ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA
ALLEGATO 2)
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA
Tra
DITTA …..., con sede legale in …................., iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di ….., Codice Fiscale e partita iva numero …... nella persona di …...... munita dei necessari poteri - da una parte -
e
Comune di PIETRA LIGURE con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x.00 codice fiscale 00332440098 in questo atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx XXXXX in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, ivi domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto “Protocollo d'Intesa” ove sopra (di seguito per brevità “Comune”) – dall’ altra parte –
di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.
PREMESSO CHE
a) Una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
b) A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante;
c) Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
d) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
e) ll Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’ art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
f) Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
g) Il Comune è interessato all’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
h) La Ditta , è il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica
(di seguito per brevità “Infrastrutture di ricarica” o “EVC”) per la mobilità elettrica da un punto tecnico e operativo, controllando gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell’infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
i) In qualità di soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali (guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell’autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell’eventuale assistenza tecnica necessaria;
j) Tutti gli EVC installati e gestiti dalla Ditta sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto
e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra il Comune e la Ditta si conviene quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE.
Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa (di seguito anche il “Protocollo”).
Art. 2 - OGGETTO.
Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell’ambito del territorio comunale.
Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.
Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da un numero di EVC pari a 4 da installarsi nelle aree pubbliche individuate nell’elenco sub Allegato 1.
Le aree di installazione individuate, verranno rese definitive o progettate in seguito ad invio da parte della Ditta............
al Comune dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e al rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico da parte del dipartimento competente del Comune.
Art. 4 - CARATTERISTICHE EVC.
Le Infrastrutture di Ricarica installate dalla Ditta saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica
non prevederà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, occorrerà essere dotati di smartphone o di tessera identificativa RFID. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite l’applicazione gratuita (disponibile per IOS e Android) che consentirà anche la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all’uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l’attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.
Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI.
La Ditta ….. si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, le seguenti attività:
⮚ progettare le “Aree dedicate”, composte dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio;
⮚ richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
⮚ collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata alla Ditta ;
⮚ provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà della Ditta ;
⮚ esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l’intera durata del presente Protocollo;
⮚ provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino delle aree interessate dai lavori e di tutti gli interventi di adeguamento dell’area dedicata necessari per l'installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, secondo le precise indicazioni del Settore Manutenzioni di questo Comune;
⮚ mantenere le infrastrutture di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata del Protocollo;
⮚ adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
⮚ provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
⮚ mantenere per tutta la durata dell’accordo della segnaletica verticale ed orizzontale nelle postazioni di ricarica;
⮚ provvedere a rendere chiaramente visibile ai fruitori del servizio, presso l'infrastruttura, il costo di ricarica;
⮚ provvedere a tutte le attività di collaudo;
⮚ assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica EVC;
⮚ rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti, nonché per motivi di interesse pubblico.
Il Comune si impegna a:
⮚ mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all’utilizzo degli EVC per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo;
⮚ assicurare la necessaria collaborazione relativa alla Ditta medesima con la finalità di rispettare le eventuali
scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
⮚ autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato per tutta la durata del presente Protocollo;
⮚ consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
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⮚ fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.
Art. 6 – CONSEGNA DEL SERVIZIO.
La Ditta si impegna a garantire l'attivazione del servizio delle infrastrutture di ricarica entro il termine perentorio di
mesi 5 (mesi cinque) dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa. In caso di inadempienza e mancato rispetto dei termini concordati il Comune di Pietra Ligure si riserva la facoltà di recedere il contratto e la Ditta si impegna alla
rimozione delle infrastrutture e opere già realizzate entro il termine prefissato di 30 giorni dall’ordine di demolizione notificato dal Comune, ripristinando lo stato dei luoghi ante opere, secondo le indicazioni del Settore Manutenzioni di questo Comune.
Art. 7 - DURATA.
Il presente Protocollo d’Intesa avrà durata di anni 10 (anni dieci) a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo da concordarsi tra le Parti prima della scadenza con semplice comunicazione scritta.
Il Comune di Pietra Ligure si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto con preavviso minimo di sei mesi, senza alcun onere o richiesta a favore della Ditta …... La Ditta si impegna alla rimozione delle infrastrutture entro il
termine prefissato e al ripristino dello stato dei luoghi ante opere, secondo le indicazioni del Settore Manutenzioni di questo Comune e secondo le motivazioni di cui all’ Art.6.
Art. 8 – GARANZIE E FIDEJUSSIONE.
Alla firma del presente protocollo d’intesa la Ditta dovrà fornire una fidejussione di euro 10.000,00 a garanzia della corretta esecuzione secondo le modalità concordate con questo Comune e del loro corretto mantenimento.
Art. 9 – RISOLUZIONE CONTRATTO.
Questo Comune potrà rescindere dal presente accordo oltre che per le motivazioni di cui al precedente Art.6 e 7 anche nel caso in cui gli impianti e gli stalli si presentino in condizioni di inefficienza e abbandono. In tale caso la Ditta dovrà rimuovere le attrezzature entro 30 giorni dall’ordine ricevuto da questo Comune.
In caso di inadempienza questo comune si riserva di avvalersi della fidejussione di cui all’ art. 8.
Art. 10 - NON ESCLUSIVITA’.
Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente protocollo d’intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.
Art. 11 - RISERVATEZZA.
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell’altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento al presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.
Art. 12 - DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.
Il Comune riconosce e prende atto che La Ditta ….. è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del know-how e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto dalla Ditta …....
Art. 13 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE.
Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.
Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.
Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d’ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte della Ditta in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell’ambito di operazioni di fusione,
scissione, cessione o affitto di ramo d’azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa Ditta …..
Art. 14 - SPESE DI REGISTRAZIONE.
Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso a norma dell’art. 5, II comma del D.P.R. 26/4/1986
n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d’ora l’applicazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 15 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.
Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):
Per la Ditta ….
All’attenzione Amministratore Delegato Tel.
PEC:
MAIL:
Per il Comune:
All'attenzione del Dirigente Tel. x00 000 00000000
PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
MAIL: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Luogo , lì [DATA]
Letto, approvato e sottoscritto. …….……………………
per il Comune……….……………….
per la Ditta ……………………………….
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