP, Incoterms, rif. articolo 4) presso i magazzini di PSA, con relativa bolla di accompagnamento in cui si indica il numero d’ordine di PSA e nota di consegna in duplice copia per ogni ordine. Il termine di consegna inizia nel momento in cui l’accordo è concluso ed è un fattore fondamentale. Se il Fornitore supera il termine di consegna, è considerato inadempiente, senza bisogno di notifica. Il Fornitore deve dare tempestiva e appropriata notifica anticipata della consegna e di qualsiasi rischio di superamento del termine della consegna.
18.2 Se il Fornitore non consegna in tempo, deve pagare a PSA i danni liquidati per un importo pari allo 0,5% (per ogni giorno di ritardo) del prezzo totale accordato per la fornitura dei beni. I suddetti danni liquidati saranno dovuti secondo la legge e solo per il fatto di aver superato la scadenza, senza bisogno di previa notifica di inadempimento da parte di PSA.
18.3 Se i danni liquidati sono forniti in relazione al superamento del termine di consegna (stabilito nelle presenti Condizioni e in qualsiasi altro accordo, offerta o altro documento a cui si applicano le presenti Condizioni), ciò non pregiudica il fatto che il Fornitore debba assicurare PSA contro qualsiasi danno, anche se supera l’importo dei danni liquidati.
18.4 Se PSA non è ragionevolmente in grado di accettare i beni consegnati, il Fornitore deve conservare i beni, per un periodo di tempo da definire, per proprio conto e a proprio rischio.
18.5 I beni consegnati, se applicabile secondo il giudizio di PSA, saranno imballati in modo da poter essere conservati per un periodo minimo di due anni.
18.6 La consegna parziale e la consegna di quantità maggiori o minori rispetto a quelle definite, è consentita solo se e nella misura esplicitamente indicata nell’Ordine di PSA. Il rischio relativo a qualsiasi eccesso di quantità di beni conservati presso PSA, continua a essere a carico del Fornitore finché non si raggiunge un accordo su quanto occorre fare. Tutti i costi relativi alla conservazione di quantità maggiori rispetto a quelle definite sono a carico del Fornitore.
18.7 Salvo diversamente stabilito, il Fornitore non può richiedere a PSA di acquistare o prendere quantità minime specifiche e i prezzi del Fornitore non possono dipendere dall’acquisto di PSA o dalla suddetta quantità minima.
19 DOCUMENTAZIONE, COMPONENTI E STRUMENTI
19.1 Tutti i disegni, marchi CE, manuali d’istruzioni, software, componenti, strumenti e diritti dell’utente necessari per la manutenzione, riparazione, utilizzo e/o rivendita o riconsegna dei beni, devono essere inclusi nella consegna a PSA e, nella misura in cui i suddetti siano stati prodotti specificatamente in relazione all’Ordine fornito da PSA, i titoli ivi contenuti vengono trasferiti a PSA.
20 CONTROLLO DELLA QUALITÀ
20.1 PSA non è tenuta ad eseguire un controllo della qualità. Il Fornitore non può invocare il fatto che tale controllo non sia stato effettuato al fine di respingere qualsiasi richiesta di risarcimento, in tutto o in parte, come difesa contro PSA.
20.2 Salvo diversamente stabilito, il Fornitore deve ispezionare e collaudare i beni da consegnare a PSA prima del loro utilizzo e segnalare tutte le irregolarità prima della consegna a PSA.
20.3 PSA è autorizzata, in qualsiasi momento, a ispezionare, approvare e/o collaudare i beni, o a farlo fare da terzi, a prescindere dal luogo in cui si trovano i beni.
21 GARANZIA
21.1 Il Fornitore garantisce che i beni da consegnare sono liberi da ipoteca e da qualsiasi onere, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vincolo (“retentierecht”), garanzia (“pand”) o riserva di proprietà (“eigendomsvoorbehoud”) e manleva PSA da qualsiasi richiesta di risarcimento danni derivante dalla violazione della suddetta garanzia.
21.2 Il Fornitore garantisce che i beni da consegnare e la relativa documentazione sono conformi alle specifiche, alle proprietà e ai requisiti accordati o, se non è stato stabilito niente al riguardo, che le specifiche, le proprietà e i requisiti sono conformi ai requisiti standard per il commercio di beni o per lo meno sono usuali. Inoltre, il Fornitore garantisce che i beni e la relativa documentazione sono conformi con tutte le disposizioni stabilite dalla legge e dalle autorità governative nel paese di destinazione.
21.3 Inoltre, il Fornitore garantisce che i beni sono totalmente idonei per gli scopi assegnati e che possono essere utilizzati e trattati come tali, e che i beni sono bi buona qualità e non presentano, in qualsiasi momento, difetti di costruzione, di materiale e di produzione.
21.4 Nel casi in cui PSA o un’autorità competente al riguardo rifiutino, in tutto o in parte, i beni o la relativa documentazione durante l’utilizzo, al momento della consegna o dopo la consegna o se viene determinato, in altro modo, che i beni e la relativa documentazione non sono conformi alle specifiche, alle proprietà o ai requisiti stabiliti, il Fornitore deve, a discrezione di PSA: (i) sistemare il prodotto secondo i requisiti di PSA in modo che sia conforme alle specifiche, alle proprietà e ai requisiti; (ii) rimborsare il pagamento già eseguito e/o (iii) consegnare i beni e/o la documentazione conformi alle specifiche, proprietà e requisiti da stabilire, senza che questo pregiudichi qualsiasi altro diritto di PSA.
21.5 PSA è autorizzata a restituire i beni e/o la documentazione rifiutati a spese del Fornitore o a tenerli in custodia per conto e a rischio del Fornitore. Se i beni e/o altra documentazione sono conservati presso PSA, il Fornitore deve ritirare i suddetti da PSA entro 2 giorni dopo la richiesta di PSA. In caso contrario, PSA è autorizzata ad eseguire tale azione come ritiene più opportuno.