ACCORDO DI COLLABORAZIONE SU ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SU ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE
ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
TRA
la Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito “PCM”) con sede Palazzo Chigi, xxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx
e
il Ministero della difesa, con sede in Roma, Via venti settembre 8, 00187 ROMA, di seguito denominate “Parti”
VISTI
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e in particolare l’articolo 15 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
il decreto dei Ministri della difesa e della salute 4 marzo 2015, recante individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, e in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera g-bis), introdotta dal decreto dei Ministri della difesa e della salute 28 settembre 2017,
PREMESSO CHE:
1. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e il decreto del Segretario Generale 18 luglio 2016 individuano l’Ufficio del medico competente, operante presso il Dipartimento per il personale, quale struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri cui è attribuita, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’organizzazione del primo soccorso e della tutela sanitaria nei confronti, tra gli altri, del Presidente del Consiglio dei ministri nonché, nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di ogni altra Autorità di governo;
2. il Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposto, in ragione della particolare rilevanza politico- istituzionale delle funzioni svolte, a specifiche misure volte a garantirne la sicurezza e l’incolumità, sia nelle sedi istituzionali, anch’esse caratterizzate da particolari misure di sicurezza, sia durante incontri, viaggi istituzionali o visite ufficiali in Italia e all’estero; alle medesime misure sono sottoposte, nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche le altre Autorità di governo;
3. è interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri approntare le più idonee misure organizzative al fine di adeguare alle proprie specificità istituzionali e organizzative, comprese le illustrate caratteristiche connesse alle peculiari esigenze di riservatezza e sicurezza, l’esercizio delle funzioni di soccorso e di tutela sanitaria nei confronti dei predetti soggetti;
4. in tale contesto è opportuna la predisposizione di procedure sanitarie di livello avanzato per la diagnosi e gestione dei malori, nonché delle urgenze ed emergenze sanitarie, che assicurino il più efficace, efficiente, sicuro e riservato esercizio dei servizi di soccorso sanitario e di tutela sanitaria a favore dei soggetti indicati al punto 1;
5. per la realizzazione delle citate attività e allo scopo di potenziare l’efficacia delle funzioni di soccorso e di tutela sanitaria, è necessario avvalersi di ulteriori medici e infermieri particolarmente esperti nella diagnosi di urgenze ed emergenze sanitarie e in procedure di rianimazione, nonché particolarmente istruiti ai profili di riservatezza e ai profili di gestione dei rischi NBC (nucleare, biologico e chimico), con la funzione di collaborare, sotto il coordinamento dell’Ufficio del medico competente, con i dirigenti medici di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e il restante personale sanitario in servizio presso la stessa;
6. i predetti medici, al fine di garantire interventi professionalmente adeguati ed efficaci, dovranno essere in possesso del diploma di specializzazione in “anestesia e rianimazione” o in “medicina d’emergenza- urgenza” o in “cardiologia”/“cardiochirurgia”, essere esperti in emergenze-urgenze sanitarie, conformazione BLSD in corso di validità, formazione ACLS e ATLS acquisiti, o in programmazione per chi ne fosse sprovvisto. Solo eccezionalmente, e solo nei turni di assistenza in sede, potrà essere impiegato un medico non fornito delle predette specializzazioni, purché dotato di consolidata esperienza, formazione ed aggiornamento nella gestione professionale di emergenze-urgenze sanitarie;
7. l’articolo 1, comma 2, lettera g-bis), del citato decreto dei Ministri della difesa e della salute 4 marzo 2015 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri, le altre Autorità di governo possano beneficiare, sulla base di apposite convenzioni, di prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie militari;
8. è interesse comune delle parti instaurare un rapporto di collaborazione volto ad assicurare il più elevato livello di tutela sanitaria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, quale organo titolare del potere di dirigere la politica generale del Governo italiano, nonché nei confronti delle Autorità di cui al punto 1, in ragione del rilevante ruolo istituzionale da essi svolto;
9. in considerazione delle rappresentate esigenze di sicurezza e riservatezza che devono essere assicurate nell’espletamento delle attività di soccorso e tutela sanitaria a favore dei richiamati soggetti, appare, pertanto, opportuno che le stesse siano esercitate, in collaborazione con i dirigenti medici di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il restante personale sanitario in servizio presso la medesima, da medici e infermieri militari, quali soggetti che, in ragione del proprio status e delle peculiarità dell’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, sono in grado di garantire, nello svolgimento delle funzioni di assistenza, anche un elevato livello di soddisfacimento delle citate esigenze di sicurezza e riservatezza;
10.ritenuto, quindi, di stipulare ai predetti fini apposito accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 1, comma 2, lettera g-bis), del decreto dei Ministri della difesa e della salute 4 marzo 2015;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Le “Premesse” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. È oggetto del presente accordo la realizzazione di una collaborazione tra le parti volta a potenziare l’efficacia e l’efficienza degli interventi di soccorso e di tutela sanitaria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle altre Autorità indicate al punto 1 delle premesse e di altri soggetti, presenti nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri o al seguito delle predette Autorità, che necessitino di interventi di pronto soccorso.
3. A tali fini, il Ministero della difesa mette a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri personale sanitario militare, secondo quanto specificato nei successivi articoli, dotato dei requisiti di formazione ed esperienza indicati nelle premesse per:
a) lo svolgimento di turni di servizio diurni, in collaborazione con i dirigenti medici di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il restante personale sanitario in servizio presso la stessa, e sotto il coordinamento dell’Ufficio del medico competente, sulla base delle necessità rilevate dal predetto Ufficio;
b) la partecipazione, qualora necessario, al team di assistenza e tutela sanitaria del Presidente del Consiglio dei ministri e della delegazione al suo seguito, durante viaggi ed incontri fuori sede, in Italia e all’estero, secondo la programmazione del citato Ufficio del medico competente;
c) l’attività di assistenza sanitaria su un centro mobile di rianimazione eventualmente a disposizione ed utilizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, il Ministero della difesa, avvalendosi del coordinamento dello Stato Maggiore della Difesa -Ispettorato Generale della Sanità Militare, mette a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base delle esigenze rilevate dall’Ufficio del medico competente e della conseguente comunicazione di cui al comma 5, personale medico militare, in possesso delle specializzazioni indicate al punto 6 delle premesse, nonché, ove necessario, personale infermieristico militare, di comprovata esperienza nel campo della medicina d’urgenza-emergenza.
2. In ragione della necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza e riservatezza, nonché la continuità del lavoro svolto in team con il personale sanitario della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero complessivo di unità di personale sanitario militare messo a disposizione dal Ministero della difesa sarà compreso tra 10 e 20 medici e altrettanti infermieri. Tale personale medico ed infermieristico dovrà appartenere alle Forze Armate e all’Arma dei Carabinieri.
3. I curricula delle citate unità di personale selezionate dal Ministero della difesa sono trasmessi, a cura dello Stato Maggiore della Difesa, al Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il personale di cui al comma 1 presta la propria attività professionale esclusivamente durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla base di turni diurni della durata di 12 ore ciascuno, dalle ore 8:30 alle ore 20:30, salvo eventuali necessità di prolungamento o abbreviazione dell’orario richiesti dall’Ufficio del medico competente, sulla base di motivate ed eccezionali necessità. In caso di viaggi istituzionali o eventi fuori sede, in Italia e all’estero, della durata superiore a 12 ore, l’attività professionale sarà prestata sulla base di turni diurni e notturni, con cambio a vista da parte di un medico e di un infermiere, della durata di 12 ore ciascuno, salvo eventuali necessità di prolungamento o abbreviazione dell’orario richiesti dall’Ufficio del medico competente, sulla base di motivate ed eccezionali necessità.
5. In relazione alle esigenze rilevate, l’Ufficio del medico competente comunica allo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare il numero dei turni di medici e infermieri necessari per l’espletamento delle attività di cui al presente accordo. Lo Stato Maggiore della Difesa
– Ispettorato Generale della Sanità Militare provvede a programmare mensilmente la copertura dei turni medesimi, fornendo apposita comunicazione all’Ufficio del medico competente, salvo ulteriori e straordinarie richieste di turni da parte dell’Ufficio del medico competente, dovute a circostanze eccezionali e non prevedibili. Sono messe a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri non più di una unità di personale medico militare e non più di una unità di personale infermieristico al giorno, per cinque giorni a settimana, salvo motivate esigenze dell’Ufficio del medico
competente, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 6. In caso di viaggi istituzionali o eventi fuori sede, in Italia e all’estero, della durata superiore a 12 ore, al fine di consentire lo svolgimento dei turni diurni e notturni di cui al comma 4, sono messe a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri non più di due unità di personale medico militare e non più di due unità di personale infermieristico.
Art. 3
ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ
1. La responsabilità dell’esecuzione del presente accordo è affidata all’Ufficio del medico competente della Presidenza del Consiglio dei ministri e allo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare.
2. La responsabilità della messa a disposizione del personale sanitario militare a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di garantire la copertura dei turni definiti con le modalità di cui all’articolo 2, nonché la verifica dell’aggiornamento professionale del personale medesimo, previsto dalla normativa vigente (ECM), è attribuita allo Stato Maggiore della Difesa, che individua l’Ufficiale di riferimento, con grado non inferiore a colonnello, per i contatti con i diversi uffici di appartenenza del personale sanitario del Ministero della difesa, nonché per i rapporti ordinari con i dirigenti dei servizi dell’Ufficio del medico competente.
3. Il personale sanitario militare messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri è coordinato funzionalmente, durante le attività di impiego presso la medesima, in sede o fuori sede, dall’Ufficio del medico competente, responsabile dell’organizzazione dei servizi interni ed esterni, finalizzati al soccorso e alla tutela sanitaria ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri può informare il Ministero della difesa, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sull’andamento dello svolgimento delle attività previste dal presente accordo da parte del personale messo a disposizione.
Art. 4
SEDI, MATERIALI E MEZZI
1. Il personale sanitario militare di cui all’articolo 2 opera all’interno delle sedi istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri o sui mezzi di soccorso e trasporto in uso alla medesima. Esso può inoltre operare in Italia e all’estero al seguito del Presidente del Consiglio dei ministri e della sua delegazione, anche a bordo dei velivoli di Stato e degli altri mezzi messi a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Il medesimo personale utilizza presidi e materiali sanitari di cui dispone l’Ufficio del medico competente e il centro mobile di rianimazione in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 5
DURATA E MODIFICA DELL’ACCORDO
1. Il presente accordo ha durata dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 e può essere rinnovato o prorogato senza ulteriori spese sulla base di un esplicito accordo delle parti entro 15 giorni dalla scadenza ovvero essere integrato o modificato, sempre sulla base di un esplicito accordo, in
qualunque momento. L’efficacia della proroga è subordinata all’esito positivo dei controlli effettuati in base alla normativa vigente.
2. È fatto salvo il recesso di ciascuna delle parti, previa formale comunicazione all’altra parte con un preavviso di almeno un mese, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e connessi a sopravvenute e urgenti necessità.
Art. 6
ONERI FINANZIARI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA SPESA
1. La spesa per l’esecuzione del presente accordo è determinata nel limite massimo di euro 143.000,00 e i relativi oneri sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede a erogare la predetta somma semestralmente, mediante l’emissione di ordini di accreditamento in favore di un funzionario delegato che verrà individuato dal Ministero della difesa e comunicato per iscritto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento sono disposti sulla base delle attestazioni da parte dell’Ufficio del medico competente in ordine ai turni effettuati e agli eventuali viaggi istituzionali o eventi fuori sede svolti e secondo quanto previsto nella tabella allegata.
2. Per i viaggi istituzionali o gli eventi fuori sede, in Italia e all’estero, oltre a quanto previsto dalla citata tabella, i cui importi si intendono comprensivi della diaria eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, saranno assicurati i pasti e l’ospitalità alberghiera a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione di qualsiasi altro onere a carico del Ministero della difesa.
Art. 7
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E VERIFICA DELL’ATTUAZIONE
1. Il funzionario delegato di cui all’articolo 6 provvede a rendicontare alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero della difesa l’utilizzo delle somme accreditate in contabilità ordinaria, secondo le modalità previste dalla Circolare MEF-RGS dell’8 giugno 2016 n. 18, prot. n. 50113/2016. Il rendiconto sarà oggetto di controllo e validazione da parte dell’Ufficio Centrale di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze presso il Ministero della difesa.
2. La verifica dell’attuazione del programma e dei risultati della gestione relativi al presente accordo è demandata, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994, all’Organismo interno di valutazione del Ministero della difesa.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Roma
la Presidenza del Consiglio dei ministri il Ministero della difesa
Firmato Digitalmente da/Signed by:
XXXXXX XXXXXXXXXX
In Data/On Date:
lunedì 21 dicembre 2020 10:26:26
Firmato digitalmente da XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
C=IT
O=PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
TABELLA
RIMBORSO ONERI PER IMPIEGO DI PERSONALE SANITARIO MILITARE
Costo del personale sanitario militare medico per singolo turno, come definito dall’articolo 2, comma 4, anche in caso di viaggi istituzionali o eventi fuori sede di durata pari o inferiore a 12 ore | euro 230,00 |
Costo del personale sanitario militare infermieristico per singolo turno, come definito dall’articolo 2, comma 4, anche in caso di viaggi istituzionali o eventi fuori sede di durata pari o inferiore a 12 ore | euro 120,00 |
Costo del personale sanitario militare medico al giorno per viaggi istituzionali o eventi fuori sede, in Italia e all’estero, della durata superiore a 12 ore | euro 300,00 |
Costo del personale sanitario militare infermieristico al giorno per viaggi istituzionali o eventi fuori sede, in Italia e all’estero, della durata superiore a 12 ore | euro 130,00 |