Accordo di regolamentazione per la elezione e il funzionamento delle RSA/RLS
Accordo di regolamentazione per la elezione e il funzionamento delle RSA/RLS
delle xx.xx. firmatarie CCSL
di FCA e CNHIndustrial
- Premessa
Le organizzioni sindacali firmatarie del CCSL Fim,Uilm,Fismic,Uglm e Aqcf, in applicazione del CCSL attualmente in vigore e a quanto definito da Allegato 6 e relative sue modifiche, concordano il seguente insieme di regole sulle RSA/RLS, le modalità di funzionamento e la ripartizione delle proprie RSA attraverso le elezioni.
1) Costituzione
Per ciascuna unità produttiva con più di 15 addetti, le Organizzazioni sindacali firmatarie nomineranno le RSA secondo le modalità definite dal presente accordo.
2) Composizione
In ciascuna unità produttiva, la nomina delle RSA delle organizzazioni firmatarie del CCSL avverrà nell'ambito di un numero complessivo totale pari a:
-‐ 3 dirigenti nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
-‐ 3 dirigenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
-‐ 3 dirigenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500, in aggiunta al numero precedente, nelle unità produttive oltre 3000 dipendenti.
3) Ripartizione e durata
Le Organizzazioni nomineranno le RSA ripartendole sulla base dei voti di lista conseguiti, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale del presente accordo. Nelle elezioni delle RSA si applicherà il sistema proporzionale, su liste contrapposte, a suffragio universale.
Le elezioni dovranno essere svolte dal 7 gennaio 2015; le elezioni successive si terranno con cadenza triennale. In particolare, nei quattro mesi precedenti la scadenza del triennio, le Segreterie Nazionali potranno definire un periodo per il rinnovo ed i calendari in raccordo con le strutture Provinciali. Le RSA precedentemente nominate rimarranno comunque in carica fino all’insediamento delle nuove RSA.
4) Compiti
Le Organizzazioni firmatarie e le RSA delle stesse eserciteranno la loro attività e i diritti a negoziare in azienda, derivanti dalle disposizioni di legge e dal CCSL considerando le disposizioni stabilite da art.12 e art.13 da Sistema di Regole Contrattuali.
5) Diritti
Le RSA sono titolari dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge 20 maggio 1970 n°300.
6) Comunicazione dei componenti le RSA
E' compito delle Organizzazioni sindacali Provinciali che abbiano partecipato alle elezioni
comunicare congiuntamente per iscritto all'azienda gli elenchi delle nomine sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni ai sensi di quanto previsto nel precedente punto 3.
7) Sostituzioni
Ogni Organizzazione sindacale può, nel rispetto del numero di RSA attribuite nelle elezioni, nominare e sostituire i propri componenti, nell’ambito dello stesso collegio.
8) Decisioni
Le decisioni su materie di carattere aziendale sono assunte a maggioranza delle RSA nominate in azienda. Le decisioni su materie di gruppo e/o di società sono assunte a maggioranza delle RSA complessivamente nominate nell’ambito dell’unità produttiva, della società e del gruppo.
9) Assemblee
Le assemblee costituiscono uno strumento di partecipazione alla formazione delle decisioni; esse devono svolgersi con modalità che consentano la più ampia possibilità di espressione e di confronto delle opinioni dei lavoratori; le assemblee sono convocate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie, anche per il tramite delle RSA, nel limite complessivo di 10 ore nel seguente modo:
- 4 ore all'anno (una per Organizzazione firmataria) con richiesta disgiunta,
- 6 ore all'anno con richiesta congiunta;
tuttavia, qualora una o più XX.XX. siano assenti, le relative ore di assemblea si aggiungeranno alle 6 da richiedere congiuntamente, di cui al capoverso precedente.
Le richieste di convocazione delle assemblee saranno comunicate in forma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di almeno due giorni lavorativi
10) Referendum
Il voto segreto (referendum) è uno strumento di consultazione dei lavoratori, che può essere utilizzato dalle XX.XX. firmatarie in occasione di presentazione di piattaforme rivendicative o per l’affidamento alle RSA dei mandati a trattare, a decidere e programmare le conseguenti iniziative a sostegno dell’attività contrattuale.
Le operazioni di voto dovranno essere effettuate entro 15 giorni dall’indizione dallo stesso. In questo periodo si terranno le assemblee per informare i lavoratori dei contenuti e delle motivazioni delle opzioni poste in votazione.
Per ogni quesito sottoposto al voto va prevista la possibilità di risposta affermativa o negativa. Tutti i lavoratori in forza hanno diritto al voto. L’organizzazione delle votazioni dovrà essere effettuata da una commissione elettorale di norma coincidente con quella per la elezione delle RSA, applicando le norme del regolamento elettorale delle RSA, salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo.
Il referendum è valido nel caso in cui partecipino il 50% +1 dei lavoratori aventi diritto. Prima di procedere allo spoglio delle schede, la commissione elettorale dovrà verificare questa condizione. Non è prevista la ripetizione del voto nel caso di non raggiungimento del quorum.
L’esito del referendum è determinato dalla prevalenza di una delle due opzioni previste sull’altra. La proclamazione dell’esito del voto è effettuata dalla commissione elettorale (nel caso di gruppo o società va prevista una commissione elettorale Nazionale) immediatamente dopo lo spoglio dei voti attraverso comunicazione a mezzo affissione del verbale della commissione negli spazi riservati alle comunicazioni delle RSA.
Le conseguenze e i vincoli relativi all’esito del voto, avranno efficacia trascorsi 10 giorni dalla affissione del verbale della commissione elettorale.
Gli eventuali ricorsi dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni alla commissione elettorale, la quale dovrà esprimersi entro ulteriori 5 giorni, trascorsi i quali il ricorso si riterrà rigettato.
Regolamento elettorale
art.1 Modalità per indire le elezioni
Ciascuna organizzazione, trascorsi tre anni dalla data delle precedenti elezioni, può, anche disgiuntamente dalle altre, avviare la procedura per la elezione delle RSA, con una comunicazione scritta da affiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale, nonché alle altre
XX.XX.
Il termine per la presentazione delle liste é di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno compreso quello dell'affissione.
art.2 Commissione Elettorale
La commissione elettorale viene composta da non più di due componenti per organizzazione presentatrice di lista nell'ambito delle Organizzazioni firmatarie. E precisamente da un solo componente per organizzazione presentatrice di lista nelle unità produttive fino a 500 dipendenti e da due componenti per organizzazione presentatrice di lista nelle unità produttive oltre i 500 dipendenti.
I componenti della commissione elettorale non possono essere candidati.
La commissione elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni sovraintendendo alle operazioni relative.
Le operazioni di voto dovranno svolgersi durante l'orario di lavoro, arrecando il minimo pregiudizio alla normale attività produttiva. Dovranno pertanto svolgersi in momenti dell’orario di lavoro non finalizzati alla produzione, vale a dire durante le ore di assemblea e le pause; inoltre potranno proseguire anche al di fuori dell’orario di lavoro a fine turno.
art.3 Presentazione liste
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL e presente accordo hanno diritto a presentare liste di propri candidati. Ogni candidato non può essere presentato in più di una lista.
art.4 Elettori ed eleggibili
Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti, includendo qualsiasi lavoratore subordinato ivi compresi, ad esempio, lavoratori con contratto a termine, apprendisti e lavoratori in prova, in forza nell' unità produttiva all'atto delle elezioni.
Questi sono tenuti ad esercitare il diritto di voto presso il seggio della loro area elettorale.
Sono eleggibili quei lavoratori candidati dalle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 3, in forza nell'azienda all'atto delle elezioni.
In caso di ripartizione del totale dei seggi in due collegi elettorali, ciascun lavoratore può essere candidato solo nella lista relativa alla propria area di lavoro.
art.5 Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati/quadri
L’elezione avverrà sulla base di collegio unico, salvo quanto previsto all’allegato 6 del CCSL. In tal caso, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati/quadri viene effettuata in proporzione al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti, con arrotondamento sopra o sotto lo 0,5.
art.6 Numero dei candidati
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre il 50% il numero delle RSA da eleggere; in caso di due collegi il numero dei candidati sarà proporzionale, con arrotondamento sopra o sotto lo 0,5.
art.7 Scrutatori
E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni, alla commissione elettorale, in forma scritta.
art.8 Compiti della commissione elettorale
La commissione elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine della presentazione delle liste prenderà contatti con la Direzione aziendale ai fini degli art. 2 e 14 del presente regolamento.
Xxx, nonostante il divieto di cui all'art. 3 del presente regolamento, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena la cancellazione da entrambe.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della
commissione elettorale, mediante affissione nelle bacheche aziendali, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.
art.9 Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale un elenco aggiornato degli elettori divisi per operai,impiegati e quadri e, se necessario, per collegi elettorali.
Nel caso che qualche Organizzazione sindacale intenda effettuare elezioni primarie fra i propri iscritti, finalizzate alla scelta dei candidati, la Direzione aziendale metterà a disposizione delle organizzazioni che lo richiedano, un elenco aggiornato dei relativi iscritti.
La spesa per il materiale necessario all'espletamento delle operazioni elettorali previste dal presente regolamento é a carico dell'azienda. L’azienda sosterrà le spese relative a locali ed arredi, tavoli e sedie per i seggi elettorali, elenco dei lavoratori e cancelleria. Saranno comunque mantenute le prassi in atto negli stabilimenti.
art.10 Sistema elettorale
Nelle elezioni delle RSA si applica il sistema proporzionale, su liste contrapposte, a suffragio universale. Pertanto ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale (numero dei voti validi/numero RSA da eleggere) risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che abbiano riportato maggiori resti, anche se non avessero raggiunto il quoziente.
A parità di resti tra liste diverse, il posto va attribuito alla lista che non ha conseguito nessun posto. Xxx, sempre a parità di resti, le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.
art.11 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto é segreto e diretto e non può essere espresso per lettera nè per interposta persona.
art.12 Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, rispettivamente per ciascun collegio elettorale, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante una crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto é nullo se la scheda non é quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
art.13 Preferenze
L'elettore può manifestare un'unica preferenza solo tra i candidati della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.
L'indicazione di una preferenza data ad un candidato della lista vale quale voto di lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
Nel caso di espressione di più di una preferenza nella stessa lista, vale unicamente come voto di lista, e sono annullate le preferenze ai candidati.
Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
art.14 Modalità di votazione
I giorni delle votazioni saranno stabiliti dalle segreterie provinciali e comunicate alla commissione elettorale, che previo accordo con la Direzione aziendale, in base al calendario di lavoro individuerà il luogo e gli orari della votazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora l’attività produttiva sia sospesa in misura tale da compromettere l’effettiva partecipazione al voto, le XX.XX. rinvieranno le elezioni alla ripresa dell’attività produttiva.
Qualora le suddette segreterie provinciali non trovino un accordo sulla data delle elezioni, la relativa decisione verrà demandata al Comitato dei garanti.
La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto é di norma 36 ore consecutive, salvo altre decisioni della commisione elettorale volte a garantire la massima partecipazione.
Xxxxx, giorni ed orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nelle bacheche, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
art.15 Composizione e attrezzatura del seggio elettorale
Il seggio é composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 del presente regolamento e da un Presidente, nominato dalla commissione elettorale.
A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una cassetta, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, e dovrà essere organizzato in modo da garantire la segretezza del voto.
art.16 Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale, in mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due scrutatori del seggio.
art.17 Compiti del Presidente
Il Presidente farà firmare l'elettore che ha votato, a fianco del suo nome, nell'elenco di cui al punto 15 del presente regolamento, come prova che lo stesso ha votato.
art.18 Operazioni di scrutinio
Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori, compatibilmente con lo svolgimento dell’attività produttiva (il lavoratore dovrà, quindi, chiedere un permesso personale o altrimenti potrà recarvisi durante le pause) e con le regole inerenti le visite esterne (fuori dall’orario di lavoro, gli elettori dovranno, quindi, chiedere apposito permesso come visitatori).
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede,elenchi,ecc.) - alla commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La commissione elettorale al termine delle operazioni di voto di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida delle RSA, sarà conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantire la integrità e ciò per almeno tre mesi.
art.19 Verbali e reclami
La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio e dei criteri sopra richiamati, procede all'assegnazione dei posti ripartiti proporzionalmente fra tutte le liste concorrenti.
La commissione elettorale redige il verbale sulle operazioni elettorali e dà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione in bacheca e consegnata copia alla Direzione Aziendale. Copia del verbale dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste entro 24 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente.
Eventuali disaccordi fra le Organizzazioni provinciali saranno rimesse alla comitato dei garanti con un ricorso da presentare entro 7 giorni.
Spetta alle Organizzazioni sindacali provinciali, che hanno presentato liste, in modo congiunto e sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni così come comunicati dalla commissione elettorale, inviare all'azienda l'elenco dei componenti la RSA, suddivisi per lista di appartenenza.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ( RLS )
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare
secondo le modalità previste dalla disciplina vigente e dal CCSL.
Art.1 Composizione
In ciascuna unità produttiva gli RLS sono designati, da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie, tra i componenti la Rappresentanza sindacale aziendale, in un numero complessivo pari a:
a) 1 RLS nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
b) 3 RLS nelle unità produttive da 201 a 500 dipendenti;
c) 4 RLS nelle unità produttive da 501 a 1000 dipendenti;
d) 8 RLS nelle unità produttive oltre 1000 dipendenti.
Le organizzazioni firmatarie del CCSL riserveranno alle organizzazioni non firmatarie del CCSL che hanno diritto a nominare RSA, i seguenti RLS previsti dalla legge:
-‐ n. 1 RLS nei casi b) c) d).
Art.2 Diritti
Per l’espletamento delle sue funzioni ad ogni RLS vengono riconosciute 70 ore annue di permesso.
Art.3 Elezioni
Le elezioni degli RLS sono contestuali a quelle delle RSA e valgono le stesse regole, ad eccezione di:
e) Nelle elezioni degli RLS è sempre collegio unico;
f) I candidati RSA possono essere tutti candidati per le RLS.
NORMA FINALE
Comitato dei garanti
Il comitato dei garanti è composto da un componente la Segreteria Nazionale delle Organizzazioni firmatarie del CCSL.
Contro le decisioni della commissione elettorale é ammesso ricorso entro 7 giorni al Comitato dei garanti Nazionale, che si riunirà e deciderà tempestivamente.
Le Segreterie Nazionali sono impegnate al rispetto, da parte anche delle proprie strutture provinciali, delle decisioni assunte dal Comitato dei garanti, nonché più in generale a garantire il rispetto integrale del presente accordo.
Torino, 18 dicembre 2014