ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA E L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA E L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
(ai sensi dell’articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)
Tra
la Regione Basilicata, con sede in via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, codice fiscale 80002950766 (di seguito Regione), legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx nata il 05/10/1956 a Potenza (PZ) domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale, autorizzato alla stipula del presente accordo di cooperazione con Delibera della Giunta Regionale n.1333 del 18/11/2016
e
l’Automobile Club d’Italia, con sede in Roma, Xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Sternatia (LE) il 17 luglio del 1945, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Ente in virtù dei poteri di cui all’art. 21 dello Statuto dell’ACI,
premesso
a) che la Legge n. 449/97, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, all’art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
b) che il D.M. n. 418/98, all’art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni e al comma 2 che tali attività possono essere affidate alla gestione di un Ente Pubblico in avvalimento;
c) che la Legge Regionale n. 1/2004 art. 4, comma 1, n. 4 stabilisce che: la Regione si avvale della collaborazione dell’Automobile Club d’Italia (ACI), ente pubblico non economico, nell’espletamento di tutte o parte delle attività concernenti la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi e l’applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche;
d) che ai sensi dell’articolo 4 del proprio Statuto l’ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza legale, tributaria ecc., dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli;
e) che ai sensi dell’articolo 5 del proprio Statuto l’ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l’A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all’A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all’A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l’A.C.I. si avvale degli Uffici degli AC;
f) che, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 815 del 31/08/2017, la Regione Basilicata è autorizzata a stipulare con l’Automobile Club d’Italia, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, n. 70 Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposito accordo di cooperazione per lo svolgimento delle attività inerenti l’applicazione del tributo;
g) che l'ACI, Ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;
h) che l'ACI è disposto a garantire, alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, gli Automobile Club di Potenza e Matera e la Società in house ACI Informatica SpA, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre che la compatibilità con l’archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, laddove costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;
i) che le attività di cui al presente accordo di cooperazione sono svolte dalle Parti ai sensi dell’art. 4, comma 5 secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
j) che sono soddisfatte le condizioni a), b) e c) previste dall’articolo 5 comma 6 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE
Articolo 1
Oggetto della Cooperazione
1. La Regione e l’ACI, nella sua integrale configurazione federativa comprendente gli Automobile Club di Potenza e Matera, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli e delle connesse ripercussioni di natura ambientale, allo scopo di garantire servizi di riscossione e assistenza efficienti, contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell’ambiente, garantire una mobilità sostenibile, anche mediante il sinergico
aggiornamento dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche ed il Pubblico Registro Automobilistico.
2. A tal fine Regione ed ACI cooperano per:
a. garantire, in applicazione del CAD, la digitalizzazione di tutti i processi di gestione e l’eliminazione dell’uso carta;
b. costituire, aggiornare e gestire, sulla base dei dati del Pubblico Registro Automobilistico e dei dati messi a disposizione dalla Regione, l’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche, quale porzione autonoma dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e futura.
c. assicurare la riscossione delle tasse automobilistiche garantendo la multicanalità e l’utilizzo dei pagamenti in modalità elettronica e tramite la domiciliazione bancaria, al fine di facilitare l’accesso ai contribuenti e semplificare le procedure di calcolo e versamento;
d. garantire il recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche;
e. garantire la gestione amministrativa dei soggetti autorizzati alla riscossione, allo scopo di ridurre i costi amministrativi ed il rischio di insolvenza;
f. assistere, con le proprie strutture pubbliche (infra assistenza diretta), i cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l’applicazione delle sanzioni, assicurando l’integrazione e la complementarietà con i sistemi regionali;
g. garantire ai cittadini, che ne abbiamo diritto, l’informazione, l’assistenza e la tutela per l’accesso alle esenzioni di imposta ed ai rimborsi;
h. garantire agli operatori commerciali, che ne abbiano titolo, l’accesso semplificato alle procedure di messa in sospensione dei veicoli destinati alla rivendita;
i. garantire ai possessori e collezionisti di auto storiche, che abbiano titolo, l’informazione, l’assistenza e la tutela per l’accesso alle esenzioni previste dalla legge;
j. garantire agli Studi di Consulenza, abilitati all’esercizio delle professione ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e previa autorizzazione regionale, anche mediante delega ad ACI, l’accesso alle procedure di riscossione, di bonifica dell’archivio tributario regionale e di assistenza in sede di recupero bonario e coattivo, rimborso, esenzione, sospensione e di analisi della posizione tributaria, in condizioni di parità al fine di favorire la libera concorrenza e conseguentemente la riduzione dei costi ed il miglioramento dei servizi per i cittadini (infra assistenza professionale).
Articolo 2 Digitalizzazione dei processi di gestione
1. Ai fini della riduzione della spesa, della tutela ambientale, della ottimizzazione ed accelerazione delle procedure di accesso ai servizi da parte dei cittadini, della maggiore sicurezza dei processi di formazione e conservazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente e per garantire una maggiore tutela degli automobilisti, entro il 31 dicembre 2018 l’Automobile Club Italia (infra ACI) garantisce la digitalizzazione di tutti i processi e le procedure di gestione delle tasse automobilistiche ed in particolare la formazione, circolazione e conservazione digitale di tutta la relativa documentazione in applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle disposizioni regionali e statali.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, sono digitalizzati i processi in ingresso ed uscita attraverso l’identificazione digitale dei soggetti interessati:
a. di riscossione ed in particolare quello di rilascio e conservazione della ricevuta;
x. xx xxxxxxxx, esenzione e sospensione di imposta;
c. di recupero bonario e coattivo, fatte salva l’esigenza di raggiungere con la comunicazione anche i soggetti privi di indirizzo ed identificativo digitale;
d. di amministrazione delle attività affidate agli Studi di Consulenza Automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91.
Articolo 3
Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche
1. ACI costituisce l’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche sulla base dei dati giuridici, tecnici e fiscali dei veicoli di proprietà o in regime di diritto reale di godimento o in leasing alle persone fisiche e giuridiche residenti in Regione Basilicata, come risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico, dall’Archivio della MCTC e dagli archivi tributari regionali.
2. L’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche è affidato alla gestione di ACI che lo aggiorna, sulla base dei dati delle riscossioni, delle esenzioni e sospensioni di imposta e dei rimborsi, con i dati degli atti di data certa e delle immatricolazioni, dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o Province Autonome a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà o cessione in regime di diritto reale di godimento o leasing ed in generale con tutti i dati relativi alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte sulla base del Registro e degli archivi di cui al comma 1.
3. L’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche è costituito ed aggiornato quale porzione regionale ed integrata del più ampio Archivio Nazionale. ACI garantisce il costante allineamento dei due archivi, compatibilmente con le procedure di aggiornamento e
trasferimento dati adottate dal gestore dell’archivio nazionale e assicurandone l’accesso e la bonifica tramite specifici gestionali da parte di tutti i soggetti autorizzati dalla Regione.
4. L’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche è, in linea con la normativa dettata dal CAD, un archivio aperto ed interoperabile ed è strutturato per ricevere i dati dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dalle Camere di Commercio.
5. I dati contenuti in nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche costituiscono il ruolo regionale della tassa automobilistica. Sulla base di essi sono determinati:
a)il soggetto passivo di imposta
b)il periodo di imposta
c)il dovuto
d)le sanzioni e gli interessi
e)le cause di sospensione e esenzione
6. Nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche sono implementate le seguenti funzioni, finalizzate anche all’autonomo utilizzo da parte della Regione:
a)calcolo del dovuto on line
b)controllo di merito per la verifica periodica della regolarità delle posizioni tributarie c)estrazione, e per i periodi selezionati, delle posizioni irregolari per insufficiente,
tardivo e omesso pagamento
d)estrazione, con calcolo dell’importo rimborsabile o del dovuto, delle posizioni rimborsate o da rimborsare, delle esenzioni o sospensioni sulla base di criteri temporali, geografici e causali in modalità compatibile con le procedure automatizzate di Regione.
e)radiazioni d’ufficio ai sensi dell’articolo 96 del Codice della Strada, che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d’ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza delle direttive regionali. La decisione di avviare le procedure di radiazione ex art. 96 del c.d.s, di esclusiva spettanza regionale, dovrà essere formalmente comunicata ad ACI per la pianificazione e organizzazione delle conseguenti attività.
f) i software di gestione del tributo e del rapporto con il contribuente quali: il software gestionale della visura fiscale che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare: sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso; il software gestionale dei rimborsi, delle esenzioni e delle sospensioni di imposta; il software gestionale delle radiazioni di ufficio ai sensi dell’articolo 96 del codice della strada. I predetti software gestionali utilizzano sempre le informazioni disponibili al momento nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche e aggiornano, previo controllo di merito, la base dati in tempo reale. E’ sempre previsto il rilascio di ricevuta o attestazione o dispositivo in tempo reale ed in formato elettronico con archiviazione ottica dello stesso a termini di legge nel Cassetto del Contribuente Automobilista di cui al successivo articolo 4;
g) i software di controllo del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione quali: il datawerehouse; il sistema di integrazione delle banche dati su base ontologico semantica di cui al successivo comma 6;
h) i software per l’aggiornamento ed il controllo di qualità nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche quali: i software per l’aggiornamento periodico dell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche sulla base dei dati contenuti negli archivi di cui al precedente comma 1; il software per l’acquisizione nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche degli atti di data certa come previsti e disciplinati dalla normativa regionale e statale; il software per il controllo di qualità dei dati contenuti nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche;
i) i software che gestiscono, controllano e registrano gli accessi nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalla Regione e adottati da ACI;
m) il software per l’acquisizione e gestione dei pagamenti cumulativi, previsti dalla normativa regionale a favore delle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria.
7.
Per migliorare l’azione di contrasto dell’evasione fiscale e di gestione della fiscalità e della mobilità dei veicoli, anche ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela ambientale e su questi temi favorire forme evolute di cooperazione sul territorio con tutti gli Enti Locali, ACI e Regione cooperano per la realizzazione di un progetto operativo di integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica – i cui ambiti di intervento (dominio) ed i requisiti tecnici e tempistica saranno definiti in un documento tecnico congiunto. Le banche dati utilizzate, tra le quali l’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche ed il PRA, sono messe a disposizione dalla Regione o dall’ACI, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy e sono trattate, nel rispetto delle norme vigenti, esclusivamente per le predette finalità. Le informazioni, i report ed ogni dato utile per il perseguimento delle predette finalità, sono messe dalla Regione, per il tramite di ACI, a disposizione degli Enti territoriali titolari dei singoli tributi e gestori della relativa posizione tributaria per le conseguente attività. ACI garantisce per tutta la durata del progetto consulenza ed assistenza tecnica e supporto operativo alle attività ed alle azioni di recupero, assicurando altresì assistenza con i propri Uffici e gli Automobile Club di Potenza e Matera.
8. Aci assicura altresì l’acquisizione, nell’archivio integrato, dei versamenti cartacei effettuati dal contribuente a titolo di Tassa Automobilistica, sui conti correnti postali intestati alla Regione Basilicata.
Articolo 4
Riscossione delle tasse automobilistiche
1. ACI gestisce la riscossione delle tasse automobilistiche regionali mediante le rete dei soggetti autorizzati ai sensi della normativa regionale e statale vigente. A tal fine tutti i soggetti autorizzati sono dotati della procedura di riscossione in grado di determinare l’importo dovuto in tempo reale in connessione con l’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche o, per i residenti fuori Regione con il rispettivo archivio regionale o l’archivio nazionale delle tasse automobilistiche, garantendo il corretto calcolo del dovuto in tempo reale.
2. ACI garantisce altresì l’accesso alla riscossione da parte dei contribuenti, con i medesimi livelli di garanzia di cui al comma precedente, mediante Internet (Bollonet), ATM ed Internet Banking (presso gli sportelli di tutte le banche o PSP aderenti alla convenzione tipo con ACI). In tal caso il servizio di riscossione è garantito 24 ore al giorno per tutti i giorni dell’anno, compatibilmente con la funzionalità dei sistemi messi a disposizione dalle banche o dai PSP aderenti con pagamento con moneta elettronica.
3. E’ attivato e gestito da ACI il pagamento delle tasse automobilistiche regionali tramite la piattaforma PagoPA nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle direttive impartite dalla Regione.
4. ACI, allo scopo di rafforzare ulteriormente le azioni di contrasto all’evasione ed elusione fiscale ed introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione del processo di riscossione, mette a disposizione di tutti i residenti in Regione Basilicata il servizio di Domiciliazione Bancaria per il pagamento della tassa automobilistica. Il servizio sarà erogato da ACI solo previa formale richiesta della Regione, secondo le modalità definite dalla stessa. ACI si avvale per il controllo di merito in tempo reale e per il conseguente calcolo del dovuto e per la registrazione del versamento, dell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche.
5. La Regione, allo scopo di semplificare e accelerare i processi di recupero e riscossione e ridurre i costi di gestione, gestisce i pagamenti in compensazione su richiesta del contribuente o automaticamente in sede di controllo della posizione fiscale. Nel primo caso le compensazioni possono essere effettuate on line o per il tramite degli operatori professionali autorizzati. Le tasse automobilistiche che per effetto del controllo di merito risultino da recuperare o da rimborsare che siano state oggetto di compensazione sono acquisite nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche.
6. Al fine di prevenire o ridurre i casi di mancato riversamento, gli importi incassati dalle Delegazioni AC, dagli Automobile Club di Potenza e Matera o tramite ATM, internet o internet banking, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, sono prelevati da ACI dai singoli operatori autorizzati, con frequenza anche giornaliera, e riversati da ACI alla Regione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla settimana contabile di riferimento.
7. Al fine di garantire la corretta e tempestiva imputazione contabile delle somme incassate, ACI mette a disposizione della Regione una procedura di supporto alla rendicontazione contabile on line. La procedura consente la visualizzazione degli incassi per singolo operatore e gli importi in compensazione con le altre Amministrazioni titolari del tributo.
8. E’ interesse delle parti garantire la continuità dei processi di cui ai commi precedenti al fine di assicurare il regolare incasso del tributo da parte della Regione e favorire l’adempimento da parte del contribuente in modo semplice e sicuro.
9. Gli importi incassati da ACI ai sensi del precedente comma 6, previa autorizzazione delle singole Amministrazioni presso le quali il sistema di prelievo e riversamento di cui al predetto comma 6 è attivo, riversa gli importi incassati in base alla residenza del soggetto passivo di imposta quale risultante dagli archivi regionali o nazionale delle tasse automobilistiche.
10. ACI si impegna ad attivare ed erogare i servizi di riscossione ed informazione per i residenti nella Regione mediante la propria piattaforma per smartphone ACI Space. Oltre al servizio di riscossione e pagamento con carta di credito, ACI si impegna in particolare ad attivare i seguenti servizi:
a) il Cassetto del Cittadino Automobilista: contiene, e rende sempre disponibili e aggiornati, tutti i documenti fiscali di propria “competenza”, storicizzati;
b) un sistema di notifiche push per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili ovvero non necessariamente noti allo stesso (Es: l’iscrizione del Fermo Amministrativo, la radiazione da parte dell’Autodemolitore, la trascrizione dell’Atto di Vendita, quest’ultimo come deterrente contro le frodi);
c) un sistema di notifiche delle scadenze programmabili. In questo ambito il cittadino trova la raccolta di tutte le “scadenze” che lo interessano quali ad esempio la data di prima revisione, quella del pagamento del bollo, di scadenza della patente, ecc.
13. Il progetto ACI Space è strettamente interconnesso col progetto di Integrazione Banche Dati di cui al precedente articolo 3, comma 6, attraverso cui si ottengono i documenti, le informazioni e le scadenze che vanno a implementare i servizi di cui al presente articolo.
Articolo 5
Recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche e servizi di recapito.
1. Le parti cooperano per le attività di recupero del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche regionali. A tal fine dopo le attività di cui al precedente articolo 3, comma 6 lett. b), ACI mette a disposizione della Regione nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche, per ogni singola posizione tributaria, il dato relativo all’omesso, insufficiente o tardivo pagamento ed il dato relativo alla eventuale compensazione con rimborsi dovuti per gli anni precedenti o per l’anno in corso.
2. ACI implementa nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche la funzione di estrazione dei dati, sia in fase di recupero bonario che coattivo, relativi alle posizioni tributarie omesse, insufficienti, tardive o, rientranti in una delle tre precedenti fattispecie, compensabili ai sensi delle normativa regionale. Le abilitazioni alla estrazione dei dati, ai fini dell’avvio delle attività di recupero, sono rilasciate da ACI, anche su richiesta della Regione e a quest’ultima devono essere comunicate. La Regione può sempre richiedere, motivandola, la sospensione o la revoca dell’abilitazione.
3. Sulla base delle estrazioni di cui al comma precedente, la Regione predispone le comunicazioni di recupero e ne garantisce la stampa, imbustamento e recapito o notifica, privilegiando l’uso della Pec.
4. Sia i dati estratti che le comunicazioni sono assoggettate prima del recapito a controlli di qualità finalizzati a verificare la correttezza delle richieste rispetto alle risultanze del ruolo, e la correttezza delle stampe. Per garantire una migliore performance, l’attività di controllo è svolta sia dalla Regione, sia da ACI sia in forma automatizzata sia procedendo alla analisi diretta di un congruo numero di posizioni estratte.
5. La Regione gestisce i mancati recapiti ai fini del controllo sulla esattezza delle informazioni concernenti la residenza o il domicilio utilizzando anche i dati forniti dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (infra ANPR) o dal comune di competenza. I dati raccolti sono comunicati ed acquisiti nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche.
Articolo 6
Gestione dei soggetti autorizzati alla riscossione
1. Le parti cooperano per la gestione amministrativa dei soggetti autorizzati alla riscossione. A tal fine ACI mette a disposizione della Regione la propria organizzazione centrale e periferica che cura la raccolta ed il controllo della documentazione e delle garanzie richieste dalla Regione agli Studi di Consulenza per il rilascio della autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche ed alla erogazione dei servizi di assistenza. ACI cura altresì le attivazioni, le sospensioni e le revoche sulla base dei provvedimenti regionali, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. La Regione delega ad ACI la gestione amministrativa e contabile della riscossione effettuata dalle Delegazioni affiliate agli Automobile Club di Potenza e Matera. A tal fine ACI, rilascia autonomamente le autorizzazioni, dispone le revoche e le sospensioni e ne dà comunicazione alla Regione. Cura le attività di prelievo, secondo le procedure di cui al precedente articolo 4, comma 8, e garantisce il riversamento settimanale alla Regione in un'unica soluzione. Le Delegazioni AC rilasciano fideiussione direttamente ad ACI, secondo le disposizioni impartite dallo stesso.
3. Le parti organizzano periodiche ispezioni presso gli Studi di Consulenza di cui al comma 1 Delle ispezioni è redatto verbale, secondo modalità stabilite dalla Regione.
4. Qualora siano rilevate irregolarità nella erogazione dei servizi le Parti, anche singolarmente, possono disporre la sospensione dell’attività di riscossione e assistenza e nei casi più gravi la revoca. Per gli Studi di Consulenza di cui al 1 comma l’eventuale sospensione o revoca è disposta dalla Regione.
Articolo 7 Assistenza ai Cittadini
1. Le Parti, nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti all’accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria e la norme che regolamentano l’obbligazione tributaria e per la tutela del diritto alla risoluzione delle controversie tributarie - cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di assistenza diretta, tramite le proprie strutture territoriali e centrali, e ACI Informatica.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente ACI implementa e gestisce un sistema di assistenza preventiva mediante la elaborazione per i contribuenti di avvisi di scadenza e notifiche push. ACI cura l’invio dei predetti avvisi via sms o mail e delle notifiche push;
3. Oltre alle attività di cui al comma precedente la Regione e l’ACI, attraverso le proprie Unità Territoriali, garantiscono l’erogazione di servizi di assistenza “on demand” .
4. ACI, per garantire la massima accessibilità alle informazioni ed alle procedure di assistenza di cui ai commi precedenti, gestisce un call center on demand dedicato.
5. Sempre al fine di garantire la massima accessibilità alle informazioni ed alle procedure di cui a precedenti commi 1 e 2, ACI attiva i medesimi servizi e le medesime funzioni in modalità web consentendo, nell’ambito dei processi di digitalizzazione di cui al precedente articolo 2, la gestione dell’intero processo dalla presentazione della domanda alla trasmissione del provvedimento, in formato digitale.
Art. 8
Attività di assistenza e controllo
1. L’Aci e la Regione ricevono le contestazioni avverso le richieste di pagamento derivanti da accertamento o ruolo coattivo, le istanze di rimborso, le richieste di esenzione e di sospensione, rilasciano visure fiscali.
2. L’Aci istruisce e definisce le richieste di esenzione e sospensione di imposta mentre la Regione definisce le contestazioni e le istanze di rimborso già istruite e predefinite da ACI.
3. Le pratiche di assistenza (contestazioni, esenzioni, sospensioni, istanze di rimborso) presentate dai cittadini presso gli Studi di consulenza autorizzati ai sensi dell’art. 9 del presente accordo e non definite dagli stessi saranno trasmesse alle Unità Territoriali di ACI e gli Automobile Club di Potenza e Matera secondo le procedure automatizzate di gestione rilasciate da Aci. La documentazione relativa alla pratica non risolta deve essere trasmessa ad Aci in
formato digitale entro 24 ore dalla ricezione. ACI provvederà ad assegnarla per la lavorazione all’Automobile Club di competenza o ad una della Unità Territoriali.
4. Per le istanze di sospensione ed esenzione, le Unità Territoriali di ACI e gli Automobile Club di Potenza e Matera provvederanno secondo il comma 2. Per le contestazioni e le istanze di rimborso provvederanno a validare l’esito provvisoriamente attribuito dallo studio di consulenza, e trasmetteranno la documentazione alla Regione per la definizione.
5. La Regione si riserva di effettuare su tutte le pratiche istruite e definite da Aci i controlli volti ad accertare la corretta definizione ed il rispetto delle procedure.
Articolo 9
Assistenza professionale degli Studi di Consulenza.
1. Per garantire la massima capillarità, gli Studi di Consulenza automobilistica, abilitati all’esercizio delle professione ai sensi della legge 264/91, possono essere autorizzati dalla Regione alla erogazione dei servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche (assistenza professionale): istanze e contestazioni concernenti le comunicazioni di recupero (avvisi di accertamento, cartelle esattoriali), istanze di rimborso e di esenzione, domande di sospensione.
2. In tal caso la gestione del servizio è affidata ad ACI che garantisce altresì il coordinamento, la messa a disposizione degli applicativi gestionali delle singole attività, il controllo sull’erogazione dei servizi, la formazione, i controlli di qualità sono assicurati da ACI e l’erogazione dei rispettivi corrispettivi.
Articolo 10
Modalità di erogazione dei servizi
1. Le attività di cui al presente accordo sono svolte da ACI e dalla Regione attraverso il supporto tecnico/operativo della proprie società in house di informatica “Aci Informatica” e sono espletate nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione.
2. E’ fermo il principio in base al quale le parti restano titolari esclusivi del potere di indirizzo, espresso attraverso leggi, regolamenti e direttive, per gli scopi, le attività e le funzioni, oggetto del presente accordo di cooperazione, attribuiti alla competenza propria.
Art. 11 Allegati
1. Il presente accordo di cooperazione comprende: Allegato A) Rimborso dei costi
Art. 12
Decorrenza e durata dell’accordo di cooperazione
1. L’accordo di cooperazione ha durata triennale e decorre dal 1 agosto 2017 fino al 31 luglio 2020.
2. E’ facoltà delle parti interrompere unilateralmente l’accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all’altra parte con preavviso di almeno tre mesi.
3. Il presente accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le parti.
Art. 13 Modifiche normative
1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l’adeguamento dell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.
2. Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza in termini di spesa sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le Parti ridefiniranno i corrispettivi stimati ai fini del rimborso dei costi sostenuti.
Art. 14 Modificazioni delle attività
1. Le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
2. In caso di rinuncia ad una o più attività, non si procederà al rimborso dei costi per la quota parte di costo corrispondente.
3. In caso di modificazione o integrazione di una o più attività previste nel presente accordo di cooperazione, si procederà ad una separata riquantificazione dei relativi costi.
Art. 15
Formazione ed aggiornamento del personale
1. Allo scopo di garantire agli automobilisti ed ai contribuenti la soddisfazione delle aspettative e servizi e prestazioni efficienti ed affidabili, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture pubbliche coinvolte, anche mediante la formazione e l’aggiornamento del personale adibito alla gestione dei rapporti con l’utenza.
2. Per perseguire gli obiettivi di cui al comma precedente ACI e Regione predispongono, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione, il Piano della formazione e aggiornamento del personale coinvolto nella gestione dei servizi di assistenza agli automobilisti e contribuenti con l’indicazione degli obiettivi e delle modalità di erogazione e del calendario di massima delle sessioni formative.
Art. 16 Rimborso costi di esercizio
1. I costi sostenuti da ACI per le attività di cui al presente accordo di cooperazione sono rimborsati nella misura forfettaria di € 2.224.902,00 per il triennio di attuazione, come analiticamente descritto nella offerta allegata al presente accordo del quale forma parte integrante e sostanziale, così ripartiti:
1. Per il periodo 1 agosto 2017-31 luglio 2018 il rimborso forfettario è quantificato in € 741.634,00.
2. Per il periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019 il rimborso forfettario è quantificato in € 741.634,00 .
3. Per il periodo 1 agosto 2019-31 luglio 2020 il rimborso forfettario è quantificato in € 741.634,00.
4. Eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.
Art. 17
Il rimborso dei costi forfettario quantificato all’articolo precedente sarà corrisposto ad ACI in tre rate quadrimestrali, previa consuntivazione dell’attività svolta con l’indicazione specifica delle risorse utilizzate e previa emissione di corrispondente fattura elettronica ai sensi della normativa cui ACI è assoggettata.
Art. 18 Obblighi a carico dell'ACI
1. L'ACI, nel dare esecuzione al presente accordo di cooperazione, si impegna al rispetto delle norme regionali e nazionali ed in particolare, quelle che regolano i rapporti di lavoro.
2. Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.
3. Le cause di forza maggiore sollevano l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale, di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a darne immediata notizia alla Regione, con il mezzo più rapido, non appena abbia conoscenza di tali eventi.
4. L'ACI si impegna a mantenere indenne il personale della Regione, responsabile del trattamento dei dati nell'esercizio delle proprie funzioni, dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dagli interessati del trattamento, dovute al mancato rispetto della normativa da parte dell'ACI medesimo.
5. L’ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo di cooperazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.
6. L'ACI sarà responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile.
Art. 19
Obblighi a carico della Regione
1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi con l'adeguato standard di qualità e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento.
2. La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento statale e regionale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito e di integrazione delle banche dati. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 3, l'ACI verifica la correttezza dei dati e comunica alla Regione le eventuali anomalie riscontrate, entro trenta giorni successivi alla acquisizione dei suddetti dati.
3. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.
Art. 20
Designazione del responsabile esterno del trattamento di dati Personali
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f) e dell’art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il titolare dei trattamenti di dati personali è la Regione.
2. Con la sottoscrizione della presente accordo di cooperazione, ai sensi e per gli effetti del predetto Codice e con le modalità definite dalla Regione con propri atti, l’ACI è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione delle attività ad essa attribuite per effetto del presente accordo di cooperazione, di cui la Regione è titolare, e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati per iscritto nell'ambito di questo stesso incarico.
3. I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003 e nei conseguenti provvedimenti regionali che per il dettaglio dei quali si rimanda al Documento Tecnico di cui al successivo art. 23.
Art. 21
Organismi di gestione delle cooperazione
1. Le Parti costituiscono entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione un gruppo di lavoro congiunto, costituito da due rappresentanti delle Regione e
due rappresentanti di ACI, nell’ambito del quale analizzare e condividere la gestione delle attività e dei servizi informatici disciplinati nel presente accordo di cooperazione, al fine di prevenire criticità agli utenti ed alle Parti .
2. Il gruppo di lavoro di cui al comma precedente si riunisce di norma una volta al mese, escluso il mese di agosto e delle riunioni redige verbale.
3. Il coordinatore del gruppo è il rappresentante designato dalla Regione. Esso provvede alla sua convocazione ed alla redazione del verbale.
4. I rappresentanti possono farsi coadiuvare di volta in volta dalle professionalità richieste dall’ordine del giorno.
Art. 22
Piano Annuale delle attività
1. Il gruppo di lavoro congiunto di cui al primo comma del precedente articolo 21, entro il mese di ottobre di ogni anno redige un documento tecnico delle attività connesse alla gestione della tassa automobilistica e di dettaglio delle attività oggetto del presente accordo.
Art. 23
Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso.
1. Al fine di eseguire i servizi previsti dal presente accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione.
2. Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione o di persone fisiche o giuridiche da essa indicate, di suoi enti o intermediari della riscossione, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente accordo di cooperazione.
3. La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.
4. I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni
dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.
Art. 24 Tributi Aggiuntivi
1. Il presente accordo di cooperazione si applica anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.
Art. 25
Inadempienze nell’esecuzione dei servizi
1. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella esecuzione disciplinate nel presente accordo di cooperazione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite pec o raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni stabilite.
2. Qualora l'ACI non ottemperi alla richiesta o non contesti formalmente l’inadempimento, la Regione sospenderà i rimborsi per la quota parte relativa ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità prevista.
3. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà interrompere il presente accordo di cooperazione entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.
4. Resta fermo il principio che se una o più attività previste all’articolo 1 del presente accordo di cooperazione saranno temporaneamente interrotte per inadempienze dell'ACI, i rimborsi periodici saranno decurtati in misura proporzionale.
5. Qualora l’ACI riscontri mancato rispetto degli impegni di cui al presente accordo da parte della Regione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere alla Regione tramite pec o raccomandata, l'immediato ripristino degli obblighi previsti nel presente accordo di cooperazione.
6. Qualora la Regione non ottemperi alla richiesta o non contesti formalmente l’inadempimento, l’ACI potrà sospendere i servizi interessati dall’inadempimento, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità prevista.
7. Qualora ciò non avvenga, l’ACI potrà interrompere il presente accordo di cooperazione entro 120 giorni senza alcun onere aggiuntivo.
Art. 26 Variazione dei costi
Qualora le Parti dovessero rilevare modifiche in aumento o in diminuzione dell’indice del costo del personale si riservano di rivedere i termini economici del presente accordo.
Art. 27 Foro competente
1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo di cooperazione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Potenza con espressa rinunzia a qualsiasi altro.
Art. 28
Spese di registrazione
1 Il presente accordo di cooperazione non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell’imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131.
2 In caso di registrazione, le spese sono a totale carico della parte richiedente.
Art. 29 Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo di cooperazione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.
Xxxxx, approvata e sottoscritta
Per la Regione Basilicata Il dirigente
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Per l'Automobile Club d'Italia Il Presidente
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente