UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Emanato con D.R. n. 417 del 03.11.2011
In vigore per i contratti stipulati fino al 19.05.2017
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti
PREMESSE
Con il presente Regolamento l’Università degli Studi di Genova intende disciplinare
- superando le norme applicative dell’art. 66 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 finora in vigore approvate con deliberazione del C.d.A. 6 aprile 1982 e s.m.i. - lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi pubblici e privati al fine di:
• ampliare l’ambito dei soggetti terzi che possono ricorrere all’Università per l’espletamento di attività di ricerca nonché didattiche, anche tramite lo strumento del contratto formativo di cui all’art. 7 (art. 1, comma 1, lett. e), ivi compresi gli Enti pubblici che intrattengano rapporti di tipo convenzionale con l’Ateneo ai sensi dell’art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241;
• istituire e alimentare il “fondo per la ricerca scientifica” destinato alla ricerca scientifica di Ateneo (art. 3, comma 2);
• accrescere la quota di proventi destinata al “fondo comune di Ateneo”, tramite l’incremento delle tipologie contrattuali e convenzionali soggette al Regolamento medesimo (art. 1, comma 1, lett. e), da ripartire secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva integrativa (art. 1, comma 1, lett. p);
• individuare una porzione del “fondo comune di Ateneo” destinata a remunerare incarichi specifici attribuiti al personale tecnico amministrativo (art. 3, comma 4);
• individuare criteri oggettivi per la ripartizione dei compensi tra il personale docente e il personale tecnico amministrativo coinvolto nelle attività per conto terzi (art. 8);
• sviluppare la capacità di proporre le competenze professionali non solo a soggetti esterni ma anche ad altre strutture dell’Ateneo (art. 9);
• introdurre disposizioni specifiche per il conferimento di incarichi retribuiti al personale docente dell’Ateneo nel rispetto delle norme vigenti (art. 10);
• incentivare l’utilizzo dello strumento del conto terzi e dell’incarico retribuito al personale docente (art. 11 e 14) con evidenti ricadute positive sul bilancio dell’Ateneo.
Articolo 1
Definizioni
1. Nel testo del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
a) “regolamento” è il presente regolamento;
b) “Ateneo” è l’Università degli Studi di Genova;
c) “terzi” sono enti pubblici e persone fisiche o giuridiche private. Nei limiti di cui all’art. 6 sono considerati terzi anche gli studenti che abbiano stipulato il contratto formativo di cui alla successiva lettera k);
d) “struttura” è un centro di spesa di tipo A o di tipo B ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
e) “attività per conto terzi” sono le attività di ricerca, consulenza o formazione finanziata o co-finanziata da soggetti terzi per il tramite di contratti o convenzioni, inclusi gli accordi ex art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a titolo esemplificativo riconducibili ad una o più delle seguenti fattispecie:
1) attività di ricerca;
2) attività di consulenza, formulazione di pareri tecnici e scientifici anche su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica nonché attività di coordinamento o supervisione;
3) attività di formazione concernente la progettazione, il coordinamento, l’organizzazione e la realizzazione di corsi in genere, seminari, cicli di conferenze, corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e master, predisposizione di materiale didattico nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto d’autore nonché la partecipazione a progetti di formazione;
4) analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del soggetto committente di cui all’art. 49 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e s.m.i. ove correlabili ad attività di ricerca o consulenza;
f) “responsabile scientifico” è l’unità di personale docente o tecnico amministrativo di categoria EP o dirigente cui è affidata, nella deliberazione dell’organo competente della struttura, la responsabilità del progetto scientifico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 3;
g) “progetto scientifico” è il documento recante la descrizione dell’attività che la struttura si vincolerà convenzionalmente o contrattualmente a svolgere per conto di terzi, con l’indicazione del corrispettivo;
h) “relazione conclusiva” è la relazione redatta ai sensi dell’art. 5, comma 8 dal responsabile scientifico al termine dello svolgimento dell’attività per conto terzi;
i) “incarico interno al personale docente” è l’incarico conferito ad un’unità di personale docente dell’Ateneo ai sensi della Parte II del Regolamento;
j) “incarico interstrutturale” è l’atto con il quale una struttura chiede ad un’altra struttura di effettuare un’attività compresa tra quelle di cui alla precedente lettera e);
k) “contratto formativo” è il contratto sottoscritto tra l'Ateneo e una persona fisica o giuridica ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b);
l) “partner di progetto” è il soggetto giuridico individuato nel contratto o nella convenzione per attività per conto terzi che, non essendo un subcontraente, collabori allo svolgimento dell’attività prevista;
m) “subcontraente” è il soggetto giuridico incaricato dalla struttura di svolgere una parte dell’attività per conto terzi, in forza di un contratto o di una convenzione stipulati anche successivamente a quelli conclusi con i terzi di cui alla precedente lettera e);
n) “quota da trasferire al partner di progetto” è la porzione di corrispettivo incassato dalla struttura in quanto pattuito nel contratto o nella convenzione per attività per conto terzi a favore di un partner di progetto;
o) “fondo per la ricerca scientifica” è il fondo costituito ai sensi dell’art. 3 comma 2 e destinato a favore della ricerca scientifica di Xxxxxx;
p) “fondo comune di Ateneo” è il fondo costituito ai sensi dell’art. 3 comma 3 destinato al personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato, con modalità definite, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo nell’ambito della quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, e per la parte restante, dalla Contrattazione Collettiva Integrativa di Ateneo.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La Parte I del Regolamento, adottato anche ai sensi dell’art. 4, comma 5 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, disciplina la materia di cui all’art. 66 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, avente ad oggetto le attività per conto terzi, nonché gli incarichi interstrutturali.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione della Parte I del Regolamento i finanziamenti erogati:
a) da enti pubblici per attività che devono essere obbligatoriamente svolte dall’Ateneo o dalle sue strutture in ragione di una norma internazionale, comunitaria, nazionale o regionale limitatamente in quest’ultimo caso alle materie di legislazione concorrente della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e dei conseguenti regolamenti;
b) oppure in relazione a norme che stabiliscono modalità di suddivisione del finanziamento tra Ateneo, strutture e personale diverse da quanto previsto dal Regolamento oppure che vietano tale suddivisione.
2. Ove non previsto da altre disposizioni specificamente applicabili, la Parte II del Regolamento disciplina il conferimento di incarichi retribuiti, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n.382/1980, dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e dall’art 6 comma 10 della legge 240/2010, da parte dell’Ateneo a professori e ricercatori in servizio in regime di tempo pieno presso il medesimo.
3. La Parte III contiene norme abrogative e finali.
Parte I
Art. 3
Fondo per la ricerca scientifica e Fondo comune di Ateneo
1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e i costi di personale correlati allo svolgimento delle attività per conto terzi e da questi finanziate o co-finanziate sono rispettivamente istituiti il Fondo per la ricerca scientifica e il Fondo comune di Ateneo. I finanziamenti o co- finanziamenti per attività svolte nei confronti di terzi - con le salvaguardie previste dal successivo art. 8 comma 5 - saranno articolati ex-ante nei preventivi delle spese dei singoli progetti scientifici secondo la disciplina del successivo art. 5 comma 2 lett. c). Le quote di tali finanziamenti o co-finanziamenti, destinate rispettivamente al Fondo per la ricerca scientifica di cui al successivo comma 2 del presente articolo e al Fondo comune di Ateneo di cui al successivo comma 3 del presente articolo, dovranno essere esplicitamente quantificate nel
preventivo delle spese di ciascun progetto scientifico, elaborato secondo l’art. 5 comma 2 lettera c).
2. Il Fondo per la ricerca scientifica è costituito, per ogni esercizio, dalla somma degli importi corrispondenti all’applicazione del coefficiente del 5%o su ciascun corrispettivo proveniente dalle attività per conto terzi di cui agli articoli seguenti, al netto dell’eventuale IVA e delle quote da trasferire ai partner di progetto.
3. Il Fondo comune di Ateneo è costituito, per ogni esercizio finanziario, dalla quota del 20%
- al lordo dell’Irap - del compenso da destinare complessivamente al personale di cui all’art. 5, lettera c) punto 2) del Regolamento.
4. Una quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione fra il 10 e il 20% della somma di cui al comma 3 è destinata dal Direttore Amministrativo alle seguenti finalità:
a) corrispondere compensi, stabiliti ai sensi dell’art. 8, per il supporto fornito da unità di personale della Direzione Amministrativa a progetti, contratti e convenzioni previsti dal presente regolamento; l’apporto orario è periodicamente attestato per ciascun dipendente interessato, globalmente per tutti i progetti, contratti e convenzioni, dal Direttore Amministrativo sentito il Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente stesso;
b) conferire incarichi aggiuntivi ai dipendenti di categoria EP prevalentemente nell’ambito delle attività di cui al presente Regolamento, ai sensi della disciplina vigente.
5. La restante parte della somma di cui al comma 3 è riservata al rimanente personale tecnico amministrativo e distribuita con finalità perequative, secondo i criteri stabiliti d’intesa con i rappresentanti sindacali, rispetto al personale che fruisce direttamente dei compensi derivanti da attività in conto terzi per effetto di quanto stabilito dai relativi contratti e convenzioni.
6. Il fondo comune di Ateneo relativo all’anno precedente è ripartito entro il mese di giugno dell’anno successivo. Il fondo per la ricerca scientifica è attribuito annualmente dagli Organi di Governo.
Articolo 4
Strutture e personale coinvolti
1. Le attività per conto terzi sono svolte con l’impiego di attrezzature, mezzi e personale appartenenti all’Ateneo, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare adempimento degli obblighi di servizio.
2. L’attività per conto terzi può essere svolta solo nel caso in cui sia compatibile, per il personale docente, con la prestazione delle ore riservate alle attività di didattica e ai compiti organizzativi interni di cui alle norme vigenti, e per il personale tecnico-amministrativo con l’assolvimento degli altri obblighi di servizio, anche per quanto concerne il rispetto dell’orario di lavoro.
3. Le attività di analisi, prove e tarature possono essere affidate anche alla responsabilità di personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D.
4. Nel caso in cui parte dell’attività per conto terzi non possa essere svolta in modo esclusivo dal personale della struttura interessata o di altre strutture dell’Ateneo, si può provvedere mediante incarichi esterni o appalti con le modalità stabilite dalle norme vigenti. Il costo preventivato di tali contratti dovrà essere espressamente indicato nel progetto scientifico di cui all’art. 5. L’eventuale esclusione del personale interno dovrà essere motivata.
Articolo 5
Procedimento
1. Il responsabile scientifico deve presentare la proposta di progetto scientifico all’organo collegiale di vertice della struttura. In casi motivati nella proposta possono essere previsti più responsabili scientifici.
2. La proposta di progetto scientifico deve contenere:
a) la descrizione delle attività previste e la relativa durata, l’importo del finanziamento o del corrispettivo, il preventivo delle spese da sostenere, l’indicazione nominativa del personale interessato e lo schema di contratto o convenzione con il soggetto esterno;
b) la distinta quantificazione, in termini percentuali, dell’apporto riferibile alle prestazioni del personale docente e di quello riferibile al personale tecnico amministrativo ove previsto; per ciascuna unità di personale dovrà inoltre essere specificato quanto segue:
1) per i docenti, la quota di partecipazione individuale nel limite complessivo appena menzionato;
2) per il personale tecnico amministrativo il motivo della relativa scelta e il numero presunto delle ore che dovranno essere individualmente dedicate al progetto correlativamente all’eventuale previsione di cui sopra;
c) il preventivo delle spese da sostenere così distinto:
1) spese relative all’esecuzione della convenzione o del contratto ivi inclusa la quota da destinare al fondo per la ricerca scientifica con la specificazione di quelle generali a carico della struttura;
2) il compenso da destinare complessivamente al personale di cui alla precedente lettera b), determinato ai sensi dell’art. 6, comprensivo della quota destinata al Fondo comune di Ateneo di cui al precedente art. 3 comma 3.
3. Nel caso in cui nel progetto scientifico sia prevista la partecipazione di personale di una struttura diversa da quella deliberante, l’autorizzazione dovrà essere richiesta dall’interessato all’organo collegiale di afferenza per il personale docente e di appartenenza per il personale tecnico amministrativo. Detta struttura potrà negarla soltanto ove l’attività richiesta risulti ostativa allo svolgimento dei compiti istituzionali in riferimento alla quantità d’impegno preventivamente ipotizzato.
4. L’organo collegiale di vertice della struttura nell’approvare il progetto scientifico dovrà espressamente:
a) dichiarare che il finanziamento o il corrispettivo previsto può essere ritenuto sufficiente ad assicurare la totale copertura degli oneri derivanti dall’attività per conto di terzi;
b) attestare che lo svolgimento dell’attività per conto terzi è pienamente compatibile con il prioritario e regolare svolgimento degli obblighi di servizio del personale interessato;
c) proporre la stipula del contratto o della convenzione.
5. L’organo collegiale di vertice della struttura, per le attività di cui all’art. 49 del X.X. 00 agosto 1933, n. 1592 e s.m.i., anche di propria iniziativa, approva un tariffario comprensivo dell’indicazione per singola prestazione e un documento che includa per singola prestazione gli elementi di cui al comma 2 del presente articolo. Dovranno altresì essere individuati i responsabili scientifici per lo svolgimento delle predette attività o per singole tipologie di esse. Il tariffario e il documento sono aggiornati annualmente.
6. Nel corso dell’esecuzione del contratto o della convenzione il responsabile scientifico deve controllare se si prefiguri uno scostamento rispetto al preventivo di spesa contenuto nel progetto scientifico di cui al comma 2. Qualora egli accerti uno scostamento deve presentare una proposta di modifica del progetto approvato all’organo collegiale competente con le relative giustificazioni e la riparametrazione dei valori di cui al comma 2. Qualora uno scostamento sia accertato al termine dell’esecuzione del contratto tale proposta può essere contenuta anche nella relazione conclusiva ai sensi del comma 8.
7. L’organo collegiale di cui al comma 1 delibererà l’eventuale applicazione della proposta di modifica fermo restando che l’importo pattuito con il terzo non potrà essere modificato se non con il consenso di quest’ultimo.
8. Ai fini dell’attribuzione dei compensi al personale di cui all’art. 6, il responsabile scientifico produce una sintetica relazione conclusiva concernente la regolare esecuzione del contratto o della convenzione secondo quanto previsto dal medesimo art. 6; nel caso di contratti la cui esecuzione si estenda a più esercizi finanziari annuali, al medesimo scopo possono altresì
essere redatti rapporti intermedi; tali documenti sono sottoposti all’approvazione dell’organo collegiale di cui al comma 1.
Articolo 6
Modalità di attribuzione dei compensi al personale
1. Al fine del riparto dei compensi al personale, l’organo collegiale di cui all’art. 5, comma 1, anche cumulativamente per più contratti o convenzioni, procederà secondo quanto previsto dai commi seguenti, purché siano pervenuti, senza contestazioni da parte dei soggetti terzi, i pagamenti previsti nelle convenzioni e nei contratti medesimi.
2. Nella relazione conclusiva di cui all’art. 5, comma 8 il responsabile scientifico:
a) attesta la rispondenza del finanziamento erogato e delle spese effettuate rispetto a quanto preventivato nel progetto scientifico. Nel caso in cui non sussista tale rispondenza procederà ai sensi dell’art. 5, comma 6;
b) conferma o modifica i nominativi del personale che ha concretamente operato per lo svolgimento dell’attività per conto terzi, nonché l’indicazione dell’apporto correlativamente fornito, espresso in termini percentuali per ciascuna unità di personale docente e in termini orari per ciascuna unità di personale tecnico amministrativo.
3. L’organo di cui all’art. 5, comma 1 al quale la relazione conclusiva è presentata deve verificare la rispondenza delle informazioni di cui al comma 2, lett. a) con quelle contenute nel progetto scientifico approvato ai sensi dell’art. 5, comma 4 o modificato ai sensi dell’art. 5, comma 7, nonché la completezza delle informazioni conclusivamente fornite in corrispondenza alle previsioni di cui al comma 2, lett. b).
4. Se la verifica di cui all’articolo precedente è positiva, l’organo collegiale di cui all’art. 5, comma 1 approva con propria deliberazione la distribuzione delle somme al personale che ha partecipato al conto terzi, secondo i criteri di cui all’art. 8; qualora la stessa verifica sia negativa chiederà al responsabile scientifico di presentare una nuova relazione conclusiva, sempreché, non essendo necessari ulteriori incombenti istruttori, non decida di approvare direttamente le modifiche da apportare alla relazione pervenuta e conseguentemente approvare l’attribuzione e la ripartizione dei compensi.
5. Nel caso in cui il contratto preveda il pagamento in più rate, all’avvenuta corresponsione di ciascuna di esse sarà possibile procedere al pagamento parziale dei compensi al personale secondo quanto previsto dai commi precedenti e secondo le scadenze previste dall’art. 8 comma 5. Tale pagamento avviene con riserva di ripetizione con riferimento a quanto previsto al comma 7.
6. Per le attività di cui all’art. 5, comma 5 le singole analisi, prove o tarature potranno essere oggetto di unica relazione conclusiva relativamente ad un periodo di tempo non superiore all’anno.
7. Nel caso in cui il pagamento del contratto sia accompagnato da contestazioni rispetto al corretto adempimento da parte della struttura dell’Ateneo, si potrà procedere al riparto soltanto per le quote non contestate ovvero se il terzo abbia rinunciato a far valere tali contestazioni o sia decorso il relativo termine prescrizionale.
Articolo 7
Disposizioni specifiche per l’attività di formazione per conto di terzi in applicazione del Regolamento corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello
1. L’attività di formazione svolta con il concorso di strutture dell’Ateneo può essere retribuita secondo la disciplina della presente Parte del Regolamento, soltanto se sussistano tutti i seguenti presupposti:
a) sia posta in essere in applicazione del Regolamento corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello e successive modifiche e integrazioni;
b) sia preliminarmente stipulato un contratto formativo con i soggetti interessati;
c) l’attività non sia ricompresa negli obblighi di servizio, secondo quanto attestato dall’organo di cui all’art. 5, comma 1 in sede di approvazione del progetto scientifico.
2. Le quote per il Fondo per la ricerca scientifica ed il Fondo comune di Ateneo non possono concernere quella parte della contribuzione studentesca che costituisce tassa o sia comunque espressamente destinata ad altra finalità in applicazione di norme vigenti.
3. La percentuale del 20% destinata alla costituzione del fondo comune di Ateneo di cui all’art. 3, comma 3 è dimezzata.
Articolo 8
Criteri di determinazione dei compensi da distribuire al personale della struttura direttamente coinvolto nell’attività per conto terzi.
1. La somma da distribuire al personale direttamente coinvolto nell’attività per conto terzi della struttura è quella deliberata dall’organo collegiale di cui all’art. 5, comma 1, secondo la procedura prevista dell’art. 6. La durata dell’orario di lavoro, compresa l’attività svolta nell’ambito della prestazione conto terzi, dovrà comunque essere contenuta nei limiti consentiti dalle norme vigenti.
2. Tale somma dovrà essere suddivisa tra il personale coinvolto nel progetto sulla base della relazione conclusiva o intermedia approvata dall’organo collegiale di cui art. 5, comma 1, in misura conseguente alla determinazione degli apporti percentuali e orari rispettivamente del personale docente e tecnico amministrativo.
3. Al personale tecnico amministrativo sarà erogata una somma lorda corrispondente al valore della retribuzione media oraria per categoria di appartenenza moltiplicato sia per il numero di ore complessivamente prestate e approvate dall’organo deliberante ai sensi dell’art. 5, comma 8, sia per il coefficiente variabile in aumento della corrispondente fascia. I coefficienti variabili, correlati ad almeno tre fasce nelle quali il personale tecnico amministrativo viene suddiviso ed il valore della retribuzione media oraria per categoria di appartenenza, sono contenuti nel documento allegato al Regolamento, e sono aggiornati annualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Per il personale docente la quota di partecipazione al progetto è determinata dal responsabile del progetto sulla base dell’apporto scientifico e della quantità di tempo dedicata alla relativa realizzazione. Limitatamente all’attività di docenza di cui all’art 7, il Consiglio di Amministrazione determinerà annualmente l’importo massimo orario che potrà essere corrisposto ai docenti. Il Consiglio di Amministrazione, su istanza motivata della struttura proponente l’attività in conto terzi, potrà autorizzare per singoli casi il superamento di tale importo.
5. I compensi al personale sono attribuiti alla prima data utile successiva all’approvazione della relazione conclusiva o intermedia secondo quanto segue:
a) entro il mese di maggio con riferimento ai finanziamenti incassati entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
b) entro il mese di novembre con riferimento ai finanziamenti incassati entro il 30 giugno dello stesso anno.
4. Con gli stessi criteri partecipano alla ripartizione dei proventi, nel rispetto delle norme di stato giuridico applicabili, le unità di personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale operanti nell'azienda ospedaliero - universitaria e presso enti ed istituti scientifici convenzionati
con l'Ateneo che, a preventivo giudizio del responsabile della ricerca, è necessario collaborino all'attività stessa, a condizione che tale forma di collaborazione sia prevista dal protocollo generale di intesa Università/Regione per la "definizione del rapporto tra Servizio Sanitario Regionale ed Università" e nei conseguenti Atti Aziendali e Convenzionali.
Articolo 9
Disposizioni specifiche per gli incarichi interstrutturali
1. Qualora una struttura riscontri che un’altra possa in astratto espletare un’attività di cui necessita presenta ad essa una proposta di collaborazione.
2. Tale proposta deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l’oggetto dell’attività;
b) la somma che la struttura richiedente s’impegna a trasferire, previa verifica della corrispondente disponibilità finanziaria, allorché la struttura destinataria della richiesta avrà terminato l’attività dedotta nella proposta medesima. Qualora vi siano operatori economici esterni in grado di svolgere l’attività, la determinazione di tale somma, previa eventuale effettuazione di indagini di mercato, dovrà comportare un vantaggio economico per la struttura richiedente.
c) il termine per lo svolgimento delle attività previste.
3. La struttura destinataria della proposta ha facoltà di accettare o non accettare l’incarico nel termine assegnatole dalla struttura proponente.
4. Qualora l’incarico dipenda da un’attività per conto terzi trovano applicazione le norme stabilite per quest’ultima, mentre nei restanti casi nessuna somma deve essere distribuita a titolo di compensi al personale né versata al Fondo comune di Ateneo e al Fondo per la ricerca scientifica
5. Qualora sorgano controversie tra le strutture in merito all’interpretazione o all’esecuzione dell’incarico, esse sono sottoposte, su iniziativa di una delle strutture interessate per tramite del Rettore, al Consiglio di Amministrazione per la loro risoluzione.
Parte II
Articolo 10
Presupposti per il conferimento di incarichi interni al personale docente.
1. Al personale docente possono essere attribuiti incarichi interni nei limiti di cui all’art. 11
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 6 comma 10 della legge 240/2010, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli per lo svolgimento delle attività di Medico Competente, di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di Medico Autorizzato, nonché di Esperto Qualificato per la radioprotezione, previsti dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. Tali incarichi non possono essere conferiti nell’ambito di attività per conto terzi.
2. Per le attività di cui al comma 1, l’organo competente della struttura interessata stabilisce le caratteristiche dell’incarico, quantifica, ove possibile, l’impegno orario necessario al suo svolgimento e fissa il termine entro il quale lo stesso debba essere espletato. Nel caso in cui, in considerazione della natura della prestazione, non sia possibile definire l’impegno orario predetto, la struttura interessata, qualora abbia elementi sufficienti, lo determina forfettariamente. Successivamente la struttura verifica, mediante atto ricognitivo interno, che reca le informazioni di cui ai periodi precedenti, se sussistano uno o più docenti disponibili.
Ciascun docente interessato dichiara, nei termini perentoriamente indicati dal predetto atto ricognitivo, la propria disponibilità.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 sarà considerata ai fini del conferimento dell’incarico soltanto allorché la struttura interessata abbia:
a) verificato che il docente possieda effettivamente la professionalità necessaria per adempiere all’incarico con la necessaria perizia;
b) accertato che l’attività dell’incarico sia oggettivamente compatibile con lo stato giuridico del docente universitario;
c) acquisito il parere favorevole delle strutture di afferenza e di appartenenza del docente in merito alla compatibilità dell’incarico con gli obblighi di servizio.
4. La verifica di cui alla lett. a) del comma precedente è effettuata, anche comparativamente nel caso ci siano più candidati, da parte dell’organo di vertice della struttura richiedente, eventualmente con l’ausilio di una commissione di esperti nominata dal Rettore su proposta del predetto organo, richiedendo al docente di produrre la documentazione utile allo scopo ove essa non sia già in possesso dell’Ateneo.
5. Qualora all’esito della procedura di cui al comma 4 risulti idoneo allo svolgimento almeno un docente, il responsabile della struttura interessata, ove vi siano soggetti esterni in grado di svolgere l’attività, verifica che l’importo dell’incarico interno sia economicamente più vantaggioso, mediante indagini di mercato.
6. Qualora più docenti si siano dichiarati disponibili allo svolgimento dell’incarico e ferma restando la verifica di cui al comma precedente, si procederà all’attribuzione dello stesso ai sensi del comma seguente al docente riconosciuto più qualificato secondo quanto previsto dal comma 4.
7. Il corrispettivo sarà costituito dall’importo ottenuto moltiplicando il costo orario medio del docente riferito all’anno solare precedente per il numero di ore fissate ai sensi del comma 2. Allorché non sia stato possibile quantificare, anche forfettariamente, l’impegno orario necessario per lo svolgimento dell’incarico, il corrispettivo sarà determinato ribassando del 20% il minor preventivo conseguito in sede di indagine di mercato. Detto corrispettivo potrà essere ulteriormente ribassato per esigenze di compatibilità di bilancio.
8. L’incarico conferito dal responsabile della struttura e accettato per iscritto dal docente interessato, contiene le seguenti indicazioni:
a) la descrizione puntuale dell’attività oggetto dell’incarico;
b) la durata dell’incarico e termine entro il quale l’incarico dovrà essere espletato. Gli incarichi di durata pluriennale sono consentiti soltanto allorché tale durata sia motivata in ragione delle peculiarità dell’oggetto dell’incarico medesimo;
c) il corrispettivo lordo attribuibile in caso di svolgimento a regola d’arte dell’incarico, determinato ai sensi del comma 7, nonché le modalità di pagamento con particolare riferimento all’eventualità di pagamenti parziali.
Articolo 11
Corresponsione del compenso per lo svolgimento dell’incarico interno al personale docente
1. Il responsabile della struttura interessata deve verificare che l’incarico sia stato correttamente realizzato nel termine indicato.
2. Ove l’incarico sia stato svolto solo in parte oppure non sia stato rispettato il termine previsto, il responsabile della struttura interessata dovrà verificare se i risultati raggiunti o le prestazioni rese possano ancora essere utilmente ricevuti. In tal caso proporrà al Rettore di decurtare la somma indicata nell’incarico. Il Rettore, eventualmente sentiti uno o più esperti della materia e comunque il docente interessato, deciderà entro i successivi trenta giorni l’accoglimento o la reiezione totale o parziale della proposta del responsabile della struttura interessata.
3. Il pagamento avverrà in unica soluzione al termine dello svolgimento dell’attività, a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile della struttura interessata ovvero
a seguito e nei limiti della decisione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto dall’art 10, comma 8, lettera c).
Articolo 12
Incompatibilità allo svolgimento di incarichi interni
1. Non possono essere conferiti incarichi interni in violazione delle norme vigenti in materia d’incompatibilità con particolare riguardo all’art. l comma 56 bis della l. n. 662/1996 e all’art. 90, comma 4 del d.lgs. n. 163/06.
Articolo 13
Principio della residualità
1. Le disposizioni della presente Parte trovano applicazione soltanto per le fattispecie in cui manchi una previsione specifica che stabilisca le modalità di determinazione dell’emolumento e/o le modalità di scelta del dipendente. In particolare esse si applicano compatibilmente con quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, dall’art. 6 comma 10 della legge 240/2010, nonché da altre eventuali norme legislative vigenti.
Parte III
Articolo 14
Limiti all’erogazione di compensi
1. In ogni caso nessun dipendente dell’Ateneo può ricevere a titolo di trattamento economico spettante e di emolumenti percepiti ai sensi delle Parti I e II del presente regolamento, compensi che complessivamente superino il trattamento economico omnicomprensivo del primo presidente della Corte di Cassazione.
Articolo 15
Abrogazione
1. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento non è più applicabile la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 aprile 1982 e s.m.i.
Articolo 16
Norma transitoria
1. Le norme della Parte I sono applicabili soltanto alle attività per conto di terzi oggetto di convenzione o contratto stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.