COMUNE Dl CALCIO
COMUNE Dl CALCIO
Provincia di Bergamo
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO ALL'APERTO Dl PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATTEOTTI.
CODICE CIG 8675028B90
Articolo 1 - Oqqetto della concessione
La concessione ha per oggetto la gestione e conduzione degli impianti e delle strutture situati nel centro sportivo natatorio all’aperto di proprietà comunale, sito in Via Matteotti, che per brevità di seguito sono denominati "impianto", e la realizzazione dei lavori /interventi accessori di cui all'allegato prospetto (all. 2).
Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si precisa che l'oggetto principale del contratto è costituito dal servizio di gestione di cui sopra, avendo i lavori
/interventi di cui al successivo art. 2 carattere meramente accessorio.
Il contratto oggetto di affidamento viene, pertanto, qualificato come concessione di servizi.
Il complesso da gestire viene convenzionalmente individuato nei seguenti elementi,
come rappresentati nella planimetria allegata (all. 1) al presente capitolato:
⮚ complesso immobiliare piscina comunale, comprendente due piscine, area verde perimetrale, palazzina spogliatoi e servizi, bar con carattere accessorio e non prevalente rispetto alle attività di intrattenimento e svago della piscina.
L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il presente capitolato comprende la gestione dei seguenti servizi di base:
❖ apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto nella sua complessità;
❖ conduzione impianto di riscaldamento ed erogazione dell'acqua calda;
❖ conduzione degli impianti tecnologici;
❖ trattamento delle acque;
❖ pulizia dell'intero complesso dato in gestione;
❖ manutenzione ordinaria riferita al servizio di gestione nella sua totalità;
❖ cura e manutenzione delle aree verdi;
❖ organizzazione attività sportiva;
❖ attività del bar;
❖ direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
❖ assistenza bagnanti con idoneo personale;
❖ attività di segreteria con personale all'uopo destinato.
❖ esecuzione degli interventi di cui all'allegato 2), nell'importo complessivo stimato in €. 30.000, IVA compresa, da eseguirsi a carico del concessionario secondo il cronoprogramma parte integrante dell'allegato 2) stesso (vedi successivo art. 2).
Per la constatazione e consistenza dell'impianto, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo-tipologiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere con riferimento anche alle attività con essi compatibili e degli interventi da realizzare, dovrà essere effettuato un sopralluogo presso l'impianto, previo appuntamento da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale.
Fino al perdurare delle condizioni attuali di pandemia, l’accesso agli impianti, da parte del concessionario, dei propri operatori e dell’utenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali o locali adottate per il contenimento della diffusione del Covid 19, applicabili al caso, vigenti e a quelle che dovessero via via essere emanate nel corso della gestione, fino al cessare dello stato emergenziale.
Art. 2 - Obbliqo di realizzazione dei lavori/interventi di cui all'alleqato 2)
E' fatto obbligo al concessionario di procedere alla realizzazione dei lavori/interventi meglio descritti e quantificati nell' allegato 2) al presente capitolato, secondo il cronoprogramma facente parte integrante dell'allegato stesso con assunzione totale di oneri e spese.
I lavori/interventi dovranno essere svolti dal concessionario in economia o affidati con
procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
I pagamenti dei lavori dovranno essere fatti direttamente dal concessionario. L'importo dei suddetti lavori, quantificato in €. 30.000 IVA compresa, verrà anticipato dal concessionario e rimborsato allo stesso dal comune dietro presentazione di regolari fatture e, comunque, nell'importo massimo di €. 30.000,00 IVA compresa.
Qualora, data la tempistica concessa per la realizzazione dei lavori/interventi di cui all'allegato 2), l'importo degli stessi dovesse subire un aumento, lo stesso verrà posto interamente a carico del concessionario.
Articolo 3 - Scopo
Lo scopo della concessione consiste nella gestione estiva dell'impianto per la promozione e la diffusione della pratica del nuoto. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi diversi da quello per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
La decisione di affidare in concessione la gestione dell'impianto è strettamente connessa con la possibilità di offrire una risposta ottimale alle richieste di pratica
sportiva, attività motoria e del mantenimento del benessere psico-fisico, coniugando queste valenze con condizioni economiche che garantiscano i criteri di economicità della gestione.
Articolo 4 - Carattere del servizio
Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate senza il preventivo benestare del Comune salvo casi di forza maggiore. Eventuali necessità di sospensioni devono, quindi, essere tempestivamente comunicate dal Concessionario al Comune per iscritto.
ln caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi al
concessionario per l'esecuzione d'ufficio, rivalendosi sulla cauzione di cui al successivo articolo 25.
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Articolo 5 — Conseqna deqli impianti
Il concessionario si fa carico della gestione e custodia dell'immobile, degli impianti, delle aree e di tutte le attrezzature ed arredi esistenti.
La consegna dell'impianto avverrà in contradditorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle
attrezzature. Con la sottoscrizione del predetto verbale, il concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità.
Il verbale sopra citato, durante il rapporto di concessione, dovrà essere aggiornato in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni. I locali, gli impianti e gli arredi di proprietà comunale si considerano consegnati in buono stato salvo prova contraria da fornirsi dal concessionario entro 8 giorni dall'inizio dell'occupazione e utilizzo degli stessi. E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto diversa da quella prevista nel presente capitolato o la modifica della destinazione d'uso degli spazi presenti nel complesso natatorio.
Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna, tenendo tuttavia conto anche dei lavori/interventi di cui all'art. 2. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contradditorio tra le parti. Qualora alla riconsegna degli impianti si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, nei casi in cui è a carico del concessionario, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale. ln caso di inottemperanza all'obbligo di realizzazione incamererà, nella misura corrispondente, la cauzione di cui al successivo art. 25, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni e il reintegro della cauzione stessa.
Articolo 6- Migliorie ed adeguamenti
È facoltà del concessionario proporre durante il periodo contrattuale, in aggiunta a quanto già previsto nel presente capitolato e di quanto formulato in sede di gara, eventuali migliorie finalizzate ad un corretto e più funzionale uso dell’impianto (acquisto di beni, nuovi interventi, ecc.).
In tutti i casi di migliorie e/o addizioni che il concessionario intenda apportare agli impianti, alle attrezzature e alle strutture, che non abbiano costituito oggetto di offerta e non integrino ipotesi di manutenzione ordinaria né straordinaria, il concessionario dovrà richiedere il preventivo assenso al Comune allegando alla richiesta elaborati tecnici e ogni altra documentazione utile alla descrizione degli interventi.
Nessuna variante, addizione e/o miglioramento può essere effettuata senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.
Gli interventi potranno essere eseguiti direttamente dal concessionario, qualora sia in possesso della necessaria qualificazione tecnica, o affidati a terzi individuati dal concessionario con le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici.
Il concessionario assume ogni responsabilità in ordine alle migliorie apportate anche in relazione alle condizioni di efficienza e funzionalità degli impianti interessati dalle
stesse. Pertanto, il concessionario dovrà produrre le idonee dichiarazioni in ordine alla conformità e alla regolarità degli interventi eseguiti (dichiarazione di conformità degli impianti, certificazione di agibilità, etc.).
Al termine della concessione il concessionario non potrà avanzare alcuna rivendicazione economica nei confronti del Comune per le migliorie eventualmente apportate a strutture e/o impianti, anche se accettate.
Articolo 7 - Durata e canone della concessione
La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni SEI decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna dell'impianto nel caso in cui l’avvio della gestione sia antecedente alla formalizzazione contrattuale. La concessione scade, comunque, il 30 settembre 2026.
Al termine del periodo contrattuale, la concessione potrà essere prorogata per consentire lo svolgimento delle procedure di gara necessarie all’individuazione del nuovo gestore, così come previsto dall’art. 106, comma 11, Dlgs 50/2016 in base al quale “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la
stazione appaltante.”.
Il comune si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per un periodo massimo di tre anni a fronte di un piano di investimenti presentato dal concessionario almeno dodici mesi prima della scadenza originaria della concessione che abbia ad oggetto interventi diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.
La concessione è a titolo oneroso.
Il canone iniziale annuo a base d'asta è fissato in €. 7.000 (diconsi euro settemila virgola zero centesimi), oltre all'IVA di legge. L'esigenza prioritaria del Comune è quella di assicurare il buon funzionamento ed il mantenimento delle proprie strutture per cui, nella determinazione del canone a base d’asta il Comune ha tenuto conto che la gestione di un impianto all'aperto è legata all'andamento della stagione climatica, che l’impianto natatorio necessita di costanti interventi manutentivi generalizzati, che viene richiesto al concessionario di anticipare i costi relativi agli interventi straordinari di cui all’allegato 2)
II canone iniziale sarà quello risultante dall'offerta presentata dal concessionario in sede di gara; lo stesso verrà aggiornato annualmente, a partire dall'anno di gestione 2022, nella misura del 100% dell’indice ISTAT rapportato all’indice FOI (Famiglie Operai Impiegati) con decorrenza dalla data di stipula contrattuale Il canone sarà aggiornato automaticamente senza preventiva comunicazione al concessionario.
Il canone sarà corrisposto alla Tesoreria Comunale, secondo le modalità indicate dal
competente ufficio, in un'unica rata annuale da corrispondersi entro la fine della stagione estiva dell'anno di riferimento e, comunque, entro la fine di ottobre dell'anno stesso.
ln caso di ritardato pagamento entro trenta giorni dalla data di scadenza delle rate di cui trattasi, il Comune avrà la facoltà di rivalersi sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 25.
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Articolo 8 Tracciabilità
Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Concessionario deve prevedere negli eventuali contratti sottoscritti con i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario s’impegna a comunicare ai sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.
Il Concessionario è tenuto a risolvere i contratti di sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.
Articolo 9 - Oneri a carico del concessionario
9.1 Impegni per la promozione sportiva.
Il concessionario dovrà:
• garantire l'uso pluralistico dell'impianto;
• praticare le tariffe per l'uso dell'impianto stabilite nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, eventualmente riviste nel corso della concessione, e approvate dalla Giunta comunale.
• sostenere spese per la pubblicità, promozione e organizzazione dell'attività sportiva, ricreativa e di eventuali manifestazioni e gare (comprese anche eventuali tasse, diritti SIAE, ecc..) e per l'attrezzatura didattica necessaria.
9.2 Impegni relativi alla gestione.
La gestione complessiva dell'impianto dovrà essere svolta direttamente dal concessionario con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario e addetti anche volontari. Il concessionario è l'unico responsabile nei confronti del Comune in merito alla gestione ed al funzionamento dell'impianto. La gestione comporterà, quindi, i seguenti oneri (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) la custodia dell'impianto con relativa apertura e chiusura;
b) le spese necessarie per il personale addetto alla guardiania, pulizia e funzionamento dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.
Detto personale dovrà essere in possesso dei requisiti e titoli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia, per assicurare una corretta gestione
del complesso, di tutte le strutture accessorie e delle attività sportive.
c) Le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, telefono, smaltimento rifiuti urbani, comprese le spese per il trattamento, la filtrazione e la disinfezione dell'acqua, ecc. e per l'eventuale smaltimento di prodotti che necessitano di trattamento a parte, materiale vario e quanto altro necessiti alla normale attività dell'impianto. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a proprio nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione.
d) le spese per i nuovi allacciamenti e/o collegamenti che dovranno essere
preventivamente autorizzati ed essere conformi alle vigenti normative di sicurezza.
e) Le spese per attrezzature e prodotti di consumo per pulizia e manutenzione.
f) Le spese per l'attivazione di un servizio di medicazione di base, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari medicamenti ed apparati.
g) Le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, che dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio.
Sono da considerarsi spese di manutenzione ordinaria quelle finalizzate a tutti gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamenti e sostituzione inerenti alle strutture e quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti.
Fra le spese di manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e delle strutture vanno comprese:
1. riparazione e rifacimento di intonaci, tinteggiature, riparazioni di rivestimenti e
pavimenti;
2. riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti, compresi vetri, maniglie, serrature, ecc.
3. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
4. riparazione e sostituzione di tutte le apparecchiature idriche e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
5. riparazione e sostituzione di tutte le apparecchiature elettriche installate;
6. cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione della stessa tipologia;
7. verifica periodica degli idranti e degli estintori;
8. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni degli spazi sia interni, che esterni, comprese le vasche;
9. necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili delle vasche (corsie, galleggianti, grate di bordo piscina, ecc.) ;
10. manutenzione del verde: irrigazione dei prati, semina, manutenzione e taglio delle superfici erbose, potatura delle alberate, degli arbusti, delle siepi, quando necessario e con mezzi adeguati e sostituzione di quelli che dovessero perire.
h) la pulizia ed il mantenimento in perfetto ordine di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'impianto, così come previsto dalle vigenti leggi in materia igienico - sanitaria.
Fra detti interventi manutentivi a carico del concessionario vanno considerati (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
1- componenti edilizie dell'edificio:
- la pulizia di tetti, gronde e scoli d'acqua, controllo e pulizia dei pozzetti ai piedi dei pluviali e dei pozzetti delle fognature e relativo spurgo, secondo le necessità;
- controllo e sigillatura, almeno annuale, di pavimenti e rivestimenti;
- controllo annuale della tenuta e della chiusura dei serramenti esterni ed interni ed eventuali riparazioni;
2- ambienti interni:
- lavaggio giornaliero di tutte le pavimentazioni. Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi la pulizia e la disinfezione dovranno essere effettuate due volte al giorno. Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo; - lavaggio e disinfezione di tutti i servizi sanitari e docce due volte al giorno;
- pulizia giornaliera degli spogliatoi e delle cabine;
- pulizia settimanale di tutti i vetri;
- pulizia settimanale delle porte e delle pareti di tutti gli ambienti ove necessario;
- - disinfezione settimanale degli arredi;
3- spazi esterni:
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- pulizia giornaliera con lavaggio a getto e disinfezione accurata del pavimento del bordo vasca, delle canaline e pilette di raccolta dell'acqua di scolo e degli arredi della vasca (panche, scalette, ecc.);
- pulizia giornaliera (più frequente se necessario) di pareti e fondo vasche mediante idonea macchina ispiratrice. Tale operazione va effettuata a fondo con getti di acqua calda e detersivo disinfettante in occasione dello svuotamento delle vasche e, comunque, almeno una volta all'anno; operazioni regolari di pulizia, taglio e annaffiature del manto erboso interno al complesso natatorio;
- opere di xxxxxxx e disinfezione giornaliere e settimanali uguali a quelle descritte nel precedente paragrafo relativo agli ambienti interni;
4- impianto elettrico:
- controllo giornaliero di tutti gli interruttori generali e dei quadri elettrici;
- controllo giornaliero del funzionamento dell'impianto di luce di emergenza, mediante prova pratica;
- pulizia mensile di tutti i corpi illuminanti;
5- impianto antincendio:
- controllo e caricamento, alla data di scadenza, degli estintori;
6- impianto idro-termo-sanitario:
- manutenzione degli impianti stipulando apposito contratto con personale specializzato nel settore. Gli impianti dovranno tassativamente rispettare le normative vigenti.
i)-mantenere la temperatura della piscina nei limiti previsti dalle normative vigenti;
l)- la tenuta delle scritture contabili a norma di legge ed il rispetto degli adempimenti fiscali ed amministrativi.
m)-lo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge.
Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il concessionario dovrà eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici.
ln ogni caso il concessionario non potrà esimersi dall'effettuazione di quelle opere di riparazione che, anche se non sopra elencate, dovessero rendersi indispensabili per il mantenimento della piena funzionalità dell'impianto.
Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine del contratto, in stato di funzionalità come da verbale di riconsegna da redigersi in contradditorio tra le parti; ogni danno accertato comporterà per il concessionario l'obbligo del risarcimento ed il Comune non procederà allo svincolo della cauzione di cui all'art. 25 in presenza di pendenze risarcitorie, rivalendosi sulla medesima.
Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:
• Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• Registro delle analisi chimico-fisiche delle acque;
• Registro degli interventi di manutenzione e di controllo effettuati, in cui deve essere indicata la data dell'intervento, la natura e gli esiti;
Il Comune, a seguito di verifiche, potrà prescrivere l'attuazione, a carico del concessionario, di quei lavori manutentivi ordinari che si valutassero necessari. L'eventuale chiusura prolungata dell'impianto per l'esecuzione delle manutenzioni dovrà essere in ogni caso concordata con il Comune;
La mancata esecuzione dei servizi e dei lavori/interventi previsti nella concessione farà sorgere la facoltà al Comune di procedere all'esecuzione d'ufficio, utilizzando la cauzione di cui all'art. 25, dopo un termine di preavviso non inferiore a 10 giorni. ln tale caso il concessionario è tenuto a ricostituire la cauzione per riportarla al suo originario importo entro il termine indicato nel predetto articolo 25.
Il Concessionario dovrà provvedere:
1) a dotarsi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme per la gestione dell'impianto in oggetto e dei servizi annessi (ad esempio del servizio bar e delle manifestazioni sportive);
2) al rigoroso rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza negli spazi riservati al pubblico;
3) ad accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori dell'impianto siano muniti di specifiche polizze assicurative e che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per la pratica dell'attività sportiva (quali, ad esempio, il possesso delle certificazioni mediche).
Per tutta la durata della concessione, il gestore dovrà condurre l'impianto nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici e adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
Art. 10 -Accesso all'impianto e norme di comportamento
L'accesso agli impianti è consentito nei giorni e negli orari indicati.
Per l'accesso all'impianto gli utenti dovranno acquistare un titolo di ingresso (giornaliero/abbonamento) che dovrà essere conservato ed esibito a richiesta degli incaricati del controllo. Il titolo d'ingresso non è cedibile.
Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente all'orario di apertura.
L'orario sarà affisso all'ingresso e negli ambienti interni alla piscina, in ottima evidenza per gli utenti.
Spetta al concessionario attivare ogni forma di pubblicità sia murale che radiofonica
sugli orari di ingresso presso la piscina e sulle tariffe applicate.
Il concessionario deve prevedere servizi di segreteria, registrazione utenti, accoglienza, assistenza.
Il concessionario è tenuto a rilevare la soddisfazione dell’utenza e gestire i reclami.
Gli utenti ed il concessionario dovranno attenersi ai comportamenti e alle linee guida stabilite per la gestione delle piscine ed alle altre prescrizioni dettate dalle autorità competenti per il contrasto del diffondersi dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al cessare dello stato emergenziale.
Oltre a tali norme, dovranno essere rispettare le regole generalmente applicate per l'utilizzo delle piscine aperte al pubblico.
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Entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione, il concessionario deve sottoporre al Comune un testo di regolamento di utilizzo dell’impianto da parte degli utenti, conforme alla normativa vigente in materia.
Il regolamento deve essere approvato dalla Giunta Comunale ed esposto al pubblico in luogo visibile.
Articolo 11-- Apertura al pubblico e personale minimo
Il concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la piena fruibilità in coerenza con l'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
L'impianto potrà essere aperto al pubblico nel periodo maggio/settembre, tutti i giorni, per un minimo di 8 (otto) ore giornaliere e per un massimo di 13 (tredici) ore giornaliere, non potendosi comunque protrarre l'apertura dell'impianto oltre le ore 22 Dovranno, in qualsiasi caso, essere rispettati i limiti imposti dalla classificazione acustica della zona, i relativi regolamenti e le esigenze delle zone residenziali limitrofe. E' comunque vietato l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora fino alle ore 9 dei giorni feriali e fino alle ore 10 dei giorni festivi. L'utilizzo stesso non potrà protrarsi oltre le ore 21.
L'orario minimo di apertura potrà essere ridotto in relazione alle avverse condizioni climatiche del momento che alla fine, nella precedente gestione erano diventati
Su richiesta del concessionario, il Comune potrà concedere ampliamenti dei periodi ed orari di cui sopra; parimenti potranno essere richieste riduzioni che saranno esaminate attentamente sulle base delle esigenze dell'utenza.
Il periodo e gli orari di apertura dovranno, comunque, sempre essere concordati con
il Comune.
Il Comune, per l'organizzazione di proprie manifestazioni, potrà richiedere l'utilizzo gratuito dell'impianto per due giorni a stagione (o per il maggior numero di giorni indicati dal concorrente in sede di gara) concordando le date con il concessionario, il quale dovrà garantire, sempre gratuitamente, il personale necessario. Qualora il Comune, nei suddetti giorni, non richieda l'utilizzo esclusivo dell'impianto potrà usufruire dello stesso anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi; qualora, invece, il Comune ne richieda l'utilizzo esclusivo, i giorni concessi non potranno coincidere con le giornate di sabato, domenica e festivi.
In alternativa, il concessionario potrà riservare all’Amministrazione comunale un numero di ingressi gratuiti pari a 700 per ogni stagione estiva da utilizzare da parte dell’Amministrazione secondo modalità dalla stessa definite anche finalizzate ad ingressi distribuiti su tutta la stagione e scaglionati con un numero massimo giornaliero definito in accordo con il concessionario.
Il concessionario dovrà impedire l'ingresso al centro sportivo natatorio di tutti coloro che si trovino in stato di ubriachezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e dovrà richiedere l'intervento della Forza Pubblica nel caso in cui si rendesse necessario. Il concessionario dovrà, altresì, impedire l'ingresso agli animali.
Per l'espletamento del servizio, il concessionario dovrà avvalersi di personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da. svolgere ed al funzionamento degli impianti tecnologici presenti nella struttura.
Il numero delle unità lavorative dovrà essere tale da garantire la perfetta efficienza del
servizio e la conservazione del patrimonio comunale.
Nella definizione del proprio organico il concessionario, oltre al personale previsto per legge, dovrà in ogni caso assicurare la presenza di un responsabile/direttore dell'impianto sportivo, del personale di segreteria e del personale addetto agli spogliatoi per le operazioni di controllo e di pulizia degli impianti durante l'attività.
Il personale — in particolare nella sua componente tecnico sportiva relativa agli istruttori ed agli assistenti bagnanti — dovrà essere in ogni momento proporzionale al numero di utenti secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
Conformemente agli oneri assunti con il presente capitolato, l'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto nel rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate.
Ogni incombenza, obbligo, onere relativo all'organizzazione delle attività sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.
Articolo 12- Tariffe di ingresso
Le tariffe di ingresso all’impianto dovranno essere esposte al pubblico in maniera ben visibile.
Le tariffe iniziali per l'uso dell'impianto sono quelle stabilite nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Le stesse e ogni eventuale modifica dovranno essere approvate dalla Giunta comunale.
Il piano tariffario deve prevedere condizioni di favore per i residenti nel Comune di Calcio e idonee tariffe ridotte per gli ingressi temporanei (es apertura, pausa pranzo, ingresso al tramonto…..)
Nel corso del primo anno di gestione non è consentita alcuna forma di aggiornamento
delle tariffe. A partire dal secondo anno le tariffe potranno essere adeguate all'incremento dell'indice ISTAT- FOI del mese di aprile dietro richiesta del concessionario e previa verifica e autorizzazione da parte del Comune. Le tariffe, nonché le norme relative alla capienza dell'impianto, dovranno essere sempre esposte in luogo ben visibile al pubblico.
Tutte le riduzioni percentuali offerte in sede di gara sui vari prezzi di ingresso all'impianto, dovranno essere garantite per tutta la durata della concessione, fatte salve le condizioni migliorative che il concessionario volesse proporre e fatti salvi gli adeguamenti Istat.
Art. 13- Obbliqhi nei confronti del Comune
Il concessionario è tenuto a fornire al Comune, se da quest'ultimo richiesto, l'elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato, comprensivo quindi anche degli addetti impegnati in modo occasionale e saltuario, contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione e ove richiesti, gli estremi dei documenti di abilitazione. Tale elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato;
Il personale del concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto
professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy;
A richiesta del Comune, il concessionario dovrà esibire in visione i libri paga e matricola relativi al personale addetto all'impianto, i contratti di lavoro e le posizioni assicurative.
Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al concedente. e precisamente al Settore Tecnico e per conoscenza all'Ufficio Servizi alla Persona, ogni anomalia e/o problema inerente il centro natatorio che richieda un intervento di manutenzione straordinaria di competenza del Comune; ciò anche al fine di escludere che tali anomalie e/o problemi possano divenire fonte di pericolo, di danno per cose e/o persone o comunque siano tali da ostacolare il regolare svolgimento del servizio. Parimenti, prima dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria a suo carico, il concessionario deve acquisire la necessaria autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
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Il concessionario, al fine di consentire una costante valutazione del servizio, su richiesta da parte dell’Amministrazione comunale, dovrà presentare, entro la fine di ogni stagione estiva, all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune:
una relazione tecnica della manutenzione generale dell'impianto con l'indicazione degli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria eseguiti sull'impianto;
* un rendiconto della gestione evidenziando, in particolare, i dati economici riferiti ai consumi di acqua, energia elettrica, gas e alle eventuali ulteriori spese a carattere ricorrente (es. prodotti di pulizia, prodotti chimici, ecc..), le attività svolte, i dati di affluenza disaggregati per fasce orarie/giornaliere; un rendiconto annuale della situazione contabile analitica della gestione dell'impianto.
Art. 14 - Rispetto normativa viqente in materia di sicurezza
Il Concessionario è tenuto a conoscere ed osservare le norme sulla sicurezza, salute ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali e gli incendi, tutela dell’ambiente, unitamente alle misure e prescrizioni che l’Amministrazione può in ogni momento indicargli. Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell’integrità psico fisica dei lavoratori e degli utenti, assumendo le iniziative per assicurare che i servizi concessi si svolgano in permanenti condizioni di igiene e sicurezza. In base al D. Lgs. n. 81/2008, nei confronti dei lavoratori il Concessionario deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro. Il Concessionario è responsabile del comportamento dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi; ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 il Concessionario è tenuto pertanto a provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori con riferimento ai rischi connessi al profilo professionale, a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotare i lavoratori impiegati degli strumenti necessari alla prevenzione degli infortuni, in base alle norme che regolano la materia. Sono a carico del Concessionario gli oneri per la sicurezza, per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti all’esecuzione dei servizi concessi, nonché le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione delle suddette misure. Il Concessionario non può fare valere alcuna pretesa nei confronti del Comune per inadempienze nell’esecuzione dei servizi. In relazione a quanto previsto nel presente capitolato, il Concessionario deve tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e comunque in ogni caso di danno causato dal Concessionario, dai suoi fornitori e/o collaboratori, anche derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione dei servizi. Il Concessionario è responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia o comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi assunti o previsti dalla normativa vigente in particolare in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Sempre, ai sensi del decreto legislativo 81/08, è a carico del concessionario la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Il Concessionario, inoltre, deve osservare e far osservare al personale tutte le
disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché ne sia idoneamente informato.
Articolo 15 - Diritti del concessionario
Tutti gli introiti derivanti da tariffe, proventi vari ed ingressi a manifestazioni organizzate dal concessionario, organizzazione di corsi e servizi di altra natura competeranno in via esclusiva al concessionario.
Oltre ai diritti previsti dal precedente comma, il concessionario del servizio ha diritto al 100% (centopercento) di tutte le riscossioni del servizio:
* tariffe ingresso piscina;
* tariffe prezzi consumazione per bar;
* pubblicità.
Tutti i proventi della gestione e delle attività oggetto della concessione saranno direttamente riscossi ed incamerati dal concessionario conformemente agli obblighi di legge; ogni eventuale responsabilità derivante dall'inosservanza delle leggi tributarie o fiscali sarà esclusivamente a carico del concessionario e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il Comune.
Al fine di incentivare la diffusione della pratica sportiva il concessionario potrà procedere a propria cura e spese all'installazione di nuovi impianti secondo progetti che dovranno essere approvati preventivamente dal Comune,
Al termine del contratto detti nuovi impianti rimarranno a tutti gli effetti in dotazione alla piscina comunale senza che ciò possa costituire diritto per il concessionario a richiedere rimborsi o compensi non preventivamente ed esplicitamente pattuiti e rientreranno nel verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili, compresi gli impianti tecnologici, di proprietà comunale.
Articolo 16-- Oneri a carico del Comune
Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria concernenti le strutture edilizie dell'impianto, compresa la struttura portante e tutte le altre strutture in ferro, esclusi quelli che si rendessero necessari per incompetenza, imperizia e negligenza della manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del concessionario, o per riparare danni cagionati da azioni dolose, che verranno addebitati al concessionario.
Articolo 17 - Modalità di qestione e di uso dell'impianto
Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali, le deliberazioni comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.
Il concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare al fine di accertare che la gestione degli impianti sia condotta regolarmente secondo le condizioni precisate nel presente capitolato.
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione dell'impianto e del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente Capitolato, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, il Comune contesterà gli addebiti al Concessionario Se il Concessionario non provvede a giustificarsi nei termini assegnati, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, saranno applicate le penalità di cui all'art. 33.
Ai sensi delle attuali disposizioni in materia igienico-sanitaria e di prevenzione infortuni,
il concessionario si impegna a limitare l’accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti in base alla capacità ricettiva della struttura assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento.
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Fino a quando rimangono attive le prescrizioni stabilite dalle autorità competenti in materia di contenimento della diffusione della pandemia da infezione Sars-CoV-2 (Covid 19), il concessionario o il suo delegato o i terzi sub concessionari dovranno, inoltre, garantire il rispetto delle stesse.
art. 18- Rilievi e procedimenti di applicazione delle penalità
I rilievi inerenti le non conformità nella gestione dell'impianto e/o del servizio rispetto al presente capitolato sono contestati tempestivamente al Concessionario via fax o posta elettronica certificata.
ln caso di inottemperanza alla richiesta di chiarimenti nei tempi stabiliti ovvero nei casi in cui il Comune riscontri successivamente la violazione degli obblighi, il Comune comunicherà al Concessionario, mediante PEC nei termini di 48 ore dall'accertamento, formale contestazione di addebito.
Se entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della formale contestazione, il Concessionario non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste dal presente Capitolato (art. 33).
Art. 19 - Principio di trasparenza. Coinvolqimento dell'utenza
ln attuazione dei principi di trasparenza e di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'esercizio gestionale, come previsto dalla Legge 18 agosto 2000, n. 267, si stabilisce che:
a. l'utente o il frequentatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al Concessionario che, a sua volta, ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al Comune; allo stesso fine gli stessi soggetti possono, in via sussidiaria, rivolgersi direttamente al Comune;
b. Il Comune, tramite gli addetti preposti, potrà verificare la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il Concessionario.
Articolo 20- Sub appalto- cessione del servizio
Il concessionario non potrà affidare a terzi o subappaltare o cedere servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Comune, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto; potrà affidare a terzi, senza la preventiva autorizzazione del Comune in quanto previsto dal presente capitolato, quei lavori che per la loro natura richiedano l'intervento di particolari professionalità (elettricista, idraulico, lavori edili, trattamento delle acque comprese le analisi di laboratorio, servizi di pulizia, gestione calore/caldaia, manutenzione impianti tecnologici, ecc... Non sono, comunque, subappaltabili i servizi attinenti alle attività di nuoto, sportive ed acquaticità mentre il subappalto è eventualmente consentito, previa autorizzazione vincolante del Comune, per le attività accessorie e complementari (gestione bar).
Le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione e professionalità richiesti dalla normativa del settore di riferimento e comunque dovranno offrire adeguate garanzie di affidabilità e professionalità.
ln ogni caso il concessionario rimane l'unico responsabile verso il Comune per il regolare espletamento dei servizi dati in concessione.
Articolo 21 - Attrezzature
L'arredamento e le attrezzature del bar, degli spogliatoi e dell'impianto in genere, nonché altre eventuali strutture mobili (quali tavolini, sedie e sdraio per l'esterno,
ecc.) non compresi nel "verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili", sono a carico del concessionario, il quale, prima dell'installazione o dell'acquisto, dovrà ottenere l'assenso del Comune.
L'autorizzazione non è dovuta per i beni, già presenti nell'impianto, di proprietà del concessionario uscente, per i quali, sulla base di privati accordi con il nuovo concessionario, si verificasse semplicemente il passaggio di proprietà dovuto alla nuova gestione.
Tutti gli arredi e le attrezzature di nuova acquisizione dovranno essere in possesso della certificazione antincendio, secondo la normativa per i locali di pubblico spettacolo.
Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta.
Alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla
rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto.
Articolo 22 - Servizio bar
Per la gestione del servizio bar dovrà essere richiesta apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente e tenuto conto delle caratteristiche del locale destinato allo scopo.
Tale autorizzazione sarà rilasciata per la durata della concessione, condizionata alla
stessa ed intestata al concessionario, il quale potrà affidare a terzi lo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e non potrà essere trasferita in altri locali presenti sul territorio comunale. Il Concessionario ha la facoltà di cedere in gestione il servizio bar di cui al presente articolo a terzi qualificati ed idonei per la stessa durata del contratto relativo alla gestione del complesso natatorio di cui trattasi, rimanendo, comunque, responsabile per gli obblighi derivanti dal contratto medesimo.
Il concessionario o il suo delegato o i terzi sub concessionari dovranno possedere i requisiti morali e professionali richiesti, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riferiti alla normativa in vigore.
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie all'attività di somministrazione dovranno essere intestate al gestore o agli eventuali terzi, che dovranno curare l'espletamento di tutte le incombenze amministrative per il rilascio, nonché di quelle insorgenti nel corso dell'attività senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte degli organi amministrativi competenti. Resta stabilito che, alla scadenza del contratto o alla risoluzione dello stesso per qualsiasi causa, decadendo tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni connesse alla gestione dell'impianto natatorio, decadranno automaticamente anche quelle relative al servizio bar ed il Comune potrà liberamente disporre per i servizi di cui trattasi, senza che il concessionario possa richiedere risarcimenti o vantare diritti di qualsiasi natura. L'orario di apertura del servizio bar dovrà essere funzionale all'apertura dell'impianto natatorio.
Previa apposita autorizzazione da parte del Comune, il concessionario o il sub concessionario potrà esercitare altre attività di natura commerciale o richiedere ulteriori licenze, tenuto conto delle finalità del servizio ed alle condizioni che saranno valutate di volta in volta.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi all'interno del bar vengono considerate strumentali all'intera attività del complesso affidato in concessione e dovranno essere esercitate secondo la normativa vigente in materia.
L'autorizzazione inerente l'attività di somministrazione congiunta allo svago, e l'autorizzazione sanitaria relativa a tali attività, dovranno essere intestate, nel caso in
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cui l'affidatario sia una società, al legale rappresentante della società stessa o delegato preposto.
Le incombenze per l'ottenimento di quanto sopra sono a totale carico del concessionario.
Sarà vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici e, in caso di minori, anche di alcolici.
La gestione dell'attività di somministrazione effettuata nel bar dovrà essere svolta nell'osservanza di ogni norma di legge e di regolamento vigenti, in particolare per quanto riguarda i prezzi di vendita che non devono essere superiori alla media di quelli praticati da consimili esercizi nel Comune.
Il bar deve essere sempre fornito di tutto quanto è necessario per un buono e pronto
servizio in relazione all'importanza dell'impianto natatorio.
Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali violazioni inerenti alla gestione, comprese quelle fiscali.
Il concessionario dovrà comunicare al Comune le generalità ed i requisiti
dell'eventuale sub-concessionario per il necessario gradimento.
Se entro 30 (trenta) giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria si riterrà come espresso il predetto gradimento.
Il concessionario risponderà del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
I locali bar vengono concessi nello stato in cui si trovano corredati dagli arredi di proprietà comunale oggi in dotazione.
E' consentita l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, collocabili esclusivamente all'interno dell'impianto.
Articolo 23- Pubblicità commerciale
Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e di legge vigenti.
Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali: l'installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del Comune che avrà facoltà insindacabile di diniego qualora ricorrano motivi in contrasto con l'interesse comunale e pubblico allargato, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori.
Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e i danni che potranno essere arrecati ai mezzi pubblicitari installati o che, a causa dell'installazione degli stessi, potranno essere arrecati e persone e/o cose. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a
norma di legge e regolamento comunale.
Articolo 24 - Viqilanza e Responsabilità verso terzi
Il Concessionario e, solidalmente con esso, tutti gli aventi titolo:
⮚ è l'unico e solo responsabile, nell'ambito dell'attività di gestione e del funzionamento dell'Impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi;
⮚ è garante del corretto uso dell'impianto da parte degli utenti ed è tenuto, pertanto, a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori;
⮚ è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione, saranno a carico del Concessionario. Attenzione particolare dovrà essere osservata dal Concessionario, nell'ambito degli aspetti di vigilanza attribuitigli dal presente capitolato, alla sorveglianza della regolare entrata e uscita degli utenti e del pubblico ed ai servizi di accoglienza dell'utenza con particolare riferimento ai bambini, consentendo l'ingresso agli spogliatoi ad un accompagnatore adulto qualora essi non siano autosufficienti nel prepararsi alla lezione e nel rivestirsi successivamente.
Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
Per quanto sopra, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.), includendo tra i terzi anche l’Amministrazione comunale concedente, con massimale non inferiore a € 5.000.000 per ogni persona fisica e di € 5.000.000,00 per danni a cose. Tale polizza dovrà essere mantenuta per l'intera durata della concessione.
Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio dell’impianto e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione;
a bis) condizioni aggiuntive relative alla responsabilità civile verso terzi per lo smercio e la somministrazione di cibo e bevande;
a ter) condizioni aggiuntive relative alla responsabilità civile verso terzi per il servizio di infermeria e primo soccorso;
b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell’esercizio delle attività svolte;
c) la copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
d) l’estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del concessionario o dallo stesso detenute. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico». La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali.
Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
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b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi che si trovano nell’ambito della struttura comunale in gestione.
Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Calcio. Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell’assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente. In sostituzione di detta specifica clausola si richiede l’impegno dell’Assicurazione a comunicare l’eventuale mancato o ritardato pagamento del premio. Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione. La stipula del contratto d’affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.
Il Comune, pertanto, è esonerato da ogni Responsabilità per i danni arrecati a terzi, a persone e a cose di proprietà del Comune o di terzi avventori, che possano verificarsi durante la gestione o l'esercizio dell'impianto sportivo affidato in concessione, rispondendo di ogni eventuale sinistro esclusivamente il concessionario per tutta la durata della concessione.
La suddetta polizza dovrà essere depositata al momento della stipula del contratto, ovvero al momento di consegna dell'impianto se antecedente alla stipula stessa, e annualmente dovrà essere fornita al Comune di Calcio quietanza di rinnovo della stessa.
Art. 25 - Cauzione definitiva
Il concessionario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto di gestione, entro il termine comunicato dall'Amministrazione Comunale, la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.1 0 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si precisa che la suddetta cauzione:
- dovrà avere validità almeno fino alla fine del sesto mese successivo alla scadenza del periodo contrattuale e contenere la clausola che, comunque, la stessa potrà essere svincolata solo nel momento in cui la stazione appaltante rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile; dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Calcio;
- dovrà contenere l'impegno dell'azienda, istituto o impresa a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.
La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra il Comune e l'affidatario, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa.
ln ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.
Il concessionario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, la cauzione di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.
Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito al contraente entro il termine sopraindicato sempre che non sussistano pendenze tra il Comune e l'affidatario e sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento dell'intera cauzione o di parte della stessa.
La cauzione definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora l'affidatario
receda dal contratto prima della scadenza fissata. La cauzione definitiva si intende a garanzia:
* dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato;
* dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
* del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario.
La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune ed il concessionario del servizio.
Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.
Articolo 26- Applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro
Tutte le spese relative al personale tecnico, amministrativo, adibito a sorveglianza o a pulizia dei locali, o comunque addetto alla gestione ed allo svolgimento dei vari servizi necessari per un corretto funzionamento della struttura sono a carico completo del Concessionario, che risponderà anche dell'opera dell'eventuale personale volontario. Il personale non volontario utilizzato, subordinato o parasubordinato, deve essere assunto e inquadrato contrattualmente nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti ed ha diritto alle conseguenti contribuzioni previdenziali ed assistenziali ed alle tutele assicurative, verso le quali il Concessionario si assume ogni responsabilità: in nessun caso si verrà ad instaurare un rapporto di lavoro tra il Comune ed il personale suddetto.
Il concessionario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene svolto il servizio.
Il Comune resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato ed il concessionario così come non si potrà porre a carico del Comune la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di decadenza, revoca, risoluzione, e recesso dall'appalto.
Articolo 27 - Decadenza dalla concessione
Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
a. applicazione di tariffe maggiori rispetto al tariffario vigente;
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b. chiusura ingiustificata dell'impianto natatorio per più di cinque giorni nel corso di una stagione;
c. reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del Comune;
d. mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della stessa;
e. cessione anche parziale della concessione;
f. fallimento dell'Impresa, scioglimento dell'ente o associazione concessionaria;
g. applicazione di n. 3 penali, di cui al successivo art. 35, in una singola stagione di esercizio.
2. Il Concessionario é obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel primo comma.
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Art. 28 - Revoca della concessione
I . Il Comune può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:
a. per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b. per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario;
c. per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.
2. L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario.
3. La revoca della concessione é disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.
4. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'impianto. 5. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno di gestione in corso.
6. ln caso di situazioni di particolare gravità, che giustifichino una immediata revoca della concessione, il preavviso di cui al comma 1) potrà essere ridotto in relazione alla gravità del caso sempre previa formale contestazione al concessionario.
7. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni che hanno portato alla revoca di cui al presente articolo.
Art. 29 - Risoluzione per inadempimento
La concessione può essere risolta, con atto del competente organo comunale, per inadempimento, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:
a. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
b. gravi inadempienze di servizio quali l'insufficienza di personale rispetto alla misura o alla qualifica prevista per legge o, comunque, necessaria per la gestione dell'impianto in oggetto e dei connessi servizi;
c. gravi mancanze e negligenze nella manutenzione programmata;
d. rilevante scadenza del decoro dell'intero impianto natatorio;
e. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, docce, spogliatoi;
f. mancata corresponsione al Comune, nei termini indicati nel presente capitolato, del canone offerto in sede di gara;
g. mancata esecuzione degli interventi di cui all'allegato 2);
h. mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1 per l'esecuzione degli interventi di cui sopra;
i. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, anche in riferimento al personale stagionale o avventizio.
ln caso di risoluzione il Comune avrà diritto di rientrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento, dell'impianto natatorio, degli arredi e delle attrezzature mobili e fisse di proprietà e potrà assumere direttamente la gestione del servizio.
E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso il Comune, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio.
Articolo 30 - Recesso
Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra situazione non imputabile al concessionario.
Il diritto di recesso è riconosciuto al Concessionario solo nel caso di gravi, sostanziali ed imprevedibili cause.
L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di Raccomandata A/R o PEC al Comune almeno 90 giorni prima dell'apertura annuale dell'impianto.
ART. 31 - Vicende soggettive del concessionario
In caso di fallimento del concessionario, si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016.
art. 32 - Sostituzione dell' aqqiudicatario
Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'aggiudicatario a causa di risoluzione del contratto (precedente art. 29) o di rinuncia all'aggiudicazione (il Comune provvederà ad aggiudicare la concessione alla Ditta seconda classificata, qualora sussistano le condizioni, o mediante affidamento a terzi.
Tutti gli oneri, anche maggiori, inerenti la nuova aggiudicazione saranno imputati alla Ditta risultata precedentemente aggiudicataria.
Art. 33- Penalità
Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione, comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:
1. Per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria stabilite dal presente capitolato entro i termini richiesti per l'esecuzione dei lavori, a seguito di formale diffida, verrà applicata una penale, per ogni singola inadempienza, da un minimo di €. 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di €. 300,00 (euro trecento/00) a discrezione del Comune. Nel caso in cui dette opere vengano eseguite dal Comune o a spese del Comune, lo stesso si potrà avvalere della garanzia prestata come fideiussione, che dovrà poi essere reintegrata dal concessionario ai sensi del precedente articolo 23;
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2. Per ingiustificata chiusura dei locali e degli ambienti in concessione, una penale
pari a € 300,00 (euro trecento/00) per giornata;
3. Per mancata tenuta del registro delle manutenzioni una penale pari a € 200,00
(euro duecento/00) a stagione;
4. Per mancata trasmissione al Comune entro i termini previsti o mancato aggiornamento, se richiesto, dell'elenco del personale una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) a richiesta;
5. Per violazione del calendario ed orari concordati, una penale pari a € 100,00
(euro cento/00) per singolo caso;
6. Per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata, per ogni singola inadempienza, una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre ad € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura dell'Impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo. Dal presente articolo sono escluse eventuali irregolarità relative ai quantitativi di cloro libero e combinato purché occasionali.
7. Per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'Impianto, una
penale di €. 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso (utente o società).
8. Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'Impianto o verso i Funzionari del Comune incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato del Concessionario, una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso;
9. Per la riscontrata occasionale mancata pulizia dei locali, una penale giornaliera
di € 100,00 (euro cento/00).
Le sanzioni saranno applicate solo dopo aver notificato in precedenza gli addebiti al concessionario e valutate le controdeduzioni o scritti difensivi che lo stesso dovrà presentare entro 10 (dieci) giorni.
Dopo l'applicazione della terza penale, in una singola stagione di esercizio, il Comune potrà addivenire all'immediata rescissione del contratto.
Art. 34 -Norme antipedofilia
Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 39, che ha inserito l'art. 25-bis certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro nel D.P.R n. 313/2002. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
L’eventuale violazione degli obblighi previsti alla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l’Amministrazione che comporterà la risoluzione del medesimo.
art. 35 - Verifiche qestionali — Rendiconto
Entro la fine di ogni stagione, il Concessionario, se richiesto, dovrà presentare al Comune dettagliata relazione illustrativa, corredata da opportuni dati statistici, sull'andamento gestionale e sui risultati ottenuti nelle varie attività previste nel programma di gestione - comprensiva di tutti i suggerimenti utili al perseguimento delle finalità sociali e di pubblico interesse - evidenziando le eventuali collaborazioni poste in essere alla realizzazione delle attività da altri soggetti e l'eventuale servizio reso dal volontariato. Il Concessionario dovrà presentare, inoltre, se richiesto, un riepilogo relativo alle presenze nelle varie attività e alla promozione dell'attività sportiva.
Il Concessionario deve inoltre segnalare eventuali interventi di competenza del Comune necessari per l'adeguamento o la conservazione dell'impianto.
Art. 36 - Fatturazione elettronica
La legge di bilancio 2018 ha previsto, dal 1° gennaio 2019, l'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi anche fra privati.
Le fatture elettroniche relative all’introito del canone concessorio saranno emesse esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) adottando il formato già previsto per la fattura elettronica alle PA.
Al fine di poter adempiere al suddetto invio, verrà richiesto al concessionario di comunicare il codice destinatario di sette cifre rilasciato dal Sistema di Interscambio o, in alternativa, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) registrato presso il SDI.
Art. 37 Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente la fase che va dall'emissione della gara all'aggiudicazione definitiva è territorialmente competente il TAR — Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia — Sezione di Brescia.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella fase di esecuzione del contratto,
le parti escludono il ricorso ad arbitri ed il Foro competente è quello di Bergamo.
Art. 38 - Norme di comportamento
Il concessionario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scandicci, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25/02/2014.
Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi.
art. 39 - Obblighi in tema di “legge anticorruzione”
In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Calcio che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Art. 40 - Referente per conto del concessionario
Il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto di concessione per la gestione, comunicherà formalmente il nome del proprio referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.
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Art.41- Disposizioni generali e finali
a) Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge n. 19 del 17.01.1963 e s.m.i. sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale ed alle norme della Legge n.392 del 27.07.1978 e s.m.i. sulle locazioni;
b) Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni;
c) Per tutte le condizioni non previste nel presente Capitolato d'oneri e nell'atto di concessione, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia.
Il Concessionario è tenuto all'osservanza del D.lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di privacy.
Il Concessionario e il Comune concorderanno le modalità di gestione della riservatezza dei dati relativi agli utenti.
Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il
nominativo del responsabile della Sicurezza.
Il Concessionario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni dell'atto di concessione.
d) il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione;
e) le spese inerenti il contratto che verrà stipulato tra il Comune ed il concessionario, le imposte, le tasse e quanto altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del concessionario.
Nessun compenso è dovuto dal Comune per la formulazione dell'offerta, i cui contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da parte del Comune