CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO GIORNALISTICO NELLE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, LORO SINDYCATIONS E AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA
L’anno 2000 addì 3 del mese di ottobre, in Roma,
tra
Il COORDINAMENTO AER – ANTI – CORALLO rappresentato dal coordinatore Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nonché dall’Avv. Xxxxxxx Porta e dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
AER – Associazione Editori Radiotelevisivi – rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx e dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx, nonché con l’intervento di Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Serafino De Paris, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, con l’assistenza del consulente del lavoro Xxxxxxx Xxxxxxxx
ANTI – Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Porta e dal Segretario Generale Elena Porta, nonché con l’intervento di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Angelina Grande In De Marchi, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx di Masa, con l’assistenza del consulente del lavoro Xxxxxx Xxxx
CORALLO SCRL rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx, nonché con l’intervento di Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Putti, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx
che complessivamente rappresentano n. 922 imprese radiofoniche locali,
n.361 imprese televisive locali, n. 3 agenzie di informazione radiofonica, n. 7 sindycations
e
La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sindacato unico ed unitario dei giornalisti italiani rappresentata dal Presidente, Xxxxxxx Del Boca, dal Segretario Nazionale, Xxxxx Xxxxxxxx Longhi, dalla Giunta Esecutiva, composta da Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Marina Cosi, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, e dai Presidenti e Segretari delle Associazioni regionali di Stampa Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (Ancona), Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Aosta), Xxxxxx Xxxxxxx (Bari), Xxxxx Xxxxxxxxx (Bologna), Xxxxxxxx Xxxxxxx (Bolzano),
Xxxxxx Xxxxx (Cagliari), Xxxxxxxx Xxx (Firenze), Xxxxxxxx Xxxxxx (Genova), Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (Milano), Xxxxxx Xxxxxxx (Napoli), Xxxxx Xxxxxxxxxxx (Palermo), Xxxxxxxxx Xxxxxx (Perugia), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Pescara), Xxxxxx Xxxxxxxx (Potenza), Xxxxxxxx Xxxxxx (Reggio Calabria), Xxxxxxx Xxxxxxxx (Roma), Xxxxxx Xxxxxxx (Torino), Xxxx Xxxxx (Trieste) ed Xxxxxx Xxxxx (Venezia) assistiti dal Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx,
nella comune convinzione che l’emittenza radiotelevisiva a diffusione locale rappresenti un insopprimibile elemento di sviluppo del pluralismo informativo e che in tale prospettiva debbano essere condivisi e perseguiti obiettivi di consolidamento delle aziende del settore e di crescita professionale degli operatori, in un quadro di certezza legislativa che ne garantisca ruolo e funzione, considerata l’assenza di una regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro giornalistico nel settore, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea ai sensi dell’art. 21 della L. 223/90 (cosiddette sindycations) nonché nelle agenzie di informazione radiofonica.
Il presente contratto collettivo avrà durata di quattro anni per la parte normativa e di due anni per la parte economica. Il presente CCNL pertanto avrà validità fino al 2 ottobre 2004.
Le parti stipulanti, sei mesi prima della scadenza, si incontreranno per verificare i risultati della gestione applicativa del CCNL e per procedere all’eventuale rinnovo dello stesso.
Art. 1
Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro tra le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, i gruppi di emittenti e i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea ai sensi dell’art. 21 della L. 223/90 (di seguito denominati anche sindycations), nonché le agenzie di informazione radiofonica ed i lavoratori di cui all’art. 2 (di seguito denominati per brevità anche “tele-radiogiornalista/i” o “lavoratore/i”) che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità, con vincolo di dipendenza e con gli obblighi di orario previsti dal successivo art. 7.
Il COORDINAMENTO AER ANTI CORALLO, l’AER, l’ANTI, la
CORALLO, la FNSI si danno reciprocamente atto che il presente CCNL è stato stipulato tra le organizzazioni di categoria e sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale per quanto riguarda
il settore delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, dei gruppi di emittenti e dei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea ai sensi dell’art. 21 della L. 223/90 (cosiddette sindycations) e delle agenzie di informazione radiofonica.
Le parti prendono atto che la legge sull’ordinamento della professione giornalistica del 3 febbraio 1963 n. 69 garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”.
QUALIFICHE E RETRIBUZIONE
Art. 2
I minimi di stipendio sono quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto per le seguenti categorie: tele-radio giornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico; tele-radio giornalista con più di
24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico; coordinatore redazionale.
a) È tele-radio giornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico colui che svolge attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità per la produzione e elaborazione autonoma di notizie e servizi in testo e/o audio-video. Nell’organizzazione del lavoro tale soggetto è impegnato ad utilizzare, nell’ambito della propria attività, tutti i mezzi tecnici ed informatici propri della informazione radiotelevisiva in ambito locale.
b) È tele-radio giornalista con oltre 24 mesi di attività nel settore giornalistico colui che svolge la propria attività professionale nell’ambito della struttura informativa di una delle imprese di cui al precedente art. 1 – tale soggetto svolge attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità per la produzione e elaborazione autonoma di notizie e servizi in testo e/o audio-video; lo stesso soggetto nell’organizzazione del lavoro è impegnato ad utilizzare, nell’ambito della propria attività, tutti i mezzi tecnici ed informatici propri della informazione radiotelevisiva in ambito locale.
c) È considerato coordinatore redazionale il tele-radio giornalista al quale, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro redazionale ed in funzione della dimensione della struttura giornalistica aziendale, siano state eventualmente affidate, con apposita lettera di incarico, mansioni gerarchiche di coordinamento del lavoro redazionale. Per il periodo di esercizio delle mansioni di coordinatore redazionale, spetterà al lavoratore una indennità di funzione da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore al 13% del minimo di stipendio.
Nota a verbale
Gli elementi della retribuzione mensile sono i seguenti:
1) minimo contrattuale (comprensivo anche della ex indennità di contingenza)
2) eventuali superminimi e compensi a carattere continuativo corrisposti mensilmente;
3) eventuali aumenti periodici di anzianità;
4) indennità dell’eventuale coordinatore redazionale.
5) La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per ventisei il compenso mensile mentre la retribuzione oraria si ottiene dividendo il relativo importo per sei. I minimi di stipendio sono indicati nella tabella di cui all’allegato A del presente contratto, tenendo conto della distinzione tra attività radiofonica e attività televisiva.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Art. 3
Ai tele-radio giornalisti con oltre 24 mesi di attività nel settore giornalistico spetterà una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda fino ad un massimo di sei scatti.
Tale maggiorazione sarà pari al 3% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento di ogni biennio.
CONTRATTI A TERMINE
Art. 4
Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto. Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:
- nella fase di avviamento di nuove iniziative;
- per sostituire i lavoratori assenti per ferie;
- per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa;
- per sostituire lavoratori assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido).
L’assunzione a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30/12/1971 n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà avvenire anche con un anticipo di due mesi rispetto al periodo di astensione.
L'incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà comunque superare i dodici mesi.
ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA
Art. 5
L'assunzione del tele-radio giornalista per i rapporti previsti dal presente contratto deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio.
Il documento relativo non è, comunque, elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro.
Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del tele-radio giornalista.
All'atto dell'assunzione potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al tele-radio giornalista per il periodo di servizio prestato.
Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.
Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella proprietà della azienda.
Assunzione di disoccupati
Per il periodo di vigenza del presente contratto le aziende di cui all’art.1 possono assumere con contratto a termine giornalisti professionisti e/o praticanti iscritti negli elenchi nazionali dei giornalisti disoccupati e cassaintegrati.
Il contratto a termine non potrà avere durata inferiore a 4 mesi e superiore a
12 mesi e non potrà essere rinnovato dalla stessa azienda per lo stesso soggetto. Nel corso del contratto a termine la quota dei contributi a carico dell’azienda è pari a quella prevista dal comma 4 dell’art.2 del D.L. 14/6/1996 n.318 convertito in legge 29/7/1996 n.402.
Qualora il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato l’azienda usufruirà dei benefici contributivi previsti dal comma 28 dell’art.59 della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, per ulteriori 12 mesi.
Le aziende che intendano avvalersi delle predette facilitazioni dovranno richiedere alla FNSI la certificazione che i giornalisti ed i praticanti interessati siano iscritti negli elenchi nazionali dei disoccupati e cassaintegrati.
L’assunzione a termine di giornalisti e praticanti disoccupati e la loro eventuale trasformazione in contratti a tempo indeterminato dovrà essere comunicata alla Commissione paritetica nazionale di cui al successivo art.32, nonché al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale dei rapporti di lavoro - Div. X.
DIRETTORE
Art. 6
La nomina del direttore giornalistico di una testata dei soggetti di parte datoriale di cui al precedente art. 1 è comunicata dall’azienda alla rappresentanza sindacale dei tele-radio giornalisti, ove esistente, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.
Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra azienda e direttore, tali, in ogni caso, da garantire l’autonomia dei tele-radio giornalisti e da non risultare in contrasto con le norme sull’ordinamento sulla professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto.
ORARIO DI LAVORO
Art. 7
Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.
Per i lavoratori è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso su cinque o sei giorni, secondo l’organizzazione del lavoro definita all’interno della testata e fermo restando che il compenso per lavoro straordinario sarà riconosciuto per le ore di lavoro eccedenti le 40 di prestazione settimanale.
LAVORO STRAORDINARIO
Art. 8
Le parti si danno reciprocamente atto che l’importo della retribuzione mensile deve intendersi comprensivo del maggiore compenso che sarebbe dovuto per le ore di lavoro comprese tra la 36° e la 40° settimanale.
La prestazione lavorativa ricompresa tra la 36° e la 40° dovrà essere richiesta nel rispetto delle linee editoriali concordate con il lavoratore per far fronte a particolari esigenze aziendali.
Le prestazioni lavorative ricomprese tra la 36° e la 40° non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo per l’azienda.
Sono pertanto considerate ore di lavoro straordinario quelle eccedenti la prestazione settimanale di 40 ore.
Tali prestazioni straordinarie dovranno essere richieste dall’editore e certificate dal direttore e non potranno di norma superare le 22 ore mensili.
RIPOSO SETTIMANALE
Art. 9
Il giornalista ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
La giornata di riposo può non coincidere con la domenica.
In tale ultima circostanza al tele-radio giornalista spetterà una giornata di riposo compensativo da godere in altro giorno della settimana ed il lavoro domenicale sarà compensato con le maggiorazioni previste nell’art. 12 lettere
e) ed f).
In ogni caso il tele-radio giornalista deve fruire di una giornata di riposo dopo sei giornate di lavoro consecutive.
A tal fine non vengono ricomprese nel calcolo delle sei giornate consecutive lavorative le festività infrasettimanali.
FESTIVITÀ
Art. 10
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche;
b) le due festività nazionali (25 aprile, 1° maggio);
c) le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la ricorrenza del Patrono della città in cui ha sede l’impresa.
Quest’ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le Organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincida con altra festività infrasettimanale o nazionale.
In sostituzione delle festività soppresse, di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 ed a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, saranno concessi quattro giorni di permessi individuali retribuiti.
Tali giornate di permesso non saranno di norma fruite unitamente alle ferie e verranno godute entro l'anno compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per quanto riguarda le 2 festività civili (2 giugno e 4 novembre), la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nei giorni di calendario 2 giugno e 4 novembre.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in numero pari alle festività religiose soppresse, che cadranno o saranno cadute nella frazione dell'anno di servizio.
Trattamento riservato ai tele-radio giornalisti in occasione delle festività di cui al 1° comma
A) Il tele-radio giornalista che, nell'ambito del suo regime di orario, non lavora nelle festività di cui al punto b) e c) del presente articolo ha diritto:
1) Alla normale retribuzione, senza alcun altro compenso per la festività, se la festività non coincide con la domenica.
2) Se la festività coincide con la domenica, ad 1/26 della normale retribuzione mensile, in aggiunta alla stessa.
LAVORO NOTTURNO
Art. 11
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 23,00 e le ore 06,00. Le ore di lavoro notturne andranno maggiorate secondo le percentuali elencate al successivo art . 12.
LAVORO DOMENICALE, FESTIVO E NOTTURNO MAGGIORAZIONI
Art. 12
Le prestazioni lavorative straordinarie, festive e notturne andranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
a) Lavoro straordinario | 20% | ||
b) Lavoro notturno | 18% | ||
c) Lavoro festivo | 30% | ||
d) Lavoro festivo notturno | 35% | ||
e) Lavoro domenicale | con | riposo | 10% |
compensativo
f) Lavoro domenicale notturno con riposo compensativo
30%
g) Lavoro straordinario festivo 40%
h) Lavoro straordinario notturno festivo 50%
i) Lavoro straordinario notturno 30%
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per sei. I compensi per lavoro straordinario festivo e notturno risultanti dall’applicazione delle suddette maggiorazioni, devono intendersi già comprensivi dell’incidenza di detti compensi sugli istituti legali e contrattuali e sul t.f.r.
Pertanto gli istituti legali e contrattuali verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.
RAPPORTI PLURIMI
Art. 13
Il tele-radio giornalista quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera non potrà assumere altri incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dall'editore, d'accordo con il direttore.
Se al tele-radio giornalista non assunto in esclusiva sia, in costanza del rapporto, richiesta la prestazione esclusiva, sarà dovuto un superminimo non inferiore al 10% da calcolarsi sul minimo di stipendio, salva la facoltà del medesimo di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alle indennità di licenziamento (Trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso).
In ogni caso il tele-radio giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali della azienda alla quale appartiene. Fatti salvi questi interessi, il lavoratore potrà manifestare le proprie opinioni attraverso altri mezzi informativi a carattere culturale, religioso, politico o sindacale.
MODIFICHE, CESSIONE
E PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI
Art. 14
Modifiche ed integrazioni sostanziali ad ogni servizio firmato devono essere apportate con il consenso dell'autore, sempre che sia reperibile; il servizio non dovrà comparire firmato nel caso in cui le modifiche siano apportate senza l'assenso del tele-radio giornalista.
L'articolista, può pubblicare in volume gli articoli inviati - compresi i testi dei servizi radiotelevisivi - siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie, anche se non trasmessi dalla testata alla quale erano destinati.
LAVORO PART-TIME
Art.15
Lavoro part-time
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dall’art.5 della legge 19/12/1984 n.863 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con accordo fra azienda e lavoratore, sentito il direttore, è consentita la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale anche per un periodo predeterminato.
L’assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, deve risultare da atto scritto con l’indicazione della distribuzione concordata dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.
Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.
Ai lavoratori a tempo parziale sono applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal presente CCNL per i lavoratori a tempo pieno secondo il criterio della proporzionalità all’orario di lavoro concordato.
CESSIONE SERVIZI
Art. 16
La cessione sistematica di servizi giornalistici a più testate appartenenti a differenti editori darà luogo per la durata della stessa ad un maggior compenso nella misura del 10% del minimo di stipendio.
Tale maggiore compenso non sarà però computabile ad alcun effetto e nessuna indennità sarà dovuta al termine della cessione.
Per la cessione di singoli servizi sarà dovuto al lavoratore un equo compenso da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore a L.15.000 per servizio.
La cessione occasionale di servizi può avvenire soltanto previa autorizzazione del lavoratore interessato.
Nota a verbale
1) L'obbligo del pagamento del compenso è subordinato all’utilizzazione economica da parte della azienda del servizio originale del tele-radio giornalista.
2) La maggiorazione di cui sopra non si applica quando le testate giornalistiche siano riferibili ad un unico soggetto ovvero a soggetti collegati o controllati ex art. 2359 c.c. ovvero a persone fisiche aventi partecipazioni corrispondenti alle quote di collegamento o di controllo ex art. 2359 c.c.
3) La maggiorazione di cui sopra non si applica ai gruppi di emittenti e consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea ai sensi dell’art. 21 della L. 223/90 (cosiddette syndication) per la cessione di servizi alle altre emittenti delle syndication; la maggiorazione non si applica infine alle agenzie di informazione radiofonica.
TREDICESIMA MENSILITÀ
Art. 17
I lavoratori, compresi quelli con contratto part-time, hanno diritto nel mese di dicembre ad una tredicesima mensilità, l'ammontare della quale dovrà essere pari a 26/26esimi della retribuzione mensile.
I nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi intercorsi dalla data di assunzione al 31 dicembre.
Coloro che cessano di appartenere all'azienda, salvo che siano in periodo di prova, hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per i mesi lavorati nel corso dell’anno prima della risoluzione del rapporto.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno da considerare come mese intero.
Nota a verbale
Le parti convengono che, qualora alla scadenza del presente contratto dovessero procedere al rinnovo dello stesso, sarà definita, con la gradualità temporale da concordare, un aumento della misura della tredicesima mensilità, che, a regime, dovrà essere pari ai 30/26esimi della retribuzione mensile.
INDENNITÀ REDAZIONALE
Art. 18
Ai tele-radio giornalisti sarà corrisposta al 30 giugno una indennità redazionale pari a £. 500.000
Le modalità di corresponsione dell'indennità redazionale sono conformi a quelle stabilite per la tredicesima mensilità.
L'indennità redazionale non è computabile nel calcolo di tutti gli istituti retributivi contrattuali diretti ed indiretti (tredicesima, ferie, festività etc.) eccezione fatta per il TFR.
TRASFERIMENTO
Art. 19
Xxxxx xxxxx contrari, il tele-radio giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere trasferito di sede in un altro comune che si trovi ad una distanza superiore di 60 km dal luogo di assunzione, se non nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2103 del Cod. Civ.
In caso di trasferimento effettuato a termini del presente CCNL, o comunque accettato dal tele-radio giornalista, spetterà al medesimo il rimborso delle spese preventivamente concordate con l'azienda per sé, per le persone di famiglia, per la mobilia ed il bagaglio, oltre ad una indennità pari ad un mese e mezzo di retribuzione e 4 giorni di permesso retribuito.
FERIE - PERMESSI STRAORDINARI ASPETTATIVA - PERMESSI SINDACALI
Art. 20
Ferie
I tele-radio giornalisti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito di 26 giorni lavorativi.
Nelle aziende in cui l’orario settimanale di lavoro si articola su 5 giorni lavorativi anziché sei, il sesto giorno ai fini dell’applicazione della presente normativa va considerato comunque come giorno lavorativo.
L'epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.
Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento economico a scelta dell'azienda.
Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso da parte dell'azienda delle spese sostenute.
Al lavoratore che non abbia maturato l'anno di anzianità nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nel caso di dimissioni o di licenziamento al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate a questi effetti come mese intero.
Aspettativa
Al tele-radio giornalista, che ne faccia richiesta per giustificati motivi, potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi senza retribuzione.
Ai lavoratori che fossero chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali si applica l'art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
Permessi sindacali
Ai tele-radio giornalisti che ricoprono cariche negli organi previsti dagli statuti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e delle Associazioni Regionali di Stampa federate o che risultino delegati ai Congressi della categoria, oppure incaricati delle trattative sindacali, ovvero componenti la Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale, saranno concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di tali loro funzioni. Tali permessi saranno concessi anche ai lavoratori che fanno parte degli organi direttivi dell'INPGI, della CASAGIT e degli Ordini Professionali, in occasione delle riunioni dei medesimi.
Tali permessi non potranno comunque complessivamente superare dieci giorni annui.
Permessi straordinari
Nel caso di eventi luttuosi, riguardanti parenti di 1° o 2° grado, sarà concesso ai lavoratori un permesso straordinario della durata di 2 giorni elevabile a 3 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dal comune sede di lavoro del lavoratore.
Ai tele-radio giornalisti con anzianità aziendale superiore a cinque anni, saranno concessi in aggiunta alle ferie, permessi straordinari retribuiti per complessivi tre giorni lavorativi all’anno.
I permessi straordinari richiesti dai tele-radio giornalisti e non goduti per esigenze aziendali potranno essere recuperati nell’anno successivo.
Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino in tutto o in parte ai permessi straordinari.
MATRIMONIO E MATERNITÀ
Art. 21
Ai lavoratori che contraggono matrimonio è dovuto, in occasione delle nozze, un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni di calendario. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono dall'INPGI o da altri istituti previdenziali per atti di previdenza ai quali l'azienda è tenuta per disposizione di legge.
A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.
MALATTIA ED INFORTUNIO
Art. 22
In caso di infortunio o malattia riconosciuta ai lavoratori e ai praticanti, sarà conservato il posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro con corresponsione della retribuzione intera per i primi 6 mesi di assenza, di metà di essa per i successivi 6 mesi ed alla conservazione del posto senza retribuzione per altri 3 mesi.
In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi.
Entro il citato periodo di 15 mesi il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di dodici mesi.
Durante il periodo di tale aspettativa si realizza una sospensione del rapporto di lavoro che non dà diritto alla maturazione di alcun istituto contrattuale.
In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro constatata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di liquidazione stabilito dal presente CCNL (T.F.R. e trattamento sostitutivo del preavviso).
L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente, salvo casi di giustificato impedimento.
Il tele-radio giornalista è tenuto a recapitare presso l’azienda entro il termine di tre giorni il certificato medico.
L’azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell’art. 5 della L. 25 maggio 1970, n. 300 l’idoneità al lavoro del tele-radio giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.
SERVIZIO MILITARE
Art. 23
La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva dà diritto al tele-radio giornalista alla conservazione del posto senza percezione di stipendio né assegni di qualsiasi natura per tutta la durata della ferma.
In caso di richiamo alle armi il trattamento sarà quello stabilito dalle norme di legge.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 24
1) Indennità sostitutiva del preavviso
In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi del presente CCNL e non determinata per fatto o per colpa del tele-radio giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il lavoratore ha diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso nelle seguenti misure:
a) 2 mesi di retribuzione per il tele-radio giornalista con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico;
b) 1 mese di retribuzione per il tele-radio giornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico.
Il tele-radio giornalista, tranne i casi previsti dall'art. 26, non potrà abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all'azienda di avere un’indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del lavoratore.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano di aver inteso convenire che, data la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, in caso di recesso per “giustificato motivo” ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 da parte dell'azienda, è da
escludersi, la possibilità di un periodo di preavviso lavorato per il lavoratore e che quindi, nel caso predetto, oltre al trattamento di fine rapporto di cui al paragrafo successivo, è dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, l’indennità sostitutiva del preavviso nella misura integrale ed inderogabile stabilita dal presente articolo, qualunque sia - superato l'eventuale periodo di prova - l’anzianità di servizio del tele-radio giornalista.
Con la corresponsione delle predette indennità il rapporto si intende risolto a tutti gli effetti dalla data della comunicazione della disdetta da parte dell'azienda.
2) Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto, costituito ai sensi del presente CCNL, il tele-radio giornalista ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 25
Per il calcolo del trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d'opera, lo stipendio ed ogni altro assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte.
Quando la risoluzione del rapporto dipenda da dimissioni la retribuzione cessa alla data delle dimissioni.
Il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso devono essere versati entro la normale scadenza del pagamento delle retribuzioni in atto in azienda.
In caso di controversia sull'ammontare della liquidazione l'azienda verserà al lavoratore entro i termini di cui al comma precedente, la parte non contestata del trattamento dovuto.
In difetto di pagamento nel termine sopra indicato l'azienda, trascorsi i trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto, è tenuta a corrispondere l'interesse del 7% annuo, comprensivo dell'interesse legale, sulla parte che non poteva essere ragionevolmente contestata.
Nota a verbale
Entro il 30 giugno di ogni anno l'azienda consegnerà a ciascun giornalista il prospetto relativo all’entità del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente.
PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA E CESSAZIONE
Art. 26
I trasferimenti di proprietà (cessione di azienda, ovvero di azioni o quote), che ai sensi di legge debbono essere comunicati all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, saranno comunicati, senza il rispetto di particolari formalità, entro 48 ore dall’avvenuta comunicazione alla predetta Autorità, dall'impresa ai lavoratori tramite il comitato o il fiduciario di redazione, ovvero direttamente in caso di mancanza della rappresentanza sindacale.
Nel caso di passaggio di proprietà dell'impresa i diritti acquisiti dal tele-radio giornalista si intendono riconosciuti dal nuovo proprietario. Il passaggio non determina il diritto del lavoratore di ottenere la liquidazione.
Nel caso di cessazione dell'azienda per qualsiasi causa competono al lavoratore le indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
Art. 27
Nel caso di morte del tele-radio giornalista l'azienda sarà tenuta a versare alla scadenza del normale periodo di paga al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, un’indennità pari a quelle che sarebbero spettate al lavoratore in caso di licenziamento nel giorno della morte (trattamento di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso).
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente l’indennità sarà attribuita secondo le norme della successione.
LIMITI DI ETÀ
Art. 28
Il tele-radio giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed un’anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno sette anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).
L'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia raggiunto il 65° anno di età oppure anche prima di tale limite quando abbia maturato il diritto alla pensione anticipata a norma di legge ed abbia conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 33 anni, esclusi i versamenti volontari.
RAPPRESENTANZA SINDACALE
Art. 29
Nelle aziende che occupano più di cinque tele-radio giornalisti, per l’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, la rappresentanza sindacale di tali tele-radio giornalisti è composta con i seguenti criteri:
- un fiduciario di redazione nelle imprese che occupino da oltre cinque fino a undici tele-radio giornalisti;
- un comitato di redazione composto da due lavoratori di cui all’art. 1 nelle imprese che occupino da dodici a venti tele-radio giornalisti;
- un comitato di redazione composto da tre lavoratori di cui all’art. 1 nelle imprese che occupino oltre ventuno tele-radio giornalisti.
È compito del comitato o del fiduciario di redazione:
a) mantenere il collegamento con l’Associazione regionale di stampa e i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti dall'azienda;
b) vigilare sull'applicazione esatta del presente contratto ed intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti;
d) esprimere pareri e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.
Nelle aziende che occupano meno di sei tele-radio giornalisti i compiti di cui ai precedenti punti b) e c) sono affidati su richiesta del singolo lavoratore all’Associazione regionale di stampa competente per territorio, intendendosi per tale quella della sede operativa principale dell’emittente.
Per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri periodici tra direttore e comitato o fiduciario di redazione.
In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell'azienda ed il comitato o il fiduciario di redazione si riuniranno per l'esame dei sopra specificati problemi anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei lavoratori allo sviluppo delle imprese.
In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso il Registro delle Imprese, l'azienda ne consegnerà copia al fiduciario o al comitato di redazione.
Il fiduciario o il comitato di redazione, a richiesta del singolo lavoratore dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell'informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.
Il comitato o il fiduciario di redazione sono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto sia i tele-radio giornalisti con meno di 24 mesi di lavoro nel settore giornalistico, sia i tele-radio giornalisti con più di 24 mesi di lavoro nel settore giornalistico.
La nomina del comitato o del fiduciario di redazione deve essere notificata all’azienda e alla Commissione Paritetica Nazionale. Il comitato o il fiduciario di redazione durano in carica due anni. Il comitato o il fiduciario di redazione uscenti possono essere rieletti.
Nota a verbale
Si conviene che il numero annuo dei permessi sindacali fruibili da ogni singolo componente del comitato di redazione o dal fiduciario sarà contenuto nel numero massimo di 10 giorni
Da tale limite sarà esclusa l’eventuale partecipazione, in qualità di delegato, al Congresso nazionale della FNSI solo per le aziende con un numero di lavoratori di cui all’art. 1superiore a cinque unità.
Si conviene anche che i fiduciari o i componenti del comitato di redazione dovranno aver cura di programmare la fruizione dei permessi sindacali avendo riguardo alle esigenze di servizio dell’azienda.
Eventuali controversie saranno portate all’esame congiunto - per una rapida soluzione - della commissione paritetica nazionale di cui al successivo art. 32.
Comunicati sindacali
Nell'ambito della funzione informativa delle emittenti radiotelevisive locali si consente all'impegno di diffondere i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e delle rappresentanze sindacali dei giornalisti.
Il comitato o il fiduciario di redazione possono chiedere almeno 3 ore prima la messa in onda del radio/telegiornale al direttore, o a chi lo sostituisce, l'inserimento dei loro comunicati. L'eventuale dissenso sull’opportunità della diffusione sarà risolto d’intesa tra l’azienda interessata, eventualmente assistita su richiesta della stessa dal COORDINAMENTO AER – ANTI – CORALLO, e L’Associazione regionale di stampa competente per territorio, (intendendosi per tale quella della sede operativa principale dell’emittente) eventualmente assistita dalla FNSI.
Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei tele-radio giornalisti. Il direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.
Tutela sindacale
Nelle aziende con oltre quindici tele-radio giornalisti i componenti del comitato di redazione o i fiduciari non possono essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta della Commissione Paritetica Nazionale.
Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perentorio di 8 giorni dalla notifica della richiesta quando il provvedimento non dipenda dall’attività sindacale svolta.
La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali di stampa, nonché ai componenti del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o funzioni sia stata data preventiva formale notifica al COORDINAMENTO AER - ANTI – CORALLO nonché ad AER, ANTI e CORALLO.
La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico.
Norma transitoria
Ferma restando l’applicabilità delle norme precedenti, le rappresentanze sindacali esistenti alla data di entrata in vigore del presente CCNL, che siano state elette ai sensi delle disposizioni del contratto collettivo FIEG-
FNSI, continueranno ad operare fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre il 31 DICEMBRE 2001.
RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Art. 30
Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuati come tali, come previsto dalle disposizioni di legge in materia.
I servizi radiotelevisivi realizzati dal tele-radio giornalista nell'ambito della sua normale attività giornalistica non possono essere utilizzati, nemmeno parzialmente, per la realizzazione di trasmissioni a carattere pubblicitario.
TRATTENUTA DELLE QUOTE SINDACALI E DELLA QUOTA DI SERVIZIO
Art. 31
Quote sindacali
Le aziende, in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli tele- radio giornalisti, tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi le quote sindacali destinate alle Associazioni regionali di stampa, nell'importo dalle stesse notificato.
Le aziende verseranno alle Associazioni di stampa destinatarie alla fine di ciascun mese le quote trattenute.
Quote di servizio
Le aziende in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli lavoratori tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi l'aliquota della 0,30% a titolo di quota di servizio per assistenza contrattuale a favore
delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti e cioè la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e le Associazioni regionali di stampa.
La trattenuta di cui al precedente comma sarà versata dall'azienda alla Casagit.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
Art. 32
Le parti costituiscono una commissione paritetica nazionale a cui è affidata la gestione applicativa e l’interpretazione del presente contratto.
La Commissione verificherà anche l’andamento dell’occupazione giornalistica nel settore dell’emittenza radiotelevisiva locale. Ad essa, pertanto, saranno comunicate dalle imprese le assunzioni di praticanti, nonché le assunzioni a termine e a tempo indeterminato di giornalisti e praticanti disoccupati.
La Commissione, nell’ambito di una politica di valorizzazione delle energie professionali del settore, potrà, anche in collaborazione con gli organismi professionali, promuovere iniziative volte all’aggiornamento professionale dei giornalisti occupati nel settore.
COLLEGIO PER LE CONCILIAZIONI DELLE CONTROVERSIE
Art. 33
Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, che sarà composto di tre membri di cui uno nominato dal Coordinamento AER – ANTI – CORALLO, uno dalla FNSI ed uno, con funzioni di presidente, nominato d’intesa tra il Coordinamento AER-ANTI-CORALLO e la FNSI.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie.
La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza.
L’Organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all’altra parte interessata, all’Organizzazione contrapposta ed al Collegio per la Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di Conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
PRATICANTI
Art. 34
Presso le imprese di cui all’art.1 possono essere assunti praticanti ai sensi della L. 69/63. I praticanti vengono inquadrati come tele-radio giornalisti con meno di 24 mesi di attività nel settore.
Tutti coloro che alla data di entrata in vigore del presente contratto svolgono nelle imprese di cui all’art. 1 attività di lavoro giornalistico, ivi compresi i soggetti assunti con la qualifica di Telereporter e Radioreporter (anche se iscritti all’Albo dei giornalisti, elenco pubblicisti) in base alla definizione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui sono firmatari il COORDINAMENTO AER, ANTI e CORALLO e le Associazioni AER, ANTI e CORALLO e non siano iscritti nell’Albo come giornalisti professionisti, potranno svolgere la suddetta pratica.
L’azienda rilascerà apposita attestazione per permettere l’iscrizione nel registro dei praticanti.
Per i citati soggetti le eventuali differenze retributive riconducibili ai minimi tabellari verranno indicate separatamente nel prospetto paga con la voce di superminimo riassorbibile che avrà la caratteristica di poter essere riassorbito e conglobato nei futuri aumenti contrattuali stabiliti dal nuovo contratto collettivo; le parti convengono che la mancata iscrizione nel registro dei praticanti non preclude l’applicazione della parte economico e normativa ai soggetti di cui ai commi precedenti.
L'assunzione di nuovi praticanti dovrà essere comunicata dall'azienda all’Associazione regionale di Stampa competente, al Consiglio regionale dell'Ordine, alla CASAGIT e alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art.32, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere comunicata l'eventuale cessazione del rapporto.
Il praticante è tenuto ad informare l’impresa dell'avvenuta modifica della sua posizione amministrativa presso l'Ordine professionale con particolare riferimento a retrodatazione di iscrizione, riconoscimento di periodi di praticantato non comunicati all'atto dell'assunzione ecc.
All'atto dell'assunzione i praticanti dovranno esibire all’impresa la prova documentata del periodo di pratica giornalistica eventualmente svolta presso altre aziende, corredandola del certificato di iscrizione all'albo professionale dei giornalisti - registro praticanti.
Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:
- impiegato a rotazione in più servizi;
- affidato alla guida del direttore o di altro tele-radio giornalista dallo stesso delegato.
In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.
Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle imprese o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche.
I praticanti hanno diritto al trattamento normativo ed economico previsto dal presente contratto con i seguenti adattamenti:
a) a permessi retribuiti per il tempo necessario a sostenere le prove per l'idoneità professionale prevista dagli ordinamenti sulla professione giornalistica. Tali permessi non potranno essere inferiori a 5 giorni in occasione delle prove orali;
b) a permessi retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. Tali permessi saranno riconosciuti una sola volta.
c) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;
d) alla conservazione del posto per tre mesi nei casi di infortunio o malattia. Durante il primo mese avranno diritto alla intera retribuzione e per i successivi due mesi a metà della stessa;
e) in caso di dimissioni, il praticante non potrà abbandonare l'azienda senza dare il preavviso di un mese. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del praticante. Spetterà comunque al praticante il trattamento di fine rapporto di cui al precedente punto.
Il praticante avrà diritto al trattamento contrattuale dovuto ai giornalisti professionisti dal giorno in cui darà comunicazione scritta all’impresa dell'avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.
Il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nell'azienda, quale praticante, sarà computato agli effetti dell'indennità di licenziamento, della indennità redazionale, delle ferie e dei permessi straordinari.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Art. 35
Le aziende di cui all’art.1 del presente CCNL possono procedere alla stipula di contratti di formazione e lavoro ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3 della legge 19.12.1984 n.863 e successive modificazioni ed integrazioni, con soggetti nei limiti di età previsti dalla legge ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 3.2.1963 n.69 per lo svolgimento del praticantato.
Il contratto di formazione e lavoro non può superare la durata di 16 mesi e all’atto della sua stipula dovrà essere rilasciata all’interessato la dichiarazione utile ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti comprovante l’inizio della pratica giornalistica.
Le aziende possono stipulare contratti di formazione lavoro nel rapporto del 10% rispetto all’entità numerica dei tele-radio giornalisti , con il limite minimo di una unità.
Nel computo dell’entità numerica i decimali vanno arrotondati all’unità intera più elevata.
Le assunzioni di praticanti con contratto di formazione e lavoro devono essere comunicate dalla aziende alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 32 .
Le aziende che assumano giornalisti disoccupati potranno, in aggiunta all’aliquota sopra indicata, stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro nel rapporto di un contratto di formazione per ciascun disoccupato assunto.
Il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Rientrano nella formazione i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.
Al praticante con contratto di formazione e lavoro spetta il trattamento economico e normativo previsto dall’art. 34 del presente CCNL.
Qualora al termine del contratto di formazione e lavoro il rapporto dovesse essere trasformato in rapporto di praticantato indeterminato ex art. 34 il periodo di formazione e lavoro sarà considerato utile ai fini dei termini di comporto di cui al 2° e 3° comma dell’art.34 della legge 3.2.1963 n.69 e ai fini dell’anzianità aziendale.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "XXXXXXXX XXXXXXXX" - I.N.P.G.I.
Art. 36
L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) "Xxxxxxxx Xxxxxxxx" attua la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei praticanti secondo le norme di legge e del presente contratto; in particolare eroga: il trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti; il trattamento in caso di disoccupazione; il trattamento in caso di infortunio; gli assegni famigliari; il trattamento economico in caso di tubercolosi; altre forme assistenziali previste dallo Statuto, con esclusione di quelle di natura sanitaria.
ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 37
Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti - o i loro aventi causa indicati nell’art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 40, ai quali è applicato il presente contratto, e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di tele-radio giornalista, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:
a) per il caso di morte L. 180.000.000;
b) per il caso di invalidità permanente totale L. 210.000.000;
c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.
L'indennità di cui al precedente punto a) é maggiorata del 20% se l'evento si verifica in epoca compresa tra l'inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l'inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l'inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Al verificarsi dell'evento nelle stesse epoche sopra precisate, l'indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.
Se al momento dell'evento il lavoratore era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del predetto regolamento di attuazione, l'indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, é maggiorata del 10% per l'altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell'indennità stessa.
Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista e per il praticante ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.
L'importo dell'indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell'ipotesi di responsabilità per colpa.
Art. 38
In sede aziendale potrà essere valutata l’opportunità di riconoscere ai tele- radio giornalisti addetti ai servizi di cronaca e ai servizi sportivi, una assicurazione integrativa a totale carico dell'azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse, scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.
Fatte salve le condizioni di miglior favore la polizza deve coprire i danni alle cose di proprietà dell’interessato (con un massimale non inferiore ai 2/3 del loro valore fino alla concorrenza di 4 milioni) e la sua eventuale invalidità temporanea con una indennità giornaliera fino a lire 30.000.
Art. 39
I trattamenti previsti dal precedente art. 37 saranno corrisposti per i giornalisti professionisti e per i praticanti dall'INPGI sulla base di una convenzione con la FNSI.
Per il finanziamento dei trattamenti previsti dal precedente art. 37 e degli oneri connessi, si conviene che i datori di lavoro verseranno all'INPGI, con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile di lire 13.000 per ogni tele-radio giornalista e praticante di cui allo stesso art. 37.
La misura di tale contributo potrà essere rivista in relazione a comprovate esigenze di gestione.
Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere, valgono le norme in atto per le altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto.
Nel caso di rapporti plurimi il contributo mensile potrà essere ripartito tra le aziende interessate.
Art. 40
Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui al precedente art. 37, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI d'intesa con la FNSI.
All'INPGI sono altresì deferiti, in collaborazione con la FNSI, gli adempimenti che derivano dal presente articolo e dai precedenti artt. 37 e 39.
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE
Art. 41
I tele radio giornalisti iscritti, ai sensi della Legge 3 febbraio 1963 n. 69 nell’elenco dei giornalisti professionisti possono, su richiesta, aderire al Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani.
L’iscrizione al fondo deve essere notificata all’azienda dal singolo giornalista interessato.
A decorrere dal mese successivo alla data di iscrizione al Fondo i datori di lavoro verseranno al Fondo per ogni tele-radio giornalista professionista iscritto, assunto con contratto di lavoro subordinato, un contributo pari all’1% della retribuzione annua percepita dal lavoratore stesso.
Il contributo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,10% della retribuzione annua.
Quest’ultima percentuale dello 0,10% potrà essere elevata sino al massimo del 12% su richiesta del singolo lavoratore notificata all’azienda.
In occasione del versamento al Fondo dei contributi inerenti la retribuzione di dicembre, dovrà essere versata al Fondo medesimo una quota dell’accantonamento annuale per il TFR di ammontare pari a quello della contribuzione a carico dell’impresa (1% della retribuzione annua percepita dal lavoratore).
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Art. 42
L'azienda tratterrà sulla retribuzione del teleradiogiornalista, nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal lavoratore medesimo, il contributo contrattuale del 3,60%.
Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla FNSI ad assicurare l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, il relativo importo è versato dalle aziende alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT) mediante versamento su conto corrente postale indicato dalla CASAGIT medesima o con le diverse modalità che fossero successivamente concordate con le parti firmatarie del presente contratto.
Fatti salvi i diritti di azione della CASAGIT, questa segnalerà al COORDINAMENTO AER – ANTI – CORALLO nonché ad AER, ANTI e
CORALLO, per gli interventi che intendessero promuovere, gli eventuali ritardi nei versamenti; uguale segnalazione sarà fatta in caso di ritardo o di mancato invio del modello di denuncia.
Per la denuncia alla CASAGIT delle retribuzioni e delle relative trattenute per contributo contrattuale le aziende debbono valersi degli appositi moduli forniti dalla CASAGIT; tali moduli devono essere trasmessi alla CASAGIT entro 10 giorni dalla scadenza del relativo periodo di paga insieme con l'attestazione dell'avvenuto versamento degli importi trattenuti. Nei moduli da inviare alla CASAGIT dovranno risultare anche i nominativi tenuti al versamento del contributo contrattuale, nonché le retribuzioni e le trattenute relative.
Note a verbale
1) Eventuali variazioni della misura del contributo contrattuale, stabilite dalla FNSI d'intesa con il Consiglio di Amministrazione della CASAGIT, dovranno comunque essere concordate con il COORDINAMENTO AER, ANTI, CORALLO nonché con AER., ANTI e CORALLO per i relativi adempimenti delle aziende.
Contestualmente al contributo contrattuale, al carico del singolo teleradiogiornalista, ogni azienda provvederà, inoltre, a versare alla CASAGIT un contributo, a suo carico, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile per ogni teleradiogiornalista dipendente.
2) Eventuali modifiche alle disposizioni riguardanti la denuncia e il versamento del contributo contrattuale che fossero concordate da AER, ANTI e CORALLO, dalla FNSI e dalla CASAGIT, saranno comunicate alle aziende almeno quattro mesi prima dell'entrata in vigore di tali nuove disposizioni.
3) Le aziende in quanto espressamente delegate tramite la CASAGIT dai teleradiogiornalisti con coniuge titolare di reddito proprio superiore agli importi annui stabiliti periodicamente dalla CASAGIT, tratterranno sulla retribuzione dei giornalisti medesimi un contributo aggiuntivo mensile nella misura definita e comunicata alle aziende dalla CASAGIT.
Le trattenute verranno operate a scadenze semestrali anticipate coincidenti con le retribuzioni di giugno e di dicembre di ciascun anno.
Il contributo aggiuntivo sarà trasmesso dalle aziende direttamente alla CASAGIT, entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di paga e cioè entro il 10 luglio e il 10 gennaio con versamento separato effettuato sul medesimo conto corrente postale previsto per la corresponsione del contributo contrattuale.
Le aziende stesse, per la denuncia del contributo aggiuntivo, si avvarranno dei moduli forniti dalla CASAGIT e contenenti già le indicazioni degli importi da trattenere a ciascun dipendente.
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
Art. 43
Nei confronti di quei lavoratori ai quali viene applicato all’atto dell’entrata in vigore del presente accordo il contratto di lavoro giornalistico FIEG- FNSI, l’adeguamento alla nuova normativa verrà effettuato secondo i seguenti criteri:
A) Istituti retributivi
Nei confronti di tali soggetti continuerà a trovare applicazione il trattamento di miglior favore previsto in campo retributivo fino alla naturale scadenza contrattuale.
In particolare saranno mantenuti i livelli del minimo di retribuzione contrattuale, l’indennità redazionale, la tredicesima mensilità, le maggiorazioni previste per il lavoro notturno, festivo, straordinario, il numero dei giorni di ferie e permessi, l’istituto del preavviso e della relativa indennità sostitutiva, nonché la maturazione degli scatti di anzianità.
Successivamente alla predetta scadenza contrattuale, verranno applicati, in aggiunta ai trattamenti economici già maturati, gli eventuali miglioramenti che saranno stabiliti dal presente contratto collettivo sottoscritto dal COORDINAMENTO AER ANTI CORALLO, l’AER, ANTI, CORALLO e
la FNSI, e successivi eventuali rinnovi di quest’ultimo.
B) Istituti normativi
Tutte le norme del presente contratto collettivo, ad eccezione degli istituti retributivi di cui alla precedente lettera A) troveranno immediata applicazione. Tuttavia come previsto al precedente art. 29 “Norme transitorie” le rappresentanze sindacali esistenti alla data di entrata in vigore del presente CCNL che siano state elette ai sensi delle disposizioni del CCNL FNSI – FIEG, continueranno ad operare fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre il 31 dicembre 2001. Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera A), tutti gli inquadramenti per i lavoratori in precedenza assunti ai sensi del CCNL FNSI – FIEG verranno adeguati agli inquadramenti del presente CCNL. Al fine di dare esecuzione al presente articolo 43, le imprese di parte datoriale di cui all’art. 1 del presente contratto che occupino lavoratori ai quali viene applicato il contratto collettivo FNSI
– FIEG, a seguito dell’entrata in vigore del presente CCNL procederanno a redigere insieme a tali lavoratori un atto di ricognizione della posizione di ognuno degli stessi.
Art. 44
Al fine di favorire lo sviluppo delle attività informativa delle imprese, le parti convengono di promuovere iniziative comuni finalizzate a introdurre nuove norme in materia di sostegno delle emittenti radiotelevisive, impegnate nel ruolo informativo.
Allegato A
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO
QUALIFICHE | MINIMI DI STIPENDIO COMPRENSIVI DELLA EX INDENNITÀ DI CONTINGENZA |
Tele-radio giornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 3.049.993 |
Tele-radio giornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 2.363.355 |
Tele-radio giornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 2.130.990 |