DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
Gara europea telematica a procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per la GARA EUROPEA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’APPALTO DI FORNITURA IN LOCAZIONE DELLE STRUTTURE DI ALLESTIMENTO, ARREDAMENTO E GRAFICA, NONCHÉ DEI SERVIZI CONNESSI, RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA NELL’AMBITO DELLA FIERA INTERNAZIONALE PLMA EDIZIONI MAGGIO 2025 - MAGGIO 2026 - MAGGIO 2027 – PRIMA EDIZIONE: 20-21 MAGGIO 0000 XXXXXXXXX – RAI EXHIBITION CENTER
4
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE 4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 8
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
......................................................................................................................................................................................................10 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE ......................................................11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 12
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 12
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 13
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 13
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 14
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 19
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 23
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 23
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 25
15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 27
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 28
15.5 CAMPIONI Errore. Il segnalibro non è definito.
15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 31
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 31
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 34
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 34
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 34
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 35
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 35
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 36
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 36
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 37
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 38
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 38
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 39
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DI FORNITURA IN LOCAZIONE DELLE STRUTTURE DI ALLESTIMENTO, ARREDAMENTO E GRAFICA, NONCHÉ DEI SERVIZI CONNESSI, RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA NELL’AMBITO DELLA FIERA INTERNAZIONALE PLMA EDIZIONI MAGGIO 2025 - MAGGIO 2026 - MAGGIO 2027 – PRIMA EDIZIONE: 20-21 MAGGIO 0000 XXXXXXXXX – RAI EXHIBITION CENTER
GARA NR. 4362268
PREMESSE
Con decisione a contrarre prot. n. 1119/24 del 12/03/2024 del dirigente dell’ufficio Agroalimentare, questa Amministrazione (ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane con sede in Via Xxxxx, 21 – 00000 Xxxx - C.F.: 12020391004) ha deliberato di affidare la fornitura in locazione delle strutture di allestimento, arredamento e grafica, nonché servizi connessi per 3 (tre) edizioni della partecipazione italiana alla Fiera internazionale PLMA di AMSTERDAM. Prima edizione 20-21 maggio 2025; Seconda edizione maggio 2026; Terza edizione maggio 2027.
La fornitura si ispira anche ai criteri ambientali minimi di cui al Decreto MITE del 19/10/2022 per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/0000-00/XXX_Xxxxxx.xxx
La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando (salvo il verificarsi delle ipotesi
di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del codice).
Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è Xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx) XX 000. CIG B1D6924FF1
Il Responsabile unico del progetto è Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente dell’Ufficio Agroalimentare - xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE
L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
• utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto
previsto dalle Regole;
In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico,
non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito xxxxxxxxxxxxxxx.xx>chi siamo>come funziona al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxXxxxxxxx_XxxxxxXxxxxxx.xxxx.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip
S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema
da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip
S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di xxxxxx xxxxxx
di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro
dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle
seguenti condizioni:
I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in
possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare
l’operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.
L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online che può avvenire:
1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta.
Si precisa che l’identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi
telematiche della procedura.
Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’utente riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’utente all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico per il quale l’utente sta operando.
1.4 GESTORE DEL SISTEMA
Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell’Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L’amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
Anche la stazione appaltante della presente procedura si avvale del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a) bando di gara;
c) capitolato speciale;
d) relazione tecnica;
e) all.1 planimetria generale;
f) all. 2 progetto di allestimento
g) all. 3 computo metrico;
h) all. 4 Regolamento fieristico;
i) all. 5 file grafico G1;
j) all. 5 file grafico G2;
k) schema di domanda di partecipazione;
l) Request.xml del documento di gara unico europeo (DGUE) anche in formato .pdf;
m) patto di integrità;
n) schema di contratto;
o) istruzioni operative per accedere al Sistema e regole tecniche per l’utilizzo della stessa;
p) Comunicato ANAC 17/05/2024 sul pagamento del contributo ANAC;
q) Modulo di Manifestazione di interesse Rettifica ex art 101 c. 4;
r) Modulo di Rettifica dell’offerta.
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/00/xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx.xxxx e sulla Piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione Altri Bandi – Gara nr. 4362268.
La “Request.xml” del Documento di gara unico europeo di cui al punto l) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo. Laddove l’OE riscontrasse difficoltà nell’utilizzo del suddetto formato di DGUE, potrà utilizzare il testo in .pdf messo a disposizione dalla stazione appaltante, tra i modelli allegati ai documenti di gara.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema ASP - sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione Altri Bandi – Gara nr. 4362268 tra i documenti di gara e sul sito istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/00/xxxxx- di-gara-e-contratti.html. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché l’importanza dell’evento di rilievo internazionale e la concentrazione temporale dell’esecuzione del contratto, pur in presenza di servizi e forniture eterogenee,
richiederebbe una capacità di coordinamento delle prestazioni in fase di esecuzione che non tutti gli operatori economici potrebbero essere in grado di garantire.
Tabella 1
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Stand per esposizioni | 39154100-7 | P | |
2 | Attrezzature per esposizioni | 39154000-6 | S | |
A) Importo stimato dell’appalto | € 1.680.000,00 | |||
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi] | € 0,00 | |||
A) + B) Importo complessivo dell’appalto | € 1.680.000,00 |
L’importo complessivo è al netto di IVA.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in considerazione della natura della prestazione.
L’appalto è finanziato con Fondi assegnati dal Ministero vigilante della stazione appaltante.
L’importo stimato dell’appalto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad
€ 124.421,40 (€ 41.473,80 per ciascuna edizione) calcolati sulla base del CCNL legno e arredamento Piccola Industria CONFAPI (nr. 1.800 ore *20,26 € l’ora + nr. 270 ore * 18,54€ l’ora per ciascuna edizione – operai AS1 e AE2).
La base d’asta, non superabile pena l’esclusione dalla gara, riferita al prezzo al mq. di area netta da allestire è quantificata in € 350,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire alla Commissione e al Responsabile del procedimento di valutarne la congruità.
Il contratto collettivo applicato è CCNL legno e arredamento Piccola Industria CONFAPI.
3.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) i cui termini di esecuzione della fornitura sono specificati nel capitolato speciale, è di 3 anni, decorrenti dalla data prevista per l’avvio della fornitura relativa alla prima edizione della manifestazione fieristica di maggio 2025.
Si specifica ad ogni modo che, la realizzazione dell’edizione 2025 è stata già inserita nel Piano delle attività in corso, mentre la realizzazione delle edizioni successive rimane condizionata dal loro inserimento nel Piano delle attività relative agli anni 2026 e 2027.
L’ICE-Agenzia si impegna pertanto ad affidare, alla ditta che si aggiudicherà l’appalto, la realizzazione dell’edizione 2025, mentre l’affidamento delle edizioni 2026 e 2027 sarà subordinato all’inserimento delle stesse nei relativi Piani di attività 2026 e 2027 e alla loro approvazione da parte dei competenti organi dell’ICE Agenzia.
3.2 REVISIONE PREZZI
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Importo complessivo (A+B) | € 1.680.000,00 |
Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento | € 336.000,00 |
Valore globale stimato | € 2.016.000,00 |
Il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € 2.016.000,00 al netto di Iva così suddiviso: Tabella 2
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
− partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
− partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
− partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”], in forma singola o associata;
− partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale
dell’operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze
di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel
DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle
misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico
adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle
procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
Altre cause di esclusione
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Il possesso di tutti i requisiti di seguito elencati deve essere oggetto di dichiarazione sul DGUE.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Costituiscono requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 1.120.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è volto a comprovare, in relazione all’entità e alla complessità dell’appalto, la capacità economica e finanziaria da parte del concorrente, tale da far ritenere lo stesso idoneo ad eseguire correttamente l’appalto in questione.
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante
copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 fornitura analoga all’oggetto dell’appalto. Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio, da calcolarsi con riferimento alla data di pubblicazione del bando almeno un unico allestimento fieristico (CPV 39154100 -7 Stand per esposizioni) all'estero, rispetto al luogo di residenza del concorrente, per un unico cliente nell’ambito del medesimo evento fieristico, la cui superficie allestita sia almeno pari a mq. 1.593,00 netti. In caso di R.T.I. il requisito non è frazionabile e deve essere posseduto dalla capogruppo.
Tale requisito è volto a comprovare, in relazione all’entità e alla complessità dell’appalto, la capacità tecnica e professionale da parte del concorrente, tale da far ritenere lo stesso idoneo ad eseguire correttamente l’appalto in questione.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
− certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, dei mq complessivi e del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, dei mq complessivi e del periodo di esecuzione, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
− attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, dei mq
complessivi e del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con privati con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, dei mq complessivi e del periodo di esecuzione, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
b) "Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 con oggetto idoneo, pertinente e proporzionata all’oggetto del presente disciplinare.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo
specifico settore e campo di applicazione richiesto, dall’Ente di Accreditamento italiano ACCREDIA oppure da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA (Multilateral Agreement - Membri di IAF- Int'l Accreditation Forum verificabile sul sito xxxxx://xxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxx/) oppure autorizzato a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008."
L’operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto,
per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi a comprova del requisito idonei a dimostrare che il sistema adottato soddisfa gli standard sopra richiesti.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Requisiti di idoneità professionale
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) del paragrafo 6.1 deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia
soggettività giuridica.
Requisiti di capacità economico finanziaria
a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Requisiti di capacità tecnico-professionale
a) Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente paragrafo 6.3 lettera a) richiesto in relazione alla prestazione di cui all'oggetto principale del contratto (aver eseguito almeno un unico allestimento fieristico (CPV 39154100 Stand per esposizioni) all’estero rispetto al luogo di residenza del concorrente per un unico cliente la cui superficie allestita sia pari ad almeno 1.593 mq deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento.
b) Il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità di cui al paragrafo 6.3 lett. b) deve essere soddisfatto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo.
Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
Requisiti di idoneità professionale
a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l’offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.
Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che
l’ausiliario mette a disposizione del concorrente.
Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di
commercio.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento
Il concorrente produce a sistema:
- le dichiarazioni dell’ausiliaria, allegate alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
- alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
- all’offerta tecnica nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità
del contratto di avvalimento.
Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
La fornitura può essere subappaltata nei limiti di cui sopra, ma non può, a sua volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'erogazione di una prestazione che rispetti i requisiti tecnici descritti nel Capitolato e Relazione tecnica.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l’aggiudicatario si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a € 40.320,00 [2% del valore complessivo dell’appalto comprendente anche l’importo delle eventuali modifiche di cui al par. 3.3. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106 del Codice.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Coordinate bancarie: ABI 01030 CAB 00000
XXXX XX 28 P 01030 03205 000000184763
BIC XXXXXXX0X00 – causale “Cauzione provvisoria per gara PLMA EDIZIONI 2025-2026-2027”. La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall’emittente, avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac n. 606 del 19/12/2023.
Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera Anac n. 606, fino al 30 giugno 2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.
Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.
L’indirizzo internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. La Consip provvederà a segnalare all’IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.
La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione
appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c. Riduzione del 10 % in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle
consorziate sia in possesso della certificazione.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 o successiva delibera pubblicata al seguente xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx]. Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile. Si invita a consultare il Comunicato ANAC del 17/05/2024 pubblicato nella sezione “Portale dei Pagamenti di ANAC”, allegato ai documenti di gara e consultabile alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx attestante la necessità di effettuare il versamento contributivo a favore dell’Autorità, esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell’operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno indicato in piattaforma ASP a pena di irricevibilità.
Il Sistema non accetta:
- offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dal Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l’orario di invio dell’offerta e contenente il codice identificativo dell’offerta e i riferimenti del suo contenuto.
Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del
concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza
prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.
Ogni operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
13.1 Regole per la presentazione dell’offerta
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della
pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema. L’“OFFERTA” è composta da:
A. Documentazione amministrativa;
B. Offerta tecnica;
C. Offerta economica;
L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e
chiarimenti inclusi.
Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica.
La preparazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima. All’invio dell’offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da
qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a
Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell’OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano quest’ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L’offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell’Offerta tecnica
o nell’Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell’offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l’intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell’offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all’Allegato denominato “Modulo di manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4”, - nell’Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l’Offerta tecnica e/o l’Offerta economica. La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell’invito tramite l’Area comunicazioni del Sistema.
Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l’Offerta potranno procedere all’invio della relativa rettifica. Quest’ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicate nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell’apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all’Allegato denominato “Modulo di Rettifica dell’offerta”, sottoscritto digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 15.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.
Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra
o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.
La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l’errore materiale e, quindi, procedere alla “correzione” dell’Offerta nella parte interessata.
Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la
presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta
inammissibile.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è
sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.
Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che non può essere inferiore a cinque giorni né superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce a Sistema, nella busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:
Documentazione amministrativa | |
Documento | Busta |
Schema di Domanda di partecipazione | Amministrativa |
Eventuale Procura | Amministrativa |
Response xml del DGUE del concorrente o DGUE in .pdf | Amministrativa |
Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione | Amministrativa |
Eventuale Dichiarazione di avvalimento più contratto di avvalimento | Amministrativa |
Eventuale DGUE dell’ausiliaria | Amministrativa |
Garanzia provvisoria | Amministrativa |
Certificazioni per riduzione garanzia provvisoria | Amministrativa |
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC | Amministrativa |
Eventuale documentazione per i soggetti associati (es. Atto costitutivo del RTI o del Consorzio Ordinario, etc.) | Amministrativa |
Documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo (ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario ovvero altro documento idoneo) | Amministrativa |
Patto di integrità del concorrente | Amministrativa |
Eventuale patto di integrità delle ausiliarie | Amministrativa |
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.
Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
− di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
− di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, avendo preso atto e tenuto conto, per la relativa
formulazione:
• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
− di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
− di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9: l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
− di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 619/23 del 27 gennaio 2023, reperibile sul sito xxx.xxx.xx –“Amministrazione Trasparente” - “Disposizioni generali” - “Atti generali” e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
− di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83- bis, del decreto legislativo 159/2011;
− per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
− per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29;
− il sito internet dell’emittente presso il quale è possibile verificare telematicamente la garanzia fidejussoria
di cui al punto 10 del Disciplinare di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Il concorrente dovrà produrre la “Response.xml” del DGUE, nelle seguenti modalità:
1) accede al link eDGUE disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
2) seleziona la compilazione come operatore economico;
3) esegue l’upload del file “Request xml” di cui al punto 2) del par. 2.1;
4) inserisce i dati richiesti;
5) genera il file “Response xml”.
La “Response xml” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:
- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi
ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l’intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Xxxxxxx A, B, C e D; Parte VI;
- dall’impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Xxxxxxx A, B; Parte III, Xxxxxxx A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
- nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Xxxxxxx A, B, C e D; Parte VI.
Laddove l’OE riscontrasse difficoltà nell’utilizzo del suddetto formato di DGUE, potrà utilizzare il testo in .pdf
messo a disposizione dalla stazione appaltante, tra i modelli allegati ai documenti di gara.
Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.
Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).
Nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l’offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.
Il concorrente allega, inoltre, l’ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.
Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando,
eventualmente, la relativa quota percentuale.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B- C-D).
Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l’operatore economico dovrà tener conto di quanto
segue.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94 commi 1 e 2 del
Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98, comma 3,
lett. g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del
Codice.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore
economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all’art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data
di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data
di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del Bando di gara.
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta. L’operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell’offerta, adotta e comunica le misure di self- cleaning.
Se l’operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.
Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all’art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all’importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell’accertamento e l’eventuale stato del giudizio.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:
- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO
CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14
Il concorrente - ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione della “Response xml” del DGUE nelle modalità descritte al par. 15.2.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento;
3) la “Response xml” del DGUE dell’ausiliaria.
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
16. OFFERTA TECNICA
Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica la documentazione indicata nella tabella che segue:
Offerta tecnica | |
Documento | Busta |
Offerta tecnica comprensiva dei campioni fotografici/Schede tecniche come identificate nel Capitolato Speciale | Tecnica |
Eventuale: Copia aggiuntiva dell’offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza | Tecnica |
Eventuale: Dichiarazione sui dettagli coperti da riservatezza | Tecnica |
Eventuale: Dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione a supporto, nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato, nella domanda di partecipazione, di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. | Tecnica |
L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) L’Offerta Tecnica deve contenere una proposta tecnica che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1 gli elementi richiesti nella tabella stessa e comprendere i richiamati campioni fotografici/schede tecniche, come identificate nel Capitolato speciale, completi dei codici identificativi.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
2) L’operatore economico inserisce l’eventuale dichiarazione di equivalenza ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del CCNL adottato, nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica.
3) L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell’Offerta Tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
L’assenza della suddetta dichiarazione sarà considerata da questa stazione appaltante quale assenza di elementi dell’offerta coperti da riservatezza.
17. OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta economica, la documentazione indicata nella tabella che segue:
Offerta economica | |
Documento | Busta |
Offerta economica (generata dal sistema) | Economica |
Computo Metrico | Economica |
Eventuale: documentazione a giustificazione delle voci di prezzo e di costo (la mancata presentazione non è causa di esclusione) | Economica |
L’offerta economica è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma
2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.
L’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al
precedente paragrafo 15.1.
L’Offerta Economica è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
• la “Offerta Economica”, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nell’apposita scheda, secondo le modalità successivamente indicate.
I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di
Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
a. scaricata e salvata sul proprio PC;
b. sottoscritta digitalmente.
• Il Computo metrico, in formato pdf e sottoscritto digitalmente, che il concorrente dovrà compilare e inserire nell'apposita sezione. In caso di discordanza tra i valori offerti nel "Documento Offerta economica" generato dal sistema e i valori espressi nel Computo metrico, ha prevalenza il contenuto della scheda di offerta economica generata dal sistema.
L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale sul prezzo al mq. quantificato in € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) dalla stazione appaltante al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Per ognuna delle tre edizioni, si farà sempre riferimento al costo/mq di area allestita risultante dall’applicazione del ribasso offerto in gara;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) la stima dei costi della manodopera.
Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire alla Commissione e al Responsabile del procedimento di valutarne la congruità.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Si precisa che nei casi in cui si renda necessario l’arrotondamento delle cifre decimali calcolate dal Sistema, quest’ultimo procederà secondo le seguenti modalità:
o arrotondamento per difetto nei casi in cui l’ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4;
o arrotondamento per eccesso nei casi in cui l’ultima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
ATTENZIONE: Per l’appalto in oggetto ricorrono:
• i Punteggi Discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della
discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
• i Punteggi Tabellari: vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione
dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO |
1) Qualità delle strutture, pareti e grafica | 40% |
2) Prezzo | 20% |
3) Qualità degli arredi ed elementi espositivi | 20% |
4) Qualità degli apparecchi di illuminazione | 5% |
5) Qualità della pavimentazione | 9% |
6) Certificazioni | 6% |
TOTALE | 100% |
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | Punti T MAX | |
1 | 1) Qualità delle Strutture, Pareti e Grafica | 40 | 1.1 | 1.1 voce B1+B2_PARETE RIPOSTIGLI Voce B della Relazione Tecnica | 20 | |
1.2 | 1.2 voce B1+B2_”U”ROVESCIATA Voce B della Relazione Tecnica | 20 | ||||
3 | 3) Qualità degli Arredi ed elementi espositivi | 20 | 3.1 | 3.1 voce D1_SCAFFALE Voce D della Relazione Tecnica - voce D1 | 5 | |
3.2 | 3.2 voce D2_DESK VETRINA Voce D della Relazione Tecnica | 10 | ||||
3.3 | 3.3 voce D4_SEDIE Voce D della Relazione Tecnica | 5 | ||||
4 | 4) Qualità degli Apparecchi di illuminazione | 5 | 4.1 | 4.1 voce C1_FARI Voce C della Relazione Tecnica | 5 |
5 | 5) Qualità della Pavimentazione | 9 | 5.1 | 5.1 voce A1_PAVIMENTAZIONE Voce A1 della Relazione Tecnica | 9 | |
6 | 6) Certificazioni ambientali | 6 | 6.1 | Certificazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 | 2 | |
6.2 | Certificazione UNI EN ISO 14001-2015 | 2 | ||||
6.3 | Certificazione UNI EN ISO 20121-2013 | 2 | ||||
Totale | 80 | 74 | 6 |
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 44,4/74 per il punteggio tecnico complessivo, calcolato solo sui punteggi discrezionali di cui ai criteri 1/3/4/5.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario base ai criteri motivazionali di seguito indicati:
Giudizio sintetico | Coefficiente V(a)i |
OTTIMO: L’elemento valutato è esattamente equivalente/corrispondente rispetto alle previsioni del capitolato dal punto di vista tecnico e/o estetico | 1 |
BUONO: L'elemento valutato è assimilabile/simile quindi non perfettamente equivalente/corrispondente alle previsioni del capitolato, ma comunque adeguato dal punto di vista tecnico e/o estetico | 0,8 |
SUFFICIENTE: L'elemento valutato è accettabile/ammissibile quindi parzialmente difforme alle previsioni del capitolato dal punto di vista tecnico e/o estetico | 0,6 |
NON RISPONDENTE: l’elemento valutato è non congruo/adeguato quindi totalmente difforme alle previsioni del capitolato dal punto di vista tecnico e/o estetico | 0 |
La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione
al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la formula di seguito indicata:
Formula con interpolazione lineare
dove
𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
𝐴𝑖 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
𝐴𝑚𝑎𝑥 = ribasso percentuale più conveniente
𝐴𝑖
𝐴
𝐶𝑖 =
𝑚𝑎𝑥
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore.
Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:
𝑛
𝑃𝑖 = ∑ 𝐶𝑥𝑖 ∙ 𝑃𝑥
𝑥=1
dove
𝑃𝑖 = punteggio del concorrente i-esimo
𝐶𝑥𝑖 = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo
𝑃𝑥 = punteggio criterio X X = 1, 2, 3, 4, 5.
Al risultato della suddetta operazione, verranno sommati i punteggi tabellari (criterio nr. 6), già espressi in valore
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il RUP potrà avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione
amministrativa e dell’anomalia delle offerte.
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta ha luogo il giorno 27/06/2024, alle ore 10:00.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.
Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il RUP/Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a: controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare. Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite
il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento, etc.];
Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 4 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo
2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo
la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella
graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20 i prezzi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.
L’Offerta è esclusa in caso di:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al ribasso (offerta economica), sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica (offerta tecnica), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
Verrà inoltre sottoposta a verifica l’offerta che contiene costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti al paragrafo 3.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche
dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso,
inaffidabili.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata valida e meritevole di
accoglimento.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare:
− l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di
revoca dell’aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.
In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento
avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta
la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
26. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 619/23 del 27.01.2023 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il Codice di comportamento dell'ICE-Agenzia è disponibile sul sito internet xxx.xxx.xxx.xx – sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” - “Atti generali”.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione xxx.xxx.xx – Amministrazione trasparente – Atti Generali.
27. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.
Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n.3 membri.
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
30. SEGNALAZIONE ILLECITI
L’ICE-Agenzia si impegna a tutelare - nel rispetto della normativa sul whistleblowing – coloro che segnalano violazioni di disposizioni normative che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione e di cui sono venute a conoscenza nel contesto lavorativo. Le segnalazioni sono gestite mediante un applicativo informatico, che garantisce la totale riservatezza, raggiungibile dal link alla sezione "Whistleblowing" sulla Home Page del sito istituzionale del sito istituzionale dell'ICE-Agenzia.
Firmato digitalmente da: Xxxxx Xxxxxxxx Organizzazione:
ICE-AGENZIA/12020391004 Data: 27/05/2024 12:25:29