DELIBERAZIONE N. 16/17 DEL 28.3.2017
DELIBERAZIONE N. 16/17 DEL 28.3.2017
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Oggetto: Approvazione ipotesi di accordo concernente “Interpretazione autentica dell’art. 2 e di modifica dell’art. 5 dell’accordo collettivo quadro, sottoscritto il 13 ottobre 2015 per la definizione delle modalità applicative della Delib.G.R. n. 16/2 del 14 aprile 2015”.
L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, in seguito della certificazione positiva della Corte dei Conti, le organizzazioni sindacali ed il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (Coran), in data 13 ottobre 2015, hanno sottoscritto definitivamente l’accordo quadro relativo alla riduzione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, nel quale sono state definite le specifiche modalità applicative delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015.
Il Coran, in data 29 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 63, comma 3 della L.R. n. 31/1998, il testo dell’ipotesi di accordo in oggetto, sottoscritto il 22 giugno 2016, dal Comitato medesimo e dai rappresentanti di alcune delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione, ai sensi dell’art. 60 della L.R. n. 31/1998 (CGIL, CISL, UIL, SADIRS UGL).
L’Assessore comunica che il Comitato per la rappresentanza negoziale che ha sottoscritto la succitata ipotesi di accordo, ha terminato il suo mandato in data 30 giugno 2016, e ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 35/3 del 14 giugno 2016 ha previsto le funzioni e la procedura per la nomina del nuovo CORAN. Successivamente la Giunta con la deliberazione n. 56/30 del 18 ottobre 2016 ha nominato il nuovo CORAN.
L’Assessore analizza il testo contrattuale e rappresenta quanto segue.
Il testo dell’ipotesi di accordo in oggetto prevedendo l’interpretazione autentica dell’art. 2 e la modifica contrattuale dell’art. 5 del CCRQ del 13 ottobre 2015, necessita di una premessa metodologica.
L’Assessore, infatti, espone gli elementi richiesti per la validità dell’ipotesi di accordo in oggetto: con riguardo alla procedura prevista per l’interpretazione autentica l’art. 66 della L.R. n. 31/1998 così dispone: “Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi le parti che
li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della norma controversa. L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all’art. 63 sostituisce la norma in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto”; invece, nel caso si debba procedere ad una modifica contrattuale, la validità della sottoscrizione dell’accordo è regolamentata dal combinato disposto dal comma 2 dell’art. 60 della L.R. n. 31/1998 e dal comma 3 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001, nel modo seguente: “le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto”.
Prosegue l’Assessore evidenziando che le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il testo, di cui si propone l’approvazione con la presente deliberazione, sono le stesse che hanno siglato il contratto collettivo quadro e, in ogni caso, rappresentano complessivamente la maggioranza richiesta per la validità dell’accordo (51% come media tra dato associativo e dato elettorale).
Con riferimento all’art. 2 del CCRQ del 13 ottobre 2015, dalla relazione Xxxxx e dal testo contrattuale si deduce che la reale volontà della parti non era stata tradotta correttamente nel precedente accordo oramai divenuto definitivo, pertanto si è resa necessaria una interpretazione autentica del significato della locuzione “sede dell’amministrazione” avente efficacia retroattiva.
L’Assessore prosegue analizzando l’art. 5 del predetto contratto quadro, avente ad oggetto il contingente dei permessi retribuiti e la sua ripartizione, con particolare riferimento alla ripartizione del contingente dei permessi sindacali tra le organizzazioni sindacali (XX.XX.) e le rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Dalla relazione Coran si evince la necessità di apportare modifiche al testo contrattuale, tra l’altro dirette ad evitare che la quota di competenza delle RSU fosse assoggettata alla decurtazione, prevista dalla deliberazione di Giunta n. 16/2 del 14 aprile 2015, unicamente per la quota di spettanza delle XX.XX.
L’Assessore ritiene condivisibili le motivazioni indicate nell’ipotesi di accordo e nell’allegata relazione del Coran, e propone quindi alla Giunta, l’ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell’art. 2 e di modifica dell’art. 5 dell’accordo collettivo quadro sottoscritto il 13 ottobre 2015 per la definizione delle modalità applicative della deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015, per l’ulteriore corso del procedimento di contrattazione ai sensi dell’art. 63 della L.R. n. 31/1998, e s.m.i.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in ordine all’ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell’art. 2 e di modifica dell’art. 5 dell’accordo collettivo quadro sottoscritto il 13 ottobre 2015 per la definizione delle modalità applicative della deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in ordine all’ipotesi di accordo di interpretazione autentica, dell’art. 2 e di modifica dell’art. 5 dell’accordo collettivo quadro, sottoscritto il 13 ottobre 2015 per la definizione delle modalità applicative della deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 66 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione.
Il Direttore Generale | Il Presidente |
Xxxxxxxxxx De Xxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |