Convenzione Assicurativa
Tutela Legale Professionisti
per
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia
tra
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia
e
UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A.,
Sede e Direzione Generale in Torino, alla Via San Xxxxxxxxx da Paola n. 22.
Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 Capitale Sociale € 6.000.000 i.v., Numero R.E.A.Torino 115282 - Numero iscrizione Sezione I
Albo Imprese ISVAP N°1.00024 del 03/01/2008 - Società autorizzata all’esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/03/1935, ricognizione con D.M. n.°15870 del 26/11/1984 e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n.°19867 del 08/09/1994,
Società iscritta all Uff. Reg. Imprese To n.°38/33
e
Sesti S.n.c. Agenzia di Assicurazioni
Sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0000/X – 00000 Xxxx. X.Xxxx – Xxxxx.
Numero iscrizione Registro delle Imprese di Lucca, Cod. Fisc., P.IVA 00559330469, Numero
R.E.A. Lucca 149762 del 04/01/1995, intermediario assicurativo iscritto nel Registro Unico degli Intermediari di cui al Regolamento ISVAP n. 5/2006 alla sezione A) N°A000072007 del
02/04/2007 in qualità di Agenzia senza rappresentanza di UCA Assicurazione S.p.A.
CONVENZIONE TUTELA LEGALE E PERITALE PROFESSIONISTI
a) Contraente:
Convenzione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia,
Via Xxxxxxxxxxx n. 11 – 00000 Xxxxxxx
Assicurato: Ogni singolo Professionista regolarmente Iscritto all’ Ordine.
b) Soggetti assicurabili:
gli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia
c) Intermediario/Sede:
Sesti S.n.c. Agenzia di Assicurazioni, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0000/X 00000 Xxxx. X.Xxxx - Xxxxx.
d) Condizioni di Polizza:
□ Polizza TutelUnica Art. 3 Professioni;
□ Con Xxxxxx Xxxxxxx;
□ Condizioni – come da Allegato A.
e) Durata della Convenzione: Tre anni (con Xxxxxx Xxxxxxx)
Dalle ore 24.00 del 01/12/2011 alle ore 24.00 del 01/12/2014
(soggetta alle Securities di UCA Assicurazione S.p.A.).
f) Persone Assicurabili:
Possono aderire alla presente Convenzione tutte le persone fisiche/giuridiche iscritte all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia che svolgano autonomamente l’attività professionale definita in Polizza.
g) Modalità per ottenere la copertura assicurativa:
Per ottenere la copertura assicurativa prevista dalla presente Convenzione, il Proponente che sia in possesso dei requisiti indicati al precedente punto b), dovrà compilare in ogni sua parte il Questionario Proposta predisposto e trasmetterlo all’Intermediario, che provvederà ad inviarlo ad UCA Assicurazione S.p.A.
La sottoscrizione del Questionario Proposta costituisce ordine fermo di copertura in assenza di Circostanze/Richieste di Risarcimento e nel rispetto di tutti i termini e condizioni previsti dalla presente Convenzione.
Tale documento dovrà essere inoltrato a cura dell’Intermediario ad UCA Assicurazione S.p.A., che provvederà a fornire conferma definitiva di accettazione del rischio.
Se il fatturato dichiarato nel Questionario Proposta è superiore a € 300.000 e se vengono segnalate Circostanze/Richieste di Risarcimento, sulla base delle informazioni fornite UCA Assicurazione S.p.A. valuterà il rischio fornendo l’eventuale quotazione.
j) Premi di Polizza:
□ Come da tariffa (Allegato B)
Limitazioni:
□ Esclusione delle attività considerate ad “alto rischio” (opere quali Ferrovie, Ponti, Gallerie, Dighe, Opere marittime, opere subacquee, Invasi e bacini, Porti, centrali produzione di energia, Impianti chimici, petrolchimici, offshore) se il fatturato dichiarato per tali opere è superiore al 20% di quello complessivo (in tali casi la quotazione è riservata ad UCA Assicurazione S.p.A.).
□ Esclusione delle richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi attività svolta dal Proponente all’interno di strutture sanitarie Pubbliche e/o Private (in tali casi la quotazione è riservata a UCA Assicurazione S.p.A.), fatta eccezione per le sole opere civili e strutturali.
Precisazione:
La sottoscrizione da parte di UCA Assicurazione S.p.A. della presente Convenzione non costituisce obbligo, da parte della stessa, all’assunzione automatica dei rischi proposti.
Recesso del Contratto – Anticipata risoluzione:
Dopo ogni denuncia di danno e fino al sessantesimo giorno del pagamento e rifiuto dell’indennizzo, gli Assicuratori hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione.
Rescindibilità annuale:
Sebbene la presente Convenzione sia stipulata per la durata di anni 3 (tre), è falcoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi 90 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.
Variazioni e Modifiche:
Ogni variazione o modifica al presente accordo deve essere convenuto per iscritto tra le Parti.
UCA Assicurazione S.p.A.
Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia
Emessa in data 01 Dicembre 2011
ALLEGATO A
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA TUTELUNICA ART. 3 PROFESSIONI
NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
La presente è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1899 e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza dell’Art. 185 del D.Lgs. 209/05 e al Reg. 24/08 del 19/5/2008 e succ. modifiche. Il presente contratto è concluso con la Società UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA avente sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, 00000, Xxx X. Xxxxxxxxx xx Xxxxx xx 00. UCA ASSICURAZIONE è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con il n° 38/33, ed è stata autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994. La LEGISLAZIONE APPLICATA è quella italiana. EVENTUALI RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI
devono essere inoltrati per iscritto a UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Direzione - Ufficio Relazioni con la Clientela – Servizio Reclami – Via S. F. da Xxxxx n° 00 00000 TORINO – Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 – e-mail xxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 XXXX, correlando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. TERMINI DI PRESCRIZIONE: due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi Art. 2952 C.C.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il contratto prima di sottoscriverlo
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza all’Art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modifiche, ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, al fine di fornire i servizi richiesti alla ns. Società, Vi comunichiamo che il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad essa connesse, cui la Società è autorizzata. Il titolare del trattamento è UCA ASSICURAZIONE SPA. Responsabile l’Amministratore della Società. I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante presso la sede legale, le sedi periferiche e le agenzie della Società.
Il testo delle Condizioni Generali della presente polizza, modello TutelUnica ED. 2009 RGI è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
Le presenti Condizioni, unitamente al Simplo di polizza, costituiscono il contratto assicurativo.
RIVALUTAZIONE AUTOMATICA E GRATUITA DEL 10% DEL MASSIMALE ED INDENNITÀ ASSICURATE DOPO IL TERZO ANNO IN ASSENZA DI SINISTRI, UNA SOLA VOLTA
NEL CORSO DEL CONTRATTO
NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE CATEGORIE DI RISCHIO
La Società assicura il rischio delle Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e amministrativa, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti degli Assicurati e Perdite Pecuniarie come specificato nelle Condizioni di Polizza per ciascun rischio.
Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
L'Assicurazione ha effetto dalla ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio).
La garanzia opera altresì con efficacia:
RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose, dolose e contravvenzionali nonché ILLECITI AMMINISTRATIVI per eventi/fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato o per i quali ragionevolmente non sia presumibile seguito giudiziale (Artt. 1892-93 C.C
.- Dichiarazioni inesatte e reticenze). La garanzia retroattiva è operante a titolo di rimborso subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato per le imputazioni penali e accoglimento parziale del ricorso per gli illeciti amministrativi. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, la richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. patteggiamento- e gli eventi/fatti verificatisi nei 90 giorni antecedenti il perfezionamento del contratto. Xxxxxxx xxxxxxx per l'intero periodo di garanzia retroattiva: massimale assicurato per evento.
POSTUMA: la garanzia è prestata con durata pari a 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la sua risoluzione e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza. Xxxxxxx xxxxxxx per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall’Art. VI – Denuncia dei sinistri – e Art. 2952 C.C. - Prescrizione in materia di assicurazione -
INSORGENZA DEL SINISTRO: si intende la prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali.
Art. II - LIMITI TERRITORIALI
Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti trattati davanti all'Autorità Giudiziaria di Italia, Vaticano, X. Xxxxxx Vertenza Extracontrattuale - Penale - Illecito amministrativo: eventi, fatti o inadempimenti trattati davanti all'Autorità Giudiziaria dei Paesi dell’Europa geografica
Circolazione Veicoli: mondo intero. Sospensione Patente: a seguito incidente e violazioni: Europa Geografica .
Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE
Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato quali cessazione, alienazione, trasformazione dell'attività o altro, il Contraente deve dare comunicazione scritta documentata alla Società entro 10 giorni dalla stessa, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892-3-8 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze).
Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio. In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione ( Art. 1897 C.C.- Diminuzione del rischio).
Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all’inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili indicati in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Fermo il diritto della Società di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all’art. 2952 C.C.
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.).
Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena decadenza dai diritti derivanti dal contratto.
Art. V – MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE
La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di Euro 12.000,00 per sinistro per le Spese Legali e Peritali, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione, o diversamente indicato.
Per quanto attiene le Perdite Pecuniarie si applica il massimale specificato nelle singole voci.
Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e il massimale viene ripartito tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
La vertenza trattata in tutti i suoi gradi e sedi di giudizio, costituisce unico sinistro
Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro 50.000.
Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza. È onere del Contraente- Assicurato denunciare il sinistro trasmettendo tutta la documentazione necessaria alla Direzione della Società o al Corrispondente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.
Art. VII - GESTIONE DELLE VERTENZE RATIFICA DI INCARICO FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE
La trattativa stragiudiziale preliminare è riservata alla Direzione; l'incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di Corte d’Appello per la fase di trattazione stragiudiziale, per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente ratificato per iscritto dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio.
La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio.
LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE PER DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO
All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio nel DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza. In mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente.
Qualora l'Assicurato scelga un Professionista con studio in un Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione - Spese Legali di Avvocato Domiciliatario -, la garanzia non è operante. Per giudizi avanti la Corte di Cassazione è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro Legale abilitato a patrocinare in tale sede.
La Società non è responsabile dell'operato dei Professionisti ed è impegnata al pagamento delle spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi e delle parcelle con riferimento a quanto liquidato in sentenza e sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale. E' facoltà della Società richiedere all'Assicurato che il Legale prescelto rediga un preventivo di spesa e che le parcelle siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell'Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno a carico della Società.
MODALITÀ OPERATIVE
L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo, nonché in via preventiva le richieste di pagamento formulate dai Professionisti.
L’Assicurato non può revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza benestare della Società. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l’Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, per la preventiva ratifica, l’indicazione del capitale e delle spese legali.
Non è oggetto di copertura assicurativa il pagamento di sanzioni pecuniarie, perizie di parte ove non sussista contestazione, spese di consulenza se non seguite da trattativa stragiudiziale e/o azione processuale esperita dallo stesso Xxxxxx.
Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell'Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell'Arbitro sia favorevole all'Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.
L’inosservanza di una o più disposizioni del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto.
DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRACONTRATTUALI
Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato.
Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile e il Contraente-Assicurato ne abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.
Nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile, o la Garante si costituisca in nome
proprio, la Società rimborsa le Spese Legali e Peritali dell’intero giudizio per la difesa del Contraente-Assicurato, sino alla concorrenza di Euro 12.000 per vertenza, salvo sia stato garantito massimale inferiore. È fatto salvo quanto previsto all’Art. 5 TutelUNICA Circolazione Veicoli e Natanti.
La presente garanzia non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile è con- seguenza di inadempimento dell'Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti dell’Assicurato.
L’inosservanza di una o più disposizioni oggetto dell’Art. VII - Gestione delle vertenze - comporta la decadenza dai benefici del contratto.
Le disposizioni dell’Art. VII - Gestione delle vertenze – valgono se non espressamente derogate dall’Art. 5 TutelUNICA Circolazione Veicoli e Natanti, e Art. 6 TutelUNICA Patente.
Art. VIII - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme recuperate sono di competenza del Contraente-Assicurato. Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute.
Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE
Dopo ogni denuncia e/o pagamento di sinistro e sino al 60° giorno dalla sua definizione, la Società potrà risolvere il contratto con ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Se il Contraente è Consumatore il diritto di recesso è bilaterale, ferme le condizioni sopra esposte per l’esercizio dello stesso. Il contratto si risolve di diritto dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, dall’ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, dalla messa in liquidazione. Il premio pagato si intende acquisito (Art. 1898 C.C. - Aggravamento del rischio). Per i sinistri già denunciati la Società sosterrà l'onere delle Spese Legali e Peritali come segue: per i sinistri in fase stragiudiziale esperendo la trattazione bonaria; per i giudizi pendenti garantendo le spese sino ad esaurimento del grado in corso. Qualora, relativamente agli eventi sopraindicati, il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente non sia stato soddisfatto, la Società è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso.
Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata con lettera raccomandata, telefax, mail certificata, da inviarsi alla Direzione della Società, o al Corrispondente assegnatario del contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno.
Per il Contraente che abbia stipulato l’Art 5 – TutelUnica Circolazione Veicoli Natanti – il termine per la presentazione della disdetta è di 30 giorni.
Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE
È competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società. Per il Contraente- Consumatore è competente altresì l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Corrispondente assegnatario del contratto, nonché il luogo in cui il Consumatore è residente o ha eletto domicilio.
Art. Xll - ONERI FISCALI
Sono a carico del Contraente-Assicurato.
Art. XlII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ
Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, unicamente alla Direzione della Società o al Corrispondente assegnatario del contratto. Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e il Corrispondente è valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.
Art. XIV - INDICIZZAZIONE
Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. I massimali, le indennità ed il premio vengono assoggettati all'adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - già costo della vita - ISTAT. Per ogni anno assicurativo viene assegnato alla polizza il n° indice del mese di settembre immediatamente precedente la scadenza.
Art. XV - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente-Assicurato ha l’onere di comunicare la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.). La gestione del sinistro è a carico della Compagnia la cui polizza prevede il massimale più elevato.
La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato
Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Xxxxx
GLOSSARIO GIURIDICO
Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:
ANNO ASSICURATIVO: periodo di vigenza dell’assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alla alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.
ARBITRATO: istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.
ASSICURATO: soggetto beneficiario dell’Assicurazione.
AVARIA: guasto meccanico che impedisce il funzionamento del veicolo
AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA', POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI: azioni previste
espressamente dal Codice Civile. - DIRITTO REALE: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità piena o limitata di un determinato bene e conseguenti oneri-doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.
CONDUZIONE - LOCAZIONE: contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far utilizzare ad un terzo (conduttore) una data cosa per un periodo di tempo determinato dalla legge o dal contratto dietro pagamento di un canone.
CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.
EVENTO: conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.
FATTO : qualunque comportamento originante l’evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante.
FRANCHIGIA: percentuale della somma assicurata che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.
ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.
IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti ( Artt. 42 e 43 C.P. ).
IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso ( artt, 42 e 43 C.P. ).
INCIDENTE: collisione con altri veicoli (Artt. 46,50 CdS), ribaltamento, urto contro qualsiasi ostacolo, uscita di strada.
INDENNIZZO DIRETTO: disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 254 del 18/7/06 e succ. modifiche
PARENTI: persone consanguinee - AFFINI: parenti del coniuge, senza legame di consanguineità.
PROCEDIMENTI SPECIALI O DI URGENZA: quelli previsti dal libro IV del Codice di Procedura Civile.
REATO: comportamento in violazione di norme penali. In base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue: Delitto
sanzionato con la reclusione e/o la multa, Contravvenzione sanzionata con l’arresto e/o l'ammenda
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza.
SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere Pecuniaria - pagamento di una somma di danaro. Accessoria - di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc…
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.
SOCIETÀ: UCA ASSICURAZIONE Spese Legali e Peritali S.p.A
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co): spese del processo penale dovute allo Stato.
SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE
PARTI CIVILI contro l’Assicurato nel giudizio penale ( Art. 541 C.P.P.): spese che la parte soccombente/imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.
TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall’Assicurato e dal Contraente.
TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.
TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall’arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.
VERTENZA AMMINISTRATIVA: contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico, deciso dall'Autorità Amministrativa competente: T.A.R. , Consiglio di Stato, ecc…
VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di xxxxx, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.
VERTENZA EXTRACONTRATTUALE: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde dall’esistenza di un rapporto contrattuale.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE DI RISCHIO
LA SOCIETÀ, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI SOGGETTI ASSICURATI COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA, IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE.
SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
• SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL’ASSICURATO EX ART. VII CGP CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO COMPETENTE:
LEGALE
PERITO ove sussista contestazione
PERITO DI PARTE ( C.T. P.) - PERITO D'UFFICIO ( C.T.U.) in giudizio
ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione
INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa
• SPESE DI ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI (Art. VII CGP)
• SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI E DI URGENZA ( Libro IV C.P.C. )
• SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI
• SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE
• SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541C.P.P.)
• SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co.)
ESCLUSIONI GENERALI
L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonchè in quelle Particolari previste per ciascuna categoria di rischio, ed è comunque esclusa per: controversie in sede amministrativa, materia societaria, successioni, donazioni; vertenze derivanti da compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati; morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria, controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi, perizie di parte ove non sussista contestazione, spese di consulenza e di trattazione stragiudiziale non preventivamente ratificate; pagamento di sanzioni pecuniarie; detenzione di sostanze radioattive, fatti conse- guenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate. Sono escluse le vertenze tra Assicurati e quelle tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA.L'assicurazione non è operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate e per quanto non inerente al rischio assicurato.
CONDIZIONI DI POLIZZA TutelUNICA PROFESSIONI – Art. 3
SOGGETTI E BENI ASSICURATI:
STUDIO PROFESSIONALE, TITOLARE, ASSOCIATI, LEGALE RAPPRESENTANTE,
DIPENDENTI regolarmente assunti, PRATICANTI, ADDETTI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE inquadrati a norma di legge,se identificati .
Sono assicurati lo STUDIO e/o FILIALI indicate in polizza e loro contenuto
L’ASSICURAZIONE E’ OPERANTE PER IL RISCHIO PROFESSIONI SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE DICHIARATO PER QUANTO PREVISTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E DELL’ASSICURAZIONE E SPECIFICATAMENTE COMPRENDE
SEDE CIVILE
VERTENZE EXTRACONTRATTUALI
RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI compresa la formulazione di Denuncia- Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per:
- DANNI A PERSONE E ATTIVITA' ASSICURATA
- DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE,CONTENUTI nonché IMPIANTI DELLO
STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza.
CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA O CONCORRENZA SLEALE
attuata da terzi: la garanzia è prestata quando l’Assicurato agisca per il Recupero dei danni subiti. Nel caso in cui l'Assicurato sia convenuto, l'assicurazione è prestata a titolo di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta.
AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA', POSSESSO,
ALTRI DIRITTI REALI relativamente alla SEDE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza
VERTENZE CONTRATTUALI
CONTRATTI DI FORNITURA MERCI E PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE:
RECUPERO DANNI subiti dall’Assicurato semprechè i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione.
ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI la garanzia comprende le spese dell’Arbitro e del Perito liberamente scelto dall’Assicurato ex Art. VIII CGP - Gestione delle vertenze:libera scelta del legale, perito, informatore -, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%.
VERTENZE CON IL CONDOMINIO per lo STUDIO e/o FILIALI di proprietà o in conduzione indicati in polizza
LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI
indicati in polizza a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro 100.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.
CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza: azioni a tutela dei diritti del conduttore escluso sfratto per morosità.
CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI regolarmente assunti,
PRATICANTI se identificati l’assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall’inserimento in garanzia dell'Assicurato. Massimale Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore. In caso di interruzione del rapporto l’insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. Esclusioni: ricorsi collettivi. DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI per
resistere a pretese risarcitorie di terzi: la garanzia è operante come previsto dall’Art. VII CGP - Difesa in sede Civile
SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA
La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall’Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.
DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento.
DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C. IMPUTAZIONI DOLOSE rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento
ILLECITI AMMINISTRATIVI rimborso spese,competenze,onorari per l’Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI rimborso spese,competenze,onorari per la difesa in procedimenti promossi da ordini professionali qualora siano conseguenti a imputazioni penali o illeciti amministrativi a condizione che il ricorso/opposizione sia integralmente accolto.
MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE rimborso spese di
difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento
- , nonché ammissione all’ oblazione. La garanzia è altresì prestata per i Ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto.
ESCLUSIONI oltre a quanto indicato nelle Esclusioni Generali, la garanzia non è prestata per vertenze relative a cessione-acquisto dello Studio Professionale, trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società, partecipazione e assegnazione di appalti, fatti della circolazione.
ESTENSIONI APPLICATE ALLA GARANZIA Art. 3 TutelUNICA PROFESSIONI
( richiamate in polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo soprapremio )
B) SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per giudizi civili di risarcimento danni di valore superiore a Euro 5.000 trattate avanti all'Autorità Giudiziaria italiana, Vaticano e X. Xxxxxx. Qualora il Legale fiduciario prescelto dall’Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompresso il Tribunale competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà le Spese Legali occorrenti anche per l'Avvocato domiciliatario. Sono esclusi gli oneri per la trattazione stragiudiziale , azioni in via riconvenzionale.
H) CONTROVERSIE CON ENTI PUBBLICI E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE per l’inosservanza da parte dell’ Ente delle obbligazioni assunte nei confronti degli Assicurati, sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione. L’assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall’inserimento in garanzia dell'Assicurato. Massimale Euro 12.000 per vertenza e anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore. In caso di interruzione del rapporto l’insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. Esclusioni: ricorsi collettivi.
ALLEGATO B) -ED 01.12.2011
PREMI ANNUI LORDI
COMPRENSIVI DI IMPOSTE AL 21.25%
Convenzione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia Tutela Legale in sede Civile e Penale Condizioni di Polizza “TutelaUnica” - Edizione 2011 Art. 3 Professioni Estensioni di garanzia previste : Massimale Base € 12.000,00 | ||||
1 | Premio per ogni Assicurato ………………………………………………………………………….. | € | 250 | |
2 | Premio per ogni Dipendente…………..……………………………………………………………. | € | 20 | |
3 | Sconto per Studio Associato …………………………………………………………. ……….…. | Sconto | 10% | |
Estensioni: | ||||
a)- Avvocato Domiciliatario – ( B )………………………………………………………………… | Compreso | |||
b)- Controversie con Enti Pubblici ( H )………………………………………………………….. | Compreso | |||
c)- Massimale…………………………………………………………………………….. | € | 15.000 | Aumento | 20% |
d)- Massimale………………...........……………………………………….………. | € | 20.000 | Aumento | 30% |
e)- Ambito Territoriale Europeo per vertenze contrattuali…………… | € | = | Aumento | 20% |