ALLEGATO 6 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ALLEGATO 6
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Schema di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e il servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché di alcune misure di accompagnamento, in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, nell’ambito del Programma Frutta e verdura nelle scuole.
CUP J59D17000550007
Periodo di riferimento: 1 agosto 2017- 31 luglio 2023
LOTTI 1-10
Sommario
ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI 3
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI SPECIFICI 4
ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI 6
ARTICOLO 6 - AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI 7
ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO 7
ARTICOLO 8 - PENALI E SANZIONI 8
ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO SPECIFICO 8
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO 10
ARTICOLO 13 - COSTI DELLA SICUREZZA 11
ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 11
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 12
ARTICOLO 17 - PATTO DI INTEGRITÀ 13
ARTICOLO 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 13
ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE 13
ARTICOLO 20 - CLAUSOLA FINALE 14
Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile 14
Premessa
a) Con decreto direttoriale a contrarre n. 56406 del 21 luglio 2017, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito denominato Ministero o Amministrazione) ha autorizzato, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato anche Codice), la pubblicazione di un bando per l’indizione di una gara a procedura aperta, in ambito comunitario, per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del Codice, da dividere in Lotti, finalizzato all’affidamento dell’appalto della fornitura e del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché di alcune misure di accompagnamento, in favore degli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani, per l’esecuzione del Programma comunitario “Frutta nelle scuole”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
b) In esecuzione di quanto stabilito nel predetto decreto, è stata espletata, con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 21 luglio 2017 e sulla G.U.R.I. in data …….., una procedura aperta per la stipulazione di un Accordo Quadro, diviso in 10 lotti, con più operatori economici, alle condizioni fissate, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del Codice, per l’affidamento dell’esecuzione del Programma “Frutta nelle scuole”, sul quale basare gli Appalti Specifici aggiudicati con le parti sottoscrittrici dell’Accordo Quadro, per tutta la durata di sei annualità scolastiche dell’Accordo stesso;
c) Gli operatori economici che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari di detta procedura di gara e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente documento e nel disciplinare di gara allegato, nel Capitolato tecnico, nelle offerte tecnico ed economiche presentate e in ogni altro documento ivi indicato e richiamato, nonché nei singoli e successivi contratti specifici;
d) Gli aggiudicatari hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale incluse la cauzione definitiva;
e) Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di indizione degli Appalti Specifici, mediante rilancio del confronto competitivo, di aggiudicazione, di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Specifici che verranno sottoscritti con gli aggiudicatari di ciascun Lotto in cui è stato suddiviso l’Accordo Quadro, sulla base, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nonché nella Offerta del singolo Appalto Specifico;
f) Ciascun Operatore economico, aggiudicatario dell’Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) Ciascun Operatore economico, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro.
Ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI
1) Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
(i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con ciascun Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
(ii) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
(iii) dalle norme in materia di Contabilità delle amministrazioni pubbliche;
(iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2) Ciascun Appalto Specifico, nonché il relativo contratto, è regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
3) Le clausole dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, che entreranno in vigore successivamente.
4) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro sono: il Capitolato Tecnico, l’offerta tecnica ed economica di ciascun operatore economico aggiudicatario dell’Accordo Quadro e la Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per l’esecuzione del Programma “Frutta e vedura nelle scuole”, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Programma europeo “Frutta nelle scuole”: fornitura e distribuzione di prodotti ortofrutticoli e realizzazione di alcune misure di accompagnamento in favore degli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani, in esecuzione del Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, promosso dall’Unione Europea, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del Regolamento (UE) 1308/2013 (di seguito Programma). In particolare, il Programma, con riferimento a ciascun Lotto, ha per oggetto le seguenti attività:
- Fornitura dei prodotti ortofrutticoli, nei modi e dettagli specificati nella Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole e nel capitolato tecnico;
- Distribuzioni dei suddetti prodotti agli allievi delle scuole che hanno aderito al Programma, con i criteri e le regole indicate nel Capitolato tecnico;
- Realizzazione delle misure di accompagnamento con i criteri e le regole indicate nel Capitolato tecnico del presente bando oppure con quelle previste dalla Strategia nazionale.
b) Accordo Quadro: il presente atto di carattere normativo aperto, disciplinato dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale accordo concluso dal Ministero da una parte, e dagli aggiudicatari di ciascun singolo Lotto in cui è stato suddiviso l’Accordo Quadro dall’altra parte, con lo scopo di stabilire, in via preventiva, le clausole relative ai successivi ed eventuali Appalti Specifici da aggiudicarsi nel corso della durata del medesimo Accordo Quadro.
c) Lotto/i: parte funzionale in cui è stato suddiviso l’oggetto dell’Appalto dell’Accordo Quadro concernente la realizzazione del Programma europeo “Frutta nelle scuole”.
d) Aggiudicatario/i: ciascuna impresa o raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese risultati aggiudicatari della procedura di cui in premessa e che conseguentemente sottoscrive l’Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare al confronto competitivo per l’aggiudicazione di ogni singolo Appalto Specifico come specificamente disciplinato nel Capitolato tecnico.
e) Capitolato tecnico: il documento allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura ristretta di cui in premessa, contenente altresì le condizioni e le modalità per la conclusione degli Appalti Specifici.
f) Appalto Specifico: procedura annuale indetta per la selezione, mediante rilancio del confronto competitivo tra gli Aggiudicatari di ogni singolo Lotto del presente Accordo Quadro, con i quali stipulare il Contratto specifico avente ad oggetto l’esecuzione del Programma per l’annualità scolastica di riferimento, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nella Lettera di Invito.
g) Lettera di Xxxxxx: l’atto di avvio della procedura di rilancio del confronto competitivo che verrà inviata agli aggiudicatari parti dell’Accordo Quadro, per l’aggiudicazione del competente Appalto Specifico.
h) Contratto specifico o attuativo: il contratto stipulato con l’aggiudicatario dell’Appalto Specifico per l’esecuzione del Programma di “Frutta nelle Scuole” per l’annualità scolastica di riferimento.
i) Contraente: Aggiudicatario dell’appalto specifico.
j) Importo Contrattuale: l’importo del singolo contratto specifico.
k) Filiera delle imprese: i subappalti come definiti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti specifici.
l) Strategia Nazionale: documento di intesa sul Programma destinato alle scuole approvata in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 6 luglio 2017.
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI SPECIFICI
1) Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto del rispettivo Contratto specifico.
2) Il presente Accordo Quadro è concluso con gli Operatori economici aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare, come disciplinato nel Capitolato tecnico, ai confronti competitivi, che saranno avviati dal Ministero per
l’aggiudicazione del competente Appalto Specifico basato sulle condizioni, stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato tecnico.
3) Ciascun singolo aggiudicatario dell’Accordo Quadro, inoltre, si impegna ad offrire, in ciascun Appalto Specifico, le prestazioni oggetto dell’appalto, con riferimento a ciascun Lotto, nel rispetto dei seguenti vincoli:
i. delle condizioni minime, previste a pena esclusione, connesse all’oggetto della procedura aperta in premessa, previste dal Capitolato Tecnico;
ii. delle eventuali condizioni (tecniche ed economiche) migliorative offerte in sede di rilancio competitivo in attuazione dell’Accordo Quadro.
4) Ciascun singolo aggiudicatario, pertanto, si impegna ad offrire, in caso di aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, le prestazioni connesse al Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, nel rispetto di quanto previsto nel precedente comma e delle eventuali ulteriori condizioni migliorative offerte nel rispettivo Appalto Specifico;
5) Al fine di aggiudicare il competente Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, il Ministero procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
• preliminarmente, l’Amministrazione procederà a precisare l’oggetto e l’importo, sulla base delle risorse assegnate dalla UE, del singolo Appalto Specifico in ragione di quanto stabilito nel disciplinare, nel Capitolato tecnico e nel presente Accordo Quadro;
• successivamente, l’Amministrazione procederà all’invio della Lettera di Invito agli aggiudicatari di ciascun Lotto in cui è suddiviso l’Accordo Quadro, nel rispetto dei termini e delle condizioni (fisse e da fissare) previsti nel disciplinare, nel Capitolato tecnico e nel presente Accordo Quadro;
• con la ricezione delle offerte, l’Amministrazione procederà all’analisi ed alla valutazione delle medesime, ricevute nei termini, in ragione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione precisati nella Lettera di Invito, secondo quanto stabilito nel disciplinare, nel Capitolato speciale e nel presente Accordo Quadro;
• l’Amministrazione procederà, infine, all’aggiudicazione del competente Appalto Specifico ed alla stipulazione del relativo Contratto di esecuzione del Programma, in favore dell’aggiudicatario dell’Accordo Quadro, che avrà presentato la migliore offerta e che, pertanto, risulterà essere l’aggiudicatario del confronto competitivo tra gli aggiudicatari parti del presente Accordo Quadro;
Sarà assegnato un solo appalto specifico, anche qualora gli aggiudicatari di più Lotti dell’Accordo Quadro risultassero vincitori di più appalti specifici. In tal caso, si procederà all’aggiudicazione dell’appalto specifico di maggior valore tra quelli cui l’aggiudicatario è arrivato primo nelle graduatorie;
Con riferimento alla sola prima annualità scolastica del Programma, A.S. 2017-2018, gli aggiudicatari posizionatisi primi nella graduatoria finale di ciascun Lotto dell’Accordo Quadro saranno aggiudicatari anche dell’appalto specifico e, pertanto, saranno chiamati a sottoscrivere anche il Contratto specifico per l’esecuzione del Programma per l’annualità scolastica 2017-2018.
ARTICOLO 4 - DURATA
1) Il presente Accordo Quadro ha una durata di 72 (settantadue) mesi decorrenti dalla data della relativa stipulazione e in ogni caso ha termine con le procedure relative all’anno scolastico 2022/2023.
2) La predetta durata è in misura superiore ai 4 anni previsti dall’art. 54, comma 1, del Codice al fine di allineare la durata dello stesso alla Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole, la cui durata va dal 1 luglio 2017 al 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 8 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 e dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 2017/40.
3) Resta inteso che per la durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione indice l’Appalto Specifico mediante invio della Lettera di Invito per il rilancio del confronto competitivo tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, ai fini dell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico relativo a ciascun singolo Lotto in cui è suddiviso l’Accordo Quadro.
4) Il presente Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della regolamentazione di ciascun Appalto Specifico per tutto il periodo di vigenza del medesimo; pertanto, l’aggiudicazione e l’esecuzione dell’Appalto Specifico sarà regolato dall’Accordo Quadro (e dei relativi allegati).
5) I singoli Contratti specifici, stipulati a seguito dell’aggiudicazione degli Appalti Specifici, dovranno avere una durata corrispondente alla durata dell’annualità scolastica, ovvero dal 1 agosto al 31 luglio dell’anno successivo.
ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI
1) Il valore complessivo dell’Accordo Quadro è stimato in € 107.704.500,00 (centosettemilionisettecentoquattromilacinquecento/00 sulla base delle risorse assegnate, su base annuale, per l’anno 2017-2018, dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione del 23 marzo 2017 C (2017) 1792.
2) Il valore dell’appalto specifico per l’annualità scolastica 2017-2018, con riferimento a ciascun singolo Lotto in cui è stato suddiviso l’Accordo Quadro, è ricavabile dalla tabella 2 del disciplinare.
3) A partire dal secondo anno della stipulazione dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione determinerà i corrispettivi dei Contratti specifici in ragione delle risorse assegnate dalla Commissione europea e, quindi, gli stessi potranno subire delle modifiche rispetto alle proiezioni attuali.
4) L’importo complessivo di cui al punto 1 deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna l’Amministrazione a stipulare contratti fino alla concorrenza dell’intero ammontare, atteso che i Contratti specifici saranno stipulati in base alla Programmazione operativa su base annuale.
5) La percentuale di ribasso offerta dal soggetto risultato primo nella graduatoria di aggiudicazione di ciascun Lotto in cui è suddiviso l’Accordo Quadro sarà presa quale base per i singoli appalti specifici.
6) Ciascun aggiudicatario dell’Accordo Quadro, inoltre, in ogni singolo Appalto Specifico dovrà formulare una offerta tecnica di prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
7) Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che:
i) offrano un importo maggiore rispetto a quello posto a base d’asta dell’appalto specifico; in caso di risorse disponibili maggiori o minori, la stazione appaltante procede all’opportuna adeguamento con criteri e parametri proporzionali;
ii) offrano servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 6 - AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI
1) Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dall’Amministrazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Capitolato tecnico e nel disciplinare di gara.
ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO
1) Ciascun aggiudicatario, nel corso dell’Accordo Quadro, si impegna:
• a partecipare ai confronti competitivi per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici per ciascuno dei Lotti del presente Accordo Quadro e, pertanto, a presentare offerta per ciascuno di detti Appalti Specifici, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato tecnico, nel rispetto di quanto offerto ai fini dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
• a mantenere fermo o migliorare, per tutta la durata del presente atto, ogni impegno assunto con l’offerta presentata per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
• in caso di aggiudicazione in proprio favore di un Appalto Specifico, a stipulare il relativo Contratto di attuazione, previa prestazione di una cauzione definitiva – a garanzia dell’esatta e completa esecuzione dello stesso – resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 - e a dare esecuzione al Contratto medesimo;
• a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro; pertanto, ciascun Aggiudicatario parte dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di comunicare al Ministero, entro il termine perentorio di
5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento relativa a tali dati.
2) Ciascun singolo Aggiudicatario ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la procedura e la stipulazione del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare al Ministero - entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo - ogni modificazione e/o integrazione relativa a:
i. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016;
ii. le informazioni e dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
iii. ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse.
3) L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire la prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato tecnico, nella rispettiva Lettera di Xxxxxx e nel Contratto specifico.
4) Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, agli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di Accordo Quadro ed a quant’altro offerto nel rispettivo Appalto Specifico; ciascun Aggiudicatario si obbliga, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, a comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali modifiche che possano intervenire in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
5) L’Aggiudicatario si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti specifici, secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nella rispettiva Lettera di Xxxxxx.
6) L’Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
7) L’Aggiudicatario si obbliga a sottoscrivere il Contratto in caso di aggiudicazione di ciascun Appalto Specifico riferito al presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 8 - PENALI E SANZIONI
1. Le attività di fornitura e di distribuzioni, sotto il profilo sanziontario, sono regolate dal Manuale delle sanzioni allegato al disciplinare.
2. L’aggiudicatario è a conoscenza che le risorse sono di origine europea e che le procedure di controllo e di gestione amministrativa dei controlli sono soggette ad una normativa specifica; allo stesso modo prende atto di quanto previsto dai regolamenti (UE) 2017/39 e 2017/40 , e loro eventuali modifiche, che i controlli amministrativi sono svolgibili sia in loco che presso le competenti sedi amministrative.
3. Il Direttore dell’Esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi o d i f f o r m i t à nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
4. Il Manuale delle sanzioni è aggiornabile unilateralmente dalla stazione appaltante per il sopravvenire di modifiche normative o procedurali, o a seguito delle variazioni del capitolato tecnico.
5. L’aggiudicatario ha l’obbligo di avviare il programma di distribuzione entro e non oltre 21 giorni dalla data di aggiudicazione o di emissione del decreto di anticipata esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento superi i 40 giorni il R.U.P. dello specifico contratto attuativo ne propone la risoluzione per grave inadempimento alla Stazione Appaltante.
6. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva di cui alla lett. f) delle Premesse al presente Accordo Quadro (con obbligo di reintegrarla, se del caso, ai sensi dell’art.
123 del Regolamento) senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.
7. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell’Appaltatore, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all’Appaltatore. In caso di disapplicazione, all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO SPECIFICO
1) Con riferimento al singolo Appalto Specifico, l’Operatore economico, aggiudicatario dello stesso, si impegna in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore del Ministero idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella
Lettera di Invito. Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero. La cauzione definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione del singolo Contratto specifico.
2) La suddetta cauzione dovrà avere una durata pari a quella del Contratto nascente dall’aggiudicazione del relativo Appalto Specifico.
3) La cauzione copre e garantisce il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti con la stipulazione del Contratto nascente dall’aggiudicazione del relativo Appalto Specifico. Qualora l’ammontare della cauzione prestata, ai sensi del precedente comma 1, dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, ivi comprese l’applicazione delle sanzioni comminate, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE
1) In caso di inadempimento del contraente anche di uno solo degli obblighi che saranno assunti con la stipulazione del relativo Appalto Specifico, l’Amministrazione avrà facoltà di comunicare all’aggiudicatario, a mezzo raccomandata a.r., una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
2) In ogni caso, il Ministero - nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro - nella fase di svolgimento e di esecuzione dell’Appalto Specifico di riferimento e del relativo Contratto di attuazione
-anche senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., rispettivamente il presente Accordo Quadro (per la parte relativa alla parte inadempiente) ed il Contratto nascente dall’Appalto Specifico, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di ordine generale e personale richiesti per la partecipazione alla procedura per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, per la stipulazione del medesimo Accordo Quadro e per la stipulazione del competente Appalto Specifico;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del contraente di un provvedimento interdittivo antimafia;
c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d) in casi di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Aggiudicatario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
3) In tutti i casi di risoluzione previsti, dell’Accordo Quadro e/o degli Appalti Specifici e dei relativi Contratti attuativi, il Ministero avrà il diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto di al risarcimento dell’ulteriore danno.
4) La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa, per il Contraente interessato, all’aggiudicazione degli Appalti Specifici ed è causa di risoluzione del Contratto eventualmente già stipulato.
5) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, il Ministero si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
1) Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare il Contraente si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai conseguenti Appalti Specifici le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2) Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipulazione dei Contratti specifici alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3) Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare integralmente il CCNL di settore e degli accordi integrativi di tutti i livelli anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Contraente anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o se recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4) Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, CCNL ed integrativi di tutti i livelli stipulati dalle XX.XX. comparativamente più rappresentative su base nazionale.
5) Il Contraente si obbliga a risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, pena la sospensione del pagamento delle fatture e, nei casi si inottemperanza grave e reiterata, la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto.
6) Il Contraente si obbliga ad osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, etc.
7) Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e del Contratto conseguente all’eventuale aggiudicazione dell’Appalto Specifico.
8) Il Responsabile del Procedimento dell’Appalto Specifico competente, procede alle attività di verifica previste in materia.
ARTICOLO 13 - COSTI DELLA SICUREZZA
1) Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. n. 3/08, il Ministero ha attestato che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza dell’Accordo Quadro sono pari a € 00,00 (euro zero/00), trattandosi di prestazioni che non prevedono l’esecuzione di attività presso le sedi dell’Amministrazione appaltante.
2) E’ comunque onere dell’Aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO
1) Ciascun Fornitore, con l’offerta da presentare in sede di competente Appalto Specifico, potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1) Il corrispettivo di ciascun Contratto specifico relativo a ciascun Lotto in cui è suddiviso l’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’aggiudicatario dell’Appalto Specifico è determinato dal ribasso offerto nell’Offerta economica presentata dal Fornitore stesso, secondo le modalità che saranno dettagliate nella Lettera di Xxxxxx.
2) Le modalità di pagamento del corrispettivo del Contratto di Fornitura sono definite nel Contratto medesimo.
3) Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ciascun aggiudicatario dell’Appalto Specifico si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso Stazione appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese. In particolare, ciascun Aggiudicatario dell’Appalto specifico si obbliga:
- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del contratto specifico, sia attivi da parte della Stazione appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al contratto, il codice identificativo di gara del Lotto di pertinenza (CIG);
- a comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento;
Nel caso di cessione di crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
1) Le parti del presente Accordo Quadro si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2) Le parti del presente atto dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
3) Il Ministero tratta i dati relativi al presente Accordo Quadro e alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle prestazioni e del Programma ed al controllo della spesa.
4) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
6) Nell’ambito degli Appalti Specifici che verranno indetti e aggiudicati sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, l’Amministrazione ed il Contraente garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
ARTICOLO 17 - PATTO DI INTEGRITÀ
1) Il Contraente dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del “Patto di integrità” e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione del presente Accordo.
2) ll Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito
c.d. “Legge Anticorruzione”) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
3) II Contraente prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo, che legittima il Ministero a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
4) Qualora il Fornitore metta a disposizione del Ministero proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Contraente stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità e della Legge Anticorruzione e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell’anzidetto impegno il Ministero sarà legittimato ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 5.
5) Il Contraente dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.
ARTICOLO 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1) Gli oneri fiscali relativi al Contratto sono a carico dell’aggiudicatario del relativo Appalto Specifico, salvo quelli per legge a carico dell’Amministrazione committente.
2) Sono a carico degli aggiudicatari le eventuali spese di registrazione dell’Accordo Quadro.
3) Sono a carico del Contraente aggiudicatario dell’Appalto Specifico le eventuali spese di registrazione del contratto attuativo.
ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE
1) Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
2) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro o dei Contratti attuativi, il Contraente sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio stesso.
ARTICOLO 20 - CLAUSOLA FINALE
1) Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Accordo Quadro o del singoli Contratti attuativi (o di parti di essi) da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3) Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle esecuzione dei Contratti attuativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4) L’accettazione specifica delle clausole del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, è subordinata alla sottoscrizione di una specifica e separata dichiarazione da parte del Contraente.
Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile
Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante …………, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici),Articolo 6 (Aggiudicazione degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni del Fornitore), Articolo 8 (Penali), Articolo o 10 (Cauzione definitiva dell’Appalto Specifico), Articolo 11 (Risoluzione), Articolo 12 (Obblighi relativi al rapporto di lavoro), Articolo 14 (Subappalto), Articolo 15 (Corrispettivo, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 16 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 17 (Codice Etico), Articolo 18 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 19 (Foro competente), Articolo 20 (Clausola finale).