ACCORDO
Consiglio dell'Unione europea |
Bruxelles, 28 aprile 2015 (OR. en) |
7107/15 |
Fascicolo interistituzionale: 2015/0049 (NLE) |
VISA 85 COLAC 20 |
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: | ACCORDO di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia |
7107/15 AL/gma-ff 1
DGD 1 IT
ACCORDO
DI ESENZIONE DAL VISTO
PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA TRA L'UNIONE EUROPEA E SANTA LUCIA
L'UNIONE EUROPEA, in seguitodenominata "Unione", e
SANTA LUCIA, in seguito congiuntamente denominate "parti contraenti",
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo1, disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Santa Lucia, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell'Unione;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione;
1 GUUE L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Santa Lucia per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Santa Lucia che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a) "Stato membro": qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) "cittadino dell'Unione": qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);
c) "cittadino di Santa Lucia": chiunque possieda la cittadinanza di Santa Lucia;
d) "spazio Schengen": lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli
Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
ARTICOLO 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Santa Lucia senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Santa Lucia titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Santa Lucia possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, Santa Lucia può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli
Stati membri e Santa Lucia si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
1 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(GUUE L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Santa Lucia.
ARTICOLO 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Santa Lucia per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini di Santa Lucia possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini di Santa Lucia possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Santa Lucia e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai loro rispettivi diritti nazionali o dell'Unione.
ARTICOLO 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
ARTICOLO 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (inseguito, "comitato"), composto di rappresentanti dell'Unione e di Santa Lucia. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a) controlla l'applicazione del presente accordo;
b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;
c) formula raccomandazioni per dirimere eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
ARTICOLO 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali
di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Santa Lucia
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Santa Lucia, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
ARTICOLO 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente regolamento è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Xxxxx Xxxxx può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
7. L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto in duplice esemplare nelle lingue xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA,
ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di talipaesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Santa Lucia, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO
ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro oun'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
– uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),
– sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,
– giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,
– stagisti nell'ambito di un gruppo di aziende.
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI
DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per "periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni" di cui all'articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Taleconcetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE
SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Santa Lucia, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.