CITTÀ DI BISIGNANO
CITTÀ DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza
DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
COMUNALE
DATA 14.11.2007 NUMERO 272
OGGETTO : APPROVAZIONE CODICE DI REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO PARASU- BORDINATO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, A PROGETTO E/O A PROGRAMMA - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO INDIVI- DUALE.
PARERI PREVISTI DAL T.U. 267/2000
PER LA REGOLARITÀ TECNICA:
Si esprime parere favorevole.
IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Bisignano lì, 14.11.2007
L’anno duemilasette il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 11,30 nella sede
del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed, all’appello nominale, risultano presenti:
COGNOME E NOME | COGNOME E NOME | ||||
BISIGNANO Umile - | Sindaco | SI | XXXXXX Xxxxxxx - | Assessore | SI |
XXXXX Xxxxxxx - | Xxxxxxxxxxx | SI | XXXXX Xxxxxx - | Assessore | SI |
XXXXXXX Xxxxxx - | Xxxxxxxxx | NO | XXXXXXX Xxxxxx - | Xxxxxxxxx | NO |
XXXXX Xxxxxxx - | Assessore | NO | XXXXXXXX Xxxxxx - | Assessore | NO |
Assiste il segretario generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Assume la presidenza Xxxxx Xxxxxxxxx - nella sua qualità di Sindaco - che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, di fronte alla complessità sociale ed ai continui cam- biamenti nel modello economico sociale, in particolare per quanto attiene la normativa e regolamenta- zione delle forme di lavoro “atipico” non rientranti e non assimilabili alle categorie del lavoro dipenden- te disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto delle regioni e delle autonomie locali, reputa necessario approvare un codice di regolamentazione per la disciplina dei rapporti di lavoro parasubordi- nato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e/o a programma, con l’adozione di uno schema tipo di contratto individuale, che i responsabili dell’Ente, dell’ambito dei set- tori di propria competenza, potranno utilizzare per le finalità indicate e per esigenze cui l’Amministrazione Comunale non può far fronte con proprio personale interno e per progetti determinati, in conformità alle vigenti disposizioni;
CONSIDERATO che tale codice di regolamentazione deve riguardare gli incarichi a collaboratori fina- lizzati alla realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati
dall’Amministrazione Comunale e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione dell’Amministrazione e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa;
EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale è tenuta a realizzare i propri fini con l’impiego di risorse in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato e che il Comune può con- ferire incarichi di CoCoCo esclusivamente per esigenze cui non può far fronte con proprio personale in- terno e per progetti determinati;
VISTO il “CODICE DI REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVO- RO PARASUBORDINATO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CON- TINUATIVA, A PROGETTO E/O A PROGRAMMA - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO INDIVI-
DUALE” predisposto dall’Ufficio;
RITENUTO tale codice di regolamentazione, con allegato schema tipo di contratto individuale, valido ed efficace per la realizzazione dei propri fini, nonchè confacente con la normativa vigente;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.30.2001; VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; VISTO il Decreto Legislativo n. 276 del 10.9.2003; VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
DI approvare il codice di regolamentazione per la disciplina dei rapporti di lavoro parasubordinato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e/o a programma - schema tipo di con- tratto individuale, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
DI trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili dei settori affinchè, oltre ad averne pie- na e legale conoscenza, adottino i conseguenziali atti gestionali;
DI comunicare la presente ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo pretorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Di dare immediata esecuzione al presente atto, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, con suc- cessiva e separata votazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Umile Bisignano X.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Iniziata la pubblicazione il 28.11.2007
IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Per copia conforme, lì 28.11.2007 IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
CITTA’ DI BISIGNANO
PROVINCIA DI COSENZA
CODICE DI REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO PARASUBORDINA- TO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, A PROGETTO E/O A PROGRAMMA - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO INDIVIDUALE.
Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione
Il presente codice ha come oggetto la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Bisignano, rimanendo esclusi dal suo campo di applicazione i rapporti di collabora- zione dei componenti di organismi collegiali politici o tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente; coloro che già esercitano abitualmente e in modo prevalente una propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente, e per questa via esterna e prevalente hanno un’attività profes- sionale riconosciuta ed un loro Albo professionale; le collaborazioni occasionali, intendendosi per tali i contratti di durata limitata prestati con lo stesso committente nell’arco di un anno solare e comunque per compensi non superiori a 5.000 euro annui.
Art. 2 - Condizioni per il conferimento degli incarichi
Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa vengono affidati quando non sia possibile avvalersi di prestazioni ordinarie del personale interno ovvero quando per una determinata attività sia richiesta una professionalità diversa da quella posseduta dal per- sonale interno stesso.
Art. 3 - Natura della prestazione
L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa viene conferito ai sensi e per ef- fetti degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 409 del co- dice di procedura civile, trattandosi di prestazioni professionali d’opera e di prestazioni d’opera intellettuali senza vincolo di subordinazione.
Art. 4 - Modalità di espletamento della prestazione
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimen- to della prestazione, garantendo che sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmati-
che del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi, nel rispetto del contenuto del contratto individuale.
L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della presta- zione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ri- tenuti più idonei all’espletamento del compito assegnato.
Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con comunicazione all’Ente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concor- renti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Bisignano.
Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell’attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di inte- resse.
Art. 5 - Obblighi di riservatezza
Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico.
Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinun- ciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 6 - Durata del contratto di collaborazione
La durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sarà correlata alle prestazioni ed all’esecuzione dell’attività concordata fra le parti all’atto della stipula, con la possibilità di proroga del termine sulla base delle necessità del Comune.
Art. 7 - Forma e contenuto del contratti individuali
Il contratto di collaborazione deve avere forma scritta e deve contenere almeno i seguenti elementi:
1 identità delle parti e indicazione del settore d’attività;
2 l’indicazione dell’oggetto della prestazione;
3 modalità di coordinamento con il committente per lo svolgimento della prestazione;
4 durata del contratto;
5 entità del compenso, dei rimborsi e loro modalità e tempi di erogazione;
6 modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità e congedi parentali;
7 modalità di cessazione o recesso del rapporto con il preavviso.
Art. 8 - Compenso e rimborsi spese
Il compenso per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi relativi alle professionalità che ri- chiedono il possesso di un particolare titolo di studio o di specializzazione.
Art. 9 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposi- zioni legislative:
➢ Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995,che ha previsto l’istituzione di un apposita gestione separata presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
➢ D.lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che disciplinano il trattamento per la tute- la della maternità e dell’assegno per il nucleo familiare.
➢ Art. 51, comma 1, legge n. 488/1999, che ha previsto l’estensione della tutela contro il rischio di malattia;
➢ Art. 5 D. Lgs. N. 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo assicurativo contro gli infortuni;
➢ in caso infortunio, fino a guarigione ;
➢ in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
➢ in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l’attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione.
Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all’Ente di intervenire con soluzioni alter- native.
In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.
Art. 10 - Formazione
Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza il Responsabile del Settore che gestisce il progetto di riferimento, provvederà a fare istruire adeguatamente ed operativamente i collaboratori.
Art. 11 - Conclusione del contratto
Il contratto si conclude alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proro- ga sulla base delle necessità del Comune.
L’Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della sca- denza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato preavviso l’Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:
➢ gravi inadempienze contrattuali;
➢ sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiet- tivi da raggiungere;
➢ commissioni di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazio- ni;
➢ danneggiamento o furto di beni;
➢ inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quel- li previsti dall’art. 4 e dall’art. 5.
➢ impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
COMUNE DI BISIGNANO
PROVINCIA DI COSENZA
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e/o a programma.
(schema tipo)
Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collabora- zione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione avente per oggetto una prestazio- ne d’opera ai sensi dell’art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 409 del codice di procedura civile.
TRA
Il Comune di Bisignano, con sede legale in Piazza Collina Castello, di seguito denominato “Comune”, rappresentato
……………........................... (nome del Responsabile e tutti i suoi dati).
E
il/la Sig./Sig.ra (nome del collaboratore e suoi dati), di seguito indicato/a come “collaboratore”,
CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Oggetto dell’incarico
Il Comune affida l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:
Indicare l’attività svolta
ART. 2
Modalità di svolgimento della collaborazione
1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svol- gimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le diretti- ve e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore do- vrà attenersi.
3. L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà li- bero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con comunicazione all’Ente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Bisignano.
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell’attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompa- tibili, cioè in conflitto di interesse.
ART. 3
Obblighi di riservatezza
Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fat- ti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico.
Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irri- nunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
ART. 4
Decorrenza e durata dell’incarico
Il presente contratto ha decorrenza dal…………e fino al…………..con possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune.
Oppure in caso di collaborazione con prestazione oraria
Il presente contratto ha decorrenza dal…… e fino al…….. , prestando (indicare il numero di ore) alla settimana (oppure al mese).
ART. 5
Compenso
A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Bisignano corrisponderà al collaboratore un com-
penso complessivo (annuale, semestrale, trimestrale, o altra durata complessiva sta- bilita nel contratto oppure orario) di euro …….. comprensivi di ogni ritenuta di leg- ge (e non soggetto a IVA, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72).
Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
ART. 6
Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposi- zioni legislative:
➢ Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995,che ha previsto l’istituzione di un apposita gestione separata presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
➢ D.lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che disciplinano il trattamento per la tute- la della maternità e dell’assegno per il nucleo familiare.
➢ Art. 51, comma 1, legge n. 488/1999, che ha previsto l’estensione della tutela contro il rischio di malattia;
➢ Art. 5 D.Lgs. N. 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo as- sicurativo contro gli infortuni;
➢ in caso infortunio, fino a guarigione ;
➢ in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
➢ in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l’attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione.
Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all’Ente di intervenire con soluzioni alter- native.
In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.
ART. 7
Conclusione del contratto
Il contratto si conclude alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proro- ga sulla base delle necessità del Comune.
L’Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della sca- denza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato preavviso l’Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:
➢ gravi inadempienze contrattuali;
➢ sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiet- tivi da raggiungere;
➢ commissioni di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazio- ni;
➢ danneggiamento o furto di beni;
➢ inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quel- li previsti dall’art. 4 e dall’art. 5 del codice di regolamentazione per la disciplina dei rapporti di lavoro parasubordinato approvato dal Comune.
➢ impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
Il collaboratore ……………………………………......... , nato a
………………………………...... il .............………… e residente in via/ piazza
……………….......... Comune di ……………….........
AUTORIZZA
il Comune di Bisignano al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissio- ne ad altri soggetti o enti ai fini dell’espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla L. n. 675/96.
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
Bisignano li,
Il collaboratore
Il Responsabile del Settore/ del Servizio