LETTERA DI INCARICO
LETTERA DI INCARICO
Credit-One S..p.A. Società di Mediazione Creditizia con sede legale in Roma in P.zza del Popolo n° 18 – 00186e sede operativa in Xxxx Xxxxxxxx
(XX) xx Xxx Xxxxxxx xx 00 – 89900, iscritta nell’elenco dei Mediatori Creditizi al numero M384 e sogget ta alla vigilanza del’Organismo Degli Agenti e dei Mediatori e di Banca D’Italia ai sensi del D.Lgs. 141/2010
CONFERMA e DICHIARA
Che il sig. Nato a Data di Nascita _ Codice Fiscale _
E’ iscritto negli elenchi dei collaboratori della Scrivente Società Credit-One S.p.A. e svolge in nome e per conto della stessa, nei confronti del pubblico,
attività di mediazione creditizia intesa come la messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
La Credit-One S.p.A. precisa che il sig. è abilitato all’esercizio di tale attività a far data Dal
e che gli estremi di iscrizione del Collaboratore e della Società sono riscontrabili attraverso il sito dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori
xxx.xxxxxxxxx-xx.xx Il Cliente sig. ,
Codice Fiscale
CONFERMA e DICHIARA
Di aver incontrato per la prima volta il sig. Collaboratore della Credit-One S.p.A. in data
In fede Il Cliente
La Credit-One S.p.A., infine, precisa che eventuali comunicazioni o reclami alla Società potranno essere inviati a mezzo raccomandata a: Credit-One S.p.A, sede operativa, Xxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxx Xxxxxxxx oppure
A mezzo email: xxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx o posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Ai sensi della normativa vigente in materia si specifica che la Credit-One S.p.A.. è assicurata per i rischi professionali derivanti dall’esercizio dell’attività di mediazione con la Compagnia Lloyd's polizza n° UMR:1194A20150104002 con decorrenza dal 27/09/2016 al 27/09/2017
Luogo _ data
Il collaboratore Xxxxxx e Firma Credit-One S.p.A.
P a g . 1 | 8
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE (valido dall’01/07/2016)
Si precisa che il presente documento è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell’art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U.B e successive modifiche che hanno attuto le disposizioni del capo I-bis (Credito immobiliare ai consumatori), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, “TUB”) introdotto, per recepire la direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare ai consumatori, dal decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72. Infine si evidenzia che tale documento è conforme a quanto previsto dalla Delibera CICR del 4 Marzo 2003, dal Provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, dal Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 e dalle disposizioni di Banca d’Italia sulla “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari-correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, approvata in data 29 luglio 2009 e dal provvedimento della Banca d’Italia del 09 febbraio 2011.
Glossario
Mediatore creditizio: colui che professionalmente, anche se non a t itolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.
Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o gi uridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.
Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio. Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contratto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non c omportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.
Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo l° Settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche.
Servizi accessori: i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest’ultimo, ancorché su base obbligatoria.
Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a l ui personalmente dirette, in modo c he possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
O.A.M.: Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi disciplinati dal TUB.
ISC – indicatore sintetico di costo: E’ un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso;
TAEG: Il tasso annuo effettivo globale è l’indicatore di tasso di un’operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati dalla legge.
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REGISTRI IN CUI CREDIT-ONE SPA RISULTA ISCRITTA
La Credit-One Spa in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 120-decies del T.U.B. dichiara di essere iscritta nei seguenti registri e con i seguenti numeri di registrazione:
Registro dei Mediatori Creditizi detenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx 0 – Roma | Numero di registrazione OAM n. M384; |
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) detenuto dall’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni con sede in Via del Quirinale 21 | Numero di registrazione sezione “E” del RUI - E000273520 |
CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
La mediazione creditizia è l’esercizio professionale nei confronti del pubblico, svolto in via esclusiva, dell’attività di mediazione creditizia prevista dall’art. 128 sexies del D.Lgs 385/1993, come modificato dal D.lgs 13 agosto 2010 n.141 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche e intermediari previsti dal titolo V del medesimo D.Lgs 385/1993, con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287). Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994, costituisce “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” l’attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dall’articolo 121 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene effettuata da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale o nell’elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L’attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti persone giuridiche iscritti nell’Elenco tenuto dall’O.A.M. che possiedono i requisiti previsti dal D.lgs 141/2010 successive modificazioni e integrazioni. I mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad al cuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili
integralmente compilati dall’intermediario o dal cliente. E’ invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo.
RISCHI
L’attività di mediazione non c omporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed er ogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all’entità delle spese d’istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, il rischio di un contratto di mediazione creditizia, trattandosi di prestazione da parte del mediatore di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, si sostanzia nella possibilità che il mediatore creditizio non trovi una banca o intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento richiesto dal cliente.
FINANZIATORI PER CUI CREDIT-ONE SPA OPERA
La Credit-One Spa opera in qualità di mediatore creditizio convenzionato con i seguenti istituti finanziatori: Compass Banca Spa, IBL Banca Spa, Che Banca! Spa, Races Finanziaria S.p.A., Mediocredito Europeo S.p.A.
SERVIZI DI CONSULENZA
La Credit-One Spa dichiara di prestare servizi di consulenza ai sensi dell’art. 120-terdecies del TUB. Tale attività viene esercitata relativamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori previa sottoscrizione tra le parti di apposito contratto di consulenza.
PROVVIGIONI
Le provvigioni spettanti a Credit-One S.p.A. a seguito liquidazione da parte dell’Istituto Finanziatore al cliente del Finanziamento richiesto viene calcolata come da seguente tabella:
TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | PROVVIGIONE MASSIMA RICHIESTA SU IMPORTO EROGATO |
Cessione del Quinto / Delega di pagamento | 12% |
Prestiti Personali | 0% |
Mutui | 1,50% |
Finanziamenti alle imprese | 4% |
Credit-One Spa precisa che, per i finanziamenti erogato dall’istituto finanziatore Compass Banca Spa non può essere richiesta alcuna provvigione al
cliente. La provvigione viene calcolata moltiplicando l’importo del Montante Lordo per la Percentuale di Provvigione riconosciuta dall’Ente Erogante a Credit-One
S.p.A. ed essa viene inclusa nel calcolo del TAEG-ISC (Indicatore sintetico di costo).
COMMISSIONI E ALTRE SOMME A CARICO DEL FINANZIATORE
Secondo quanto previsto dall’art. 120-decies TUB la Credit-One Spa informa che, al momento della presente comunicazione, non è in grado di indicare l’importo di eventuali commissioni o altre spese che la banca o l’ente finanziatore dovranno versare alla Credit-One Spa per l’attività svolta in quanto
esse non risultano note. Tuttavia, per quanto riguarda i contratti di credito immobiliare ai consumatori, si evidenzia che l’importo effettivo di eventuali commissioni o altre spese che la banca o l’ente finanziatore dovranno versare alla Credit-One Spa verrà comunicato al cliente (in una fase successiva) a mezzo del
modulo denominato “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato”. Si precisa, infine, che l’eventuale provvigione che Credit-One dovesse percepire dalla banca o dall’intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestati.
SPESE
Le spese di istruttoria, le spese notarili, nonché ulteriori spese relative a bolli, visure, perizie etc. inerenti il finanziamento richiesto sono a carico del cliente.
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZA
Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari. All’interno del contratto di mediazione creditizia adottato da Credit-One S.p.A. sono previste, in particolare, le seguenti clausole:
⮚ La diligenza del buon padre di famiglia da parte del cliente al quale è fatto divieto di fornire documenti alterati, contraffatti o falsi nonché dati ed informazioni falsi, inesatti o reticenti;
⮚ L’obbligo del cliente di comunicare eventuali pregiudizievoli penali, bancarie ecc. come ad esempio protesti, fallimenti, procedure concorsuali, sofferenze bancarie etc;
⮚ L’obbligo del cliente di non rivolgersi ad altri operatori del settore per la medesima richiesta di finanziamento;
⮚ L’obbligo del cliente di fornire a Credit-One S.p.A. tutta la documentazione indicata nel contratto di mediazione creditizia;
⮚ L’obbligo del cliente di consegnare a Credit-One S.p.A. tutta la documentazione richiesta per l’espletamento dell’incarico, manlevando e tenendo indenne Credit-One nei casi di omessa consegna, ritardo o nei casi di documentazione non veritiera e non autentica;
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
⮚ Il diritto del cliente a riflettere, prima della conclusione del contratto e per un periodo pari ad almeno 7 giorni, per consentire allo stesso di confrontare le diverse offerte di credito presenti sul mercato;
⮚ Il diritto del cliente ad ottenere, su esplicita richiesta e limitatamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, informazioni inerenti l’ammontare delle commissioni percepite laddove la Credit-One Spa percepisca tali commissioni da uno o più finanziatori;
⮚ Il diritto del cliente di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia. Qualora il Mediatore creditizio effettui la raccolta della richiesta di finanziamento di ottenere anche la copia del contratto di finanziamento idoneo per la stipula con i finanziatori. La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi.
⮚ Il diritto del cliente di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta;
⮚ Il diritto del cliente di poter asportare il “Documento Informativo Precontrattuale” datato ed aggi ornato, contenente l’informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali presso ciascun
locale aperto al pubblico di Credit-One Spa, nonché messo a disposizione dal cliente su supporto cartaceo o durevole accessibile dal sito ufficiale della Credit-One xxx.xxxxxx-xxx.xx nella sezione trasparenza, nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti
dalla normativa antiusura. Diversamente, nel caso in cui il prodotto offerto rientri nell’ambito del cosiddetto “credito ai consumatori”, gli obblighi di informativa pre-contrattuale sono assolti dal finanziatore o da Credit-One attraverso la consegna gratuita al cliente, per iscritto o at traverso altro supporto durevole, del modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (c.d. SECCI, acronimo di Standard European Consumer Credit Information), ossia un modulo standardizzato che riproduce il modello di cui all’allegato II della Direttiva 2008/48/CE. Tale documento dovrà essere consegnato al consumatore PRIMA che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile e dovrà indicare, altresì, a quale titolo opera l'intermediario, i limiti entro i quali può operare, ed in particolare la specifica se sia legato da rapporti contrattuali con più finanziatori.
⮚ Il diritto del cliente, qualora in mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di ottenere (mediate tali tecniche: documento pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia del Documento Informativo Precontrattuale nonché le Guida relativa al richiesto finanziamento.
⮚ Il diritto del cliente nel caso in cui il contratto sia stato concluso “fuori sede” o “a distanza” di recedere dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare presso la sede di Credit-One Spa in Xxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxx Xxxxxxxx (XX).
⮚ Il diritto del cliente a ricevere l’informativa sul trattamento dei dati personali per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 13 e 23 D. Lgs. 196/03;
⮚ Il diritto del cliente ad ottenere precise indicazioni riguardo la provvigione e ogni altro onere, commissione, condizione e spese a suo carico riportata nella lettera di incarico;
⮚ Il diritto del cliente di ottenere, a proprie spese e dietro esplicita richiesta, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
⮚ Il diritto del cliente di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro del luogo di residenza o di domicilio della Clientela se ubicati nel territorio dello Stato (salvo diversa pattuizione, riguardante espressamente il Foro di Vibo Valentia, riportata nel contratto di mediazione).
⮚ L’obbligo del mediatore creditizio di fornire al cliente le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari. Il mediatore creditizio si impegna a conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede. Il mediatore creditizio si impegna a compiere tutti gli atti necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, assistendo il cliente fino al perfezionamento dell’operazione. Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale e a procedere alla identificazione del cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio.
PENALI
Il contratto di mediazione stabilisce le ipotesi al verificarsi delle quali il Cliente è tenuto a corrispondere al Mediatore una somma a titolo di penale ex art. 1382 c.c., e precisamente:
1) Revoca dell’incarico prima della sua naturale scadenza salvo quanto previsto per il diritto di recesso;
2) Rinuncia al finanziamento prima del completamento dell’iter di approvazione da parte dell’Ente erogante incaricato;
3) Errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e per sonali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione per causa imputabile al Cliente;
4) Consegna al Mediatore Creditizio di documentazione falsa e/o contraffatta;
5) Falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia;
6) Violazione del patto di esclusiva.
RAPPORTI TRA MEDIATORE CREDITIZIO E CLIENTE
Il cliente prende atto che in caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento da parte della banca o dell’intermediario finanziario, il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’operato dei predetti e non s arà tenuto a fornire alcuna giustificazione circa la motivazione che ha originato il rifiuto. Il cliente ha diritto di recesso (ai sensi degli artt. 64 e ss. del Codice del Consumo), senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso il domicilio dello stesso, con lettera Raccomandata A/R da inviare presso la sede della Credit-One in xxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxx Xxxxxxxx.
COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE – PROCEDURE DI RECLAMO
Gentile Cliente, da sempre la Credit-One S.p.A. persegue l’obiettivo di svolgere le operazioni con piena soddisfazione della clientela. Qualora non sia possibile risolvere eventuali divergenze con la Credit-One attraverso il Suo consulente personale, può rivolgersi per iscritto all’Ufficio Reclami istituito presso la nostra sede operativa: Ufficio Reclami Credit-One S.p.A. xxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxx Xxxxxxxx email:
xxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx
o pec: xxxxxxxxxxxx@xxx.xx, fax: 0963/0000000. Il reclamo deve riguardare aspetti legati all’attività di mediazione posta in atto ivi inclusi i contatti con il collaboratore del mediatore creditizio. Il cliente che presenta un reclamo dovrà indicare: nome e cognome, recapiti telefonici, data del contratto di mediazione, motivi del reclamo, richiesta nei confronti di Credit-One Spa.
Il Mediatore creditizio deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:
a) Arbitro Bancario Finanziario. Per disporre di informazioni sulla procedura da seguire presso i nostri uffici aperti al pubblico è a disposizione dei richiedenti una apposita guida ABF, scaricabile anche dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
b) Conciliatore Bancario Finanziario. Per avere informazioni sul Conciliatore Bancario, al quale ci si può rivolgere anche in assenza di preventivo reclamo, è possibile consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
Naturalmente, l’inoltro del reclamo non priva il cliente della facoltà di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro della Camera di Commercio, salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro territorialmente competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato. Qualora, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, Xxx intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, avvalersi di uno dei procedimenti per la
risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato o citato procedimento presso l’Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente e con l’assistenza di un avvocato.
ULTERIORI STRUMENTI DI TUTELA PER LA CLIENTELA
Credit-One S.p.A. La invita a leggere con attenzione il presente avviso che ha l’obiettivo di farLe conoscere i Suoi diritti e gli strumenti di tutela a Sua disposizione così come previsto dalla disciplina attualmente in vigore, ed in particolare, dal Provvedimento di Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 in linea con la riforma del credito ai consumatori introdotta dal D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Con particolare riferimento alla fase pre- contrattuale, ricordiamo che tra le principali caratteristiche della disciplina del credito ai consumatori emergono quelle dedicate alla “pubblicità”, agli obblighi di informativa pre-contrattuale e di verifica del merito creditizio del cliente. Nella presente sezione, intendiamo richiamare la Sua attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a Sua garanzia. Innanzitutto La invitiamo, al fine di evitare qualsiasi malinteso, a:
1) accertarsi preliminarmente che il soggetto cui si rivolge sia legittimamente autorizzato all'esercizio dell'attività verificando la sussistenza del previsto titolo abilitativo;
2) chiedere al soggetto cui si rivolge, evidenza del titolo in base al quale opera (ad esempio: l'incarico ricevuto dalla società di cui vengono proposti i prodotti, l'indicazione della propria qualifica, la verifica di un eventuale strumento identificativo, quale un cartellino, un biglietto da visita …).
La società Credit-One S.p.A. (Mediatore Creditizio) debitamente abilitata all'esercizio dell'attività ai sensi di legge nonché mandataria di primari intermediari finanziari ed istituti di credito, veicola e propone direttamente o per il tramite della propria "rete di collaboratori" i seguenti prodotti:
- mutui ipotecari (per acquisto, ristrutturazione, liquidità ecc… a titolo esemplificativo e non esaustivo)
- finanziamenti di diversa altra natura (prestiti personali, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, carte di credito, ecc… a titolo esemplificativo e non esaustivo). Dettagliate informazioni sulle caratteristiche, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali delle operazioni sopra indicate sono riportate (per quanto di nostro interesse):
- in parte nelle informazioni da noi proposte in questo fascicolo;
- in parte nella documentazione predisposta dall'ente erogante al quale deciderà di rivolgersi per ottenere il finanziamento di cui necessita. Ricordiamo che tutta la documentazione necessaria ad aiutarLa nella scelta è a S ua disposizione su richiesta presso i nostri uffici, nonché all'interno del nostro sito web xxx.xxxxxx-xxx.xx
ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
a) È mediatore creditizio (altrimenti denominato intermediario del credito) colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è v ietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di finanziatori, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
b) Il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o di altri intermediari finanziari o della eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela. Allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della clientela.
c) Il Contratto di Mediazione creditizia ha una durata determinata di 180 giorni dalla sua sottoscrizione e per tale periodo è conferito in forma esclusiva ed irrevocabile; alla scadenza di detto termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato senza necessità di comunicazione da entrambe le parti;
d) Nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il Mediatore Creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, l’indicazione del nominativo della banca o dell’intermediario finanziario erogante e ove previsti, il tasso TAEG (tasso annuo effettivo globale) o ISC (indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo.
e) Il mediatore creditizio deve essere iscritto all'Albo dei mediatori creditizi istituito presso l'Organismo ai sensi del D.Lgs. 141/2010 .
f) Dal 01/01/2013, i mediatori creditizi possono operare solo in forma di società di capitali con precisi requisiti, avvalendosi di persone fisiche a loro volta dotate di caratteristiche specifiche in qualità di collaboratori.
Per presa Visione, Luogo data
Nome e cognome cliente , Firma _
MANDATO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
Documento di sintesi.
1. Durata del contratto: 6 mesi dalla sottoscrizione dell’incarico (la durata è suscettibile di variazioni non dipendenti dall’operato della Società di Mediazione come a titolo meramente esemplificativo, particolari criticità emerse nel corso dell’istruttoria).
2. Spese di istruttoria a carico del cliente.
3. Spese eventuali, a titolo di penale a carico del cliente.
4. Diritto di recesso: 15 giorni (quindici) dalla sottoscrizione del presente contratto.
5. Penale: pari ad € 500,00 dovuta in caso di a) revoca dell’incarico prima della sua naturale scadenza o di esercizio del diritto di recesso oltre i termini in cui lo stesso è consentito, b) rinuncia da par te del Cliente al finanziamento prima del completamento dell’iter di approvazione da parte dell’istituto di credito e/o dell’intermediario finanziario incaricato, c) errate indicazioni fornite alla società di mediazione circa le garanzie reali o per sonali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente, d) mancata produzione della documentazione necessaria per l’espletamento della richiesta di finanziamento e/o falsa documentazione fornita alla società di mediazione, e) violazione del patto di esclusiva
6. Foro competente: Foro di Vibo Valentia, fatta salva l’applicazione del foro generale del consumatore qualora applicabile
TRA
PERSONA FISICA (PRIMO RICHIEDENTE)
Nome | Cognome |
Codice Fiscale | |
Via | Città |
Provincia | CAP |
Telefono Fisso | Telefono Mobile |
Email: | P.e.c. |
PERSONA FISICA (SECONDO RICHIEDENTE)
Nome | Cognome |
Codice Fiscale | |
Via | Città |
Provincia | CAP |
Telefono Fisso | Telefono Mobile |
Email: | P.e.c. |
(di seguito denominato, per brevità, Il “Cliente”)
E
Credit-One S.p.A. con sede legale: Xxxxxx xxx Xxxxxx 00 - Xxxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxx; Sede operativa: Xxxxxxx 00 00000 Xxxx Xxxxxxxx Tel: 0x00 0000 0000000 Fax x00 0000 0000000, P.iva: 13849111003, Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma 13849111003, R.E.A. di Roma n. RM - 1478745, Iscrizione OAM n. M384,
In persona del xxx.xx/xxx.xx , munito degli idonei poteri per la conclusione del presente Accordo (di seguito denominato, per brevità, il “Mediatore”).
Premesso che
- la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari con la clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Credit-One S.p.A. - con sede legale in Piazza del Popolo 18 - Palazzo Valadier 00187 Roma, (di seguito, per brevità
“Credit-One”) – è in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dei mezzi, dell’esperienza e d ell’organizzazione per svolgere l’attività di mediazione creditizia;
- Credit-One S.p.A. è iscritta all’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128-undieces TUB al n. M384;
- Il Cliente è interessato a ricevere un finanziamento:
• Tipologia di Finanziamento: □ Mutuo □ Prestito personale □ Cessione del quinto □ Carta di credito □ Fidejussione
□ Mutuo Chirografario □ Mutuo Ipotecario □ Leasing □ Linea di credito a breve termine
• Importo richiesto: Euro (Euro / )
• Scopo del Finanziamento (esempio: ristrutturazione, liquidità, investimento, reintegro circolante, acquisto autovettura etc):
- Il Cliente intende conferire al Mediatore mandato di mediazione creditizia, incaricandolo di svolgere l’attività di mediazione creditizia al fine di reperire il Finanziamento;
- Il Mediatore è interessato a svolgere l’attività di mediazione creditizia di cui sopra;
- ai fini della corretta fruizione del servizio, il Cliente ha l’obbligo di fornire, prima dell’inizio del rapporto, le sue generalità, l’indirizzo, i recapiti di telefono, l’indirizzo di posta elettronica tramite i quali intende essere contattato per la prestazione del servizio.
Tutto ciò premesso, Il CLIENTE E CREDIT-ONE convengono quanto segue:
Art. 1 - Premesse: Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto (di seguito, per brevità il “Contratto”) unitamente agli allegato.
Art. 2 - Identificazione del cliente e di soggetti terzi - Efficacia e Conclusione del Contratto: il Cliente e l e persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire a Credit-One i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. L’efficacia del Contratto è subordinata all’avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.
Art. 3 - Oggetto del Contratto: Il Cliente conferisce al mediatore, che accetta, l’incarico esclusivo di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gl i altri intermediari finanziari che potenzialmente potrebbero erogare il Finanziamento a favore del cliente stesso e di assisterlo nella negoziazione con tali intermediari.
Art. 4 – Corrispettivo: Il cliente, contestualmente alla conclusione del finanziamento da parte della banca e/o dell’intermediario, sarà tenuto a corrispondere alla società un corrispettivo ammontante ad un importo variabile pari al %, ( per cento) da calcolarsi sul montante lordo che sarà corrisposto al cliente da parte dell’Ente Erogante in relazione all’operazione di finanziamento che il cliente avrà ottenuto in virtù dell’attività svolta dalla società. Tale provvigione sarà corrisposta dall’Ente Erogante laddove contrattualmente previsto. La medesima provvigione, sarà dovuta anche nel caso in cui il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle inizialmente convenute e riportate nel mandato di mediazione sopraindicato;
Penale: Qualora il cliente, senza giustificato motivo, receda dal contratto, o abbia fornito dati, notizie o documentazione non rispondenti al vero, o abbia stipulato contratto con altro mediatore, o qualora la pratica sia in primo parere positivo e venga ritirata dal cliente, o qualora la pratica si trovi in avanzato stato di lavorazione o in delibera e venga ritirata dal cliente, o qualora la pratica venga declinata dalla banca per una delle seguenti motivazioni: omessa comunicazione da parte del cliente di segnalazione negativa in banche dati CRIF, CR, CTC, CAI, SIA, il Cliente stesso si obbliga a versare a favore di Credit-One una somma pari ad € 1.000,00 a titolo di penale.
Art. 5 – Oneri di istruttoria: Restano a carico del cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di mediazione, gli oneri di istruttoria relativi al prodotto Aziendale, per un ammontare non superiore aG ¼
Art. 6 – Modalità di svolgimento del mandato: Il mediatore svolgerà l’attività prevista nel contratto in piena indipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza. Nello svolgimento della sua attività di mediazione creditizia, Credit-One dovrà:
a) conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede; b) rispettare il segreto professionale; c) compiere l’attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e alla entità del Finanziamento richiesto; d) provvedere all’identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio; e) rispettare tutte le normative di settore avendo particolare riguardo alla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni, cosiddetta Legge Antiusura. Il Cliente prende atto che gli enti erogatori hanno la facoltà di rifiutare insindacabilmente le richieste di erogazione del Finanziamento, senza essere obbligati a darne motivazione, e riconosce di non poter lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant ’altro nei confronti del mediatore in caso di rifiuto da parte degli enti finanziatori a concedere il finanziamento.
Art. 7 - Obblighi e dichiarazioni del Cliente: Il Cliente è obbligato a consegnare a Credit-One tutta la documentazione richiesta da Credit-One in relazione all’operazione finanziaria richiesta. Per documentazione finanziaria richiesta si intende la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare tutti i dati, le informazioni e la documentazione necessari per l’istruttoria della pratica. Il Cliente
autorizza, inoltre, il mediatore a consegnare e comunicare i succitati dati ai finanziatori cui il cliente si rivolgerà per richiedere il finanziamento.
Il Cliente dichiara che i dati forniti sono veritieri, corretti e completi e manleva Credit-One S.p.A. da qualsiasi azione, domanda
o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del mediatore stesso a causa dell’incompleta, errata e falsa fornitura dei dati. Il Cliente dichiara di non avere subito protesti, di non aver pratiche di finanziamento in sofferenza, di non aver procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare, sequestri, rientri coatti di fidi bancari, procedure concorsuali, etc; qualora, successivamente alla conclusione del presente Contratto e per tutto il periodo di efficacia dello stesso, il Cliente dovesse subire protesti, procedimenti penali, procedure esecutive o ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare, è obbligato a farne dichiarazione immediata e dettagliata a Credit-One. Il Cliente si impegna altresì ed essere disponibile a compere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell’affare.
Art. 8 – Obblighi del Mediatore: Il mediatore si impegna a svolgere l’attività della mediazione creditizia con diligenza, correttezza e buona fede, impegnandosi a comunicare al cliente le circostanze a lui note e che possono influire sulla richiesta di finanziamento nonché l’accettazione ovvero il rifiuto dell’ente finanziatore ad erogare il finanziamento.
Art. 9 - Durata del Contratto: Il presente contratto ha una durata di 6 mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. Art. 10 – Diritto di recesso: Il cliente può recedere entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto dandone avviso alla Società di mediazione, mediante fax o telegramma, confermati a mezzo raccomandata entro le 48 ore successive.
Art. 11 - Modifiche al Contratto: Qualsiasi modifica o integrazione del presente Contratto potrà farsi di comune accordo tra le Parti e soltanto per iscritto.
Art. 12 - Clausola risolutiva espressa: Il presente Xxxxxxxxx si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., all’atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa mediante raccomandata a.r. al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) inadempimento del Cliente di un qualunque obbligo di cui agli articoli precedenti;
b) il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti, e/o altra procedura extra-giudiziale equipollente;
c) la documentazione fornita dal Cliente sia in tutto o in parte stata contraffatta od alterata.
Art. 12 - Riservatezza e Consenso al trattamento dei dati personali: Il Cliente consente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione del Contratto. Inoltre dichiara di aver preso atto dell’obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio, in ordine all’identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, nonché circa la trasmissione delle informazioni, necessarie all’identificazione del cliente all'intermediario con il quale metterà in contatto il potenziale cliente stesso.
Art. 14 - Legge applicabile, procedura di presentazione di reclami e Foro competente in via esclusiva: Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione. I reclami devono essere trasmessi a mezzo lettera a/r:Credit-One S.p.A. - Vibo Valentia (VV), Xxx Xxxxxxx x. 00, tramite indirizzo email: xxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx
o tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Tutte le controversie relative alla validità o interpretazione ed esecuzione del presente
Contratto saranno deferite preliminarmente ad un s ervizio di mediazione offerto da un O rganismo iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, in subordine, saranno di competenza esclusiva del Foro di Vibo Valentia, fatta salva l’applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile. Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della copia cartacea dell’Avviso contenente le principali norme di trasparenza, del Foglio Informativo e di una copia completa del presente Contratto idonea per la stipula, documenti tutti liberamente disponibili ed accessibili per
il Cliente nei locali di Credit-One aperti al pubblico. Il Cliente dichiara di aver ricevuto in data odierna una copia del presente Contratto. Luogo e data (Firma del Cliente) 1° richiedente (Firma del Cliente) 2° richiedente
Ai sensi degli articoli 1469 bis Cod. Civ. e 33 e seguenti D.lgs. n. 206/05 “Codice del Consumo”, la parti dichiarano che le Clausole riportate ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 sono state oggetto di attenta trattativa individuale e le approvano specificamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile.
Luogo e data (Firma del Cliente) 1° richiedente (Firma del Cliente) 2° richiedente
Dichiaro che la clausola all’art.14, relativa alla deroga al foro competente in caso di controversie, è frutto di separata ed individuale trattativa tra i contraenti e dichiaro di approvarla specificatamente.
Luogo e data (Firma del Cliente) 1° richiedente (Firma del Cliente) 2° richiedente