CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE MOSTRE D’ARTE
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE MOSTRE D’ARTE
CONTRAENTE | COMUNE DI PADOVA PALAZZO MORONI, XXX XXX XXXXXXXXX 0 - 00000 XXXXXX C.F./P.I. 00644060287 |
DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 20/01/2015 |
SCADENZA | ORE 24.00 DEL 20/01/2018 |
RATEAZIONE | ANNUALE |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all’emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Enti assicurati |
Art.3 | Estensione territoriale |
Art.4 | Operatività della copertura |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del contratto |
Art.4 | Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Recesso a seguito di sinistro |
Art.6 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.7 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.8 | Oneri fiscali |
Art.9 | Foro competente |
Art.10 | Interpretazione del contratto |
Art.11 | Ispezione delle cose assicurate |
Art.12 | Assicurazione per conto di chi spetta |
Art.13 | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza |
Art.14 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.15 | Coassicurazione e delega |
Art.16 Art.17 | Clausola broker Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa |
Art.18 | Rinvio alle norme di legge |
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 | Forma di copertura |
Art.2 | Obbligo di assicurazione |
Art.3 | Oggetto della copertura |
Art.4 | Esclusioni |
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.1 | Giacenza |
Art.2 | Furto |
Art.3 | Mezzi di chiusura dei locali |
Art.4 | Furto con destrezza |
Art.5 | Trasporti |
Art.6 | Rischi guerra e mine sopra merci durante i trasporti |
Art.7 | Inondazioni ed alluvioni |
Art.8 | Terremoto |
Art.9 | Scioperi, sommosse, atti di vandalismo e terrorismo |
Art.10 | Variazioni climatiche |
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art.3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art.4 | Mandato dei periti |
Art.5 | Operazioni peritali |
Art.6 | Determinazione del danno |
Art.7 | Limite massimo di indennizzo |
Art.8 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.9 | Rinuncia all’azione di surroga |
Art.10 | Recupero delle cose rubate |
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 | Partite, tassi e calcolo del premio |
Art.2 | Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Xxxxxx | L'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Danni diretti | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Xxxxx consequenziali | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Xxxxx indiretti | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Valore Intero | Valutazione del danno indennizzabile con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Primo Rischio Assoluto | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Valore commerciale | Il prezzo che correntemente l’oggetto ha o potrebbe venirgli attribuito sul mercato dell’arte e dell’antiquariato |
Stima accettata | Il valore commerciale attribuito all’oggetto di comune accordo tra le parti |
Valore dichiarato | Il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro |
Deprezzamento | La diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro |
Chiodo a chiodo | La formula assicurativa che prevede l’inizio della copertura dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere quivi imballate per il trasporto indicato nell’Appendice di inclusione. Continua senza interruzione durante il viaggio, fino a che le opere stesse non siano collocate al loro posto nei locali d’esposizione. La copertura si estende a tutto il periodo in cui le opere sono collocate nei locali di esposizione e per |
ogni eventuale proroga di tale periodo che dovrà essere notificata alla Società per il pagamento del relativo sovra premio. La garanzia è altresì operante durante le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere quivi nuovamente imballate per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio, fino alle rispettive località di provenienza e al ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nei posti di origine. | |
Fabbricati / Stabilimenti | Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, laddove il Contraente stesso espleti le proprie attività. |
Opere d’Arte | Per opere d’arte s’intendono: • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. Ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d’ingegno avente carattere storico e/o artistico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004). |
Inondazioni e/o alluvioni | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Eventi Socio-politici | Per eventi socio-politici s’intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. |
Terrorismo e sabotaggio | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Eventi Atmosferici | Per eventi atmosferici s’intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Allagamenti | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Autocombustione | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi. |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità. |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Furto | Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale. |
Rapina | Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Estorsione | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Art. 2 - Enti assicurati
Il presente contratto assicura le seguenti opere d’arte:
A. Opere d’Arte di proprietà del Comune di Padova affidate a terzi per manifestazioni diverse (esposizioni, mostre, fiere, ecc.);
B. Opere d’Arte di proprietà di terzi che vengono esposte per manifestazioni organizzate dal Comune di Padova;
C. Opere d’Arte di proprietà di terzi affidate al Contraente per essere esposte in mostre, esposizioni e manifestazioni in genere non organizzate dal Contraente stesso.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente nonché le comunicazioni previste dall’Art. 4 della presente Sezione.
Art. 3 - Estensione territoriale
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati ovunque nell'ambito dell’Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare le opere si intendono garantite anche se ubicate presso immobili di terzi o gestiti da terzi. L'assicurazione si intende prestata oltre che per i trasporti e relativa giacenza nei locali dei trasportatori durante i viaggi, per la giacenza nei locali della manifestazione o in locali ad essi collegati, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all’interno dei locali stessi, nonché presso nuove sedi laddove fosse necessario depositare le opere in via temporanea.
Art. 4 - Operatività della copertura
Al fine di ottenere la copertura degli enti di cui al precedente Art.2, il Contraente dovrà trasmettere alla Società o al Broker tramite fax o ogni altro mezzo idoneo previsto dall’Art.7 della Sezione 2 le seguenti informazioni essenziali:
A. Numero di polizza
B. Elenco delle opere da assicurare con sintetica descrizione (tipo, soggetto o titolo, dimensioni, autore)
C. Valore di ogni singola opera
D. Durata presunta della copertura
E. Località di partenza delle opere
F. Località dove avverrà la mostra/manifestazione
G. Tipo di trasporto (aereo, terrestre, marittimo, ecc.)
La comunicazione di cui sopra dovrà giungere alla Società o al Broker almeno 48 ore prima dell’inizio del trasporto e la Società dovrà notificare tramite raccomandata A/R anticipata via fax o e-mail al Contraente o al Broker la conferma di copertura almeno 24 ore prima dell’inizio del trasporto stesso emettendo apposita appendice. Qualora per ragioni di urgenza non si potesse far luogo all’emissione di apposita appendice, tale conferma potrà essere fatta anche rinviando la comunicazione del Contraente timbrata dalla Società con la dizione “conferma di copertura”, fermo restando l’obbligo di emettere successivamente l’appendice. Qualora il Contraente o il Broker, una volta formulata la richiesta, non ricevessero conferma di copertura da parte della Società entro 24 ore prima dell’inizio del trasporto, il rischio sarà considerato coperto fino ad un massimo di € 10.000.000,00 (dieci milioni); superato tale importo il trasporto sarà coperto solamente previa conferma di copertura da parte della Società.
Il Contraente è dispensato dal notificare per iscritto alla Società eventuali estensioni del periodo di copertura successive ma dovrà farlo ai fini della regolazione del premio.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata del contratto
L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 20/01/2015 fino alle ore 24.00 del 20/01/2018 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere alla Società la rinnovazione del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
E’ comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.
In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.
Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo qualora essi fossero diversi rispetto a quanto già notificato di volta in volta ai sensi dell’Art. 4 Sezione 1 “Operatività della copertura” ossia siano intervenute estensioni del periodo di copertura non notificate alla Società.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
A parziale deroga ed integrazione di quanto sopra disposto, limitatamente alle opere il cui periodo di copertura sia a cavallo di due periodi annui di assicurazione, la regolazione del relativo premio avverrà in occasione della successiva regolazione annua.
Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio non corso.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
E’ comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.
In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (posta elettronica certificata, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire al Contraente su base semestrale il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati;
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
a) sinistri respinti
b) sinistri senza seguito.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 15 - Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla
Società _ e le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla
Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla Società _ __ la quale tratterà con la Società Delegataria.
La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.
Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
E’ fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il
tramite della Società procedura è accettata dalle medesime.
direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale
Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.
Art. 16 - Clausola broker
Alla Società _ è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, ai sensi del d.lgs. 209/2005.
Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal broker il quale tratterà con gli Assicuratori.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta agli Assicuratori.
Farà fede, ai fini dell’efficacia della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker agli Assicuratori.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori.
Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.
Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell’appalto. Il compenso riconosciuto al broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari all’aliquota provvigionale, applicata al premio imponibile, indicata in sede di gara dal broker aggiudicatario del “servizio di intermediazione e consulenza assicurativa”, comunque non inferiore al 6 %; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente/Contraente.
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 - Forma di copertura
Il presente contratto assicura tutti i rischi per il trasporto e la giacenza nella forma “Chiodo a chiodo” delle opere d’arte così come definite all’Art. 2 della Sezione 1 della presente polizza.
Art. 2 - Obbligo di assicurazione
Il Contraente è tenuto ad applicare al presente contratto e con le modalità stabilite in polizza tutte le mostre per le quali abbia un interesse proprio all’Assicurazione.
Art. 3 - Oggetto della copertura
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite, distruzioni e/o danneggiamenti, subiti dagli enti assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art. 4 della presente Sezione.
Art. 4 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose non dovute ad evento accidentale;
b) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
c) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
d) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente, la colpa grave dei predetti o delle persone di cui debbano rispondere non pregiudica, invece, l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
e) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l’Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
f) danni causati da raggiri e truffe. La Società non indennizza inoltre i danni:
g) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
h) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe.
Inoltre, in deroga alle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:
j) Radiazioni Ionizzanti o Contaminazione per Radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
k) Elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
l) Armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
m) Elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L’esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generali – per scopi pacifici.
n) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)
Art. 1 - Giacenza
Limitatamente ai rischi connessi alla giacenza delle Opere in occasione di manifestazioni organizzate dal Contraente oppure organizzate da terzi ma per le quali il Contraente sia a tutti gli effetti depositario delle opere, l’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia:
1. che nelle ore di apertura al pubblico:
⮚ Per mostre il cui valore assicurato non ecceda Euro 2.000.000,00
sia organizzato nei locali della mostra un adeguato servizio di sorveglianza;
⮚ Per mostre il cui valore assicurato ecceda Euro 2.000.000,00
sia organizzato nei locali della mostra un adeguato servizio di sorveglianza continuo e ininterrotto; e in tutti i casi, siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto tra i visitatori e le opere esposte;
2. che nelle ore di chiusura al pubblico:
⮚ Per mostre il cui valore assicurato non ecceda Euro 2.000.000,00
sia organizzato nei locali della mostra un adeguato servizio di sorveglianza continuo e ininterrotto, oppure sia attivato un adeguato impianto antintrusione;
⮚ Per mostre il cui valore assicurato ecceda Euro 2.000.000,00
sia organizzato nei locali della mostra un adeguato servizio di sorveglianza continuo e ininterrotto, con personale armato, oppure sia attivato un adeguato impianto antintrusione collegato con Istituto di Vigilanza e/o le Forze dell’Ordine.
Art. 2 - Furto
Limitatamente ai rischi connessi alla giacenza delle Opere in occasione di manifestazioni organizzate dal Contraente oppure organizzate da terzi ma per le quali il Contraente sia a tutti gli effetti depositario delle opere, la garanzia comprende i casi di furto o tentativo di furto, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant’altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di €. 20.000,00 per sinistro ma ciò limitatamente alle mostre e manifestazioni che abbiano come organizzatore il Contraente.
Art. 3 - Mezzi di chiusura dei locali
Limitatamente alle manifestazioni organizzate dal Contraente ed a precisazione del disposto del precedente Art. 2, l'assicurazione contro i rischi di furto è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.
Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
Art. 4 - Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso.
Art. 5 - Trasporti
Condizioni per l'efficacia della garanzia durante il trasporto. A ) La garanzia è prestata a condizione che:
1. tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
2. che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
3. nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
4. nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
5. sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di oggetti collocati su veicoli imbarcati su traghetti ;
6. nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.
B ) Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. In tale caso non è operante il disposto dell’Art.9 Sezione 5 - Rinuncia all’azione di surroga.
Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è prestata a condizione che:
I. valori trasportati fino a Euro 1.000.000,00 siano effettuati con la presenza di almeno due persone sul veicolo;
II. valori trasportati da Euro 1.000.000,00 fino a Euro 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata.
III. valori trasportati da Euro 10.000.000,00 a Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata. Il trasporto dovrà prevedere un’auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l’autocarro.
IV. valori trasportati da Euro 30.000.000,00 e fino ad un massimo di Euro 50.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata. Il trasporto dovrà prevedere un’auto al seguito con a bordo persone armate che dovranno costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l’autocarro.
V. le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura;
VI. vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo o nelle immediate vicinanze dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.
Art. 6 - Rischi guerra e mine sopra merci durante i trasporti
A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto all’Art.4, lettera g) Sezione 3, e limitatamente ai rischi connessi ai trasporti, sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.
Fermo quanto riportato alle lettere j), k), l), m) e n) dell’Art. 4 Sezione 3, sono inoltre esclusi i danni causati da:
I. impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l’esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
II. atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che un danno ne risulterà probabilmente;
III. ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
IV. mancato compimento del viaggio o della spedizione;
V. contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
Ai fini del comma II che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione. Ai fini della presente estensione:
A. l'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
B. qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
C. se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.
Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:
A ) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
B ) per «arrivo»:
• in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
• in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
C ) per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. B) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.
Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovra-premio richiesto.
Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità al disposto del presente articolo, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.
Art. 7 - Inondazioni ed alluvioni
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'Art.4 lettera i) della Sezione 3 della presente polizza - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni causati da mareggiata.
La presente estensione di garanzia viene prestata nei limiti e con gli scoperti/franchigie riportati nell’apposita scheda di cui alla Sezione 6 della presente polizza.
Art. 8 - Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto.
Ai soli effetti della presente garanzia l'Art.4 Sezione 3 della presente polizza si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Esclusioni - La Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzioni vulcaniche;
c) smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
La presente estensione di garanzia viene prestata nei limiti e con gli scoperti/franchigie riportati nell’apposita scheda di cui alla Sezione 6 della presente polizza.
Art. 9 - Scioperi, sommosse, atti di vandalismo e terrorismo
A maggior precisazione del disposto degli Art.3 e 4 Sezione 3, la garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:
• atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
• scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
• tumulti o sommosse civili;
• atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
• atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio;
• atti di terrorismo.
Art. 10 - Variazioni climatiche
A parziale deroga ed integrazione dell’Art.4, lettera a) Sezione 3, la garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scritto alla Società o al Broker che ha in gestione la polizza entro 30 giorni lavorativi da quando l’ufficio del Comune competente per le assicurazioni ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) apporre le debite riserve sui documenti di consegna delle opere e presentare reclamo scritto al vettore e a chiunque altro ne abbia la detenzione fino all’atto della consegna;
e) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
f) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 4 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art. 6 - Determinazione del danno
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base come segue:
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato:
• corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, oppure
• corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell’opera assicurata nella percentuale massima del 100%.
Poiché l’assicurazione si intende a stima accettata, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
Il valore della stima deve essere concordato per iscritto, prima della mostra, tra il prestatore delle opere e l’organizzatore della mostra e dovrà essere presentato alla Società per l’accettazione.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.
Art. 7- Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 8 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.4 lettera f) della Sezione 3 della presente polizza.
Art. 9 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei vettori e/o imballatori, purché specializzati, degli installatori, dei depositari e degli addetti alla sorveglianza nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente e/o Assicurato per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo e a condizione che l’Assicurato vi rinunci esso stesso.
Art. 10 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi allo Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 - Partite, tassi e calcolo del premio
Partita | Garanzia | Tasso Lordo ‰ da applicare al valore delle opere assicurate |
Per mostre e trasporti nell’ambito del territorio Italiano | ||
1 | Giacenza in Italia (per mese o xxxxxxxx xx xxxx) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
0 | Xxxxxxxxx xx Xxxxxx – Andata | ===================== |
3 | Trasporto in Italia – Ritorno | ===================== |
Per mostre e trasporti nell’ambito del territorio dell’Unione Europea escluso Italia | ||
4 | Giacenza nell’ambito del territorio dell’UE escluso Italia (per mese o frazione di mese) | ===================== |
5 | Trasporto nell’ambito del territorio dell’UE escluso Italia – Andata | ===================== |
6 | Trasporto nell’ambito del territorio dell’UE escluso Italia – Ritorno |
N.B.: ai fini della suddivisione territoriale di cui sopra si ritengono equiparati al territorio della Repubblica Italiana anche i territori della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Il premio minimo comunque acquisito per singola mostra è stabilito in € 50,00.
Il premio minimo comunque acquisito e soggetto a regolazione come disposto dall’Art. 4 Sezione 2 é pari a € 1.000,00.
Art. 2 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
La Società, ferme tutte le condizioni di polizza, non potrà essere chiamata ad indennizzare importi superiori a quelli qui di seguito riportati:
Limite | Importo |
Per singola Mostra | €.25.000.000,00.= |
Agli indennizzi non verrà applicata alcuna franchigia o scoperto ad esclusione delle garanzie e casi sotto- riportati.
Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia | |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 50% del limite per sinistro ed anno riportato in precedenza | € 10.000,00 = per sinistro |
Terremoto | 50% del limite per sinistro ed anno riportato in precedenza | € 10.000,00 = per sinistro |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |