ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI INFORMATICI
ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI INFORMATICI
PER LE ESIGENZE DELL’IZSAM DISCIPLINARE DI GARA
SOMMARIO
(CAPO I )
Disposizioni iniziali Premessa
ART. 1 – Documentazione di gara ART. 2 – Durata dell’accordo quadro
ART. 3 – Soggetti ammessi alla procedura ed altre informazioni
(CAPO II)
ART. 4 – Modalità di presentazione dell’offerta
ART. 5 – Indice di ricezione e termine perentorio per le offerte
ART. 6 – Informazioni complementari e Responsabile del Procedimento ART. 7 – Cause di esclusione dalla gara
(CAPO III)
ART. 8 – Importo dell’accordo ART. 9 – Criterio di aggiudicazione
ART.10 – Procedura di aggiudicazione ART.11 – Soccorso istruttorio
ART.12 – Garanzia definitiva
(CAPO IV)
ART.13 – Subappalto e cessione del contratto
ART.14 – Adempimenti preliminari e stipula dell’accordo quadro ART. 15 – Obblighi e responsabilità dell’azienda aggiudicataria ART. 16 – Personale dell’azienda aggiudicataria
ART. 17 – Brevetti e diritti d’autore
ART. 18 – Direttore dell’esecuzione del contratto ART. 19 – Monitoraggio contrattuale
ART. 20 – Oneri per la sicurezza
(CAPO V)
ART. 21 – Fatturazione e pagamento ART. 22 – Penali
ART. 23 – Recesso anticipato ART. 24 – Risoluzione del contratto
(CAPO VI)
Disposizioni conclusive
ART. 25 – Osservanza delle disposizioni di legge ART. 26 – Documenti facenti parte del contratto ART. 27– Trattamento dei dati personali
ART. 28– Obbligo di riservatezza ART. 29 –Accesso agli atti
ART. 30 – Foro competente
Codice identificativo gara (CIG): 70109513CA
CAPO I
(Disposizioni iniziali)
Premessa
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto n 147 del 23/03/2017, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise X. Xxxxxxxx di Teramo intende concludere, mediante procedura aperta, un accordo quadro con un solo operatore economico per l’esecuzione di servizi informatici.
La presente procedura prevede:
⮚ La conclusione da parte dell’Istituto di un accordo quadro con un solo operatore economico disponibile ad effettuare l’esecuzione dei servizi oggetto del presente disciplinare, secondo le modalità definite nell’allegato capitolato tecnico;
⮚ L’aggiudicazione della procedura sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016 l’accordo quadro verrà concluso con l’operatore economico in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare di gara e dall’allegato capitolato tecnico. Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti.
ARTICOLO 1
(Documentazione di gara)
Per una corretta presentazione delle offerte, si invitano le aziende concorrenti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara ed a prenderne attenta visione.
La documentazione di gara è composta come segue:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Capitolato Tecnico;
• Domanda di ammissione;
• Modulo offerta;
• D.U.V.R.I. preliminare;
• Patto di integrità;
• Cauzione provvisoria;
• Documento di gara unico europeo (DGUE) da compilare sul sito, relativo ai requisiti di ordine generale, contenente le dichiarazioni che l’operatore economico prescelto per la partecipazione alla procedura deve rendere alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.
ARTICOLO 2
(Durata dell’accordo quadro)
L’accordo quadro avrà durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di stipula con l’operatore economico aggiudicatario, rinnovabile di ulteriori n. 24 (ventiquattro) mesi. L’Istituto si riserva in ogni caso, di prorogare il contratto, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara e, comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
L’Istituto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs 50/2016, avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l’esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni stabilite dal comma 8 del citato articolo; in tal caso l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione.
ARTICOLO 3
(Soggetti ammessi alla procedura ed altre informazioni)
• Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del citato decreto.
• Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016. In tal caso l’impegno a costituire l’ATI o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti dei servizi che verranno eseguiti da ciascuna associata. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione costituisce motivo di esclusione dalla gara. In conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 7 del D.lgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di part ecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
• I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. B) e c) del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
• I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
• Saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e non presentino la documentazione prevista dall’articolo succitato.
• Comporterà, altresì, l’esclusione del concorrente, la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.
• Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.
• Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.
• È ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto ad indicare una terna di subappaltatori a norma del comma 6 del citato articolo. Il subappalto è ammesso nei limiti del 30%. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
• La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC.
• Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (“Servizi ad accesso riservato – AVCPASS”) secondo le istruzioni ivi contenute.
CAPO II
ARTICOLO 4
(Modalità di presentazione dell’offerta)
La documentazione di gara, necessaria per la presentazione dell’offerta, dovrà essere scaricata dall’azienda dal sito dell’Istituto (xxx.xxx.xx >> sezione trasparenza>> appalti>> gare aperte). Le offerte devono essere redatte secondo quanto stabilito dal presente disciplinare e devono riportare tutte le indicazioni richieste. A pena di esclusione l’azienda concorrente dovrà far
pervenire un unico plico sigillato in modo adeguato, al fine di garantire l’integrità e la riservatezza della documentazione contenuta, sul quale dovrà essere indicato quanto segue:
• Destinatario: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise X. Xxxxxxxx – Xxx Xxxxx Xxxxxx X.x.x. - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
• Mittente: Denominazione dell’azienda concorrente – indirizzo – recapito telefonico e indicazione pec.
• Oggetto: Procedura di gara ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, per l’esecuzione di servizi informatici per le esigenze dell’IZSAM.
All’interno del plico, dovranno essere contenute n. 3 (tre) buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti il nominativo dell’azienda mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”, “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta economica”.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate nel presente disciplinare comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle aziende partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, agli operatori economici non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nell’allegato capitolato tecnico, approvati con atto deliberativo dianzi richiamato.
Nella busta “A - Documenti amministrativi” dovranno essere riportate, preferibilmente utilizzando il modulo allegato “Domanda di ammissione”, tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di seguito indicati, a firma del Legale Rappresentante o Titolare o Procuratore, con firma non autenticata, corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000):
PER I REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
• dichiarazione da cui risulti che l’azienda è iscritta alla Camera di Commercio, in Albi (in caso di Consorzi o Cooperative sociali) o Registro professionale del Paese di residenza con l’indicazione dei dati di iscrizione, denominazione, natura giuridica dell’impresa ed attività svolta;
• dichiarazione di (alternativamente):1) non trovarsi in alcuna situazione di controllo con alcun soggetto, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure 2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa concorrente, in una delle situazioni di controllo, di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure 3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
• dichiarazione, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
• di aver preso conoscenza della natura dell’accordo quadro e degli appalti cui esso si riferisce e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
• di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nell’allegato capitolato tecnico;
• di accettare che l’Istituto si riservi la facoltà di non stipulare il contratto attuativo dell’accordo, non configurandosi in capo allo stesso alcun obbligo a contrarre;
• di rinuncia fin da ora a qualunque pretesa di rimborso spese per la sola partecipazione alla procedura;
• dichiarazione di mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
• dichiarazione di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
• dichiarazione di ottemperanza ex art. 17 L. 68/1999 in materia di diritto del lavoro dei disabili con specificazione se l’impresa è o meno soggetta agli obblighi derivanti dalla suddetta legge, precisandone, in tale ultimo caso, i motivi;
• dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs 231/2001;
• dichiarazione di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 L. 383/2001, sostituito dalla L. 266/2002, ovvero di essersi avvalsa di tali piani, ma che il periodo di emersione si è concluso;
• dichiarazione con cui si attesti di aver inquadrato gli operatori attualmente assunti nel rispetto del CCNL di riferimento, garantendo, inoltre, l’applicazione integrale degli istituti retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente;
• dichiarazione con cui si attesti di provvedere con regolarità, nel rispetto dei termi ni di legge e di quanto previsto nei relativi CC.NN.LL. di riferimento, al pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente;
• dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
• dichiarazione di adempiere agli obblighi previsti in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
• dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vige nte per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto;
• dichiarazione di avere preso conoscenza dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi;
• dichiarazione di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
• dichiarazione relativa all’indicazione dell’indirizzo pec al quale la Stazione appaltante è autorizzata ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto;
• dichiarazione dalla quale risulti di disporre nell’ambito della propria attività di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto espletamento dei servizi;
• dichiarazione dalla quale risulti di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano l’appalto in oggetto;
• dichiarazione di accettazione che la stazione appaltante possa avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione;
• dichiarazione di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni;
• dichiarazione di aver tenuto conto nel redigere l’offerta di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e delle condizioni stesse di lavoro, impegnandosi, altresì, ad applicare integralmente ai propri addetti, i contenuti economici della contrattazione nazionale di settore e di obbligarsi ad applicare in toto le norme di statuto di lavoro di categoria nazionali e locali vigenti, nonché tutte le future modifiche afferenti gli stessi;
• dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. Black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dl D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L 3 maggio 2010 n. 78.
PER I REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA:
• dichiarazione, rilasciata dal Legale rappresentante, concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi approvati. A tal proposito si fa presente che è richiesto, a pena di esclusione, un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi approvati complessivamente non inferiore ad € 9.000.000,00 (I.V.A. ai sensi di legge esclusa);
• dichiarazione rilasciata dal Legale rappresentante, concernente il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi approvati nel settore oggetto della gara o per servizi analoghi per un valore pari ad almeno € 4.500.000,00 (I.V.A. ai sensi di legge esclusa), con indicazione di data, destinatario e importo;
• n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermedi ari autorizzati ai sensi dell’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di data non anteriore a sei mesi dalla scadenza della presentazione dell’offerta, attestanti che l’azienda ha sempre assolto ai propri impegni. Nel caso in cui l’azienda non sia in grado di presentare la seconda referenza bancaria, dovrà innanzitutto specificarne i motivi ed inoltre dovrà presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. La stazione appaltante si riserva di valutare la documentazion e di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economico finanziaria di cui al presente punto.
Per l’attestazione dei requisiti di capacità economico e finanziaria l’operatore dovrà compilare la parte IV del DGUE Sezione B (capacità economico-finanziaria), secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara. Le società costituite da meno di 3 anni dovranno indicare i dati relativi al periodo di effettiva attività e potranno provare la propria capacità economica e finanziaria mediante la produzione di altre documentazioni.
REQUISITI DI XXXXXXXX’ TECNICO-PROFESSIONALE:
• dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00, rilasciata dal Legale rappresentante, che attesti l’elenco di almeno n. 3 servizi principali prestati nel settore oggetto di gara presso strutture pubbliche o private, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente procedura di gara, con indicazione delle date, importi e destinatari pubblici o privati;
• Dichiarazione dalla quale risulti il possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o equivalenti, in corso di validità, per attività analoghe a quelle previste nell’oggetto della gara, emesse da organismo abilitato; in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese, consorzi o GEIE, il requisito dovrà essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento, consorzio o GEIE.
Le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte:
• dal Legale rappresentante o Titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
• da tutti i Legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituiti;
• dal Legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti in caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti.
Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano sottoscritte da un Procuratore del Legale rappresentante o del titolare, deve essere trasmessa la relativa procura.
Nella documentazione amministrativa dovranno, altresì, essere ricompresi:
• Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica del contributo dovuto a favore dell’ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito dell’Autorità. Si precisa che la stazione appaltante è tenuta a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
• XXXXXX rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS ed indicato al sistema il CIG della procedura cui intende partecipare.
• Documento di gara unico europeo (DGUE) da compilare sul sito, relativo ai requisiti di ordine generale, contenente le dichiarazioni che l’operatore economico concorrente deve rendere alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.
• Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016: l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia di € 90.000,00, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell’offerente. La garanzia dovrà avere efficacia almeno per centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del sue eventuale rinnovo, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 è ridotto del 50% per l’operatore economico al quale verrà rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, eventualmente cumulabile anche con la prima riduzione, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai predetti periodi, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle leggi vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
• Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016;
• Patto di integrità sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai Legali rappresentanti delle imprese concorrenti in ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e g) del D.Lgs 50/2016. Nell’ipotesi di avvalimento il patto di integrità deve essere sottoscritto dal anche dal Rappresentante Legale dell’impresa ausiliaria.
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni.
La suddetta documentazione amministrativa dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico, pena l’esclusione dalla gara. L’azienda concorrente dovrà redigere ed inserire nella Busta “A – Documenti amministrativi”, l’elenco di tutta la documentazione xxxxxxxx.Xx precisa che la stazione appaltante effettuerà i controlli sulle dichiarazioni prodotte acquisendo la relativa documentazione ai sensi degli artt. 81, 85, 86, 213, comma 8 del D.Lgs 50/2016.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI INERENTI L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO
Nel caso in cui le aziende in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenze presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89. Nello specifico il concorrente deve allegare alla documentazione amministrativa:
• Una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
• Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016;
• In originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Le dichiarazioni dianzi menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad escludere il concorrente ed escute la garanzia.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 5 del D.lgs 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Per effetto di quanto disposto dall’art. 89 , c. 7 del D.Lgs 50/2016 in relazione
alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 8 del D.Lgs 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo esplicito, compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati che dovranno essere elencati in modo dettagliato.
ULTERIORI PRECISAZIONI
In caso di R.T.I. di cui agli artt. 45 lett. D) e 48 del D.Lgs 50/2016 e Consorzi di cui agli art. 45 lett. B), c), e), 47 e 48 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
R.T.I. COSTITUITI: Atto costitutivo, risultante da scrittura privata autenticata, di conferimento del mandato speciale con rappresentanza all’impresa mandataria con esplicita indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti la riunione con riferimento all’appalto complessivamente considerato. L’atto costitutivo dovrà contenere altresì la clausola con la quale ciascuna impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
R.T.I. COSTITUENDI:
• Dichiarazione d’impegno, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016 resa e firmata da un Legale Rappresentante o da Procuratore con poteri di firma delle imprese mandanti, a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria. Tale dichiarazione dovrà essere firmata da un Legale Rappresentante o da Procuratore con poteri di firma di ciascuna impresa mandante e dell’impresa designata mandataria;
• Dichiarazione resa e firmata da un Legale Rappresentante o da un Procuratore con poteri di firma dell’impresa mandataria e delle imprese mandanti attestante le parti del servizio che saranno espletate dalle singole imprese costituenti la riunione.
CONSORZI COSTITUITI:
• Copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio con esplicita indicazione delle imprese che lo costituiscono;
• Dichiarazione resa e firmata da un Legale Rappresentante o da Procuratore con poteri di firma del Consorzio attestante:
a) le imprese designate quali esecutrici del servizio;
b) l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI COSTITUENDI:
• Dichiarazione d’impegno, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016, resa e firmata dal Legale Rappresentante o da Procuratore con poteri di firma delle imprese mandanti, a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria. Tale dichiarazione dovrà essere firmata da un Legale Rappresentante o da Procuratore con poteri di firma di ciascuna impresa mandante e dell’impresa designata mandataria;
• Dichiarazione resa e firmata da un Legale Rappresentante o da Procuratore con poteri di firma dell’impresa mandataria e delle imprese mandanti attestante le parti del servizio che saranno espletate dalle singole imprese costituenti la riunione.
Nella busta “B - offerta tecnica” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:
• il progetto di miglioramento funzionale dei sistemi attualmente in uso e delle metodologie di implementazione delle eventuali modifiche successive; la proposta dovrà essere predisposta sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel capitolato tecnico;
• altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare la predetta proposta progettuale;
• i curricula del personale che costituirà il team secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico;
• supporto proposto in tema di metodologie di sviluppo software in qualità totale.
Gli elaborati e la documentazione tecnica devono essere sottoscritti:
• dal Legale Rappresentante o Titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
• da tutti i Legali Rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituiti;
• dal Legale Rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti in caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti.
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un Procuratore del Legale rappresentante o del titolare, deve essere trasmessa la relativa procura.
Nella busta“C-offerta economica”, deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, redatta utilizzando preferibilmente l’allegato “Modulo offerta”, in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante o Titolare del concorrente o da suo Procuratore, con espressa indicazione del costo giornaliero unitario (IVA ai sensi di legge esclusa), differenziato per i tre profili professionali richiesti, proposto dall’azienda per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. L’offerta è vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine sia per quanto concerne l’offerta che per quanto concerne la cauzione provvisoria.
I prezzi contenuti nelle offerte si intendono comprensivi di ogni onere dovuto dall’azienda concorrente in connessione all’esecuzione dei servizi (prestazioni e servizi di formazione e addestramento del personale interno), con l’accollo da parte dell’azienda di ogni alea di prestazioni accessorie comunque inerenti i servizi di che trattasi, se ritenuti necessari dall’Istituto per la corretta esecuzione degli stessi.
Rimane stabilito che i prezzi sono da considerarsi invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo. Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi affidamenti, è ammesso il ricorso all’adeguamento dei prezzi, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, solo in caso di rinnovo biennale, previa apposita istruttoria eseguita dal R.U.P.
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. Potranno essere richieste ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.
Nella busta economica non dovranno essere inclusi altri documenti, oltre quelli espressamente richiesti. Nel caso in cui i servizi oggetto del presente appalto dovessero essere, successivamente all’indizione del bando di gara e per tutto il periodo di validità del contratto, ricompresi in nuove Convenzioni Consip, la stazione appaltante chiederà obbligatoriamente all’azienda aggiudicataria l’adeguamento a ribasso dei prezzi offerti nel presente accordo quadro, nel caso in cui questi ultimi fossero più alti rispetto a quelli previsti dalle Convenzioni Consip. Qualora l’aggiudicatario non accettasse l’eventuale adeguamento sopracitato la stazione appaltante procederà alla risoluzione del relativo contratto.
ARTICOLO 5
(Indirizzo di ricezione e termine perentorio per le offerte)
Indirizzo di ricezione: Ufficio Archivio e Protocollo, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise X. Xxxxxxxx – Xxx Xxxxx Xxxxxx X.x.x., 00000 - Xxxxxx. La responsabilità del tempestivo recapito del plico è ad esclusivo carico del mittente. Non si terrà conto di recapiti effettuati ad uffici diversi da quello indicato; pertanto, i termini di scadenza per la presentazione dell’offerta si intendono riferiti esclusivamente alla data e all’ora di arrivo del plico al citato ufficio.
Le offerte dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano, entro il termine perentorio del 15/05/2017 ore 18:00, ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D.Lgs 50/2016.
ARTICOLO 6
(Informazioni complementari e Responsabile del procedimento)
Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto degli atti di gara, dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire all’indirizzo pec istituzionale xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, entro il termine perentorio che verrà indicato nella sezione riservata alla procedura, sul sito Internet xxx.xxx.xx (>>Sezione Trasparenza>>appalti>>gare aperte). Il responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è il Dott. Ang elo Mincione.
ARTICOLO 7
(Cause di esclusione dalla gara)
Sono escluse le offerte, non prevedendo la possibilità del soccorso istruttorio, per le motivazioni dettagliatamente di seguito indicate:
• mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta;
• apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per la gara in questione;
• mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni;
• mancata apposizione sulla busta interna al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto dell’offerta economica; si evidenzia che non vi sarà esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l’offerta economica, ancorchè priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;
• mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno e più in generale la loro mancata separazione fisica.
Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle ipotesi contemplate nelle disposizioni del presente disciplinare, anche nel caso in cui:
• Non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016;
• Non provvedano a pagare la sanzione come stabilito dal medesimo articolo 83 c. 9 del D.lgs 50/2016;
• L’esclusione sarà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non saranno presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare;
• Verranno esclusi gli operatori economici che non siano in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente disciplinare;
• Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare;
• Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale, di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale;
• In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs 50/2016, l’Istituto si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88 c. 4- ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. L’Istituto provvederà ad interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l’affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
CAPO III
ARTICOLO 8
(Importo dell’accordo)
L’importo a base di gara dell’accordo quadro è pari ad € 4.500.000,00 (IVA ai sensi di legge esclusa), riferito alla durata quadriennale, includente anche i periodi di rinnovo biennale e di proroga tecnica semestrale. Il suddetto valore massimo dell’accordo quadro è rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli appalti specifici che verranno aggiudicati in virtù dell’Accordo stesso. Gli importi reali saranno quindi quelli risultanti dalla redazione del contratto stipulato con l’azienda aggiudicataria dell’accordo e, sulla base delle specifiche esigenze intervenute in virtù di ulteriori commesse che potrebbero essere affidate all’Istituto.
ARTICOLO 9
(Criterio di aggiudicazione)
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei criteri e pesi ponderali di seguito indicati:
a) prezzo (punteggio massimo 30);
b) qualità del progetto di miglioramento funzionale dei sistemi attualmente in uso presso l'Istituto e delle metodologie di implementazione delle eventuali modifiche successive (base di lavoro: schede tecniche dei tre sistemi più importanti in uso in Istituto) (punteggio massimo 30).
c) Esperienza e competenza anche attraverso la presentazione del curriculum aziendale e dei profili professionali – in formato EUROPASS – del team di lavoro che dimostrino la coerenza del team coinvolto con le finalità dell’accordo quadro(punteggio massimo 20);
d) supporto che l’impresa è in grado di fornire all’Istituto in tema di metodologie di sviluppo software in qualità totale (punteggio massimo 20).
ARTICOLO 10
(Procedura di aggiudicazione)
La gara sarà dichiarata aperta in seduta pubblica dalla Commissione all’uopo nominata, nel luogo, nell’ora e nella data che verranno comunicati ai concorrenti mediante pec. In detta seduta si procederà alla verifica dell’integrità e dei termini di ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’esame del contenuto dei documenti della “Busta A – Documenti amministrativi”.
• In seduta riservata, la Commissione di gara procederà alla verifica della conformità dell’offerta tecnica (“Busta B – Offerta tecnica”) resa ai fini dell’organizzazione dei servizi proposti da ciascun concorrente, con riferimento alle indicazioni contenute nel capitolato tecnico;
• Si rammenta che la falsa dichiarazione, oltre a comportare sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, potrà costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d’appalto nonché determinare l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’eventuale aggiudicazione;
• La Commissione procederà successivamente, in seduta pubblica, opportunamente comunicata ai concorrenti ammessi al prosieguo della procedura, all’apertura della “ Busta C – Offerta economica” contenente la documentazione richiesta;
• La stazione appaltante procederà successivamente, in seduta riservata, alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di cui all’art. 97, comma 3 del codice, fatta
salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
• Fatte salve le attività di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi del citato articolo, l’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore.
Alle sedute pubbliche possono intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, il Legale Rappresentante dell’azienda o persona delegata munita di giusta procura.
La stazione appaltante per comprovati motivi si riserva la facoltà, dandone comunicazione alle aziende concorrenti di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di aggiudicazione parziale, sospensione, annullamento e revoca, che potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, nei confronti dell’azienda aggiudicataria dell’accordo quadro, il R.U.P. dovrà reperire la documentazione di cui all’art. 14 del presente disciplinare di gara. In caso di esito positivo dei controlli di cui al citato articolo, si procederà all’affidamento definitivo e l’Istituto potrà procedere alla stipula del contratto. L’operatore economico aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall’affidamento in accordo quadro con provvedimento, nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà l’incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria. E’ comunque fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca) che l’Istituto potrà intraprendere relativamente alla gara in oggetto, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro. Nulla spetterà alle aziende concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere da esse sostenuti per la partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
ARTICOLO 11
(Soccorso istruttorio)
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio; In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per cento del valore della presente procedura. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, second o le indicazioni all’uopo fornite. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione pecuniaria. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
ARTICOLO 12
(Garanzia definitiva)
L’azienda aggiudicataria dovrà costituire ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, una garanzia “definitiva”, scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 % dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La stazione appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto.
CAPO IV
ARTICOLO 13
(Subappalto e cessione del contratto)
L’azienda contraente è tenuta ad eseguire in proprio l’esecuzione dei servizi e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 106, comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo decreto.
E’ consentito l’affidamento in subappalto con le modalità previste dal medesimo articolo nel limite del 30% dell’importo complessivo e comunque non diversamente da quanto previsto al comma 2 del richiamato articolo. Ai sensi del comma 4, il soggetto affidatario può affidare in subappalto il servizio compreso nel contratto, previa autorizzazione dell’Istituto purchè:
• all’atto dell’offerta abbia indicato i servizi o le parti dei servizi che si intendono subappaltare;
• il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016.
I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all’atto della presentazione dell’offerta, pena l’impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l’esecuzione del contratto. La dichiarazione dovrà contenere la specificazione della parte del contratto che l’azienda esecutrice intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità dell’azienda esecutrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso la stazione appaltante.
L’azienda aggiudicataria, ai sensi dell’art. 105, comma 7 del nuovo codice appalti, è tenuta a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dagli atti di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Tale attestazione avviene attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo, conformemente agli atti di gara.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo del disciplinare si rinvia all’art. 105 del D.Lgs 50/2016. La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 14
(Adempimenti preliminari e stipula dell’accordo quadro)
La verifica dei requisiti dell’azienda aggiudicataria sarà effettuata ai sensi degli artt. 33, 81, 85, 86, 213, comma 8 del D.Lgs 50/2016. A seguito del positivo esito della verifica dei requisiti, l’Istituto potrà adottare il provvedimento di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7 e art. 33 del D.Lgs 50/2016. Successivamente l’Istituto comunicherà a mezzo pec l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con l’art. 5 bis del D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). A norma dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs 50/2016, il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione che coincide con quella di esecutività del provvedimento. Prima della stipula
del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento del valore totale del contratto. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché del rimborso delle somme pagate dall’Istituto a causa dell’inadempimento dell’azienda, salvo l’esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni, nel caso l’Istituto lo ritenesse necessario a tutela dei propri interessi. L’azienda aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell’Istituto ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento dei servizi, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per l’inadempimento contrattuale. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione definitiva e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta. Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti di seguito riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine perentorio di 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta pervenuta dall’Istituto mediante pec:
• Garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 del presente disciplinare;
• nulla osta antimafia;
• certificato del casellario giudiziale;
• certificato di regolarità del versamento di imposte e tasse;
• scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, comma 13 del D.Lgs 50/2016, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una ATI (non costituita);
• stipula di un vincolo assicurativo che preveda una garanzia di responsabilità R.C.T./R.C.O. per un importo non inferiore ad Euro 1.500.000,00;
• ulteriori prescrizioni di legge, che si dovessero rendere necessarie, anche se sopravvenute rispetto alla data di pubblicazione del bando.
L’aggiudicatario, inoltre, si impegna a sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Istituto si riserva di disporre la decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. L’azienda aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 – Legge Anticorruzione. L’Istituto si riserva di chiedere eventuali ulteriori documenti che si renderanno necessari ai fini della stipula del contratto de quo.
ARTICOLO 15
(Obblighi e responsabilità dell’azienda aggiudicataria)
L’azienda aggiudicataria è responsabile, sia verso l’Istituto che verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi che saranno espletati durante l’esecuzione del contratto.
L’azienda è inoltre responsabile dell’operato delle figure professionali e degli eventuali danni che possano cagionare in qualsiasi modo all’Istituto e ai terzi. Sono a carico dell’azienda aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto del contratto. L’aggiudicatario sarà tenuto inoltre a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34 co. 35 del decreto legge 179/2012 come modificato dalla legge di conversione 221/2012 della legge 221/2012, alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara. L’azienda aggiudicataria garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, pena la risoluzione di diritto del contratto. L’aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi
sindacali integrativi previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L’aggiudicatario dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. E’ fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L’aggiudicatario solleva in ogni tempo l’Istituto da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. L’Istituto sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’aggiudicataria.
L’azienda aggiudicataria dovrà inoltre:
1. garantire l’espletamento di tutte le prestazioni relative ai servizi che si richiederanno;
2. assicurare che il rapporto di lavoro intercorrente tra essa soggetto ed i propri dipendenti verrà puntualmente regolato dai contratti collettivi di riferimento e che quindi applicherà nei confronti dei propri lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto della procedura integralmente tutte le norme contenute in detti contratti collettivi nazionali di lavoro e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso e praticherà in favore dei medesimi lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai ripetuti CCNL e da eventuali integrazioni stipulate localmente;
3. a rendere esplicita dichiarazione che l’Istituto appaltante è sollevato da ogni obbligo e responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dei servizi appaltati e per quanto riguarda il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, il pagamento delle assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto (di lavoro) con i lavoratori anzidetti, secondo le leggi ed i contratti in vigore;
4. a rendere esplicita dichiarazione che risponderà direttamente della corretta esecuzione di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’accordo ed inoltre di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere e materiali che risultassero causati per il tramite dei lavoratori impiegati, anche se verificatisi per negligenza di questi ultimi;
5. a provvedere a sostituire immediatamente, su richiesta motivata dell’Istituto appaltante, i lavoratori segnalati da quest’ultimo per comportamenti scorretti o comunque non conformi alle regole di comportamento, professionale e non.
ARTICOLO 16
(Personale dell’azienda aggiudicataria)
Il personale addetto ai servizi oggetto della presente procedura dovrà corrispondere per numero alle esigenze dell’Istituto; il numero subirà variazioni in funzione delle esigenze che di volta in volta saranno manifestate.
Qualora l’Istituto accerti che l’azienda si è avvalsa, per l’esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 22.
L’azienda deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’accordo, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale.
Deve altresì applicare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento ec onomico e normativo non inferiore a quello risultante dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.
ARTICOLO 17
(Xxxxxxxx e diritti d’autore)
L’Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’aggiudicatario utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. L’aggiudicatario assumerà l’obbligo di tenere indenne l’Istituto da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
ARTICOLO 18
(Direttore esecuzione del contratto)
L’Istituto verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto derivante dal presente accordo quadro da parte dell’appaltatore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto. Al
D.E.C. compete il coordinamento, la direzione ed il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell’appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal D.Lgs 50/2016 (artt. 101 e 102), nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati. Il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata mediante "report" delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. Ad ogni fattura emessa, l'Appaltatore deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte con cadenza mensile. In difetto l'Istituto non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.
Competono al D.E.C., inoltre, le seguenti attività:
• svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro;
• riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali dei singoli contratti applicativi;
• su autorizzazione del R.U.P., dà avvio, per ciascun contratto applicativo, all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
• accerta per ciascun contratto applicativo, le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti nel termine indicato in ciascun contratto applicativo;
• ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto e degli eventuali contratti applicativi qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime;
• a seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni di ciascun contratto applicativo. Nei singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro la verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C.
ARTICOLO 19
(Monitoraggio contrattuale)
L’aggiudicatario deve fornire al D.E.C. un report sulle attività svolte e sulle risorse impegnate, con cadenza mensile. I rapporti di attività dovranno essere approvati prima delle emissione dell e fatture a cui si riferiscono. L’aggiudicatario dovrà inoltre fornire al D.E.C., sempre con cadenza mensile, una elaborazione che evidenzi l’incidenza, sulla prestazione complessiva , delle diverse attività svolte. Nessun compenso è previsto per le attività descritte. L’istituto si riserva di compiere
verifiche ed approfondimenti sullo stato di attuazione delle singole attività e sulla programmazione delle stesse.
ARTICOLO 20
(Oneri per la sicurezza)
L’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, richiede la contemporanea presenza negli stessi locali di personale del committente e dell’appaltatore. La stazione appaltante ha redatto il
D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione del Rischio, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008, allegato al presente disciplinare, dove sono evidenziate le possibili interferenze con l’operatività del personale già operante nel Settore Anagrafe Zootecnica e le principali prescrizioni da osservare a garanzia della sicurezza di tutto il personale. Tale documento potrà essere aggiornato anche su proposta dell’aggiudicatario del contratto, in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei servizi; l’eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri economici, in ragione della natura esclusivamente intellettuale delle prestazioni richieste all’aggiudicatario, non si prevede il verificarsi di “ interferenze” pericolose con le attività dei dipendenti ed incaricati dall’Istituto presenti nelle sedi di lavoro e, pertanto, non si prevedono oneri per la sicurezza specificatamente connessi con l’esecuzione del presente appalto.
CAPO V
ARTICOLO 21
(Fatturazione e pagamento)
L’esecutore dovrà presentare congiuntamente due documenti:
• il report delle prestazioni con cadenza mensile;
• la fattura relativa ai servizi analiticamente effettuati con l’aggiunta dell’IVA se dovuta.
L’esecutore riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 gg. naturali e consecutivi dalla data della fattura e dei rendiconti mensili a seguito degli esiti dei controlli effettuati in merito alla correttezza dei servizi svolti, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente disciplinare di gara e nei singoli contratti applicativi dell’accordo quadro. Ai sensi del
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l’Istituto in qualità di Ente Sanitario di diritto pubblico, è obbligato, con decorrenza dal 1 aprile 2015, a ricevere le fatture in formato elettronico, secondo le modalità disposte dal citato decreto ministeriale. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle P.A., le fatture elettroniche emesse devono riportare:
- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- il codice IPA (indice delle P.A.) rilasciato ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.M.
55/2013 (UF087O).
La liquidazione della fattura resta, comunque, subordinata all’acquisizione del DURC in corso di validità e al rispetto integrale da parte dell’esecutore delle prescrizioni contenute negli atti di gara. In caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’Istituto, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte dell’esecutore.
ARTICOLO 22
(Penali)
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione dei servizi rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, il R.U.P. sentito il D.E.C., invierà comunicazione scritta (tramite pec) con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, l’azienda aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni tramite pec al
R.U.P. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui
le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, l’Istituto si riserva di applicare una penale al verificarsi degli eventi descritti:
• mancata o carente esecuzione delle prestazioni richieste tale da comprometterne i risultati: in tal caso l’Istituto potrà detrarre l’importo corrispondente alle prestazioni non eseguite e verrà comunque applicata una penale giornaliera d’importo pari al 100 % (centopercento) del valore della prestazione non eseguita;
• esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente, ovvero con personale diverso da quello concordato: in tal caso l’Istituto applicherà una penale di € 2.500,00 per ogni altra persona non in regola ed informerà nei modi e nei termini di legge le Autorità competenti e contestualmente comunicherà la risoluzione del contratto all’azienda.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall’Istituto mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente. In alternativa l’Istituto potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso l’appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 giorni successivi alla comunicazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 23
(Recesso anticipato)
Qualora l’azienda aggiudicataria dovesse recedere prima della stipula del contratto di accordo quadro o della sua scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, la stazione appaltante sarà tenuta a rivalersi sul deposito cauzionale o altra garanzia prestata, a titolo di penale, fatto salvo ogni altro eventuale diritto per danni eventuali. L’azienda è tenuta all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 2 (due) mesi, qualora l’Istituto intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parzial e, dei servizi assegnati, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel frattempo intervenute.
ARTICOLO 24
(Risoluzione del contratto)
In caso di violazione delle prescrizioni contrattuali, il R.U.P. diffiderà l’azienda mediante pec, ad eliminare tale inosservanza entro il termine massimo di 10 giorni.
Qualora alla scadenza del termine fissato, l’inadempienza dovesse perdurare, sarà facoltà della stazione appaltante considerare risolto di diritto il contratto e procedere, quindi, senza bisogno di ulteriore messa in mora, all’incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la Committenza ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Saranno inoltre a carico dell’inadempiente tutte le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova procedura.
L’Istituto avrà altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
• frode o grave negligenze nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali ;
• inadempimento delle disposizioni concernenti i tempi di esecuzione dei servizi e l’eliminazione dei vizi e delle irregolarità;
• manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi appaltati;
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente;
• inadempienza accertata alle norme di legge relative al rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
• inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
• grave danno causato all’immagine del committente;
• interruzione parziale o totale di uno dei servizi oggetto dell’appalto verificatasi, senza giustificati motivi, per 3 (tre) giorni, anche non consecutivi nel corso dell’anno;
• situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’aggiudicataria;
• in caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip si procederà al recesso del contratto, qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23 dic embre 1999 n. 488;
• il contratto è risolto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali,
All’aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato dei servizi effettuati, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Istituto potrà rivolgersi al concorrente che segue in graduatoria.
CAPO VI
(Disposizioni conclusive)
ARTICOLO 25
(Osservanza delle disposizioni di legge)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel disciplinare di gara e nel bando di cui al presente appalto, si applicano le norme del codice civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
ARTICOLO 26
(Documenti facenti parte del contratto)
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti:
• Il presente disciplinare di gara;
• Il capitolato tecnico;
• il bando di gara;
• l’offerta tecnica dell’azienda aggiudicataria;
• l’offerta economica dell’azienda aggiudicataria;
• il contratto stipulato tra l’azienda aggiudicataria e l’Istituto;
• il patto di integrità;
• il DUVRI preliminare.
ARTICOLO 27
(Trattamento dei dati personali)
L’Istituto è autorizzato al trattamento dei dati personali relativi alle aziende partecipanti alla procedura ed ai sensi del D.Lgs 196/2003 esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge. L’eventuale diffusione dei dati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto e dalle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.
ARTICOLO 28
(Obbligo di riservatezza)
Le aziende concorrenti e l’aggiudicataria avranno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e a conoscenza e, di non divulgarli in alcun modo, né utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla procedura ed alla realizzazione del contratto. Le aziende saranno altresì responsabili per l’esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.
ARTICOLO 29
(Accesso agli atti)
L’Istituto garantisce l’accesso agli atti della procedura di che trattasi, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in combinato disposto con gli art. 22 e segg. della L. 241/90 e s.m.i.
ARTICOLO 30
(Foro competente)
Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Teramo.
CODICE CIG (Codice identificativo della gara): 70109513CA