CONTRATTO CONSULENZA PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA
CONTRATTO CONSULENZA PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA
(MISE – Voucher per l’internazionalizzazione DM 17/07/2017)
tra
Go to World s.c.r.l., con sede legale in Udine, via Roma n. 43/8, P.IVA. 02751230307, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dottor Xxxxxxx Xxxxxxxx
(di seguito “GTW”)
e
Il Sig. [•], nato il [•] a [•] e residente [•] in Via [•], partita iva e codice fiscale [•],
(di seguito il “Consulente”) congiuntamente, le Parti,
Premesso che
GTW svolge attività di consulenza nell'assistenza operativa alle imprese che vogliono sviluppare progetti di internazionalizzazione nei paesi dell'Europa centro-orientale;
GTW ha presentato domanda di iscrizione nell’elenco fornitori di servizi di cui all’articolo 6 del Decreto Ministeriale 17/07/2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere i processi di internazionalizzazione delle imprese mediante la concessione di voucher finalizzati all’inserimento temporaneo in azienda di una figura professionale specializzata nel settore del marketing internazionale (Temporary Export Manager - TEM);
il Sig. è un consulente di comprovata esperienza in materia di servizi a supporto dell'approccio commerciale verso mercati esteri;
è interesse di GTW avvalersi delle attività del Consulente inserendolo nella lista di consulenti di GTW per consolidare la propria offerta di servizi in materia di internazionalizzazione
Tutto ciò premesso, le Parti come convengono e stipulano quanto segue Art. 1 - Le premesse e gli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
GoToWorld S.C.R.L.
Sede legale: Xxx Xxxx, 00 - xxx. 0 – 00000 Xxxxx – Italia Registro delle Imprese di Udine 285249 tel. x00 0000 000000 fax x00 0000 000000 Cap.Soc. 10.200 I.V.
Sede Operativa: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Codice Fiscale e Partita IVA 00000000000 tel. x00 000 0000000 fax x00 000 0000000 e-mail:xxxx@xxxxxxxxx.xx
Art. 2 – Oggetto
Il Consulente s’impegna a svolgere, nei termini e modi di cui all’Allegato 1 (Termini, Modi e Compensi dell’Attività Professionale) e senza vincolo di esclusiva, la propria attività professionale in materia di servizi a supporto dell’approccio commerciale verso mercati esteri, su incarico di GTW e a favore delle imprese clienti, di volta in volta individuate, e che avranno conferito mandato a GTW ai sensi del DM 17/07/2017.
L’attività di cui sopra, comporterà l’inserimento temporaneo del Consulente, in qualità di Temporary Export Manager, presso l’impresa cliente.
Art. 3 - Modalità della prestazione
Le prestazioni saranno rese personalmente, con l’utilizzo di materiali ed attrezzature proprie. Il Consulente dichiara di svolgere la propria attività nel rispetto delle norme che disciplinano la propria professione e in possesso di adeguata copertura assicurativa.
Nell'esecuzione del presente Accordo il Consulente dovrà attenersi alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e al rispetto dei principi di correttezza.
Al fine dell’esatto report delle attività svolte e del conseguente conteggio delle spettanze a lui dovute, il Consulente invierà a GTW un report cadenzato o consuntivo, a seconda della durata e della tipologia dell’attività richiesta, riportante le attività svolte e giornate/uomo impiegate, Il report sarà redatto in modo compatibile con la modulistica ed i sistemi gestionali di GTW.
GTW individua Xxxxxxx Xxxxxxxx quale proprio referente per lo svolgimento e il coordinamento dell’attività oggetto del presente Accordo. Il Consulente si rivolgerà al referente per ogni necessità connessa e collegata al rapporto, anche in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività e all’evoluzione del rapporto con riferimento agli obiettivi della consulenza.
Art. 4 - Corrispettivo e rimborso spese
I compensi per l’attività svolta dal Consulente vengono commisurati secondo lo schema previsto nell’Allegato 1 (Termini, Modi e Compensi dell’Attività Professionale) al presente Accordo.
Il pagamento delle fatture emesse dal Consulente sarà effettuato a 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte di GTW, a seguito della richiesta di emissione da parte di quest’ultimo, sulla base dell’avvenuto saldo del dovuto da parte dei cliente.
Art. 5 – Durata dell’Accordo
Il presente Accordo si intende stipulato a tempo determinato con inizio dalla data di sottoscrizione e termine al 31 marzo 2019 ed esclusione di ogni proroga tacita.
Ogni ulteriore pattuizione concernente il prolungamento del presente Accordo oltre il termine di scadenza del 31 marzo 2019 dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
Qualsiasi causa di cessazione del presente Accordo comporterà, in ogni caso, l’obbligo del Consulente di portare a completamento le attività in corso al momento del verificarsi della cessazione, salva diversa disposizione scritta di GTW e salva l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Art. 6 – Revoca e risoluzione
GTW si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in qualunque momento e di conseguenza d’interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Consulente alcun diritto al risarcimento di danni.
Allo stesso modo il Consulente ha facoltà di risolvere il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso e salvo gli obblighi di cui al comma 3 dell’articolo 5.
Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni di consulenza in relazione agli obiettivi perseguiti e il venire meno da parte del Consulente ai propri obblighi di riservatezza, al divieto di svolgimento di attività in concorrenza di cui al presente Accordo e/o al divieto di compiere atti in pregiudizio di GTW, direttamente o indirettamente.
Salvo i casi di risoluzione dell’Accordo per impossibilità sopravvenuta della prestazione su richiesta espressa del Consulente, GTW avrà diritto di recedere dall’Accordo, con un preavviso di 10 giorni, qualora il Consulente venga a trovarsi in una situazione che renda impossibile l’esecuzione della prestazione per un periodo superiore a trenta giorni.
Nel caso di risoluzione anticipata dell’Accordo, dovuta a qualsiasi causa, il corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui l’Accordo ha avuto regolare effetto, con esplicito riferimento al risultato parziale e/o finale eventualmente raggiunto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per GTW al risarcimento degli eventuali danni nei casi di cui al precedente terzo comma.
Art. 7 - Riservatezza e non concorrenza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate le informazioni relative all’organizzazione reciproca delle attività, ai dati dei Clienti e dei contatti che le Parti reciprocamente si scambiano, adoperandosi al fine di proteggere la privacy dei relativi dati di cui entra in possesso.
Il Consulente inoltre, consapevole che in ogni ambiente competitivo, informazioni proprietarie e segreti commerciali devono essere salvaguardati, si impegna a tale riservatezza anche successivamente all’interruzione, per qualsivoglia motivo, del presente Accordo di consulenza. Il Consulente, consapevole dell’elevato valore sul mercato delle conoscenze, dei contatti di GTW, e dell’assoluta serietà e professionalità con cui quest’ultimo opera presso i clienti e gli attori istituzionali, che la violazione di queste prescrizioni costituisce colpa grave da parte del Consulente. E’ quindi noto al Consulente e da questo esplicitamente accettato che ogni eventuale violazione sarà perseguita e darà titolo a GTW ad ottenere il ristoro da parte del Consulente dei danni patiti e ad agire penalmente anche in via disciplinare verso l’Ordine o il Collegio di appartenenza di quest’ultimo a piena tutela dei propri diritti. Inoltre, nel caso di una violazione attuale o potenziale di una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, e fatto salvo ogni altro diritto di legge, GTW sarà legittimata ad agire in via d’urgenza per l’ottenimento di un’ordinanza inibitoria.
Infine, il Consulente si impegna altresì a non prendere contatto diretto con altri consulenti, dipendenti, professionisti o comunque risorse umane facenti capo a qualunque titolo a GTW senza previa e formale segnalazione scritta a quest’ultima e relativa approvazione.
Art. 8 - Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. 196/2003, le Parti, in qualità di titolari del trattamento, si informano reciprocamente che i rispettivi dati personali forniti in sede di sottoscrizione del presente Accordo saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, ed al fine di adempiere gli obblighi di legge in materia contabile e fiscale, nonché eseguire le obbligazioni ed esercitare i diritti derivanti dal presente Accordo. I dati personali non verranno comunicati o diffusi. Ciascuna delle Parti potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 196/2003, da intendersi qui integralmente richiamato.
Art. 9 - Dichiarazioni delle Parti
Le Parti non assumono obbligazioni e non prestano altre garanzie oltre quelle espressamente previste dal presente Accordo, che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito all'oggetto indicato e pertanto supera ed annulla qualsiasi altro precedente accordo in merito al medesimo oggetto.
Art. 10 - Clausole finali
L’eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere dall’altra in violazione delle presenti disposizioni non costituirà né verrà interpretata quale rinunzia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere in momento successivo l’esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.
Ciascuna delle presenti disposizioni sarà interpretata, sino a quando possibile, in modo che sia considerata valida ed efficace secondo le leggi applicabili; qualora una disposizione dovesse risultare illecita o invalida secondo le leggi applicabili, tale inefficacia o invalidità non potrà estendersi alle altre previsioni e non invaliderà le restanti disposizioni qui previste; le Parti faranno in modo che, ove possibile ed opportuno, la disposizione contrattuale illecita o invalida sia sostituita da altra valida disposizione con identico o analogo scopo.
Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.
Nessuna Parte potrà cedere il presente Accordo o singoli diritti e/o obbligazioni derivanti dal medesimo senza il previo consenso scritto dell’altra Parte.
Le parti si danno reciprocamente atto che dal presente Accordo non sorge alcuna esclusiva per nessuna delle Parti.
Art. 11 - Legge applicabile. Foro competente
Le Parti dichiarano che il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla validità, all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Accordo, sia in vigenza dello stesso sia successivamente, nel caso dovesse fallire il tentativo di amichevole composizione sarà devoluta in via esclusiva all’Autorità Giudiziaria di Udine, anche in deroga alle disposizioni del c.p.c. e con espressa rinuncia, sin d’ora, ad ogni altro eventuale foro alternativo.
ALLEGATI
Allegato 1 – Termini, Modi e Compensi per l’attività professionale svolta
Udine,
Go to World s.c.r.l.
Per conferma e integrale accettazione di quanto sopra
Il Consulente [•]
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sono espressamente approvate tutte le condizioni e pattuizioni di cui agli articoli: 4 (Corrispettivo e rimborso spese), 5 (Durata dell’Accordo), 6 (Revoca e risoluzione), 7 (Riservatezza e non concorrenza) e 11 (Legge applicabile. Foro competente).
Il Consulente [•]
Allegato 1: Termini, modi e compensi per l’attività professionale svolta
Tipologia Voucher | Attività | Durata | Numero clienti | Totale per cliente |
€ 9.750,00 | ||||
comprensivo di eventuale | ||||
contributo previdenziale 4% | ||||
Sino a 2 clienti | ed esclusa IVA di legge | |||
€ 10.100,00 | ||||
comprensivo di eventuale | ||||
Early Voucher | Temporary export | Almeno 6 mesi | contributo previdenziale 4% | |
manager | Da 3 a 5 clienti | ed esclusa IVA di legge | ||
€ 10.500,00 | ||||
comprensivo di eventuale | ||||
Da 6 clienti | contributo previdenziale 4% | |||
ed esclusa IVA di legge | ||||
€ 21.000,00 | ||||
comprensivo di eventuale | ||||
contributo previdenziale 4% | ||||
Sino a 2 clienti | ed esclusa IVA di legge | |||
€ 21.400,00 | ||||
comprensivo di eventuale | ||||
Advanced Voucher | Temporary export | Almeno 12 mesi | contributo previdenziale 4% | |
manager | Da 3 a 5 clienti | ed esclusa IVA di legge | ||
€ 21.800,00 | ||||
comprensivo di eventuale | ||||
Da 6 clienti | contributo previdenziale 4% | |||
ed esclusa IVA di legge |
Si precisa come i compensi indicati nel prospetto sopra riportato, siano da intendersi esclusivamente per progetti ove il TEM di riferimento si impegna nell’implementazione, in totale autonomia, di ogni attività prevista dal contratto stipulato tra GTW e il cliente.