DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Comune di La Loggia Provincia di Torino
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Approvato con deliberazione del C.C. n. 8 in data 13.05.2014 Modificato con deliberazione del C.C. n. 35 in data 22.12.2014 Modificato con deliberazione del C.C. n. 1 in data 01/02/2018
INDICE:
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 2
ART.1 - Oggetto del regolamento 2
ART. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 2
ART. 3 - Presupposti del tributo e soggetto attivo e passivo 2
ART. 4 - Determinazione della TARI 3
ART. 5 - Modalità di computo delle superfici 3
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE 5
art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile 5
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE 6
ART. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile 6
ART. 8 - Istituzioni scolastiche statali 7
CAPO IV - MODALITA’ GESTIONALI 7
ART. 9 - Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 7
ART. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione 7
ART. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati 9
art. 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature 9
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI 10
ART.13 - Riduzioni 10
ART. 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo 11
CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI 11
ART. 15 - Riscossione 11
ART. 16– Dilazioni di pagamento 12
ART. 17 - Funzionario responsabile 13
ART. 18 – Controlli 13
ART. 19 – Accertamenti 13
ART. 20 - Riscossione coattiva 14
ART. 21 - Contenzioso 16
ART. 22 - Sanzioni e interessi 16
ART. 23 - Rimborsi 16
ART. 24 – Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati 16
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 17
ART. 25 - Norme finali 17
ART. 26 - Entrata in vigore 17
ALLEGATO 1 18
ALLEGATO 2 20
ALLEGATO 3 22
ALLEGATO 4 224
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l’istituzione e l’applicazione della componente Tari dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dai commi dal 639 al 705 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tari a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune nell’ambito del proprio territorio.
Art. 3 - Presupposti del tributo e soggetto attivo e passivo
1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il Comune, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affida l’accertamento e la riscossione al COVAR 14 in qualità di soggetto al quale risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
3. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali predisposti all’uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.
6. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
7. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori fermi restando nei confronti dei singoli occupanti e detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Art. 4 - Determinazione della TARI
1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata “di pubblico interesse generale”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Le tariffe della Tari sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Soggetto Gestore, a valere per l’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione del tributo.
Art. 5 - Modalità di computo delle superfici
1. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione deL tributo, ai sensi del comma 648 della L. 147/2013, è pari a quella calpestabile con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
a) la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, purché non verandate.
b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. Non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali
cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc … Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando una riduzione percentuale nella misura di cui alla tabella dell’Allegato 4 esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati .
e) nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Art. 1, c. 649 della L. 147/2013, non sono sottoposte alla TARI le parti delle unità immobiliari a destinazione non ordinaria, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci, su cui si producono rifiuti non assimilabili agli urbani, ed eccedenti i criteri qualiquantitativi per l’assimilazione dei rifiuti indicati dal Comune, con i poteri di cui all’Art. 198, c. 2, lett. g), X.Xxx. 152/06;
4. Non sono soggetti al tributo i locali od aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, sempreché di fatto non utilizzate limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
c) zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
d) le aree adibite in via esclusiva al transito;
e) balconi, terrazze e porticati;
f) solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
g) i locali, ad eccezione dell’abitazione civile, nonché le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;
h) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
i) le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima locuzione quelle destinate a guardiania, magazzino e ricovero attrezzi. L’eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica;
j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
5. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
6. Per l’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
7. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Il Comune al fine di operare l’integrazione delle informazioni catastali con quelle territoriali valuta la sottoscrizione della Convenzione con la Regione Piemonte al progetto SIGMATER Piemonte (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio).
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE
Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
1. Per “utenza domestica”si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici.
3. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, possono comunque escludersi dal computo della sola parte variabile del tributo:
- i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dalla data di ricovero;
- i componenti il nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di procedimento di separazione o divorzio;
- il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risulti dimorare abitualmente in altro Comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
- i militari e gli appartenenti alle forze dell’ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco;
- i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi consecutivi.
4. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, al numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, è fatto obbligo l’inserimento nella sola parte variabile dei soggetti che dimorano presso quel nucleo per un periodo superiore ai 6 mesi consecutivi.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non ivi residenti si applica il medesimo schema di tassazione delle utenze residenti, utilizzando per la classificazione il numero di occupanti indicati nella dichiarazione di cui all’art 10. In mancanza di diversa indicazione si assume un nucleo di 3 componenti, salva la possibilità di accertamento.
7. Lo stesso metodo si applica alle abitazioni occupate, temporaneamente, da personale dipendente da aziende, ditte, enti, ecc., nel caso in cui il personale non abbia eletto residenza o stabile dimora nell’immobile, il soggetto passivo sarà comunque chi ha la disponibilità dell’immobile.
8. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato 1).
9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato 1). L’ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del tributo ascritto alle utenze domestiche è acquisito dal Soggetto Gestore il quale provvederà ad imputarlo quale abbattimento del costo unitario del servizio.
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base dell’Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell’applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente e con l’ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con
D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che reca voci d’uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all’attività prevalente.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella Allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L’istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal giorno della sua presentazione.
5. La quota fissa della tariffa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la
superficie occupata da ciascun utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali
1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell’art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall’anno 2008, non sono tenute a corrispondere la TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 10.
3. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo sui rifiuti.
CAPO IV - MODALITA’ GESTIONALI
Art. 9 - Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
1. Sulla TARI, ai sensi dell’art.1, c. 666, della L.147/2013, si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull’importo del tributo, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate in ciascun bimestre sono rendicontate alla Provincia e vengono riversate, dal Comune, alla Tesoreria della Provincia con la medesima cadenza.
Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione
1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentarne apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
a) le generalità dell’utente e la sua residenza;
b) il Codice Fiscale e per le utenze non domestiche anche la partita IVA;
c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
d) l’eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l’indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
e) il titolo qualificativo dell’occupazione (proprietà, locazione, …);
f) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
h) l’ubicazione dell’immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
i) la superficie e gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’art. 5 del presente Regolamento;
j) l’indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree;
l) in caso di dichiarazione di variazione, l’indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l’indirizzo di emigrazione;
m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del nuovo occupante, detentore o possessore in caso di cessazione, qualora sia noto;
n) le superfici escluse dall’applicazione del tributo;
o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini previsti di cui al precedente comma 1.
6. La cessazione della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro i termini di cui al precedente comma 1.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1. A decorrere da tale data, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell’immobile all’interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
9. L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici.
10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
11. Il Comune rilascia, su richiesta dell’utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
12. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientali sono esonerati dall’obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.
13. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
14. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
15. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto xxxxxx.
16. Xxxxxxx, in ogni caso, sul contribuente l’onere di ricondurre alla realtà dei fatti la denuncia che non vi corrisponda, fermo il potere di accertamento da parte del Comune.
Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.
1. E’ istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell’Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100% , con un importo minimo dovuto da ogni occupante, pari ad euro 1,00;
4. Qualora la classificazione contenuta nell’Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d’uso, si applica il disposto di cui all’art. 8 c. 2.
5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato al Comune.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell’accertamento di tale occupazione risulti versato il dovuto tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.
9. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto gestore tutte le concessione rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
Art. 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature
1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio/Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani e
riscosso dal soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI
Art.13 - Riduzioni
1. Il tributo è ridotto del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica e anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione del tributo di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, è possibile non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
4. Solo per la particolare tipologia di utenze domestiche individuate nel precedente comma, il tributo è ridotto del 20% limitatamente alla quota variabile. La riduzione del tributo è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati o d’ufficio dal Comune una volta verificatone il diritto.
5. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 della Legge 147/2013 il tributo è ridotto del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all’A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all’anno all’estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell’anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l’alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
6. Il tributo è ridotto del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente di cui al citato comma 659 della Legge 147/2013.
7. Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
• 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
• 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
• 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
• 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all’art. 8, all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell’utente, da presentarsi entro il giorno 15 del mese di maggio dell’anno successivo. La
richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco dell’anno solare. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
Art. 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo
1. Nell’Allegato 3 sono indicate eventuali agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste e gestite dal Comune. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
2. Qualora il Comune intenda demandare la gestione delle agevolazioni, dei contributi e delle esenzioni di cui al presente articolo al soggetto gestore, dovrà predisporre gli elenchi nel formato convenuto e trasmetterli al soggetto gestore entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di competenza.
CAPO VI – RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI
Art. 15 - Riscossione
1. Il Comune, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affida la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comuna sui rifiuti e sui servizi.
2. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1987, n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Ai fini della riscossione spontanea del tributo:
a) Viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell’anno;
b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, verrà fatto pervenire ai contribuenti, indicativamente 20 giorni prima della scadenza della prima rata apposito prospetto riassuntivo.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all’emissione delle bollette o all’effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La
somma di cui sopra s’intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all’art. 11 del presente Regolamento.
8. Il contribuente è comunque tenuto a versare la TARI entro la scadenza delle rate disposte dal Comune o in carenza dalla Normativa statale. Il mancato pervenimento del modello di versamento precompilato non costituisce causa esimente dall’obbligo del pagamento da parte del contribuente, né rinuncia all’imposizione tributaria da parte del Comune. Il modello di versamento precompilato deriva dai dati comunicati con la dichiarazione di cui all’art. 10, di conseguenza l’invio di una comunicazione in tutto od in parte non corretta od il mancato invio della comunicazione da parte del Comune non costituisce causa esimente dall’obbligo di adeguamento della dichiarazione di cui all’art. 10, c. 10.
9. Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell’art. 18.
Art. 16 – Dilazioni di pagamento
1. Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l’utenza domestica, ovvero di crisi economica per l’utenza non domestica.
2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiore ad € 60,00 lordi per le utenze domestiche e ad € 200,00 per quelle non domestiche.
3. Per debiti complessivamente superiori ad € 30.000,00 la dilazione potrebbe essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa o bancaria, recante rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile.
4. Il numero di rate accordabili, nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali, è riferito all’importo del debito:
Importo del tributo (intervallo da … a) | Numero rate | |
60,00 €/200,00 € * | 500,00 € | numero 06 rate |
500,01 € | 1.500,00 € | numero 15 rate |
1.500,01 € | 2.500,00 € | numero 20 rate |
2.500,01 € | 4.000, 00 € | numero 25 rate |
oltre i 4.000,01 € | numero 30 rate |
*ai sensi del precedente comma 2, con distinzione tra utenza domestica e non domestica
5. L’istanza di dilazione è presentata prima della scadenza dei termini di presentazione del ricorso ed allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio.
6. L’esito dell’esame dell’istanza è comunicato mediante lettera, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
7. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’art. 1284 del codice civile. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d’importo complessivamente inferiore a € 100,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di disagio individuate dal Comune.
8. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.
Art. 17 - Funzionario responsabile
1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In caso di accertamento effettuato in forma associata, ovvero di affidamento a terzi della funzione di accertamento e di riscossione coattiva, ai sensi dell’Art. 52, D.Lgs. 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante della struttura collaborativa tra gli Enti Locali, ovvero del terzo incaricato. Le funzioni delegate sono esercitate, nel rispetto dei principi dell’ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti della struttura cui è affidata la funzione.
3. È fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile, in caso di controversia innanzi alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal caso l’incarico deve essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sugli incarichi professionali.
Art. 18 – Controlli
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
a) l’invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
b) l’invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
c) l’invito all’amministratore di condominio di cui all’art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento (come espressamente individuato dalla Norma) a trasmettere l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato
con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta
4. Dell’esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l’utente può fornire ulteriori elementi che ritenga utili alla definizione della propria posizione, fermo il controllo da parte del funzionario responsabile.
Art. 19 – Accertamenti
1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, di cui al comma precedente, devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- del tributo applicato e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l’indicazione dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- l’indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali, delle spese di notifica e delle sanzioni di cui al successivo art. 22.
8. Il Comune su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento in quanto compatibile.
Art. 20 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è svolta secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
3. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:
a) gli interessi di mora nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale;
b) le spese per la produzione degli atti inviati nella misura della ripetibilità delle spese di notifica effettuata tramite servizio postale;
c) le spese in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, pignoramenti presso terzi, pignoramenti mobiliari e procedure immobiliari) non dovranno essere superiori a quelle già riconosciute a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i.).
4. Il Comune su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento in quanto compatibile.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
6. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.
7. Non si procede all’attivazione di misure cautelari o esecutive nel caso in cui, a seguito di istruttoria effettuata sulla base delle informazioni e degli strumenti in possesso del Consorzio, anche mediante la collaborazione del Comune, non si rilevino beni aggredibili.
8. Se si opta per lo strumento dell’ingiunzione fiscale, la potestà pubblica di riscossione coattiva della Tares, istituita dall’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 e della TARI di cui al presente regolamento, è affidata in concessione a terzi alternativamente
a) alla società su cui il comune esercita il controllo analogo ai propri servizi, anche frazionato con altri enti, ai sensi dell’art. 52, comma 5 lett. b) punto 3 del medesimo decreto, purché ricorrano i presupposti di cui all’art. 192 comma 2 del d.lgs 50/2016.
b) a soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53, comma 1 del d.lgs del 15.12.1997 n. 446 scelti con procedura di evidenza pubblica,
9. Il versamento delle somme ingiunte, al pari degli incassi derivanti dal pagamento volontario di TARES e TARI, è effettuato a favore della Tesoreria comunale. A tal fine il debitore può utilizzare gli strumenti di pagamento previsti dal sistema PagoPA se già attivo, diversamente l’ente si impegna ad aprire un conto corrente apposito, intestato sempre a favore della Tesoreria comunale, al fine di consentire alla società concessionaria di rendicontare in modo puntuale gli incassi provenienti dalla riscossione coattiva di TARES e TARI.
10. Su richiesta del debitore che dimostri di versare in oggettive difficoltà economiche o finanziarie, il concessionario è autorizzato ad accordare un piano di dilazione di pagamento più ampio rispetto a quello previsto dal precedente art. 16, alle modalità e condizioni di cui ai commi successivi, limitatamente alle parti più favorevoli per il debitore.
11. L’istanza, corredata dai documenti che comprovano lo stato di crisi, deve essere presentata preferibilmente con l’utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio. La rata mensile del piano di dilazione non può essere di importo inferiore:
a) a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 7.000;
b) a € 200,00 per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori ad € 7.000;
3. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di
a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00
b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00
12. La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell’escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.).
13. In questo caso, stante l’ulteriore costo sostenuto dal debitore per ottenere la rateizzazione del pagamento, sarà possibile operare un’ulteriore proroga di 12 mesi, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).
Schema riepilogativo:
Importo somma ingiunta (Euro) | Numero massimo rate mensili | Durata massima dilazione |
60 – 7.000 utenze domestiche Rata minima € 60 200 - 7.000 utenze non domestiche Rata minima € 200 | 36 | 3 anni |
7.001 – 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200 | 60 | 5 anni |
> 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200 | 72 | 6 anni |
14. La misura e la decorrenza del tasso d’interesse da applicarsi al piano di rateazione sono quelli legali, stabiliti annualmente da DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in cui le rate diventano esigibili, e maturano giorno per giorno.
15. In caso di mancato rispetto del piano di dilazione, si procederà, previo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, all’avvio della fase esecutiva descritta dall’art. 32 bis, comma 4 e seguenti del presente regolamento.
Art. 21 - Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l’ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
Art. 22 - Sanzioni e interessi
1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della Legge 147/2013, si applicano nella misura minima le sanzioni previste dai commi 695,696,697 e 698 della Legge 147/2013.
2. Le sanzioni di cui ai commi 696,697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
3. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.
Art. 23 - Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell’eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l’abbuono ovvero il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Il Comune provvede all’emissione degli assegni di traenza sulla base dell’elenco che periodicamente il soggetto gestore avrà cura di trasmettere.
Art. 24 – Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati
1. Con cadenza settimanale, il Comune trasmette al Soggetto Gestore la rendicontazione dei pagamenti nel formato, con le modalità e secondo il tracciato convenuti.
2. Gli Uffici dell’Anagrafe della Popolazione provvedono mensilmente a fornire al Soggetto Gestore ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidenti sull’applicazione dei tributo nel formato e secondo il tracciato record convenuto.
3. Al fine di addivenire alla determinazione del presupposto impositivo e nell’ambito della corretta gestione del tributo, i Comuni, attraverso il funzionario responsabile di cui all’art 17, assicurano al Soggetto Gestore l’accesso alle banche dati comunali e nazionali. Le modalità di utilizzo sono disciplinate sulla base di accordi e convenzioni.
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 - Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 26- Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell’anno 2014.
ALLEGATO 1
UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE
CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE | |
1 | Nucleo familiare con 1 componente |
2 | Nucleo familiare con 2 componenti |
3 | Nucleo familiare con 3 componenti |
4 | Nucleo familiare con 4 componenti |
5 | Nucleo familiare con 5 componenti |
6 | Nucleo familiare con 6 o più componenti |
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA
La formula per il calcolo della quota fissa di un’utenza domestica è la seguente:
TFdom (n, s) = QUFdom · S · Ka(n)
QUFdom = CFTdom
Σn S tot (n) · Ka (n)
TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S
QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.
Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (n)
CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche
S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE
La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza domestica è la seguente:
TVdom = QUVdom · Kb (n) · CUdom
TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare
QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)
QUVdom = QTOTdom
Σn N (n) · Kb (n)
QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza
CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
CUdom = CVTdom QTOTdom
CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche
ALLEGATO 2
UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE
CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti) | |
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
2 | Cinematografi e teatri |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
4 | Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi |
5 | Stabilimenti balneari |
6 | Esposizioni, autosaloni |
7 | Alberghi con ristorante |
8 | Alberghi senza ristorante |
9 | Case di cura e di riposo |
10 | Ospedali |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
12 | Banche ed istituti di credito |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli |
14 | Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
16 | Banchi di mercato beni durevoli |
17 | Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, xxxxxxxx, estetista |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, xxxxxx, elettricisti |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
23 | Mense, birrerie, amburgherie |
24 | Bar, caffè, pasticcerie |
25 | Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
28 | Ipermercati di generi misti |
29 | Banchi di mercato generi alimentari |
30 | Discoteche, night club |
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:
TFndom (ap, Sap) = QUFndom · Sap (ap) · x Kc (ap)
QUFndom = CFTndom
Σap S tot (ap) · Kc (ap)
TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap
QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.
CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche
Sap : Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap
Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.
CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE
La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza non domestica è la seguente:
TVndom (ap, Sap) = (CUndom · Sap (ap) · Kd (ap)
TVndom (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap
CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
CUndom = CVTndom
QTOTndom
CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche
QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap
Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.
ALLEGATO 3
AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI
Tipologia | Descrizione |
1- Assistiti | Abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Politiche Sociali del Comune di La Loggia o dai competenti uffici dei Servizi Socio-Assistenziali di zona. |
2 – I.S.E.E. | Le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica rientri nei valori stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale con apposita delibera. |
ALLEGATO 4
RIDUZIONE SUPERFICI DI CUI ALL’ART 5, COMMA 3, LETT.D
Comuni oltre 5.000 abitanti
Categoria | Riduzione percentuale |
11 | 35% |
17 | 25% |
18 | 35% |
19 | 45% |
20 | 45% |
21 | 45% |