COMUNE DELLA SPEZIA
COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO II SERVIZI TECNICI OO. PP. E AMBIENTE
C. di R. IMPIANTI TERMICI
OGGETTO: SERVIZIO ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI D.P.R. 412/93 E S.M.I.
CAPITOLATO SPECIALE di APPALTO
Il Progettista Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di ispezione, durante la stagione termica 2016/2017, dello stato di esercizio e manutenzione, e del rendimento di combustione degli impianti termici civili ricadenti nel territorio del Comune della Spezia come definito all’art 3, come previsto ai sensi del R.R. approvato con D.G.R. 1673 del 22/12/2014 e s.m.i..
Per ispezione sugli impianti termici s’intende il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti, mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale, così come è definita nel D.P.R. 412/93 e s.m.i., nonché alla rispondenza dello stesso alle normative di sicurezza.
Le modalità di espletamento del servizio di ispezione sono descritte in maniera dettagliata nelle “PROCEDURE OPERATIVE PER L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI” (in coda al presente
Capitolato).
ART. 2 - CARATTERE DELL’APPALTO
Trattasi di appalto pubblico di servizi ai sensi del D.lgs. 163/06.
La ditta dovrà usare nella conduzione dei servizi la diligenza prevista ai sensi dell’art. 1176 del
C.C. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio il Comune potrà sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione dell’attività, anche avvalendosi di società esterne, addebitando allo stesso le relative spese. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi non eseguiti dall’Appaltatore.
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO - ELENCO PREZZI | |||
L’appalto comprende, per la stagione termica 2016/2017, un numero presunto di ispezioni per ogni stagione così ripartito: Verifiche in campo per fascia di potenza impianto termico | Compensi per singola ispezione base di gara | ||
N°di ispezioni | |||
(X = 40,00 €) Iva e oneri inclusi | |||
Inferiore a 100 kW | 675 | € X | |
Da 100 a 350 kW | 41 | € X + 70 | |
Oltre 350 kW | 11 | € X + 120 | |
Altre attività | N°di ore (ispezioni equivalenti) | Compensi per singola ispezione equivalente | |
Ispezioni annuali a seguito di accertamento documentale con esito negativo | 50 | €40 ognuna | |
Accertamento documentale e attività di supporto e consulenza, incluso aggiornamento catastalo impianti | 830 annui | €1.60 ognuna | |
Aggiornamento CAITEL | €1,60 ognuna |
Gli importi a base di gara sono:
prezzo unitario ispezione: X=40€
prezzo unitario aggiornamento documentale: €1,60 prezzo unitario aggiornamento CAITEL: €1,60.
L’esecuzione dei servizi verrà appaltata mediante esperimento di gara pubblica con il criterio del prezzo più basso espresso in un unico valore %. Tale ribasso verrà quindi applicato ad ogni importo unitario.
L’importo a base di gara X, prendendo come riferimento un’ispezione su impianto termico autonomo (< 100 kW), è di € 40,00 (IVA ed oneri previdenziali inclusi), come stabilito con
D.G.C. 261 del 31/07/2008, per una spesa massima totale di €60.000,00 annuali, considerando un numero massimo di ispezioni a seguito di accertamento documentale con esito negativo, pari a 50 e considerando anche gli aggiornamenti CAITEL.
Il ribasso sul valore di X incide sul compenso per le singole prestazioni elencate nella tabella soprastante. L’importo complessivo per la Campagna di controllo degli impianti termici a base di gara è fissato in € 60.000,00 annuali, I.V.A. e oneri esclusi. L’incidenza della manodopera sull’importo complessivo è pari al 70% (non soggetto a ribasso) dell’importo a base di gara e gli oneri per la sicurezza incidono per l’1% (non soggetto a ribasso).
L’aggiudicatario del servizio accetta implicitamente di fare un maggior numero di ispezioni e di ispezioni equivalenti rispetto al numero e tipologia riportato in tabella, fino al raggiungimento dell’importo complessivo stanziato dall’Amministrazione Comunale. L’aggiudicatario accetta altresì di svolgere un numero maggiore di ispezioni rispetto a quelle sopra tabellate, al prezzo tabellato, al netto del ribasso d’asta.
Gli importi sopra riportati sono comprensivi delle relative spese di spedizione delle lettere di avviso agli utenti, che restano a carico dell’appaltatore.
Per i controlli non eseguiti e/o annullati non verrà corrisposto alcun compenso.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di compensare le ispezioni annullate con altre di pari numero.
Per “responsabile dell’impianto” si intende: proprietario, inquilino, usufruttuario, amministratore, terzo responsabile, e altro.
Se durante l’ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l’utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al paragrafo 5 delle disposizioni della Regione Liguria o l’abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso paragrafo, verrà addebitato, da parte dell’Autorità competente, un importo pari alla metà dell’importo corrispondente alla fascia di potenza minore, come riportato nella tabella seguente (Tariffe ispezioni con addebito) a titolo di rimborso spese:
Tariffe ispezioni con addebito
Potenza impianto [kW] | Contributo in € | |
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere | 10 ≤ P < 35 | 150,00 |
35 ≤ P < 100 | 250,00 | |
100 ≤ P < 350 | 350,00 | |
P ≥ 350 | 400,00 | |
Micro-cogenerazione e | Pel < 50 | 350,00 |
cogenerazione | 50 ≤ Pel < 1000 | 400,00 |
Pel ≥ 1000 | 600,00 |
Impianti condominiali la cui ispezione sia effettuata a seguito di richiesta del singolo condomino.
Nel caso di rifiuto del Responsabile dell’impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di ispezione, l’ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all’interessato.
Nel caso in cui, durante le ispezioni, sia accertata la presenza di irregolarità che esulano la materia di competenza, tali irregolarità saranno riportate sul verbale e potranno essere oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti.
Le tariffe delle ispezioni con addebito sono stabilite dalla Regione in funzione del tipo di impianto e per potenza, come riportato nella tabella sopra riportata.
Gli impianti che, all’atto dell’ispezione, siano in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica reso conformemente alle disposizioni della Regione Liguria e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa.
Gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica saranno soggetti ad ispezione con addebito a carico del responsabile dell’impianto.
Le ispezioni con addebito sono a totale carico del Responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenete data, ora dell’ispezione e le modalità di pagamento.
Eventuali ispezioni su impianti condominiali effettuate a seguito di richiesta del singolo condomino che utilizza l’impianto (art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/93) sono effettuate con addebito, indipendentemente dal fatto che l’impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica; l’onere di spesa per l’ispezione è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo, nel caso in cui l’ispezione non riscontri alcuna anomalia; é invece a carico del condominio se l’ispezione dovesse rilevare situazioni di criticità. Quanto sopra fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni a carico del Responsabile dell’impianto.
ART. 4 - VARIAZIONE ALL’AMMONTARE DELL’APPALTO
Non possono essere introdotte modifiche essenziali alla natura dei servizi oggetto dell’appalto. Nessuna modificazione a quanto appaltato può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore.
Il Comune della Spezia, ricorrendone le condizioni, si riserva la facoltà di affidare al concorrente aggiudicatario del presente appalto, alla scadenza del presente appalto, un nuovo contratto, della durata massima di ulteriori 12 (dodici) mesi, per prestazioni consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 57, art. 5, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., sempre che sussistano le condizioni e previa valutazione dell’economicità del servizio.
ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
L’appalto è soggetto all’osservanza delle condizioni e delle procedure operative presenti nel Capitolato e nel Contratto.
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato e dal contratto, l’appalto è soggetto all’osservanza di tutte le norme, leggi e regolamenti in materia e precisamente:
1. La Legge 10/91 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
2. i decreti 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell’art 4, comma 4 della legge 10/91” e 551/99 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 412/93 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici” e successive modifiche;
3. Disposizioni e LR e R.R. Regione Liguria;
4. il D.lgs. 192/95 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e successive modifiche;
5. le norme tecniche UNI che disciplinano le ispezioni degli impianti termici.
6. Eventuale successiva legislazione in materia.
Ricade esclusivamente sull’Impresa l’osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipulazione del contratto, aventi rapporto con i servizi oggetto dell’appalto.
Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad assolvere tutte le direttive che fossero emanate dall’Ufficio comunale competente.
Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 163/06 “Codice degli appalti pubblici” e s.m.i.
ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’esecuzione dei servizi verrà appaltata mediante esperimento di gara pubblica con il criterio del prezzo più basso espresso in un unico valore %.
ART. 7 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE, SPESE CONTRATTUALI
Resta stabilito che qualora l’aggiudicatario non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi incombenti, ovvero sollevasse preventive eccezioni sull’interpretazione del Capitolato, sarà facoltà dell’Amministrazione di procedere a nuova aggiudicazione ai sensi di legge, a tutto rischio e pericolo dell’aggiudicatario.
L’appaltatore è altresì invitato alla stipulazione del contratto nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’Assuntore e perciò esso, subito dopo l’aggiudicazione, dovrà versare alla Cassa dell’Ente l’importo che gli verrà richiesto dall’Amministrazione stessa.
ART. 8 - RISOLUZIONE DELL’APPALTO
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell’Appaltatore della clausola risolutiva, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause:
· fallimento dell’appaltatore;
· riscontro di gravi vizi;
· esecuzione dei servizi in modo difforme alle prescrizioni del presente Capitolato;
· violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
· mancata assunzione del servizio;
· abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
· arbitrario abbandono dei servizi da parte dell’appaltatore;
· situazione di frode o stato d’insolvenza;
· altri inadempimenti al Codice Civile.
ART. 9 - DURATA DELL’APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE
L’Amministrazione s’impegna a consegnare il servizio, decorsi 35 giorni dall’ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante lettera di comunicazione d’inizio servizio. La programmazione delle ispezioni verrà stabilita in comune accordo con l’Amministrazione in modo tale da privilegiare la stagione di riscaldamento (15 ottobre – 15 aprile), ma garantendo comunque la disponibilità della Ditta aggiudicataria ad effettuare ispezioni fino al 31/12/2016.
ART. 10 - DOMICILIO E RECAPITO DELL’APPALTATORE
La Ditta aggiudicataria s’impegna a svolgere l’attività prevista secondo i tempi e i modi individuati dal presente Capitolato Tecnico.
Allo scopo designerà al proprio interno un responsabile che sarà considerato l’unico referente nei rapporti con l’Amministrazione Comunale. Il referente deve essere reperibile telefonicamente e a disposizione dell’Amministrazione Comunale durante tutta la durata dell’appalto, negli orari concordati con l’ufficio comunale preposto alla Campagna.
Per ottimizzare la comunicazione tra il responsabile della ditta aggiudicataria e l’ufficio comunale competente, il referente della ditta appaltante deve essere in possesso di telefono cellulare, di fax e di indirizzo di posta elettronica.
Inoltre devono essere reperibili a mezzo telefono cellulare, e-mail e fax, anche tutti i verificatori che si trovassero impegnati nelle attività oggetto del presente appalto.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara, di disporre di un’adeguata sede operativa per uffici (ove eleggerà il proprio domicilio per tutta la durata contrattuale) nel Comune della Spezia.
ART. 11 - PENALI
In caso di mancata trasmissione dei rapporti di verifica da parte degli ispettori e/o nel caso di mancato inserimento al Catasto Regionale Impianti Termici dei medesimi rapporti, non verrà corrisposto il compenso dovuto.
Nel caso in cui il verificatore effettui più di cinque volte ritardi negli appuntamenti concordati con gli utenti (rispetto alla fascia oraria concordata) o assenze ingiustificate verrà applicata una penale pari al 50% del compenso relativo alle ispezioni eventualmente fatte sugli impianti in oggetto. Resta inteso che in questi casi andrà avvisata tempestivamente l’Amministrazione a mezzo email con le dovute motivazioni.
In caso di errata o incompleta compilazione non motivata di un rapporto di verifica verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto.
In caso di ritardo nell’immediata comunicazione (entro 1 giorno lavorativo, secondo le regole previste nelle PROCEDURE OPERATIVE) nei casi di impianti potenzialmente pericolosi per i quali si diffida dall’utilizzo, sarà applicata una penale pari a € 25,00.
In caso di ritardo nella consegna, sia telematica sia cartacea, dei rapporti di prova sarà applicata una penale pari a € 1,00 per rapporto di prova.
La penale verrà dedotta dalla prima fattura in scadenza; in caso di recidiva, le penali saranno raddoppiate.
In caso di mancata effettuazione dei controlli assegnati entro i tempi previsti (fatti salvi i casi di forza maggiore), senza averne data tempestiva e motivata comunicazione scritta al Comune, si procederà come segue:
• nel caso in cui alla fine del 6° mese di contratto l’aggiudicatario ha svolto un numero di controlli inferiore al 50% del numero complessivo di ispezioni, recessione dal contratto;
• nel caso in cui al termine dell’incarico le ispezioni non effettuate risultano in numero inferiore al 5% dei controlli complessivi, si applicherà una penale pari al 10% dell’importo contrattuale;
• qualora la percentuale delle ispezioni non svolte risulti superiore al 5% dei controlli complessivi si applicherà una penale pari al 20% dell’importo contrattuale.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro quindici (15) giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC.
Le eventuali giustificazioni dell’Appaltatore saranno sottoposte a valutazione dell’Amministrazione Comunale, che deciderà sull’accoglimento o il rigetto delle stesse entro trenta (30) giorni.
Le suddette penali saranno inoltre applicate all’Appaltatore anche per eventuali irregolarità commesse dai collaboratori dall’Appaltatore stesso, nonché per lo scorretto comportamento nei confronti del pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente e formalmente documentate.
Il verificatore è tenuto a comportarsi in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia tra l’Amministrazione e i cittadini, pertanto garantisce le migliori qualità del servizio.
ART. 12 - PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità di cui alle seguenti PROCEDURE OPERATIVE PER L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” al contratto di servizio, oggetto della presente gara, che l’Appaltatore avrà cura di comunicare all’Amministrazione nei termini di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.
Il pagamento del Comune della Spezia sarà effettuato su rendicontazione trimestrale.
Il pagamento sarà effettuato entro 15 giorni lavorativi previa consegna dei rapporti di verifica e del relativo report, a seguito della verifica che il servizio sia stato svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato.
L’ultima fattura sarà liquidata previo rilascio del certificato di corretta esecuzione.
Il conto finale sarà redatto entro il mese di settembre dell’anno 2014 con relativa emissione del certificato di regolare esecuzione. Il servizio sarà contabilizzato e liquidato con l’applicazione dei prezzi riportati nell’elenco prezzi allegato facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla scorta di apposito bollettario da fornire.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ed al rispetto delle disposizioni normative vigenti al momento del pagamento stesso.
L’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel D.M. Economia 18/01/2008 n.40 e che pertanto la Stazione Appaltante procederà alla
liquidazione delle fatture di importo pari o superiore ad € 10.000,00.= solo successivamente all’avvenuto accertamento – tramite Equitalia Servizi S.p.A. – dell’insussistenza di inadempimento di pagamento (da parte dell’Appaltatore) di una o più cartelle esattoriali.
Inoltre l’Appaltatore con quest’atto s’impegna e si obbliga a presentare prima di ogni liquidazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la quale dichiara di aver regolarmente e puntualmente corrisposto quanto di spettanza al personale dipendente. La presentazione della dichiarazione è requisito essenziale ai fini della liquidazione.
I pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale riportante in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara (CIG) relativo all’investimento pubblico sottostante.
ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE
Garanzia contrattuale per la stipula del contratto
L’Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all’Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria sull’importo contrattuale, nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 pari almeno al 10% (dieci percento). La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione così come sopra prestata resterà vincolata fino all’emissione del certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio redatto alla scadenza dell’appalto da parte del Responsabile del Procedimento, e sarà incamerata dall’Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore: l’Appaltatore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata. Per i servizi entro i limiti del quinto in più dell’importo di appalto non è richiesta l’integrazione della cauzione. La cauzione definitiva sarà svincolata secondo le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163.
La cauzione definitiva continuerà comunque a restare, in tutto o in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per eventuali occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti, ivi compresi, in particolare, gli eventuali crediti degli enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d'opera.
ART. 14 - GARANZIE
Xxxxxxx assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Entro il termine che sarà indicato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione della gara o di consegna del servizio, comunque prima della stipulazione del contratto, la Ditta rimasta aggiudicataria è tenuta a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante per un importo minimo complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00). La polizza dovrà inoltre assicurare l’Appaltatore contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 500.000,00 per ogni persona e di € 500.000,00 per danni a cose, di durata non inferiore alla durata del contratto. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante e/o tecnici da essa incaricati e dell’Appaltatore quando presenti sul luogo di espletamento del servizio”.
ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto dell’Appaltatore di cedere, in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.
ART. 16 - CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE E CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del servizio, il Responsabile del Procedimento, sulla base delle Relazioni trimestrali sull’andamento e sulla qualità del servizio, degli atti contabili e di ogni altro elemento significativo, emetterà il Certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio.
ART. 17 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi appaltati in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di quanto previsto alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. L’Appaltatore è tenuto ad affidare la responsabilità a personale idoneo. I nomi del Referente e dei verificatori che eseguiranno le verifiche, dovranno essere indicati all’Amministrazione in sede di gara.
Tutti i collaboratori dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare l’uso del cartellino di riconoscimento e le norme vigenti in materia di sicurezza. Il personale è tenuto, altresì, a tenere un comportamento corretto e decoroso sia nei confronti degli utenti-cittadini sia del personale della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell’esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri collaboratori e si obbliga ad osservare ed a far osservare da questi le prescrizioni ricevute dall’Amministrazione appaltante, concernenti aspetti sia disciplinari sia comportamentali.
L’appaltatore s’impegna ad allontanare quei collaboratori che risultassero, a giudizio dei responsabili delegati dell’Amministrazione, non idonei o indesiderabili e che si dimostrassero di insufficiente specializzazione e professionalità, ovvero incapaci o inadempienti agli ordini dello stesso Appaltatore.
Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i servizi.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, comunicare gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi.
ART. 18 – REQUISITI DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale destinato alle verifiche dovrà essere non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7 per ogni singolo lotto
Il personale verificatore dovrà avere i seguenti requisiti:
A. Requisiti previsti ex art. 80 Dlgs 50/2016;
B. Assenza di condizioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle prestazioni richieste di cui all’Art. 9, c. 5 del D.P.R. n. 74/2013;
C. Possesso di formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dall’art. 4, lettere a) e b) del D.M. n. 37/2008 ;
D. Conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare garantita dalla frequenza obbligatoria a corsi abilitativi allo svolgimento della funzione di ispettore sugli impianti termici organizzato da organismo competente;
E. Disponibilità di almeno 120 giorni lavorativi annuali per lo svolgimento dell’eventuale incarico;
F. Possesso di Partita I.V.A.;
G. Conoscenza e abilitazione nell’utilizzo del CAITEL Regione Liguria
H. attestato di idoneità tecnica all’effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciato dall’E.N.E.A. o da altri Enti/Organismi accreditati e riconosciuti dall’Ente locale;
I. già operanti sul territorio nazionale a decorrere dall’1/8/2009 come ispettori di impianti termici su incarico di Enti pubblici locali (Province oppure Comuni oltre i 40.000 abitanti). L’attività come ispettori di impianti termici deve essere attestata dagli Enti Locali competenti presso cui hanno prestato la loro opera, con l’indicazione del numero di ispezioni svolte.
J. In alternativa, avere uno tra i seguenti titoli di studio (punti 1, 2, 3 e 4):
1) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un’università statale riconosciuta (ingegneria, architettura, fisica);
2) laurea breve in ingegneria, architettura, chimica industriale, fisica, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei seguenti esami: sistemi per l’ingegneria e l’ambiente, fisica tecnica industriale, fisica tecnica ambientale, fisica teorica, modelli e metodi matematici, misure meccaniche e termiche, chimica industriale, principi di ingegneria chimica;
3) diploma di perito industriale, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto, in costruzioni aeronautiche, edilizia, fisica industriale, industria mineraria, industria navalmeccanica, industrie metalmeccaniche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, termotecnica;
4) diploma di maturità professionale in “tecnico delle industrie meccaniche”.
K. Coloro che siano in possesso dei diplomi di cui ai punti 3 o 4, dovranno aver effettuato, inoltre, un periodo di inserimento di almeno 1 anno continuativo alle dirette dipendenze o come collaborazione tecnica in un’impresa del settore. Tale tirocinio dovrà essere documentato per iscritto dalla ditta presso cui lo stesso è stato svolto.
L. Per coloro che siano in possesso dei titoli di studio di cui ai punti 1, 2, 3 o 4, è richiesto inoltre un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50.
a. possesso di idonea strumentazione tecnica, quale:
i. analizzatore di combustione conforme alla norma UNI 10389;
ii. analizzatore di tiraggio avente i requisiti di cui alla norma UNI 10845 per tiraggi attesi inferiori a 10 Pascal;
iii. indicatore di riflusso fumi in ambiente di tipo elettronico a segnalazione acustica;
iv. cellulare con segreteria telefonica, fax, PC, connessione internet, e-mail, scanner.
M. conoscenze informatiche di base del “Pacchetto Office” e dei sistemi per l’acquisizione elettronica di documenti;
N. essere automunito o, comunque, dotato di mezzi tali da essere autonomo negli spostamenti sul territorio comunale.
Il servizio include un minimo di 1 riunione mensile con relativo report attività a La Spezia presso gli uffici Comunali.
ART. 19 - TUTELA DEI LAVORATORI, SICUREZZA E PAGAMENTO DEI DIPENDENTI
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Amministrazione e i collaboratori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della ditta appaltatrice e le loro prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.
L’Amministrazione rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra la ditta appaltatrice ed i suoi dipendenti.
ART. 20 - RISERVATEZZA DEI DATI
Gli elenchi forniti, gli indirizzi ed i nominativi, nonché i dati derivanti dai controlli resteranno di unica ed esclusiva proprietà dell’Amministrazione Comunale.
La Ditta incaricata s’impegna altresì a non trasmettere ad alcuno le informazioni ottenute nello svolgimento del presente incarico, fatti salvi gli usi previsti dalla legge 10/91, DPR 412/93 e DPR 551/99 e della D.G.R. 1673 del 22/12/2014.
L’impegno all’obbligo della riservatezza dei dati sarà, per l’Appaltatore, vincolante anche al termine del lavoro eseguito.
ART. 21 - INCOMPATIBILITA’
Oltre ai divieti di cui agli artt. 1 e 2 dell’Allegato I del D.P.R. 412/93 e s.m.i., è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria e ai suoi verificatori di svolgere funzioni di responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici siti nel territorio del Comune della Spezia.
ART. 22 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione s’impegna a fornire alla Ditta appaltante tutto quanto necessario all’espletamento del servizio, compresi i rapporti di verifica.
l’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle istruzioni e degli ordini impartiti dall’ufficio comunale competente alla Campagna di controllo degli impianti termici.
Al medesimo ufficio comunale compete il controllo della corrispondenza dei servizi a quanto prescritto nel presente Capitolato.
ART. 23 - CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie si farà ricorso all’autorità giudiziaria competente per territorio. La sede di competenza è quella di La Spezia. E’ espressamente esclusa la compromettibilità in arbitri per qualunque evenienza che possa insorgere durante la fase dell’esecuzione del rapporto contrattuale.
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente richiamato dal presente Capitolato Tecnico, si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio impianti termici del Comune della Spezia xxx. Xxxxxxxx Xxxxx (riferimenti: 0000000000; fax: 0000000000; email: xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx.xx)
PROCEDURE OPERATIVE PER L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI
1) Prestazioni oggetto dell’incarico
L’ispettore, seguendo le indicazioni ed il programma operativo periodicamente fornito dal Servizio impianti termici del Comune della Spezia, esegue le seguenti prestazioni:
- Prova di combustione in conformità alla norma UNI 10389-1 e successivi aggiornamenti;
- Verifica della presenza e dello stato di aggiornamento del libretto d’impianto o centrale;
- Verifica dell’avvenuta manutenzione;
- Verifica del corretto impiego dei combustibili;
- Verifica secondo quanto riportato nelle disposizioni della Regione Liguria.
Inoltre, l’ispettore:
- Fornisce agli utenti informazioni circa le prescrizioni previste per Xxxxx;
- Compila i Rapporti di Prova rispettivamente per impianti inferiori a 100 kW e per impianti superiori secondo le indicazioni fornite dagli uffici comunali;
- Rilascia all’utente copia del Rapporto di Xxxxx e lo informa (anche a voce) sulle eventuali non conformità ed irregolarità;
- Inserisce le informazioni derivanti dalle ispezioni nel Catasto Regionale Impianti Termici, entro 15 giorni dalla data in cui è stata fatta l’ispezione;
- Presenta agli uffici comunali le copie dei Rapporti di Prova delle ispezioni effettuate. I Rapporti devono essere consegnati con le modalità di seguito descritte.
L’attività di ispezione sarà svolta secondo quanto disposto dalla Regione Liguria con D.G.R. 1673 del 22/12/2014 e s.m.i..
La normale dotazione strumentale dell’ispettore deve consentire, oltre alla verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici di cui al D. Lgs. 192/05 e delle disposizioni di cui alla D.G.R. 1673 del 22/12/2014 e altre disposizioni di Legge (misura del rendimento, dei parametri di combustione, del tiraggio, della concentrazione di monossido di carbonio e dell’indice di fumosità), ove richiesto, anche l’attività di rilevamento delle temperature in ambiente.
L’ispettore sottoporrà a taratura, almeno annuale e comunque seguendo le istruzioni del costruttore, gli strumenti utilizzati per le ispezioni e trasmetterà il relativo certificato al Comune entro trenta giorni da detto controllo.
L’Appaltatore s’impegna a suddividere le ispezioni tra il proprio personale in modo che ciascun ispettore effettui almeno 200 ispezioni, salvo giustificati impedimenti o specifiche richieste della Stazione Appaltante.
2) Selezione degli impianti da verificare e affidamento delle verifiche.
Il Servizio impianti termici del Comune della Spezia fornisce all’ispettore, oltre che i moduli dei Rapporti di Prova, programmi di intervento nei quali sono indicati:
- Il numero complessivo di ispezioni, suddivise per tipologie di impianto (autonomo e centralizzato) e per fascia di potenza;
- L’elenco degli utenti rientranti nel campione sottoposto a controllo (non superiore al 30% del totale delle ispezioni) ed i criteri per la selezione di ulteriori utenti da parte degli ispettori (non inferiore al 70% del totale);
- Il termine entro il quale esaurire il programma di controllo assegnato.
I criteri di selezione degli impianti da sottoporre a ispezione è di competenza esclusiva del Comune della Spezia ed è effettuata in modo che risulti rappresentata una percentuale significativa del numero degli impianti omogeneamente distribuiti sul territorio. Pertanto, l’ispettore dovrà attenersi strettamente al programma ed alle istruzioni consegnate dagli uffici, nell’intesa che le ispezioni su utenze non previste da detto programma e/o non corrispondenti ai criteri di selezione non potranno essere considerate assegnate e pertanto non potranno essere liquidate.
L’ispettore, qualora sia messo informato per tempo che alcuni degli impianti da ispezionare sono di nuova installazione (se l’utente invia la relativa documentazione) oppure sono già stati ispezionati nel corso degli ultimi 2 anni, non procede con la verifica di tali impianti. Non verranno sottoposti a verifica neanche gli impianti termici “disattivati” (ammesso che la disattivazione sia stata effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto o che sia stata disattivata la fornitura di combustibile).
3) Lettere di avviso agli utenti
L’Ispettore dovrà utilizzare e compilare esclusivamente il modello di lettera predisposto dal Comune della Spezia. Le lettere dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’intervallo orario indicato nella lettera di avviso non dovrà superare le 2 ore. Nella lettera di avviso gli ispettori dovranno indicare un numero di telefono in cui sono reperibili (cellulare oppure numero d’ufficio cui risponda un collaboratore) così come l’indirizzo mail. Ogni lettera dovrà inoltre riportare il numero di protocollo comunicato dagli uffici comunali.
4) Assenza e rifiuto di ispezione da parte degli utenti
L’ispettore, in orario d’ufficio, deve, per quanto possibile, essere reperibile al telefono da parte degli utenti e, anche qualora fosse impegnato in un’ispezione, si raccomanda di rispondere comunque al telefono.
Qualora, in seguito alla lettera inviata come avviso d’ispezione ed in mancanza di qualunque comunicazione di impossibilità a presenziare al controllo, l’utente non si faccia trovare alla data ed ora fissate per l’ispezione, l’ispettore lascerà nella casella della posta il modulo di “PRIMO AVVISO DI SOLLECITO” (così come predisposto dall’Ufficio), debitamente compilato.
Se, nonostante quanto indicato nel modulo di cui sopra, l’utente non si rendesse nuovamente reperibile o rifiutasse apertamente il controllo, l’Ispettore segnalerà al Servizio impianti termici del Comune della Spezia:
a) anagrafica dell’utente;
b) ubicazione completa dell’impianto;
c) date in cui l’utente non si sia fatto trovare (nonostante la lettera di avviso di ispezione ed il su indicato sollecito) o in cui abbia rifiutato l’ispezione;
d) azienda erogatrice di gas;
e) data da proporre come 3° ed ultimo avviso di ispezione (prevedere, nel limite del possibile, un preavviso di 3 settimane).
Laddove sia possibile, si consiglia di farsi inviare tramite fax o e-mail eventuali richieste di cambio di appuntamento per indisponibilità dell’utente.
5) Compilazione dei Rapporti di Prova
I rapporti di prova, forniti dal Comune, non possono essere precompilati (anche solo in parte) ma dovranno essere compilati interamente sul posto, con lo stesso colore di penna (blu o nero), in stampatello leggibile, in ogni loro campo, in modo chiaro ed univoco.
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6) Codifica impianti
In base a quanto riscontrato in sede d’ispezione, gli impianti sono suddivisi secondo le seguenti categorie:
A) NON CONFORMITA’ DI COMPETENZA COMUNALE
- Mancata o irregolare manutenzione (8a):
- Superamento dei limiti per il monossido di carbonio (8b)
- Superamento dei limiti di indice di fumosità (8c)
- Basso rendimento di combustione (8d)
- Mancanza di documentazione (SD, ad esempio dichiarazione di conformità, libretto, scheda identificativa, CPI, perizia asseverata, ecc.)
- utilizzo di combustibile non consentito
- assenza di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
- superamento dei limiti di temperatura
- mancato versamento contributo
B) NON CONFORMITA’ DI COMPETENZA COMUNALE (vedasi legenda pericolosità)
1) Pericolo Immediato con Richiesta di Messa in Sicurezza (PI): vedere le procedure per i casi di “pericolo immediato” sotto riportate;
2) Anomalia Grave (AG): vedere le procedure per i casi di “Anomalie Gravi” sotto riportate;
3) Anomalia Media (AM): vedere le procedure per i casi di “Anomalie Medie” sotto riportate;
C) NESSUNA ATTO AMMINISTRATIVO (NA): l’impianto è in condizioni tali da non necessitare alcuna procedura amministrativa di richiesta di messa a norma dell’impianto.
Per i casi che prevedono la compilazione della Relazione Tecnica di Sicurezza da inviare al Comune, si ricorda quanto segue:
1) Responsabile e ubicazione dell’impianto: deve esserci corrispondenza tra i dati presenti nel verbale e il RTS;
2) Riferimenti delle norme violate: non devono essere indicate norme di competenza esclusivamente comunale (es. mancata manutenzione, rendimento inferiore, …);
3) Tipologia di Rischio: barrare sempre la casistica e qualora il rischio corrispondesse ad “Altro” specificare in modo non generico (es. “condizioni di sicurezza insufficienti”) ma preciso (es. “incendio”).
7) Gestione dei casi di pericolo immediato (impianti molto pericolosi)
L’ispettore, qualora durante la verifica dovesse riscontrare anomalie sull’impianto che rappresentano immediato pericolo per l’incolumità di persone beni o animali (es. rigurgito fumi in ambiente), si comporterà secondo gli accordi presi in precedenza con il Referente per l’attività di ispezione degli impianti termici, contattando l’Autorità da questo indicata (Ufficiale di Polizia Giudiziaria o incaricato dell’Azienda erogatrice del gas) per mettere in sicurezza l’impianto.
L’Ispettore dovrà scrivere sul rapporto di prova la seguente frase “Pericolo immediato - Si diffida dall’utilizzo dell’impianto fino alla messa a norma dello stesso”, indicando chiaramente la situazione e le non conformità rilevate.
Entro 24 ore dall’ispezione, l’ispettore comunicherà al Comune via fax al Comune della spezia (0187727374), l’esito della verifica, allegando il rapporto di prova e utilizzando il modello “Richiesta Messa in Sicurezza”, nel quale indicherà l’autorità contattata per mettere in sicurezza l’impianto e se questa è riuscita ad intervenire. Nel medesimo modello da trasmettere al Comune l’ispettore deve segnalare i casi in cui la responsabilità per la messa in sicurezza dell’impianto non è imputabile al singolo condomino ma all’amministratore condominiale (es. interventi su canna fumaria condominiale) o ad altro soggetto (ad es. al proprietario dell’immobile).
Il Comune sarà invitato dall’ispettore ad attivare le procedure di propria competenza, ai sensi del DM 37/08 ex legge 46/90, ritenute opportune allo scopo di porre in sicurezza l’impianto, inviando le eventuali ordinanze sindacali esclusivamente via fax all’ispettore. Copia cartacea del rapporto di prova dovrà essere comunque consegnata agli uffici del Servizio impianti termici del Comune della Spezia (unitamente alla ricevuta della PEC) entro i termini che verranno successivamente comunicati.
Qualora il Comune non intenda o non possa collaborare mettendo a disposizione un proprio Ufficiale di P.G. o prevedendo un contatto diretto con l’Azienda erogatrice di gas, l’Ispettore dovrà concordare con il Referente Comunale la procedura alternativa al fine di porre in sicurezza gli impianti in caso di pericolo immediato. Tale procedura dovrà essere comunicata tramite e-mail al Servizio impianti termici del Comune della Spezia L’ispettore collabora col Comune nella disamina della documentazione inviata dall’utente attestante l’eventuale messa a norma dell’impianto. Le ore prestate per questa attività, accordate in via preventiva dal competente ufficio comunale su richiesta del Comune, vengono considerate come “ispezioni equivalenti” (vedasi punti 17) e 18) delle presenti Procedure).
8) Gestione dei casi di impianti con anomalie gravi
In assenza di condizioni di pericolo immediato ma comunque in presenza di anomalie tali da pregiudicare la sicurezza degli occupanti, l’Ispettore procederà come segue:
a) scriverà sul rapporto di prova la seguente frase “Impianto potenzialmente pericoloso - Si diffida dall’utilizzo dell’impianto fino alla messa a norma dello stesso”, indicando chiaramente la situazione e le non conformità rilevate;
b) entro 10 giorni l’ispettore comunicherà al Comune, via PEC, fax o consegna a mano con timbro del Comune di avvenuta ricezione, l’esito della verifica, allegando il rapporto di prova e utilizzando il modello “Relazione Tecnica Sicurezza AG”. Nel medesimo modello da trasmettere al Comune l’ispettore deve segnalare i casi in cui la responsabilità per la messa a norma dell’impianto non è imputabile al singolo condomino ma all’amministratore condominiale (es. interventi su canna fumaria condominiale) o ad altro soggetto (ad es. al proprietario dell’immobile).
Il Comune sarà invitato dall’ispettore ad attivare le procedure di propria competenza, ai sensi del DM 37/08 ex legge 46/90, ritenute opportune allo scopo di porre in sicurezza l’impianto, inviando le eventuali ordinanze sindacali esclusivamente via e-mail all’ispettore.
Copia cartacea del rapporto di prova dovrà essere comunque consegnata agli uffici del Comune (unitamente alla ricevuta della PEC o altra attestazione di trasmissione) entro i termini che verranno successivamente comunicati.
L’ispettore collabora col Comune nella disamina della documentazione inviata dall’utente attestante l’eventuale messa a norma dell’impianto. Le ore prestate per questa attività, accordate in via preventiva dal competente ufficio comunale su richiesta del Comune, vengono considerate come “ispezioni equivalenti” (vedasi punti 17) e 18) delle presenti Procedure).
9) Gestione dei casi di impianti con anomalie medie
Si tratta di tutti quei casi degni di segnalazione al fine della messa a norma dell’impianto ma la cui regolarizzazione può essere gestita con tempi abbastanza ampi.
L’ispettore procederà come segue:
a) scriverà sul rapporto di prova la seguente frase “Impianto non a norma – anomalia media”, indicando chiaramente la situazione e le non conformità rilevate;
b) entro 30 giorni l’ispettore comunicherà al Comune, via PEC, fax o consegna a mano con timbro del Comune di avvenuta ricezione, l’esito della verifica, allegando il rapporto di prova e utilizzando il modello “Relazione Tecnica Sicurezza AM”. Nel medesimo modello da trasmettere al Comune l’ispettore deve segnalare i casi in cui la responsabilità per la messa a norma dell’impianto non è imputabile al singolo condomino ma all’amministratore condominiale (es. interventi su canna fumaria condominiale) o ad altro soggetto (ad es. al proprietario dell’immobile).
Il Comune sarà invitato dall’ispettore ad attivare le procedure di propria competenza, ai sensi del DM 37/08 ex legge 46/90, ritenute opportune allo scopo di porre in sicurezza l’impianto, inviando le eventuali comunicazioni od ordinanze sindacali esclusivamente via e-mail all’ispettore.
Copia cartacea del rapporto di prova dovrà essere comunque consegnata agli uffici del Comune (unitamente alla ricevuta della PEC o altra attestazione di trasmissione) entro i termini che verranno successivamente comunicati.
L’ispettore collabora col Comune nella disamina della documentazione inviata dall’utente attestante l’eventuale messa a norma dell’impianto. Le ore prestate per questa attività, accordate in via preventiva dal competente ufficio comunale su richiesta del Comune, vengono considerate come “ispezioni equivalenti” (vedasi punti 17) e 18) delle presenti Procedure).
10) Gestione dei casi di impianti condotti con combustibile non consentito
Nel caso venga ispezionato un impianto alimentato ad OLIO COMBUSTIBILE O CARBONE, l’Ispettore procederà come di consueto, fatto salvo che non risulta obbligatoria la prova di combustione, in quanto detti combustibili sono vietati.
Dovrà, inoltre, accertare che si tratti di impianto a prevalente uso civile e non di attività produttiva.
In caso di utilizzo di combustibile non consentito, il rapporto di prova deve essere anticipato al Comune della Spezia15 giorni dall’ispezione.
Poiché il verbale d’ispezione diventerà parte integrante del verbale di accertamento dell’infrazione, l’Ispettore dovrà indicare con particolare precisione:
a) la violazione della norma barrando l’apposita voce nel Campo 9 “Esito della prova”;
b) il nominativo (nome e cognome o ragione sociale) e recapito del Responsabile dell’impianto;
c) il nominativo (nome e cognome o ragione sociale, indirizzo PEC) e recapito dell’Amministratore del condominio o Proprietario, quando diverso dal Responsabile dell’impianto;
d) in caso di Società occorre rilevare gli estremi della stessa e, in presenza di più filiali, della sede legale.
11) Gestione dei casi in cui è prevista la perizia asseverata
In presenza di impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva superiore o uguale a 116 kW con uno o più generatori di calore di età superiore a quindici anni, l’attività di ispezione verrà svolta ai sensi della DGR 1673 del 22/12/2014.. In particolare, l’ispettore, dovrà consegnare all’utente l’apposito modello di Perizia Asseverata fornito dal Comune della Spezia, indicando nelle Note del Campo 9 (“Esito della prova”) la dicitura: “Si rilascia Modello di Perizia Asseverata”.
Copia del modello di perizia asseverata, debitamente compilata da tecnico abilitato, dovrà essere inviata dall’utente all’ispettore tramite fax oppure e-mail entro 30 gg dall’ispezione. L’ispettore allegherà la perizia al corrispondente rapporto di ispezione ed aggiornerà il modello di riepilogo (file excel di cui al punto 16).
12) Gestione dei casi di impianti con rendimento di combustione e CO non conformi
Qualora in sede d’ispezione si rilevino valori di Monossido di Carbonio e/o di Rendimento di Combustione non conformi alla norma, l’Ispettore dovrà scrivere nelle Note del Campo) “Esito della prova” la dicitura “Inviare tramite fax oppure e-mail entro 30 giorni all’ispettore nuovo rapporto di controllo tecnico” che attesti il rientro nei limiti previsti. L’utente dovrà accompagnare l’invio della documentazione con la relativa modulistica: “lettera di invio documentazione” (fornita dall’ispettore). L’ispettore allegherà il rapporto di controllo tecnico al corrispondente rapporto di ispezione ed aggiornerà il modello di riepilogo (file excel di cui al punto 16).
13) Controllo della regolare manutenzione e del versamento del contributo
Le ispezioni saranno destinate a controllare le manutenzioni eseguite nel periodo “01/08/2009 – 31/07/2013”. Nel caso in cui il libretto d’uso dell’impianto dovesse prevedere una periodicità diversa da quella indicata da Regione Lombardia, l’Ispettore è tenuto a riportare sul verbale d’ispezione l’esatta dicitura riscontrata.
Qualora l’utente non sia in possesso dei rapporti di controllo tecnico che attestino le avvenute manutenzioni ma queste siano comunque indicate sul libretto, segnalarlo nelle Note.
Gli impianti < 35 kW saranno considerati condotti in modo:
- REGOLARE: se nel periodo indicato, sono presenti almeno 2 manutenzioni ordinarie comprensive di altrettante prove di combustione, purché l’ultima sia ancora in corso di validità;
- IRREGOLARE (barrare “Non rientra nel punto 8a” nel campo del verbale “Esito della prova”) in tutti gli altri casi. Qualora non risulti una manutenzione comprensiva di prove di combustione successiva a quanto previsto per normativa di riferimento), l’Ispettore dovrà scrivere nelle Note del Campo 9 (Esito della prova): “Inviare tramite fax oppure e-mail entro 30 giorni all’ispettore copia nuova Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione”. L’utente dovrà accompagnare l’invio della documentazione con la relativa modulistica: “lettera di invio documentazione” (fornita dall’ispettore). L’ispettore allegherà la dichiarazione di avvenuta manutenzione al corrispondente rapporto di ispezione ed aggiornerà il modello di riepilogo (file excel di cui al punto 16);
Gli impianti ≥ 100 kW saranno considerati condotti in modo:
- REGOLARE: se le manutenzioni ordinarie e le prove di combustione sono state eseguite con la periodicità prevista da Regione Lombardia a seconda delle potenze e del combustibile utilizzato;
- IRREGOLARE: (barrare “Non rientra nel punto 8a” nel campo del verbale “Esito della prova”): se le manutenzioni ordinarie e le prove di combustione non sono state eseguite con la periodicità prevista da Regione Lombardia a seconda delle potenze e del combustibile utilizzato. Qualora non risulti una DAM in xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx "0x" e scrivere nelle Note del Campo 9 (Esito della prova): “Inviare tramite fax oppure e-mail entro 30 giorni all’ispettore copia nuova Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione”. L’utente dovrà accompagnare l’invio della documentazione con la relativa modulistica: “lettera di invio documentazione” (fornita dall’ispettore). L’ispettore allegherà la dichiarazione di avvenuta manutenzione al corrispondente rapporto di ispezione ed aggiornerà il modello di riepilogo (file excel di cui al punto 16).
Per entrambe le tipologie di impianti (<100 kW e >100 kW), il Comune della Spezia prevede una procedura sanzionatoria per MANCATA MANUTENZIONE nel caso in cui l’impianto ispezionato non presenti alcuna manutenzione completa nel periodo previsto per Legge. In questo caso il rapporto di prova deve essere anticipato al Comune della spezia entro 15 giorni dall’ispezione.
Poiché il rapporto di prova diventerà parte integrante del verbale di accertamento dell’infrazione, l’Ispettore dovrà indicare con particolare precisione:
a) la violazione della norma barrando l’apposita voce nel Campo 9 “Esito della prova”: dovrà essere barrato “Non rientra nel punto 8a” e dovrà essere scritta nelle “Note” del campo 9 la dicitura “Violazione art. 7 comma 1 D.Lgs 192/2005”;
b) Nominativo (nome e cognome o ragione sociale) e recapito del Responsabile dell’impianto;
c) Nominativo (nome e cognome o ragione sociale, indirizzo PEC) e recapito dell’Amministratore del condominio o Proprietario, quando diverso dal Responsabile dell’impianto;
d) in caso di Società occorre rilevare gli estremi della stessa e, in presenza di più filiali, della sede legale.
Controllo del versamento del contributo obbligatorio per l’Ente
In sede di ispezione dovrà essere valutata anche la regolarità del versamento del contributo obbligatorio per l’Ente (etichetta nel caso di impianti < 100 kW, versamento in base alla potenza per impianti ≥ 100 kW).
Verranno considerati in regola gli impianti dotati di almeno un versamento del contributo comunale nei termini previsti per Legge..
Coloro che non ricadono in questa casistica ma che hanno effettuato, con la corretta periodicità, le manutenzioni possono comunque REGOLARIZZARE la propria posizione effettuando il versamento del contributo in base alla potenza dell’impianto. In tal caso, l’Ispettore indicherà nell’apposito Campo del verbale d’ispezione (“Importo dovuto”) l’importo da versare con la dicitura “Regolarizzazione” e comunicherà all’utente le modalità di pagamento, ovvero la coordinate bancarie su cui fare il versamento a favore della Comune della Spezia.
Inoltre, dovrà comunicare all’Utente di inviare copia del Rapporto tecnico di controllo privo dell’etichetta, assieme alla copia della ricevuta di versamento, ed indicare nelle Note del Campo 9 la dicitura: “Inviare tramite fax oppure e-mail entro 30 giorni all’ispettore il rapporto tecnico datato ……... e la ricevuta del versamento”. L’utente dovrà accompagnare l’invio della documentazione con la relativa modulistica: “lettera di invio documentazione” (fornita dall’ispettore). L’ispettore allegherà la documentazione al corrispondente rapporto di ispezione ed aggiornerà il modello di riepilogo (file excel di cui al punto 16).
Nel caso in cui dall’analisi della documentazione fornita dal responsabile dell’impianto risulti che lo stesso abbia RIFIUTATO L’ETICHETTA, la regolarizzazione non sarà possibile e l’Ispettore dovrà scrivere nelle Note del Campo 9 (“Esito della prova”): “Rifiuto Etichetta – Rapporto tipo… datato ……….”. In tal caso il rapporto di prova deve essere anticipato al Comune della Spezia entro 15 giorni dall’ispezione.
14) Verifica della termoregolazione/contabilizzazione e controllo delle temperature ambientali
Le verifiche condotte sugli impianti termici centralizzati dovranno accertare l’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori di calore (ove previsto, secondo le scadenze indicate dalla normativa regionale).
Inoltre, nell’ambito delle verifiche sugli impianti centralizzati a servizio di uffici o condominiali, ove richiesto dagli uffici comunali, gli ispettori dovranno eseguire anche il rilievo delle temperature ambientali, in base alla norma UNI 8364/07 ed in conformità alle seguenti disposizioni:
- per temperatura dell’aria ambiente si intende la temperatura dell’aria misurata nella parte centrale dell’ambiente stesso, ad un’altezza di 0,75 cm. dal pavimento, evitando che la misurazione sia influenzata da ogni sensibile effetto radiante;
- per temperatura media dell’aria di un’unità immobiliare si intende la media ponderata delle temperature dell’aria misurate nei singoli ambienti riscaldati che costituiscono l’unità immobiliare, in funzione dei volumi dei singoli locali riscaldati.
Si ricorda che i locali devono trovarsi in normali condizioni di abitabilità; sono per esempio da considerare ambienti in condizioni anormali (e quindi ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento), quelli nei quali si sia in presenza di una o più delle seguenti circostanze:
- Porte e finestre che presentino gravi difetti di tenuta
- Locali con infissi di oscuramento chiusi nelle ore diurne
- Presenza di panni o biancheria stesi ad asciugare
- Presenza di apparecchi elettrici e/o a gas in funzione
- Corpi scaldanti confinati dietro tendaggi o per i quali sia impedita la libera circolazione dell’aria e/o l’irraggiamento
- Presenza di corpi scaldanti per i quali risulti impedito, in tutto o in parte, il contatto fra la superficie emittente del corpo e l’aria.
In caso di locali di grandi dimensioni si assume come temperatura dell’aria nell’ambiente la media aritmetica delle temperature misurate in più punti.
Nel caso in cui nell’ambiente di cui si vuole misurare la temperatura dell’aria si prevedano, durante il periodo di attivazione dell’impianto termico, sensibili variazioni della stessa per effetto di fattori non dipendenti dal funzionamento dell’impianto medesimo (es.: presenza di pareti vetrate esposte al sole durante alcune ore della giornata) si assume come temperatura dell’aria nell’ambiente una media aritmetica delle temperature, misurate con la procedura sopra indicata a intervalli regolari di tempo, in modo da tenere conto sia dell’intensità sia della durata della variazione indotta dal fattore esterno.
15) Normalizzazione del catasto impianti termici
L’offerente dovrà garantire di possedere metodologie e software idonei a consentire:
• L’acquisizione ed archiviazione dei dati relativi al catasto esistente relativamente all’anagrafica di base dei responsabili degli impianti ed al catasto degli impianti termici che sono gestiti;
• Il controllo automatico della congruità dei dati acquisiti;
• la segnalazione di eventuali anomalie di importazione dei dati che richiedono intervento manuale per la loro sistemazione;
• la normalizzazione dei dati degli indirizzi, al fine di ottenere una buona percentuale di successo nella successiva operazione di incrocio/correlazione dei dati.
Attività d’incrocio dei dati catasto/allegati (correlazione)
Il software proposto dovrà consentire la correlazione dei dati del catasto impianti con quelli risultanti dalle autodichiarazioni dei manutentori e con i dati provenienti dai Distributori di combustibile.
Il software dovrà garantire, tramite vari algoritmi di pattern matching (Levensthein, ecc.) ed altre metodologie di analisi, di raffinare la fase di correlazione dati sino all’identificazione con indice percentualmente elevato dei corrispondenti utenti presenti negli elenchi di confronto.
Visualizzazione via web dei dati
Il software proposto dovrà consentire alla Stazione Appaltante di visualizzare i dati del catasto normalizzato e correlato ai dati dei distributori e delle autocertificazioni dei manutentori. La visualizzazione sarà garantita con accesso personalizzati ai dati generali e a quelli delle ispezioni programmate.
Restituzione dei dati dopo le ispezioni e la fase di correlazione
L’offerente dovrà restituire le tabelle dei dati opportunamente implementate e normalizzate in un formato compatibile con le diverse possibilità di importazione in data base evoluti.
Il formato sarà proposto dall’offerente sulla base delle proprie esperienze e dovrà essere compatibile con le importazioni previste dal nuovo catasto della Regione Liguria.
16) Strumentazione
La strumentazione utilizzata per l’analisi di combustione, la prova del tiraggio e la misura della temperatura deve essere corrispondente a quanto riportato nel Contratto di affidamento del servizio di ispezione degli impianti termici.
Prima di iniziare le ispezioni, gli ispettori dovranno inviare i certificati di taratura degli strumenti aggiornati agli uffici comunali.
17) Consegna dei Rapporti di Prova
I Rapporti cartacei devono essere consegnati a mano agli uffici comunali presso il Settore Ambiente, Servizio Energia, impianti termici (previo appuntamento) con cadenza trimestrale, assieme ad un FILE EXCEL DI RIEPILOGO delle ispezioni fatte e dello stato di fatto concernente gli impianti ispezionati (eventuali ordinanze emesse, interventi di messa a norma eseguiti, ecc.), compilato secondo le modalità stabilite dagli uffici comunali.
I rapporti di prova andranno consegnati:
a. con apposita busta o contenitore per ciascun comune, all’esterno della quale dovranno essere indicati:
- “Nome” e “Cognome” dell’Ispettore (nel caso di Società: “Società”, “Nome” e ”Cognome” dell’Ispettore/i);
- “Campagna ”;
- il nome del “Comune”;
c. inseriti singolarmente in cartellette di plastica trasparente;
d. suddivisi per:
🡪 tipologia d’impianto (< o ≥ 100 kW);
🡪 in ordine di ID (n. del rapporto).
La strisciata della prova di combustione (la cui data e i cui orari dovranno essere conformi a quanto indicato sul verbale) dovrà essere pinzata sul retro del rapporto di prova con la parte scritta rivolta verso chi legge. Assieme al rapporto dovrà essere inserita nelle cartellette di plastica anche tutta la documentazione pervenuta all’ispettore (successivamente all’ispezione) da parte degli utenti e attestante la messa a norma degli impianti.
I rapporti di prova non utilizzati dovranno essere riconsegnati alla fine della Campagna in corso od in caso di rinuncia alla prosecuzione dell’incarico.
I rapporti di prova non potranno essere inviati per posta ma dovranno essere consegnati a mano presso il Servizio impianti termici del Comune della Spezia previo appuntamento.
Nel caso di Richiesta di messa in Sicurezza, Anomalia Grave, Anomalia Media i rapporti di prova devono essere accompagnati dai corrispondenti modelli: “Richiesta Messa in Sicurezza”, “Relazione Tecnica Sicurezza AG”, “Relazione Tecnica Sicurezza AM” (allegando anche la ricevuta di ricezione da parte del Comune della medesima documentazione).
18) Ispezioni equivalenti
Le ispezioni equivalenti consistono in attività di accertamento documentale, assistenza e consulenza presso il Servizio impianti termici del Comune della Spezia. Ciascun’ispezione equivalente s’intende pari ad un’ora di presenza ed è pagata come un’ispezione su impianto < 100 kW.
L’accertamento documentale (ispezioni equivalenti) dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione, prevede la codifica degli impianti secondo le medesime categorie già viste al paragrafo 6, con particolare riferimento alle non conformità di competenza comunale: PI, AG, AM.
Nei casi di pericolo immediato (PI), ovvero impianto molto pericoloso, l'ispettore che ha compiuto l’ispezione equivalente provvede a comunicare al Comune competente via fax al numero 0000000000 l’esito della verifica, allegando il rapporto di controllo tecnico e manutenzione e utilizzando la rispettiva modulistica (“Richiesta Messa in Sicurezza”), rispettando la tempistica e le modalità previste dal paragrafo 7) delle presenti procedure. Il Comune sarà invitato dall’ispettore ad attivare le procedure di propria competenza ritenute opportune allo scopo di porre in sicurezza l’impianto, informandone via e-mail l’ispettore e per conoscenza al Comune competente via fax al numero 0000000000
Inoltre, l’ispettore deve anche verificare, nei casi di pericolo immediato (PI), che le ditte di manutenzione abbiano:
- inserito a CURIT e consegnato nei tempi previsti i rapporti di controllo tecnico e manutenzione (l’ispettore dovrà segnalare immediatamente eventuali inadempienze al Comune competente via fax al numero 0000000000);
- provveduto ad inviare la necessaria comunicazione al Comune competente.
Infine, con cadenza mensile l’ispettore, dovrà fornire agli uffici comunali un riepilogo delle ispezioni equivalenti fatte, utilizzando il file excel appositamente predisposto.
Con la medesima tempistica l’ispettore dovrà consegnare in forma cartacea copia dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione da cui risulti che il Responsabile dell’impianto abbia RIFIUTATO L’ETICHETTA.
Le ore di consulenza presso i Comuni da parte degli ispettori, svolte su richiesta dei medesimi Comuni, hanno l’obiettivo di garantire la necessaria assistenza tecnica agli uffici comunali nella predisposizione degli atti di competenza (ad es. ordinanze) e nella valutazione della congruità ed adeguatezza della documentazione inviata dagli utenti come risposta a tali atti.
19) Compensi e modalità di pagamento
Potenza impianto [kW] | Contributo in € | |
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere | 10 ≤ P < 35 | 150,00 |
35 ≤ P < 100 | 250,00 | |
100 ≤ P < 350 | 350,00 | |
P ≥ 350 | 400,00 | |
Micro-cogenerazione e cogenerazione | Pel < 50 | 350,00 |
50 ≤ Pel < 1000 | 400,00 | |
Pel ≥ 1000 | 600,00 |
Dopo aver completato l’informatizzazione delle ispezioni (inserimento a CURIT), su stato avanzamento lavori trimestrale, l’Appaltatore invierà un fax al numero 0000000000 con oggetto "Richiesta appuntamento per consegna fattura". L’Ufficio comunicherà, a mezzo mail, data e ora dell’appuntamento.
La fattura dovrà essere consegnata al personale dell’Ufficio preposto, il quale farà apporre il numero di protocollo solo dopo gli opportuni controlli amministrativi, tecnici ed informatici. Unitamente alla fattura, saranno consegnati i rapporti di prova delle ispezioni effettuate, assieme al modulo excel di Riepilogo (vedasi precedente punto 16).
Nel caso di verifiche equivalenti la fattura dovrà essere accompagnata anche da una relazione del lavoro svolto (come da modello fornito dall’Ufficio), vidimata dal Servizio impianti termici del Comune della Spezia
Unitamente alla fattura andrà consegnato, già compilato, anche il modello CIG sulla tracciabilità dei flussi finanziari e copia del documento d’identità del titolare della Ditta.
20) Ricevimento ispettori
Per ragioni organizzative, gli Ispettori saranno ricevuti presso i competenti Uffici Comunali, per colloqui e/o consegna del materiale, solo previo appuntamento.
21) Modulistica
L’Ispettore dovrà avvalersi esclusivamente della modulistica predisposta dagli uffici Comunali.
22) Bonifica impianti
Per quello che attiene alla bonifica, ovvero alla correzione di dati relativi ad impianti già accatastati (inseriti al CURIT), nel caso di 2 o più impianti accatastati con lo stesso numero di matricola, gli ispettori devono inviare eventuali richieste di bonifica al Servizio impianti termici del Comune della Spezia comunicando tutti i codici impianti e quale di questi tenere (mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx).
Nei casi in cui i numeri di matricola siano diversi, l’ispettore provvede direttamente alla bonifica, annullando il vecchio codice (stato: ANNULLATO o NON ATTIVO) specificando nelle note della pagina "dati tecnici" il fatto che il generatore è stato sostituito e accatastato per errore con un nuovo codice xxxx. Per informazioni contattare il Servizio impianti termici del Comune della spezia (tel. 0000000000, fax: 0000000000)
23) Varie
Per quanto non indicato nelle presenti procedure operative, si rimanda a quanto previsto dal Contratto per l’affidamento del servizio di ispezione e controllo degli impianti termici presso il Comune della Spezia