ALLEGATO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.9.2017
COM(2017) 472 final
ANNEX 1
ALLEGATO
della
raccomandazione di decisione del Consiglio
che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio con l'Australia
{SWD(2017) 292}
{SWD(2017) 293}
ALLEGATO
DIRETTIVE DI NEGOZIATO IN MERITO A UN ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON L'AUSTRALIA
A. NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
L'accordo dovrebbe contenere disposizioni inerenti esclusivamente a settori correlati al commercio e agli investimenti diretti all'estero, applicabili tra le parti.
L'accordo dovrebbe essere ambizioso, esaustivo e pienamente coerente con le norme e gli obblighi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). I negoziati dovrebbero essere condotti e conclusi tenendo conto degli impegni nell'ambito dell'OMC.
L'accordo dovrebbe proporsi un livello di ambizione elevato che vada al di là degli attuali impegni nell'ambito dell'OMC.
L'accordo dovrebbe essere finalizzato alla progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e investimenti diretti all'estero. Esso conterrà norme in merito ad altri settori attinenti al commercio allo scopo di promuovere, agevolare o disciplinare tali scambi e investimenti diretti all'estero. Tutti gli impegni che discendono dall'accordo sono assunti nell'intento di produrre un effetto diretto e immediato sul commercio e, se del caso, nell'ambito di applicazione delle norme comuni dell'UE.
L'accordo dovrebbe comprendere obblighi in settori che rientrano nelle competenze di tutte le pertinenti autorità e gli enti di entrambe le parti dell'accordo.
B. CONTENUTO PROPOSTO DELL'ACCORDO Preambolo, principi generali
Il preambolo dovrebbe ricordare che il partenariato con l'Australia è basato su principi e valori comuni, come rispecchiato dall'accordo quadro UE-Australia. L'accordo dovrebbe iscriversi nel contesto istituzionale e di relazioni politiche generale delineato nell'accordo quadro1.
In vista della liberalizzazione degli scambi e degli investimenti diretti all'estero bilaterali, l'accordo dovrebbe richiamarsi, tra l'altro:
• ai principi e agli obiettivi dell'azione esterna dell'UE;
• all'impegno delle parti a favore dello sviluppo sostenibile e al contributo del commercio internazionale allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali e ambientali, compresi lo sviluppo economico, la riduzione della povertà, la piena occupazione produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, la tutela e la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali;
• all'impegno delle parti al pieno rispetto dei diritti e degli obblighi loro derivanti dall'appartenenza all'OMC;
• all'impegno delle parti a promuovere il benessere dei consumatori tramite politiche volte a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di benessere economico;
• al diritto di regolamentare l'attività economica a fini di interesse pubblico, allo scopo di perseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico quali la protezione e la promozione della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza,
1 xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000.
l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la tutela dei dati e della privacy e la promozione e la tutela della diversità culturale;
• all'obiettivo secondo cui l'accordo dovrebbe definire un nuovo quadro per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto ai fini dello sviluppo del commercio e degli investimenti diretti all'estero;
• all'obiettivo condiviso dalle parti di tenere conto delle particolari sfide che le piccole e medie imprese (PMI) devono affrontare nel contribuire allo sviluppo del commercio e degli investimenti diretti all'estero;
• all'impegno delle parti di avere contatti con tutti i pertinenti portatori di interesse, compreso il settore privato e le organizzazioni/i rappresentanti della società civile.
Obiettivi
L'accordo dovrebbe confermare l'obiettivo comune di una progressiva e reciproca liberalizzazione sostanzialmente di tutti gli scambi di beni e servizi e degli investimenti diretti all'estero, nel pieno rispetto delle norme dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
L'accordo dovrebbe assicurare un livello elevato di accesso al mercato degli appalti pubblici, promuovere i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, comprese le indicazioni geografiche, oltre che rafforzare il dialogo e la cooperazione in ambito tecnico e normativo.
L'accordo dovrebbe riconoscere che lo sviluppo sostenibile rappresenta un obiettivo generale delle parti e dovrebbe garantire e facilitare il rispetto degli accordi e delle norme internazionali in campo ambientale e sociale al fine di promuovere gli scambi. Lo sviluppo sostenibile dovrebbe permeare l'intero accordo, a livello di questioni tanto sociali quanto ambientali. L'accordo dovrebbe scongiurare che le parti incoraggino gli scambi o gli investimenti diretti esteri tramite l'attenuazione delle norme e della legislazione interna in materia ambientale, del lavoro o della salute e sicurezza sul lavoro oppure tramite un allentamento delle norme fondamentali sul lavoro o di normative volte a tutelare e a promuovere la diversità culturale.
Scambi di beni
Dazi sulle importazioni e sulle esportazioni e misure non tariffarie
Lo scopo dell'accordo è assicurare il livello più elevato possibile di liberalizzazione degli scambi. L'accordo dovrebbe riguardare sostanzialmente tutti gli scambi di beni tra le parti. All'atto dell'entrata in vigore dell'accordo dovrebbero essere soppressi i dazi per la maggior parte delle voci tariffarie. Scopo dell'accordo dovrebbe essere lo smantellamento per entrambe le parti dei dazi all'importazione e degli oneri aventi un effetto equivalente, entro di norma sette anni. Le eccezioni dovrebbero essere ridotte al minimo e disposizioni specifiche dovrebbero riguardare i prodotti più sensibili. Ne sono un esempio alcuni prodotti agricoli per i quali dovrebbero essere previsti contingenti tariffari, periodi di transizione più lunghi o altre disposizioni.
I negoziati sulle riduzioni tariffarie dovrebbero svolgersi sulla base dei dazi applicati dall'UE erga omnes alla data dell'avvio dei negoziati e dei dazi applicati dall'Australia erga omnes alla data dell'avvio dei negoziati.
Tutti i dazi doganali o le tasse all'esportazione, così come qualsiasi misura di effetto equivalente, dovrebbero essere proibiti e non ne dovrebbero essere introdotti di nuovi.
Norme in materia di origine
Le norme in materia di origine e le disposizioni sulla cooperazione amministrativa dovrebbero facilitare gli scambi ed essere più semplici, oltre che tenere conto delle norme di origine preferenziali standard dell'UE e degli interessi dei produttori dell'UE.
Misure antifrode
Una clausola dell'accordo relativa a un approfondimento della cooperazione amministrativa dovrebbe delineare le procedure e le appropriate misure che le parti possono adottare qualora fossero constatate carenze nella cooperazione amministrativa in ambito doganale, frodi o irregolarità.
Gestione degli errori amministrativi
Dovrebbero altresì essere incluse disposizioni per esaminare congiuntamente la possibilità di adottare misure appropriate in caso di errori commessi dalle autorità competenti in sede di applicazione delle norme di origine preferenziali.
Dogane e facilitazione degli scambi
L'accordo dovrebbe contenere disposizioni volte a facilitare gli scambi tra le parti pur assicurando controlli efficaci. A tal fine l'accordo dovrebbe includere impegni circa il rispetto delle norme, delle prescrizioni, delle formalità e delle procedure delle parti in relazione alle importazioni, alle esportazioni e al transito.
L'accordo dovrebbe promuovere l'efficace attuazione e applicazione delle norme e degli standard internazionali nel settore doganale e di altre procedure connesse al commercio, tra cui le disposizioni dell'OMC, l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC e gli strumenti dell'Organizzazione mondiale delle dogane e la convenzione di Kyoto riveduta.
L'accordo dovrebbe contenere disposizioni volte a promuovere lo scambio di migliori pratiche e di esperienze in relazione a settori particolari di reciproco interesse. Tali settori possono includere aspetti quali la modernizzazione e la semplificazione delle norme e delle procedure, la documentazione standardizzata, la classificazione tariffaria, la trasparenza, il riconoscimento reciproco e la collaborazione tra agenzie.
L'accordo dovrebbe promuovere la convergenza nell'agevolazione degli scambi facendo leva sui pertinenti strumenti e standard internazionali a seconda dei casi.
L'accordo dovrebbe promuovere un'efficace ed efficiente tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali per tutti i prodotti sottoposti a controllo doganale.
Nell'assicurare condizioni di parità per tutti gli operatori economici, l'accordo dovrebbe tenere conto, nelle sue disposizioni sull'agevolazione degli scambi, delle sfide che le PMI devono affrontare.
L'accordo dovrebbe prefiggersi la stesura di un protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in ambito doganale avente per oggetto l'assistenza in sede di indagini antifrode (compresa l'assistenza su richiesta, l'assistenza spontanea e la riservatezza).
Ostacoli non tariffari
L'accordo dovrebbe riguardare questioni normative connesse al commercio e gli ostacoli non tariffari. L'accordo dovrebbe pertanto proibire ogni divieto, restrizione o altri ostacoli non tariffari al commercio configurabili come uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata degli scambi tra le parti, salvo che non siano giustificati dalle eccezioni generali di seguito specificate. Dovrebbe essere data la precedenza alle disposizioni e alle procedure da includere per assicurare la soppressione degli ostacoli non tariffari al
commercio ingiustificati. L'accordo dovrebbe prevedere altresì appropriate procedure per evitare ostacoli non tariffari e altri inutili intralci al commercio. L'accordo dovrebbe trattare anche aspetti di localizzazione.
Ostacoli non tariffari specifici per prodotto dovrebbero essere soppressi su una base di richiesta e offerta, parallelamente a scambi su concessioni tariffarie. In considerazione della pertinenza della promozione degli obiettivi dell'accordo e al fine di accrescere l'accesso al mercato a un livello superiore a quello realizzato mediante norme orizzontali, l'accordo dovrebbe includere impegni specifici per settore sugli ostacoli non tariffari.
L'accordo dovrebbe contenere disposizioni in merito alle imprese commerciali di Stato, valutando ogni possibile distorsione della concorrenza e gli ostacoli al commercio che ne potrebbero derivare.
Regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità
Oltre a confermare le disposizioni dell'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, le parti dovrebbero anche stabilire prescrizioni basate su tali disposizioni e destinate a integrarle al fine di facilitare l'accesso ai reciproci mercati.
L'accordo dovrebbe contenere una serie di principi generali (quali la proporzionalità, l'esclusione di restrizioni indebite, la trasparenza e la non discriminazione), nonché disposizioni basate sulle norme dell'OMC e che integrano tali norme. Tra l'altro, tra gli obiettivi dovrebbero rientrare l'aumento della trasparenza, la promozione di buone pratiche di regolamentazione, l'adozione di pertinenti norme internazionali, la ricerca della compatibilità e della convergenza delle prescrizioni tecniche sulla base di norme internazionali, la razionalizzazione delle prescrizioni in tema di prove e certificazioni attraverso, ad esempio, l'applicazione alla valutazione di conformità di un approccio basato sul rischio (compresa l'applicazione dell'autocertificazione nei settori in cui ciò è possibile e appropriato) e l'attuazione di disposizioni finalizzate alla compatibilità delle prescrizioni in tema di prove in diversi settori prioritari e alla promozione dell'uso dell'accreditamento.
L'accordo dovrebbe contenere disposizioni volte a migliorare la divulgazione di informazioni agli importatori e agli esportatori.
I negoziati dovrebbero riguardare la relazione tra l'accordo e l'attuale accordo di riconoscimento reciproco nell'intento di migliorarne l'applicazione e di assicurare una collaborazione più efficiente.
Misure sanitarie e fitosanitarie
Le parti dovrebbero far leva sull'accordo dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, andando anche oltre tale accordo, nell'intento di facilitare l'accesso al mercato dell'altra parte pur tutelando la vita e la salute delle persone, delle piante e degli animali. Il capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dovrebbe comprendere temi quali la trasparenza, la proporzionalità, i ritardi ingiustificati, l'armonizzazione, il riconoscimento dell'equivalenza e di misure alternative, la regionalizzazione, le procedure di controllo, ispezione e omologazione, gli audit, i controlli all'importazione, le misure di emergenza, il riconoscimento degli stabilimenti senza ispezione preventiva, il proseguimento dell'applicazione delle procedure di autorizzazione a livello UE (entità unica), la cooperazione in ambito normativo, l'aumento della collaborazione per quanto concerne la resistenza antimicrobica e la creazione di un meccanismo per affrontare tempestivamente specifici problemi commerciali in relazione alle misure sanitarie e fitosanitarie.
I negoziati dovrebbero rispettare le disposizioni delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 20 febbraio 1995 (documento 4976/95 del Consiglio).
Benessere degli animali
L'accordo dovrebbe promuovere il proseguimento della cooperazione e degli scambi sul benessere degli animali al fine di valutare, tra l'altro, possibili impegni in merito all'equivalenza tra le parti riguardo tale tema.
Salvaguardia
L'accordo dovrebbe includere una clausola su misure di salvaguardia in cui è stabilito che ciascuna delle parti può adottare misure appropriate conformemente all'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo XIX del GATT 1994 o dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. L'accordo dovrebbe anche assicurarsi che dette misure di salvaguardia producano le minori distorsioni possibili sugli scambi bilaterali.
Al fine di massimizzare gli impegni in materia di liberalizzazione e di assicurare la necessaria protezione tenendo conto delle specificità di settori sensibili, l'accordo dovrebbe contenere in linea di principio una clausola di salvaguardia bilaterale in base alla quale ciascuna delle parti può eliminare, in tutto o in parte, preferenze allorché un aumento delle importazioni di un prodotto in provenienza dall'altra parte rechi o rischi di recare grave pregiudizio alla sua industria interna.
Misure antidumping e misure compensative
L'accordo dovrebbe contenere una clausola in materia di misure antidumping e compensative in cui è stabilito che ciascuna delle parti può adottare idonee iniziative a fronte di situazioni di dumping e/o di sovvenzioni compensative conformemente all'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 o dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. L'accordo dovrebbe integrare anche impegni che vanno al di là delle norme dell'OMC in tale settore, in linea con le norme dell'UE e con accordi precedenti.
L'accordo dovrebbe riconoscere che le erogazioni nell'ambito della "scatola verde" non sono distorsive del commercio e, in linea di principio, non dovrebbero pertanto essere oggetto di misure antidumping e antisovvenzioni.
Scambi di servizi, investimenti diretti all'estero e commercio digitale
Conformemente all'articolo V del GATS, l'accordo dovrebbe avere una rilevante copertura settoriale e una copertura completa di tutte le modalità di fornitura. Dall'ambito di applicazione dell'accordo non dovrebbe essere prevista a priori alcuna esclusione, salvo quella dei servizi audiovisivi e dei servizi prestati, nonché delle attività svolte nell'esercizio di pubblici poteri. I negoziati dovrebbero perseguire la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di servizi e degli investimenti diretti all'estero grazie all'eliminazione delle restrizioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale, al di là degli impegni delle parti nell'ambito dell'OMC e delle offerte presentate nel contesto dei negoziati dell'accordo sugli scambi di servizi. L'accordo dovrebbe includere norme riguardanti prescrizioni in materia di prestazioni in relazione agli investimenti diretti all'estero.
L'accordo dovrebbe contenere inoltre discipline normative. A tal fine i negoziati dovrebbero comprendere temi quali:
• disposizioni normative sulla trasparenza e sul riconoscimento reciproco;
• disposizioni orizzontali sulla regolamentazione interna come quelle che assicurano l'imparzialità e la legalità per quanto riguarda le prescrizioni e le procedure in materia di licenze e qualifiche;
• disposizioni normative per settori specifici compresi i servizi di telecomunicazione, i servizi finanziari, i servizi di consegna e i servizi di trasporto marittimo internazionale.
Nel contesto della crescente digitalizzazione del commercio, i negoziati dovrebbero tradursi in norme relative al commercio digitale e ai flussi di dati transfrontalieri, ai servizi fiduciari e di autenticazione elettronici, alle comunicazioni indesiderate di commercializzazione diretta e alle prescrizioni ingiustificate in materia di localizzazione dei dati, pur senza negoziare né pregiudicare le norme dell'UE in tema di protezione dei dati personali.
L'accordo può includere impegni procedurali circa l'ingresso e il soggiorno di persone fisiche per motivi professionali ai sensi degli impegni delle parti di cui al Modo 4. Nessuna disposizione dell'accordo dovrebbe tuttavia impedire alle parti di applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari e le condizioni nazionali in merito all'ingresso e al soggiorno purché ciò non elimini né pregiudichi i benefici derivanti dall'accordo. Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative e regolamentari e le prescrizioni vigenti nell'UE in materia di condizioni di lavoro e di diritti dei lavoratori.
L'accordo dovrebbe riaffermare il diritto di regolamentare l'attività economica a fini di pubblico interesse, per perseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico quali la protezione e la promozione della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la tutela dei dati e della privacy e la promozione e la tutela della diversità culturale. L'elevata qualità dei servizi pubblici dell'UE dovrebbe essere tutelata conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, tenendo conto delle riserve dell'UE in questo campo, compreso il GATS.
Movimento dei capitali e pagamenti
L'accordo dovrebbe prefiggersi l'eliminazione delle restrizioni agli attuali pagamenti e movimenti dei capitali in relazione alle transazioni liberalizzate in virtù dell'accordo e comprendere una clausola di sospensione. Dovrebbe includere disposizioni di salvaguardia e di esclusione (ad esempio in merito alla bilancia dei pagamenti e all'unione economica e monetaria dell'Unione) che dovrebbero essere conformi alle disposizioni del TFUE sulla libera circolazione dei capitali.
Diritti di proprietà intellettuale
L'accordo dovrebbe fondarsi sull'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), volto ad assicurare un livello adeguato ed efficace di protezione e di osservanza dei diritti di proprietà intellettuale, integrando tale accordo.
Il capitolo dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe comprendere aspetti quali il diritto d'autore e i diritti correlati, i diritti relativi ai marchi, ai disegni industriali, ai brevetti, alla privativa per ritrovati vegetali, alla protezione delle informazioni riservate compresi i segreti commerciali, alle indicazioni geografiche e controlli più rigorosi sul rispetto di tali diritti. L'accordo dovrebbe mirare a rendere più efficaci i controlli sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, anche nell'ambiente digitale e alle frontiere (anche riguardo alle esportazioni).
L'accordo dovrebbe istituire opportuni meccanismi di cooperazione tra le parti per sostenere l'applicazione del capitolo dei diritti di proprietà intellettuale, oltre che un dialogo regolare in materia di proprietà intellettuale al fine di promuovere lo scambio di informazioni sui progressi legislativi delle parti, lo scambio di esperienze sull'osservanza delle norme e la consultazione in relazione ai paesi terzi.
Indicazioni geografiche
L'accordo dovrebbe assicurare la protezione diretta mediante l'approvazione di un elenco di indicazioni geografiche (vini, alcolici, prodotti agricoli e alimentari), con un livello di protezione elevato sulla base dell'articolo 23 dell'accordo TRIPS, compresa l'evocazione, la migliore osservanza delle disposizioni in materia, la coesistenza con marchi anteriori in buona fede, la protezione contro la successiva genericità e la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche. Dovrebbero essere prese in considerazione le questioni concernenti singoli diritti anteriori, ad esempio in relazione a ritrovati vegetali, marchi, usi generici o altri impieghi anteriori legittimi. I negoziati dovrebbero includere inoltre disposizioni in materia di protezione delle indicazioni geografiche sui mercati dei paesi terzi.
I negoziati dovrebbero affrontare il tema della relazione tra l'accordo e il vigente accordo in materia di vini tra UE e Australia.
Appalti pubblici
L'accordo dovrebbe mirare a un ampio e migliore accesso al mercato delle commesse pubbliche tenuto conto degli sviluppi dell'adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC. Ciò dovrebbe includere una copertura ampia e reciprocamente accettabile degli appalti a tutti i livelli della pubblica amministrazione, delle imprese di Stato e delle imprese con diritti speciali o esclusivi e degli appalti di forniture, di servizi e di lavori pubblici. In tal modo le parti riconoscono le particolarità e la sensibilità dei rispettivi contesti degli appalti pubblici. L'accordo dovrebbe prendere in considerazione anche la copertura di impegni di partenariato tra settore pubblico e privato/concessioni in linea con la rispettiva legislazione in materia. Le parti riconoscono l'importanza del principio del trattamento nazionale al fine di garantire un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai fornitori o ai prestatori di servizi stabiliti in loco.
Gli impegni procedurali dovrebbero essere basati su norme, procedure e prescrizioni stabilite ai sensi dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC. In particolare gli impegni dovrebbero offrire garanzie di legalità (compresi efficaci meccanismi di ricorso) e assicurare la trasparenza negli appalti considerati. Dovrebbe essere preso in considerazione il ricorso a un linguaggio specifico per assicurare la trasparenza in modo da garantire la chiarezza in merito alle norme applicabili e alle opportunità offerte nell'ambito degli appalti allo scopo di fornire alle imprese informazioni facilmente accessibili.
Scambi e concorrenza
L'accordo dovrebbe comprendere disposizioni in materia di concorrenza riguardanti le norme sulla concorrenza e la loro osservanza.
L'accordo dovrebbe contenere disposizioni in materia di sovvenzioni. Dovrebbe altresì trattare il tema delle imprese di Stato, dei monopoli riconosciuti e delle imprese cui sono attribuiti diritti o privilegi speciali.
Piccole e medie imprese
L'accordo dovrebbe comprendere uno specifico capitolo riguardante le PMI. L'accordo dovrebbe aiutare le PMI a sfruttare appieno le opportunità commerciali offerte dall'accordo, anche attraverso disposizioni circa la condivisione delle informazioni sugli obblighi per l'accesso al mercato e su un appropriato assetto istituzionale.
Commercio e sviluppo sostenibile
L'accordo dovrebbe comprendere disposizioni riguardanti gli aspetti in campo del lavoro e ambientale del commercio e dello sviluppo sostenibile pertinenti nel contesto del commercio e degli investimenti diretti all'estero. Dovrebbe contenere disposizioni volte a promuovere il rispetto e l'efficace applicazione dei principi e delle norme pertinenti convenuti a livello
internazionale, comprese le norme basilari del lavoro e le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e gli accordi multilaterali in ambito ambientale, inclusi quelli connessi ai cambiamenti climatici.
L'accordo dovrebbe riaffermare il diritto delle parti a regolamentare i settori dell'ambiente e del lavoro, in maniera coerente con i loro obblighi internazionali e nell'intento di assicurare livelli di protezione elevati. Dovrebbe comprendere disposizioni finalizzate ad assicurare che non siano allentati i livelli di protezione del lavoro e dell'ambiente allo scopo di incoraggiare il commercio e gli investimenti diretti all'estero. A tal fine dovrebbe essere incluso un impegno a non derogare alle norme interne in materia di lavoro e ambiente o a non omettere di farle osservare.
L'accordo dovrebbe promuovere un maggiore contributo del commercio e degli investimenti diretti all'estero allo sviluppo sostenibile, anche attraverso l'agevolazione degli scambi di beni e servizi rispettosi del clima e dell'ambiente e la promozione di sistemi volontari di garanzia della sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese, tenuto conto di strumenti riconosciuti a livello internazionale.
L'accordo dovrebbe inoltre contenere impegni di promozione degli scambi di risorse naturali legittimamente ottenute e gestite in modo sostenibile, in particolare in relazione alla biodiversità, alle specie selvatiche, ai prodotti forestali e alla pesca, e comprendere pertinenti strumenti e prassi internazionali. Dovrebbe altresì promuovere gli scambi che incentivano lo sviluppo caratterizzato da basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.
L'accordo dovrebbe contenere disposizioni appropriate ad assicurare un'attuazione e un monitoraggio efficaci di tali disposizioni, prevedere procedure per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti e assicurare la partecipazione della società civile.
Energia e materie prime
L'accordo dovrebbe contenere disposizioni in merito agli aspetti dell'energia e delle materie prime inerenti al commercio e agli investimenti diretti all'estero. L'accordo dovrebbe mirare a garantire un contesto imprenditoriale aperto, trasparente, non discriminatorio e prevedibile e a limitare le pratiche anticoncorrenziali in tale settore. L'accordo dovrebbe comprendere anche norme dirette a sostenere e a promuovere ulteriormente il commercio e gli investimenti diretti all'estero nel settore delle energie rinnovabili. L'accordo dovrebbe altresì promuovere la collaborazione nei settori summenzionati.
Trasparenza delle normative
L'accordo dovrebbe comprendere disposizioni in materia di:
• pubblicazione, anche rendendo pubbliche misure di applicazione generale, in maniera non discriminatoria e con la concessione di un tempo ragionevole per fornire osservazioni sulle proposte di misure di applicazione generale;
• domande e punti di contatto, prevedendo meccanismi per rispondere alle domande delle parti interessate in merito alle misure proposte o in essere;
• procedimenti amministrativi basati sulla legge, o a norma di legge, intesi ad assicurare che le informazioni circa l'operazione di misure di applicazione generale siano disponibili alle persone interessate e sia concessa una ragionevole possibilità a quanti sono interessati da un procedimento di presentare osservazioni prima che sia adottata una misura amministrativa definitiva;
• appropriate opportunità di riesame e di ricorso contro una misura amministrativa nei settori oggetto dell'accordo;
• promozione di norme di qualità e di buone prassi amministrative.
Cooperazione in ambito normativo
L'accordo dovrebbe comprendere discipline trasversali in merito alla trasparenza e alla coerenza in ambito normativo ai fini dell'elaborazione, dell'adozione e dell'applicazione di normative efficienti, con un buon rapporto costi-benefici e più compatibili, in modo da agevolare il commercio. L'accordo dovrebbe includere disposizioni finalizzate a promuovere gli scambi di informazioni, a favorire il ricorso a buone pratiche normative e ad accrescere la cooperazione in ambito normativo.
A tal fine, oltre all'inclusione di disposizioni sulla cooperazione normativa in talune aree specifiche non comprese nel quadro attuale, dovrebbero essere presi in considerazione meccanismi idonei a individuare ostacoli potenziali da affrontare attraverso la cooperazione in ambito normativo.
Disposizioni istituzionali e finali
Tra l'accordo e l'accordo quadro dovrebbe essere stabilito un chiaro legame istituzionale e giuridico. Ciò dovrebbe garantire la coerenza esterna, con riferimento in particolare all'esistenza, all'applicazione, alla sospensione e alla cessazione delle rispettive disposizioni.
L'accordo dovrebbe istituire uno specifico organismo di coordinamento incaricato di monitorare l'attuazione dell'accordo. Possono essere istituiti, se del caso, comitati o gruppi di lavoro per questioni specifiche che opereranno sotto l'egida dell'organismo di coordinamento.
Risoluzione delle controversie e mediazione
L'accordo dovrebbe includere un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e vincolante, dotato di una procedura accelerata, in particolare per quanto concerne la composizione del collegio e lo svolgimento dei procedimenti. Il meccanismo di risoluzione delle controversie dovrebbe essere trasparente, aperto e innovativo. Dovrebbe prevedere un meccanismo di mediazione rapido e flessibile.
Eccezioni generali
L'accordo dovrebbe includere eccezioni generali, applicabili alle pertinenti parti dell'accordo, anche in materia di sicurezza, bilancia dei pagamenti, vigilanza prudenziale e tassazione.
Lingue facenti fede
L'accordo, che dovrebbe far ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dovrebbe includere una clausola linguistica al riguardo.
Altre questioni
L'accordo dovrebbe riconoscere l'importanza delle questioni inerenti alla protezione dei consumatori e sostenere un'efficace tutela dei consumatori anche in un contesto digitale.
Previa analisi della Commissione e previa consultazione del comitato per la politica del commercio e in conformità ai trattati dell'UE, l'accordo potrebbe includere ulteriori disposizioni inerenti alle relazioni economiche e commerciali nel caso in cui, nel corso dei negoziati, fosse espresso un interesse reciproco in tal senso.