Condizioni generali di fornitura e pagamento
Condizioni generali di fornitura e pagamento
Per i rapporti d’affari con non commercianti:
1. Nel caso di vendite in contanti, il prezzo d’acquisto va pagato immediatamente senza sconti alla ricezione della merce.
2. Nel caso di vendite a termine, il pagamento avviene subito dopo la fornitura della merce xxxxx xxxxx contrari.
3. La merce fornita rimane di proprietà del venditore fino al pagamento integrale.
Per i rapporti d’affari con commercianti:
§ 1 Nozioni generali
1. Queste Condizioni di fornitura e pagamento sono elementi costitutivi di tutte le offerte e di tutti i contratti relativi a forniture e prestazioni del venditore, anche nei rapporti d’affari esistenti e futuri.
2. A titolo integrativo, nella misura in cui non contraddicono le nostre condizioni, valgono le usanze nel commercio del legno, in particolare le “Usanze di Tegernsee”, nella versione in vigore con i loro allegati e la loro appendice.
3. Condizioni opposte o divergenti del compratore, in particolare le condizioni d’acquisto, sono vincolanti solo se confermate per iscritto dal venditore. Le nostre condizioni di fornitura e pagamento valgono anche se eseguiamo delle forniture senza esplicita riserva pur essendo a conoscenza di condizioni del compratore opposte alle nostre condizioni di fornitura o da esse divergenti.
4. Se si incrociano due lettere di conferma con contenuti o disposizioni divergenti, vale quella del venditore.
5. Il venditore ha il diritto di memorizzare e sfruttare i dati personali e quelli della ditta del compratore nell’ambito dei rapporti contrattuali e delle disposizioni della legge tedesca sulla tutela dei dati.
§ 2 Offerte, termini di consegna
1. Le offerte del venditore sono senza impegno fino alla conferma definitiva dell’ordine, salvo vendita. Le ordinazioni sono offerte vincolanti del compratore. Il venditore ha il diritto di accettare quest’offerta per iscritto entro 2 settimane. Gli ordini si considerano accettati se vengono eseguiti dal venditore senza indugio dopo la ricezione dell’ordine o entro i termini.
2. Accordi e patti accessori richiedono la conferma scritta per essere validi.
3. I termini di consegna valgono con la riserva che il venditore riceva forniture corrette e in tempo utile, salvo il caso che sia responsabile della ricezione di forniture errate o in ritardo o che abbia promesso per iscritto dei termini di fornitura vincolanti. Se dei termini non possono essere rispettati per motivi di cui il venditore non è responsabile, è escluso il recesso per il ritardo.
4. I prezzi di vendita valgono come prezzi fissi solo se il venditore li promette per iscritto. Ai prezzi di vendita va aggiunta l’imposta sul valore aggiunto in vigore. Xxxxx xxxxx contrari, i prezzi valgono franco carico nel luogo di partenza della merce.
5. Per le forniture all’interno dell’UE il compratore deve comunicare la sua partita IVA. Se una fornitura non è soggetta a IVA, il compratore deve farlo notare tempestivamente e presentare i mezzi di prova necessari.
6. Se delle conferme scritte restano per quattro giorni senza contestazione dell’altra parte, il contenuto della conferma si considera concordato ed è vincolante per entrambe le parti.
§ 3 Fornitura e passaggio dei rischi
1. Il luogo d’esecuzione per la fornitura del venditore è il punto di carico. Il rischio della fornitura è a carico del compratore. La fornitura avviene nel punto concordato. In caso di istruzioni modificate, le spese supplementari sono a carico del compratore.
2. Forniture parziali sono ammesse in misura ragionevole e devono essere accettate.
3. Una fornitura franco cantiere x xxxxxx magazzino significa fornitura senza scarico con il requisito di una strada d’accesso percorribile da un autotreno pesante. Se il veicolo fornitore esce dalla strada d’accesso carrozzabile su istruzione del compratore, questi risponde dei danni insorti. Lo scarico deve avvenire senza indugio e in modo appropriato da parte del compratore. I tempi d’attesa di cui è responsabile il compratore gli saranno addebitati.
4. Il mancato rispetto dei termini e delle scadenze di fornitura da parte del venditore autorizza il compratore a far valere i diritti che gli spettano solo dopo avere concesso al venditore una proroga adeguata di almeno 8 giorni lavorativi.
5. Forza maggiore, conflitti sindacali e altri eventi straordinari e imprevedibili, come provvedimenti delle autorità, interruzioni del traffico ecc. esonerano il venditore dall’obbligo di fornitura per la durata dei loro effetti e lo esonerano interamente in caso d’impossibilità della fornitura.
6. In caso di mora nella prestazione o di un’impossibilità della prestazione di cui è responsabile il venditore, il compratore può recedere dal contratto con un termine di preavviso adeguato. Per il resto il diritto del compratore è limitato al risarcimento dei costi maggiori dimostrati (acquisto di copertura). Questo presuppone una comunicazione scritta al venditore col rispetto di un termine adeguato calcolato dal momento della mora o dell’impossibilità della prestazione. A tale scopo vanno raccolte e messe a confronto almeno tre offerte. Sono escluse ulteriori richieste di risarcimento dei danni. In caso di dolo o colpa grave del venditore, di un rappresentante legale o ausiliario, i diritti al risarcimento sono limitati ai danni prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
7. Il venditore può esigere dal compratore senza pezza giustificativa una somma forfettaria del 25% dell’importo dell’ordine come risarcimento dei danni se il compratore non accetta la merce o non adempie in altro modo al contratto. L’importo del risarcimento sarà maggiore o minore, se il venditore dimostrerà un danno superiore o il compratore dimostrerà un danno inferiore.
§ 4 Pagamento
1. La fattura può essere emessa separatamente per ciascuna fornitura con la data del giorno di spedizione della merce. Questo vale anche per forniture parziali. I termini di pagamento concordati iniziano da quel giorno.
2. Gli acconti versati alla stipula del contratto verranno attribuiti in percentuale alle singole forniture parziali, xxxxx xxxxx contrari.
3. Il prezzo d’acquisto e i prezzi per le prestazioni accessorie, salvo espliciti accordi diversi, sono esigibili alla consegna dell’oggetto acquistato e alla consegna o spedizione della fattura. Il compratore dovrà pagare senza sconto entro 10 giorni.
4. Il regolamento della fattura mediante assegno o cambiale avviene a titolo di pagamento e richiede l’autorizzazione del venditore. Sconto, spese cambiarie e altri costi sono a carico del compratore xxxxx xxxxx contrari. Di norma non vengono emesse cambiali di rivalsa. Qualora vengano emesse eccezionalmente in singoli casi, che dovranno essere concordati esplicitamente, si verifica un pagamento liberatorio solo quando il venditore riceve il prezzo d’acquisto e allo stesso tempo non sussistono più altri obblighi.
5. Il venditore ha il diritto di addebitare al compratore a partire dal giorno di scadenza gli interessi per l’importo dei costi del credito che lui stesso deve pagare e al minimo 8 punti percentuali oltre il tasso base d’interesse (§ 247 BGB – codice civile tedesco), con riserva di far valere danni ulteriori.
6. In caso di mora nel pagamento, protesto cambiario o d’assegno, il venditore ha il diritto di eseguire altre forniture solo con pagamento anticipato, di mettere in scadenza immediata tutti gli importi delle fatture ancora insolute e di esigere il pagamento in contanti o un deposito di garanzia con restituzione delle cambiali accettate a titolo di pagamento.
7. I termini contrattuali di pagamento vanno rispettati anche quando una denuncia per i vizi della cosa venduta si rivela giustificata in una misura da definire irrilevante ai sensi del § 459 1° comma 2° frase BGB. Inoltre il compratore può trattenere provvisoriamente, in caso di denuncia per i vizi della cosa venduta presentata entro i termini e giustificata per merce difettosa ai sensi del § 459 1° comma BGB, solo la parte del prezzo d’acquisto corrispondente all’importo della fattura per la parte della fornitura oggetto della denuncia regolamentare.
8. La compensazione dei crediti in contropartita è ammessa solo nella misura in cui si tratta di crediti incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato.
§ 5 Caratteristiche, garanzia
Il legno è un prodotto naturale, pertanto bisogna sempre considerare le sue caratteristiche naturali, tolleranze e particolarità. In particolare, il compratore deve tenere conto delle caratteristiche biologiche, fisiche e chimiche del legno all’atto dell’acquisto e del suo utilizzo. Eventualmente dovrà chiedere consiglio a degli esperti.
1. I vizi palesi vanno denunciati in ogni caso senza indugio, entro e non oltre 14 giorni effettivi dal giorno d’arrivo della merce presso il cliente. Il termine della denuncia relativa allo scolorimento è però ridotto a 7 giorni effettivi, a meno che non sia stata concordata la fornitura di merce secca. In estate, in particolare a temperature elevate, possono formarsi delle crepe nella merce, di cui non ci si può assumere la responsabilità. L’esercizio del diritto di restituzione da parte del cliente è escluso per questi motivi.
2. I vizi non evidenti e anche quelli che si manifestano durante o dopo la lavorazione devono essere denunciati senza indugio dopo la scoperta, entro e non oltre 14 giorni effettivi. Questo non vale per il legno rotondo e il legname da taglio. In questo caso una denuncia per vizi della cosa venduta è possibile anche in caso di vizi occulti solo entro 14 giorni effettivi dalla consegna della merce, o 7 giorni effettivi in caso di scolorimenti. Sono fatti salvi gli obblighi di controllo ai sensi del § 377 HGB (codice commerciale tedesco).
3. Contestazioni successive sono escluse in caso di accettazione da parte del compratore o di un suo incaricato.
4. A titolo integrativo, le caratteristiche garantite ai sensi del § 459 2° comma del Codice Civile tedesco devono essere contrassegnate esplicitamente come garanzie. Un riferimento alle norme DIN significa in linea di massima solo che il prodotto è rispondente alla norma e non prova una garanzia del venditore, a meno che una tale garanzia non sia stata concordata esplicitamente.
5. Se il venditore si impegna anche a eseguire l’installazione, la posa o il montaggio di elementi strutturali, le Normative di quantificazione delle opere nel settore edile, e precisamente le Condizioni generali di contratto per l’esecuzione di lavori di costruzione (VOB, sezione B) e le Norme tecniche generali per i lavori di costruzione (VOB, sezione C) fanno parte integrante di tutte le offerte e di tutti i contratti per questi lavori.
6. I diritti del compratore in caso di fornitura difettosa si limitano al diritto alla fornitura successiva di merce senza difetti entro un termine adeguato. Sono escluse ulteriori rivendicazioni, in particolare i diritti al risarcimento dei danni per violazione positiva del contratto, culpa in contrahendo e atto illecito, a meno che non derivino da dolo o colpa grave del venditore, di un rappresentante legale o di un ausiliario. Anche in questi casi la responsabilità è limitata ai danni prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
§ 6 Riserva della proprietà
1. La merce fornita resta di proprietà del venditore come merce sottoposta a riservato dominio fino al pagamento del prezzo d’acquisto e al rimborso di tutti i crediti derivanti dal rapporto d’affari o ancora esistenti in relazione all’oggetto acquistato. L’estinzione di uno o più crediti in un conto corrente o la chiusura del conto e il suo riconoscimento non sciolgono la riserva della proprietà. Se in rapporto al pagamento del prezzo d’acquisto da parte del compratore viene costituita un’obbligazione in via cambiaria del venditore, la riserva della proprietà non si estingue prima del pagamento della cambiale da parte del compratore come trattario. In caso di mora di pagamento del compratore, il venditore ha il diritto di ritirare la merce sottoposta a riservato dominio dopo un sollecito e il compratore è obbligato alla restituzione.
2. Se una merce sottoposta a riservato dominio fa parte di una nuova cosa mobile in seguito a una lavorazione del compratore, questa lavorazione avviene senza obblighi per il venditore; la nuova cosa mobile diventa di proprietà del venditore. In caso di lavorazione insieme a merce che non appartiene al venditore, il venditore acquista la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della merce sottoposta a riservato dominio rispetto all’altra merce al momento della lavorazione. Se una merce sottoposta a riservato dominio viene unita o mescolata ai sensi dei §§ 947, 948 del Codice Civile tedesco con merce che non appartiene al venditore, il venditore diventa comproprietario secondo le disposizioni di legge. Se il compratore acquista la proprietà esclusiva mediante l’unione o il mescolamento, cede già ora al venditore la comproprietà in proporzione al valore della merce sottoposta a riservato dominio rispetto all’altra merce al momento dell’unione o del mescolamento. In questi casi il compratore deve custodire gratuitamente la cosa di proprietà o comproprietà del venditore, che vale anch’essa come merce sottoposta a riservato dominio nel senso delle disposizioni seguenti.
3. Se una merce sottoposta a riservato dominio viene venduta dal compratore da sola o insieme a merce che non appartiene al venditore, il compratore cede già ora i crediti derivanti dalla rivendita per l’importo del valore della merce sottoposta a riservato dominio con tutti i diritti accessori e un rango prima del resto; il venditore accetta la cessione. Se la merce rivenduta sottoposta a riservato dominio è di comproprietà del venditore, la cessione del credito si estende all’importo corrispondente al valore della quota di comproprietà del venditore. Il 1° comma, 2° frase, vale per analogia per la riserva di proprietà prolungata; la cessione anticipata ai sensi del 3° comma, 1° e 3° frase, si estende anche al credito a saldo.
4. Se una merce sottoposta a riservato dominio viene incorporata dal compratore come parte integrante e
sostanziale di un immobile di un terzo, il compratore cede già ora i diritti al compenso nei confronti del terzo o della persona interessata per l’importo del valore della merce sottoposta a riservato dominio con tutti i diritti accessori, compreso quello alla concessione di un’ipoteca di garanzia, con un rango prima del resto; il venditore accetta la cessione. Il 3° comma, 2° e 3° frase, vale per analogia.
5. Se una merce sottoposta a riservato dominio viene incorporata dal compratore come parte integrante e sostanziale di un immobile del compratore, il compratore cede già ora i crediti derivanti dalla vendita commerciale dell’immobile o da diritti immobiliari per l’importo del valore della merce sottoposta a riservato dominio con tutti i diritti accessori e un rango prima del resto; il venditore accetta la cessione. Il 3° comma, 2° e 3° frase, vale per analogia.
6. Il compratore ha il diritto e la facoltà di rivendere, usare o incorporare la merce sottoposta a riservato dominio solo nell’andamento regolare e consueto degli affari e solo a condizione che i crediti ai sensi del 3°, 4° e 5° comma vengano effettivamente trasferiti al venditore. Il compratore non è autorizzato a disporre altrimenti della merce sottoposta a riservato dominio; in particolare non ha il diritto alla costituzione in pegno o alla cessione in garanzia.
7. Il venditore autorizza il compratore salvo revoca alla riscossione dei crediti ceduti secondo il 3°, 4° e 5° comma. Il venditore non farà nessun uso del proprio diritto alla riscossione finché il compratore adempierà ai propri obblighi di pagamento, anche nei confronti di terzi. Su richiesta del venditore il compratore dovrà indicare i debitori dei crediti ceduti, a cui dovrà comunicare la cessione; il venditore ha il diritto di comunicare lui stesso la cessione ai debitori.
8. Il compratore dovrà informare senza indugio il venditore delle misure di esecuzione forzata di terzi relative alla merce sottoposta a riservato dominio o ai crediti ceduti, con la consegna della documentazione necessaria per l’opposizione.
9. Con la cessazione dei pagamenti, la richiesta o l’apertura del fallimento o di una procedura di concordato preventivo giudiziale o stragiudiziale si estingue il diritto alla rivendita, all’utilizzo e all’incorporamento della merce sottoposta a riservato dominio, come pure l’autorizzazione alla riscossione dei crediti ceduti; anche in caso di protesto cambiario o d’assegno si estingue l’autorizzazione alla riscossione.
10. Se il valore delle garanzie concesse supera i crediti di oltre il 20%, il venditore è obbligato in quella misura alla retrocessione o allo svincolo a sua scelta. Con il rimborso di tutti i crediti del venditore dal rapporto d’affari la proprietà della merce sottoposta a riservato dominio e i crediti ceduti passano al compratore.
§ 7 Luogo d’esecuzione e foro competente
1. Il luogo d’esecuzione per il pagamento del prezzo d’acquisto e per le altre prestazioni del compratore è sempre la sede dello stabilimento industriale del venditore.
2. Il foro competente per gli imprenditori commerciali è 58099 Hagen.
§ 8 Disposizioni finali
Qualora una o più di una di queste disposizioni costituiscano una violazione a un divieto legale o siano inefficaci per altri motivi, questo fatto non inficia la validità delle altre disposizioni.
Le parti si impegnano in questo caso a concordare una regola sostitutiva il più possibile equivalente allo scopo economico della disposizione inefficace.
Va applicato esclusivamente il diritto tedesco, a meno che nel singolo caso non sia stato preso esplicitamente un accordo derogatorio scritto.
Gruppo ante:
ante-holz GmbH
ante-holz GmbH & Co. KG
ante Haus und Garten GmbH & Co. KG ante-holz-Polska Sp. z o.o.
Xx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxxx