CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO INERENTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO INERENTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI
PARTE I 2
OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 2
Art. 1 Definizioni 2
Art. 2 Oggetto dell’appalto 2
Art. 3 Importo dell’appalto 2
Art. 4 Proroga Contrattuale Programmata 4
Art. 5 Documenti facenti parte del contratto 4
Art. 6 Allegati al presente Capitolato 4
PARTE II 5
DISPOSIZIONI TECNICHE 5
Art. 7 Prestazioni da fornire 5
Art. 8 Interferenze 5
Art. 9 Qualità dei materiali 5
Art. 10 Sicurezza dei lavoratori 6
PARTE III 6
OBBLIGHI CONTRATTUALI 6
Art. 11 Durata 6
Art. 12 Forma del Contratto 6
Art. 13 Invio ordine richiesta forniture 6
Art. 14 Consegna reagenti – Ritiro dei Contenitori 7
Art. 15 Controllo delle forniture 8
Art. 16 Cauzione definitiva e garanzie assicurative 8
Art. 17 Subappalto 9
Art. 18 Verifica del mantenimento dei requisiti 9
Art. 19 Prescrizioni e Penalità 9
Art. 20 Pagamento dei corrispettivi 10
Art. 21 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 10
PARTE IV 11
PROVE E COLLAUDI 11
Art. 22 Prove nel corso della fornitura 11
PARTE V 12
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 12
Art. 23 Risoluzione contrattuale 12
Art. 24 Mancato raggiungimento dell’importo presunto del contratto 12
Art. 25 Procedure per la soluzione di eventuali controversie contrattuali 12
Art. 26 Spese contrattuali 12
Art. 27 Altre indicazioni Cessione del contratto – cessione del credito 13
Art. 28 Tracciabilità dei pagamenti 13
Art. 29 Altre indicazioni 13
Art. 30 Sistema qualità aziendale 13
Art. 31 Obblighi di riservatezza 13
PARTE I
OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Art. 1 Definizioni
Nel presente Capitolato verranno adottate le seguenti definizioni:
- Appaltante o UNIACQUE S.p.A.;
- Appaltatore o Impresa: l'Impresa aggiudicataria della fornitura.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx ).
Art. 2 Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro (art. 59 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163) in base al quale affidare in appalto la fornitura di reagenti chimici come precisati nel documento specifiche tecniche (Allegato A).
E’ intenzione di UNIACQUE S.p.A stipulare un accordo quadro avente ad oggetto l'assunzione, da parte dell'impresa, dell'obbligo di eseguire, su richiesta della UNIACQUE S.p.A, nei tempi e modi di cui al presente contratto e sulla base dei prezzi prefissati, le forniture che in concreto, di volta in volta, gli potranno essere richieste. La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad ordinare il materiale nei limiti definiti dall’accordo stesso.
L’accordo quadro è articolato su cinque gare, una per ciascun tipo di reagente, potranno di conseguenza essere sottoscritti più differenti contratti ovvero un solo contratto, nel caso in cui tutte le procedure di gara siano vinte dal medesimo fornitore.
La fornitura di reagenti avverrà per quantitativi predefiniti e nei tempi di consegna previsti nei singoli ordini di fornitura come di seguito meglio precisato.
La consegna delle forniture avverrà alla presenza di un operatore della società. Al momento della consegna delle forniture, un incaricato della Stazione appaltante, controfirmerà il modulo di consegna predisposto dal fornitore.
La fornitura di reagente sfuso avverrà presso gli impianti indicati nella tabella 1 dell’Allegato B.
Il fornitore dovrà provvedere a propria cura e con propri mezi al travaso dei reagenti chimici nei relativi serbatoi dislocati nei diversi impianti.
L’ubicazione degli impianti è riportata nell’allegato B.
Inoltre, il fornitore dovrà provvedere alla fornitura e posa nei luoghi di fornitura di appositi cartelli in materiale metallico (dimensioni 50 cm x 33 cm), specifici per ogni prodotto, contenenti: pittogrammi, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, secondo la più recente normativa sul rischio chimico ed articolati come riportato nella foto allegata (allegato C).
Il numero di cartelli da fornire è 150 (Centocinquanta).
L’ubicazione dei cartelli sarà concordata con il Servizio di Prevenzione e Protezione di UNIACQUE S.p.A in sede di prima fornitura
Art. 3 Importo dell’appalto
Il valore complessivo presunto dell’accordo quadro ammonta a € 888.600,00 ed un importo valutando la possibilità di applicazione della proroga programmata pari ad € 1.777.200,00.
Non sussistendo oneri derivanti da rischi per interferenza pertanto non sono quantificati gli oneri per la sicurezza.
La tipologia, il prezzo unitario a base d’asta, la quantità e l’importo annuale presunto dei singoli reagenti oggetto della fornitura sono riportati nella Tabella riepilogative seguente, nonchè dall’Allegato A al presente capitolato e ne forma parte integrante e sostanziale.
Il prezzo di fornitura di ciascuna tipologia di prodotto, comprende oltre al costo del prodotto, le spese di trasporto e quelle necessarie per il travaso dei reagenti nei serbatoi descritti nel citato Allegato e presenti presso i singoli impianti. Nel prezzo posto a base di gara è altresì incluso il trasferimento presso uno degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane gestiti dalla società UniAcque S.p.A. di riferimento nella zona, per la pesatura dell’automezzo adibito al trasporto, sia prima sia dopo lo scarico del reagente; nel caso di forniture presso più impianti ricadenti nella stessa zona di riferimento, verrà effettuata una pesatura iniziale dell’automezzo e una pesatura finale a conclusione del giro di consegne.
La tabella 2 dell’Allegato B riporta, per ogni zona in cui è suddiviso il territorio gestito da UniAcque, gli impianti dotati di pesa presso i quali è fatto obbligo all’Appaltatore di presentarsi per le pesature.
L’importo complessivo dell’accordo quadro posto a base di gara, articolato su 5 procedure, determinato in complessivo € 888.600,00 è risultato dalla somma dei prodotti tra le quantità annue presunte per ciascuna tipologia di prodotto oggetto della presente fornitura, con il prezzo unitario posto a base di gara. L’importo di contratto da assumersi quale stanziamento massimo di spesa, sarà costituito dal singolo importo annuale ovvero dalla somma di uno o più importi annuali presunti.
Tipologia | Prezzo unitario a base d’asta € / kg | Quantitativo annuale presunto | Importo annuale presunto € |
Ipoclorito di Sodio | 0,26 | 480.000 kg | 124.800,00 |
Acido Peracetico | 0,75 | 420.000 kg | 315.000,00 |
Cloruro Ferrico | 0,23 | 660.000 kg | 151.800,00 |
Solfato di Alluminio | 0,22 | 600.000 kg | 132.000,00 |
Policloruro di Alluminio | 0,25 | 660.000 kg | 165.000,00 |
COMPLESSIVO | 888.600,00 |
Le quantità indicate nella precedente tabella sono indicative, la quantità annuale soggetta a fornitura non è quantificabile in quanto soggetta a variazioni in aumento e/o in diminuzione, in funzione delle caratteristiche qualitative del refluo da trattare delle condizioni climatiche e delle esigenze gestionali della Stazione Appaltante.
Le forniture saranno frazionate secondo quantitativi compatibili con le capacità di stoccaggio date dai serbatoi presenti presso i singoli impianti, e dalle esigenze contingenti della società Appaltante, come riportato nelle tabelle allegate al presente capitolato; in tale allegato, viene altresì riportata la zona di appartenenza di ogni singolo impianto: A, B, C, e nell’ambito delle zone l’impianto o gli impianti di riferimento dotati di pesa.
Nella medesima tabella sono inoltre indicati la portata massima dell’automezzo che può accedere all’impianto, in funzione degli spazi di manovra disponibili e della variabilità di accesso ai singoli depuratori, quantitativi di singoli reagenti consumati nell’anno solare 2010 ed il numero di consegne annuali prevedibili.
L’importo annuale presunto è il valore di riferimento per la determinazione dell’ammontare massimo delle penali e dell'importo della cauzione provvisoria.
Il Committente si riserva la facoltà di incrementare, alle medesime condizioni, l’importo della Convenzione fino ad un massimo del 20% dell’importo stesso.
Si ribadisce che la società UNIACQUE S.p.A si riserva di variare a proprio insindacabile giudizio la quantità complessiva di reagenti, nei limiti sopra precisati, senza che tale variazione possa dare
titolo all'aggiudicatario per pretendere l'acquisto dell'intera quantità prevista, modificare i prezzi unitari di fornitura o altrimenti avanzare richieste di rimborso, risarcimento o compenso di sorta.
La stipulazione della Convenzione non costituisce, in ogni caso, per il Committente impegno alcuno ad esaurire o impegnare integralmente l’importo massimo contrattuale.
La società UNIACQUE S.p.A si riserva la facoltà di ordinare, anche attraverso ordini successivi e non consecutivi, all'impresa che sin da ora, per tale eventualità, assume l'obbligo di eseguire a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, le forniture di reagenti indicati nell’Allegato A.
Nessuna eccezione, richiesta e/o pretesa di ristori, indennizzi e/o mancato utile potrà essere avanzata dall'impresa nei confronti della società UNIACQUE S.P.A qualora la stessa alla scadenza del periodo contrattuale non dovesse aver emesso ordini, ovvero dovesse aver emesso ordini per un importo inferiore rispetto a quello indicato come importo presunto.
L'impresa dichiara di essere a conoscenza che il contratto, proprio perché si riferisce ad interventi futuri non programmabili e non prevedibili, ha carattere aleatorio e dichiara di assumere a proprio carico tale alea.
Art. 4 Proroga Contrattuale Programmata
Essendo un contratto quadro, la società Committente si riserva la facoltà, entro novanta giorni dal verificarsi della conclusione del contratto (stima esaurimento importo contrattuale), di applicare il rinnovo programmato opzionale del contratto, qualora sussistano le seguenti condizioni minime:
1. verifica alla convenienza economica al rinnovo;
2. l’Appaltatore non dovrà, per l’intera durata del contratto, aver subito l’applicazione da parte del Committente di penali relative alla sicurezza ed alle tempistiche.
3. l’espressione di un giudizio sufficientemente favorevole dell’attività svolta dall’Appaltatore, che dovrà aver operato con professionalità, competenza e serietà.
Il rinnovo che avrà uguale oggetto: Fornitura di reagenti chimici presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane gestiti dalla società UniAcque S.p.A. e sarà sottoposto alle medesime condizioni contrattuali, non potrà avere durata superiore a 12 mesi, mentre l’importo contrattuale a seguito di proroga potrà avere importo non superiore ad ulteriori Euro 888.600,00.
La procedura di Proroga programmata non potrà essere reiterata.
Art. 5 Documenti facenti parte del contratto
Del contratto di appalto e del successivo accordo quadro faranno parte integrante i seguenti documenti:
a) il presente capitolato d'appalto e i suoi allegati;
b) il Disciplinare di gara;
c) il Patto di integrità.
Art. 6 Allegati al presente Capitolato
Sono allegati al presente Capitolato e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti: Allegato A: Specifiche tecniche reagenti;
Allegato B: Ubicazioni degli impianti Allegato C: Schema Cartello
PARTE II
DISPOSIZIONI TECNICHE
Art. 7 Prestazioni da fornire
La fornitura dovrà eseguirsi conformemente alle prescrizioni, indicazioni e condizioni del presente Capitolato e della specifica tecnica ad esso allegata, nonché alle indicazioni dell’Appaltante.
Art. 8 Interferenze
La fornitura oggetto del presente Capitolato dovrà essere eseguita presso gli impianti d icui alla tabella 1 allegato B. L’Appaltatore dovrà garantire tutte le protezioni, cautele e delimitazioni necessarie ad impedire qualunque danno derivante dalla contemporanea presenza di altro personale in sito e qualunque interferenza sullo svolgimento del normale funzionamento delle attività aziendali.
Art. 9 Qualità dei materiali
I prodotti forniti dovranno corrispondere alle specifiche tecniche date, essere della migliore qualità, perfettamente conservati, rispondenti perfettamente alla funzione ed al servizio cui sono destinati.
UNIACQUE S.p.A potrà rifiutare in qualunque momento, i reagenti che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto o comunque inadeguati alle funzioni cui sono destinati.
La fornitura dovrà eseguirsi conformemente alle prescrizioni, indicazioni e condizioni del presente Capitolato e della specifica tecnica ad esso allegata, nonché alle indicazioni dell’Appaltante.
Le caratteristiche tecniche richieste per ciascun singolo reagente sono riportate nell’ALLEGATO A al capitolato speciale d’appalto e ne formano parte integrante e sostanziale.
L’Appaltatore dovrà garantire la purezza dei prodotti offerti e la pulizia delle autocisterne utilizzate per il trasporto, in modo da non alterare le caratteristiche dei prodotti e la loro idoneità all'utilizzo nei trattamenti di depurazione.
UNIACQUE S.p.A potrà rifiutare in qualunque momento, i reagenti che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto o comunque inadeguati alle funzioni cui sono destinati.
La fornitura dovrà eseguirsi conformemente alle prescrizioni, indicazioni e condizioni del presente Capitolato e della specifica tecnica ad esso allegata , nonché alle indicazioni dell’Appaltante.
Le caratteristiche tecniche richieste per ciascun singolo reagente sono riportate in Allegato A
Al momento della fornitura la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle caratteristiche dei prodotti consegnati, pertanto potrà essere prelevato e analizzato un campione del prodotto fornito.
Qualora il titolo del campione analizzato sia inferiore alle caratteristiche tecniche di fornitura, verrà imposto all’appaltatore il ritiro del prodotto, addebitando:
gli oneri di ritiro del prodotto; il lavaggio del serbatoio;
la nuova fornitura del prodotto con caratteristiche tecniche idonee.
Qualora la non conformità del prodotto fornito dovesse procurare: danni agli impianti, inficiare i processi di depurazione ovvero non consentire di raggiungere i parametri qualitativi dell’acqua
in uscita dal depuratore, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni diretti e indiretti provocati ed i costi aggiuntivi sostenuti per ripristinare lo stato di fatto.
Art. 10 Sicurezza dei lavoratori
L’Appaltatore deve osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
PARTE III
OBBLIGHI CONTRATTUALI
Art. 11 Durata
Il Contratto avrà decorrenza dal 01.01.2012 e scadenza il 31.12.2012 con possibilità di proroga sino al 31.12.2013 alle medesime condizioni contrattuali.
Qualora entro il termine temporale di un anno non sia raggiunto l’importo contrattuale, il contratto si ritiene cessato, fatta salva la facoltà esercitabile esclusivamente da parte della Committente, entro trenta giorni dal verificarsi della scadenza naturale, di concordare la prosecuzione del contratto alle stesse condizioni, fino a che non si raggiunga il predetto importo, prolungando pertanto la durata naturale sino al raggiungimento dell’importo contrattuale.
Per l’ulteriore proroga si rimanda a quanto già previsto al precedente art. 4 Proroga Contrattuale Programmata.
Art. 12 Forma del Contratto
Il Contratto per quanto in oggetto è denominato “Convenzione con Ordini di Fornitura”.
Il fornitore si impegna ad effettuare le forniture, che gli verranno richieste con ordini di fornitura nel corso della validità contrattuale che preciseranno luogo della consegna e quantità da fornire. Le richieste di fornitura sono autorizzate e validate dal personale a ciò preposto della Stazione Appaltante.
Il contratto essendo derivante da una gara di affidamento mediante accordo quadro suddivisa a LOTTI, potrebbe avere ad oggetto la fornitura di due o più reagenti conseguentemente l’”Ordine di Fornitura” potrebbe comprendere più tipologie di prodotti da consegnare in luoghi differenti.
Il Contratto è “a misura” sulla base dei prezzi unitari, definiti in esito alle procedure di gara, per tipologia di prodotti richiesti e quantità stabilite con ogni ordine di fornitura effettivamente consegnati ed accettati.
I prezzi unitari riportati sul Contratto, saranno da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la validità della Convenzione e del suo eventuale rinnovo salvo miglioramento; essi sono al netto dell’IVA.
Detti prezzi dovranno intendersi comprensivi e compensativi di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle forniture oggetto del Contratto, così come prescritto dall’insieme dei documenti contrattuali.
Art. 13 Invio ordine richiesta forniture
La richiesta della/e fornitura/e potrà essere trasmessa anticipata a mezzo di unica mail di posta elettronica (@) - anche non certificata - e la relativa data sarà il riferimento per l’eventuale applicazione della penale di cui all’art. 19 del presente documento. Nella suddetta @ sarà riportato:
– il numero del Contratto,
– la tipologia, la quantità e la modalità di consegna dei prodotti chimici richiesti,
– il luogo della consegna,
– la tipologia, la metodologia di consegna e la quantità dei prodotti chimici richiesti;
– il luogo e il termine massimo per effettuare la consegna;
– eventuali vincoli ed ogni altra indicazione ritenuta utile.
Art. 14 Consegna reagenti – Ritiro dei Contenitori
La consegna dei reagenti chimici dovrà essere effettuata ordinariamente con un limite massimo di 3 giorni lavorativi dalla Richiesta di fornitura a mezzo mail, escluso quello di notifica dell’ordine. E’ da considerarsi lavorativa anche la giornata di sabato.
La procedura di consegna del prodotto sugli impianti gestiti dalla Stazione Appaltante dovrà avvenire nel rispetto del presente capitolato e secondo quanto indicato nelle procedure del sistema qualità di Uniacque. In linea generale la procedura si articola nei seguenti punti:
1. La gestione del servizio depurazione della stazione appaltante è suddivisa in tre distinte Zone: A – Pianura Est, B – Pianura Ovest, C – Val Brembana, Xxx Xxxxxxx e Val Cavallina; gli ordini inviati dai referenti delle singole Zone Depurazione, dovranno essere evasi e gestiti in modo indipendente in termini di consegne, pesature e contabilità. Un referente della Stazione Appaltante invia l’ordine (via fax o mail) contenente il quantitativo complessivo da fornire e l’elenco degli impianti presso i quali va effettuata la consegna del prodotto; tale consegna deve essere effettuata entro 3 giorni lavorativi, nelle fasce orarie dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.30.
2. Almeno un giorno prima della data di consegna l’Appaltatore comunica alla sede distaccata della società Uniacque che ha inoltrato richiesta di fornitura, l’orario ed il luogo in cui verrà effettuata la stessa, per consentire al personale della Stazione Appaltante di poter far accedere i mezzi presso gli impianti di depurazione che non sono presidiati in modo continuativo. Ogni modifica nell’orario e/o nell’organizzazione delle consegne da parte del Fornitore, non comunicato per tempo alle sedi decentrate, non potrà essere oggetto di richiesta di alcun pagamento o risarcimento, al contrario salvo, casi di forza maggiore, darà luogo all’applicazione delle penali previste al successivo art.lo 19.
3. l’automezzo dell’appaltatore deve presentarsi, a seconda della Zona di Depurazione da cui ha ricevuto l’ordine, presso uno degli impianti riportati in Tabella 2 per la pesatura iniziale dell’automezzo;
4. l’Appaltatore provvede al travaso del reagente sfuso all’interno dei serbatoi presenti presso i singoli impianti riportati nell’ordine,
5. l’automezzo dell’Appaltatore fa ritorno presso l’impianto di riferimento dotato di pesa per la pesatura finale dell’automezzo; contestualmente, i Documenti di Trasporto e gli eventuali moduli del sistema qualità di UniAcque vengono consegnati al referente di impianto che provvede alla loro timbratura e firma, nel rispetto del sistema qualità di UNIACQUE S.p.A.
Nel caso la procedura sopra riportata subisca variazioni richieste dalla normativa vigente o dall’aggiornamento nelle procedure del sistema qualità, sarà cura della Stazione Appaltante comunicare le nuove modalità all’Appaltatore che dovrà adeguarvisi senza pretendere oneri aggiuntivi o la revisione dei prezzi, salvo che tali procedure prevedano un effettivo maggior onere. In quest’ultimo caso si procederà a valutare, mediante analisi dei costi, il maggior importo da sostenere ed a concordarne il nuovo prezzo con l’Appaltatore, al nuovo prezzo definito sarà applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
Le forniture dovranno essere effettuate con idonee autocisterne dotate di opportune pompe di travaso e manichette di adeguata lunghezza, i cui oneri sono a totale carico della ditta Appaltatrice e compresi nel prezzo definito per la fornitura del singolo reagente. I contenitori e gli automezzi a mezzo dei quali saranno trasportati i prodotti chimici dovranno essere idonei e conformi alle normative vigenti in materia, dotati di ogni necessaria
segnaletica ed autorizzazione prevista dalle normativa vigente, rimane a completo carico dell’Appaltatore qualsiasi responsabilità civile e penale oltre che il risarcimento dei danni causati dall’utilizzo di contenitori ovvero mezzi impropri da parte dell’Appaltatore per il trasporto dei prodotti oggetto della presente fornitura.
Sono altresì a carico della ditta fornitrice e compresi nel prezzo definito per la fornitura del singolo reagente tutti gli oneri della manodopera e dei mezzi necessari per la consegna delle forniture richieste, oltre all'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad impedire ogni tipo di contatto tra sostanze che presentano incompatibilità.
Art. 15 Controllo delle forniture
Le forniture dei prodotti, oggetto del contratto, qualora UNIACQUE S.p.A lo ritenesse opportuno, possono essere controllate in qualsiasi momento dalla stessa tramite propri incaricati qualificati anche estranei alla Società stessa.
Il controllo dovrà accertare che i prodotti forniti presentino i requisiti qualitativi richiesti dalle Specifiche Tecniche Reagenti.
Il tutto senza che la Ditta fornitrice possa elevare contestazioni o proteste.
Gli incaricati del controllo, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potranno rifiutare le forniture o pretenderne la sostituzione.
Art. 16 Cauzione definitiva e garanzie assicurative.
A garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà costituire fideiussione bancaria o assicurativa. La polizia fidejussoria o fideiussione bancaria a garanzia delle obbligazioni contrattuali deve essere redatta secondo le percentuali ed i contenuti di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, che sarà emesso entro 60 giorni dalla data di fine della fornitura, in seguito alla scadenza del contratto o l'effettiva cessazione dello stesso, dopo aver accertato il puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
Il garante assume l’obbligo di pagare alla committente, a semplice richiesta scritta di quest’ultima ed entro il termine di quindici giorni, le somme delle quali la Committente si dichiari creditrice nei confronti del contraente, nei limiti delle somme garantite.
ASSICURAZIONE
Sono a carico dell’esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell'appalto.
A tale scopo l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere prima della stipula del contratto una polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale almeno pari ad € 1.000.000,00.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio della fornitura e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Le garanzie assicurative devono essere efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore le eventuali franchigie o scoperti presenti nella polizza non sono opponibili alla Stazione appaltante.
La garanzia prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Art. 17 Subappalto
L’Appaltatore che intende affidare una parte della fornitura o parte delle mansioni previste nella fornitura ad altra impresa deve rispettare le seguenti condizioni:
l’importo affidato in subappalto non può superare il 40% dell’importo contrattuale;
l’Appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell’affidamento in subappalto:
comunicazione nella quale è tenuto a indicare: l’importo del subappalto, il nominativo e tutti i dati del subappaltatore
trasmissione in merito al subappaltatore: originale del contratto di subappalto, il P.O.S., della visura presso la C.C.I.A.A., del DURC,
trasmissione in merito al subappaltatore di documentazione attestante che lo stesso possiede i requisiti e le necessarie autorizzazioni ad eseguire la fornitura,
dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari L. n. 136/2010 e s.m.i.
La Società Appaltante effettuerà nel termine sopra esposto la verifica della documentazione, nel caso in cui sia mancante o non conforme viene fatta opportuna comunicazione all’Appaltatore e sospesi i termini per l’acquisizione dell’autorizzazione.
Art. 18 Verifica del mantenimento dei requisiti
Nel corso dell’esecuzione dell’accordo UNIACQUE S.p.A si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell’impresa aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa, ai fini della stipula dell’accordo quadro.
La ditta fornitrice dichiara di essere a conoscenza che Uniacque SpA è dotata di procedure interne nell’ambito del sistema qualità aziendale e che applicherà le procedure relative al presente appalto.
Uniacque si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sui propri impianti, anche senza preavviso, verifiche ispettive per valutare la qualità del servizio fornito e l’ottemperanza degli obblighi contrattuali e di legge.
Uniacque si riserva altresì la facoltà di procedere all’esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi e/o le unità produttive del fornitore concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica. Tali verifiche potranno essere utilizzate per le modalità di qualificazione dei fornitori.
Art. 19 Prescrizioni e Penalità
Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna previsto dai singoli ordini di fornitura, sarà applicata una penale pari ad Euro 50.
L’applicazione delle penali verrà comunicata per iscritto all’Appaltatore e l’importo delle stesse verrà trattenuto dalla prima fattura utile senza ulteriori formalità. Mancando crediti o essendo insufficienti, la penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva. In tal caso, l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di comunicazione della Stazione Appaltante. Ove ciò non avvenga entro tale termine, sorgerà per l’Appaltante la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno.
Per ogni ordine di fornitura l’ammontare massimo della penalità non potrà superare il 30 % dell’importo a consuntivo dello stesso.
Rimane inteso che l’ammontare totale delle penali non potrà superare il 10 % dell’importo massimo del contratto.
L’ammontare totale delle penali non potrà superare il 10% dell’importo massimo del Contratto.
La ripetuta applicazione di penali o il superamento della predetta percentuale, anche se riferita ad un solo Ordine di Fornitura, potrà comportare la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore, con ogni conseguente danno a Suo carico.
La penale non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’impedimento, debitamente documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili all’Appaltante.
Art. 20 Pagamento dei corrispettivi
Il corrispettivo per le prestazioni di cui alla presente fornitura sarà liquidato in rate mensili posticipate, su presentazione di regolari fatture, conformi alle prestazioni fornite e corredate dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).
L’importo sarà calcolato moltiplicando il prezzo unitario dei singoli reagenti, ridotto del ribasso d’asta, per i quantitativi forniti nel mese precedente che saranno dedotti dai documenti di trasporto e pesatura. L’importo derivante dalla contabilità di cui al punto precedente, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura, sarà comunicato all’Appaltatore per l’emissione delle fatture, entro e non oltre il mese successivo a quello della fornitura.
I pagamenti saranno effettuati entro Novanta (90) giorni fine mese dalla data di emissione delle fatture, a mezzo di bonifico bancario, previo adempimento della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
In caso di contestazione di addebito per danni, irregolarità e/o inadempienze, nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa (danni) ovvero all’ente che ha fornito garanzia per la cauzione definitiva nel caso di irregolarità/inadempienze, senza aver ottenuto il pagamento di quanto spettante, la liquidazione delle fatture potrà essere sospesa e disposta successivamente alla conclusione dei relativi procedimenti amministrativi.
In relazione ai pagamenti, si evidenzia che l’appaltatore dovrà effettuare unica fattura ,per ciascun lotto appaltato di riferimento (qualora sia aggiudicatario di più lotti), nella quale dovranno essere indicati analiticamente le forniture effettuate nel mese di riferimento a cui si rivolge la fattura stessa.
Art. 21 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Si intende incluso nelle competenze a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, in via indicativa e non limitativa, quanto segue:
- Le forniture dovranno essere effettuate con idonee autocisterne dotate di opportune pompe di travaso e manichette di adeguata lunghezza, i cui oneri sono a totale carico della ditta Appaltatrice e compresi nel prezzo definito per la fornitura del singolo reagente. I contenitori e gli automezzi a mezzo dei quali saranno trasportati i prodotti chimici dovranno essere idonei e conformi alle normative vigenti in materia, dotati di ogni necessaria segnaletica ed autorizzazione prevista dalle normativa vigente, rimane a completo carico dell’Appaltatore qualsiasi responsabilità civile e penale oltre che il risarcimento dei danni causati dall’utilizzo di contenitori ovvero mezzi impropri da parte dell’Appaltatore per il trasporto dei prodotti oggetto della presente fornitura.
- Sono altresì a carico della ditta fornitrice e compresi nel prezzo definito per la fornitura del singolo reagente tutti gli oneri della manodopera e dei mezzi necessari per la consegna delle forniture richieste, oltre all'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad impedire ogni tipo di contatto tra sostanze che presentano incompatibilità.
- L’accesso all'impianto per l'esecuzione della fornitura deve essere concordato e autorizzato dal personale in servizio della Stazione Appaltante. La ditta appaltatrice sarà comunque responsabile della condotta del proprio personale
- Per la circolazione all’interno del sito, l’accesso e l’uscita all’impianto, si fa obbligo di osservare la segnaletica adottata e/o i percorsi stabiliti e comunicati a tutti i conducenti da parte del personale dell’impianto.
- In tutta l’area dell’impianto la velocità massima consentita è di 10 Km/h e comunque tale da non costituire mai pericolo per gli operatori né per chiunque si trovi all’interno dell’area.
- La ditta fornitrice deve rispettare rigorosamente tutte le norme di sicurezza vigenti presso l’impianto di depurazione presso il quale si svolgerà la fornitura.
- Le operazioni di scarico dei reagenti dovranno essere eseguite dal conducente dell’automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato in servizio presso l’impianto di depurazione.
- le spese di xxxxx, alloggio, viaggio e trasporti locali del proprio personale, in occasione della
verifica di conformità;
- ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente o danno dovesse verificarsi nei confronti dei propri dipendenti nonché a terzi ed alle cose, al momento della consegna a magazzino;
- l'assistenza alla verifica di conformità ed al controllo definitivo sull’esecuzione delle forniture, con prestazione di tutta l'attrezzatura e del personale necessari, compresi eventuali collaudi in fabbrica, se richiesto dalla Stazione Appaltante;
- qualora necessario, ogni pratica riguardante rapporti, permessi, nullaosta,
Le operazioni di scarico dei reagenti dovranno essere eseguite dal conducente dell’automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato in servizio presso l’impianto di depurazione.
Durante la fase di scarico l’autotrasportatore dovrà attenersi alle seguenti regole: evitare fuoriuscite dei reagenti;
non allontanarsi dall’area di scarico;
non fumare e/o usare fiamme libere all’interno di tutta l’area dell’impianto; non mangiare e non bere all’interno dell’impianto;
rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza nell’eseguire le operazioni di scarico del reagente conferito.
attenersi a ogni altra indicazione riportata nel DUVRI dell’impianto
Rimane inteso che in capo dell’Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, risulta essere:
A) il deposito di tutte le schede di sicurezza dei prodotti da fornire, tali schede saranno analizzate compiutamente dal nostro Personale responsabile della sicurezza.
B) il deposito presso la stazione appaltante il piano operativo di sicurezza corredato dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - piano operativo di sicurezza determinato sul DUVRI UNIACQUE S.p.A
PARTE IV
PROVE E COLLAUDI
Art. 22 Prove nel corso della fornitura
Durante il corso della fornitura, l’Appaltante direttamente o tramite il Direttore della fornitura, avrà ampia facoltà di provvedere a verifiche, controlli, prove, etc. circa le caratteristiche, i tipi, le qualità e l'esecuzione delle stesse, con riferimento alle prescrizioni delle specifiche.
PARTE V
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 23 Risoluzione contrattuale
L’Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di pronunce giustificative, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione della fornitura;
b) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
c) ritardi e sospensione della fornitura per fatto della ditta;
d) cessione totale o parziale del contratto ai sensi del successivo art. 27;
e) scioglimento, fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta la ditta;
f) mancata sostituzione della merce rifiutata;
g) inosservanza da parte della ditta di uno o più impegni assunti tali da compromettere la regolarità della fornitura;
h) nell’ipotesi di cui all’art.19 (Prescrizioni e penalità)
i) ipotesi di cui all’art. 14 in caso di mancata consegna della fornitura entro 3 giorni lavorativi;
j) violazione di quanto previsto dall’Art. 28 (Tracciabilità dei pagamenti).
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, UNIACQUE S.p.A oltre all’applicazione delle penalità previste, si riserva di indire una nuova gara o di rivolgersi alla ditta che segue in graduatoria, addebitando in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute. La risoluzione del contratto comporta, altresì, l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per UNIACQUE S.p.A di agire ai sensi dell’art. 1936 e 55 c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c.
L’appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.
Art. 24 Mancato raggiungimento dell’importo presunto del contratto
L’appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite e non avrà
diritto ad alcun compenso e nulla potrà rivendicare se l’importo massimo presunto del Contratto come definito in sede di gara non sarà stato esaurito, indipendentemente dall’importo impegnato fino a quel momento. UNIACQUE S.p.A potrà concedere deroghe in casi straordinari e solo per ordini già emessi e non ancora eseguiti.
Art. 25 Procedure per la soluzione di eventuali controversie contrattuali
È esclusa la clausola arbitrale. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Appaltatore e l’Appaltante durante le varie fasi della consegna della fornitura, e non componibili in xxx xxxxxxx, xxxxxxx demandate in via esclusiva all’Autorità Giudiziaria di Bergamo.
Art. 26 Spese contrattuali
Sono ad esclusivo e totale onere e carico dell’Appaltatore:
a) tutte le tasse, imposte, diritti e gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall’adempimento degli obblighi contrattuali e dall’applicazione di ognuna delle clausole previste dalle norme del presente capitolato;
b) tutte le spese, presenti e future, inerenti la fornitura da eseguire, con la sola esclusione dell’IVA che rimane a carico dell’Appaltante, ivi comprese quelle relative all’esperimento della gara;
c) tutti gli oneri relativi al personale, confezionamenti, imballaggi, trasporti, consegne.
Art. 27 Altre indicazioni Cessione del contratto – cessione del credito
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro.
La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell’accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della società Uniacque al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.
Ai sensi dell’art. 116 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
E’ inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall’Appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge secondo le procedure previste nell’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Art. 28 Tracciabilità dei pagamenti
Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della l. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla società UNIACQUE S.p.A ed alla prefettura – Ufficio della Provincia di Bergamo, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 29 Altre indicazioni
Il Sopralluogo di presa visione è obbligatorio per gli impianti che saranno indicati in fase di concordamento visite e dovrà essere espletato entro i termini e con le modalità precisate nel disciplinare di gara.
Art. 30 Sistema qualità aziendale
La ditta fornitrice dichiara di essere a conoscenza che Uniacque è dotata di procedure interne nell’ambito del sistema qualità aziendale e che applicherà le procedure relative al presente appalto.
Uniacque si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sui propri impianti, anche senza preavviso, verifiche ispettive per valutare la qualità del servizio fornito e l’ottemperanza degli obblighi contrattuali e di legge.
Uniacque si riserva altresì la facoltà di procedere all’esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi e/o le unità produttive del fornitore concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica. Tali verifiche potranno essere utilizzate per le modalità di qualificazione dei fornitori.
Art. 31 Obblighi di riservatezza
È fatto divieto alla ditta fornitrice di divulgare e comunicare a soggetti che non siano autorizzati in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze di proprietà di Uniacque di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento delle attività relative al presente capitolato.
Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività relative al presente capitolato e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze di proprietà di Uniacque non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.
È fatto obbligo al personale dell'appaltatore mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui abbia avuto conoscenza durante l'espletamento della fornitura; l'inosservanza di tale obbligo comporterà la risoluzione di diritto del contratto e la denuncia penale a carico dei responsabili.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto nella
sua qualifica di titolare/rappresentante della ditta concorrente, dichiara di aver preso completa conoscenza, di approvare e di accettare senza riserve e/o condizioni tutte le clausole e le condizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto.